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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 24/05/2025, n. 1332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1332 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1645/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Sezione Prima Civile Il Tribunale, nelle persone dei Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice Rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado sopra emarginato promossa da:
nata ad [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca PALUMBI, nel cui studio a Bologna, via Farini, n. 24 è elettivamente domiciliato RICORRENTE contro
nato a [...] il [...] (C.F.: ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
***** OGGETTO: separazione personale tra i coniugi CONCLUSIONI La parte costituita ha concluso come da verbale dell'udienza del 13 maggio 2025.
***** MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio il 23 giugno 2001 a Parte_1 CP_1
Camporeale (PA).
Dalla loro unione sono nati il 22 luglio 1998, e , l'8 settembre 2004, Per_1 Per_2 entrambi economicamente autosufficienti.
***** Con ricorso depositato il 10 febbraio 2025 , ha chiesto che sia Parte_1 pronunciata separazione dal coniuge e contestualmente che, decorsi i termini di legge, venga dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Il convenuto, seppur regolarmente citato, non si è costituito, né si è presentato personalmente all'udienza di comparizione ed è pertanto stato dichiarato contumace. All'udienza del 13 maggio 2025 è comparsa la ricorrente, la quale ha confermato il contenuto del proprio ricorso. La Giudice delegata, preso atto della impossibilità di procedere con il tentativo di conciliazione stante la contumacia del resistente, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione sulla separazione, in assenza di questioni accessorie.
pagina 1 di 2 Il P.M. non è intervenuto. Gli atti sono stati ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica il 14 febbraio 2025. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio, atteso che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20).
***** La separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 151 c.c. In particolare, l'intollerabilità della convivenza è risultata dal tenore degli atti difensivi e dalle dichiarazioni della parte costituita.
Con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., la ricorrente ha chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi -trascorso un anno dalla data della comparizione della ricorrente- provveda ad acquisire la dichiarazione della ricorrente di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. La pronuncia in ordine alle spese di lite va differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo non definitivamente, A) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata ad [...] il 6 Parte_1 maggio 1982 e nato a [...] il [...], unitisi in CP_1 matrimonio il 23 giugno 2001 a Camporeale (PA), atto trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune Numero 5, Parte II, Serie A, Ufficio 1, anno 2001; B) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
C) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
D) spese alla definizione del giudizio;
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 14 maggio 2025.
La Giudice
dr.ssa Silvia Migliori
Il Presidente
dr. Bruno Perla
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Sezione Prima Civile Il Tribunale, nelle persone dei Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice Rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado sopra emarginato promossa da:
nata ad [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca PALUMBI, nel cui studio a Bologna, via Farini, n. 24 è elettivamente domiciliato RICORRENTE contro
nato a [...] il [...] (C.F.: ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
***** OGGETTO: separazione personale tra i coniugi CONCLUSIONI La parte costituita ha concluso come da verbale dell'udienza del 13 maggio 2025.
***** MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio il 23 giugno 2001 a Parte_1 CP_1
Camporeale (PA).
Dalla loro unione sono nati il 22 luglio 1998, e , l'8 settembre 2004, Per_1 Per_2 entrambi economicamente autosufficienti.
***** Con ricorso depositato il 10 febbraio 2025 , ha chiesto che sia Parte_1 pronunciata separazione dal coniuge e contestualmente che, decorsi i termini di legge, venga dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Il convenuto, seppur regolarmente citato, non si è costituito, né si è presentato personalmente all'udienza di comparizione ed è pertanto stato dichiarato contumace. All'udienza del 13 maggio 2025 è comparsa la ricorrente, la quale ha confermato il contenuto del proprio ricorso. La Giudice delegata, preso atto della impossibilità di procedere con il tentativo di conciliazione stante la contumacia del resistente, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione sulla separazione, in assenza di questioni accessorie.
pagina 1 di 2 Il P.M. non è intervenuto. Gli atti sono stati ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica il 14 febbraio 2025. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio, atteso che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20).
***** La separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 151 c.c. In particolare, l'intollerabilità della convivenza è risultata dal tenore degli atti difensivi e dalle dichiarazioni della parte costituita.
Con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., la ricorrente ha chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi -trascorso un anno dalla data della comparizione della ricorrente- provveda ad acquisire la dichiarazione della ricorrente di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. La pronuncia in ordine alle spese di lite va differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo non definitivamente, A) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata ad [...] il 6 Parte_1 maggio 1982 e nato a [...] il [...], unitisi in CP_1 matrimonio il 23 giugno 2001 a Camporeale (PA), atto trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune Numero 5, Parte II, Serie A, Ufficio 1, anno 2001; B) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
C) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
D) spese alla definizione del giudizio;
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 14 maggio 2025.
La Giudice
dr.ssa Silvia Migliori
Il Presidente
dr. Bruno Perla
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