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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 02/12/2024, n. 675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 675 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Firenze Sezione Lavoro composta dai magistrati dott. Flavio Baraschi presidente dott. Elisabetta Tarquini consigliera rel. dott. Stefania Carlucci consigliera
All'udienza del 28.11.2024, all'esito della camera di consiglio, come da separato dispositivo, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. RG. 92/2024
promossa
da - appellante - Parte_1
Avv.ti Maurizio Riommi e Clarice Fabbroni
Contro
- appellato - Controparte_1 contumace
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 388/2023 del Tribunale di Arezzo giudice del lavoro, pubblicata il 5.9.2023, non notificata
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza 5.9.2023 il Tribunale di Arezzo ha accolto il ricorso proposto da contro il e del Parte_1 Controparte_1 merito, di cui il ricorrente è dipendente a tempo indeterminato con inquadramento di collaboratore scolastico dal 1.9.2007, dopo avere lavorato nella scuola pubblica con le stesse mansioni in vari periodi, in forza di distinti contratti a termine.
2. Accogliendo le domande attrici, il primo giudice ha dichiarato il diritto della parte privata al riconoscimento integrale, ai fini giuridici ed economici, dell'intero servizio pre-ruolo reso presso le scuole statali, calcolato in 6 anni 10 mesi e 29 giorni, in luogo dei 5 anni, 11 mesi e
8 giorni, determinati dall'amministrazione al momento dell'immissione in ruolo di e della conseguente ricostruzione della sua Pt_1 carriera, avvenuta in base alle previsioni degli artt. 569 e 570 del
D.L.gs. 297/1994 e dell'art. 4 del D.P.R. n. 399 del 1988, che, all'epoca dei fatti, imponevano di valutare il servizio pre ruolo prestato dal personale ATA della scuola pubblica per intero soltanto per tre anni, mentre l'eventuale residuo era riconosciuto nella misura di due terzi ai soli fini economici.
3. In motivazione il Tribunale ha ritenuto le norme nazionali contrastanti con il principio di non discriminazione dei lavoratori a termine rispetto a quelli assunti a tempo indeterminato comparabili, previsto dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, trasfuso nella Direttiva 99/70/CE del 28 giugno 1999 e ordinato di conseguenza all'amministrazione di valutare integralmente, ai fini della ricostruzione della carriera di i servizi pre ruolo. Ha Pt_1 quindi condannato il resistente a collocare il lavoratore nei gradoni stipendiali previsti dalla contrattazione collettiva, corrispondenti, nel tempo, a tale anzianità complessiva (compreso il servizio militare pari a 11 mesi e 16 giorni), e a corrispondergli le differenze retributive conseguenti al corretto inquadramento, che ha quantificato, fino al maggio 2023, in € 1.487,63 in capitale.
4. Il Tribunale ha infine condannato l'amministrazione alla rifusione delle spese di lite in favore della parte privata, liquidate, come si legge in motivazione, sui “minimi tariffari previsti dallo scaglione di riferimento”, identificato in quello delle “cause in materia di lavoro di valore indeterminabile del segmento minore, pertanto comprese nello scaglione di valore fra € 1.100,00 ed € 5.200,00, senza svolgimento
2 d'istruttoria costituenda” (così ancora testualmente la sentenza di primo grado”. Ha quantificato pertanto tali spese in € 981,00, oltre aumento del 30% per l'uso, da parte dei difensori, dei collegamenti ipertestuali, rimborso delle spese sostenute per il contributo unificato, rimborso forfettario, IVA e CAP.
5. La parte privata impugna la decisione davanti a questa Corte e ne chiede la riforma, limitatamente al capo relativo alla regolazione delle spese, lamentando, con varie argomentazioni, che il primo giudice, pur avendo correttamente qualificato la causa come di valore indeterminabile e di complessità bassa, abbia poi fatto erroneamente riferimento allo scaglione di valore compreso fra € 1.100,00 ed €
5.200,00, anziché a quello compreso tra € 26.000,00 e € 52.000,00, secondo la prospettazione attrice in violazione dell'art. 5 comma 6 del
D.M. 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense.
6. L'appellante conclude quindi come segue: “in parziale riforma della sentenza impugnata - accertare e dichiarare l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha liquidato i compensi professionali in favore della parte ricorrente a carico del ministero resistente nella sola misura di €. 981,00, oltre accessori di legge, facendo riferimento allo scaglione di valore da €. 1.100,00 a €. 5.200,00 e, per l'effetto - condannare il ministero al pagamento delle spese di lite Controparte_1 del giudizio di primo grado che si è svolto dinanzi al tribunale di Arezzo, secondo i parametri minimi di cui al d.m. n. 55/2014 per le cause di valore indeterminabile riconducibile allo scaglione da €. 26.000,01 ad
€. 52.000,00, ovvero nella diversa misura che riterrà di giustizia, con tutte le dovute maggiorazioni (rimborso del contributo unificato versato, maggiorazione del 30% per l'uso dei collegamenti ipertestuali, rimborso forfettario spese generali 15%, cap ed iva come per legge, tutte già riconosciute dalla sentenza impugnata). Con vittoria delle spese e del
3 compenso professionale anche per il presente grado di giudizio, con la maggiorazione del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis del d.m. n.
55/2014 come introdotto dall'art. 1 comma 1 lett. b del d.m. n. 37 del
2018, stante la redazione anche del ricorso in appello con l'uso di collegamenti ipertestuali, ed oltre rimborso forfettario spese generali
15% ed accessori di legge”.
7. Il , citato ritualmente, è rimasto contumace. Quindi, CP_1 all'udienza indicata in epigrafe, all'esito della discussione orale, il collegio ha deciso nei termini che seguono.
8. Così riassunta la presente vicenda processuale, nel merito, come si è detto in narrativa, la cognizione della Corte è limitata alla sola statuizione della sentenza di primo grado relativa al regolamento delle spese, che l'appellante censura, in quanto il Tribunale avrebbe erroneamente individuato lo scaglione di valore sulla base del quale ha poi in effetti liquidato le spese.
9. L'appello è fondato. Non è infatti seriamente dubitabile (e non ne dubita infatti nemmeno il Tribunale) che la presente controversia sia di valore indeterminabile, avendo essa a oggetto, prima che la richiesta di condanna dell'amministrazione al pagamento di talune spettanze retributive, l'accertamento del diritto del ricorrente al riconoscimento integrale del servizio da lui prestato pre-ruolo, un diritto incidente sull'intera sua carriera (come emerge con evidenza anche dal dispositivo della decisione di primo grado, che individua specificamente i diversi gradoni stipendiali nei quali, tempo per tempo, deve essere collocato, in ragione del pieno riconoscimento Pt_1 economico e giuridico del pre-ruolo).
10. E assunto questo dato, la statuizione del Tribunale che individua lo scaglione di valore pertinente nella specie in quello compreso tra €.
1.100,00 e €. 5.200,00 è senz'altro errata, dato che l'art. 5 comma 6 del D.M. 55/2014 (“Regolamento recante la determinazione dei
4 parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”) dispone che “Le cause di valore indeterminabile si considerano a questi fini di valore non inferiore a euro 26.000,00 e non superiore a euro
260.000,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia. Qualora la causa di valore indeterminabile risulti di particolare importanza per lo specifico oggetto, il numero e la complessità dellequestioni giuridiche trattate, e la rilevanza degli effetti ovvero dei risultati utili, anche di carattere non patrimoniale, il suo valore si considera a questi fini entro lo scaglione fino a euro
520.000,00”.
11. Nella specie quindi, trattandosi di una causa di valore indeterminabile di bassa complessità, dato il carattere seriale delle questioni, ormai oggetto di una giurisprudenza consolidata, dovrà farsi riferimento al più basso degli scaglioni delle cause di valore indeterminabile, quello compreso tra € 26.000,00 e € 52.000,00. In tal senso la decisione del Tribunale, nel capo contenente il regolamento delle spese, va riformata e le spese di primo grado determinate in relazione ai valori minimi dello scaglione sopra indicato, ancora in ragione della serialità delle questioni trattate, escludendo l'onorario per la fase di trattazione, in quanto non svolta. Inoltre l'onorario previsto per la fase introduttiva deve essere maggiorato del 30%, avendo i difensori utilizzato nell'atto collegamenti ipertestuali e deve essere rimborsato, come richiesto, il contributo unificato, nella misura risultante dagli atti: sono quindi dovuti all'odierno appellante a titolo di spese relative al primo grado di giudizio, in luogo della minor somma indicata in sentenza, complessivi 3.869,30, per onorari, oltre € 259,00 per rimborso del CU, maggiorato il dovuto di rimborso forfettario, IVA
e CAP come per legge, importo al cui pagamento il va CP_1 condannato.
5 12. L'amministrazione deve infine sostenere l'onere delle spese del presente grado, quantificate in relazione al valore della controversia, il cui oggetto è rappresentato dal solo importo delle spese. Lo scaglione di riferimento è allora quello compreso tra € 5.201,00 e € 26.000,00 e, attesa l'assoluta semplicità dell'unica questione controversa, nell'ambito dello scaglione devono utilizzarsi i valori minimi, escludendo la fase di trattazione e senza alcuna maggiorazione del
30%, per essere i riferimenti ipertestuali nella presente fase completamente superflui. L'ammontare deve spese deve quindi quantificarsi in € 1.984,00, oltre accessori di legge e oltre il rimborso del CU nella misura documentata, come indicato in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna il alla rifusione delle spese del primo CP_1 grado di giudizio nella misura di € 3869,30, oltre € 259,00 a titolo di rimborso del contributo unificato e oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge.
Condanna l'amministrazione alla rifusione delle spese del presente grado, che liquida in € 1984,00, oltre € 177,75 a titolo di rimborso del contributo unificato e oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge. Firenze, 28.11.2024. Il Presidente dott. Flavio Baraschi
La consigliera est. dott. Elisabetta Tarquini
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