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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 10/07/2025, n. 1174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1174 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Seconda Sezione Civile Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.SA Francesca Patrizia Sicari, nella causa n. RG 3128 /2022 ;
- visti gli atti di causa e le note scritte ai sensi dell'art. 127-ter cpc depositate in sostituzione dell'udienza del 10.7.2025, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.SA Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 08/07/2022 ed iscritto al n 3128 - 2022 RG , vertente tra
- Dott. (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Domenico Tomassetti (C.F.
) e Michele Guzzo (C.F. ), C.F._2 C.F._3 in virtù di procura in atti ed elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, presso lo studio dell'Avv. Sebastiano Bellino (C.F.
) in Reggio Calabria Via Sbarre Centrali 38; C.F._4
- ricorrente -
Contro
- , con sede in Catanzaro al Viale Europa Controparte_1
(Cittadella regionale) - Località «Germaneto» (C.F. ), in P.IVA_1 persona del suo Presidente e legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti in Catanzaro del 21.01.2022 per notar , rep. 163.078 – racc. 36.819 ed in Persona_1 virtù di apposito decreto direttoriale, dall'avv. Angela Marafioti (C.F.
fax: 0965/ 25762; p.e.c. C.F._5 avvocato5. egione.calabria.it) della Sezione decentrata di Reggio Emai_1
Calabria dell'Avvocatura regionale, e con esso elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, alla via Cardinale Portanova, Pal. Campanella, presso gli uffici della Sezione decentrata dell'Avvocatura medesima;
- resistente -
- Avv. (C.F.: ), nata a Controparte_2 C.F._6
Reggio Calabria il 21 aprile 1967 ed ivi residente a[...] Annunziata, rappresentata e difesa dall'Avv. Santi Maurizio Spina (CF:
) del foro di Reggio Calabria presso il cui studio in C.F._7
Reggio Calabria alla Via Tommaso Campanella n. 52 elegge domicilio, giusta procura in atti;
- controintereSAta - disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede: Motivazione contestuale
- CONCLUSIONI delle parti: come in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato in data 08/07/2022, il ricorrente premette di essere inquadrato nella qualifica dirigenziale da 1.4.2002, che con decorrenza dal 01.04.2010 è dirigente di ruolo del consiglio regionale della Calabria, attualmente assegnatario dell'incarico di Dirigente CO.RE.COM.
– Settore assistenza Organi Istituzionali – Affari Generali e Legali (giusta deliberazione n. 19 del 29.12.2021).
§ 1.1. Il ricorrente espone preliminarmente le seguenti circostanze per le quali aveva incardinato altro giudizio (n. RG 2937/2020):
- il 30.4.2015 venivano pubblicati avvisi interni per la copertura del posto di Segretario Generale e di Direttore Generale, che superava la selezione e con deliberazione n. 41 del 6 agosto 2015, la gli Controparte_1 conferiva entrambi gli incarichi (nonché ad interim le tre posizioni dirigenziali vacanti alla data del conferimento dell'incarico) quale candidato ritenuto più idoneo, la durata dell'incarico veniva fiSAto nella steSA delibera sino alla scadenza della legislatura.
- In data 27 novembre 2019, con deliberazione n.70, la - Controparte_1
“al fine di assicurare la continuità dell'azione istituzionale ed il buon andamento dell'azione amministrativa” nonché di assicurare lo svolgimento della funzione nel periodo neceSArio “per l'espletamento delle nuove procedure di conferimento dell'incarico di Segretario Generale ai sensi dell'art.19 commi 1, 1 bis e 2 del D.Lgs.165/2001” - decideva di prorogare la durata dell'incarico conferito al dr. , Pt_1 disponendone la scadenza al “novantesimo giorno successivo alla data di insediamento del Consiglio regionale”.
- Il Consiglio regionale si insediava in data 26 marzo 2020, e di conseguenza l'incarico del ricorrente venina a scadenza in data 24 giugno 2020.
- La in data 26 giugno 2020, ossia due giorni dopo la Controparte_1 scadenza del predetto incarico in proroga, adottava due deliberazioni:
“ i) la deliberazione numero 20/2020, avente ad oggetto “Modifiche al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Consiglio”, adottata “al fine di disciplinare la procedura di conferimento degli incarichi
2 di Segretario Generale e di Direttore Generale” mediante l'integrazione delle “disposizioni contenute negli artt. 10 e 11 del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Consiglio regionale della Calabria, mediante l'introduzione di una espreSA disposizione che preveda le modalità di conferimento mediante avviso, anche al fine di conformarsi e dare corretta attuazione a quanto previsto dall'art. 19 del D.lgs. n. 165/2001”. ii) “la deliberazione numero 21/2020 mediante la quale l'incarico di Segretario/Direttore generale reggente veniva conferito, in via diretta, senza l'adozione di alcun avviso interno ed in totale violazione dei più elementari principi di trasparenza e pubblicità, al dirigente ”. Controparte_2
In contestazione di tale incarico in reggenza, conferito alla predetta dirigente
, il dr. aveva proposto ricorso iscritto a numero di ruolo generale CP_2 Pt_1
n. 2937/2020 pendente dinanzi altro giudice della sezione.
Deve precisarsi che, su richiesta del ricorrente di riunione del presente giudizio a quello iscritto al n. 2937/2020 RG, questo giudicante disponeva la trasmissione al Presidente di Sezione per le valutazioni di competenza ed all'esito della procedura le due cause restavano separate.
§ 1.3. Oggetto della presente causa è la successiva procedura indetta nel 2021 dalla per il conferimento dell'incarico di Direttore Controparte_1
Generale (giusta avviso interno allegato alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 7 dell'1/02/2021) e di quello di Segretario Generale del Consiglio Regionale (giusta avviso interno allegato alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 6 dell'1/02/2021). Il ricorrente presentava la propria candidatura per il conferimento di entrambi gli incarichi, unitamente ad altri dirigenti regionali di ruolo tra i quali la dr.SA alla quale, all'esito della procedura, con deliberazione CP_2 dell'Ufficio di Presidenza n.17 del 29 dicembre 2021 e conseguente Decreto del Presidente del Consiglio Regionale n.3/2021 veniva conferito l'incarico di Direttore e Segretario Generale. Il ricorrente deduce che sarebbe illegittimo il conferimento dell'incarico alla dr.SA “ in quanto avvenuto in assenza di una reale ed effettiva CP_2 comparazione nonché in difetto di adeguata motivazione, ed ha determinato una ingiusta pretermissione del ricorrente il quale vantava, oggettivamente, requisiti e competenze maggiori rispetto a quelle dell'assegnataria dell'incarico”. Concludeva chiedendo:
“b) dichiarare illegittimo il comportamento tenuto dalla Controparte_1 nella procedura di conferimento dell'incarico di Segretario/Direttore;
c) per l'effetto, annullare il conferimento dell'incarico di Segretario/Direttore Generale in favore della dott.SA , disponendo la CP_2 ripetizione della procedura di conferimento;
3 d) ovvero, in via subordinata, accertare e dichiarare che, a causa degli atti e dei comportamenti sopra descritti tenuti dall'amministrazione – datrice di lavoro, il ricorrente ha subito un ingiusto danno patrimoniale sub specie di perdita di chance, condannando la al risarcimento Controparte_1 dell'ingiusto danno patrimoniale per perdita di chances professionale, da valutarsi secondo i criteri enunciati sub. IV del presente atto, pari a Euro 311.900,89 (ovvero nella somma minore o maggiore ritenuta di giustizia). ”. Con le note di trattazione scritta, nelle quali evidenzia che l'incarico in questione in capo alla dr.SA è ceSAto il 7 gennaio 2025, così formula CP_2 le conclusioni insistendo solo per la declaratoria di illegittimità della condotta della e nella conneSA domanda risarcitoria. Controparte_1
“a) dichiarare illegittimo il comportamento tenuto dalla Controparte_1 nel conferimento dell'incarico di Segretario/Direttore; b) accertare e dichiarare che, a causa degli atti e dei comportamenti sopra descritti tenuti dall'amministrazione – datrice di lavoro, il ricorrente ha subito un ingiusto danno patrimoniale sub specie di perdita di chance;
c) condannare la al risarcimento dell'ingiusto danno Controparte_1 patrimoniale per perdita di chances professionale, da valutarsi secondo i criteri enunciati sub.IV del ricorso introduttivo, nella somma pari a Euro 311.900,89 (ovvero nella somma minore o maggiore ritenuta di giustizia).”
§ 2. Si è costituita la convenuta . Controparte_1
Eccepiva preliminarmente il difetto di contraddittorio evidenziando:
“L'odierno ricorso è finalizzato ad ottenere la ripetizione della procedura selettiva previo annullamento della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 17 del 29 dicembre 2021 e del conseguente decreto del Presidente del Consiglio regionale n.3/2021, con i quali è stato conferito l'incarico di Direttore e Segretario Generale del Consiglio regionale alla Dott.SA
[...]
per la durata di un triennio. Controparte_2
La dott.SA riveste evidentemente la posizione di controintereSAta, CP_2 poiché titolare di una posizione giuridica contrapposta a quella fatta valere dal ricorrente, posizione che verrebbe inesorabilmente pregiudicata dall'eventuale accoglimento della domanda azionata. La sua mancata evocazione nel presente giudizio rende non integro il contraddittorio.” La eccepiva la nullità del rapporto di lavoro del ricorrente: Controparte_1
“Ciò premesso, al solo fine di paralizzare la domanda di controparte, si eccepisce la nullità dei provvedimenti di “comando” e di inquadramento nell'organico del Consiglio Regionale del dott. , nonchè del contratto Pt_1 di lavoro sottoscritto. Al riguardo, si evidenzia che la pretesa azionata da controparte non può trovare accoglimento, non solo per tutto quello che si dirà al prossimo punto della presente memoria, ma, ancor prima, per assenza in capo al ricorrente
4 del presupposto legittimante l'azione. Il ricorrente non può avanzare alcuna pretesa in relazione alla procedura di conferimento dell'incarico di Direttore/Segretario Generale del Consiglio regionale della Calabria perchè non può essere considerato dipendente della , mancando Controparte_1 nella specie atti idonei a generare un valido rapporto di lavoro alle dipendenze dell'Amministrazione. In verità, infatti, dal curriculum del ricorrente (prodotto anche nel suo fascicolo di parte, all. 17) emerge che il dott. è transitato nei ruoli dei Pt_1 dipendenti del Consiglio regionale della Calabria provenendo dal Consorzio per lo sviluppo industriale della Provincia di Reggio Calabria (ASIREG), alle dipendenze del quale ha svolto la sua attività lavorativa fino al 31 agosto 2004 per poi essere “comandato” presso il Consiglio regionale della Calabria fino al 31 marzo del 2010 (cfr. ALL.TI 25 e 26), quando, con la determinazione n. 249 (ALL. 27), l'allora Dirigente del Settore Risorse Umane, vista la domanda di trasferimento nella dotazione organica del Consiglio, presentata dal dott. nell'ambito di una procedura di Pt_1 mobilità avviata con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 8/2009 (ALL. 24), lo ha inquadrato nella dotazione organica del Consiglio regionale. Vi è, però, che, come è noto e come è chiarito dalla costante giurisprudenza della Suprema Corte di CaSAzione, i rapporti di lavoro alle dipendenze dei consorzi di sviluppo industriale sono assoggettati al regime dei rapporti di lavoro privato e per essi, conseguentemente, non valgono le norme di cui al d.lgs. n. 165 del 2001 (cfr. ex multis, Cass., sez. lav., n. 21990/2016; Cass. S.U., n. 6179/1983, Cass. n. 5210/1998). Ciò in quanto i consorzi di sviluppo industriale sono enti pubblici economici … Tutti i provvedimenti di “comando”, nonché la determinazione di inquadramento nell'organico del Consiglio Regionale del dott. (il Pt_1 quale, nella sua qualità di dipendente dell'ASIREG, non era un pubblico dipendente) sono inesorabilmente nulli per violazione delle norme imperative di legge in materia di assunzione alle dipendenze della PA e da essi non può essere sorto alcun valido rapporto di pubblico impiego alle dipendenze del Consiglio regionale, con conseguente nullità anche del contratto di lavoro sottoscritto. Ed allora, quand'anche fossero vere tutte le censure esposte nel ricorso …, nessun legittimo vantaggio potrebbe conseguire il ricorrente, il cui rapporto di lavoro presso il Consiglio regionale deve considerarsi alla stregua di un rapporto di mero fatto.” Con le conclusioni chiedeva: “ rigettare il ricorso per assenza in capo al ricorrente del presupposto legittimante l'azione, dichiarando, in via incidentale, nulli i provvedimenti di “comando”, nonché la determinazione di inquadramento nell'organico del Consiglio Regionale del dott. (ed Pt_1 il relativo contratto sottoscritto), siccome adottati in violazione di norme 5 imperative di legge;
in subordine e salvo gravame, rigettare il ricorso dichiarando legittima la condotta dell'Amministrazione e, comunque, inammissibile, infondata e non provata la domanda risarcitoria azionata;
in via ulteriormente subordinata, ridurre gli importi pretesi, a qualsiasi titolo, nei limiti del giusto e del vero dovuto ed in ogni caso nell'ammontare effettivamente dimostrato. Con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alle spese ed alle competenze del giudizio “.
§ 3. E' stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti della controintereSAta dr.SA che si è ritualmente costituita e, sulla scorta CP_2 di considerazioni analoghe e sovrapponibili a quelle svolte dalla CP_1
, ha formulato domanda riconvenzionale per sentire accertare e
[...] dichiarare la “nullità assoluta del rapporto di lavoro tra il Dott. e il Pt_1
Consiglio regionale della Calabria, nonché di ogni altro atto precedente, presupposto, dipendente, conseguente e/o connesso ad esso, per essere stato inquadrato lo stesso nel ruolo consiliare in violazione delle norme imperative di legge in materia di assunzione presso la Pubblica Amministrazione”. Nel merito argomentava sulla legittimità della condotta dell'Amministrazione nella procedura di conferimento degli incarichi di Segretario/Direttore generale all'Avv. e sull'infondatezza della CP_2 domanda del ricorrente.
§ 4. Prima di paSAre al merito della domanda del ricorrente occorre considerare la questione sollevata dai convenuti relativamente alla presunta nullità del rapporto di lavoro in essere del ricorrente, da cui conseguirebbe la mancanza di interesse ad agire con riguardo alla procedura di conferimento degli incarichi dirigenziali di cui il ricorrente lamenta l'illegittimità. La prima di adottare l'atto di inquadramento dell'odierno Controparte_1 ricorrente (per altro già prima dell'inquadramento ripetutamente utilizzato in comando dalla nella dotazione organica del Consiglio Regionale CP_1 della Calabria e nella qualifica di Dirigente a decorrere dal 01.04.2010, ha richiesto al Collegio dei Consulenti giuridici del Consiglio un parere in merito alla legittimità della procedura di mobilità (parere allegato all'atto di inquadramento e che ne costituisce parte integrante) ed ha recepito il parere positivo. In sintesi la mobilità in questione è stata ricondotta all' art. 10 bis, L.R. n. 18 del 2004, secondo cui “per motivate esigenze e/o per particolari professionalità, è consentito procedere a comandi e/o trasferimenti di personale proveniente da altri Enti Pubblici, con preferenza per il personale comandato” (la norma regionale si riferisce al personale proveniente da altri
“Enti Pubblici” dizione così ampia da potersi riferire anche agli enti pubblici economici come il Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Reggio Calabria) ed all'art. 17 del CCNL dei Consorzi ed Enti di Sviluppo Industriale che consente la mobilità dei Dirigenti non solo 6 nell'ambio degli enti cui si applica lo stesso CCNL ma anche con enti associati o collegati, o con società partecipate (ed il Consorzio in questione, istituito con legge regionale n 38/2001, prevede la partecipazione obbligatoria della ad esso consorzio con un quota non Controparte_1 inferiore al 25%). Tale quadro normativo sembra quindi legittimare la mobilità del ricorrente, prima come comando e poi con inquadramento definitivo nel ruolo organico.
§ 5. Sulla procedura di conferimento dell'incarico dirigenziale e sulla conneSA domanda risarcitoria.
§ 5.1. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, il sindacato del giudice in merito agli atti di conferimento e/o revoca degli incarichi dirigenziali è consentito nell'ambito del controllo del rispetto da parte dell'amministrazione datore di lavoro dei generali parametri di cui agli artt. 97 Cost. (imparzialità e buon andamento) e dei canoni privatistici di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.) quali principi guida delle procedure di conferimento e revoca che non rivestono natura pubblicistica ma rientrano tra gli atti di gestione del rapporto di lavoro. La Suprema Corte, nel suo più recente orientamento, ha affermato, con riferimento ai comparti del pubblico impiego contrattualizzato, il principio per cui le norme contenute nell'art. 19, comma 1, D. Lgs. n. 165/2001, obbligano comunque l'amministrazione - anche per il tramite delle clausole generali di correttezza e buona fede (art. 1175 e 1375 c.c.), applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all'art. 97 Cost. - a procedere a valutazioni anche comparative e ad esternare le ragioni giustificatrici delle scelte, con la conseguenza che, laddove l'amministrazione non abbia fornito nessun elemento circa i criteri e le motivazioni seguiti nella scelta dei dirigenti ritenuti maggiormente idonei agli incarichi da conferire, è configurabile inadempimento contrattuale, suscettibile di produrre danno risarcibile (cfr. la più recente Cass. Sez. L - Sentenza n. 6485 del 09/03/2021, ma in precedenza Cass. Sez. U, Sentenza n. 21671 del 23/09/2013; Cass. Sez. L - Sentenza n. 2603 del 02/02/2018) (Cass. 1488/2024). L'incarico dirigenziale deve fondarsi su una procedura comparativa che rispetti anche le clausole generali di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. ed i cui esiti vengano a basarsi su una motivazione che non si esaurisca in formule generiche e prive di riferimenti specifici alle caratteristiche ed alle esperienze professionali dei singoli candidati – evidentemente del tutto incompatibili con una concreta osservanza della clausola generale di buona fede quale limite dell'esercizio anche di poteri e facoltà discrezionali - ma esponga in modo adeguato i criteri seguiti e le ragioni giustificatrici delle scelte adottata.
7 In ogni caso il sindacato del giudice non può estendersi al merito delle valutazioni discrezionali dell'Amministrazione datore di lavoro e sostituirsi ad eSA nell'individuazione del soggetto cui debba essere conferito l'incarico.
§ 5.2. Il ricorrente lamenta proprio la violazione delle clausole generali di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., deducendo che l'Amministrazione resistente ha “omesso di compiere una reale ed effettiva valutazione comparativa tra tutti i dirigenti di ruolo”, ha “conferito l'incarico non nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza bensì attraverso una procedura viziata che ha condotto all'assegnazione dell'incarico ad un soggetto in possesso di requisiti minori rispetto a quelli dell'odierno ricorrente”, che “la motivazione del conferimento dell'incarico deve poter consentire realmente la valutazione delle ragioni che hanno condotto l'amministrazione ad assegnare l'incarico ad un determinato soggetto a scapito degli altri candidati” ma che la motivazione adottata nel caso di specie non risponde a tali criteri. Il ricorrente inoltre diffusamente argomenta sul ritenuto maggior valore dei propri requisiti di esperienza e professionalità rispetto alla candidata cui è stato conferito l'incarico.
§ 5.3. L'art. 13 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 8, dispone: “La funzione dirigenziale di livello generale è conferita dall'Ufficio di Presidenza al Segretario generale ed al Direttore generale, con atto motivato e nel rispetto dei principi di cui al comma 9 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549”. L'art.14 della citata legge dispone al comma 1: “I requisiti per l'attribuzione ai dirigenti del Consiglio regionale delle funzioni di livello dirigenziale generale sono: a) possesso del diploma di laurea specialistica/magistrale; b) professionalità adeguata alle funzioni da svolgere;
c) attitudine all'alta direzione;
d) cinque anni di anzianità nella qualifica dirigenziale. La steSA norma prosegue al comma 2 disponendo “Il conferimento delle funzioni di livello dirigenziale generale è disposto con deliberazione motivata dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio,…”.
§ 5.4. L'assolvimento dell'obbligo di motivazione deve rispondere ai requisiti individuati dalla giurisprudenza di legittimità: perché il requisito motivazionale collegato ad una valutazione comparativa risulti soddisfatto, è neceSArio che la motivazione steSA espliciti non solo le qualità che caratterizzano la posizione del prescelto, ma anche di quelle degli altri candidati e delle ragioni per le quali, rispetto alle qualità valorizzate, essi siano stati scartati.
8 Nel caso di specie la condotta dell'Amministrazione si è discostata da tali principi in quanto la deliberazione è motivata esplicitando solo le qualità che caratterizzano la posizione del candidato prescelto dr.SA . CP_2
Precisamente nel verbale n. 5 del 19.12.2021 si legge : “(Il presidente) esamina l'elenco dei candidati ammessi e le schede descrittive sintetiche delle esperienze individuali compiute e degli incarichi svolti dai dirigenti, predisposti dal Settore Risorse Umane nonché i curricula degli stessi. Pertanto alla luce dei criteri di valutazione generali indicati dall'articolo 2 dei suddetti avvisi, per come integrati dai criteri di valutazione specifici descritti dagli allegati agli stessi avvisi contraddistinti dalla lettera A, delibera voti unanime di conferire l'incarico di segretario direttore generale all'avvocato ”. Controparte_2
Nella successivo Delibera di conferimento dell'incarico si legge:
“ESAMINATI i curricula dei candidati ammessi, corredati dalle schede di sintesi predisposte dal Settore Risorse Umane e trasmessi a questo Organo per il tramite del Settore Segreteria Ufficio di Presidenza;
TENUTO CONTO del sistema delle competenze multidisciplinari di public management, essenziali per lo svolgimento degli incarichi di Direttore generale e di Segretario generale;
RICHIAMATO l'art. 7 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 8, che, al comma 2, prevede che poSAno conferirsi al medesimo dirigente l'incarico di Segretario generale e quello di Direttore generale;
RITENUTO opportuno conferire a un unico dirigente la direzione delle unità organizzative di livello dirigenziale generale, non soltanto al fine di realizzare un risparmio di spesa, ma anche per favorire l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, attraverso un unico interlocutore che garantisca unitarietà di organizzazione e coordinamento gestionale;
PRESO ATTO che tutti i candidati ammessi hanno un percorso formativo e professionale adeguato alla rilevanza e alla complessità degli incarichi di Direttore generale e Segretario generale e risultano, quindi, idonei allo svolgimento del ruolo;
DATO ATTO che il carattere dell'apicalità degli incarichi da ricoprire implica lo svolgimento di funzioni di assistenza giuridico-amministrativa e di collaborazione diretta con gli organi della Regione e, in particolare, con il Presidente del Consiglio regionale, l'Ufficio di Presidenza e l'Assemblea legislativa regionale;
RILEVATO, dall'esame comparativo delle candidature ammesse, che il profilo curriculare dell'Avv. , dirigente di ruolo del Controparte_2
Consiglio regionale della Calabria, appare quello più adatto e maggiormente coerente rispetto agli incarichi da conferire, in riferimento alle funzioni da svolgere e agli obiettivi di carattere strategico da conseguire, per le motivazioni di seguito indicate:
9 la conoscenza approfondita del sistema istituzionale regionale, che deriva anche dalla significativa esperienza professionale maturata nell'ambito del Consiglio regionale della Calabria, ricoprendo, dall'1 luglio 2010 al 25 giugno 2020, diversi incarichi dirigenziali di unità organizzative di dimensione adeguata all'assolvimento autonomo e compiuto di una o più attività omogenee, tra i quali particolarmente rilevante risulta la direzione del Settore Segreteria Assemblea e Affari generali, a cui compete ogni attività conneSA alle funzioni istituzionali dell'Assemblea e che pertanto si caratterizza da una forte esigenza di assistenza giuridico-amministrativa, che la dirigente avv. ha sempre efficacemente Controparte_2 garantito;
l'esperienza professionale di ampio spettro, maturata nella qualità di dirigente ad interim dell'Area Processo legislativo e Assistenza giuridica e dell'Area Gestione, nonché, nel ruolo di Segretario generale e Direttore Generale reggente, a capo delle due unità organizzative di livello dirigenziale generale;
i succitati incarichi sono stati efficacemente svolti dal 26 giugno 2020, peraltro in un contesto caratterizzato dall'emergenza epidemiologica tuttora in corso e da altre gravi circostanze di fatto, che hanno reso particolarmente difficoltosa la gestione della fase transitoria dalla quale era scaturito l'incarico di reggenza;
le comprovate capacità di coordinamento e organizzazione dell'azione amministrativa, di gestione delle risorse umane e finanziarie nonché la spiccata capacità relazionale;
la pregreSA esperienza di esercizio in proprio della professione forense e l'iscrizione all'albo degli Avvocati CaSAzionisti, da cui discendono cognizioni tecnico-giuridiche e abilità particolarmente utili per l'esercizio delle funzioni di dirigente di livello generale, con particolare riferimento a uno dei principali compiti assegnati al Direttore generale che, ai sensi dell'art. 10 comma 5, lett. h del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Consiglio regionale della Calabria, promuove e resiste alle liti e ha il potere di conciliare e transigere;
la pregreSA esperienza come avvocato e consulente legale assicura anche l'adeguata direzione dei procedimenti che attengono al contenzioso costituzionale;
la conoscenza certificata della lingua inglese, indispensabile in considerazione dell'architettura istituzionale corrente, improntata alla cosiddetta governance multilivello, che implica la partecipazione delle Regioni alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;
VALUTATO, pertanto, di conferire alla dirigente avv. CP_2 CP_2
sia l'incarico di Segretario generale, sia quello di Direttore generale
[...] del Consiglio regionale della Calabria, anche in considerazione del
10 prioritario obiettivo di assicurare la continuità amministrativa dell'azione consiliare;
”.
In conclusione la motivazione del conferimento dell'incarico alla dr.SA
si limita ad esplicitare le qualità che caratterizzano la posizione della CP_2 steSA e per tale ragione la motivazione è insufficiente, mancando l'esplicitazione delle qualità che caratterizzano la posizione degli altri candidati e delle ragioni per le quali, rispetto alle qualità valorizzate, essi siano stati scartati. È intrinseco al derivare di tale requisito dal principio di correttezza e buona fede il fatto che il corrispondente adempimento non poSA essere assolto in via meramente formale, dovendo invece rendere chiari i profili cui discrezionalmente si è ritenuto di attribuire preponderanza e, poi, le ragioni per cui, rispetto a tali profili, gli altri concorrenti fossero da ritenere meno preferibili” (così Cass. n. 26331 del 09/10/2024).
Nel caso di specie a fronte di una pluralità di candidati (8 candidati per l'incarico di Direttore Generale e 6 candidati per l'incarico di Segretario Generale) dalla motivazione non è dato sapere le ragioni per le quali gli altri concorrenti dichiarati tutti “idonei” siano stati ritenuti meno preferibili della candidata . CP_2
Ne consegue che, nel procedimento di conferimento dell'incarico di Segretario Generale e Direttore Generale alla dr.SA , CP_2
l'Amministrazione ha violato, anche per il tramite delle clausole generali di correttezza e buona fede (art. 1175 e 1375 c.c.), l'obbligo di esplicitare nella motivazione la valutazione comparativa dei candidati e di esternare le ragioni giustificatrici della scelta, tale violazione configura inadempimento contrattuale suscettibile di produrre danno risarcibile da perdita di chance.
§ 5.5. Tale danno da perdita di chance – per orientamento univoco della giurisprudenza di legittimità - non può essere un danno in re ipsa e inoltre l'apprezzamento giudiziale deve considerare la pertinenza al datore di lavoro del merito delle scelte. Viene quindi in rilievo l'accertamento se il ricorrente avesse una significativa probabilità di essere prescelto e, in caso positivo, comunque il risarcimento deve calcolarsi in misura tale da tener conto dell'incertezza comunque sussistente in un giudizio non solo prognostico, ma anche in sé ipotetico. Nel caso di specie il ricorrente aveva, in via astratta ed ipotetica, probabilità di essere prescelto, considerato che in precedenza il medesimo incarico dirigenziale gli era già stato conferito con deliberazione n. 41 del 6 agosto 2015 ed era stato regolarmente portato a termine (nonché prorogato di 90 giorni per assicurare lo svolgimento della funzione nel periodo neceSArio per l'espletamento delle nuove procedure di
11 conferimento dell'incarico) e che anche nella procedura contestata era stato ritenuto, al pari di tutti gli altri candidati, idoneo. Le predette circostanze oggettive - precedente espletamento del medesimo incarico e idoneità nella procedura – non sono però sufficienti: basti considerare che la prima circostanza non è assolutamente vincolante e non esiste un diritto alla conferma e/o assegnazione del medesimo incarico dirigenziale;
quanto alla seconda circostanza perde di rilievo per il fatto che tutti i candidati sono stati dichiarati idonei. Inoltre si deve considerare la specificità dell'incarico di Segretario Generale e di Direttore Generale in quanto entrambi “funzione dirigenziale di livello generale” ed è quindi ancor più intenso, rispetto al conferimento di una mera
“funzione dirigenziale”, il vincolo fiduciario ed il carattere discrezionale della scelta del candidato. Anche l'art. 19 del D. Lgs. dispone una differenziazione per gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale (prevedendo al comma 4 che “gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti …” ). Sempre nell'ottica delle concrete chance del ricorrente, deve considerarsi che nel caso di specie l'illegittimità della procedura di conferimento si limita al difetto di una “completa motivazione”, ma la dr.SA era comunque CP_2 in possesso dei requisiti richiesti per validamente partecipare alla procedura. Altri elementi da considerare sono la convergente unanimità dei voti per la nomina della dr.SA , nonché la valorizzazione nella motivazione della CP_2
“pregreSA esperienza di esercizio in proprio della professione forense e l'iscrizione all'albo degli Avvocati CaSAzionisti, da cui discendono cognizioni tecnico-giuridiche e abilità particolarmente utili per l'esercizio delle funzioni di dirigente di livello generale, con particolare riferimento a uno dei principali compiti assegnati al Direttore generale che, ai sensi dell'art. 10 comma 5, lett. h del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Consiglio regionale della Calabria, promuove e resiste alle liti e ha il potere di conciliare e transigere;
la pregreSA esperienza come avvocato e consulente legale assicura anche l'adeguata direzione dei procedimenti che attengono al contenzioso costituzionale;
”. Anche tali elementi portano ad escludere che l'odierno ricorrente (laureato in economia e commercio e con esperienza professionale di dottore commercialista e revisore dei conti) avesse in concreto probabilità di essere preferito alla dr.SA (laureata in giurisprudenza e con esperienza professionale di CP_2 esercizio della professione di avvocato). Né può ritenersi che la valutazione della “pregreSA esperienza di esercizio in proprio della professione forense e l'iscrizione all'albo degli Avvocati CaSAzionisti” fosse disancorata dai criteri fiSAti negli avvisi.
12 Infatti nell'allegato A dell'Avviso interno per il conferimento dell'incarico di Segretario Generale sono descritti gli elementi che integrano i criteri di valutazione di carattere generale. Nell'allegato A è stato specificato quanto segue:
“CRITERI DI VALUTAZIONE DI CARATTERE GENERALE PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI SEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA . CP_1
Il conseguimento degli obiettivi di carattere strategico assegnati al Segretario generale, anche per la più immediata collaborazione con gli organi del Consiglio regionale, richiede competenze e esperienze culturali e organizzative idonee ad assicurare, tanto nella fase di elaborazione quanto in quella di attuazione, una visione sistematica dell'azione amministrativa e legislativa ispirata alle migliori pratiche e idonea a supportare, in diretto affiancamento con i predetti organi, processi di radicale riorganizzazione per la migliore attuazione degli indirizzi politici. Richiede, inoltre, capacità di coordinamento delle strutture organizzative, di relazione con gli attori istituzionali del governo nazionale e locale, di assistenza tecnico giuridica agli organi del Consiglio regionale, di collegamento con le strutture amministrative di vertice della Giunta regionale, nonché approfondita conoscenza della legislazione statale e regionale comprovata da specifiche esperienze acquisite anche in materia di contenzioso costituzionale ai sensi dell'art.127 della Costituzione. L'attività di Segretario generale deve essere, altresì, svolta in coerenza con il compito di valorizzare il ruolo del Consiglio regionale e promuoverne l'immagine, nonché migliorare la qualità della produzione legislativa regionale, attraverso interventi idonei a qualificare l'attività degli organi istituzionali consiliari”. Infine ma non per ultimo deve considerarsi che la platea dei candidati non era limitata alle sole posizioni del ricorrente e della dr.SA , ma vi erano CP_2 altri candidati che sono stati tutti valutati idonei e che, quindi, erano tutti potenzialmente possibili vincitori. Pertanto, il giudizio prognostico, per essere in qualche modo attendibile, avrebbe dovuto essere condotto attraverso il confronto con tutte le figure dirigenziali concorrenti, tutte potenzialmente idonee a ricoprire l'incarico. Pertanto la domanda risarcitoria deve essere rigettata.
§ 6. La complessità delle questioni e la parziale soccombenza reciproca consente la compensazione delle spese legali.
p.q.m.
- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiarare illegittimo il comportamento tenuto dalla nel conferimento dell'incarico Controparte_1 di Segretario e Direttore Generale del Consiglio Regionale esitato nella delibera n. 17 del 29/12/2021;
13 - rigetta nel resto il ricorso;
- rigetta la domanda riconvenzionale;
- compensa le spese legali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in Reggio Calabria, 10/7/2025 Il giudice del lavoro Dr.SA Francesca Patrizia Sicari
14
Il Giudice del lavoro, dr.SA Francesca Patrizia Sicari, nella causa n. RG 3128 /2022 ;
- visti gli atti di causa e le note scritte ai sensi dell'art. 127-ter cpc depositate in sostituzione dell'udienza del 10.7.2025, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.SA Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 08/07/2022 ed iscritto al n 3128 - 2022 RG , vertente tra
- Dott. (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Domenico Tomassetti (C.F.
) e Michele Guzzo (C.F. ), C.F._2 C.F._3 in virtù di procura in atti ed elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, presso lo studio dell'Avv. Sebastiano Bellino (C.F.
) in Reggio Calabria Via Sbarre Centrali 38; C.F._4
- ricorrente -
Contro
- , con sede in Catanzaro al Viale Europa Controparte_1
(Cittadella regionale) - Località «Germaneto» (C.F. ), in P.IVA_1 persona del suo Presidente e legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti in Catanzaro del 21.01.2022 per notar , rep. 163.078 – racc. 36.819 ed in Persona_1 virtù di apposito decreto direttoriale, dall'avv. Angela Marafioti (C.F.
fax: 0965/ 25762; p.e.c. C.F._5 avvocato5. egione.calabria.it) della Sezione decentrata di Reggio Emai_1
Calabria dell'Avvocatura regionale, e con esso elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, alla via Cardinale Portanova, Pal. Campanella, presso gli uffici della Sezione decentrata dell'Avvocatura medesima;
- resistente -
- Avv. (C.F.: ), nata a Controparte_2 C.F._6
Reggio Calabria il 21 aprile 1967 ed ivi residente a[...] Annunziata, rappresentata e difesa dall'Avv. Santi Maurizio Spina (CF:
) del foro di Reggio Calabria presso il cui studio in C.F._7
Reggio Calabria alla Via Tommaso Campanella n. 52 elegge domicilio, giusta procura in atti;
- controintereSAta - disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede: Motivazione contestuale
- CONCLUSIONI delle parti: come in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato in data 08/07/2022, il ricorrente premette di essere inquadrato nella qualifica dirigenziale da 1.4.2002, che con decorrenza dal 01.04.2010 è dirigente di ruolo del consiglio regionale della Calabria, attualmente assegnatario dell'incarico di Dirigente CO.RE.COM.
– Settore assistenza Organi Istituzionali – Affari Generali e Legali (giusta deliberazione n. 19 del 29.12.2021).
§ 1.1. Il ricorrente espone preliminarmente le seguenti circostanze per le quali aveva incardinato altro giudizio (n. RG 2937/2020):
- il 30.4.2015 venivano pubblicati avvisi interni per la copertura del posto di Segretario Generale e di Direttore Generale, che superava la selezione e con deliberazione n. 41 del 6 agosto 2015, la gli Controparte_1 conferiva entrambi gli incarichi (nonché ad interim le tre posizioni dirigenziali vacanti alla data del conferimento dell'incarico) quale candidato ritenuto più idoneo, la durata dell'incarico veniva fiSAto nella steSA delibera sino alla scadenza della legislatura.
- In data 27 novembre 2019, con deliberazione n.70, la - Controparte_1
“al fine di assicurare la continuità dell'azione istituzionale ed il buon andamento dell'azione amministrativa” nonché di assicurare lo svolgimento della funzione nel periodo neceSArio “per l'espletamento delle nuove procedure di conferimento dell'incarico di Segretario Generale ai sensi dell'art.19 commi 1, 1 bis e 2 del D.Lgs.165/2001” - decideva di prorogare la durata dell'incarico conferito al dr. , Pt_1 disponendone la scadenza al “novantesimo giorno successivo alla data di insediamento del Consiglio regionale”.
- Il Consiglio regionale si insediava in data 26 marzo 2020, e di conseguenza l'incarico del ricorrente venina a scadenza in data 24 giugno 2020.
- La in data 26 giugno 2020, ossia due giorni dopo la Controparte_1 scadenza del predetto incarico in proroga, adottava due deliberazioni:
“ i) la deliberazione numero 20/2020, avente ad oggetto “Modifiche al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Consiglio”, adottata “al fine di disciplinare la procedura di conferimento degli incarichi
2 di Segretario Generale e di Direttore Generale” mediante l'integrazione delle “disposizioni contenute negli artt. 10 e 11 del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Consiglio regionale della Calabria, mediante l'introduzione di una espreSA disposizione che preveda le modalità di conferimento mediante avviso, anche al fine di conformarsi e dare corretta attuazione a quanto previsto dall'art. 19 del D.lgs. n. 165/2001”. ii) “la deliberazione numero 21/2020 mediante la quale l'incarico di Segretario/Direttore generale reggente veniva conferito, in via diretta, senza l'adozione di alcun avviso interno ed in totale violazione dei più elementari principi di trasparenza e pubblicità, al dirigente ”. Controparte_2
In contestazione di tale incarico in reggenza, conferito alla predetta dirigente
, il dr. aveva proposto ricorso iscritto a numero di ruolo generale CP_2 Pt_1
n. 2937/2020 pendente dinanzi altro giudice della sezione.
Deve precisarsi che, su richiesta del ricorrente di riunione del presente giudizio a quello iscritto al n. 2937/2020 RG, questo giudicante disponeva la trasmissione al Presidente di Sezione per le valutazioni di competenza ed all'esito della procedura le due cause restavano separate.
§ 1.3. Oggetto della presente causa è la successiva procedura indetta nel 2021 dalla per il conferimento dell'incarico di Direttore Controparte_1
Generale (giusta avviso interno allegato alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 7 dell'1/02/2021) e di quello di Segretario Generale del Consiglio Regionale (giusta avviso interno allegato alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 6 dell'1/02/2021). Il ricorrente presentava la propria candidatura per il conferimento di entrambi gli incarichi, unitamente ad altri dirigenti regionali di ruolo tra i quali la dr.SA alla quale, all'esito della procedura, con deliberazione CP_2 dell'Ufficio di Presidenza n.17 del 29 dicembre 2021 e conseguente Decreto del Presidente del Consiglio Regionale n.3/2021 veniva conferito l'incarico di Direttore e Segretario Generale. Il ricorrente deduce che sarebbe illegittimo il conferimento dell'incarico alla dr.SA “ in quanto avvenuto in assenza di una reale ed effettiva CP_2 comparazione nonché in difetto di adeguata motivazione, ed ha determinato una ingiusta pretermissione del ricorrente il quale vantava, oggettivamente, requisiti e competenze maggiori rispetto a quelle dell'assegnataria dell'incarico”. Concludeva chiedendo:
“b) dichiarare illegittimo il comportamento tenuto dalla Controparte_1 nella procedura di conferimento dell'incarico di Segretario/Direttore;
c) per l'effetto, annullare il conferimento dell'incarico di Segretario/Direttore Generale in favore della dott.SA , disponendo la CP_2 ripetizione della procedura di conferimento;
3 d) ovvero, in via subordinata, accertare e dichiarare che, a causa degli atti e dei comportamenti sopra descritti tenuti dall'amministrazione – datrice di lavoro, il ricorrente ha subito un ingiusto danno patrimoniale sub specie di perdita di chance, condannando la al risarcimento Controparte_1 dell'ingiusto danno patrimoniale per perdita di chances professionale, da valutarsi secondo i criteri enunciati sub. IV del presente atto, pari a Euro 311.900,89 (ovvero nella somma minore o maggiore ritenuta di giustizia). ”. Con le note di trattazione scritta, nelle quali evidenzia che l'incarico in questione in capo alla dr.SA è ceSAto il 7 gennaio 2025, così formula CP_2 le conclusioni insistendo solo per la declaratoria di illegittimità della condotta della e nella conneSA domanda risarcitoria. Controparte_1
“a) dichiarare illegittimo il comportamento tenuto dalla Controparte_1 nel conferimento dell'incarico di Segretario/Direttore; b) accertare e dichiarare che, a causa degli atti e dei comportamenti sopra descritti tenuti dall'amministrazione – datrice di lavoro, il ricorrente ha subito un ingiusto danno patrimoniale sub specie di perdita di chance;
c) condannare la al risarcimento dell'ingiusto danno Controparte_1 patrimoniale per perdita di chances professionale, da valutarsi secondo i criteri enunciati sub.IV del ricorso introduttivo, nella somma pari a Euro 311.900,89 (ovvero nella somma minore o maggiore ritenuta di giustizia).”
§ 2. Si è costituita la convenuta . Controparte_1
Eccepiva preliminarmente il difetto di contraddittorio evidenziando:
“L'odierno ricorso è finalizzato ad ottenere la ripetizione della procedura selettiva previo annullamento della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 17 del 29 dicembre 2021 e del conseguente decreto del Presidente del Consiglio regionale n.3/2021, con i quali è stato conferito l'incarico di Direttore e Segretario Generale del Consiglio regionale alla Dott.SA
[...]
per la durata di un triennio. Controparte_2
La dott.SA riveste evidentemente la posizione di controintereSAta, CP_2 poiché titolare di una posizione giuridica contrapposta a quella fatta valere dal ricorrente, posizione che verrebbe inesorabilmente pregiudicata dall'eventuale accoglimento della domanda azionata. La sua mancata evocazione nel presente giudizio rende non integro il contraddittorio.” La eccepiva la nullità del rapporto di lavoro del ricorrente: Controparte_1
“Ciò premesso, al solo fine di paralizzare la domanda di controparte, si eccepisce la nullità dei provvedimenti di “comando” e di inquadramento nell'organico del Consiglio Regionale del dott. , nonchè del contratto Pt_1 di lavoro sottoscritto. Al riguardo, si evidenzia che la pretesa azionata da controparte non può trovare accoglimento, non solo per tutto quello che si dirà al prossimo punto della presente memoria, ma, ancor prima, per assenza in capo al ricorrente
4 del presupposto legittimante l'azione. Il ricorrente non può avanzare alcuna pretesa in relazione alla procedura di conferimento dell'incarico di Direttore/Segretario Generale del Consiglio regionale della Calabria perchè non può essere considerato dipendente della , mancando Controparte_1 nella specie atti idonei a generare un valido rapporto di lavoro alle dipendenze dell'Amministrazione. In verità, infatti, dal curriculum del ricorrente (prodotto anche nel suo fascicolo di parte, all. 17) emerge che il dott. è transitato nei ruoli dei Pt_1 dipendenti del Consiglio regionale della Calabria provenendo dal Consorzio per lo sviluppo industriale della Provincia di Reggio Calabria (ASIREG), alle dipendenze del quale ha svolto la sua attività lavorativa fino al 31 agosto 2004 per poi essere “comandato” presso il Consiglio regionale della Calabria fino al 31 marzo del 2010 (cfr. ALL.TI 25 e 26), quando, con la determinazione n. 249 (ALL. 27), l'allora Dirigente del Settore Risorse Umane, vista la domanda di trasferimento nella dotazione organica del Consiglio, presentata dal dott. nell'ambito di una procedura di Pt_1 mobilità avviata con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 8/2009 (ALL. 24), lo ha inquadrato nella dotazione organica del Consiglio regionale. Vi è, però, che, come è noto e come è chiarito dalla costante giurisprudenza della Suprema Corte di CaSAzione, i rapporti di lavoro alle dipendenze dei consorzi di sviluppo industriale sono assoggettati al regime dei rapporti di lavoro privato e per essi, conseguentemente, non valgono le norme di cui al d.lgs. n. 165 del 2001 (cfr. ex multis, Cass., sez. lav., n. 21990/2016; Cass. S.U., n. 6179/1983, Cass. n. 5210/1998). Ciò in quanto i consorzi di sviluppo industriale sono enti pubblici economici … Tutti i provvedimenti di “comando”, nonché la determinazione di inquadramento nell'organico del Consiglio Regionale del dott. (il Pt_1 quale, nella sua qualità di dipendente dell'ASIREG, non era un pubblico dipendente) sono inesorabilmente nulli per violazione delle norme imperative di legge in materia di assunzione alle dipendenze della PA e da essi non può essere sorto alcun valido rapporto di pubblico impiego alle dipendenze del Consiglio regionale, con conseguente nullità anche del contratto di lavoro sottoscritto. Ed allora, quand'anche fossero vere tutte le censure esposte nel ricorso …, nessun legittimo vantaggio potrebbe conseguire il ricorrente, il cui rapporto di lavoro presso il Consiglio regionale deve considerarsi alla stregua di un rapporto di mero fatto.” Con le conclusioni chiedeva: “ rigettare il ricorso per assenza in capo al ricorrente del presupposto legittimante l'azione, dichiarando, in via incidentale, nulli i provvedimenti di “comando”, nonché la determinazione di inquadramento nell'organico del Consiglio Regionale del dott. (ed Pt_1 il relativo contratto sottoscritto), siccome adottati in violazione di norme 5 imperative di legge;
in subordine e salvo gravame, rigettare il ricorso dichiarando legittima la condotta dell'Amministrazione e, comunque, inammissibile, infondata e non provata la domanda risarcitoria azionata;
in via ulteriormente subordinata, ridurre gli importi pretesi, a qualsiasi titolo, nei limiti del giusto e del vero dovuto ed in ogni caso nell'ammontare effettivamente dimostrato. Con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alle spese ed alle competenze del giudizio “.
§ 3. E' stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti della controintereSAta dr.SA che si è ritualmente costituita e, sulla scorta CP_2 di considerazioni analoghe e sovrapponibili a quelle svolte dalla CP_1
, ha formulato domanda riconvenzionale per sentire accertare e
[...] dichiarare la “nullità assoluta del rapporto di lavoro tra il Dott. e il Pt_1
Consiglio regionale della Calabria, nonché di ogni altro atto precedente, presupposto, dipendente, conseguente e/o connesso ad esso, per essere stato inquadrato lo stesso nel ruolo consiliare in violazione delle norme imperative di legge in materia di assunzione presso la Pubblica Amministrazione”. Nel merito argomentava sulla legittimità della condotta dell'Amministrazione nella procedura di conferimento degli incarichi di Segretario/Direttore generale all'Avv. e sull'infondatezza della CP_2 domanda del ricorrente.
§ 4. Prima di paSAre al merito della domanda del ricorrente occorre considerare la questione sollevata dai convenuti relativamente alla presunta nullità del rapporto di lavoro in essere del ricorrente, da cui conseguirebbe la mancanza di interesse ad agire con riguardo alla procedura di conferimento degli incarichi dirigenziali di cui il ricorrente lamenta l'illegittimità. La prima di adottare l'atto di inquadramento dell'odierno Controparte_1 ricorrente (per altro già prima dell'inquadramento ripetutamente utilizzato in comando dalla nella dotazione organica del Consiglio Regionale CP_1 della Calabria e nella qualifica di Dirigente a decorrere dal 01.04.2010, ha richiesto al Collegio dei Consulenti giuridici del Consiglio un parere in merito alla legittimità della procedura di mobilità (parere allegato all'atto di inquadramento e che ne costituisce parte integrante) ed ha recepito il parere positivo. In sintesi la mobilità in questione è stata ricondotta all' art. 10 bis, L.R. n. 18 del 2004, secondo cui “per motivate esigenze e/o per particolari professionalità, è consentito procedere a comandi e/o trasferimenti di personale proveniente da altri Enti Pubblici, con preferenza per il personale comandato” (la norma regionale si riferisce al personale proveniente da altri
“Enti Pubblici” dizione così ampia da potersi riferire anche agli enti pubblici economici come il Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Reggio Calabria) ed all'art. 17 del CCNL dei Consorzi ed Enti di Sviluppo Industriale che consente la mobilità dei Dirigenti non solo 6 nell'ambio degli enti cui si applica lo stesso CCNL ma anche con enti associati o collegati, o con società partecipate (ed il Consorzio in questione, istituito con legge regionale n 38/2001, prevede la partecipazione obbligatoria della ad esso consorzio con un quota non Controparte_1 inferiore al 25%). Tale quadro normativo sembra quindi legittimare la mobilità del ricorrente, prima come comando e poi con inquadramento definitivo nel ruolo organico.
§ 5. Sulla procedura di conferimento dell'incarico dirigenziale e sulla conneSA domanda risarcitoria.
§ 5.1. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, il sindacato del giudice in merito agli atti di conferimento e/o revoca degli incarichi dirigenziali è consentito nell'ambito del controllo del rispetto da parte dell'amministrazione datore di lavoro dei generali parametri di cui agli artt. 97 Cost. (imparzialità e buon andamento) e dei canoni privatistici di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.) quali principi guida delle procedure di conferimento e revoca che non rivestono natura pubblicistica ma rientrano tra gli atti di gestione del rapporto di lavoro. La Suprema Corte, nel suo più recente orientamento, ha affermato, con riferimento ai comparti del pubblico impiego contrattualizzato, il principio per cui le norme contenute nell'art. 19, comma 1, D. Lgs. n. 165/2001, obbligano comunque l'amministrazione - anche per il tramite delle clausole generali di correttezza e buona fede (art. 1175 e 1375 c.c.), applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all'art. 97 Cost. - a procedere a valutazioni anche comparative e ad esternare le ragioni giustificatrici delle scelte, con la conseguenza che, laddove l'amministrazione non abbia fornito nessun elemento circa i criteri e le motivazioni seguiti nella scelta dei dirigenti ritenuti maggiormente idonei agli incarichi da conferire, è configurabile inadempimento contrattuale, suscettibile di produrre danno risarcibile (cfr. la più recente Cass. Sez. L - Sentenza n. 6485 del 09/03/2021, ma in precedenza Cass. Sez. U, Sentenza n. 21671 del 23/09/2013; Cass. Sez. L - Sentenza n. 2603 del 02/02/2018) (Cass. 1488/2024). L'incarico dirigenziale deve fondarsi su una procedura comparativa che rispetti anche le clausole generali di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. ed i cui esiti vengano a basarsi su una motivazione che non si esaurisca in formule generiche e prive di riferimenti specifici alle caratteristiche ed alle esperienze professionali dei singoli candidati – evidentemente del tutto incompatibili con una concreta osservanza della clausola generale di buona fede quale limite dell'esercizio anche di poteri e facoltà discrezionali - ma esponga in modo adeguato i criteri seguiti e le ragioni giustificatrici delle scelte adottata.
7 In ogni caso il sindacato del giudice non può estendersi al merito delle valutazioni discrezionali dell'Amministrazione datore di lavoro e sostituirsi ad eSA nell'individuazione del soggetto cui debba essere conferito l'incarico.
§ 5.2. Il ricorrente lamenta proprio la violazione delle clausole generali di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., deducendo che l'Amministrazione resistente ha “omesso di compiere una reale ed effettiva valutazione comparativa tra tutti i dirigenti di ruolo”, ha “conferito l'incarico non nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza bensì attraverso una procedura viziata che ha condotto all'assegnazione dell'incarico ad un soggetto in possesso di requisiti minori rispetto a quelli dell'odierno ricorrente”, che “la motivazione del conferimento dell'incarico deve poter consentire realmente la valutazione delle ragioni che hanno condotto l'amministrazione ad assegnare l'incarico ad un determinato soggetto a scapito degli altri candidati” ma che la motivazione adottata nel caso di specie non risponde a tali criteri. Il ricorrente inoltre diffusamente argomenta sul ritenuto maggior valore dei propri requisiti di esperienza e professionalità rispetto alla candidata cui è stato conferito l'incarico.
§ 5.3. L'art. 13 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 8, dispone: “La funzione dirigenziale di livello generale è conferita dall'Ufficio di Presidenza al Segretario generale ed al Direttore generale, con atto motivato e nel rispetto dei principi di cui al comma 9 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549”. L'art.14 della citata legge dispone al comma 1: “I requisiti per l'attribuzione ai dirigenti del Consiglio regionale delle funzioni di livello dirigenziale generale sono: a) possesso del diploma di laurea specialistica/magistrale; b) professionalità adeguata alle funzioni da svolgere;
c) attitudine all'alta direzione;
d) cinque anni di anzianità nella qualifica dirigenziale. La steSA norma prosegue al comma 2 disponendo “Il conferimento delle funzioni di livello dirigenziale generale è disposto con deliberazione motivata dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio,…”.
§ 5.4. L'assolvimento dell'obbligo di motivazione deve rispondere ai requisiti individuati dalla giurisprudenza di legittimità: perché il requisito motivazionale collegato ad una valutazione comparativa risulti soddisfatto, è neceSArio che la motivazione steSA espliciti non solo le qualità che caratterizzano la posizione del prescelto, ma anche di quelle degli altri candidati e delle ragioni per le quali, rispetto alle qualità valorizzate, essi siano stati scartati.
8 Nel caso di specie la condotta dell'Amministrazione si è discostata da tali principi in quanto la deliberazione è motivata esplicitando solo le qualità che caratterizzano la posizione del candidato prescelto dr.SA . CP_2
Precisamente nel verbale n. 5 del 19.12.2021 si legge : “(Il presidente) esamina l'elenco dei candidati ammessi e le schede descrittive sintetiche delle esperienze individuali compiute e degli incarichi svolti dai dirigenti, predisposti dal Settore Risorse Umane nonché i curricula degli stessi. Pertanto alla luce dei criteri di valutazione generali indicati dall'articolo 2 dei suddetti avvisi, per come integrati dai criteri di valutazione specifici descritti dagli allegati agli stessi avvisi contraddistinti dalla lettera A, delibera voti unanime di conferire l'incarico di segretario direttore generale all'avvocato ”. Controparte_2
Nella successivo Delibera di conferimento dell'incarico si legge:
“ESAMINATI i curricula dei candidati ammessi, corredati dalle schede di sintesi predisposte dal Settore Risorse Umane e trasmessi a questo Organo per il tramite del Settore Segreteria Ufficio di Presidenza;
TENUTO CONTO del sistema delle competenze multidisciplinari di public management, essenziali per lo svolgimento degli incarichi di Direttore generale e di Segretario generale;
RICHIAMATO l'art. 7 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 8, che, al comma 2, prevede che poSAno conferirsi al medesimo dirigente l'incarico di Segretario generale e quello di Direttore generale;
RITENUTO opportuno conferire a un unico dirigente la direzione delle unità organizzative di livello dirigenziale generale, non soltanto al fine di realizzare un risparmio di spesa, ma anche per favorire l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, attraverso un unico interlocutore che garantisca unitarietà di organizzazione e coordinamento gestionale;
PRESO ATTO che tutti i candidati ammessi hanno un percorso formativo e professionale adeguato alla rilevanza e alla complessità degli incarichi di Direttore generale e Segretario generale e risultano, quindi, idonei allo svolgimento del ruolo;
DATO ATTO che il carattere dell'apicalità degli incarichi da ricoprire implica lo svolgimento di funzioni di assistenza giuridico-amministrativa e di collaborazione diretta con gli organi della Regione e, in particolare, con il Presidente del Consiglio regionale, l'Ufficio di Presidenza e l'Assemblea legislativa regionale;
RILEVATO, dall'esame comparativo delle candidature ammesse, che il profilo curriculare dell'Avv. , dirigente di ruolo del Controparte_2
Consiglio regionale della Calabria, appare quello più adatto e maggiormente coerente rispetto agli incarichi da conferire, in riferimento alle funzioni da svolgere e agli obiettivi di carattere strategico da conseguire, per le motivazioni di seguito indicate:
9 la conoscenza approfondita del sistema istituzionale regionale, che deriva anche dalla significativa esperienza professionale maturata nell'ambito del Consiglio regionale della Calabria, ricoprendo, dall'1 luglio 2010 al 25 giugno 2020, diversi incarichi dirigenziali di unità organizzative di dimensione adeguata all'assolvimento autonomo e compiuto di una o più attività omogenee, tra i quali particolarmente rilevante risulta la direzione del Settore Segreteria Assemblea e Affari generali, a cui compete ogni attività conneSA alle funzioni istituzionali dell'Assemblea e che pertanto si caratterizza da una forte esigenza di assistenza giuridico-amministrativa, che la dirigente avv. ha sempre efficacemente Controparte_2 garantito;
l'esperienza professionale di ampio spettro, maturata nella qualità di dirigente ad interim dell'Area Processo legislativo e Assistenza giuridica e dell'Area Gestione, nonché, nel ruolo di Segretario generale e Direttore Generale reggente, a capo delle due unità organizzative di livello dirigenziale generale;
i succitati incarichi sono stati efficacemente svolti dal 26 giugno 2020, peraltro in un contesto caratterizzato dall'emergenza epidemiologica tuttora in corso e da altre gravi circostanze di fatto, che hanno reso particolarmente difficoltosa la gestione della fase transitoria dalla quale era scaturito l'incarico di reggenza;
le comprovate capacità di coordinamento e organizzazione dell'azione amministrativa, di gestione delle risorse umane e finanziarie nonché la spiccata capacità relazionale;
la pregreSA esperienza di esercizio in proprio della professione forense e l'iscrizione all'albo degli Avvocati CaSAzionisti, da cui discendono cognizioni tecnico-giuridiche e abilità particolarmente utili per l'esercizio delle funzioni di dirigente di livello generale, con particolare riferimento a uno dei principali compiti assegnati al Direttore generale che, ai sensi dell'art. 10 comma 5, lett. h del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Consiglio regionale della Calabria, promuove e resiste alle liti e ha il potere di conciliare e transigere;
la pregreSA esperienza come avvocato e consulente legale assicura anche l'adeguata direzione dei procedimenti che attengono al contenzioso costituzionale;
la conoscenza certificata della lingua inglese, indispensabile in considerazione dell'architettura istituzionale corrente, improntata alla cosiddetta governance multilivello, che implica la partecipazione delle Regioni alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;
VALUTATO, pertanto, di conferire alla dirigente avv. CP_2 CP_2
sia l'incarico di Segretario generale, sia quello di Direttore generale
[...] del Consiglio regionale della Calabria, anche in considerazione del
10 prioritario obiettivo di assicurare la continuità amministrativa dell'azione consiliare;
”.
In conclusione la motivazione del conferimento dell'incarico alla dr.SA
si limita ad esplicitare le qualità che caratterizzano la posizione della CP_2 steSA e per tale ragione la motivazione è insufficiente, mancando l'esplicitazione delle qualità che caratterizzano la posizione degli altri candidati e delle ragioni per le quali, rispetto alle qualità valorizzate, essi siano stati scartati. È intrinseco al derivare di tale requisito dal principio di correttezza e buona fede il fatto che il corrispondente adempimento non poSA essere assolto in via meramente formale, dovendo invece rendere chiari i profili cui discrezionalmente si è ritenuto di attribuire preponderanza e, poi, le ragioni per cui, rispetto a tali profili, gli altri concorrenti fossero da ritenere meno preferibili” (così Cass. n. 26331 del 09/10/2024).
Nel caso di specie a fronte di una pluralità di candidati (8 candidati per l'incarico di Direttore Generale e 6 candidati per l'incarico di Segretario Generale) dalla motivazione non è dato sapere le ragioni per le quali gli altri concorrenti dichiarati tutti “idonei” siano stati ritenuti meno preferibili della candidata . CP_2
Ne consegue che, nel procedimento di conferimento dell'incarico di Segretario Generale e Direttore Generale alla dr.SA , CP_2
l'Amministrazione ha violato, anche per il tramite delle clausole generali di correttezza e buona fede (art. 1175 e 1375 c.c.), l'obbligo di esplicitare nella motivazione la valutazione comparativa dei candidati e di esternare le ragioni giustificatrici della scelta, tale violazione configura inadempimento contrattuale suscettibile di produrre danno risarcibile da perdita di chance.
§ 5.5. Tale danno da perdita di chance – per orientamento univoco della giurisprudenza di legittimità - non può essere un danno in re ipsa e inoltre l'apprezzamento giudiziale deve considerare la pertinenza al datore di lavoro del merito delle scelte. Viene quindi in rilievo l'accertamento se il ricorrente avesse una significativa probabilità di essere prescelto e, in caso positivo, comunque il risarcimento deve calcolarsi in misura tale da tener conto dell'incertezza comunque sussistente in un giudizio non solo prognostico, ma anche in sé ipotetico. Nel caso di specie il ricorrente aveva, in via astratta ed ipotetica, probabilità di essere prescelto, considerato che in precedenza il medesimo incarico dirigenziale gli era già stato conferito con deliberazione n. 41 del 6 agosto 2015 ed era stato regolarmente portato a termine (nonché prorogato di 90 giorni per assicurare lo svolgimento della funzione nel periodo neceSArio per l'espletamento delle nuove procedure di
11 conferimento dell'incarico) e che anche nella procedura contestata era stato ritenuto, al pari di tutti gli altri candidati, idoneo. Le predette circostanze oggettive - precedente espletamento del medesimo incarico e idoneità nella procedura – non sono però sufficienti: basti considerare che la prima circostanza non è assolutamente vincolante e non esiste un diritto alla conferma e/o assegnazione del medesimo incarico dirigenziale;
quanto alla seconda circostanza perde di rilievo per il fatto che tutti i candidati sono stati dichiarati idonei. Inoltre si deve considerare la specificità dell'incarico di Segretario Generale e di Direttore Generale in quanto entrambi “funzione dirigenziale di livello generale” ed è quindi ancor più intenso, rispetto al conferimento di una mera
“funzione dirigenziale”, il vincolo fiduciario ed il carattere discrezionale della scelta del candidato. Anche l'art. 19 del D. Lgs. dispone una differenziazione per gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale (prevedendo al comma 4 che “gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti …” ). Sempre nell'ottica delle concrete chance del ricorrente, deve considerarsi che nel caso di specie l'illegittimità della procedura di conferimento si limita al difetto di una “completa motivazione”, ma la dr.SA era comunque CP_2 in possesso dei requisiti richiesti per validamente partecipare alla procedura. Altri elementi da considerare sono la convergente unanimità dei voti per la nomina della dr.SA , nonché la valorizzazione nella motivazione della CP_2
“pregreSA esperienza di esercizio in proprio della professione forense e l'iscrizione all'albo degli Avvocati CaSAzionisti, da cui discendono cognizioni tecnico-giuridiche e abilità particolarmente utili per l'esercizio delle funzioni di dirigente di livello generale, con particolare riferimento a uno dei principali compiti assegnati al Direttore generale che, ai sensi dell'art. 10 comma 5, lett. h del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Consiglio regionale della Calabria, promuove e resiste alle liti e ha il potere di conciliare e transigere;
la pregreSA esperienza come avvocato e consulente legale assicura anche l'adeguata direzione dei procedimenti che attengono al contenzioso costituzionale;
”. Anche tali elementi portano ad escludere che l'odierno ricorrente (laureato in economia e commercio e con esperienza professionale di dottore commercialista e revisore dei conti) avesse in concreto probabilità di essere preferito alla dr.SA (laureata in giurisprudenza e con esperienza professionale di CP_2 esercizio della professione di avvocato). Né può ritenersi che la valutazione della “pregreSA esperienza di esercizio in proprio della professione forense e l'iscrizione all'albo degli Avvocati CaSAzionisti” fosse disancorata dai criteri fiSAti negli avvisi.
12 Infatti nell'allegato A dell'Avviso interno per il conferimento dell'incarico di Segretario Generale sono descritti gli elementi che integrano i criteri di valutazione di carattere generale. Nell'allegato A è stato specificato quanto segue:
“CRITERI DI VALUTAZIONE DI CARATTERE GENERALE PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI SEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA . CP_1
Il conseguimento degli obiettivi di carattere strategico assegnati al Segretario generale, anche per la più immediata collaborazione con gli organi del Consiglio regionale, richiede competenze e esperienze culturali e organizzative idonee ad assicurare, tanto nella fase di elaborazione quanto in quella di attuazione, una visione sistematica dell'azione amministrativa e legislativa ispirata alle migliori pratiche e idonea a supportare, in diretto affiancamento con i predetti organi, processi di radicale riorganizzazione per la migliore attuazione degli indirizzi politici. Richiede, inoltre, capacità di coordinamento delle strutture organizzative, di relazione con gli attori istituzionali del governo nazionale e locale, di assistenza tecnico giuridica agli organi del Consiglio regionale, di collegamento con le strutture amministrative di vertice della Giunta regionale, nonché approfondita conoscenza della legislazione statale e regionale comprovata da specifiche esperienze acquisite anche in materia di contenzioso costituzionale ai sensi dell'art.127 della Costituzione. L'attività di Segretario generale deve essere, altresì, svolta in coerenza con il compito di valorizzare il ruolo del Consiglio regionale e promuoverne l'immagine, nonché migliorare la qualità della produzione legislativa regionale, attraverso interventi idonei a qualificare l'attività degli organi istituzionali consiliari”. Infine ma non per ultimo deve considerarsi che la platea dei candidati non era limitata alle sole posizioni del ricorrente e della dr.SA , ma vi erano CP_2 altri candidati che sono stati tutti valutati idonei e che, quindi, erano tutti potenzialmente possibili vincitori. Pertanto, il giudizio prognostico, per essere in qualche modo attendibile, avrebbe dovuto essere condotto attraverso il confronto con tutte le figure dirigenziali concorrenti, tutte potenzialmente idonee a ricoprire l'incarico. Pertanto la domanda risarcitoria deve essere rigettata.
§ 6. La complessità delle questioni e la parziale soccombenza reciproca consente la compensazione delle spese legali.
p.q.m.
- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiarare illegittimo il comportamento tenuto dalla nel conferimento dell'incarico Controparte_1 di Segretario e Direttore Generale del Consiglio Regionale esitato nella delibera n. 17 del 29/12/2021;
13 - rigetta nel resto il ricorso;
- rigetta la domanda riconvenzionale;
- compensa le spese legali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in Reggio Calabria, 10/7/2025 Il giudice del lavoro Dr.SA Francesca Patrizia Sicari
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