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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 20/10/2025, n. 1497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1497 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
R EP UBBLI C A ITAL I AN A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. NN D'AN Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere dr. NA CA MA Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 239/2019 R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da
Parte_1 in persona dell'Assessore pro tempore (C.F. ), con il
[...] P.IVA_1 patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI PALERMO PEC:
Email_1 appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SAITO ADELE, Controparte_1 P.IVA_2
PEC: Email_2 appellati
Conclusioni: per l'appellante voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita
Pag. 1 di 5 riformare totalmente la sentenza di prime cure, in accoglimento del presente appello, per
l'effetto accogliendo l'opposizione a decreto ingiuntivo formulata nel giudizio di primo grado, ed erroneamente rigettata.
Il tutto con condanna al pagamento delle spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, parzialmente devoluti ex lege al fondo per la riduzione della pressione fiscale, a norma dell'art. 9, comma 4, del D.L. 90/2014, convertito dalla legge 114/2014.
Per l'appellato
VOGLIA L'ECC. MA CORTE D'APPELLO disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
- rigettare il presente appello in quanto inammissibile ed infondato.
- condannare l'appellata al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96, comma 1 e 3 c.p.c.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con sentenza n. 5459/2018 pubblicata in data 11.12.2018 il Tribunale di
Palermo respingeva l'opposizione proposta dall'
[...]
al decreto ingiuntivo n. 519/2018 – con il quale era Parte_1
stato ingiunto, ad istanza dell' il pagamento della somma di € Controparte_1
18.461,22 a titolo di arretrati per il personale dipendente della formazione professionale – e condannava l'amministrazione al pagamento delle spese.
2. A sostegno della decisione il Tribunale evidenziava che il provvedimento dell'Assessorato con il quale era stato annullato in autotutela il precedente provvedimento di concessione dei finanziamenti era intervenuto oltre un decennio dopo dal provvedimento originario, in violazione del termine di diciotto mesi previsto dall'art. 21 nonies della l. 241/1990.
3. Avverso la predetta sentenza ha interposto appello l' chiedendone Parte_1 la riforma con l'accoglimento delle conclusioni indicate in epigrafe.
4. Si è costituita l' che ha chiesto il rigetto del gravame e la Controparte_1
conferma della sentenza di prime cure.
Pag. 2 di 5 5. Sostituita l'udienza del 15 gennaio 2025 con il deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c., le parti hanno depositato le note e il Collegio ha posto la causa in deliberazione con la concessione dei termini di rito per il deposito delle difese conclusionali.
6. Con il primo motivo di appello, articolato su più profili, l'amministrazione si duole che il Tribunale abbia respinto l'opposizione a decreto ingiuntivo sul presupposto dell'illegittimità del provvedimento di revoca, con conseguente disapplicazione dello stesso, nonostante la disapplicazione sia esclusa nei giudizi in cui è parte l'amministrazione e nonostante non fosse stata richiesta da nessuna delle parti.
7. Con il secondo motivo censura la sentenza per aver ritenuto, in primo luogo, applicabile alla fattispecie l'art. 21 nonies della l. 241/1990 nel testo introdotto dall'art. 6 della legge 7 agosto 2015 n. 124 e, in secondo luogo, che in ogni caso l'amministrazione ha avuto conoscenza della non spettanza delle somme soltanto nel corso degli anni 2013-2015 quando si è consolidato l'orientamento della Corte dei
Conti che ha sancito l'illegittimità delle erogazioni c.d. extrabudget agli enti di formazione e la doverosità degli annullamenti in autotutela. Rileva, in proposito, che essendo intervenuto l'annullamento in autotutela nel 2015 il potere dell'amministrazione è stato esercitato in un termine ragionevole.
8. Tale seconda censura è fondata, con conseguente assorbimento della prima.
9. Va evidenziato, anzitutto, che l'art. 21 nonies della legge 241/1990, nel testo riformato dall'art. 6 della legge 124/2015 - che, appunto, stabilisce che il provvedimento di annullamento in autotutela della P.A. possa intervenire solo entro il limite massimo di diciotto mesi – si applica ai provvedimenti in autotutela emessi dopo l'entrata in vigore della norma (28.8.2015) e, dunque, anche al provvedimento in esame che è intervenuto il 28.9.2015. Tuttavia, come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, il dies a quo per il calcolo del termine non può che decorrere dall'entrata in vigore della norma, ciò significa che per i provvedimenti emanati prima della novella il termine dal quale computare i diciotto mesi decorre, appunto, dalla data di entrata in vigore della norma (così da ultimo Cons. Stato n. 1926/2024).
Pag. 3 di 5 10. Ne consegue che non appare rilevabile, nel caso di specie, alcuna violazione del termine predetto.
11. In disparte il superiore profilo, va comunque evidenziato che l'annullamento è intervenuto entro un termine ragionevole dal momento del consolidamento delle pronunce della Corte dei Conti in merito all'illegittimità delle erogazioni extra budget in favore degli enti di formazione, posto che soltanto nel 2015 sono state confermate in appello le pronunce della Corte dei Conti.
12. Per completezza, va evidenziato che non può condividersi l'assunto della parte appellata, secondo cui, avendo l' già corrisposto una prima parte del Parte_1
contributo, era in ogni caso tenuta al pagamento della restante parte.
13. Difatti, acclarata l'illegittimità delle erogazioni extra budget, la P.A. non avrebbe potuto procedere al pagamento della tranche residua e, se lo avesse fatto, avrebbe dovuto attivarne il recupero, considerato che, in tema di somme pubbliche indebitamente erogate, la ripetizione delle somme costituisce esercizio di un potere vincolato della PA, in considerazione degli interessi pubblicistici sottesi alla materia
(cfr. Cons. Stato 5183/2024).
14. Conclusivamente l'appello va accolto, con conseguente accoglimento dell'opposizione al decreto ingiuntivo n. 519/2018 che va pertanto revocato.
15. In considerazione della circostanza che soltanto nel corso del presente giudizio di appello si è consolidato l'orientamento sul dies a quo dell'art. 21nonies l. 241/1990 nella formulazione applicabile al caso in esame, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, uditi i procuratori delle parti,
- In accoglimento dell'appello avverso la sentenza n. 5459/2018 proposto dall' nei confronti di Parte_1
accoglie l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 519/2018 Controparte_1
emesso dal Tribunale di Palermo in data 22.1.2018 e notificato il 23.1.2018 e, per l'effetto, revoca il suddetto decreto ingiuntivo.
- Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Pag. 4 di 5 Corte di Appello del 26 settembre 2025
Il Consigliere est.
NA CA MA
Il Presidente
NN D'AN
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. NN D'AN e dal Consigliere relatore NA CA MA, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. NN D'AN Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere dr. NA CA MA Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 239/2019 R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da
Parte_1 in persona dell'Assessore pro tempore (C.F. ), con il
[...] P.IVA_1 patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI PALERMO PEC:
Email_1 appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SAITO ADELE, Controparte_1 P.IVA_2
PEC: Email_2 appellati
Conclusioni: per l'appellante voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita
Pag. 1 di 5 riformare totalmente la sentenza di prime cure, in accoglimento del presente appello, per
l'effetto accogliendo l'opposizione a decreto ingiuntivo formulata nel giudizio di primo grado, ed erroneamente rigettata.
Il tutto con condanna al pagamento delle spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, parzialmente devoluti ex lege al fondo per la riduzione della pressione fiscale, a norma dell'art. 9, comma 4, del D.L. 90/2014, convertito dalla legge 114/2014.
Per l'appellato
VOGLIA L'ECC. MA CORTE D'APPELLO disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
- rigettare il presente appello in quanto inammissibile ed infondato.
- condannare l'appellata al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96, comma 1 e 3 c.p.c.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con sentenza n. 5459/2018 pubblicata in data 11.12.2018 il Tribunale di
Palermo respingeva l'opposizione proposta dall'
[...]
al decreto ingiuntivo n. 519/2018 – con il quale era Parte_1
stato ingiunto, ad istanza dell' il pagamento della somma di € Controparte_1
18.461,22 a titolo di arretrati per il personale dipendente della formazione professionale – e condannava l'amministrazione al pagamento delle spese.
2. A sostegno della decisione il Tribunale evidenziava che il provvedimento dell'Assessorato con il quale era stato annullato in autotutela il precedente provvedimento di concessione dei finanziamenti era intervenuto oltre un decennio dopo dal provvedimento originario, in violazione del termine di diciotto mesi previsto dall'art. 21 nonies della l. 241/1990.
3. Avverso la predetta sentenza ha interposto appello l' chiedendone Parte_1 la riforma con l'accoglimento delle conclusioni indicate in epigrafe.
4. Si è costituita l' che ha chiesto il rigetto del gravame e la Controparte_1
conferma della sentenza di prime cure.
Pag. 2 di 5 5. Sostituita l'udienza del 15 gennaio 2025 con il deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c., le parti hanno depositato le note e il Collegio ha posto la causa in deliberazione con la concessione dei termini di rito per il deposito delle difese conclusionali.
6. Con il primo motivo di appello, articolato su più profili, l'amministrazione si duole che il Tribunale abbia respinto l'opposizione a decreto ingiuntivo sul presupposto dell'illegittimità del provvedimento di revoca, con conseguente disapplicazione dello stesso, nonostante la disapplicazione sia esclusa nei giudizi in cui è parte l'amministrazione e nonostante non fosse stata richiesta da nessuna delle parti.
7. Con il secondo motivo censura la sentenza per aver ritenuto, in primo luogo, applicabile alla fattispecie l'art. 21 nonies della l. 241/1990 nel testo introdotto dall'art. 6 della legge 7 agosto 2015 n. 124 e, in secondo luogo, che in ogni caso l'amministrazione ha avuto conoscenza della non spettanza delle somme soltanto nel corso degli anni 2013-2015 quando si è consolidato l'orientamento della Corte dei
Conti che ha sancito l'illegittimità delle erogazioni c.d. extrabudget agli enti di formazione e la doverosità degli annullamenti in autotutela. Rileva, in proposito, che essendo intervenuto l'annullamento in autotutela nel 2015 il potere dell'amministrazione è stato esercitato in un termine ragionevole.
8. Tale seconda censura è fondata, con conseguente assorbimento della prima.
9. Va evidenziato, anzitutto, che l'art. 21 nonies della legge 241/1990, nel testo riformato dall'art. 6 della legge 124/2015 - che, appunto, stabilisce che il provvedimento di annullamento in autotutela della P.A. possa intervenire solo entro il limite massimo di diciotto mesi – si applica ai provvedimenti in autotutela emessi dopo l'entrata in vigore della norma (28.8.2015) e, dunque, anche al provvedimento in esame che è intervenuto il 28.9.2015. Tuttavia, come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, il dies a quo per il calcolo del termine non può che decorrere dall'entrata in vigore della norma, ciò significa che per i provvedimenti emanati prima della novella il termine dal quale computare i diciotto mesi decorre, appunto, dalla data di entrata in vigore della norma (così da ultimo Cons. Stato n. 1926/2024).
Pag. 3 di 5 10. Ne consegue che non appare rilevabile, nel caso di specie, alcuna violazione del termine predetto.
11. In disparte il superiore profilo, va comunque evidenziato che l'annullamento è intervenuto entro un termine ragionevole dal momento del consolidamento delle pronunce della Corte dei Conti in merito all'illegittimità delle erogazioni extra budget in favore degli enti di formazione, posto che soltanto nel 2015 sono state confermate in appello le pronunce della Corte dei Conti.
12. Per completezza, va evidenziato che non può condividersi l'assunto della parte appellata, secondo cui, avendo l' già corrisposto una prima parte del Parte_1
contributo, era in ogni caso tenuta al pagamento della restante parte.
13. Difatti, acclarata l'illegittimità delle erogazioni extra budget, la P.A. non avrebbe potuto procedere al pagamento della tranche residua e, se lo avesse fatto, avrebbe dovuto attivarne il recupero, considerato che, in tema di somme pubbliche indebitamente erogate, la ripetizione delle somme costituisce esercizio di un potere vincolato della PA, in considerazione degli interessi pubblicistici sottesi alla materia
(cfr. Cons. Stato 5183/2024).
14. Conclusivamente l'appello va accolto, con conseguente accoglimento dell'opposizione al decreto ingiuntivo n. 519/2018 che va pertanto revocato.
15. In considerazione della circostanza che soltanto nel corso del presente giudizio di appello si è consolidato l'orientamento sul dies a quo dell'art. 21nonies l. 241/1990 nella formulazione applicabile al caso in esame, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, uditi i procuratori delle parti,
- In accoglimento dell'appello avverso la sentenza n. 5459/2018 proposto dall' nei confronti di Parte_1
accoglie l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 519/2018 Controparte_1
emesso dal Tribunale di Palermo in data 22.1.2018 e notificato il 23.1.2018 e, per l'effetto, revoca il suddetto decreto ingiuntivo.
- Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Pag. 4 di 5 Corte di Appello del 26 settembre 2025
Il Consigliere est.
NA CA MA
Il Presidente
NN D'AN
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. NN D'AN e dal Consigliere relatore NA CA MA, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
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