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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 21/10/2025, n. 943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 943 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4746/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Alessandra Migliorino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4746 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2021 trattenuta in decisione l'8.05.2025, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.,
tra
in persona dell'omonimo titolare (P.I. Parte_1
), elettivamente domiciliata in San Giuliano terme – Loc. Pontasserchio, via Vittorio P.IVA_1
Veneto n. 23, presso lo studio dell'avv. RITA CAILDELLA, che la rappresenta e difende giusta procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.;
- attrice contro
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. CHIARA Controparte_1 C.F._1
MI e dall'avv. LUIGIA GUERINA AVENA, elettivamente domiciliata nello studio del primo difensore in Pisa, Piazza della Repubblica n. 3, giusta procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.;
- convenuta
nonché contro
(C.F. , elettivamente domiciliato in Pontedera, Via CP_2 C.F._2
Marconcini n. 10, presso lo studio dell'avv. SARA FLORI, che lo rappresenta e difende giusta procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.;
1 - convenuta
e contro
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_3 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Milano, viale Brianza n. 30, presso lo studio degli avv.ti GIOVANNI
OL e IA RU, che la rappresentano e difendono giusta procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.;
- terza chiamata (da CP_2
Oggetto: “Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss c.c.”.
Conclusioni delle parti: come da comparse conclusionali e memorie di replica.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la in Parte_1 persona dell'omonimo titolare, ha citato in giudizio e il geometra Controparte_1 CP_2 chiedendo all'intestato Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni: " Voglia il Sig. Giudice
[...] del Tribunale di Pisa, per i motivi di cui in premessa, accertata da parte della impresa la Pt_1 realizzazione sull'immobile di proprietà della convenuta dei lavori e delle opere meglio descritte in atti, tenuto conto delle risultanze della procedura di accertamento tecnico preventivo introdotto dall'odierna attrice, tenuto conto della responsabilità nella causazione dei vizi imputabili anche al Direttore dei
Lavori Geom. motivo per il quale si estende il presente procedimento anche al medesimo;
CP_2
- accertare la responsabilità del Geom. nella causazione dei vizi inerenti la CP_2 ristrutturazione dell'immobile di proprietà ; -condannare la Dott.ssa ed il CP_1 Controparte_1
Geom. al pagamento, in favore di parte attrice, della complessiva somma di € 31.360,14 CP_2 oltre IVA, ed oltre € 1.000,00 per IVA non ancora versata, quale importo ancora dovuto tenuto conto delle opere effettuate, dei vizi riscontrati e degli acconti ad oggi corrisposti, ripartendo tale importo in forza dei rispettivi titoli (la prima quale debitrice a seguito dei lavori commissionati ed il secondo in forza dell'obbligo solidale al quale è tenuto per l'incarico professionale svolto);- condannare altresì la
Dott.ssa al risarcimento in favore della ditta attrice – ai sensi del'art. 1671 c.c. o Controparte_1 per qualsiasi altra ragione o titolo saranno ritenuti sussistenti, del danno conseguente alla risoluzione anticipata del contratto di appalto e conseguente allontanamento dal cantiere del personale dell'impresa
Lucania, quantificabile in non meno di € 10.000,00 o comunque, in quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia;
2 - condannare infine la convenuta Dott.ssa al rimborso delle spese sostenute dalla parte attrice CP_1 in conseguenza del prpcedimento di ATP svoltosi avanti il Tribunale di Pisa (R.G. 134/2020).
Vittoria di spese e competenze professionali per il procedimento di ATP e per il presente giudizio.”.
A sostegno delle domande svolte, l'attrice ha dedotto: - che è proprietaria Controparte_1 dell'immobile di Vecchiano, località Filettole (PI), Via Marchesi;
- di avere concluso contratto di appalto, nel mese di marzo 2019, avente ad oggetto la ristrutturazione dell'intero fabbricato;
- che si trattava di accordo verbale;
- che i lavori sono stati concordati con la e con la compagna, CP_1 [...] sempre presente in cantiere e che di fatto gestiva al pari della proprietà le operazioni di Pt_2 ristrutturazione;
- che nel mese di giugno 2019 il contratto è stato prorogato per ulteriori 3 mesi;
- di avere concluso la copertura del tetto secondo il progetto architettonico ed in base al particolare costruttivo, seguendo le istruzioni impartite dal DL geom. - che, terminata la posa della CP_2 gronda, la committente ha chiesto modifiche per eliminare la mezzana tagliata;
- di avere provveduto con l'avvallo della Direzione dei Lavori;
- che la committente, ancora non soddisfatta, ha valutato insieme ai tecnici e ad essa attrice soluzioni idonee al soddisfacimento della loro esigenza di carattere essenzialmente estetico;
- che è stato deciso di raddoppiare il travicello sottogronda, inserendone uno di maggior lunghezza aumentando così al numero di 3 le mezzane sottostanti;
- che l'intervento ha modificato la lunghezza dell'aggetto di gronda ma – inevitabilmente – presentava piccole imperfezioni, da addebitarsi alla committenza;
- che in data 1/8/2019 si è tenuta una riunione con la committente, il DL ed essa attrice per procedere alla contabilità, mai consegnata all'appaltatore; - che successivamente la committente ha impedito l'accesso al cantiere e ha comunicato formalmente
“l'interruzione del rapporto”; che il successivo 9.9.2019 è stato eseguito un sopralluogo congiunto per addivenire ad un'elaborazione condivisa della contabilità; - che tuttavia il tentativo ha avuto esito negativo, - di avere ricevuto 33.000 euro, IVA compresa, a titolo di acconto, a fronte di fatture emesse per complessivi 34.000,00 euro;
- di avere quindi introdotto procedimento ex art. 696bis c.p.c., in cui il
CT ha accertato che la impresa appaltatrice ha sostenuto costi per euro 69.410,14; che i costi per la riconduzione in pristino dell'immobile ammontano ad euro 24.050,00, da ripartirsi per euro 13.675,00 a carico di e di euro 10.375,00 a carico della Direzione Lavori/Committenza; - che, a ben Parte_1 vedere, la responsabilità dei vizi è da attribuirsi alla committente/al DL, talchè è equo suddividere la responsabilità di tale scelta al 33% ciascuno riducendo la quota a carico dell'impresa di € 7.316,50
(importo complessivo stimato dal CT per l'eliminazione della problematica inerente il raddoppio del travicello di gronda è infatti pari ad € 22.550,00); di avere diritto, in sostanza, al pagamento di
3 euro31.360,14 oltre IVA, e oltre euro 1.000,00 per IVA non ancora versata sull'ultima fattura;
- di avere altresì diritto al danno da lucro cessante “per la risoluzione del contratto e la decisione unilaterale di sospendere l'esecuzione dei lavori già commissionati.” ex art. 1671 c.c.; - di avere diritto anche al rimborso delle spese sostenute nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. anche a titolo di compenso per il
CT e al proprio CTP;
- di avere infine interesse al coinvolgimento, nel giudizio, anche del DL, corresponsabile di quanto accaduto.
In data 10.3.2022 si è costituito il quale ha chiesto preliminarmente di essere CP_2 autorizzato alla chiamata in causa della propria compagnia assicurativa;
il convenuto, nel merito, ha contestato i profili di responsabilità attribuitigli, osservando di avere ricoperto l'incarico di DL architettonico, non strutturale (qualifica questa assunta dall'arch. . Il convenuto ha aggiunto, da CP_4 un lato, di avere chiesto alla committente di sentire il tecnico in vista delle modifiche, e, CP_4 dall'altro, che si tratta comunque di imperfezioni evitabili con l'utilizzo della diligenza professionale.
Per tali ragioni, ha chiesto il rigetto delle domande spiegate nei suoi confronti, con domanda di manleva
– in caso di eventuale condanna – nei confronti della propria compagnia assicurativa.
Successivamente, l'11.3.2022, si è costituita anche , la quale ha chiesto il Controparte_1 rigetto delle domande attoree contestando la ricostruzione dei fatti ex adverso operata.
La convenuta ha altresì domandato, in via riconvenzionale, la compensazione e il pagamento delle spese dell'ATP.
Autorizzata la chiamata del terzo, in data 19.7.2022 si è costituita la compagnia assicurativa
[...]
, eccependo l'esclusione del sinistro dalla copertura assicurativa, invocando i limiti CP_3 risarcitori contrattualmente previsti e deducendo, da ultimo, la non sussistenza dei ventilati profili di responsabilità del CP_2
La causa è stata istruita in via documentale e mediante assunzione di prova orale (udienze del 18.4.2024;
16.5.2024; 20.6.2024; 4.7.2024 e 26.9.2024).
Precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza dell'8.5.2025, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella misura massima di legge.
*****
1. Il presente giudizio verte: (a) dell'azione di adempimento introdotta dall'appaltatore per il pagamento integrale del compenso in tesi dovuto dalla committente per i lavori di ristrutturazione eseguiti nell'immobile di Vecchiano (PI), località Filettole (PI), Via Marchesi, tenuto conto dei vizi (ammessi dal medesimo attore), dei lavori effettivamente eseguiti e degli acconti medio tempore corrisposti da
4 ; (b) della domanda di condanna ex art 1671 c.c. per il pagamento Controparte_1 dell'indennizzo asseritamente dovuto all'esito della risoluzione contrattuale (a titolo di lucro cessante, sul presupposto che l'oggetto del contratto di appalto riguardasse la ristrutturazione dell'intero immobile, non solo del tetto); (c) della domanda di condanna alla restituzione delle spese sostenute nell'ambito del procedimento ex art 696 bis c.p.c. (Tribunale di Pisa RG n. 134/2020); (d) della domanda di condanna alle spese e ai compensi del giudizio di merito;
(e) dell'accertamento del riparto di responsabilità, nella causazione dei vizi dedotti dall'attore, tra il committente, l'appaltatore e il DL convenuto;
(f) della domanda riconvenzionale di condanna in solido del DL e dell'appaltatore per i vizi riscontrati all'esito dell'esecuzione dei lavori;
(g) della fondatezza della domanda di manleva svolta dal DL nei confronti della propria compagnia assicurativa, in caso di eventuale accoglimento della domanda riconvenzionale della convenuta per il risarcimento del danno da errata esecuzione delle opere.
2. Nei fatti, è incontestato (art. 115 c.p.c.) che tra la parte attrice e , a partire Controparte_1 dal mese di marzo 2019, sia intercorso un contratto di appalto per l'esecuzione di lavori di ristrutturazione all'interno dell'immobile di proprietà di , sito in Vecchiano (PI), loc. Filettole, Controparte_1 via Marchesi. A fronte della conclusione verbis del contratto, le parti controvertono innanzitutto dell'oggetto del contratto.
2.1. All'esito dell'istruttoria, è dimostrato che il contratto effettivamente concluso ha oggetto limitato all'esecuzione dei lavori di ristrutturazione del tetto, non anche dell'intero immobile.
Si richiamano, sul punto, le dichiarazioni della teste a quale, all'udienza del Parte_2
4.7.2024, sentita in controprova sul cap. 2 della memoria ex art 183, sesto comma, n. 2 c.p.c. della parte attrice, dopo avere risposto in modo negativo al capitolo, ha dichiarato: “Il come tutte le altre Pt_1 ditte gli è stato dato una sorta di capitolato-bozza per fare tutto l'immobile. Neppure la CP_1 sapeva se avrebbe fatto tutti i lavori insieme. Scelte il perché la era una persona Pt_1 CP_1 molto buona e si è fatta prendere dal cuore perché il ci ha detto che gli era morto il figlio, Pt_1 usciva da un periodo brutto e il vicino di casa ce lo aveva segnalato perché usciva da un brutto CP_4 momento. La aveva detto che si iniziava dal tetto, avrebbero iniziato a fare un capitolato CP_1 dal tetto, perché lei aveva a disposizione dei soldi per il tetto. Il geom. ece un capitolato per il CP_2 tetto, esclusivamente relativo al tetto. Degli altri lavori la dott.ssa insieme al CP_1 Pt_1 dissero che si sarebbe proceduto a step, anche perché il disse che non si poteva esporre più Pt_1 di tanto economicamente. Tanto è vero che ci chiese in quella circostanza di pagare il legno”, così confermando che l'accordo verbale tra committente e appaltatore era limitato alla sola realizzazione dei
5 lavori di rifacimento del tetto, mentre ulteriori lavori erano stati solo prospettati, come ipotesi per il futuro, senza che ne venisse definita entità e compenso (anzi, la committente aveva espressamente dichiarato di avere risorse economiche solo per il tetto e il;
reso edotto della circostanza, ha Pt_1 accettato l'incarico perché in linea con la propria capacità economico-imprenditoriale del momento).
Nessun dubbio sull'attendibilità della teste la quale, non avendo un interesse diretto, concreto e attuale all'esito del giudizio, ha riferito in modo coerente e logico di circostanze apprese direttamente, all'epoca dei fatti, dopo avere assistito alle conversazioni tra i vari soggetti a vario titolo coinvolti sul cantiere.
Inoltre, il capitolato prodotto dalla stessa difesa attrice (doc. 2 e 4) contiene unicamente voci relative al rifacimento del tetto, senza menzione di lavorazioni ulteriori;
del resto, il CT incaricato in sede di procedimento ex art. 696 bis c.p.c., esaminati gli atti e i documenti di causa, aveva accertato che “le opere eseguite dall'impresa sull'immobile di proprietà della sig.ra hanno avuto ad Pt_1 CP_1 oggetto il rifacimento della copertura del fabbricato di proprietà della resistente ed una serie di opere ad essa connesse” (cfr. all. 6 al fascicolo attoreo).
La conclusione non è smentita dalle dichiarazioni dei testi citati dalla difesa attrice, i quali non hanno assistito direttamente alle trattative o alle successive conversazioni tra appaltatore/committente/DL; in ogni caso, va rilevato che: - il teste , operaio per la ditta individuale LUCIANI Testimone_1 escusso all'udienza del 18.4.2024, ha dichiarato che il datore di lavoro aveva un contratto che prevedeva la ristrutturazione della casa, ma poi ha aggiunto di avere demolito il vecchio tetto e di avere rifatto il
“nuovo” tetto (così confermando l'esistenza di un accordo limitato a dette opere); - il teste Tes_2 si è limitato a riferire di avere visto un cartello affisso fuori dall'immobile, con scritto
[...]
“ristrutturazione del fabbricato”, il quale però è indizio privo della necessaria gravità e quindi di attitudine probatoria, seppure indiziaria, all'esistenza di un contratto di appalto con oggetto esteso;
- il teste escusso all'udienza del 26.9.2024, nulla ha dichiarato in proposito. Tes_3
2.2. Venendo all'ulteriore elemento controverso, il corrispettivo dell'appalto, sempre nel corso dell'istruttoria è emerso che durante l'esecuzione delle opere sono sorte “criticità” correlate a difetti e carenze esecutive imputabili all'appaltatore, contestate dal DL geom. (all.11 al fascicolo CP_2 attoreo) e segnatamente: omessa realizzazione di canne fumarie e relativi comignoli (n. 5); omessa realizzazione dei necessari sfiati e mancata posa dei pezzi speciali in sostituzione dei tradizionali coppi;
mancata posa della scossalina in rame;
mancata provvista e posa in opera dei pluviali e discendenti;
mancata stesura del materiale protettivo (impregnante) sui travicelli di gronda e sul legname interno all'abitazione; errata posa in opera dei coppi;
erroneo taglio dei travicelli di gronda ed erronea successiva
6 esecuzione di interventi di ripristino consistenti nel raddoppio dei travicelli medesimi e posa di pannelli di stiferite;
errori nella posa in opera dei lucernari ed omissioni nella posa dei corrugati per l'alimentazione elettrica.
E' incontestato che, per discutere di tali profili, la per la committente), il geom. Pt_2 CP_2
e l'appaltatore, in data 30.7.2019, si sono incontrati al fine di chiarire modalità e tempi di ripristino dei vizi e delle mancanze riscontrate e conseguentemente definire il saldo dovuto in favore dell'impresa appaltatrice.
All'esito di tale colloquio, le parti hanno concordarono il corrispettivo totale dell'appalto in € 59.237,00, tal che, decurtate le voci delle opere non eseguite, i costi dei materiali sopportati dalla committenza (all.
18 della convenuta) e detratti gli acconti pagati (€ 33.000,00 iva inclusa, all. 17 al fascicolo della convenuta), residua a saldo un importo a favore dell'impresa di € 19.000,00, oltre IVA, ricapitolato nel documento riportante la contabilità finale redatta in occasione dello stesso appuntamento dal DL geom. cfr. all.1). CP_2
3. Tali i termini del rapporto negoziale, concluso in forma orale (oggetto e accordo sul compenso dovuto all'appaltatore), si rammenta che per giurisprudenza costante, dalla quale non vi è motivo di discostarsi,
“In tema di contratto di appalto, ove il committente convenuto in giudizio dall'appaltatore per il pagamento del corrispettivo sollevi l'eccezione generale di inadempimento, spetta all'appaltatore provare l'esatto adempimento della propria obbligazione, mentre ove il committente – che abbia la disponibilità fisica e giuridica dell'opera – proponga domanda di garanzia speciale per le difformità e vizi, spetta allo stesso appaltante dimostrare l'esistenza di tali difformità e vizi e delle conseguenze dannose lamentate” (ex multis, Cass. civ., sez. II, 23/01/2025, n.1701).
Nella fattispecie, si verte nella seconda ipotesi;
ed è stato proprio , in sede di Parte_1 interrogatorio formale (udienza del 16.5.2024), a confessare l'esistenza di difetti di realizzazione della copertura imputabili all'impresa appaltatrice, laddove, in risposta al cap. 6, ha dichiarato: “Sì, è vero.
Certo. Qualche vizio…Praticamente alzandolo c'era qualche vizio: il manto di copertura del tetto era un gocciolino piegato e io mi sono impegnato a risolvere il problema a mie spese.”.
In ordine all'esistenza dei vizi, vanno poi richiamati gli esiti della CT condotta nell'ambito del procedimento n. 134/2020 ex art. 696 bis c.p.c. (sui cui esiti è stato attivato il contraddittorio anche nell'ambito del presente giudizio), secondo cui “sono state individuate quale opera incompleta l'assenza di stesura del materiale protettivo legname mentre tra le opere con difetti il montaggio dei coppi di
7 copertura, la parziale assenza del mezzo coppo, il montaggio dei lucernari e la conseguenza della scelta del raddoppio del travicello di gronda” (pag. 25 della CT).
L'affermazione della difesa attrice per cui i vizi accertati dal CT (trattasi invero di veri e propri vizi e carenze esecutive come tali definiti) “sarebbero comunque da addebitare alla committenza che ha espressamente voluto l'intervento, avallato e supervisionato dalla Direzione Lavori” è risultata priva di elementi probatori.
E' noto, infatti, che la committenza, in quanto priva di ogni competenza tecnica in materia, si affidi totalmente alle maestranze ed ai tecnici, ai quali soli è rimessa la responsabilità in ordine all'esecuzione a regola d'arte dell'opera, salvo il caso (che non ricorre nella specie) in cui, per espressa previsione contrattuale, l'appaltatore agisca come nudus minister ( “l'appaltatore è sempre tenuto a rispettare la regola dell'arte ed è soggetto a responsabilità anche in caso di ingerenze del committente;
tale responsabilità, con il conseguente obbligo risarcitorio, non viene meno neppure in caso di vizi imputabili ad errori di progettazione o di direzione lavori se l'appaltatore, accortosi del vizio, non lo abbia denunziato tempestivamente al committente manifestando formalmente il proprio dissenso, ovvero non abbia rilevato i vizi”, così, da ultimo Cass. civ., sez. I, 4/09/2025, n. 24567; Cass. civ., sez. II, 18/04/2025,
n. 10231).
Il costo totale per le opere di ripristino ammonta ad € 24.050,00 (pag. 29 della richiamata relazione peritale).
A prescindere dai profili di ventilata illegittima esclusione di alcune voci da parte del geom. CP_5 su cui si veda infra, dal momento che le parti hanno pattuito in € 9.000,00 oltre IVA 10% il corrispettivo dovuto a saldo dalla committenza, è evidente che la pretesa di pagamento del risulta estinta Pt_1 per compensazione, a fronte del maggior credito di . Controparte_1
Non è vero, quindi, che il corrispettivo a saldo sarebbe stato in quella sede già ribassato in virtù delle contestazioni, ma semplicemente concordato in relazione ai prezzi pattuiti ed alle opere effettivamente svolte, con il contestuale impegno – poi tradito dall'impresa – a risolvere le problematiche denunciate.
Ne deriva, in concreto, il rigetto della domanda attorea di pagamento, da parte della committente, di quanto ancora dovuto a titolo di compenso.
4. E' infondata la domanda riconvenzionale della volta ad ottenere l'accertamento “del CP_1 diritto della committente, dott.ssa , al risarcimento del danno ovvero comunque ad Controparte_1 una riduzione del prezzo dell'appalto nella misura che sarà quantificata per costi di ripristino, spese tecniche ed accessorie” (pag. 11 della comparsa di costituzione e risposta, richiamata in sede di
8 precisazione delle conclusioni), atteso che i criteri applicati dal CT geom. in sede di CP_5 accertamento ex art. 696 c.p.c. appaiono coerenti con la mancata previsione delle opere nel preventivo, la omessa contabilizzazione delle stesse e l'omessa loro indicazione negli ordini di servizio del DL.
In ogni caso, la domanda va qualificata in termini di mero accertamento del ventilato diritto di credito risarcitorio della committente, con esclusione della domanda di condanna della controparte contrattuale
(in solido con il DL) al risarcimento del danno, in effetti non proposta.
5. Venendo al riparto interno di responsabilità tra DL e appaltatore per vizi, si rammenta che, ad avviso della Suprema Corte, nei rapporti (esterni) con il committente “L'appaltatore, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale "nudus minister", per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo; cosicché, in mancanza di tale prova, l'appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all'intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell'opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente, né l'efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori” (Cass. civ., sez. I, 4/09/2025, n. 24567).
Detto altrimenti, nel contratto di appalto la responsabilità conseguente a vizi o difformità dell'opera appaltata è ascrivibile sia all'appaltatore, che al progettista - direttore dei lavori, posto che entrambi rispondono solidalmente dei danni lamentati dal committente essendo sufficiente, per la sussistenza del vincolo di solidarietà, che le azioni o le omissioni di ciascuno siano state causa efficiente dell'evento e a nulla rilevando che le stesse costituiscano autonomi e distinti fatti illeciti o violazioni di norme giuridiche diverse.
Con specifico riferimento al riparto interno di responsabilità, per cui ciascuno dei condebitori è chiamato a rispondere nella percentuale di responsabilità maggiore o minore del 50% a seconda degli esiti dell'istruttoria, va osservato che il ella propria tecnica datata 4 settembre 2019 con oggetto CP_2
“perizia inerente lo stato dei lavori della copertura di cui al cantiere ubicato nel comune di Vecchiano
Fraz. di Filettole – immobile di prop. della Sig.ra ” versata in atti ha segnalato opere Controparte_1 incomplete e opere eseguite non a regola d'arte; tra le opere incomplete compaiono: 1. canne fumarie con i relativi comignoli (n.5) previsti nel progetto;
2. i necessari sfiati e posa dei pezzi speciali in sostituzione dei tradizionali coppi;
3. necessaria scossalina in rame a protezione degli agenti atmosferici
9 tra la muratura esterna e la copertura del locale ad unico piano;
4. provvista e posa in opera dei pluviali e discendenti;
5. stesura del materiale protettivo (impregnante) sui travicelli di gronda e sul legname interno all'abitazione. Tra i lavori non a regola d'arte sono elencati:
1. non corretto montaggio della prima fila dei coppi di copertura e schianti sulla malta di bloccaggio dei coppi;
2. raddoppio del travicello di gronda determinando un “tetto a pagoda” che è stato ovviato con pannelli di stifferite appoggiati sopra la guaina bituminosa;
3. opera d'inserimento del mezzo coppo tra gli elementi al fine di evitarne lo scivolamento;
4. lucernari installati senza uso dei ganci di ancoraggio in dotazione e non è stato passato in corrugato per l'alimentazione elettrica costringendo la parte resistente ad in intervento di sistemazione a propria cura e spese.
Il CT, incaricato nel procedimento ex art 696 bis c.p.c., ha accertato che la soluzione adottata con riguardo al raddoppio del travicello di gronda, che costituisce senza dubbio il maggiore dei vizi riscontrati
(riconosciuto dallo stesso attore), “la soluzione non si può pensare che non sia stata evidenziata e valutata dalla direzione lavori la quale avrebbe avuto, in caso di disaccordo, lo strumento dell'ordine di servizio per correggere la esecuzione del lavoro, cosa che da quanto risulta non è avvenuta. La ditta tuttavia non ha posto nel corretto quadro l'intervento risolutivo di tale situazione nel corpo principale dell'edificio (mutamento della pendenza della falda con vuoto sottostante) ponendo semplicemente dei pannelli di coibentazione a riempire il vuoto creato, questione alla quale non può ritenersi estranea la direzione lavori che ha il precipuo compito di sorvegliare l'esecuzione degli interventi ed impartire le direttive per la migliore esecuzione. Trattasi a giudizio dello scrivente di una scelta e non di un vero e proprio difetto, scelta alla quale per i motivi detti nessuno può essere estraneo. Pertanto, il difetto sta nel non aver adeguatamente risolto la conseguenza della scelta della modifica del maggior sbalzo di gronda. Pertanto a parere dello scrivente della modifica sono responsabili parimenti l'appaltatore e la direzione lavori/committenza” (pag. 24 e 25 dell'elaborato peritale).
Per ciò che concerne la posizione del geom. va ulteriormente osservato che: 1) dalla perizia CP_2 del geom. sulla quale nel presente giudizio è stato attivato il contraddittorio anche con il CP_5 geom. non si ricava alcun riferimento a difetti strutturali (astrattamente imputabili all'ing. CP_2
); al contrario, i vizi accertati sono valutati, nel quantum debeatur, unitamente Controparte_6 alle omesse lavorazioni, così involgendo evidentemente la responsabilità della sola D.L. architettonica;
2) dalla lettura dei documenti allegati al fascicolo del convenuto, emerge che il geom. ha CP_2 assunto un ruolo attivo nel rilevare e contestare anche quei difetti che egli assume essere “strutturali”, dando addirittura indicazioni per la loro risoluzione (docc. 5, 6 e 11), così sconfessando la dedotta
10 estraneità alle direttive impartite in proposito (e quindi la eccepita estraneità sul piano della responsabilità verso la committenza).
Appare quindi equo ripartire la responsabilità tra il DL TO e la ditta appaltatrice nella misura del
50% ciascuno, in difetto di elementi di prova comprovanti un diverso riparto della responsabilità, sul piano dei rapporti interni, tale da consentire uno scostamento rispetto alla regola generale della pari responsabilità dei condebitori in solido.
6. In assenza di una espressa domanda di condanna della committente, verso l'appaltatore e il DL, al risarcimento del danno da vizi/errata esecuzione delle opere, rimane assorbita la domanda di manleva svolta dal ei confronti della . CP_2 CP_3
Ai soli fini della condanna alle spese di lite, va rilevato che si tratta di chiamata in causa non palesemente arbitraria (in linea con i principi consolidati della Suprema Corte, secondo cui “Le spese del giudizio sostenute dal terzo chiamato in garanzia, una volta che sia stata rigettata la domanda principale, vanno poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia, trovando tale statuizione adeguata giustificazione nel principio di causalità, che governa la regolamentazione delle spese di lite, anche se l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo, salvo che l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria”, da ultimo Cass. civ., sez. II, 10/03/2025, n. 6358).
7. E' del pari infondata la domanda svolta dalla difesa attrice ai sensi dell'art. 1671 c.c., per la condanna della committente al risarcimento del danno da mancato guadagno.
Come noto, detta norma contempera l'esigenza del committente di vedersi sciolto dal vincolo contrattuale verso il quale non ha più interesse con il diritto dell'appaltatore a non essere pregiudicato da un atto che non esige nemmeno una giustificazione: pertanto, questi ha diritto al compenso per quanto già eseguito e trattenuto dal committente, nonché a ciò che avrebbe dovuto percepire se l'opera fosse stata compiuta per intero (obbligazione indennitaria).
Sul versante processuale, in ipotesi di recesso unilaterale del committente dal contratto di appalto, ex art. 1671 c.c., grava sull'appaltatore, che chieda di essere indennizzato del mancato guadagno, l'onere di dimostrare quale sarebbe stato l'utile netto da lui conseguibile con l'esecuzione delle opere appaltate, costituito dalla differenza tra il pattuito prezzo globale dell'appalto e le spese che si sarebbero rese necessarie per la realizzazione delle opere, salva la facoltà, per il committente, di provare che l'interruzione dell'appalto non abbia impedito all'appaltatore di realizzare guadagni sostitutivi ovvero gli abbia procurato vantaggi diversi (Cass. civ., n. 28402/2017).
11 Nella fattispecie, si è già detto qual era l'oggetto del contratto di appalto, con conseguente esclusione di prestazioni ulteriori non eseguite per fatto e colpa del committente, il quale – di contro – ha eccepito la realizzazione di opere viziate e incomplete a fronte dell'esercizio, da parte dell'appaltatore, dell'azione di adempimento.
In assenza di lavori ulteriori commissionati e non eseguiti, non è neppure ipotizzabile invocare l'obbligazione indennitaria, e ciò a prescindere dalla qualifica in termini di risoluzione/recesso della condotta della . CP_1
8. In conclusione, le domande svolte dall'attore nei confronti della convenuta Controparte_1 sono infondate.
A fronte di costi di ripristino accertati per euro 24.050,00, è invece fondata l'eccezione di compensazione della committente convenuta, la quale pertanto non è tenuta a pagare il saldo compenso ancora dovuto
(secondo l'importo pattuito), accertato nella misura di euro 9.000, oltre IVA al 10%.
In assenza di domanda di condanna al pagamento della maggior somma dovuta a titolo di risarcimento del danno, è meramente accertato il diritto di credito della pari alla differenza tra 24.050,00 CP_1 euro e 9.000 euro, oltre IVA al 10%.
E' accertata la responsabilità solidale del e dell'appaltatore Controparte_7 Pt_1
nella causazione dei riscontrati vizi, con responsabilità che all'interno va ripartita nella
[...] misura del 50% ciascuno.
E' assorbita la domanda di manleva svolta dal convenuto verso la CP_2 CP_8
[...]
E' infondata la domanda volta ad ottenere la condanna al pagamento dell'indennizzo di cui all'art. 1671
c.c.
Avuto riguardo all'esito complessivo della lite, i costi per il CT in sede di procedimento ex art. 696 bis c.p.c. sono posti definitivamente a carico della parte attrice, soccombente, che con la propria condotta ha dato causa al presente giudizio e anche al procedimento di ATP.
Sono poste a carico della ditta anche le spese del procedimento ex art 696 bis Parte_1
c.p.c. RG n. 134/2020; dette spese si liquidano in dispositivo in applicazione del DM n. 147/2022, tenuto conto del valore della lite, dei parametri medi di riferimento e dell'attività processuale espletata (con esclusione della fase decisoria).
Le spese di lite di sono poste per ½ a carico dell'attore e per il restante ½ a Controparte_1 carico del convenuto responsabili in solido dei riscontrati vizi nell'esecuzione delle CP_2
12 opere. All'importo ottenuto applicando i parametri medi ci cui al DM n. 147/2022 va applicato un aumento del 30%, tenuto conto della pluralità di parti aventi posizioni contrapposte.
Le spese di lite tra l'attore e il convenuto ono compensate;
le spese per la chiamata in causa CP_2
Con del terzo sono invece da porsi in capo alla parte attrice, che con la propria condotta processuale ne ha reso necessaria l'evocazione in giudizio.
Le spese, come sopra ripartite, si liquidano in dispositivo in applicazione del DM n. 147/2022, tenuto conto del valore della lite, dei parametri medi di riferimento e dell'attività processuale in concreto espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, in persona della dott.ssa Alessandra Migliorino, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
RIGETTA le domande attoree nei confronti di;
Controparte_1
ACCERTA i costi degli interventi di ripristino dell'immobile per cui è causa in euro 24.050,00 oltre
IVA al 22%;
COMPENSA il costo degli interventi di ripristino, come sopra quantificati, con il saldo del compenso ancora dovuto, accertato nella misura di euro 9.000, oltre IVA al 10%;
ACCERTA il diritto di credito della convenuta nella misura pari alla Controparte_1 differenza tra 24.050,00 euro, oltre IVA al 22%, e 9.000 euro, oltre IVA al 10%;
ACCERTA la responsabilità solidale del e dell'appaltatore Controparte_7 Pt_1
nella causazione dei riscontrati vizi, con responsabilità ripartita, tra i condebitori solidali,
[...] nella misura del 50% ciascuno;
DICHIARA ASSORBITA la domanda di manleva svolta dal convenuto verso la CP_2
; Controparte_9
RIGETTA ogni altra domanda;
PONE i costi per il CT in sede di procedimento ex art. 696 bis c.p.c. (Tribunale di Pisa RG n. 134/2020) definitivamente a carico della parte attrice, soccombente;
CONDANNA la ditta individuale , in persona dell'omonimo titolare, al Parte_1 pagamento in favore di delle spese di lite del procedimento ex art 696 bis Controparte_1
c.p.c. RG n. 134/2020, che si liquidano in euro 3.056,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali,
IVA e CPA come per legge;
13 CONDANNA la ditta individuale , in persona dell'omonimo titolare, alla Parte_1 refusione di ½ delle spese di lite in favore di , che liquida in euro 4.950,40 Controparte_1
(aumento del 30% già applicato), oltre al 15 % per spese generali, IVA e CPA come per legge;
CONDANNA in persona dell'omonimo titolare, alla refusione di ½ delle spese di CP_2 lite in favore di , che liquida in euro 4.950,40 (aumento del 30% già applicato), Controparte_1 oltre al 15 % per spese generali, IVA e CPA come per legge;
COMPENSA le spese di lite tra la ditta individuale attrice e il convenuto CP_2
CONDANNA la ditta individuale , in persona dell'omonimo titolare, alla Parte_1 refusione delle spese di lite in favore di , che liquida in euro 7.616,00 per compensi, CP_3 oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi.
Pisa, 20 ottobre 2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Migliorino
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Alessandra Migliorino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4746 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2021 trattenuta in decisione l'8.05.2025, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.,
tra
in persona dell'omonimo titolare (P.I. Parte_1
), elettivamente domiciliata in San Giuliano terme – Loc. Pontasserchio, via Vittorio P.IVA_1
Veneto n. 23, presso lo studio dell'avv. RITA CAILDELLA, che la rappresenta e difende giusta procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.;
- attrice contro
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. CHIARA Controparte_1 C.F._1
MI e dall'avv. LUIGIA GUERINA AVENA, elettivamente domiciliata nello studio del primo difensore in Pisa, Piazza della Repubblica n. 3, giusta procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.;
- convenuta
nonché contro
(C.F. , elettivamente domiciliato in Pontedera, Via CP_2 C.F._2
Marconcini n. 10, presso lo studio dell'avv. SARA FLORI, che lo rappresenta e difende giusta procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.;
1 - convenuta
e contro
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_3 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Milano, viale Brianza n. 30, presso lo studio degli avv.ti GIOVANNI
OL e IA RU, che la rappresentano e difendono giusta procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.;
- terza chiamata (da CP_2
Oggetto: “Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss c.c.”.
Conclusioni delle parti: come da comparse conclusionali e memorie di replica.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la in Parte_1 persona dell'omonimo titolare, ha citato in giudizio e il geometra Controparte_1 CP_2 chiedendo all'intestato Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni: " Voglia il Sig. Giudice
[...] del Tribunale di Pisa, per i motivi di cui in premessa, accertata da parte della impresa la Pt_1 realizzazione sull'immobile di proprietà della convenuta dei lavori e delle opere meglio descritte in atti, tenuto conto delle risultanze della procedura di accertamento tecnico preventivo introdotto dall'odierna attrice, tenuto conto della responsabilità nella causazione dei vizi imputabili anche al Direttore dei
Lavori Geom. motivo per il quale si estende il presente procedimento anche al medesimo;
CP_2
- accertare la responsabilità del Geom. nella causazione dei vizi inerenti la CP_2 ristrutturazione dell'immobile di proprietà ; -condannare la Dott.ssa ed il CP_1 Controparte_1
Geom. al pagamento, in favore di parte attrice, della complessiva somma di € 31.360,14 CP_2 oltre IVA, ed oltre € 1.000,00 per IVA non ancora versata, quale importo ancora dovuto tenuto conto delle opere effettuate, dei vizi riscontrati e degli acconti ad oggi corrisposti, ripartendo tale importo in forza dei rispettivi titoli (la prima quale debitrice a seguito dei lavori commissionati ed il secondo in forza dell'obbligo solidale al quale è tenuto per l'incarico professionale svolto);- condannare altresì la
Dott.ssa al risarcimento in favore della ditta attrice – ai sensi del'art. 1671 c.c. o Controparte_1 per qualsiasi altra ragione o titolo saranno ritenuti sussistenti, del danno conseguente alla risoluzione anticipata del contratto di appalto e conseguente allontanamento dal cantiere del personale dell'impresa
Lucania, quantificabile in non meno di € 10.000,00 o comunque, in quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia;
2 - condannare infine la convenuta Dott.ssa al rimborso delle spese sostenute dalla parte attrice CP_1 in conseguenza del prpcedimento di ATP svoltosi avanti il Tribunale di Pisa (R.G. 134/2020).
Vittoria di spese e competenze professionali per il procedimento di ATP e per il presente giudizio.”.
A sostegno delle domande svolte, l'attrice ha dedotto: - che è proprietaria Controparte_1 dell'immobile di Vecchiano, località Filettole (PI), Via Marchesi;
- di avere concluso contratto di appalto, nel mese di marzo 2019, avente ad oggetto la ristrutturazione dell'intero fabbricato;
- che si trattava di accordo verbale;
- che i lavori sono stati concordati con la e con la compagna, CP_1 [...] sempre presente in cantiere e che di fatto gestiva al pari della proprietà le operazioni di Pt_2 ristrutturazione;
- che nel mese di giugno 2019 il contratto è stato prorogato per ulteriori 3 mesi;
- di avere concluso la copertura del tetto secondo il progetto architettonico ed in base al particolare costruttivo, seguendo le istruzioni impartite dal DL geom. - che, terminata la posa della CP_2 gronda, la committente ha chiesto modifiche per eliminare la mezzana tagliata;
- di avere provveduto con l'avvallo della Direzione dei Lavori;
- che la committente, ancora non soddisfatta, ha valutato insieme ai tecnici e ad essa attrice soluzioni idonee al soddisfacimento della loro esigenza di carattere essenzialmente estetico;
- che è stato deciso di raddoppiare il travicello sottogronda, inserendone uno di maggior lunghezza aumentando così al numero di 3 le mezzane sottostanti;
- che l'intervento ha modificato la lunghezza dell'aggetto di gronda ma – inevitabilmente – presentava piccole imperfezioni, da addebitarsi alla committenza;
- che in data 1/8/2019 si è tenuta una riunione con la committente, il DL ed essa attrice per procedere alla contabilità, mai consegnata all'appaltatore; - che successivamente la committente ha impedito l'accesso al cantiere e ha comunicato formalmente
“l'interruzione del rapporto”; che il successivo 9.9.2019 è stato eseguito un sopralluogo congiunto per addivenire ad un'elaborazione condivisa della contabilità; - che tuttavia il tentativo ha avuto esito negativo, - di avere ricevuto 33.000 euro, IVA compresa, a titolo di acconto, a fronte di fatture emesse per complessivi 34.000,00 euro;
- di avere quindi introdotto procedimento ex art. 696bis c.p.c., in cui il
CT ha accertato che la impresa appaltatrice ha sostenuto costi per euro 69.410,14; che i costi per la riconduzione in pristino dell'immobile ammontano ad euro 24.050,00, da ripartirsi per euro 13.675,00 a carico di e di euro 10.375,00 a carico della Direzione Lavori/Committenza; - che, a ben Parte_1 vedere, la responsabilità dei vizi è da attribuirsi alla committente/al DL, talchè è equo suddividere la responsabilità di tale scelta al 33% ciascuno riducendo la quota a carico dell'impresa di € 7.316,50
(importo complessivo stimato dal CT per l'eliminazione della problematica inerente il raddoppio del travicello di gronda è infatti pari ad € 22.550,00); di avere diritto, in sostanza, al pagamento di
3 euro31.360,14 oltre IVA, e oltre euro 1.000,00 per IVA non ancora versata sull'ultima fattura;
- di avere altresì diritto al danno da lucro cessante “per la risoluzione del contratto e la decisione unilaterale di sospendere l'esecuzione dei lavori già commissionati.” ex art. 1671 c.c.; - di avere diritto anche al rimborso delle spese sostenute nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. anche a titolo di compenso per il
CT e al proprio CTP;
- di avere infine interesse al coinvolgimento, nel giudizio, anche del DL, corresponsabile di quanto accaduto.
In data 10.3.2022 si è costituito il quale ha chiesto preliminarmente di essere CP_2 autorizzato alla chiamata in causa della propria compagnia assicurativa;
il convenuto, nel merito, ha contestato i profili di responsabilità attribuitigli, osservando di avere ricoperto l'incarico di DL architettonico, non strutturale (qualifica questa assunta dall'arch. . Il convenuto ha aggiunto, da CP_4 un lato, di avere chiesto alla committente di sentire il tecnico in vista delle modifiche, e, CP_4 dall'altro, che si tratta comunque di imperfezioni evitabili con l'utilizzo della diligenza professionale.
Per tali ragioni, ha chiesto il rigetto delle domande spiegate nei suoi confronti, con domanda di manleva
– in caso di eventuale condanna – nei confronti della propria compagnia assicurativa.
Successivamente, l'11.3.2022, si è costituita anche , la quale ha chiesto il Controparte_1 rigetto delle domande attoree contestando la ricostruzione dei fatti ex adverso operata.
La convenuta ha altresì domandato, in via riconvenzionale, la compensazione e il pagamento delle spese dell'ATP.
Autorizzata la chiamata del terzo, in data 19.7.2022 si è costituita la compagnia assicurativa
[...]
, eccependo l'esclusione del sinistro dalla copertura assicurativa, invocando i limiti CP_3 risarcitori contrattualmente previsti e deducendo, da ultimo, la non sussistenza dei ventilati profili di responsabilità del CP_2
La causa è stata istruita in via documentale e mediante assunzione di prova orale (udienze del 18.4.2024;
16.5.2024; 20.6.2024; 4.7.2024 e 26.9.2024).
Precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza dell'8.5.2025, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella misura massima di legge.
*****
1. Il presente giudizio verte: (a) dell'azione di adempimento introdotta dall'appaltatore per il pagamento integrale del compenso in tesi dovuto dalla committente per i lavori di ristrutturazione eseguiti nell'immobile di Vecchiano (PI), località Filettole (PI), Via Marchesi, tenuto conto dei vizi (ammessi dal medesimo attore), dei lavori effettivamente eseguiti e degli acconti medio tempore corrisposti da
4 ; (b) della domanda di condanna ex art 1671 c.c. per il pagamento Controparte_1 dell'indennizzo asseritamente dovuto all'esito della risoluzione contrattuale (a titolo di lucro cessante, sul presupposto che l'oggetto del contratto di appalto riguardasse la ristrutturazione dell'intero immobile, non solo del tetto); (c) della domanda di condanna alla restituzione delle spese sostenute nell'ambito del procedimento ex art 696 bis c.p.c. (Tribunale di Pisa RG n. 134/2020); (d) della domanda di condanna alle spese e ai compensi del giudizio di merito;
(e) dell'accertamento del riparto di responsabilità, nella causazione dei vizi dedotti dall'attore, tra il committente, l'appaltatore e il DL convenuto;
(f) della domanda riconvenzionale di condanna in solido del DL e dell'appaltatore per i vizi riscontrati all'esito dell'esecuzione dei lavori;
(g) della fondatezza della domanda di manleva svolta dal DL nei confronti della propria compagnia assicurativa, in caso di eventuale accoglimento della domanda riconvenzionale della convenuta per il risarcimento del danno da errata esecuzione delle opere.
2. Nei fatti, è incontestato (art. 115 c.p.c.) che tra la parte attrice e , a partire Controparte_1 dal mese di marzo 2019, sia intercorso un contratto di appalto per l'esecuzione di lavori di ristrutturazione all'interno dell'immobile di proprietà di , sito in Vecchiano (PI), loc. Filettole, Controparte_1 via Marchesi. A fronte della conclusione verbis del contratto, le parti controvertono innanzitutto dell'oggetto del contratto.
2.1. All'esito dell'istruttoria, è dimostrato che il contratto effettivamente concluso ha oggetto limitato all'esecuzione dei lavori di ristrutturazione del tetto, non anche dell'intero immobile.
Si richiamano, sul punto, le dichiarazioni della teste a quale, all'udienza del Parte_2
4.7.2024, sentita in controprova sul cap. 2 della memoria ex art 183, sesto comma, n. 2 c.p.c. della parte attrice, dopo avere risposto in modo negativo al capitolo, ha dichiarato: “Il come tutte le altre Pt_1 ditte gli è stato dato una sorta di capitolato-bozza per fare tutto l'immobile. Neppure la CP_1 sapeva se avrebbe fatto tutti i lavori insieme. Scelte il perché la era una persona Pt_1 CP_1 molto buona e si è fatta prendere dal cuore perché il ci ha detto che gli era morto il figlio, Pt_1 usciva da un periodo brutto e il vicino di casa ce lo aveva segnalato perché usciva da un brutto CP_4 momento. La aveva detto che si iniziava dal tetto, avrebbero iniziato a fare un capitolato CP_1 dal tetto, perché lei aveva a disposizione dei soldi per il tetto. Il geom. ece un capitolato per il CP_2 tetto, esclusivamente relativo al tetto. Degli altri lavori la dott.ssa insieme al CP_1 Pt_1 dissero che si sarebbe proceduto a step, anche perché il disse che non si poteva esporre più Pt_1 di tanto economicamente. Tanto è vero che ci chiese in quella circostanza di pagare il legno”, così confermando che l'accordo verbale tra committente e appaltatore era limitato alla sola realizzazione dei
5 lavori di rifacimento del tetto, mentre ulteriori lavori erano stati solo prospettati, come ipotesi per il futuro, senza che ne venisse definita entità e compenso (anzi, la committente aveva espressamente dichiarato di avere risorse economiche solo per il tetto e il;
reso edotto della circostanza, ha Pt_1 accettato l'incarico perché in linea con la propria capacità economico-imprenditoriale del momento).
Nessun dubbio sull'attendibilità della teste la quale, non avendo un interesse diretto, concreto e attuale all'esito del giudizio, ha riferito in modo coerente e logico di circostanze apprese direttamente, all'epoca dei fatti, dopo avere assistito alle conversazioni tra i vari soggetti a vario titolo coinvolti sul cantiere.
Inoltre, il capitolato prodotto dalla stessa difesa attrice (doc. 2 e 4) contiene unicamente voci relative al rifacimento del tetto, senza menzione di lavorazioni ulteriori;
del resto, il CT incaricato in sede di procedimento ex art. 696 bis c.p.c., esaminati gli atti e i documenti di causa, aveva accertato che “le opere eseguite dall'impresa sull'immobile di proprietà della sig.ra hanno avuto ad Pt_1 CP_1 oggetto il rifacimento della copertura del fabbricato di proprietà della resistente ed una serie di opere ad essa connesse” (cfr. all. 6 al fascicolo attoreo).
La conclusione non è smentita dalle dichiarazioni dei testi citati dalla difesa attrice, i quali non hanno assistito direttamente alle trattative o alle successive conversazioni tra appaltatore/committente/DL; in ogni caso, va rilevato che: - il teste , operaio per la ditta individuale LUCIANI Testimone_1 escusso all'udienza del 18.4.2024, ha dichiarato che il datore di lavoro aveva un contratto che prevedeva la ristrutturazione della casa, ma poi ha aggiunto di avere demolito il vecchio tetto e di avere rifatto il
“nuovo” tetto (così confermando l'esistenza di un accordo limitato a dette opere); - il teste Tes_2 si è limitato a riferire di avere visto un cartello affisso fuori dall'immobile, con scritto
[...]
“ristrutturazione del fabbricato”, il quale però è indizio privo della necessaria gravità e quindi di attitudine probatoria, seppure indiziaria, all'esistenza di un contratto di appalto con oggetto esteso;
- il teste escusso all'udienza del 26.9.2024, nulla ha dichiarato in proposito. Tes_3
2.2. Venendo all'ulteriore elemento controverso, il corrispettivo dell'appalto, sempre nel corso dell'istruttoria è emerso che durante l'esecuzione delle opere sono sorte “criticità” correlate a difetti e carenze esecutive imputabili all'appaltatore, contestate dal DL geom. (all.11 al fascicolo CP_2 attoreo) e segnatamente: omessa realizzazione di canne fumarie e relativi comignoli (n. 5); omessa realizzazione dei necessari sfiati e mancata posa dei pezzi speciali in sostituzione dei tradizionali coppi;
mancata posa della scossalina in rame;
mancata provvista e posa in opera dei pluviali e discendenti;
mancata stesura del materiale protettivo (impregnante) sui travicelli di gronda e sul legname interno all'abitazione; errata posa in opera dei coppi;
erroneo taglio dei travicelli di gronda ed erronea successiva
6 esecuzione di interventi di ripristino consistenti nel raddoppio dei travicelli medesimi e posa di pannelli di stiferite;
errori nella posa in opera dei lucernari ed omissioni nella posa dei corrugati per l'alimentazione elettrica.
E' incontestato che, per discutere di tali profili, la per la committente), il geom. Pt_2 CP_2
e l'appaltatore, in data 30.7.2019, si sono incontrati al fine di chiarire modalità e tempi di ripristino dei vizi e delle mancanze riscontrate e conseguentemente definire il saldo dovuto in favore dell'impresa appaltatrice.
All'esito di tale colloquio, le parti hanno concordarono il corrispettivo totale dell'appalto in € 59.237,00, tal che, decurtate le voci delle opere non eseguite, i costi dei materiali sopportati dalla committenza (all.
18 della convenuta) e detratti gli acconti pagati (€ 33.000,00 iva inclusa, all. 17 al fascicolo della convenuta), residua a saldo un importo a favore dell'impresa di € 19.000,00, oltre IVA, ricapitolato nel documento riportante la contabilità finale redatta in occasione dello stesso appuntamento dal DL geom. cfr. all.1). CP_2
3. Tali i termini del rapporto negoziale, concluso in forma orale (oggetto e accordo sul compenso dovuto all'appaltatore), si rammenta che per giurisprudenza costante, dalla quale non vi è motivo di discostarsi,
“In tema di contratto di appalto, ove il committente convenuto in giudizio dall'appaltatore per il pagamento del corrispettivo sollevi l'eccezione generale di inadempimento, spetta all'appaltatore provare l'esatto adempimento della propria obbligazione, mentre ove il committente – che abbia la disponibilità fisica e giuridica dell'opera – proponga domanda di garanzia speciale per le difformità e vizi, spetta allo stesso appaltante dimostrare l'esistenza di tali difformità e vizi e delle conseguenze dannose lamentate” (ex multis, Cass. civ., sez. II, 23/01/2025, n.1701).
Nella fattispecie, si verte nella seconda ipotesi;
ed è stato proprio , in sede di Parte_1 interrogatorio formale (udienza del 16.5.2024), a confessare l'esistenza di difetti di realizzazione della copertura imputabili all'impresa appaltatrice, laddove, in risposta al cap. 6, ha dichiarato: “Sì, è vero.
Certo. Qualche vizio…Praticamente alzandolo c'era qualche vizio: il manto di copertura del tetto era un gocciolino piegato e io mi sono impegnato a risolvere il problema a mie spese.”.
In ordine all'esistenza dei vizi, vanno poi richiamati gli esiti della CT condotta nell'ambito del procedimento n. 134/2020 ex art. 696 bis c.p.c. (sui cui esiti è stato attivato il contraddittorio anche nell'ambito del presente giudizio), secondo cui “sono state individuate quale opera incompleta l'assenza di stesura del materiale protettivo legname mentre tra le opere con difetti il montaggio dei coppi di
7 copertura, la parziale assenza del mezzo coppo, il montaggio dei lucernari e la conseguenza della scelta del raddoppio del travicello di gronda” (pag. 25 della CT).
L'affermazione della difesa attrice per cui i vizi accertati dal CT (trattasi invero di veri e propri vizi e carenze esecutive come tali definiti) “sarebbero comunque da addebitare alla committenza che ha espressamente voluto l'intervento, avallato e supervisionato dalla Direzione Lavori” è risultata priva di elementi probatori.
E' noto, infatti, che la committenza, in quanto priva di ogni competenza tecnica in materia, si affidi totalmente alle maestranze ed ai tecnici, ai quali soli è rimessa la responsabilità in ordine all'esecuzione a regola d'arte dell'opera, salvo il caso (che non ricorre nella specie) in cui, per espressa previsione contrattuale, l'appaltatore agisca come nudus minister ( “l'appaltatore è sempre tenuto a rispettare la regola dell'arte ed è soggetto a responsabilità anche in caso di ingerenze del committente;
tale responsabilità, con il conseguente obbligo risarcitorio, non viene meno neppure in caso di vizi imputabili ad errori di progettazione o di direzione lavori se l'appaltatore, accortosi del vizio, non lo abbia denunziato tempestivamente al committente manifestando formalmente il proprio dissenso, ovvero non abbia rilevato i vizi”, così, da ultimo Cass. civ., sez. I, 4/09/2025, n. 24567; Cass. civ., sez. II, 18/04/2025,
n. 10231).
Il costo totale per le opere di ripristino ammonta ad € 24.050,00 (pag. 29 della richiamata relazione peritale).
A prescindere dai profili di ventilata illegittima esclusione di alcune voci da parte del geom. CP_5 su cui si veda infra, dal momento che le parti hanno pattuito in € 9.000,00 oltre IVA 10% il corrispettivo dovuto a saldo dalla committenza, è evidente che la pretesa di pagamento del risulta estinta Pt_1 per compensazione, a fronte del maggior credito di . Controparte_1
Non è vero, quindi, che il corrispettivo a saldo sarebbe stato in quella sede già ribassato in virtù delle contestazioni, ma semplicemente concordato in relazione ai prezzi pattuiti ed alle opere effettivamente svolte, con il contestuale impegno – poi tradito dall'impresa – a risolvere le problematiche denunciate.
Ne deriva, in concreto, il rigetto della domanda attorea di pagamento, da parte della committente, di quanto ancora dovuto a titolo di compenso.
4. E' infondata la domanda riconvenzionale della volta ad ottenere l'accertamento “del CP_1 diritto della committente, dott.ssa , al risarcimento del danno ovvero comunque ad Controparte_1 una riduzione del prezzo dell'appalto nella misura che sarà quantificata per costi di ripristino, spese tecniche ed accessorie” (pag. 11 della comparsa di costituzione e risposta, richiamata in sede di
8 precisazione delle conclusioni), atteso che i criteri applicati dal CT geom. in sede di CP_5 accertamento ex art. 696 c.p.c. appaiono coerenti con la mancata previsione delle opere nel preventivo, la omessa contabilizzazione delle stesse e l'omessa loro indicazione negli ordini di servizio del DL.
In ogni caso, la domanda va qualificata in termini di mero accertamento del ventilato diritto di credito risarcitorio della committente, con esclusione della domanda di condanna della controparte contrattuale
(in solido con il DL) al risarcimento del danno, in effetti non proposta.
5. Venendo al riparto interno di responsabilità tra DL e appaltatore per vizi, si rammenta che, ad avviso della Suprema Corte, nei rapporti (esterni) con il committente “L'appaltatore, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale "nudus minister", per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo; cosicché, in mancanza di tale prova, l'appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all'intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell'opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente, né l'efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori” (Cass. civ., sez. I, 4/09/2025, n. 24567).
Detto altrimenti, nel contratto di appalto la responsabilità conseguente a vizi o difformità dell'opera appaltata è ascrivibile sia all'appaltatore, che al progettista - direttore dei lavori, posto che entrambi rispondono solidalmente dei danni lamentati dal committente essendo sufficiente, per la sussistenza del vincolo di solidarietà, che le azioni o le omissioni di ciascuno siano state causa efficiente dell'evento e a nulla rilevando che le stesse costituiscano autonomi e distinti fatti illeciti o violazioni di norme giuridiche diverse.
Con specifico riferimento al riparto interno di responsabilità, per cui ciascuno dei condebitori è chiamato a rispondere nella percentuale di responsabilità maggiore o minore del 50% a seconda degli esiti dell'istruttoria, va osservato che il ella propria tecnica datata 4 settembre 2019 con oggetto CP_2
“perizia inerente lo stato dei lavori della copertura di cui al cantiere ubicato nel comune di Vecchiano
Fraz. di Filettole – immobile di prop. della Sig.ra ” versata in atti ha segnalato opere Controparte_1 incomplete e opere eseguite non a regola d'arte; tra le opere incomplete compaiono: 1. canne fumarie con i relativi comignoli (n.5) previsti nel progetto;
2. i necessari sfiati e posa dei pezzi speciali in sostituzione dei tradizionali coppi;
3. necessaria scossalina in rame a protezione degli agenti atmosferici
9 tra la muratura esterna e la copertura del locale ad unico piano;
4. provvista e posa in opera dei pluviali e discendenti;
5. stesura del materiale protettivo (impregnante) sui travicelli di gronda e sul legname interno all'abitazione. Tra i lavori non a regola d'arte sono elencati:
1. non corretto montaggio della prima fila dei coppi di copertura e schianti sulla malta di bloccaggio dei coppi;
2. raddoppio del travicello di gronda determinando un “tetto a pagoda” che è stato ovviato con pannelli di stifferite appoggiati sopra la guaina bituminosa;
3. opera d'inserimento del mezzo coppo tra gli elementi al fine di evitarne lo scivolamento;
4. lucernari installati senza uso dei ganci di ancoraggio in dotazione e non è stato passato in corrugato per l'alimentazione elettrica costringendo la parte resistente ad in intervento di sistemazione a propria cura e spese.
Il CT, incaricato nel procedimento ex art 696 bis c.p.c., ha accertato che la soluzione adottata con riguardo al raddoppio del travicello di gronda, che costituisce senza dubbio il maggiore dei vizi riscontrati
(riconosciuto dallo stesso attore), “la soluzione non si può pensare che non sia stata evidenziata e valutata dalla direzione lavori la quale avrebbe avuto, in caso di disaccordo, lo strumento dell'ordine di servizio per correggere la esecuzione del lavoro, cosa che da quanto risulta non è avvenuta. La ditta tuttavia non ha posto nel corretto quadro l'intervento risolutivo di tale situazione nel corpo principale dell'edificio (mutamento della pendenza della falda con vuoto sottostante) ponendo semplicemente dei pannelli di coibentazione a riempire il vuoto creato, questione alla quale non può ritenersi estranea la direzione lavori che ha il precipuo compito di sorvegliare l'esecuzione degli interventi ed impartire le direttive per la migliore esecuzione. Trattasi a giudizio dello scrivente di una scelta e non di un vero e proprio difetto, scelta alla quale per i motivi detti nessuno può essere estraneo. Pertanto, il difetto sta nel non aver adeguatamente risolto la conseguenza della scelta della modifica del maggior sbalzo di gronda. Pertanto a parere dello scrivente della modifica sono responsabili parimenti l'appaltatore e la direzione lavori/committenza” (pag. 24 e 25 dell'elaborato peritale).
Per ciò che concerne la posizione del geom. va ulteriormente osservato che: 1) dalla perizia CP_2 del geom. sulla quale nel presente giudizio è stato attivato il contraddittorio anche con il CP_5 geom. non si ricava alcun riferimento a difetti strutturali (astrattamente imputabili all'ing. CP_2
); al contrario, i vizi accertati sono valutati, nel quantum debeatur, unitamente Controparte_6 alle omesse lavorazioni, così involgendo evidentemente la responsabilità della sola D.L. architettonica;
2) dalla lettura dei documenti allegati al fascicolo del convenuto, emerge che il geom. ha CP_2 assunto un ruolo attivo nel rilevare e contestare anche quei difetti che egli assume essere “strutturali”, dando addirittura indicazioni per la loro risoluzione (docc. 5, 6 e 11), così sconfessando la dedotta
10 estraneità alle direttive impartite in proposito (e quindi la eccepita estraneità sul piano della responsabilità verso la committenza).
Appare quindi equo ripartire la responsabilità tra il DL TO e la ditta appaltatrice nella misura del
50% ciascuno, in difetto di elementi di prova comprovanti un diverso riparto della responsabilità, sul piano dei rapporti interni, tale da consentire uno scostamento rispetto alla regola generale della pari responsabilità dei condebitori in solido.
6. In assenza di una espressa domanda di condanna della committente, verso l'appaltatore e il DL, al risarcimento del danno da vizi/errata esecuzione delle opere, rimane assorbita la domanda di manleva svolta dal ei confronti della . CP_2 CP_3
Ai soli fini della condanna alle spese di lite, va rilevato che si tratta di chiamata in causa non palesemente arbitraria (in linea con i principi consolidati della Suprema Corte, secondo cui “Le spese del giudizio sostenute dal terzo chiamato in garanzia, una volta che sia stata rigettata la domanda principale, vanno poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia, trovando tale statuizione adeguata giustificazione nel principio di causalità, che governa la regolamentazione delle spese di lite, anche se l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo, salvo che l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria”, da ultimo Cass. civ., sez. II, 10/03/2025, n. 6358).
7. E' del pari infondata la domanda svolta dalla difesa attrice ai sensi dell'art. 1671 c.c., per la condanna della committente al risarcimento del danno da mancato guadagno.
Come noto, detta norma contempera l'esigenza del committente di vedersi sciolto dal vincolo contrattuale verso il quale non ha più interesse con il diritto dell'appaltatore a non essere pregiudicato da un atto che non esige nemmeno una giustificazione: pertanto, questi ha diritto al compenso per quanto già eseguito e trattenuto dal committente, nonché a ciò che avrebbe dovuto percepire se l'opera fosse stata compiuta per intero (obbligazione indennitaria).
Sul versante processuale, in ipotesi di recesso unilaterale del committente dal contratto di appalto, ex art. 1671 c.c., grava sull'appaltatore, che chieda di essere indennizzato del mancato guadagno, l'onere di dimostrare quale sarebbe stato l'utile netto da lui conseguibile con l'esecuzione delle opere appaltate, costituito dalla differenza tra il pattuito prezzo globale dell'appalto e le spese che si sarebbero rese necessarie per la realizzazione delle opere, salva la facoltà, per il committente, di provare che l'interruzione dell'appalto non abbia impedito all'appaltatore di realizzare guadagni sostitutivi ovvero gli abbia procurato vantaggi diversi (Cass. civ., n. 28402/2017).
11 Nella fattispecie, si è già detto qual era l'oggetto del contratto di appalto, con conseguente esclusione di prestazioni ulteriori non eseguite per fatto e colpa del committente, il quale – di contro – ha eccepito la realizzazione di opere viziate e incomplete a fronte dell'esercizio, da parte dell'appaltatore, dell'azione di adempimento.
In assenza di lavori ulteriori commissionati e non eseguiti, non è neppure ipotizzabile invocare l'obbligazione indennitaria, e ciò a prescindere dalla qualifica in termini di risoluzione/recesso della condotta della . CP_1
8. In conclusione, le domande svolte dall'attore nei confronti della convenuta Controparte_1 sono infondate.
A fronte di costi di ripristino accertati per euro 24.050,00, è invece fondata l'eccezione di compensazione della committente convenuta, la quale pertanto non è tenuta a pagare il saldo compenso ancora dovuto
(secondo l'importo pattuito), accertato nella misura di euro 9.000, oltre IVA al 10%.
In assenza di domanda di condanna al pagamento della maggior somma dovuta a titolo di risarcimento del danno, è meramente accertato il diritto di credito della pari alla differenza tra 24.050,00 CP_1 euro e 9.000 euro, oltre IVA al 10%.
E' accertata la responsabilità solidale del e dell'appaltatore Controparte_7 Pt_1
nella causazione dei riscontrati vizi, con responsabilità che all'interno va ripartita nella
[...] misura del 50% ciascuno.
E' assorbita la domanda di manleva svolta dal convenuto verso la CP_2 CP_8
[...]
E' infondata la domanda volta ad ottenere la condanna al pagamento dell'indennizzo di cui all'art. 1671
c.c.
Avuto riguardo all'esito complessivo della lite, i costi per il CT in sede di procedimento ex art. 696 bis c.p.c. sono posti definitivamente a carico della parte attrice, soccombente, che con la propria condotta ha dato causa al presente giudizio e anche al procedimento di ATP.
Sono poste a carico della ditta anche le spese del procedimento ex art 696 bis Parte_1
c.p.c. RG n. 134/2020; dette spese si liquidano in dispositivo in applicazione del DM n. 147/2022, tenuto conto del valore della lite, dei parametri medi di riferimento e dell'attività processuale espletata (con esclusione della fase decisoria).
Le spese di lite di sono poste per ½ a carico dell'attore e per il restante ½ a Controparte_1 carico del convenuto responsabili in solido dei riscontrati vizi nell'esecuzione delle CP_2
12 opere. All'importo ottenuto applicando i parametri medi ci cui al DM n. 147/2022 va applicato un aumento del 30%, tenuto conto della pluralità di parti aventi posizioni contrapposte.
Le spese di lite tra l'attore e il convenuto ono compensate;
le spese per la chiamata in causa CP_2
Con del terzo sono invece da porsi in capo alla parte attrice, che con la propria condotta processuale ne ha reso necessaria l'evocazione in giudizio.
Le spese, come sopra ripartite, si liquidano in dispositivo in applicazione del DM n. 147/2022, tenuto conto del valore della lite, dei parametri medi di riferimento e dell'attività processuale in concreto espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, in persona della dott.ssa Alessandra Migliorino, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
RIGETTA le domande attoree nei confronti di;
Controparte_1
ACCERTA i costi degli interventi di ripristino dell'immobile per cui è causa in euro 24.050,00 oltre
IVA al 22%;
COMPENSA il costo degli interventi di ripristino, come sopra quantificati, con il saldo del compenso ancora dovuto, accertato nella misura di euro 9.000, oltre IVA al 10%;
ACCERTA il diritto di credito della convenuta nella misura pari alla Controparte_1 differenza tra 24.050,00 euro, oltre IVA al 22%, e 9.000 euro, oltre IVA al 10%;
ACCERTA la responsabilità solidale del e dell'appaltatore Controparte_7 Pt_1
nella causazione dei riscontrati vizi, con responsabilità ripartita, tra i condebitori solidali,
[...] nella misura del 50% ciascuno;
DICHIARA ASSORBITA la domanda di manleva svolta dal convenuto verso la CP_2
; Controparte_9
RIGETTA ogni altra domanda;
PONE i costi per il CT in sede di procedimento ex art. 696 bis c.p.c. (Tribunale di Pisa RG n. 134/2020) definitivamente a carico della parte attrice, soccombente;
CONDANNA la ditta individuale , in persona dell'omonimo titolare, al Parte_1 pagamento in favore di delle spese di lite del procedimento ex art 696 bis Controparte_1
c.p.c. RG n. 134/2020, che si liquidano in euro 3.056,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali,
IVA e CPA come per legge;
13 CONDANNA la ditta individuale , in persona dell'omonimo titolare, alla Parte_1 refusione di ½ delle spese di lite in favore di , che liquida in euro 4.950,40 Controparte_1
(aumento del 30% già applicato), oltre al 15 % per spese generali, IVA e CPA come per legge;
CONDANNA in persona dell'omonimo titolare, alla refusione di ½ delle spese di CP_2 lite in favore di , che liquida in euro 4.950,40 (aumento del 30% già applicato), Controparte_1 oltre al 15 % per spese generali, IVA e CPA come per legge;
COMPENSA le spese di lite tra la ditta individuale attrice e il convenuto CP_2
CONDANNA la ditta individuale , in persona dell'omonimo titolare, alla Parte_1 refusione delle spese di lite in favore di , che liquida in euro 7.616,00 per compensi, CP_3 oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi.
Pisa, 20 ottobre 2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Migliorino
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