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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 05/05/2025, n. 544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 544 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 466/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott. Miro Santangelo - Presidente
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Giudice Relatore
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 466/2025 R.G., posta in decisione in data 30/04/2025 e promossa
da
elettivamente domiciliata in Milano presso lo studio dell'avv. Rossana Foglia, Parte_1
che la rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso;
-RICORRENTE contro
elettivamente domiciliato in Seregno presso lo studio dell'avv. Samantha Viganò, che CP_1
lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla memoria di costituzione;
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi;
2) Disporre l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori con esercizio paritetico della Per_1
responsabilità genitoriale con collocamento presso la madre;
pagina 1 di 3 3) In merito al diritto di visita padre – figlio prevedere che il padre possa vedere e tenere con sé
ogni qual volta lo desideri, previo accordo con la madre, ed in ogni caso: Per_1
- a weekend alternati dal sabato mattina alle ore 10.00 alla domenica alle ore 20.00 dopo aver cenato con rientro presso la casa materna, con pernotto da introdurre a partire da luglio 2025;
- tutti i martedì e giovedì dall'uscita di asilo/scuola di con riaccompagnamento il giorno Per_1
seguente a scuola e con introduzione del primo pernotto infrasettimanale a settembre per poi introdurre entrambi i pernotti infrasettimanali a dicembre.
- solo per le vacanze estive del 2025 il padre terrà una sola settimana con un solo pernotto. Per_1
Dal 2026 per due settimane anche non consecutive, pernotti compresi, in periodo da concordare con la madre entro e non oltre il 31 maggio di ciascun anno, tenendo conto delle ferie lavorative di entrambi i genitori.
- in occasione delle feste natalizie, ad anni alterni con la madre, dal 23/12 al 30/12 o dal 31/12 al 06/01, pernotti compresi, alternando il giorno della Vigilia e Natale e il giorno dell'ultimo dell'anno e il primo dell'anno.
- per le feste pasquali per 3 giorni consecutivi nelle vacanze pasquali, pernotti compresi, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e di Pasquetta e precisamente dal venerdì mattina alle ore 20 della domenica di Pasqua alle ore 20.00 al martedì alle ore 20.00.
- per il resto suddivisione dei ponti ed ogni altra festività al 50% tra i genitori.
- I genitori consentono nei lunghi periodi di permanenza del figlio presso l'uno o l'altro a che l'altro genitore possa almeno una/due volte la settimana chiamare/videochiamare per sentire e vedere il figlio
; Per_1
4) Determinare in €. 300,00 mensili l'importo del contributo al mantenimento del figlio da Per_1
versarsi entro il giorno 10 di ogni mese, rivalutabile annualmente in base agli indici Istat, con decorrenza dalla data del deposito del ricorso, oltre al 50% delle spese ex-tra come previsto nel
Protocollo del Tribunale di Milano;
5) L'assegno unico familiare verrà percepito al 100% dalla IG.ra ; Parte_1
6) Le parti si impegnano a seguire un percorso di supporto alla genitorialità presso un Consultorio che non sia quello di residenza degli stessi;
7) Spese legali compensate.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda delle parti diretta a conseguire la pronunzia della separazione personale è fondata e meritevole di accoglimento.
pagina 2 di 3 La presentazione del presente ricorso e l'adesione prestata dal resistente dimostrano in modo evidente il venir meno dell'interesse dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza;
nel contempo, deve prendersi atto che, su sollecitazione del Giudice Delegato, le parti sono pervenute ad un accordo sulle condizioni della separazione, che può essere recepito in quanto conforme all'ordine pubblico e all'interesse primario del figlio minore . Per_1
All'accordo raggiunto dalle parti consegue, conformemente alla loro richiesta, la totale compensazione tra le stesse delle reciproche spese di lite.
P . Q . M .
Il Tribunale di Busto Arsizio, così deliberando in via definitiva:
1) Pronuncia la separazione personale tra i coniugi;
Parte_2
2) Affida il minore ad entrambi i genitori con il suo collocamento prevalente presso la madre;
Per_1
3) Prende atto degli ulteriori accordi sopra riportati, che qui si intendono trascritti ed omologati;
4) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
5) Ordina l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio n. 59 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Barletta (BT), parte II, serie A, anno 2022.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 30/04/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott. Miro Santangelo - Presidente
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Giudice Relatore
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 466/2025 R.G., posta in decisione in data 30/04/2025 e promossa
da
elettivamente domiciliata in Milano presso lo studio dell'avv. Rossana Foglia, Parte_1
che la rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso;
-RICORRENTE contro
elettivamente domiciliato in Seregno presso lo studio dell'avv. Samantha Viganò, che CP_1
lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla memoria di costituzione;
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi;
2) Disporre l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori con esercizio paritetico della Per_1
responsabilità genitoriale con collocamento presso la madre;
pagina 1 di 3 3) In merito al diritto di visita padre – figlio prevedere che il padre possa vedere e tenere con sé
ogni qual volta lo desideri, previo accordo con la madre, ed in ogni caso: Per_1
- a weekend alternati dal sabato mattina alle ore 10.00 alla domenica alle ore 20.00 dopo aver cenato con rientro presso la casa materna, con pernotto da introdurre a partire da luglio 2025;
- tutti i martedì e giovedì dall'uscita di asilo/scuola di con riaccompagnamento il giorno Per_1
seguente a scuola e con introduzione del primo pernotto infrasettimanale a settembre per poi introdurre entrambi i pernotti infrasettimanali a dicembre.
- solo per le vacanze estive del 2025 il padre terrà una sola settimana con un solo pernotto. Per_1
Dal 2026 per due settimane anche non consecutive, pernotti compresi, in periodo da concordare con la madre entro e non oltre il 31 maggio di ciascun anno, tenendo conto delle ferie lavorative di entrambi i genitori.
- in occasione delle feste natalizie, ad anni alterni con la madre, dal 23/12 al 30/12 o dal 31/12 al 06/01, pernotti compresi, alternando il giorno della Vigilia e Natale e il giorno dell'ultimo dell'anno e il primo dell'anno.
- per le feste pasquali per 3 giorni consecutivi nelle vacanze pasquali, pernotti compresi, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e di Pasquetta e precisamente dal venerdì mattina alle ore 20 della domenica di Pasqua alle ore 20.00 al martedì alle ore 20.00.
- per il resto suddivisione dei ponti ed ogni altra festività al 50% tra i genitori.
- I genitori consentono nei lunghi periodi di permanenza del figlio presso l'uno o l'altro a che l'altro genitore possa almeno una/due volte la settimana chiamare/videochiamare per sentire e vedere il figlio
; Per_1
4) Determinare in €. 300,00 mensili l'importo del contributo al mantenimento del figlio da Per_1
versarsi entro il giorno 10 di ogni mese, rivalutabile annualmente in base agli indici Istat, con decorrenza dalla data del deposito del ricorso, oltre al 50% delle spese ex-tra come previsto nel
Protocollo del Tribunale di Milano;
5) L'assegno unico familiare verrà percepito al 100% dalla IG.ra ; Parte_1
6) Le parti si impegnano a seguire un percorso di supporto alla genitorialità presso un Consultorio che non sia quello di residenza degli stessi;
7) Spese legali compensate.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda delle parti diretta a conseguire la pronunzia della separazione personale è fondata e meritevole di accoglimento.
pagina 2 di 3 La presentazione del presente ricorso e l'adesione prestata dal resistente dimostrano in modo evidente il venir meno dell'interesse dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza;
nel contempo, deve prendersi atto che, su sollecitazione del Giudice Delegato, le parti sono pervenute ad un accordo sulle condizioni della separazione, che può essere recepito in quanto conforme all'ordine pubblico e all'interesse primario del figlio minore . Per_1
All'accordo raggiunto dalle parti consegue, conformemente alla loro richiesta, la totale compensazione tra le stesse delle reciproche spese di lite.
P . Q . M .
Il Tribunale di Busto Arsizio, così deliberando in via definitiva:
1) Pronuncia la separazione personale tra i coniugi;
Parte_2
2) Affida il minore ad entrambi i genitori con il suo collocamento prevalente presso la madre;
Per_1
3) Prende atto degli ulteriori accordi sopra riportati, che qui si intendono trascritti ed omologati;
4) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
5) Ordina l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio n. 59 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Barletta (BT), parte II, serie A, anno 2022.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 30/04/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
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