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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 05/12/2024, n. 881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 881 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Latti Presidente Relatore
dott. Mario Farina Giudice
dott.ssa Chiara Mazzaroppi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 5779/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. GIOI Parte_1 C.F._1
EL
e
CA AN (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. CANCEDDA C.F._2
FRANCESCA
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto per legge
Pag. 1 a 9 Oggetto: Domanda congiunta di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità
genitoriale
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno proposto una domanda congiunta di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, nella quale hanno esposto:
“la signora DI IV e hanno intrattenuto una relazione Parte_1
sentimentale a far data dal marzo 2016;
da tale unione nasceva a Monserrato il 06.08.2020 la comune figlia Persona_1
regolarmente riconosciuta da entrambi i genitori;
attualmente i ricorrenti, essendo venuti meno quei presupposti che si pongono a fondamento della vita di coppia, hanno deciso, a far data dal maggio 2022, di cessare la propria convivenza;
in conseguenza di quanto sopra, ha, unitamente alla madre, individuato la propria Per_1
residenza anagrafica presso il domicilio della stessa in Iglesias Via Ponchielli, 1;
che è intenzione dei ricorrenti regolamentare i loro rapporti nell'interesse della minore figlia
; Per_1
***
Tutto ciò premesso, stante l'impossibilità di ricreare l'unione spirituale e materiale della coppia, i signori DI IV e - ut supra rappresentati difesi e Parte_1
domiciliati – al fine di tutelare il benessere della propria figlia, chiedono che l'Ill.mo
Presidente del Tribunale, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, che vorrà
sostituire con il deposito di note scritte, ed espletato ogni altro incombente di rito, respinta
Pag. 2 a 9 ogni altra contraria istanza ed eccezione, Voglia disciplinare i rapporti tra gli stessi e la comune minore figlia nelle modalità di seguito indicate: Per_1
A) la figlia di anni 4 verrà affidata ad entrambi i genitori, che provvederanno alla Per_1
cura, educazione ed istruzione della stessa, mantenendo ciascuno un rapporto equilibrato e continuativo con la minore. Disporre altresì che i genitori continuino ad esercitare entrambi la responsabilità genitoriale e, riconoscendo rispettivamente l'altrui ruolo genitoriale e rapportandosi in modo rispettoso e costruttivo, adottino consensualmente le decisioni di maggior interesse per la comune figlia, tra cui le scelte educative e scolastiche, le cure mediche,
l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extra-scolastiche,
sportive e ricreative, ai viaggi di formazione e di svago;
esercitino, di contro, separatamente la responsabilità relativamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione,
nonché assumano decisioni di emergenza qualora dovesse risultare compromessa la salute o la sicurezza della minore, informando al più presto possibile l'altro genitore. Ogni genitore avrà accesso a tutte le informazioni legate alla scuola, alla salute e alla sicurezza della figlia e l'autorità indipendente di conferire con gli insegnanti che si occuperanno di;
che i Per_1
genitori si informino reciprocamente su questioni presenza della minore, preservando da pressioni proprie e dei rispettivi familiari, Per_1
dai reciproci conflitti, da interferenze di terzi, nonché dalle questioni economiche;
che, salvo casi gravi ed eccezionali, i genitori si sostengano a vicenda al cospetto della figlia e di terzi,
evitando di screditare o denigrare l'altro genitore, anche quando apparentemente verranno commessi errori o sorgeranno problemi.
B) Ai fini delle registrazioni anagrafiche la minore figlia manterrà la propria residenza presso quella della madre, stabilendosi in ordine alle modalità di presenza della minore stessa presso ciascun genitore che, in ragione della tenera età di , quest'ultima - almeno Per_1
Pag. 3 a 9 momentaneamente e soltanto fino al compimento del sesto anno di età, trascorra con il padre e/o con la madre le proprie vacanze estive (anche fuori dalla Sardegna) con possibilità di pernotto massimo di giorni quattro, previa reciproca comunicazione.
Il periodo estivo di permanenza presso il dovrà essere concordato entro il 31 maggio di Pt_1
ogni anno. La madre dovrà essere informata degli spostamenti con la minore, del luogo di permanenza e della relativa durata, così pure il padre, allorquando starà con la Per_1
madre, dovrà essere informato in egual modo. Al compimento del sesto anno di età di
, entrambi i genitori potranno trascorrere le vacanze estive con quest'ultima anche Per_1
dieci giorni non consecutivi.
C) Inoltre, darsi atto che : Per_1
stia col padre tre volte alla settimana nonché, a settimane alterne dal venerdì dall'uscita di scuola al lunedì mattina, compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori.
D) I tre giorni di permanenza presso il padre verranno stabiliti in base ai turni della sig.ra
DI che dovranno essere comunicati settimanalmente al onde consentirgli un'agevole Pt_1
organizzazione. Nell'eventualità in cui il e/o la DI non possano tenere con sé la Pt_1
propria figlia, per ragioni legale alla salute e/o all'attività lavorativa, entrambi si obbligano reciprocamente e in egual modo a far recuperare la giornata nei giorni successivi.
- durante le festività tradizionali di Natale, la minore trascorrerà con ciascun genitore il 24
dicembre o il 25 dicembre secondo la regola dell'alternanza. Con lo stesso criterio un genitore terrà la figlia con sé il 31 dicembre o il 1° gennaio e il 6 gennaio in occasione della Festività
dell'Epifania;
- durante le vacanze Pasquali la comune figlia trascorrer con ciascuno dei genitori,
alternativamente, il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo.
Pag. 4 a 9 E) il sig. in ragione dei propri redditi, si obbliga a corrispondere in favore della DI Pt_1
per il mantenimento della comune minore figlia un assegno mensile nella misura di € 150,00
(da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici Istat), oltre al 50% delle spese straordinarie che dovesse rendersi necessaria per la medesima, comprese le spese riguardanti la scuola materna, come meglio specificate nelle linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento della figlia nelle cause di diritto familiare approvate dal Consiglio Nazionale
Forense nella seduta del 14.07.2017 a cui si fa integrale riferimento.
F) In ordine alle spese straordinarie si specifica che l'eventuale “spesa baby–sitter” dovrà far carico in via esclusiva a quel genitore che, nei giorni e tempi di propria spettanza, non possa provvedere in via diretta e/o a mezzo familiari all'accudimento della minore.
G) Darsi atto peraltro che, in virtù di specifico accordo tra le parti intervenuto, la sig.ra DI
percepirà l'intera quota dell'assegno unico ed universale previsto dal D. Lgs 21.12.2021 n.
230.
H) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi, si impegnano inoltre a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altra alla presenza della figlia.
I) la DI si obbliga a richiedere la carta d'identità, attualmente non valida per l'espatrio della comune figlia , e il autorizza sin d'ora il rilascio. Per_1 Pt_1
L) le spese del giudizio si intendono compensate.”
Con note scritte sostitutive dell'udienza, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare, e modificato le condizioni di accordo di cui al ricorso, come segue:
Pag. 5 a 9 “concludono congiuntamente alle seguenti conclusioni, in conformità all'atto introduttivo,
fatta eccezione per l'assegno unico, che sarà suddiviso al 50% fra le parti e, in aggiunta, le modalità di visita relativamente al Ferragosto e al compleanno, nonché agli orari in ordine al prelievo estivo della minore.
Tutto ciò premesso, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito disciplinare i rapporti tra le parti e la comune figlia nelle modalità di seguito indicate: Per_1
A) la figlia di anni 4 verrà affidata ad entrambi i genitori, che provvederanno alla Per_1
cura, educazione ed istruzione della stessa, mantenendo ciascuno un rapporto equilibrato e continuativo con la minore. Disporre altresì che i genitori continuino ad esercitare entrambi la responsabilità genitoriale e, riconoscendo rispettivamente l'altrui ruolo genitoriale e rapportandosi in modo rispettoso e costruttivo, adottino consensualmente le decisioni di maggior interesse per la comune figlia, tra cui le scelte educative e scolastiche, le cure mediche,
l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extrascolastiche,
sportive e ricreative, i viaggi di formazione e di svago;
esercitino, di contro, separatamente la responsabilità relativamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, nonché
assumano decisioni di emergenza qualora dovesse risultare compromessa la salute o la sicurezza della minore, informando al più presto possibile l'altro genitore. Ogni genitore avrà
accesso a tutte le informazioni legate alla scuola, alla salute e alla sicurezza della figlia e l'autorità indipendente di conferire con gli insegnanti che si occuperanno di;
che i Per_1
genitori si informino reciprocamente su questioni relative alla figlia, alla situazione familiare e ad eventuali cambiamenti, senza la presenza della minore, preservando da Per_1
pressioni proprie e dei rispettivi familiari, dai reciproci conflitti, da interferenze di terzi,
nonché dalle questioni economiche;
che, salvo casi gravi ed eccezionali, i genitori si
Pag. 6 a 9 sostengano a vicenda al cospetto della figlia e di terzi, evitando di screditare o denigrare l'altro genitore, anche quando apparentemente verranno commessi errori o sorgeranno problemi;
B) ai fini delle registrazioni anagrafiche la minore figlia manterrà la propria residenza presso quella della madre, stabilendosi in ordine alle modalità di presenza della minore stessa presso ciascun genitore che, in ragione della tenera età di , quest'ultima - almeno Per_1
momentaneamente e soltanto fino al compimento del sesto anno di età, trascorra con il padre e/o con la madre le proprie vacanze estive (anche fuori dalla Sardegna) con possibilità di pernotto massimo di giorni quattro, previa reciproca comunicazione. Il periodo estivo di permanenza presso il dovrà essere concordato entro il 31 maggio di ogni anno. La madre Pt_1
dovrà essere informata degli spostamenti con la minore, del luogo di permanenza e della relativa durata, così pure il padre, allorquando starà con la madre, dovrà essere Per_1
informato in egual modo. Al compimento del sesto anno di età di , entrambi i genitori Per_1
potranno trascorrere le vacanze estive con quest'ultima anche dieci giorni non consecutivi. Si
precisa che durante il mese di agosto il terrà la figlia dalle ore 11:30, così da consentirle Pt_1
di consumare il pranzo con il padre, essendo quest'ultima nel mese di giugno e luglio impegnata nella scuola materna. Si precisa altresì che nello stesso mese di agosto la DI andrà a prendere, nei giorni di propria spettanza, presso il domicilio del alle ore 13.30. Per_1 Pt_1
C) inoltre, darsi atto che : stia col padre tre volte alla settimana nonché, a settimane Per_1
alterne dal venerdì dall'uscita di scuola al lunedì mattina, compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori;
D) i tre giorni di permanenza presso il padre verranno stabiliti in base ai turni della sig.ra
DI che dovranno essere comunicati settimanalmente al onde consentirgli un'agevole Pt_1
organizzazione. Nell'eventualità in cui il e/o la DI non possano tenere con sé la Pt_1
Pag. 7 a 9 propria figlia, per ragioni legale alla salute e/o all'attività lavorativa, entrambi si obbligano reciprocamente e in egual modo a far recuperare la giornata nei giorni successivi;
- durante le festività tradizionali di Natale, la minore trascorrerà con ciascun genitore il 24
dicembre o il 25 dicembre secondo la regola dell'alternanza. Con lo stesso criterio un genitore terrà la figlia con sé il 31 dicembre o il 1° gennaio e il 6 gennaio in occasione della Festività
dell'Epifania. Così pure il compleanno e il Ferragosto, precisando che nel 2025 Per_1
starà con il padre;
-durante le vacanze Pasquali la comune figlia trascorrerà con ciascuno dei genitori,
alternativamente, il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo.
E) il sig. in ragione dei propri redditi, si obbliga a corrispondere in favore della DI Pt_1
per il mantenimento della comune minore figlia un assegno mensile nella misura di € 150,00
(da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici Istat), oltre al 50% delle spese straordinarie che dovesse rendersi necessaria per la medesima, comprese le spese riguardanti la scuola materna, come meglio specificate nelle linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento della figlia nelle cause di diritto familiare approvate dal Consiglio Nazionale
Forense nella seduta del 14.07.2017 a cui si fa integrale riferimento. L'assegno unico sarà
suddiviso tra i genitori al 50%, come per legge;
F) in ordine alle spese straordinarie si specifica che l'eventuale “spesa baby–sitter” dovrà far carico in via esclusiva a quel genitore che, nei giorni e tempi di propria spettanza, non possa provvedere in via diretta e/o a mezzo familiari all'accudimento della minore;
G) i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi, si impegnano inoltre a tutelare la figura paterna e materna,
Pag. 8 a 9 evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altra alla presenza della figlia;
H) la DI si obbliga a collaborare per richiedere la carta d'identità, attualmente non valida per l'espatrio della comune figlia , e il autorizza sin d'ora il rilascio;
Per_1 Pt_1
I) le spese del giudizio si intendono compensate.”
La causa è stata rimessa in decisione.
Deve, quindi, prendersi atto dell'accordo che attiene ai rapporti patrimoniali fra
[...]
e CA AN. Parte_1
Gli accordi intervenuti tra e CA AN devono essere Parte_1
omologati non essendo in contrasto con gli interessi della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così
dispone:
1) Accoglie il ricorso e provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti come sopra riportate;
2) dichiara le spese integralmente compensate tra le parti.
Si comunichi
Cagliari, 25.10.2024
Il Presidente
dott. Giorgio Latti
Pag. 9 a 9