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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 04/07/2025, n. 1107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1107 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1262/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE 2 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Domenico Stilo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1262/2019 promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F. ), e Parte_1 C.F._1 [...]
, nata a [...] il [...] (C.F. ), rappresentati e difesi Pt_2 C.F._2
dall'avv. LEMURA LAURA, presso il cui studio, in Siracusa, Viale Zecchino n. 88, sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti.
Opponenti
contro pagina 1 di 9 (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata Controparte_1 P.IVA_1
e difesa dall'avv. ROSSI MARCO, presso il cui studio, in Verona VICOLO SAN BERNARDINO 5/A,
è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
Opposta
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 15 gennaio 2025, svoltasi in modalità cartolare, le parti hanno concluso come da note d'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato e nella qualità di Parte_3 Parte_1
garante, hanno proposto opposizione ex art. 650 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n. 1172/2018 del
25.05.2018 emesso dal Tribunale di Siracusa e iscritto al n. 2648/2018 del ruolo generale, con il quale veniva loro ingiunto il pagamento, in favore della della somma complessiva di euro Controparte_2
52.631,36, oltre interessi, spese e compensi dovuta in virtù del contratto di finanziamento stipulato dagli odierni opponenti con la s.p.a. Agos Ducato, ceduto poi alla che, a sua volta, si Controparte_2
era resa cedente del detto credito nei confronti della , odierna convenuta opposta. Controparte_1
Preliminarmente, gli opponenti hanno eccepito il difetto di legittimazione attiva in capo alla CP_1
sostenendo di non aver ricevuto alcuna comunicazione relativa all'avvenuta cessione del credito
[...]
da parte di Agos Ducato s.p.a. e di aver avuto contezza della procedura monitoria attivata nei loro riguardi soltanto alla data del 21.02.2019 attraverso la notifica dell'atto di pignoramento presso terzi,
pagina 2 di 9 poiché le notifiche effettuate da controparte ai sensi dell'art. 140 c.p.c. non sarebbero andate a buon fine impedendo loro la proposizione di una tempestiva opposizione.
Nel merito e hanno eccepito l'infondatezza della pretesa Parte_3 Parte_1
creditoria sottesa al contratto di finanziamento del 19.03.2013 stante l'assenza dei presupposti di legge e la carenza di prova del credito azionato, nonché, la mancata ricezione della comunicazione di decadenza dal beneficio del termine;
hanno dedotto, inoltre, l'usurarietà dei tassì d'interesse previsti e l'illegittimità ex art. 1384 c.c. delle relative clausole contrattuali, instando, infine, per l'espletamento una consulenza tecnica econometrica volta all'accertamento dell'effettiva esposizione debitoria.
Si è costituita in giudizio la che ha chiesto il rigetto delle pretese di parte attrice in Controparte_1
quanto infondate in fatto e in diritto, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto cessionaria del credito ingiunto;
l'istituto di credito ha rilevato, altresì, la inammissibilità del rimedio azionato dagli opponenti ai sensi dell'art. 650 nel caso di lamentata inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo, tale rimedio, difatti, secondo quanto asserito dall'opposta sarebbe riservato alle sole ipotesi di denuncia dei vizi relativi alla irregolarità della notificazione, e non alla totale assenza della notifica, disciplinata, invece, all'art. 615 del codice di rito civile.
Con ordinanza del 22.01.2020 era stata rigettata l'istanza di sospensione dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e concessi, altresì, i termini per esperire il tentativo di mediazione obbligatoria.
A seguito dell'esito negativo del tentativo di mediazione delegata, il giudizio proseguiva con il deposito delle memorie ex art. 183, comma VI c.p.c., infine, ritenuta la causa matura per la decisione,
la stessa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, a mezzo di note scritte, all'udienza del
11.06.2025, a seguito della quale, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei pagina 3 di 9 termini di cui all'art. 190 del codice di rito civile.
Ciò premesso la controversia trae origine da un credito vantato dalla cessionaria di Controparte_1
complessivi euro 52.631,36, a fronte del contratto di finanziamento n.
477493332 del 19.03.2013 stipulato dagli odierni opponenti con la Agos Ducato s.p.a. e poi ceduto all'odierna convenuta opposta, da rimborsarsi mediante il pagamento di 180 rate mensili ciascuna di importo pari a euro 581,00.
Ciò premesso in primo luogo va esaminata l'eccezione sollevata in via preliminare dagli opponenti che hanno rappresentato di aver avuto conoscenza del decreto ingiuntivo solo a seguito del pignoramento presso terzi notificato al in data 21.02.2019, in quanto le notifiche effettuate dall'istituto di Pt_1
credito ex art. 140 c.p.c. non sarebbero andate a buon fine.
Parte opposta ha sostenuto la infondatezza della detta eccezione rilevando il perfezionamento della detta notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. a seguito della spedizione delle raccomandate informative notificate dall'Ufficiale giudiziario agli odierni opponenti presso gli indirizzi rilevati a seguito di indagine anagrafica, come da documentazione prodotta in atti.
A riguardo è da esaminarsi quanto disciplinato dall'art. 140 c.p.c. alla luce della pronuncia n. 3 del 14
gennaio 2010 con la quale la Corte Costituzionale, ha stabilito: che il perfezionamento della notifica,
per il destinatario, si ha con il ricevimento della raccomandata informativa o comunque decorso il termine di 10 giorni dalla relativa spedizione.
Tale pronuncia, difatti, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 140 c.p.c. nella parte in cui prevedeva, per il destinatario, il perfezionamento della notifica con la mera spedizione della raccomandata informativa,
ad oggi invece presumendo iuris et iure la legale conoscenza dell'atto da parte del destinatario dal pagina 4 di 9 momento della ricezione della raccomandata con avviso di ricevimento o, comunque 10 giorni dalla spedizione della stessa.
Orbene, dalle produzioni di parte opposta si evince che la spedizione delle raccomandate informative ad opera dell'Ufficiale Giudiziario, con riferimento alla notifica del decreto ingiuntivo, è avvenuta in data 18.06.2018 presso gli indirizzi di residenza degli opponenti così come da certificati allegati in atti.
A fronte dell'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato, dunque, deve ritenersi raggiunta la prova dell'avvenuto perfezionamento della notifica del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 140
c.p.c. in data 28.06.2018, come correttamente sostenuto da parte opposta.
Ancora, in via preliminare parte opposta ha rilevato la tardività della opposizione proposta, sostenendo che: sia nel caso di denuncia da parte degli opponenti del vizio di inesistenza della notifica e l'attivazione del relativo rimedio ex art. 615 c.p.c.; sia nel caso di vizi relativi alla irregolarità delle procedure di notifica introitando il procedimento di cui all'art. 650 c.p.c. l'opposizione proposta andrebbe dichiarata inammissibile/improcedibile in quanto tardiva.
Sul punto è bene richiamare quanto statuito dal nostro ordinamento in ordine ai diversi casi di irregolarità della procedura di notifica dalla inesistenza della stessa, dovendosi premettere che: “di fronte alla minaccia dell'esecuzioneforzata in base a un decreto d'ingiunzione dichiarato esecutivo per mancata opposizione, l'ingiunto, che sostenga l'inesistenza della notificazione del decreto stesso, cioè
deduca che nei suoi riguardi non è mai stata eseguita un' operazione di notificazione giuridicamente qualificabile come tale, può proporre opposizione all'esecuzione forzata ex art. 615 c.p.c. e tale rimedio
è proponibile, ove l'esecuzione inizi, fintanto che il processo esecutivo non si sia concluso. Qualora,
viceversa, l'ingiunto deduca un vizio della notificazione non riconducibile al suddetto concetto di pagina 5 di 9 inesistenza, l'unico rimedio esperibile si identifica nell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., che è
proponibile soltanto entro il termine di cui al comma terzo di detta norma”, oltre che in quello di cui al comma primo. (Cassazione civile, sez. III, 07/07/2009, n. 15892)
Nel caso che ci occupa, l'asserito vizio relativo alla notifica del decreto ingiuntivo rilevato dagli opponenti è da ricondursi nell'alveo della nullità e non dell'inesistenza, come affermato, difatti, anche nelle difese dagli opponenti i quali non negano l'attivazione della procedura di notifica ad opera di controparte, bensì affermano testualmente che “le notifiche versate in atti dall'opposta, effettuate ai sensi dell'art. 140 c.p.c., non sono andate a buon fine, in quanto mai giunte a conoscenza degli stessi”(vedi pag. 2 atto di citazione).
Gli opponenti, dunque, contestano nei propri atti la irregolarità della procedura ex art. 140 c.p.c.,
configurando una ipotesi di nullità e non di inesistenza della notifica, in quanto, come più volte ribadito dalla giurisprudenza, la notifica eseguita in luogo o a soggetti diversi da quelli dovuti comporta l'inesistenza della notifica stessa solo in difetto di alcuna attinenza o riferimento o collegamento di quel luogo o soggetto con il destinatario, altrimenti la notifica è la notifica da semplice nullità, e che,
pertanto, la notifica del decreto ingiuntivo eseguita asseritamente senza il rispetto di tutte le formalità di cui all'art. 140 c.p.c. costituisce mera nullità e non inesistenza della notifica stessa (Cass. civ. n.
31724/2019; Cass. civ. n. 2683/2019).
Orbene, a fronte degli orientamenti giurisprudenziali sopra richiamati il rimedio esperibile per contestare la fondatezza del decreto ingiuntivo dall'attore è da individuarsi nell'opposizione a decreto ingiuntivo tardiva ex art. 650 c.p.c., così come esperito dalla difesa dell'opponente, difatti, in caso di irregolare notificazione del decreto ingiuntivo, il termine per proporre opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c. è di quaranta giorni dalla conoscenza dell'ingiunto, comunque avuta, dell'atto da pagina 6 di 9 opporre.
Tuttavia, è da rilevarsi che i termini ex art. 650 c.p.c. per introitare l'opposizione, nel caso di specie,
risultano spirati rispetto al momento della presentazione dellapresente opposizione.
Difatti, parte opposta ha documentato (vedi doc. 3 allegato alla comparsa di costituzione) di aver notificato agli opponenti atto di precetto basato sul decreto ora opposto in data 16.01.2019, mentre la presente opposizione è stata presentata per la notifica solamente in data 4.03.2019, ovvero ampiamente oltre il termine di 40 giorni previsto dalla legge, scaduto in data 25.02.2019.
È, altresì, da rilevarsi che nel caso di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, l'art. 650 c.p.c. prevede,
al primo comma, il detto termine ordinario di 40 giorni decorrente dalla conoscenza del decreto irregolarmente notificato, e distintamente, al comma terzo, il termine di chiusura di dieci giorni dal compimento del primo atto di esecuzione, ne consegue, che il termine stabilito dal comma terzo non escludel'operatività di quello previsto dal comma primo. (Cassazione civile, sez. lav., 29/08/2011, n.
17759)
In sintesi, l'art. 650 c.p.c. prevede per l'opposizione tardiva due termini: quello di cui al primo comma,
che è il termine ordinario di cui all'art. 641 c.p.c., comma 1, il cui dies a quo decorre dalla conoscenza del decreto, irregolarmente notificato e non dalla notifica dello stesso;
b) quello del comma terzo, che è
un termine di chiusura, il quale non esclude l'operatività del termine del comma primo.
Nella fattispecie in esame, l'opposizione è stata proposta oltre il termine di 10 giorni previsto dal terzo comma dell'art. 650 c.p.c., invero parte opposta ha notificato l'atto di pignoramento, ossia il primo atto di esecuzione, in data 8.02.2019 ai sensi dell'art. 140 c.p.c. mentre parte opponente ha ricevuto la raccomandata informativa dell'avvenuta notifica in data 21.02.2019.
pagina 7 di 9 Ora, anche a voler considerare il giorno di perfezionamento della notifica dell'atto di pignoramento alla data del 21.02.2019, anziché il 18.02.2019, ossia il decimo giorno successivo alla spedizione della raccomandata informativa ex art. 140 c.p.c., il termine di 10 giorni previsto dal terzo comma dell'art. 650 c.p.c. per la proposizione di opposizione tardiva era da individuarsi al 3.03.2019, l'opposizione,
pertanto è manifestamente tardiva per essere stata notificata a parte opposta in data 4.03.2019 e successivamente iscritta al ruolo il 14.03.2019.
Per quanto sopra, dunque, la proposta opposizione deve dichiararsi inammissibile in quanto tardivamente proposta, e, per l'effetto, deve confermarsi il decreto ingiuntivo n. 1172/2018 emesso dal
Tribunale di Siracusa e iscritto al n. 2648/2018 del ruolo generale.
Le spese del giudizio unitamente a quelle di CTU vanno addossate agli opponenti nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando, rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda,
istanza ed eccezione, così provvede:
- Dichiara inammissibile l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.
1172/2018 emesso dal Tribunale di Siracusa e iscritto al n. 2648/2018 del ruolo generale;
- Condanna e in solido, alla refusione delle spese Parte_3 Parte_1
processuali in favore della parte opposta che liquida in euro 7.616,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, ed oltre IVA e CPA come per legge.
- Condanna e in solido, al pagamento delle spese di CTU. Parte_3 Parte_1
Così deciso in Siracusa, il 4 luglio 2025
pagina 8 di 9 Il GIUDICE
dott. Domenico Stilo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE 2 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Domenico Stilo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1262/2019 promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F. ), e Parte_1 C.F._1 [...]
, nata a [...] il [...] (C.F. ), rappresentati e difesi Pt_2 C.F._2
dall'avv. LEMURA LAURA, presso il cui studio, in Siracusa, Viale Zecchino n. 88, sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti.
Opponenti
contro pagina 1 di 9 (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata Controparte_1 P.IVA_1
e difesa dall'avv. ROSSI MARCO, presso il cui studio, in Verona VICOLO SAN BERNARDINO 5/A,
è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
Opposta
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 15 gennaio 2025, svoltasi in modalità cartolare, le parti hanno concluso come da note d'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato e nella qualità di Parte_3 Parte_1
garante, hanno proposto opposizione ex art. 650 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n. 1172/2018 del
25.05.2018 emesso dal Tribunale di Siracusa e iscritto al n. 2648/2018 del ruolo generale, con il quale veniva loro ingiunto il pagamento, in favore della della somma complessiva di euro Controparte_2
52.631,36, oltre interessi, spese e compensi dovuta in virtù del contratto di finanziamento stipulato dagli odierni opponenti con la s.p.a. Agos Ducato, ceduto poi alla che, a sua volta, si Controparte_2
era resa cedente del detto credito nei confronti della , odierna convenuta opposta. Controparte_1
Preliminarmente, gli opponenti hanno eccepito il difetto di legittimazione attiva in capo alla CP_1
sostenendo di non aver ricevuto alcuna comunicazione relativa all'avvenuta cessione del credito
[...]
da parte di Agos Ducato s.p.a. e di aver avuto contezza della procedura monitoria attivata nei loro riguardi soltanto alla data del 21.02.2019 attraverso la notifica dell'atto di pignoramento presso terzi,
pagina 2 di 9 poiché le notifiche effettuate da controparte ai sensi dell'art. 140 c.p.c. non sarebbero andate a buon fine impedendo loro la proposizione di una tempestiva opposizione.
Nel merito e hanno eccepito l'infondatezza della pretesa Parte_3 Parte_1
creditoria sottesa al contratto di finanziamento del 19.03.2013 stante l'assenza dei presupposti di legge e la carenza di prova del credito azionato, nonché, la mancata ricezione della comunicazione di decadenza dal beneficio del termine;
hanno dedotto, inoltre, l'usurarietà dei tassì d'interesse previsti e l'illegittimità ex art. 1384 c.c. delle relative clausole contrattuali, instando, infine, per l'espletamento una consulenza tecnica econometrica volta all'accertamento dell'effettiva esposizione debitoria.
Si è costituita in giudizio la che ha chiesto il rigetto delle pretese di parte attrice in Controparte_1
quanto infondate in fatto e in diritto, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto cessionaria del credito ingiunto;
l'istituto di credito ha rilevato, altresì, la inammissibilità del rimedio azionato dagli opponenti ai sensi dell'art. 650 nel caso di lamentata inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo, tale rimedio, difatti, secondo quanto asserito dall'opposta sarebbe riservato alle sole ipotesi di denuncia dei vizi relativi alla irregolarità della notificazione, e non alla totale assenza della notifica, disciplinata, invece, all'art. 615 del codice di rito civile.
Con ordinanza del 22.01.2020 era stata rigettata l'istanza di sospensione dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e concessi, altresì, i termini per esperire il tentativo di mediazione obbligatoria.
A seguito dell'esito negativo del tentativo di mediazione delegata, il giudizio proseguiva con il deposito delle memorie ex art. 183, comma VI c.p.c., infine, ritenuta la causa matura per la decisione,
la stessa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, a mezzo di note scritte, all'udienza del
11.06.2025, a seguito della quale, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei pagina 3 di 9 termini di cui all'art. 190 del codice di rito civile.
Ciò premesso la controversia trae origine da un credito vantato dalla cessionaria di Controparte_1
complessivi euro 52.631,36, a fronte del contratto di finanziamento n.
477493332 del 19.03.2013 stipulato dagli odierni opponenti con la Agos Ducato s.p.a. e poi ceduto all'odierna convenuta opposta, da rimborsarsi mediante il pagamento di 180 rate mensili ciascuna di importo pari a euro 581,00.
Ciò premesso in primo luogo va esaminata l'eccezione sollevata in via preliminare dagli opponenti che hanno rappresentato di aver avuto conoscenza del decreto ingiuntivo solo a seguito del pignoramento presso terzi notificato al in data 21.02.2019, in quanto le notifiche effettuate dall'istituto di Pt_1
credito ex art. 140 c.p.c. non sarebbero andate a buon fine.
Parte opposta ha sostenuto la infondatezza della detta eccezione rilevando il perfezionamento della detta notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. a seguito della spedizione delle raccomandate informative notificate dall'Ufficiale giudiziario agli odierni opponenti presso gli indirizzi rilevati a seguito di indagine anagrafica, come da documentazione prodotta in atti.
A riguardo è da esaminarsi quanto disciplinato dall'art. 140 c.p.c. alla luce della pronuncia n. 3 del 14
gennaio 2010 con la quale la Corte Costituzionale, ha stabilito: che il perfezionamento della notifica,
per il destinatario, si ha con il ricevimento della raccomandata informativa o comunque decorso il termine di 10 giorni dalla relativa spedizione.
Tale pronuncia, difatti, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 140 c.p.c. nella parte in cui prevedeva, per il destinatario, il perfezionamento della notifica con la mera spedizione della raccomandata informativa,
ad oggi invece presumendo iuris et iure la legale conoscenza dell'atto da parte del destinatario dal pagina 4 di 9 momento della ricezione della raccomandata con avviso di ricevimento o, comunque 10 giorni dalla spedizione della stessa.
Orbene, dalle produzioni di parte opposta si evince che la spedizione delle raccomandate informative ad opera dell'Ufficiale Giudiziario, con riferimento alla notifica del decreto ingiuntivo, è avvenuta in data 18.06.2018 presso gli indirizzi di residenza degli opponenti così come da certificati allegati in atti.
A fronte dell'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato, dunque, deve ritenersi raggiunta la prova dell'avvenuto perfezionamento della notifica del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 140
c.p.c. in data 28.06.2018, come correttamente sostenuto da parte opposta.
Ancora, in via preliminare parte opposta ha rilevato la tardività della opposizione proposta, sostenendo che: sia nel caso di denuncia da parte degli opponenti del vizio di inesistenza della notifica e l'attivazione del relativo rimedio ex art. 615 c.p.c.; sia nel caso di vizi relativi alla irregolarità delle procedure di notifica introitando il procedimento di cui all'art. 650 c.p.c. l'opposizione proposta andrebbe dichiarata inammissibile/improcedibile in quanto tardiva.
Sul punto è bene richiamare quanto statuito dal nostro ordinamento in ordine ai diversi casi di irregolarità della procedura di notifica dalla inesistenza della stessa, dovendosi premettere che: “di fronte alla minaccia dell'esecuzioneforzata in base a un decreto d'ingiunzione dichiarato esecutivo per mancata opposizione, l'ingiunto, che sostenga l'inesistenza della notificazione del decreto stesso, cioè
deduca che nei suoi riguardi non è mai stata eseguita un' operazione di notificazione giuridicamente qualificabile come tale, può proporre opposizione all'esecuzione forzata ex art. 615 c.p.c. e tale rimedio
è proponibile, ove l'esecuzione inizi, fintanto che il processo esecutivo non si sia concluso. Qualora,
viceversa, l'ingiunto deduca un vizio della notificazione non riconducibile al suddetto concetto di pagina 5 di 9 inesistenza, l'unico rimedio esperibile si identifica nell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., che è
proponibile soltanto entro il termine di cui al comma terzo di detta norma”, oltre che in quello di cui al comma primo. (Cassazione civile, sez. III, 07/07/2009, n. 15892)
Nel caso che ci occupa, l'asserito vizio relativo alla notifica del decreto ingiuntivo rilevato dagli opponenti è da ricondursi nell'alveo della nullità e non dell'inesistenza, come affermato, difatti, anche nelle difese dagli opponenti i quali non negano l'attivazione della procedura di notifica ad opera di controparte, bensì affermano testualmente che “le notifiche versate in atti dall'opposta, effettuate ai sensi dell'art. 140 c.p.c., non sono andate a buon fine, in quanto mai giunte a conoscenza degli stessi”(vedi pag. 2 atto di citazione).
Gli opponenti, dunque, contestano nei propri atti la irregolarità della procedura ex art. 140 c.p.c.,
configurando una ipotesi di nullità e non di inesistenza della notifica, in quanto, come più volte ribadito dalla giurisprudenza, la notifica eseguita in luogo o a soggetti diversi da quelli dovuti comporta l'inesistenza della notifica stessa solo in difetto di alcuna attinenza o riferimento o collegamento di quel luogo o soggetto con il destinatario, altrimenti la notifica è la notifica da semplice nullità, e che,
pertanto, la notifica del decreto ingiuntivo eseguita asseritamente senza il rispetto di tutte le formalità di cui all'art. 140 c.p.c. costituisce mera nullità e non inesistenza della notifica stessa (Cass. civ. n.
31724/2019; Cass. civ. n. 2683/2019).
Orbene, a fronte degli orientamenti giurisprudenziali sopra richiamati il rimedio esperibile per contestare la fondatezza del decreto ingiuntivo dall'attore è da individuarsi nell'opposizione a decreto ingiuntivo tardiva ex art. 650 c.p.c., così come esperito dalla difesa dell'opponente, difatti, in caso di irregolare notificazione del decreto ingiuntivo, il termine per proporre opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c. è di quaranta giorni dalla conoscenza dell'ingiunto, comunque avuta, dell'atto da pagina 6 di 9 opporre.
Tuttavia, è da rilevarsi che i termini ex art. 650 c.p.c. per introitare l'opposizione, nel caso di specie,
risultano spirati rispetto al momento della presentazione dellapresente opposizione.
Difatti, parte opposta ha documentato (vedi doc. 3 allegato alla comparsa di costituzione) di aver notificato agli opponenti atto di precetto basato sul decreto ora opposto in data 16.01.2019, mentre la presente opposizione è stata presentata per la notifica solamente in data 4.03.2019, ovvero ampiamente oltre il termine di 40 giorni previsto dalla legge, scaduto in data 25.02.2019.
È, altresì, da rilevarsi che nel caso di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, l'art. 650 c.p.c. prevede,
al primo comma, il detto termine ordinario di 40 giorni decorrente dalla conoscenza del decreto irregolarmente notificato, e distintamente, al comma terzo, il termine di chiusura di dieci giorni dal compimento del primo atto di esecuzione, ne consegue, che il termine stabilito dal comma terzo non escludel'operatività di quello previsto dal comma primo. (Cassazione civile, sez. lav., 29/08/2011, n.
17759)
In sintesi, l'art. 650 c.p.c. prevede per l'opposizione tardiva due termini: quello di cui al primo comma,
che è il termine ordinario di cui all'art. 641 c.p.c., comma 1, il cui dies a quo decorre dalla conoscenza del decreto, irregolarmente notificato e non dalla notifica dello stesso;
b) quello del comma terzo, che è
un termine di chiusura, il quale non esclude l'operatività del termine del comma primo.
Nella fattispecie in esame, l'opposizione è stata proposta oltre il termine di 10 giorni previsto dal terzo comma dell'art. 650 c.p.c., invero parte opposta ha notificato l'atto di pignoramento, ossia il primo atto di esecuzione, in data 8.02.2019 ai sensi dell'art. 140 c.p.c. mentre parte opponente ha ricevuto la raccomandata informativa dell'avvenuta notifica in data 21.02.2019.
pagina 7 di 9 Ora, anche a voler considerare il giorno di perfezionamento della notifica dell'atto di pignoramento alla data del 21.02.2019, anziché il 18.02.2019, ossia il decimo giorno successivo alla spedizione della raccomandata informativa ex art. 140 c.p.c., il termine di 10 giorni previsto dal terzo comma dell'art. 650 c.p.c. per la proposizione di opposizione tardiva era da individuarsi al 3.03.2019, l'opposizione,
pertanto è manifestamente tardiva per essere stata notificata a parte opposta in data 4.03.2019 e successivamente iscritta al ruolo il 14.03.2019.
Per quanto sopra, dunque, la proposta opposizione deve dichiararsi inammissibile in quanto tardivamente proposta, e, per l'effetto, deve confermarsi il decreto ingiuntivo n. 1172/2018 emesso dal
Tribunale di Siracusa e iscritto al n. 2648/2018 del ruolo generale.
Le spese del giudizio unitamente a quelle di CTU vanno addossate agli opponenti nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando, rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda,
istanza ed eccezione, così provvede:
- Dichiara inammissibile l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.
1172/2018 emesso dal Tribunale di Siracusa e iscritto al n. 2648/2018 del ruolo generale;
- Condanna e in solido, alla refusione delle spese Parte_3 Parte_1
processuali in favore della parte opposta che liquida in euro 7.616,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, ed oltre IVA e CPA come per legge.
- Condanna e in solido, al pagamento delle spese di CTU. Parte_3 Parte_1
Così deciso in Siracusa, il 4 luglio 2025
pagina 8 di 9 Il GIUDICE
dott. Domenico Stilo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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