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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/02/2025, n. 1685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1685 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15110/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del magistrato dott. Giuseppe Fiengo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15110/2020 R.G. avente ad oggetto: contratti bancari
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv. ti Nicola Parte_1 C.F._1
Pelosi ) e Regina Di Renzo ), presso lo studio dei C.F._2 C.F._3 quali, in Portici, corso Garibaldi n. 179, è elettivamente domiciliata
OPPONENTE
E
( ), in persona del legale rappresentante p. t., procuratrice di CP_1 P.IVA_1 [...]
), rappresentata e difesa dall'avv. Felice Ciruzzi ( Controparte_2 P.IVA_2 [...]
), presso lo studio del quale, in Napoli, via A. Caccavello n. 16, è elettivamente C.F._4 domiciliata
OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'opponente ha precisato le conclusioni come da nota per la trattazione scritta depositata il 28.10.2024.
L'opposta ha precisato le conclusioni come da nota per la trattazione scritta depositata il 7.10.2024.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. A fronte della notifica, in data 8.7.2020, di atto di precetto, ha proposto Parte_1 opposizione tardiva avverso il decreto n. 1701/2019 mediante il quale questo Tribunale le ha ingiunto il pagamento della somma di euro 68.527,33 (oltre interessi e spese del procedimento monitorio) sulla base delle garanzie prestate (in data 27.09.2010 e 9.06.2011) in relazione ad apertura di credito e finanziamento chirografario concessi da Unicredit Banca s.p.a. in favore del fratello Parte_2
(pure destinatario della qui opposta ingiunzione di pagamento), titolare dell'impresa
[...] individuale Electro Arredo di . L'opponente ha dedotto: 1) che, come appreso dal Parte_2 difensore della controparte, il decreto sarebbe stato notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in Napoli, via Foria 25 presso l'indirizzo di residenza del padre (ove la si reca saltuariamente ed ha Parte_2 risieduto solo sino al 1993); 2) di non avere mai prestato garanzie in favore del fratello (fatta eccezione per una fideiussione prestata nel 2007 in relazione ad un finanziamento estinto nel 2012) e, pertanto, di voler disconoscere le sottoscrizioni apposte sulle dichiarazioni del 27.09.2010 e del 9.06.2011; 3) di pagina 1 di 7 non aver ricevuto alcuna comunicazione (ivi compresa quella della cessione del credito) relativa alla pretesa azionata in sede monitoria.
procuratore di (cessionaria del credito di Unicredit Banca CP_3 Controparte_2
s.p.a.) ha chiesto di rigettare le domande proposte dalla eccependo l'inammissibilità Parte_2 dell'opposizione ex art. 650 c.p.c., essendo stato il decreto ingiuntivo ritualmente notificato presso l'indirizzo indicato nei contratti di garanzia (gli artt. 9 e, rispettivamente, 10 delle fideiussioni rilasciate nelle date del 27.09.2010 e 9.06.2011 prevedono, infatti, che “…Qualsiasi dichiarazione, comunicazione, notifica è effettuata dalla Banca al fideiussore con pieno effetto all'indirizzo da lui indicato nel presente atto o ad altro indirizzo, successivamente comunicato…” e la mai ha Parte_2 comunicato un indirizzo diverso rispetto a quello ove la notificazione è stata eseguita). Nel merito,
l'opposta ha dedotto che il proprio credito nei confronti della risulta dalle scritture Parte_2 disconosciute delle quali ha chiesto la verificazione.
Assegnati i termini per l'instaurazione dell'obbligatorio tentativo di mediazione e, successivamente, quelli previsti dall'art. 183, co. 6, c.p.c., è stata depositata la relazione del nominato consulente grafologo ed è stata fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni. Mutato il Giudice istruttore ed adottato il provvedimento del 24.6.2024 (mediante il quale è stato effettuato il rilievo d'ufficio sul quale ci si soffermerà di seguito), la causa è stata trattenuta in decisione il 31.10.2024 con assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
2. L'opposizione è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
2.1. Avuto riguardo al contenuto degli articoli 9 e 10 delle fideiussioni ascritte alla occorre Parte_2 preliminarmente esaminare (anche al fine di valutare l'ammissibilità dell'opposizione proposta ai sensi dell'art. 650 c.p.c.) la questione relativa alla effettiva attribuibilità delle garanzie alla odierna opponente e, pertanto, occorre valutare l'utilizzabilità delle conclusioni cui è pervenuto il c.t.U. (il quale ha, con grado di certezza assoluta, ritenuto autentiche le sottoscrizioni apposte da Parte_1 sui documenti contrattuali posti alla base del ricorso per decreto ingiuntivo); utilizzabilità
[...] dall'opponente esclusa, tra l'altro, alla luce della esibizione degli originali dei documenti contrattuali solo in sede di inizio delle operazioni peritali (circostanza neppure contraddetta da che CP_1 sul punto non ha svolto alcuna difesa).
Ebbene, dagli atti del presente giudizio risulta che, a fronte del disconoscimento svolto dall'opponente
(la cui ritualità non può essere messa in dubbio alla luce della giurisprudenza citata dall'opposta - relativa non al proposto disconoscimento ex art. 214 c.p.c., ma a quello, diverso, regolato all'art. 2719
c.c.), l'opposta non ha depositato l'originale dei contratti la cui sottoscrizione è stata disconosciuta, ma si è limitata a consegnarli (per il tramite del proprio consulente) al c.t.U. ed a ritirarli (senza che ne risulti curata neppure la successiva produzione presso questo Tribunale) una volta terminate le operazioni del medesimo consulente (in particolare, dal “verbale consegna originali” allegato alla relazione del c.t.U. risulta che gli originali dei documenti in verifica sono stati consegnati dal c.t.p. di parte opposta, dott. ssa e che gli stessi documenti “verranno restituiti al termine Persona_1 delle operazioni peritali”).
Tanto detto in fatto, occorre, in diritto, osservare che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità
(massimamente fondata sulla previsione dell'art. 217, co. 1, c.p.c.), ai fini della verificazione, la parte che intenda avvalersi del documento disconosciuto deve (ove di tale documento sia stata depositata solo copia) produrne l'originale (tra le tante, Cass., sez. 3, ord. 27 marzo 2024, n. 8304; Cass., sez. 3, sent. 19 dicembre 2019, n. 33769; Cass., sez. 6-2, ord. 27 marzo 2014, n. 7267; Cass., sez. 2, sent. 14 pagina 2 di 7 maggio 2004, n. 9202) potendo, in difetto, provare il contenuto del documento con i mezzi ordinari, nei limiti della loro ammissibilità (tra le altre, Cass., sez. 3, ord. 7 agosto 2023, n. 23959; Cass., sez. 6-2, ord. 27 marzo 2014, n. 7267). Non sfugge a questo Giudice l'esistenza di divergenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità quanto alla possibilità di depositare l'originale del documento prodotto nella copia disconosciuta una volta maturato il termine previsto dall'art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c. (una simile possibilità, esclusa, tra le altre, da. Cass., sez. 3, ord. 27 marzo 2024, n. 8304, è stata invece ammessa da quella giurisprudenza -tra le altre, Cass., sez. 6-2, ord. 18 novembre 2021, n. 35167- secondo la quale il deposito dell'originale del documento non costituisce nuova produzione in senso tecnico-giuridico). Nel caso di specie, tuttavia, non viene in rilievo la mera tardiva produzione dell'originale dei documenti oggetto della verificazione poiché, per quanto detto, tali documenti non risultano affatto prodotti nel presente giudizio. Pertanto, senza necessità di aderire all'uno od all'altro degli orientamenti da ultimo citati (e, per la verità, a prescindere dall'eccezione in proposito sollevata dalla parte), stante la mancata produzione degli originali dei contratti prodotti nelle sole copie disconosciute non è possibile tener conto delle conclusioni cui è pervenuto il c.t.U. (tra l'altro valutando proprio gli originali -si veda la pagina 4 della relazione ove è precisato che “I documenti oggetto di verifica sul quale sono apposte le firme sono stati analizzati in originale, in quanto prodotti dalla parte convenuta”, nonché le riproduzioni fotografiche contenute alle pagine 5 e 6 del medesimo elaborato).
Esclusa (per quanto detto) la valutabilità delle risultanze della c.t.U. e tenuto conto che l'opposta non ha chiesto di provare il contenuto del documento con i mezzi ordinari, deve ritenersi che la Parte_2 non abbia mai prestato le fideiussioni in forza delle quali è stato, nei propri confronti, chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo.
2.2. Da quanto detto discende, in primis, la ritualità dell'opposizione ex art. 650 c.p.c. stante la mancata attribuibilità alla della dichiarazione di elezione di domicilio risultante dagli articoli 9 e 10 Parte_2 dei richiamati documenti, nonché la nullità (tra le tante, Cass., sez. 3, ord. 26 maggio 2023, n. 14692) della notificazione eseguita presso luogo diverso da quello di residenza dell'opponente (doc. 2 di parte opponente).
Ancora, le considerazioni che precedono non consentono di ritenere provata l'esistenza dei contratti di garanzia alla base della pretesa azionata in sede monitoria nei confronti dell'odierna opponente e, pertanto, avuto riguardo al principio espresso, tra le tantissime, da Cass., S. U., sent. 30 ottobre 2001, n.
13533, impongono l'accoglimento dell'opposizione.
3. Le considerazioni che precedono hanno natura assorbente. È peraltro opportuno (anche nella prospettiva di un eventuale gravame della presente decisione e per il caso in cui l'odierna opposta intenda, in quella sede, produrre gli originali dei documenti contrattuali alla base del ricorso ex artt.
633 ss. c.p.c. -produzione che potrebbe esser valutata ammissibile alla luce di Cass., sez. 6-2, ord. 18 novembre 2021, n. 35167- così da far accertare la ritualità della notificazione del decreto ingiuntivo presso il domicilio eletto e, pertanto, da conseguire la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione ex art. 650 c.p.c. ovvero, almeno, l'accertamento dell'esistenza del titolo del proprio diritto) osservare come la dichiarazione di nullità del decreto opposto (e la mancata adozione di statuizione di condanna della ) non possa non farsi discendere anche dalla questione che è stata oggetto del Parte_2
(doveroso) rilievo d'ufficio effettuato con il provvedimento del 24.6.2024; provvedimento mediante il quale sono state sollevate le questioni relative alla possibile qualità di consumatrice della Parte_2
pagina 3 di 7 all'atto della prestazione delle fideiussioni e della possibile vessatorietà (nell'accezione del codice del consumo) delle clausole di deroga all'art. 1957 c.p.c. contemplate da tali contratti.
3.1. A fronte del richiamato rilievo officioso l'opposta ha, mediante la memoria autorizzata depositata il 22.7.2024, dedotto: i) che le clausole di deroga all'art. 1957 c.c. sono state oggetto di trattativa tra le parti e risultano specificamente sottoscritte ai sensi dell'art. 1341 c.c.; ii) che, in ogni caso, l'art. 1957
c.c. risulta in concreto rispettato avuto riguardo alla revoca dell'affidamento ed alla successiva diffida ad adempiere. Nella comparsa conclusionale ha poi escluso la qualità di consumatrice CP_1 della avuto riguardo al principio espresso da Cass., sez. 3, ord. 2 settembre 2024, n. 23533. Parte_2
3.1.1. Proprio tale ultima difesa deve essere esaminata per prima in quanto preliminare sotto il profilo logico.
Richiamata la condivisa ed ormai costante giurisprudenza relativa ai presupposti in presenza dei quali è possibile qualificare il garante come consumatore (tra le tante, Cass., S. U., ord. 27 febbraio 2023, n.
5868, Cass., sez. 6-1, ord. 24 gennaio 2020, n. 1666, Corte di giustizia, ord. 14 aprile 2016, C-534/15,
Corte di giustizia, ord. 19 novembre 2015, C-74/15, ), ritiene questo Persona_2 Persona_3
Giudice che la abbia prestato le fideiussioni in qualità di consumatrice, avendo la stessa Parte_2 garantito le obbligazioni assunte dal fratello in qualità di titolare di impresa individuale;
impresa individuale nella cui attività l'odierna opponente non risulta esser stata mai coinvolta. Inconferente risulta peraltro il riferimento compiuto dall'opposta a Cass., sez. 3, ord. 2 settembre 2024, n. 23533 atteso che, in tale decisione, la Suprema Corte ha escluso la qualità di consumatrici di due fideiubenti che avevano garantito l'adempimento di obbligazioni assunte da una società esercente attività d'impresa cui le medesime fideiubenti sono state (per le ragioni ivi indicate) ritenute partecipi. Del resto, quella prospettata da è una tesi tanto assolutizzante da comportare l'esclusione CP_1 della qualità di consumatore nel caso in cui vi sia un qualsivoglia rapporto di parentela tra il garante ed il legale rappresentante della debitrice principale;
esclusione che, ove intesa nel senso prospettato dall'odierna opposta, finirebbe con il comportare travolgimento del parametro del collegamento funzionale (evincibile dall'amministrazione della debitrice principale ovvero dalla titolarità di una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale) cui, in modo costante, fa riferimento la giurisprudenza (anche sovranazionale) sopra richiamata.
3.1.2. Accertata la qualità di consumatrice della al momento della prestazione delle Parte_2 garanzie (tanto, si ribadisce, per il caso in cui si dovessero ritenere utilizzabili gli originali dei contratti mai prodotti in giudizio e si dovessero pertanto -sulla scorta della c.t.U.- ritenere effettivamente prestate dall'odierna opponente le garanzie poste alla base del ricorso ex artt. 633 ss. c.p.c.), deve peraltro escludersi che il sindacato di vessatorietà (art. 33, cod. cons.) delle clausole contenute nei contratti possa (come invece prospettato dall'opposta) essere precluso per effetto di una trattativa in ordine alle medesime clausole o per effetto della specifica sottoscrizione delle stesse.
3.1.2.1. In relazione al primo profilo, l'esistenza di una trattativa non è stata provata dall'opposta (che, pure, ne era onerata -tra le tante, Cass., sez. 6-3, ord. 28 aprile 2020, n. 8268) essendo peraltro appena il caso di osservare come la medesima parte non abbia allegato (prima ancora che provato) la ricorrenza di quei caratteri (serietà, effettività ed individualità) che, secondo costante giurisprudenza di legittimità
(tra le altre, Cass., sez. 6-2, ord. 14 gennaio 2021, n. 497; Cass., sez. 3, ord. 20 agosto 2010, n. 18785), devono connotare la trattativa affinchè sia esclusa la vessatorietà della clausola (art. 34, co. 4, cod. cons.).
pagina 4 di 7 3.1.2.2. Inconferente risulta poi il riferimento alla specifica sottoscrizione ex art. 1341 c.c. attesa la diversità (potenzialmente apprezzabile sotto il profilo soggettivo ed oggettivo) tra la disciplina da ultimo richiamata e quella a tutela del consumatore (sul punto, tra le tantissime, v. Cass., sez. 6-3, ord.
28 aprile 2020, n. 8268 secondo la quale “In realtà, la disciplina delle condizioni generali di contratto di cui all'art. 1341 cod. civ. non ha nulla a che vedere con la vessatorietà delle clausole regolamentata, per i contratti del consumatore, dall'art. 33 cod. cons.”) e considerato che, in caso di contratto concluso con il consumatore, deve essere assicurata oltre (Cass., sez. 6-3, ord. 28 aprile 2020,
n. 8268) alla tutela formale contemplata dall'art. 1341 c.c., anche l'ulteriore tutela contemplata a partire dall'art. 33 cod. cons.
3.2. Accertata la qualità di consumatrice della e l'inesistenza di circostanze idonee ad Parte_2 escludere il doveroso (secondo Corte di giustizia, 9 aprile 2024, C-582/21, FY c. Profi Credit Polska
S.A. w Bielsku Białej -cui si rinvia anche per il riferimento ad ulteriori, conformi precedenti della medesima Corte- l'esame officioso delle clausole abusive costituisce “norma procedurale gravante sugli organi giurisdizionali”) sindacato di vessatorietà delle clausole contenute nei contratti di fideiussione, occorre allora verificare se le clausole contenute agli speculari artt. 5 e 6 delle fideiussioni prestate il 27.9.2010 ed il 9.6.2011 (“I diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore e il termine entro il quale agire per
l'adempimento, in deroga a quanto previsto dall'art. 1957 c.c., si stabilisce in 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita”) siano effettivamente vessatorie.
Questo Giudice ritiene di dovere rispondere affermativamente alla questione in esame essendo sufficiente (al fine di ravvisare la vessatorietà ai sensi dell'art. 33, co. 2, lett. t) cod. cons.) richiamare le condivise decisioni di Cass., sez. 3, ord. 28 settembre 2023, n. 27558 e T. Torino, sent. 15 marzo 2024
(in dirittobancario.it). Né in senso contrario è possibile (come preteso invece dall'opposta) argomentare
(sia pur limitatamente alla fideiussione prestata il 9.6.2011) alla luce dell'art. 7 della garanzia da ultimo richiamata sia perché tale articolo contiene la disciplina pattizia in ordine all'obbligo di pagare immediatamente la banca (e non quella -non a caso contenuta al precedente articolo- della decadenza per il caso di mancata tempestiva richiesta del pagamento al garante che viene invece qui in rilievo), sia perché, secondo quanto risulta dal secondo comma del medesimo articolo 7, la previsione del primo comma non trova applicazione per il caso in cui tanto il garante quanto il debitore principale siano consumatori (mentre nel caso concreto è pacifico che la garanzia sarebbe stata prestata dalla in favore del fratello quale imprenditore). Parte_2
3.3. Tanto detto, richiamato l'art. 36, cod. cons. quanto alla nullità delle clausole vessatorie, occorre allora valutare quali siano le concrete conseguenze dell'accertata natura vessatoria degli artt. 5 e 6 delle fideiussioni prestate il 27.9.2010 ed il 9.6.2011.
3.3.1. Avuto riguardo alla natura della clausola della quale è stata accertata la vessatorietà, ritiene questo Giudice che la conseguenza di un simile accertamento sia l'operatività della disciplina legale
(art. 1957 c.c., appunto) che avrebbe trovato applicazione in caso di mancata pattuizione.
Ebbene, ha dedotto che la pretesa creditoria è stata pur sempre fatta valere nei confronti CP_1 della nel termine previsto dall'art. 1957 c.c. (docc. 15 e 17). Parte_2
Un tale assunto non trova tuttavia riscontro negli elementi offerti dalla medesima parte.
Infatti, dal documento 15 emerge che la originaria creditrice ha considerato risolti entrambi i rapporti contrattuali in essere con sin dal 13.4.2012. Il medesimo documento, tuttavia, Parte_2 non consente (così come invece preteso dalla parte) di ritenere che nella medesima data (o in data alla pagina 5 di 7 stessa prossima) la creditrice abbia pure richiesto il pagamento delle somme dovute alla odierna opponente (il documento 15, è, infatti, un documento formato unilateralmente dalla creditrice che non risulta in alcun modo portato a conoscenza della quale, peraltro, sin dalla nota per la Parte_3 trattazione scritta depositata il 3.12.2020, ha dedotto di non aver ricevuto alcuna comunicazione). Solo il documento 17 consente di ritenere che, nell'ottobre del 2016, sia stato notificato alla un Parte_2
“atto di invito e diffida stragiudiziale”; tale atto, tuttavia (senza necessità di esaminarne il contenuto e l'idoneità dello stesso a precludere il maturare della decadenza), risulta notificato allorquando era ampiamente decorso il termine previsto dall'art. 1957 c.c.
3.4. In definitiva (e fermo il carattere assorbente delle considerazioni contenute al capo 2 della presente sentenza), la pretesa azionata in sede monitoria non può trovare accoglimento anche perché non risulta rispettato il termine previsto dall'art. 1957 c.c. (che non può ritenersi validamente derogato per effetto di clausole vessatorie).
Pur non essendo stata la questione sollevata dall'opposta, questo Giudice ritiene opportuno precisare che tale conclusione (che -si ribadisce- ulteriormente supporta la presente decisione) non può essere superata alla luce della natura propria dell'eccezione relativa al decorso del termine semestrale di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c. (tra le tante, di recente, Cass., sez. 3, ord. 25 marzo 2024, n.
8023). Impregiudicata la natura di tale eccezione, infatti, la tempestività del relativo esercizio non può non essere apprezzata alla luce del principio di effettività della tutela del consumatore quale declinato da ormai 25 anni dalla Corte di giustizia. Non può infatti pretendersi che tale eccezione sia sollevata sin dalla costituzione da parte di un soggetto tanto debole da ignorare la propria qualità di consumatore
(tanto, peraltro, è accaduto nel presente giudizio nel quale la questione della possibile qualità di consumatore è stata esaminata solo a fronte del rilievo d'ufficio effettuato con il provvedimento del 24.6.2024) ovvero la possibile vessatorietà della clausola che pone una deroga all'art. 1957 c.c. Piuttosto, la tempestività dell'eccezione può, nella dimensione eurounitaria della tutela effettiva del consumatore, essere apprezzata solo una volta che, mediante il rilievo officioso, il giudice abbia colmato quella asimmetria esistente tra professionista e consumatore anche a livello processuale.
Tanto premesso, deve allora ritenersi che la abbia tempestivamente sollevato l'eccezione di Parte_2 violazione dell'art. 1957 c.c. atteso che nel primo atto depositato successivamente al provvedimento del
24.6.2024 (la memoria depositata il 19.7.2024) la parte, prospettata la propria qualità di consumatrice e la natura vessatoria delle clausole 5 e 6 delle fideiussioni, ha osservato che “Considerato che il mancato rispetto di tale condizione determina la liberazione del fideiussore, va pertanto affermata la decadenza della originaria ricorrente dalla garanzia fideiussoria”.
4. Le spese di c.t.U. (cui si è dato corso nonostante la mancata produzione degli originali dei documenti disconosciuti), liquidate con provvedimento depositato il 7.12.2022, devono essere poste in via integrale e definitiva a carico dell'opposta.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo alla luce dei valori medi ridotti della metà (considerata la limitata attività svolta dalle parti e la semplicità delle questioni dalle medesime parti prospettate) previsti dal d. m. 147/2022 per i giudizi ordinari di cognizione di valore sino ad euro 260.000,00
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
pagina 6 di 7 1) dichiara, limitatamente a , la nullità del decreto ingiuntivo n. 1701/2019 di Parte_1 questo Tribunale;
2) pone a carico di in persona del legale rappresentante p. t., in Controparte_2 via definitiva ed integrale, le spese di c.t.U. liquidate con provvedimento depositato il
7.12.2022;
3) condanna in persona del legale rappresentante p. t., al Controparte_2 pagamento, in favore degli avv. ti Nicola Pelosi e Regina Di Renzo, difensori distrattari e creditori in solido, delle spese del presente giudizio che liquida in euro 406,50 per esborsi e, per compensi, in euro 7.051,50, oltre 15% spese generali, c.a. ed i.v.a. come per legge.
Così deciso in Napoli, il 15 febbraio 2025.
Il Giudice
dott. Giuseppe Fiengo
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del magistrato dott. Giuseppe Fiengo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15110/2020 R.G. avente ad oggetto: contratti bancari
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv. ti Nicola Parte_1 C.F._1
Pelosi ) e Regina Di Renzo ), presso lo studio dei C.F._2 C.F._3 quali, in Portici, corso Garibaldi n. 179, è elettivamente domiciliata
OPPONENTE
E
( ), in persona del legale rappresentante p. t., procuratrice di CP_1 P.IVA_1 [...]
), rappresentata e difesa dall'avv. Felice Ciruzzi ( Controparte_2 P.IVA_2 [...]
), presso lo studio del quale, in Napoli, via A. Caccavello n. 16, è elettivamente C.F._4 domiciliata
OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'opponente ha precisato le conclusioni come da nota per la trattazione scritta depositata il 28.10.2024.
L'opposta ha precisato le conclusioni come da nota per la trattazione scritta depositata il 7.10.2024.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. A fronte della notifica, in data 8.7.2020, di atto di precetto, ha proposto Parte_1 opposizione tardiva avverso il decreto n. 1701/2019 mediante il quale questo Tribunale le ha ingiunto il pagamento della somma di euro 68.527,33 (oltre interessi e spese del procedimento monitorio) sulla base delle garanzie prestate (in data 27.09.2010 e 9.06.2011) in relazione ad apertura di credito e finanziamento chirografario concessi da Unicredit Banca s.p.a. in favore del fratello Parte_2
(pure destinatario della qui opposta ingiunzione di pagamento), titolare dell'impresa
[...] individuale Electro Arredo di . L'opponente ha dedotto: 1) che, come appreso dal Parte_2 difensore della controparte, il decreto sarebbe stato notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in Napoli, via Foria 25 presso l'indirizzo di residenza del padre (ove la si reca saltuariamente ed ha Parte_2 risieduto solo sino al 1993); 2) di non avere mai prestato garanzie in favore del fratello (fatta eccezione per una fideiussione prestata nel 2007 in relazione ad un finanziamento estinto nel 2012) e, pertanto, di voler disconoscere le sottoscrizioni apposte sulle dichiarazioni del 27.09.2010 e del 9.06.2011; 3) di pagina 1 di 7 non aver ricevuto alcuna comunicazione (ivi compresa quella della cessione del credito) relativa alla pretesa azionata in sede monitoria.
procuratore di (cessionaria del credito di Unicredit Banca CP_3 Controparte_2
s.p.a.) ha chiesto di rigettare le domande proposte dalla eccependo l'inammissibilità Parte_2 dell'opposizione ex art. 650 c.p.c., essendo stato il decreto ingiuntivo ritualmente notificato presso l'indirizzo indicato nei contratti di garanzia (gli artt. 9 e, rispettivamente, 10 delle fideiussioni rilasciate nelle date del 27.09.2010 e 9.06.2011 prevedono, infatti, che “…Qualsiasi dichiarazione, comunicazione, notifica è effettuata dalla Banca al fideiussore con pieno effetto all'indirizzo da lui indicato nel presente atto o ad altro indirizzo, successivamente comunicato…” e la mai ha Parte_2 comunicato un indirizzo diverso rispetto a quello ove la notificazione è stata eseguita). Nel merito,
l'opposta ha dedotto che il proprio credito nei confronti della risulta dalle scritture Parte_2 disconosciute delle quali ha chiesto la verificazione.
Assegnati i termini per l'instaurazione dell'obbligatorio tentativo di mediazione e, successivamente, quelli previsti dall'art. 183, co. 6, c.p.c., è stata depositata la relazione del nominato consulente grafologo ed è stata fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni. Mutato il Giudice istruttore ed adottato il provvedimento del 24.6.2024 (mediante il quale è stato effettuato il rilievo d'ufficio sul quale ci si soffermerà di seguito), la causa è stata trattenuta in decisione il 31.10.2024 con assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
2. L'opposizione è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
2.1. Avuto riguardo al contenuto degli articoli 9 e 10 delle fideiussioni ascritte alla occorre Parte_2 preliminarmente esaminare (anche al fine di valutare l'ammissibilità dell'opposizione proposta ai sensi dell'art. 650 c.p.c.) la questione relativa alla effettiva attribuibilità delle garanzie alla odierna opponente e, pertanto, occorre valutare l'utilizzabilità delle conclusioni cui è pervenuto il c.t.U. (il quale ha, con grado di certezza assoluta, ritenuto autentiche le sottoscrizioni apposte da Parte_1 sui documenti contrattuali posti alla base del ricorso per decreto ingiuntivo); utilizzabilità
[...] dall'opponente esclusa, tra l'altro, alla luce della esibizione degli originali dei documenti contrattuali solo in sede di inizio delle operazioni peritali (circostanza neppure contraddetta da che CP_1 sul punto non ha svolto alcuna difesa).
Ebbene, dagli atti del presente giudizio risulta che, a fronte del disconoscimento svolto dall'opponente
(la cui ritualità non può essere messa in dubbio alla luce della giurisprudenza citata dall'opposta - relativa non al proposto disconoscimento ex art. 214 c.p.c., ma a quello, diverso, regolato all'art. 2719
c.c.), l'opposta non ha depositato l'originale dei contratti la cui sottoscrizione è stata disconosciuta, ma si è limitata a consegnarli (per il tramite del proprio consulente) al c.t.U. ed a ritirarli (senza che ne risulti curata neppure la successiva produzione presso questo Tribunale) una volta terminate le operazioni del medesimo consulente (in particolare, dal “verbale consegna originali” allegato alla relazione del c.t.U. risulta che gli originali dei documenti in verifica sono stati consegnati dal c.t.p. di parte opposta, dott. ssa e che gli stessi documenti “verranno restituiti al termine Persona_1 delle operazioni peritali”).
Tanto detto in fatto, occorre, in diritto, osservare che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità
(massimamente fondata sulla previsione dell'art. 217, co. 1, c.p.c.), ai fini della verificazione, la parte che intenda avvalersi del documento disconosciuto deve (ove di tale documento sia stata depositata solo copia) produrne l'originale (tra le tante, Cass., sez. 3, ord. 27 marzo 2024, n. 8304; Cass., sez. 3, sent. 19 dicembre 2019, n. 33769; Cass., sez. 6-2, ord. 27 marzo 2014, n. 7267; Cass., sez. 2, sent. 14 pagina 2 di 7 maggio 2004, n. 9202) potendo, in difetto, provare il contenuto del documento con i mezzi ordinari, nei limiti della loro ammissibilità (tra le altre, Cass., sez. 3, ord. 7 agosto 2023, n. 23959; Cass., sez. 6-2, ord. 27 marzo 2014, n. 7267). Non sfugge a questo Giudice l'esistenza di divergenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità quanto alla possibilità di depositare l'originale del documento prodotto nella copia disconosciuta una volta maturato il termine previsto dall'art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c. (una simile possibilità, esclusa, tra le altre, da. Cass., sez. 3, ord. 27 marzo 2024, n. 8304, è stata invece ammessa da quella giurisprudenza -tra le altre, Cass., sez. 6-2, ord. 18 novembre 2021, n. 35167- secondo la quale il deposito dell'originale del documento non costituisce nuova produzione in senso tecnico-giuridico). Nel caso di specie, tuttavia, non viene in rilievo la mera tardiva produzione dell'originale dei documenti oggetto della verificazione poiché, per quanto detto, tali documenti non risultano affatto prodotti nel presente giudizio. Pertanto, senza necessità di aderire all'uno od all'altro degli orientamenti da ultimo citati (e, per la verità, a prescindere dall'eccezione in proposito sollevata dalla parte), stante la mancata produzione degli originali dei contratti prodotti nelle sole copie disconosciute non è possibile tener conto delle conclusioni cui è pervenuto il c.t.U. (tra l'altro valutando proprio gli originali -si veda la pagina 4 della relazione ove è precisato che “I documenti oggetto di verifica sul quale sono apposte le firme sono stati analizzati in originale, in quanto prodotti dalla parte convenuta”, nonché le riproduzioni fotografiche contenute alle pagine 5 e 6 del medesimo elaborato).
Esclusa (per quanto detto) la valutabilità delle risultanze della c.t.U. e tenuto conto che l'opposta non ha chiesto di provare il contenuto del documento con i mezzi ordinari, deve ritenersi che la Parte_2 non abbia mai prestato le fideiussioni in forza delle quali è stato, nei propri confronti, chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo.
2.2. Da quanto detto discende, in primis, la ritualità dell'opposizione ex art. 650 c.p.c. stante la mancata attribuibilità alla della dichiarazione di elezione di domicilio risultante dagli articoli 9 e 10 Parte_2 dei richiamati documenti, nonché la nullità (tra le tante, Cass., sez. 3, ord. 26 maggio 2023, n. 14692) della notificazione eseguita presso luogo diverso da quello di residenza dell'opponente (doc. 2 di parte opponente).
Ancora, le considerazioni che precedono non consentono di ritenere provata l'esistenza dei contratti di garanzia alla base della pretesa azionata in sede monitoria nei confronti dell'odierna opponente e, pertanto, avuto riguardo al principio espresso, tra le tantissime, da Cass., S. U., sent. 30 ottobre 2001, n.
13533, impongono l'accoglimento dell'opposizione.
3. Le considerazioni che precedono hanno natura assorbente. È peraltro opportuno (anche nella prospettiva di un eventuale gravame della presente decisione e per il caso in cui l'odierna opposta intenda, in quella sede, produrre gli originali dei documenti contrattuali alla base del ricorso ex artt.
633 ss. c.p.c. -produzione che potrebbe esser valutata ammissibile alla luce di Cass., sez. 6-2, ord. 18 novembre 2021, n. 35167- così da far accertare la ritualità della notificazione del decreto ingiuntivo presso il domicilio eletto e, pertanto, da conseguire la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione ex art. 650 c.p.c. ovvero, almeno, l'accertamento dell'esistenza del titolo del proprio diritto) osservare come la dichiarazione di nullità del decreto opposto (e la mancata adozione di statuizione di condanna della ) non possa non farsi discendere anche dalla questione che è stata oggetto del Parte_2
(doveroso) rilievo d'ufficio effettuato con il provvedimento del 24.6.2024; provvedimento mediante il quale sono state sollevate le questioni relative alla possibile qualità di consumatrice della Parte_2
pagina 3 di 7 all'atto della prestazione delle fideiussioni e della possibile vessatorietà (nell'accezione del codice del consumo) delle clausole di deroga all'art. 1957 c.p.c. contemplate da tali contratti.
3.1. A fronte del richiamato rilievo officioso l'opposta ha, mediante la memoria autorizzata depositata il 22.7.2024, dedotto: i) che le clausole di deroga all'art. 1957 c.c. sono state oggetto di trattativa tra le parti e risultano specificamente sottoscritte ai sensi dell'art. 1341 c.c.; ii) che, in ogni caso, l'art. 1957
c.c. risulta in concreto rispettato avuto riguardo alla revoca dell'affidamento ed alla successiva diffida ad adempiere. Nella comparsa conclusionale ha poi escluso la qualità di consumatrice CP_1 della avuto riguardo al principio espresso da Cass., sez. 3, ord. 2 settembre 2024, n. 23533. Parte_2
3.1.1. Proprio tale ultima difesa deve essere esaminata per prima in quanto preliminare sotto il profilo logico.
Richiamata la condivisa ed ormai costante giurisprudenza relativa ai presupposti in presenza dei quali è possibile qualificare il garante come consumatore (tra le tante, Cass., S. U., ord. 27 febbraio 2023, n.
5868, Cass., sez. 6-1, ord. 24 gennaio 2020, n. 1666, Corte di giustizia, ord. 14 aprile 2016, C-534/15,
Corte di giustizia, ord. 19 novembre 2015, C-74/15, ), ritiene questo Persona_2 Persona_3
Giudice che la abbia prestato le fideiussioni in qualità di consumatrice, avendo la stessa Parte_2 garantito le obbligazioni assunte dal fratello in qualità di titolare di impresa individuale;
impresa individuale nella cui attività l'odierna opponente non risulta esser stata mai coinvolta. Inconferente risulta peraltro il riferimento compiuto dall'opposta a Cass., sez. 3, ord. 2 settembre 2024, n. 23533 atteso che, in tale decisione, la Suprema Corte ha escluso la qualità di consumatrici di due fideiubenti che avevano garantito l'adempimento di obbligazioni assunte da una società esercente attività d'impresa cui le medesime fideiubenti sono state (per le ragioni ivi indicate) ritenute partecipi. Del resto, quella prospettata da è una tesi tanto assolutizzante da comportare l'esclusione CP_1 della qualità di consumatore nel caso in cui vi sia un qualsivoglia rapporto di parentela tra il garante ed il legale rappresentante della debitrice principale;
esclusione che, ove intesa nel senso prospettato dall'odierna opposta, finirebbe con il comportare travolgimento del parametro del collegamento funzionale (evincibile dall'amministrazione della debitrice principale ovvero dalla titolarità di una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale) cui, in modo costante, fa riferimento la giurisprudenza (anche sovranazionale) sopra richiamata.
3.1.2. Accertata la qualità di consumatrice della al momento della prestazione delle Parte_2 garanzie (tanto, si ribadisce, per il caso in cui si dovessero ritenere utilizzabili gli originali dei contratti mai prodotti in giudizio e si dovessero pertanto -sulla scorta della c.t.U.- ritenere effettivamente prestate dall'odierna opponente le garanzie poste alla base del ricorso ex artt. 633 ss. c.p.c.), deve peraltro escludersi che il sindacato di vessatorietà (art. 33, cod. cons.) delle clausole contenute nei contratti possa (come invece prospettato dall'opposta) essere precluso per effetto di una trattativa in ordine alle medesime clausole o per effetto della specifica sottoscrizione delle stesse.
3.1.2.1. In relazione al primo profilo, l'esistenza di una trattativa non è stata provata dall'opposta (che, pure, ne era onerata -tra le tante, Cass., sez. 6-3, ord. 28 aprile 2020, n. 8268) essendo peraltro appena il caso di osservare come la medesima parte non abbia allegato (prima ancora che provato) la ricorrenza di quei caratteri (serietà, effettività ed individualità) che, secondo costante giurisprudenza di legittimità
(tra le altre, Cass., sez. 6-2, ord. 14 gennaio 2021, n. 497; Cass., sez. 3, ord. 20 agosto 2010, n. 18785), devono connotare la trattativa affinchè sia esclusa la vessatorietà della clausola (art. 34, co. 4, cod. cons.).
pagina 4 di 7 3.1.2.2. Inconferente risulta poi il riferimento alla specifica sottoscrizione ex art. 1341 c.c. attesa la diversità (potenzialmente apprezzabile sotto il profilo soggettivo ed oggettivo) tra la disciplina da ultimo richiamata e quella a tutela del consumatore (sul punto, tra le tantissime, v. Cass., sez. 6-3, ord.
28 aprile 2020, n. 8268 secondo la quale “In realtà, la disciplina delle condizioni generali di contratto di cui all'art. 1341 cod. civ. non ha nulla a che vedere con la vessatorietà delle clausole regolamentata, per i contratti del consumatore, dall'art. 33 cod. cons.”) e considerato che, in caso di contratto concluso con il consumatore, deve essere assicurata oltre (Cass., sez. 6-3, ord. 28 aprile 2020,
n. 8268) alla tutela formale contemplata dall'art. 1341 c.c., anche l'ulteriore tutela contemplata a partire dall'art. 33 cod. cons.
3.2. Accertata la qualità di consumatrice della e l'inesistenza di circostanze idonee ad Parte_2 escludere il doveroso (secondo Corte di giustizia, 9 aprile 2024, C-582/21, FY c. Profi Credit Polska
S.A. w Bielsku Białej -cui si rinvia anche per il riferimento ad ulteriori, conformi precedenti della medesima Corte- l'esame officioso delle clausole abusive costituisce “norma procedurale gravante sugli organi giurisdizionali”) sindacato di vessatorietà delle clausole contenute nei contratti di fideiussione, occorre allora verificare se le clausole contenute agli speculari artt. 5 e 6 delle fideiussioni prestate il 27.9.2010 ed il 9.6.2011 (“I diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore e il termine entro il quale agire per
l'adempimento, in deroga a quanto previsto dall'art. 1957 c.c., si stabilisce in 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita”) siano effettivamente vessatorie.
Questo Giudice ritiene di dovere rispondere affermativamente alla questione in esame essendo sufficiente (al fine di ravvisare la vessatorietà ai sensi dell'art. 33, co. 2, lett. t) cod. cons.) richiamare le condivise decisioni di Cass., sez. 3, ord. 28 settembre 2023, n. 27558 e T. Torino, sent. 15 marzo 2024
(in dirittobancario.it). Né in senso contrario è possibile (come preteso invece dall'opposta) argomentare
(sia pur limitatamente alla fideiussione prestata il 9.6.2011) alla luce dell'art. 7 della garanzia da ultimo richiamata sia perché tale articolo contiene la disciplina pattizia in ordine all'obbligo di pagare immediatamente la banca (e non quella -non a caso contenuta al precedente articolo- della decadenza per il caso di mancata tempestiva richiesta del pagamento al garante che viene invece qui in rilievo), sia perché, secondo quanto risulta dal secondo comma del medesimo articolo 7, la previsione del primo comma non trova applicazione per il caso in cui tanto il garante quanto il debitore principale siano consumatori (mentre nel caso concreto è pacifico che la garanzia sarebbe stata prestata dalla in favore del fratello quale imprenditore). Parte_2
3.3. Tanto detto, richiamato l'art. 36, cod. cons. quanto alla nullità delle clausole vessatorie, occorre allora valutare quali siano le concrete conseguenze dell'accertata natura vessatoria degli artt. 5 e 6 delle fideiussioni prestate il 27.9.2010 ed il 9.6.2011.
3.3.1. Avuto riguardo alla natura della clausola della quale è stata accertata la vessatorietà, ritiene questo Giudice che la conseguenza di un simile accertamento sia l'operatività della disciplina legale
(art. 1957 c.c., appunto) che avrebbe trovato applicazione in caso di mancata pattuizione.
Ebbene, ha dedotto che la pretesa creditoria è stata pur sempre fatta valere nei confronti CP_1 della nel termine previsto dall'art. 1957 c.c. (docc. 15 e 17). Parte_2
Un tale assunto non trova tuttavia riscontro negli elementi offerti dalla medesima parte.
Infatti, dal documento 15 emerge che la originaria creditrice ha considerato risolti entrambi i rapporti contrattuali in essere con sin dal 13.4.2012. Il medesimo documento, tuttavia, Parte_2 non consente (così come invece preteso dalla parte) di ritenere che nella medesima data (o in data alla pagina 5 di 7 stessa prossima) la creditrice abbia pure richiesto il pagamento delle somme dovute alla odierna opponente (il documento 15, è, infatti, un documento formato unilateralmente dalla creditrice che non risulta in alcun modo portato a conoscenza della quale, peraltro, sin dalla nota per la Parte_3 trattazione scritta depositata il 3.12.2020, ha dedotto di non aver ricevuto alcuna comunicazione). Solo il documento 17 consente di ritenere che, nell'ottobre del 2016, sia stato notificato alla un Parte_2
“atto di invito e diffida stragiudiziale”; tale atto, tuttavia (senza necessità di esaminarne il contenuto e l'idoneità dello stesso a precludere il maturare della decadenza), risulta notificato allorquando era ampiamente decorso il termine previsto dall'art. 1957 c.c.
3.4. In definitiva (e fermo il carattere assorbente delle considerazioni contenute al capo 2 della presente sentenza), la pretesa azionata in sede monitoria non può trovare accoglimento anche perché non risulta rispettato il termine previsto dall'art. 1957 c.c. (che non può ritenersi validamente derogato per effetto di clausole vessatorie).
Pur non essendo stata la questione sollevata dall'opposta, questo Giudice ritiene opportuno precisare che tale conclusione (che -si ribadisce- ulteriormente supporta la presente decisione) non può essere superata alla luce della natura propria dell'eccezione relativa al decorso del termine semestrale di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c. (tra le tante, di recente, Cass., sez. 3, ord. 25 marzo 2024, n.
8023). Impregiudicata la natura di tale eccezione, infatti, la tempestività del relativo esercizio non può non essere apprezzata alla luce del principio di effettività della tutela del consumatore quale declinato da ormai 25 anni dalla Corte di giustizia. Non può infatti pretendersi che tale eccezione sia sollevata sin dalla costituzione da parte di un soggetto tanto debole da ignorare la propria qualità di consumatore
(tanto, peraltro, è accaduto nel presente giudizio nel quale la questione della possibile qualità di consumatore è stata esaminata solo a fronte del rilievo d'ufficio effettuato con il provvedimento del 24.6.2024) ovvero la possibile vessatorietà della clausola che pone una deroga all'art. 1957 c.c. Piuttosto, la tempestività dell'eccezione può, nella dimensione eurounitaria della tutela effettiva del consumatore, essere apprezzata solo una volta che, mediante il rilievo officioso, il giudice abbia colmato quella asimmetria esistente tra professionista e consumatore anche a livello processuale.
Tanto premesso, deve allora ritenersi che la abbia tempestivamente sollevato l'eccezione di Parte_2 violazione dell'art. 1957 c.c. atteso che nel primo atto depositato successivamente al provvedimento del
24.6.2024 (la memoria depositata il 19.7.2024) la parte, prospettata la propria qualità di consumatrice e la natura vessatoria delle clausole 5 e 6 delle fideiussioni, ha osservato che “Considerato che il mancato rispetto di tale condizione determina la liberazione del fideiussore, va pertanto affermata la decadenza della originaria ricorrente dalla garanzia fideiussoria”.
4. Le spese di c.t.U. (cui si è dato corso nonostante la mancata produzione degli originali dei documenti disconosciuti), liquidate con provvedimento depositato il 7.12.2022, devono essere poste in via integrale e definitiva a carico dell'opposta.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo alla luce dei valori medi ridotti della metà (considerata la limitata attività svolta dalle parti e la semplicità delle questioni dalle medesime parti prospettate) previsti dal d. m. 147/2022 per i giudizi ordinari di cognizione di valore sino ad euro 260.000,00
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
pagina 6 di 7 1) dichiara, limitatamente a , la nullità del decreto ingiuntivo n. 1701/2019 di Parte_1 questo Tribunale;
2) pone a carico di in persona del legale rappresentante p. t., in Controparte_2 via definitiva ed integrale, le spese di c.t.U. liquidate con provvedimento depositato il
7.12.2022;
3) condanna in persona del legale rappresentante p. t., al Controparte_2 pagamento, in favore degli avv. ti Nicola Pelosi e Regina Di Renzo, difensori distrattari e creditori in solido, delle spese del presente giudizio che liquida in euro 406,50 per esborsi e, per compensi, in euro 7.051,50, oltre 15% spese generali, c.a. ed i.v.a. come per legge.
Così deciso in Napoli, il 15 febbraio 2025.
Il Giudice
dott. Giuseppe Fiengo
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