CA
Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/11/2025, n. 5923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5923 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO di NAPOLI
Sezione Sesta civile composta dai magistrati:
1) dr.ssa Assunta d'AMORE - Presidente
2) dott. Giuseppe VINCIGUERRA - Consigliere
3) dr.ssa Ada METERANGELIS - Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al N. 3828 R.G.A.C. per l'anno 2021, riservata in decisione all'udienza cartolare del 18.9.2025, vertente
TRA
( ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso in giudizio, per mandato in atti, dall'avv. Aniello Musto, presso il cui studio in Napoli, alla Traversa Antonino Pio n. 64, è elettivamente domiciliato;
Appellante
CONTRO
( ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona dell'amministratore pro tempore, dott. Controparte_2 rappresentato e difeso in giudizio, per mandato in atti, dall'avv. Mario
Mascolo, presso il cui studio in Napoli, Via San Giacomo Dei Capri n.
132, è elettivamente domiciliato;
Appellato
E
(Partita I.V.A. e C.F. ), in Controparte_3 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in giudizio, giusta procura generale alle liti per notar Persona_1 del 18/12/2014, rep. n. 186905, racc. n. 30367, dall'avv.
[...]
MA OL, presso il cui studio in Napoli, via Roberto Bracco
n. 45, è elettivamente domiciliata;
Appellata
OGGETTO: appello contro la sentenza del Tribunale di Napoli n.
6502/2021, pubblicata in data 13.7.2021.
CONCLUSIONI: come da rispettive note scritte autorizzate per l'udienza cartolare del 18.9.2025, da intendersi qui richiamate e trascritte.
1 IN FATTO E IN DIRITTO
Il giudizio di primo grado Con atto di citazione notificato in data 20.3.2018, Parte_1
conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli, il
[...]
, deducendo di aver acquistato, con Controparte_4 atto di cessione del credito del 15 dicembre 2016, dalla sig.ra CP_5
titolare della ditta individuale “Global Tools For Ever”, il
[...] diritto di agire per il risarcimento dei danni alla merce che la cedente aveva subito nel locale commerciale condotto in locazione al piano terra dello stabile, in seguito alla rottura della condotta fecale condominiale verificatasi nei mesi di luglio/agosto 2016. Esponeva che la fuoriuscita di liquami provenienti dall'anzidetta condotta aveva arrecato danni alla pavimentazione, alle pareti e alla merce custodita nel locale, chiedendo la condanna del al risarcimento del CP_1 danno ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Precisava che, oltre ai danni strutturali, la merce custodita nel locale commerciale era stata danneggiata al punto da non essere più utilizzabile e vendibile, chiedendo, quindi, il risarcimento dei danni, quantificati in complessivi € 50.000,00, “con pagamento per equivalente, come da fatture di acquisto in atti, oltre il mancato guadagno per mancata vendita della merce danneggiata”.
Radicata la lite, si costituiva tempestivamente in giudizio il
, eccependo in via preliminare la Controparte_4 nullità e/o inefficacia della cessione del credito, con conseguente difetto di legittimazione attiva del cessionario, contestando in ogni caso la sussistenza e la prova dei danni, concludendo, nel merito, per l'integrale rigetto della pretesa azionata, perché infondata in fatto e in diritto. In caso di accoglimento della domanda attorea, chiedeva di essere manlevato dalla propria compagnia assicuratrice Controparte_3
chiamandola pertanto in giudizio.
[...]
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva Controparte_3 eccependo: i) la prescrizione del diritto alla garanzia ex art. 2952 c.c.;
ii) la perdita del diritto all'indennità per tardiva denuncia del sinistro;
iii) la non operatività della polizza per esclusione contrattuale dei danni da rigurgito o traboccamento di condotte fecali;
iiii) in ogni caso, la mancanza di prova del danno e del nesso causale.
Esaurita l'attività istruttoria (con l'escussione dei testi
[...]
e ), la lite veniva definita con sentenza n. Tes_1 Tes_2
6502/2021, pubblicata in data 13.7.2021, con cui il tribunale di
Napoli, dopo aver rilevato che la documentazione allegata era generica e insufficiente a dimostrare il nesso causale e l'entità del danno, al pari dei rilievi fotografici, che non consentivano di collegare i danni alle fatture prodotte, molte delle quali risalenti ad anni precedenti al 2016, ed evidenziato altresì che le testimonianze rese
2 erano inidonee a fornire prova certa del danneggiamento e che la richiesta di CTU non poteva essere accolta poiché non poteva costituire strumento per supplire alle carenze probatorie della parte, così statuiva: “rigetta le domande principali;
e dichiara assorbita la domanda di garanzia;
e condanna parte attrice al pagamento delle spese di giudizio che liquida: a) per il Condominio in euro 810,00 per studio controversia, euro 573,5 per fase introduttiva, euro 516,00 per fase istruttoria e/o di trattazione, euro 1.383,5 per fase decisionale, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, IVA e CPA come per legge, con distrazione delle spese, ex art. 93 cpc, in favore del difensore del condominio;
b) per la Compagnia, in euro 810,00 per studio controversia, euro 573,5 per fase introduttiva, euro 516,00 per fase istruttoria e/o di trattazione, euro 1.383,5 per fase decisionale, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, IVA e CPA come per legge”.
Il giudizio di secondo grado Contro tale sentenza, notificata il 14.7.2021, con atto di citazione tempestivamente notificato in data 12.9.2021, proponeva appello
, contestando al tribunale, con quattro motivi di Parte_1 gravame: 1) di aver errato nel ritenere infondata la domanda attorea, assumendo che: “i danni al locale sono stati provati, in quanto nello specifico la prova del nesso causale tra rottura condotta condominiale e danni è stata provata dalla escussione dei due testimoni, e e dalle foto, in quanto i Testimone_1 Tes_3 testimoni sono stati molto precisi nella descrizione, anche, della fonte dei danni”; 2) di aver errato nel ritenere inidonee, ai fini probatori, le fatture depositate, ritenute troppo risalenti, evidenziando, in senso contrario, che “la merce era ferma anche da alcuni anni, come tutte le attività commerciali e comunque era la maggior parte acquistata nel
2015 e 2016 e quindi, anche su questo punto si contesta la sentenza in quanto, era possibile, anche, un accoglimento parziale della domanda
e non un rigetto totale”; 3) il mancato esercizio del potere di nomina del CTU, quale esperto nella definizione dei danni e nella relativa quantificazione, al fine assumendo che tale potere discrezionale di nomina “diventa necessario qualora sia indispensabile accertare l'attendibilità degli elementi probatori raccolti dalla parte”; 4) di aver errato nel ritenere ammissibile il tardivo deposito della nomina del difensore da parte del , al fine assumendo che “il CP_1
era onerato per legge al deposito entro i termini di cui CP_1 all'art. 183 cpc VI comma e non quando la causa era già passata in decisione e quindi, non avendolo fatto nei termini di legge, lo stesso è decaduto e quindi si eccepisce la mancanza di procura del
con ogni conseguenza di legge”. CP_1
Concludeva, pertanto, chiedendo alla corte adita, in totale riforma della pronuncia gravata, di: “condannare il qui convenuto,
[...]
[...
[...] [...]
in persona dell'Amministratore p.t., dott. Controparte_6 [...]
in solido od alternativamente, con le o CP_2 Controparte_7 chi di dovere, o condannare solo il e Controparte_1 qui convenuto, oppure condannare le a manlevare, Controparte_7
o rimborsare il e qui convenuto di Controparte_1 quell'importo che sarà tenuto a pagare in virtù della presente causa per il risarcimento dei danni materiali subiti alla pavimentazione, alla merce fatturata alla ed alle pareti […] Controparte_8 si chiede la condanna al pagamento delle fatture di acquisto per equivalente ed il mancato guadagno per mancata vendita della merce danneggiata e quantificati tali danni il tutto, ivi compreso di interessi legali e rivalutazione dalla maturazione sino al soddisfo, in Euro cinquantamila/00, sommatoria parziale delle fatture in atti, od in subordine, alla quantificazione che stabilirà l'On. Corte d'Appello adita, per le cause in atti”. Con vittoria delle spese del doppio grado.
Con comparsa depositata in data 20.1.2022, si costituiva la
[...]
eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità CP_3 dell'impugnazione ex art. 348 bis cpc, e per difetto di specificità dei motivi, in violazione dell'art. 342 cpc, deducendo che l'atto di appello si limitava a reiterare in modo generico le difese svolte in prime cure, senza individuare specificamente i capi della sentenza impugnata né proporre una diversa e argomentata ricostruzione dei fatti;
nel merito, reiterate le difese ed eccezioni svolte in prime cure, concludeva per il rigetto del gravame, infondato in fatto e in diritto, con conseguente integrale conferma della pronuncia impugnata. Vinte le spese.
Con comparsa depositata in data 1.2.2022, si costituiva anche il
, concludendo per l'integrale rigetto Controparte_4 dell'appello, in quanto infondato, con vittoria delle spese, da distrarre in favore del costituito difensore antistatario.
Acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado, all'udienza cartolare del 18.9.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note scritte autorizzate, la causa veniva riservata in decisione, previa concessione dei termini ridotti ex art. 190 cpc, di 40 giorni per il deposito delle conclusionali e di successivi 20 giorni per eventuali repliche.
*******
§. Premesso che, trovandosi la causa in fase decisoria, deve intendersi superata l'eccezione di inammissibilità del gravame ex art. 348 bis cpc, osserva innanzitutto la corte che, nella specie, l'appello è al limite dell'ammissibilità, risolvendosi in una generica contestazione delle conclusioni cui perveniva il Tribunale, senza alcuna specifica ed efficace replica agli argomenti logico-giuridici posti a fondamenti della pronuncia impugnata.
Se è vero, infatti, che, per ormai consolidato insegnamento giurisprudenziale, ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione, non
4 occorre l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, è altresì vero che perché sia soddisfatto il requisito formale prescritto dall'art. 342 c.p.c., nella formulazione ratione temporis applicabile, è necessario che l'impugnazione contenga una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice (Cass.,
Sez. Unite, 2017/n. 27199; nello stesso senso, da ultimo, Cass., Sez.
Unite, 2022/n. 36481).
In altri termini, occorre, ed è per altro verso sufficiente, che il giudice del gravame sia posto in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, e che l'appellante dimostri di aver compreso le ragioni del primo giudice e indichi il perché queste siano censurabili, senza che sia preteso il rispetto di particolari forme sacramentali o comunque vincolate.
Ebbene, nella specie, l'appellante, pur individuando i capi della sentenza che intende censurare, non confuta in modo puntuale le argomentazioni del tribunale, limitandosi ad una contestazione generica delle rationes decidendi della decisione impugnata, peraltro fondata su molteplici profili di reiezione della pretesa attorea, tutti adeguatamente motivati.
§. Nel merito, l'appello è in ogni caso infondato e va rigettato senza necessità di disporre il pur invocato approfondimento istruttorio, che sarebbe in parte inammissibile, in parte superfluo, perché non risolutivo ai fini decisori, come meglio si dirà a breve.
§. Con i primi tre motivi di doglianza, da trattare unitariamente perché strettamente connessi, l'appellante essenzialmente lamenta: i) sotto un primo profilo, l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie, orali e documentali, a suo dire idonee a dimostrare, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, sia il nesso causale tra la res in custodia
(individuata nella condotta fecale condominiale) e l'evento dannoso, sia la tipologia ed entità dei danni subiti;
ii) sotto altro profilo, l'errata decisione del tribunale di non disporre una consulenza tecnica d'ufficio.
Le doglianze sono infondate.
Giova riportare i passi contestati della sentenza gravata, con cui il tribunale, richiamati i principi generali applicabili in tema di danni da cose in custodia ex art. 2051 c.c., così argomentava il rigetto della pretesa attorea: << […] In primo luogo, va detto come non possa reputarsi dimostrato lo stesso nesso causale tra i danni lamentati ed il fenomeno
5 allegato. Le pochissime foto allegate (appena 6), peraltro in bianco e nero, mostrano uno stato dei luoghi ed una raffigurazione delle merci assolutamente parziale, per cui in alcun modo è possibile attribuire un giudizio di rilevanza causale tra le numerose fatture prodotte ed il quantum richiesto. Altro motivo di reiezione si rinviene nella circostanza che, a fronte dell'allegato evento, che si prospetta come avvenuto nel luglio-agosto 2016,
e dunque senza neppure una specificazione rilevante, parte attrice ha fornito oltre ad alcune fatture dell'anno 2016, anche molteplici fatture di anni precedenti (2015, 2014, 2013 e 2012). L'offerta economica smaltimento rifiuti non solo assume contenuto eccessivamente generico, ma reca data del
21.2.2018. Analoghe considerazioni vanno fatte in ordine all'istruttoria svolta: il teste escusso, all'udienza del 20.10.2020, sui capi di Tes_2 prova ammessi […omissis], ha reso dichiarazioni assolutamente generiche oltre che valutative: “Ricordo che sul posto notai la presenza di liquami sulla merce e presumo che la stessa fosse invendibile;
si tratta di materiale di ferramenta e di materiale elettronico oltre ad accessori per auto. Ricordo di perdita dal bagno;
sul capo 4) ha già risposto;
adr: non ho avuto modo di aprire i pacchi contenenti la merce. Adr: la merce era poggiata a terra;
alcuni oggetti si trovavano nei pacchi, ed alcuni erano bagnati, altri si presentavano sfusi ed aperti e dunque visibili”.
Il teste , escusso alla medesima udienza, ha riferito: Testimone_1
“Ricordo che mi serviva un accessorio per auto e mi recai in deposito;
ricordo una puzza di feci e notai anche una perdita di liquami da un tubo;
non posso dire quale tubo fosse, se fecale o meno. Ricordo che notai la presenza di liquami sulla merce che si trovava poggiata in terra. Adr: ricorso (ricordo) che il tubo si trovava a esterno al muro ma all'interno del locale”. Si tratta di dichiarazioni talmente generiche da assumere una valenza pressoché nulla. Dunque, vi è carenza probatoria sia per ciò che concerne il nesso causale, sia per ciò che riguarda i danni lamentati. Peraltro, alla citata udienza, parte attrice ha fatto presente “che l'attività è cessata e un accertamento sarebbe possibile solo su documenti” per cui ulteriore motivo di rigetto si ravvisa per la richiesta di danni alle pareti ed alla pavimentazione […omissis]. Ed alcuna consulenza avrebbe potuto essere disposta, essendo noto che la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, con la conseguenza che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati. [omissis…]>>.
Motivazione che va qui integralmente confermata, perché conforme a diritto e fondata sul corretto esame di tutte le risultanze probatorie acquisite, oltre che minimamente scalfita dalle generiche e fumose obiezioni dell'appellante.
6 Ribadita, infatti, la riconducibilità della fattispecie in esame nell'alveo di applicabilità dell'art. 2051 c.c., che, com'è noto, nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, e non esonera l'attore dall'onere di provare le modalità di accadimento del fatto storico lesivo ed il nesso causale tra il danno e la res in custodia (cfr. Cass. n.
26142/2023 e Cass. n. 12663/2024), si osserva che, nella specie,
l'appellante, a fronte dell'articolata motivazione del tribunale, si è limitato a dedurre che le dichiarazioni testimoniali raccolte in primo grado non sono generiche e che le foto allegate non sono “incerte”, sostenendo che esse costituiscono “prove inconfutabili e certe dell'esistenza del danno patito” (cfr. pag. 2 atto di appello).
Ebbene, ritiene la Corte, all'esito del rinnovato esame delle risultanze istruttorie, che l'attore/odierno appellante non abbia assolto all'onere probatorio su di esso gravante, non risultando le deposizioni
(interamente trascritte nella pronuncia gravata) rese dai testi escussi - all'evidenza generiche, prive di riferimenti temporali, oltre che valutative -, minimamente idonee, anche ove “lette” alla luce dei rilievi fotografici acquisiti, a comprovare sia le modalità del fatto storico lesivo, verificatosi in data non meglio precisata (nel
“luglio/agosto 2016”), sia la riconducibilità causale dell'evento alla res in custodia, e precisamente alla rottura della tubazione fecale che avrebbe determinato la fuoriuscita di liquami che CP_9 causavano danni materiali alla pavimentazione, alla merce ed alle pareti.
Danni, peraltro, minimamente evincibili sia dall'allegata scarna riproduzione fotografica, in bianco e nero, vieppiù ininfluente perché datata 23.3.2017, dunque successiva al verificarsi del fenomeno infiltrativo (asseritamente verificatosi nel luglio/agosto 2016), sia dalle fatture di merce allegate in atti, prive di qualsivoglia utile collegamento probatorio con l'evento lesivo, sulle quali, invero, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante (pag. 2 dell'appello), il convenuto prendeva specifica posizione, evidenziando CP_1 sin dall'atto della costituzione in prime cure (cfr. pag. 7 della relativa comparsa), che: “.. la domanda risulta, altresì, carente di prova sull'entità dei danni che l'attore assume subiti in quanto esso si è limitato ad esibire fatture che danno solo la prova dell'acquisto dei prodotti ma non di certo che tali prodotti, in tutto e in parte, fossero stati effettivamente danneggiati”.
Analogamente, con riguardo alla fattura di smaltimento rifiuti del
2018, successiva di due anni al verificarsi dell'evento dannoso, non v'è la benché minima prova dell'assunto dell'appellante, a dire del quale la merce danneggiata fu prima trasportata in altro deposito, proprio perché invendibile e poi dopo circa due anni venne smaltita,
7 ma ciò è normale in quanto, la stessa è stata smaltita contattando più aziende per preventivi, in modo da avere un risparmio di spesa (cfr. pag. 2 dell'appello). E' evidente, pertanto, che in tale fumoso ed incerto contesto probatorio, un'eventuale CTU, oltre che esplorativa, perché tesa a colmare lacune probatorie imputabili all'attore/odierno appellante - che ben avrebbe potuto (e dovuto) far ricorso ad un procedimento di
ATP per cristallizzare lo stato dei luoghi all'epoca dei fatti sì da individuare, nel contraddittorio con il Condominio, l'origine e l'entità del danni asseritamente subiti -, non sarebbe in ogni caso risolutiva, in considerazione del lungo tempo decorso dal verificarsi dell'evento e della sopravvenuta modifica dello stato dei luoghi.
Legittimamente (oltre che opportunamente), pertanto, il tribunale rigettava la richiesta di CTU, che era ed è inammissibile, dovendosi qui ribadire che, per consolidato insegnamento giurisprudenziale, la consulenza tecnica d'ufficio “non può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti o per alleggerirne
l'onere probatorio. Le parti, infatti, non possono sottrarsi all'onere probatorio di cui sono gravate, ai sensi dell'art. 2697 c.c., e pensare di poter rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente. Il ricorso al consulente deve essere disposto non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti” (così, in motivazione, Cass. n. 19631/2020; nello stesso senso, Cass. n.
31886/2019).
Va peraltro opportunamente precisato che: “In tema di consulenza tecnica d'ufficio, il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, la quale, ove ricorrente, non integra gli estremi di una istanza istruttoria, non essendo la CTU qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, a disporre una nuova CTU, atteso che il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito, sicché non è neppure necessaria una espressa pronunzia al fine di motivare il non accoglimento della richiesta (Cass. 24/09/2010, n. 20227; Cass. 19/07/2013, n. 17693;
Cass. 01/10/2019 n. 24487)” (così, in motivazione, Cass. 19631/2020, cit.; nello stesso senso, tra le altre, Cass. n. 4159/2025, Cass. n.
18299/2024, Cass. n. 326/2020).
§. Inammissibile, oltre che infondato, è l'ultimo motivo di gravame, con cui l'appellante nuovamente eccepisce il tardivo deposito della procura conferita al difensore del , con conseguente CP_1 difetto di ius postulandi, senza alcuna, sia pur minima, replica alle argomentazioni del tribunale, che correttamente rilevava:
Curatore) che, mentre nelle fasi di merito il giudice, che ne rilevi l'assenza, può invitare il curatore a munirsene, nel giudizio di legittimità non sussiste un analogo potere poiché la peculiare natura di quest'ultimo, caratterizzato dall'assenza di attività istruttoria e dalle rigide formalità che disciplinano il deposito dei documenti (ammissibili con le forme e i limiti di cui all'art. 372 cod. proc. civ.), esclude la possibilità per il giudicante di invitare una delle parti a depositare documenti mancanti (Cass. civ. Sez. III Sent., 16/12/2014,
n. 26359).>>
Evidenzia, infine, la Corte, per completezza, che l'appellante, nella comparsa conclusionale depositata in data 18.10.2025, eccepiva, per la prima volta, in sede di gravame, la mancanza dei quorum assembleari necessari per la delibera di conferimento dell'incarico al legale del
CP_1
Eccezione nuova e all'evidenza inammissibile ex art. 345 c.p.c., vieppiù perché contrastante con l'originaria prospettazione difensiva, con cui si lamentava il tardivo deposito della procura e non la sua invalidità.
§. Conclusivamente, sulla scorta di quanto precede, l'appello va rigettato con conseguente integrale conferma della pronuncia impugnata.
Ogni ulteriore questione resta assorbita.
§. Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano, nella misura indicata in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014 e successive modifiche, riconoscendo i valori minimi dello scaglione di riferimento (da €
26.000,01 ad € 52.000,00), tenuto conto della natura dell'affare, della semplicità delle questioni trattate e dell'attività concretamente espletata, con distrazione, nei rapporti con il appellato, in CP_1 favore dell'avv. Mario Mascolo.
Ricorrono, infine, i presupposti per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. 228/12.
P. Q. M.
La Corte di appello di Napoli, VI sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado d'appello iscritta al N. 3828 R.G.A.C. per l'anno 2021, tra le parti indicate in epigrafe, contro la sentenza del Tribunale di Napoli n. 6502/2021, pubblicata in data
9 13.7.2021, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la pronuncia impugnata;
2. condanna al pagamento, in favore del Parte_1
in persona Controparte_4 dell'amministratore pro tempore, e della Controparte_3 in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese del grado, che si liquidano, per ciascuna parte appellata, in €
5.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, con distrazione, nei rapporti con il , in favore Controparte_4 dell'avv. Mario Mascolo;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 19.11.2025
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
dr.ssa Ada Meterangelis dr.ssa Assunta d'Amore
10