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Sentenza 4 novembre 2024
Sentenza 4 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 04/11/2024, n. 1298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1298 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3577/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. M. RADICI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3577/2023 promossa da:
CC AR NI (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. NICOLA DAVIDE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. NICOLA DAVIDE
RICORRENTE contro
TT AM (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. LOPEZ ANDREA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA PRIVATA LUIGI CONCONI 7 20149 MILANOpresso il difensore avv. LOPEZ ANDREA
STUDIO ODONTOIATRICO TO AM TT OR NI (C.F.
03513770127)
RESISTENTI
OR AM (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LOPEZ ANDREA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA PRIVATA LUIGI CONCONI 7 20149 MILANOpresso il difensore avv. LOPEZ
ANDREA
INTERVENUTA
NA ST (C.F. [...]), rappresentato e difeso dall'avvocato Ilaria De Luca (C.F. [...]) del Foro di Milano, (pec: ilaria.deluca@milano.pecavvocati.it; fax
02. 45075157), elettivamente domiciliato come in atti pagina 1 di 17 ASSICURATRICE MILANESE S.P.A., con sede legale in San Cesario Sul Panaro (MO), Corso
Libertà n. 53, C.F. e P.IVA 08589510158
TERZI CHIAMATI
Oggetto: Responsabilita professionale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
per il ricorrente:
Voglia il Tribunale adìto, contrariis reiectis, per i motivi dedotti in atti, previe tutte le declaratorie del caso, in fatto ed in diritto e senza l'inversione di ogni onere probatorio, così giudicare:
pagina 2 di 17 Accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale e la responsabilità professionale dello studio associato Medico-Odontoiatrico dei Dottori IT, OR e ON AM, in persona dell'Associato e legale rappresentante Dr. IT AM nonché personalmente del Dr. IT AM e della Dott.ssa OR AM stante avversa allegazione di scioglimento dell'Associazione professionale e/o loro Ausiliari e Professionisti dai medesimi chiamati ad operare sul Paziente/ricorrente, nel fallimento degli interventi di implantologia e delle cure/terapie prestate al
Ricorrente negli anni compresi tra il 2017 e 2021, come meglio allegato e descritto nella narrativa del ricorso introduttivo e memorie successive;
all'occorrenza accertare e dichiarare o comunque disporre la risoluzione del contratto e rapporto d'opera e di prestazioni sanitarie intercorsi tra il Paziente e lo Studio Associato Medico- Odontoiatrico dei Dottori IT, OR e ON AM ut supra e/o dei relativi Titolari e, ora
Successori, cui il Paziente si è rivolto e cui ha effettuato i propri pagamenti, per fatti, omissioni, colpa
e responsabilità del Dr. IT AM, suoi Ausiliari e/o Collaboratori e/o Specialisti chiamati ad operare sul Paziente/ricorrente;
Accertare e dichiarare la responsabilità dei Resistenti, in particolare del Dr. IT
AM e/o propri Ausiliari/Collaboratori e/o Specialisti dalle sole Controparti AM prescelti per la cura del Paziente, nella causazione dei danni patrimoniali e non patrimoniali subìti e subendi dal Ricorrente in conseguenza degli interventi di implantologia e delle cure/terapie prestategli ut supra , come già accertati e quantificati ad esito dell'espletata consulenza tecnica preventiva ex L. Gelli/Bianco;
Condannare per l'effetto lo Studio Associato Medico-Odontoiatrico dei Dottori IT, OR e ON AM ovvero i Resistenti Dott.ri IT e OR AM, in via tra loro solidale ovvero l'uno e/o l'altro di essi nella misura e proporzioni a ritenersi di giustizia, alla restituzione delle somme ricevute per i suddetti trattamenti e cure integralmente falliti in sorte capitale di € 9.000,00= oltre interessi al tasso di legge dal 19 08 2021 al saldo effettivo (con calcolo del tasso legale di cui all'art. 1284, comma IV c.c. dal deposito del presente ricorso al saldo effettivo);
Condannare i Resistenti ut supra e/o Terzi chiamati, in via tra loro solidale ovvero l'uno e/o l'altro di essi nella misura e proporzioni a ritenersi di giustizia, al risarcimento del danno patrimoniale corrispondente alle spese mediche che il Ricorrente deve/dovrà affrontare per l'emenda dei danni arrecatigli dai Convenuti nonché per nuova protesizzazione dell'arcata dentale inferiore, nella misura minima di € 10.000,00= come già accertato in ATP, oltre accessori e interessi di legge dalla domanda al saldo, ovvero nella diversa e se del caso anche maggiore misura a ritenersi di giustizia;
Condannare i Resistenti e/o Terzi chiamati, in via tra loro solidale ovvero l'uno e/o l'altro di essi nella misura e proporzioni a ritenersi di giustizia, al risarcimento del danno patrimoniale emergente corrispondente agli esborsi sostenuti dal Ricorrente per giusta remunerazione del proprio
Consulente odontoiatra in fase stragiudiziale e di ATP, in linea capitale per € 2.522,00= oltre interessi di legge dalla domanda al saldo;
Condannare i Resistenti e/o Terzi chiamati, in via tra loro solidale ovvero l'uno e/o l'altro di essi nella misura e proporzioni a ritenersi di giustizia, al risarcimento del danno biologico personalizzato e morale riportato dal Ricorrente in conseguenza degli avversi interventi/cure/terapie e fallimenti implantologici, con quantificazione allo stato in linea capitale minima di € 5.934,75= oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo effettivo, ovvero nel diverso ed eventualmente anche maggiore importo a ritenersi di giustizia;
Porre le spese e i compensi tutti dell'espletato procedimento di accertamento tecnico preventivo RG n. 1442/2022 di codesto Tribunale a carico solidale dei Resistenti e/p Terzo ut supra, ovvero pagina 3 di 17 dell'uno e/o dell'altro di essi, nella misura di € 5.000,00= oltre accessori di legge per compensi liquidati in favore di CCTTUU nonché di € 7.420,51= ovvero nella diversa misura a ritenersi di giustizia per compensi e spese professionali della difesa espletata in quel procedimento;
Respingersi tutte le eccezioni e domande dei Resistenti e dei Terzi chiamati nei confronti del
Ricorrente ivi comprese, in particolare, le avverse richieste di rinnovazione della CTU medico legale e specialistica già validamente espletata in ATP in quanto ingiustificate, non supportate da rilievi critici minimamente dettagliati o argomentati e perciò meramente esplorative e inammissibili;
In via istruttoria come in atti
Per i resistenti dott. IT AM e della Dott.ssa OR AM:
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni istanza avversaria,
- In via principale: rigettare tutte le domande del ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto.
- In subordine: nel caso di accertamento del nesso causale tra l'intervento effettuato in data 21/02/2017 e i danni lamentati dal Sig. CC IO NI, accertare l'esclusiva responsabilità del Dott. ST
NA e condannare lo stesso all'integrale risarcimento dei danni subiti dal ricorrente.
- In via ulteriormente subordinata: nella denegata ipotesi in cui fosse accertata la responsabilità nella causazione dell'evento avverso del Dottor IT AM
e/o della Dottoressa OR AM, quale soggetto obbligato a farsi carico – insieme alla Dottoressa
ON AM – delle eventuali sopravvenienze del cessato Studio Associato, accertare altresì il concorso colposo del Dott. ST NA e ripartire in capo a ciascuno dei professionisti, in modo proporzionale alle rispettive responsabilità, il risarcimento dei danni subiti dal ricorrente. In tal caso condannare la Dott.ssa ON AM a tenere indenne, per la metà, la Dott.ssa OR AM di quanto la stessa sarà condannata a pagare in ragione dell'impegno assunto di farsi carico delle sopravvenienze del cessato Studio professionale;
nonché condannare la compagnia ASSICURATRICE
MILANESES.p.a. a manlevare e tenere indenne i propri assicurati, IT AM e OR
AM, di quanto gli stessi saranno condannati a pagare, a qualsiasi titolo, al ricorrente.
In via istruttoria come in atti
Per il terzo chiamato dr. NA ST:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare NEL MERITO
In via principale
- respingersi qualsivoglia domanda proposta nei riguardi del dottor ST
NA, in quanto non provata nonché del tutto infondata in fatto ed in diritto, per tutti i motivi meglio esposti in narrativa con tutte le statuizioni inerenti e conseguenti;
- con vittoria di spese competenze professionali ex DM 55 del 2014 e successive modificazioni e integrazioni, oneri previdenziali e fiscali come per legge, rimborso forfettario nella misura del 15%;
In subordine
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande di parte ricorrente e nel denegatissimo caso in cui, all'esito del presente procedimento, venisse affermata una qualsivoglia responsabilità in capo al dottor ST NA per i fatti di causa, previo accertamento degli eventuali effettivi danni iatrogeni patiti dalla parte ricorrente, che dovessero denegatamente risultare in nesso di causa con le predette presunte condotte colpose, che dovessero denegatamente risultare imputabili al dottor ST
pagina 4 di 17 NA, il tutto come meglio esposto in narrativa e con onere a carico della parte ricorrente, e, qualora dovesse, di conseguenza, essere accolta, anche in parte, la domanda avanzata nei confronti del concludente professionista, per l'effetto limitarne l'esposizione ai soli danni che risultino essere direttamente e personalmente riconducibili all'operato del dottor ST NA e per la sola quota di responsabilità che venisse denegatamente e direttamente ascritta a quest'ultimo, esclusivamente per la sola quota di danno, iatrogeno e/o differenziale, che, all'esito del presente giudizio, dovesse ritenersi sussistere e che venisse denegatamente ritenuta direttamente e personalmente imputabile al dott. NA, per tutti i motivi esposti in narrativa;
in tal caso concompensazione delle spese di lite.
Per la terza chiamata ASSICURATRICE MILANESESPA:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, 1 - con riferimento alla azione risarcitoria proposta dal NI nei confronti dei resistenti:
in via principale, rigettare le domande proposte dal ricorrente nei confronti dei dott.ri AM in quanto infondate in fatto e in diritto, anche in applicazione della disposizione di cui all'art. 1227, 2° comma, c.c.
in via subordinata, ridurre il danno risarcibile in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1227, 2° comma, c.c. ovvero, e comunque, all'art. 1227, 1° comma, c.c. e comunque nei limiti specificati al paragrafo 1 della parte in Diritto della comparsa di costituzione e risposta.
in via di surroga rispetto ai diritti dei dott.ri AM, accertare e dichiarare l'obbligo del dott. NA di tenere indenne i dott.ri AM in ipotesi di riconoscimento di responsabilità di questi ultimi per fatto dell'ausiliario, con conseguente rigetto della domanda di garanzia proposta dai dott.ri AM nei confronti di Assicuratrice Milanese
S.p.A.
2. - con riferimento alla azione di garanzia proposta dai dott.ri
AM verso Assicuratrice Milanese:
in via principale, respingere la domanda, previo accertamento e dichiarazione dell'inesistenza dell'obbligo di indennizzo e/o del difetto di copertura assicurativa e/o della inoperatività della garanzia assicurativa in relazione ai fatti per cui è causa per tutti i motivi esposti in atti e, in particolare, per la non sussimibilità della fattispecie di responsabilità dei dott.ri AM al rischio assicurato con il contratto assicurativo nonché, in generale, per estraneità della fattispecie rispetto all'oggetto del contratto;
in via subordinata, accertare essere la OM tenuta ad indennizzare l'assicurata nei seguenti limiti: i. con esclusione del compenso professionale percepito
e/o che avrebbe dovuto percepire e che i dott.ri AM siano condannati a restituire;
ii. per la sola quota di responsabilità diretta che compete agli assicurati (da accertarsi anche ex art.
pagina 5 di 17 1916 c.c. in funzione dell'eventuale futuro esercizio del diritto di regresso ai sensi dell'art. 1299 c.c.);
iii. con applicazione dello scoperto del 10%, con il massimo di Euro 5.000,00 per i danni conseguenti all'implantologia, la polizza del dott. IT NI;
iv. non opera per i danni conseguenti all'implantologia la polizza stipulata dalla dott.ssa OR NI
3. – Con condanna al pagamento delle spese legali del presente giudizio, oltre al rimborso per spese generali (15%), C.P.A. ed
I.V.A., come per legge.
In via istruttoria come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. CC IO NI ha convenuto in giudizio dinnanzi all'intestato Tribunale lo Studio Associato Medico-Odontoiatrico dei Dottori IT, OR e ON
AM e IT AM, in proprio, esponendo che: all'inizio del 2017 si rivolgeva presso lo studio medico resistente poiché necessitava di una protesi dentale all'arcata inferiore;
in seguito ad un esame preliminare compiuto da IT AM, gli veniva comunicata la percorribilità di una riabilitazione protesica fissa consistente nella realizzazione e l'installazione di quattro impianti nell'arcata inferiore (c.d. “all-on-four”) con barra di titanio fresata, visite di controllo etc., il tutto ad un costo preventivato di € 9.500,00; in accordo con quanto propostogli, corrispondeva un acconto di €
5.000,00; in data 21.02.2017, presso lo studio medico dei resistenti, veniva eseguito, a cura di un altro medico (che in seguito all'A.t.p. espletato è emerso essere il dottor ST NA), l'intervento di inserimento dei quattro impianti nella zona anteriore della mandibola;
nel gennaio 2018 veniva fissata la protesi all on four sugli impianti innestati in precedenza;
tuttavia, già da fine gennaio 2018, si manifestavano delle fistole infettive in corrispondenza degli impianti;
in breve tempo veniva espulso uno degli impianti con conseguente rimozione della protesi;
nei mesi successivi lo studio dei resistenti ha più volte tentato senza successo di installare un nuovo impianto e protesi;
sino a marzo 2018, sono stati corrisposti al predetto studio medico euro 9.000,00 tramite progressivi versamenti in contanti;
poiché la trattativa stragiudiziale non ha avuto esito positivo, è stato necessario introdurre un accertamento tecnico preventivo, all'esito del quale è stato accertato che: “i trattamenti implanto protesici resi al Sig. NI, privi di particolare difficoltà tecnica, non sono stati eseguiti con la necessaria perizia e diligenza, e sono infine risultati del tutto infruttuosi”.
pagina 6 di 17 Il ricorrente ha chiesto, pertanto, previa declaratoria dell'inadempimento dello studio medico resistente e del dott. AM alle obbligazioni assunte, di dichiarare la risoluzione del contratto con questi ultimi intercorso e, per l'effetto, il risarcimento di tutti i danni patiti, con interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo, soddisfo.
Si sono costituiti in giudizio OR AM e IT AM, i quali hanno domandato di essere autorizzati alla chiamata in causa della loro compagnia di assicurazione ASSICURATRICE
MILANESESpa, per essere da questa manlevati nel caso di accoglimento della domanda attorea, e di
ST NA, medico terzo incaricato dallo studio medico dei resistenti, che ha effettuato l'intervento di impiantologia sul ricorrente, al fine di agire in regresso nei suoi confronti;
hanno eccepito la carenza di legittimazione passiva dello Studio Associato Medico-Odontoiatrico
AM, in quanto la predetta associazione professionale si è sciolta con atto n. 21139 del
7.07.2023, in cui si è stabilito che le eventuali sopravvenienze restino a carico delle Dott.sse OR e
ON AM (art. 1); la resistente OR AM ha, pertanto, domandato di essere autorizzata alla chiamata in causa della sorella ON AM, al fine di essere tenuta indenne, pro quota, delle eventuali somme che la stessa fosse condannata a risarcire al ricorrente in virtù dello scioglimento dello Studio Associato.
Nel merito, hanno chiesto il rigetto delle domande attoree deducendo che: lo studio medico non può essere paragonato ad una struttura sanitaria per l'assenza della complessità di mezzi di carattere imprenditoriale e per la prevalenza dell'operato dei professionisti associati;
che la responsabilità delle lesioni deve essere ascritta in capo al dottor ST NA, professionista esterno allo studio associato dei dottori AM, che ha effettuato in prima persona l'intervento di implantologia.
In particolare, parte resistente ha evidenziato che la c.t.u. espletata ha riconosciuto una responsabilità per i soli interventi implanto-protesici, compiuti dal dottor NA ed escludendola, invece, per la fase preparatoria e post-operatoria, eseguita dagli altri professionisti dello studio medico resistente;
che le risultanze della ATP risultano carenti, non avendo i consulenti accertato una violazione delle leges artis o la sussistenza del nesso eziologico. Con riferimento al quantum debeatur, hanno riconosciuto il versamento da parte del ricorrente della sola somma di € 4.474,00, contestando per il resto le ulteriori richieste risarcitorie.
Hanno chiesto, pertanto, il rigetto delle domande svolte nei loro confronti e, in subordine, di dichiarare l'esclusiva responsabilità del dottor NA, ovvero, di ripartire in capo a ciascuno dei professionisti, in modo proporzionale alle rispettive responsabilità, il risarcimento dei danni subiti dal ricorrente.
pagina 7 di 17 Con ordinanza del 6.11.2023 il Giudice istruttore ha autorizzato la chiamata in causa delle sole parti che avevano partecipato all'ATP e cioè il dottor NA e la compagnia assicuratrice
ASSICURATRICE MILANESE Spa.
Si è costituito il terzo chiamato ST NA contestando le domande attoree eccependo quanto segue: responsabile dell'evento è unicamente lo studio medico resistente per il fatto dei propri ausiliari, ai sensi dell'articolo 1228 codice civile, pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, sussistendo un collegamento necessario tra l'organizzazione aziendale e la prestazione resa dal sanitario stesso;
che l'intervento è stato da lui compiuto diligentemente, difettando la prova del nesso di causalità e contestando il quantum debeatur.
Ha chiesto, pertanto, il rigetto delle domande svolte nei suoi confronti e, in subordine, di limitare la responsabilità ai soli danni che risulterebbero essere direttamente e personalmente riconducibili al suo operato nonché per la sola quota di responsabilità a lui ascritta.
Si è costituita la terza chiamata ASSICURATRICE MILANESE S.p.a eccependo: l'inoperatività della polizza in quanto non è stata provata la sussistenza di una condotta illecita in capo ai resistenti assicurati, non avendo i medici convenuti mai svolto alcuna prestazione professionale nei confronti del medesimo, posto che l'intervento è stato eseguito unicamente dal dottor NA;
l'inoperatività della polizza in quanto le condizioni generali di contratto coprono esclusivamente la responsabilità professionale diretta del medico assicurato nell'esercizio della sua professione, escludendo la copertura per ipotesi di responsabilità solidali;
la polizza della resistente OR AM non copre i casi di
“implantologia”; la restituzione al cliente del corrispettivo versato per la prestazione male eseguita non
è prevista dalla polizza come pregiudizio indennizzabile, ma costituisce obbligo restitutorio discendente dalla pronuncia di risoluzione del contratto;
in ogni caso, la polizza stipulata con il dottor
IT AM opera con uno scoperto del 10% con il massimo di euro 5000,00 per i danni conseguenti all'implantologia.
Ha concluso chiedendo il rigetto delle domande svolte nei suoi confronti, e in via subordinata, di limitare l'indennizzo alla quota di responsabilità riconosciuta in capo agli assicurati, dello scoperto del
10%, con il massimo di Euro 5.000,00 e con esclusione del compenso professionale percepito da
IT AM.
La causa è stata istruita mediante acquisizione del fascicolo dell'ATP e trattenuta in decisione all'udienza del 16.10.2024.
1. Legittimazione passiva di parte resistente
pagina 8 di 17 Parte ricorrente ha evocato in giudizio sia lo studio associato TO AM TT
OR NI che il DR AM IT a titolo personale.
Vertendosi in materia di responsabilità professionale, trova applicazione il principio espresso dalla ss. massima: “la responsabilità nell'esecuzione di prestazioni per il cui svolgimento è necessario il titolo di abilitazione professionale è rigorosamente personale perché si fonda sul rapporto tra professionista
e cliente, caratterizzato dell'"intuitus personae", e perciò, anche se il professionista è associato ad uno studio, ai sensi dell'art. 1 della legge 23 novembre 1939 n. 1815, non sussiste alcun vincolo di solidarietà con i professionisti dello stesso studio ne' per l'adempimento della prestazione, ne' per la responsabilità nell'esecuzione della medesima. (Cass Sez. 2, Sentenza n. 22404 del 29/11/2004).
Posto dunque che il ricorrente ha individuato il professionista che ha assunto l'obbligo di effettuare la prestazione nella persona del dr. DR AM IT, è quest'ultimo il soggetto legittimato passivo rispetto alle domande attoree.
Non sono legittimate dunque le D.sse AM, OR e ON, non essendo state chiamate in causa dal ricorrente e non potendo la loro legittimazione derivare dall'avere fatto parte dello studio associato, che è stato peraltro sciolto prima del presente giudizio.
In ogni caso i vincoli attinenti allo studio associato ed i patti che derivano dallo scioglimento dello stesso riguardano i rapporti interni e non hanno effetto nei confronti dei terzi.
2. Sulla responsabilità per l'intervento
E' incontestato che il ricorrente si sia rivolto allo studio associato AM per le cure odontoiatriche in oggetto e che, all'interno di tale studio, sia stato preso in carico dal dr. IT
AM, tanto è vero che parte resistente, nel contestare l'ammontare delle somme ricevute dal ricorrente, evidenzia nell'atto costitutivo quanto segue: “manca, infatti, l'indicazione del versamento di
€ 2.972,00 come da ricevuta n. 5 emessa dal Dott. IT Familiari in data 31.12.2017“.
L'assunto di parte resistente secondo il quale “l'intervento non veniva eseguito dai menzionati professionisti, ma da un professionista terzo incaricato dallo Studio in quanto specializzato in tali operazioni, il Dott. ST Nardella, già chiamato in causa dai convenuti nel precedente giudizio di
ATP (doc. 1)“ non ha rilievo sotto un duplice profilo.
In primo luogo la documentazione allegata dimostra che il ricorrente ha avuto rapporti con lo studio associato RI (preventivi, modulo di consenso informato, ricevute di pagamento– rispettivamente doc. 2, 15, 7, e 7 bis e di parte ricorrente) senza che risulti alcun riferimento al dr.
NA (che non ha fatto parte dello studio associato).
pagina 9 di 17 In secondo luogo parte resistente chiama in causa quest'ultimo quale “esecutore” e non come parte del contratto concluso dal ricorrente.
Orbene, il fatto che il dr. IT AM, per eseguire l'intervento che si era impegnato a fare a favore del Sig. NI, si sia avvalso dell'opera di un terzo è questione che attiene ai rapporti tra i due medici, ma che non si riverbera nei confronti del paziente.
In ogni caso, come più oltre evidenziato, i profili di responsabilità in relazione all'intervento di che trattasi sussistono in relazione all'operato del dr. IT AM (e non a quello del dr.
NA).
3. Profilo colposo
Quanto all'accertamento della condotta colposa, della sussistenza del danno e del relativo nesso causale, si richiama la consulenza tecnica redatta in sede di ATP (r.g. n. 1442/2022) a firma del
Collegio peritale, le cui conclusioni, oggetto di approfondimenti in occasione dell'udienza fissata a chiarimenti, si condividono alla luce delle argomentazioni esposte e dei riscontri in atti e ciò in applicazione della regola del “più probabile che non”, propria del processo civile ("pur ispirandosi ai criteri di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., secondo i quali un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché al criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili, presenta tuttavia notevoli differenze in relazione al regime probatorio applicabile, stante la diversità dei valori in gioco tra responsabilità penale e responsabilità civile. Nel processo civile vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige infatti la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio"."; Cass. civ. Sez. III, 11/05/2009, n. 10741 e conformemente Cass. civ. Sez. Unite Sent. 11/01/2008, n. 576 ed in termini Cass. civ. Sez. III,
26/07/2012, n. 13214, Cass. civ. Sez. III, 18/07/2011, n. 15709, Cass. civ. Sez. III, 02/02/2010, n. 2354,
Cass. civ. Sez. III, 07/07/2009, n. 15895, Cass. civ. Sez. III, 05/05/2009, n. 10285, Cass. civ. Sez. III,
16/01/2009, n. 975).
Il Collegio peritale infatti ha accertato che:
- I trattamenti implanto-protesici effettuati al Sig. NI sono risultati del tutto infruttuosi giacché dei quattro impianti posizionati all'arcata inferiore residua nell'attualità unicamente quello infisso in sede 45, mentre gli altri tre impianti sono andati persi: in luogo della programmata protesi totale ancorata ad una barra poggiante sui quattro impianti il periziando indossa oggi una instabile protesi totale mobile provvisoria ad appoggio mucoso. Le terapie implantari e protesiche inizialmente
pagina 10 di 17 programmate presso lo “Studio Associato Medico-Odontoiatrico dei Dottori IT, OR e ON
AM”, da considerarsi routinarie nell'attività odontoiatrica, sono pertanto risultate fallite;
e che:
- In base alle regole all'epoca acquisite al corredo scientifico e pratico del settore odontoiatrico, gli interventi effettuati dai resistenti sulla persona del ricorrente non sono risultati correttamente eseguiti;
Nello specifico il Collegio peritale ha evidenziato quanto segue:
“All'esito dell'attuale esame clinico e visionati i sopra descritti esami radiografici, è emerso che…..Pur con le cautele e gli inevitabili limiti di un giudizio retrospettivo, merita al riguardo evidenziare che sulla base delle annotazioni riportate nel diario clinico ed alla stregua del principio della preponderanza della evidenza, si ritiene che il fallimento implantoprotesico possa ascriversi ad un erroneo piano occlusale del manufatto protesico realizzato all'arcata inferiore. Infatti, nel diario clinico, in occasione del controllo effettuato in data 30.01.2018 risulta annotato dai sanitari dello
Studio Familiari: «CTR: occlusione solo sui diatorici. Presenza di fistole in sede 42-32. Richiesta
TAC»; nella successiva seduta del 12.03.2018 veniva riportato nel Diario clinico: «visionato TAC che rivela sofferenza a livello dei 4 impianti.. .». A ciò si aggiungano le ulteriori problematiche successivamente riscontrate dai curanti e segnatamente: l'annotazione del 02.05.2019 che riporta
«Smontata protesi inf. vite fratturata zona 33 e non sbloccata ! Rivedere alloggiamenti x verificare dove si trova frammento di vite? »; quella del 27.06.2020, indicate «Impianti zona 44 e 34 sommersi vite rotta! utilizzare impianti zona 32 e 42!». Risulta altresì che in data 11.09.2020 nel paziente insorgeva un ascesso al secondo quadrante per il quale veniva prescritto antibioticoterapia ed era richiesta una ortopantomografia. Il successivo 21.09.2020, visionata dai sanitari l'OPT, veniva
«RITOCCATO PRECONTATTO PROTESI INF.» Tali annotazioni rendono evidente la negativa evoluzione delle terapie programmate, risultate infine fallite. Per quanto in precedenza esposto, deve concludersi che in nesso causale con le cure inidoneamente attuate dai sanitari dello Studio Associato
Medico-Odontoiatrico dei Dottori IT, OR e ON Familiari”.
Il Collegio ha valutato che “possa comunque escludersi una condotta del Dr. NA e del Dr.
IT AM caratterizzata da colpa grave“, circostanza tuttavia che non ha valore esimente vertendosi in tema di responsabilità di tipo contrattuale ( art. 7 legge n. 24/2017).
4. Risoluzione del contratto e ristoro dei danni
In accoglimento della domanda spiegata da parte ricorrente, pertanto, dev'essere pronunciata la risoluzione del contratto concluso tra le parti, con conseguente condanna del dr. IT AM alla restituzione delle somme ricevute dal ricorrente.
pagina 11 di 17 Riguardo alla quantificazione di queste ultime l'unico importo acclarato è quello incontestato pari ad €
4.474,00, corrispondente alle ricevute n. 282 del 07.09.2017 di € 1.502,00 (che risulta essere stata emessa dallo studio medico AM: doc. 2 di parte resistente) e n. 5 del 31.12.2017 di € 2.972,00
(doc. 3 di parte resistente).
Non è stata data prova del versamento di altri acconti neanche attraverso le prove orali, posto che non sono stati forniti riscontri concreti e specifici.
Difettando la prova della malafede, gli interessi legali devono essere fatti decorrere dall'epoca della notifica della domanda ai sensi dell'art. 2033 c.c.
5. Sulla quantificazione dei danni
In merito ai danni la consulenza espletata ha è pervenuta alle ss. conclusioni:
a) in conseguenza degli incongrui trattamenti protesici effettuati, alla momentanea impossibilità ad una corretta masticazione dei cibi ed ai disagi derivati nel corso delle terapie infruttuosamente effettuate, è derivato all'attore un periodo di inabilità temporanea biologica parziale, quantificabile in 3 giorni al 75
%, 30 giorni al 50% ed ulteriori 60 giorni al 25%;
b) è altresì esitata una perdita ossea mandibolare che, tenuto conto del grado di emendazione attendibilmente conseguibile attraverso l'intervento di chirurgia muco-gengivale, portano a stimare due punti percentuale di riduzione della integrità psico-fisica;
c) l'inadeguatezza dei manufatti protesici realizzati, comporterà la necessità per l'attore di sottoporsi a future cure odontoiatriche riabilitative, sostituendo le protesi parziali fisse approntate presso lo studio medico AM e sostenendo, agli attuali tariffari medi professionali, costi indicativamente quantificabili in complessivi € 10.000,00;
d) sono congrue le spese mediche sostenute, per un importo di € 202,00 (fattura n. 408 emessa il
26.11.2021 da Ambulatorio Odontoiatrico Dott. Pierfranco Caprioli con causale “visita odontoiatrica”).
Ciò detto, osserva lo scrivente che va integralmente riconosciuta la voce sub d) (oltre, trattandosi di obbligazione di valore, la rivalutazione monetaria e gli interessi sulla somma rivalutata a decorrere dalla data della fattura sino ad oggi, applicandosi successivamente su tale importo i soli interessi legali quale debito di valuta) nonché quella sub c) (senza accessori trattandosi di spesa futura), ma, quanto a quest'ultima, limitatamente ai costi per ovviare alla situazione creata dall'intervento erroneo, che si quantificano in euro 2.500,00 (“nello specifico, il piano di trattamento resosi necessario a causa delle erronee cure effettuate presso suddetto Studio consiste nella rimozione dell'impianto in sede 45 e nel contestuale ripristino volumetrico mediante rigenerazione ossea (ad un costo di €. 1.000), nell'approntamento di una protesi totale provvisoria (al costo di €. 1.500”, vd. CTU) e non per quelli pagina 12 di 17 ulteriori (consistenti “nel posizionamento di quattro mini impianti (al costo di €. 4.000) e nella realizzazione di una protesi totale definitiva con dispositivi ritentivi (al costo di €. 3.500”) in quanto volti ad ottenere l'esito contrattualmente previsto, che invece non è dovuto stante la risoluzione del rapporto e la restituzione del corrispettivo versato.
Relativamente alle voci sub a) e b) trova applicazione l'art. 7, comma 4, legge n. 24/2017, che prescrive che il danno biologico e non patrimoniale conseguente all'attività dell'esercente la professione sanitaria venga risarcito sulla base delle tabelle di cui agli artt. 138 e 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209.
Nel caso in esame, infatti, l'applicazione della c.d. legge Gelli - Bianco a fatti già verificatesi al momento della sua entrata in vigore non incide negativamente sul fatto generatore del diritto alla prestazione, ma si limita a fissare i criteri di liquidazione del danno non patrimoniale sulla base, appunto, delle tabelle di cui agli artt. 138 e 139 del Codice delle assicurazioni.
Si deve, pertanto, ritenere operativo il richiamo svolto dall'art. 7 agli artt. 138 e 139 Codice delle assicurazioni per la liquidazione delle micropermanenti sino al 9% anche relativamente a fatti avvenuti in epoca antecedente all'entrata in vigore della legge IA (come chiarito da Cass. n.
28990/2019).
Orbene, aderendo alle valutazioni del CTU – ed applicando, come osservato, i criteri di cui all'art. 139 del Cod. Ass. – va riconosciuto, a titolo di danno biologico permanente, l'importo di € 1.385,90, e, a titolo di danno biologico temporaneo, l'importo di € 1.781,49 secondo i parametri vigenti.
Non si ritiene che nella fattispecie ricorrano i presupposti per la personalizzazione del danno, sui quali non vi sono indicazioni sufficientemente specifiche nell'atto introduttivo né è stata prodotta documentazione a supporto.
Alla luce delle predette considerazioni, pertanto, il danno non patrimoniale viene complessivamente valutato nell'importo di € 3.167,39 oltre interessi, quali componenti del risarcimento a ristoro del mancato godimento della maggior somma riconosciuta, da computarsi, alla luce dell'orientamento consolidato della Suprema Corte (cfr. Cass. civ. S.U. 1712/1995), sull'importo riconosciuto,
“devalutato” fino al giorno dell'evento di danno (da individuarsi nella data in cui è iniziato il trattamento protesico, cioè il 21.02.2017) e poi “rivalutato” annualmente fino ad oggi, applicandosi successivamente su tale importo i soli interessi legali quale debito di valuta.
6. Domande di regresso e di surroga svolta nei confronti del dottor NA
pagina 13 di 17 Parte resistente proponeva azione di regresso nei confronti del dottor ST NA, terzo incaricato dallo studio medico AM intervenuto nei trattamenti impianto-protesici eseguiti sul ricorrente.
Tale domanda è infondata.
Sul punto si richiamato le conclusioni cui è giunta la CTU ovvero “sulla base della documentazione prodotta in atti non sono emersi elementi che consentano di attestare carenze o negligenze imputabili al Dr. ST NA”.
Tale conclusione non è in contraddizione con la responsabilità riconosciuta in capo al dr. IT
AM in quanto quest'ultimo, avendo stipulato il contratto, ha assunto una responsabilità che coinvolge l'intera esecuzione dell'intervento, a prescindere dai singoli passaggi in cui questo si è svolto.
Invece, rispetto alla posizione del DR. NA, mancando la prova dell'assunzione di un obbligo analogo (avendo il predetto riferito di essere stato investito unicamente per alcuni aspetti), la valutazione della sua responsabilità rispetto all'accaduto va riferita unicamente alle prestazioni effettuate, nei limiti in cui dimostrate.
E' facendo riferimento a queste che il Collegio peritale non ha ravvisato elementi che comprovino l'addebito, come chiarito all'udienza fissata a chiarimenti:
“ADR dal diario clinico risulta che il DR. NA ha eseguito correttamente l'impianto…
ADR non siamo stati in grado di riferire a quale degli odontoiatri intervenuti sia ascrivibile la responsabilità per l'erroneità dell'intervento, non avendo una rappresentazione del trattamento in tutti
i passaggi con identificazione del medico che se ne è occupato nelle varie fasi.
ADR Non sappiamo quali professionisti abbiano partecipato all'intervento oltre al dr. NA“.
Le considerazioni esposte valgono anche per la domanda di surroga svolta dalla compagnia
ASSICURATRICE MILANESE Spa.
7. Sulla responsabilità della compagnia di assicurazione ASSICURATRICE MILANESE Spa
Deve essere accolta la domanda di manleva formulata dal resistente IT AM nei confronti della compagnia di assicurazione.
La terza chiamata ha eccepito l'inoperatività della polizza sottoscritta sostenendo che: 1) non è provata la sussistenza di una condotta illecita in capo ai resistenti assicurati risultando, per contro, che era stato il dottor NA, terzo incaricato dallo studio dei resistenti, a rendere la prestazione in favore del sig. NI;
2) le condizioni generali di contratto coprono esclusivamente la responsabilità
pagina 14 di 17 professionale diretta del medico assicurato nell'esercizio della sua professione, escludendo la copertura per ipotesi di responsabilità solidali.
Tali obiezioni non possono trovare accoglimento in quanto, come si è già esposto: 1) non vi è prova che la prestazione sia stata eseguita interamente dal dr. NA, risultando anzi il contrario;
2) il dr. IT AM è stato riconosciuto responsabile per prestazioni proprie (e non per quelle del dr. NA) in relazione all'intervento di implantologia.
Ne consegue l'accoglimento della domanda di manleva proposta dal resistente IT AM, al netto delle franchigie contrattualmente pattuite, per le somme di natura risarcitoria oltre che per quelle afferenti alle spese legali (in tema di assicurazione della responsabilità civile, infatti, le spese giudiziali al cui pagamento l'assicurato venga condannato in favore del danneggiato vittorioso costituiscono un accessorio dell'obbligazione risarcitoria, per cui, ai sensi dell'art. 1917 c.c., gravano sull'assicuratore se e nei limiti in cui non comportino superamento del massimale di polizza, cfr. Cass. n. 24159/2018).
Al contrario, la copertura assicurativa non opera quanto all'importo che il resistente deve restituire valendo il principio per cui il rischio assicurato deve essere inteso come il danno che il professionista può cagionare a terzi o al proprio cliente per fatti colposi commessi nell'esercizio dell'attività forense, o ad essa connessi (cfr. Cass. n. 17346/2015).
Con riferimento invece alla chiamata in causa della compagnia assicurativa da parte della resistente
OR AM essa non si giustifica alla luce delle considerazioni esposte oltre che per il rilievo della terza chiamata circa l'inoperatività della copertura assicurativa nei suoi confronti in relazione ai danni conseguenti all'implantologia.
8. Sulle spese di lite
Le spese di lite, comprensive anche della fase dell'ATP, vengono regolate come segue – secondo il principio della soccombenza - e quantificate come da dispositivo.
Quelle sostenute dal ricorrente vengono poste interamente a carico del dr. IT AM.
Quelle sostenute dal dr. NA vengono poste a carico solidale dei dottori AR IT e
OR nonché dell'ASSICURATRICE MILANESE Spa.
Quelle sostenute dal dr. IT AM in relazione alla chiamata in causa della
ASSICURATRICE MILANESE Spa vengono compensate per metà, in ragione della reciprocità della soccombenza, e poste per il residuo a carico di quest'ultima.
Quelle sostenute da ASSICURATRICE MILANESE Spa in relazione alla domanda svolta nei suoi confronti da OR AM vengono poste a carico di quest'ultima.
pagina 15 di 17
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) in accoglimento delle domande del ricorrente dichiara la risoluzione del contratto intercorso con il dr. IT AM;
2) condanna il dr. IT AM a restituire al ricorrente la somma di euro 4.474,00 oltre interessi al tasso legale dalla domanda sino al saldo;
3) condanna il dr. IT AM a risarcire al ricorrente i danni cagionati nella misura di euro € 202,00 per spese mediche passate, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come da parte motiva, euro 2.500,00 per quelle future ed euro 3.167,39 per i danni non patrimoniali, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come da parte motiva;
4) rigetta la domanda di regresso svolta da parte resistente nei confronti del dr. NA;
5) condanna la terza chiamata ASSICURATRICE MILANESE Spa a tenere indenne e manlevare il dr. IT AM di quanto dovuto al ricorrente in relazione ai danni di cui al punto 3) ed alle spese di lite dovute nei confronti del ricorrente, il tutto nei limiti dell'operatività della polizza (quindi con applicazione dello scoperto del 10%, con il massimo di Euro 5.000,00);
6) rigetta la domanda di surroga svolta da ASSICURATRICE MILANESE Spa nei confronti del dr. NA;
7) condanna il dr. IT AM a rifondere al ricorrente le spese di lite che si liquidano in
€ 7.837,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge oltre anticipazioni documentate, ivi comprese le spese per le CTU e quelle di CTP, come da fatture, nella misura sostenuta;
8) condanna il dr. IT AM, la d.ssa OR AM e la compagnia
ASSICURATRICE MILANESE Spa, in solido, a rifondere al dr. NA le spese di lite afferenti alla domanda di regresso e di surroga, spese che si liquidano in complessivi euro
6.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15 % i.v.a. e c.p.a. come per legge;
9) compensa per metà le spese di lite nei rapporti tra il dr. IT AM e
ASSICURATRICE MILANESE Spa e condanna quest'ultima a rifondere al primo le spese residue, quantificando queste ultime complessivamente in euro 2.600,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15 % i.v.a. e c.p.a. come per legge;
pagina 16 di 17 10) condanna OR AR a rifondere a ASSICURATRICE MILANESE Spa le spese sostenute in relazione alla domanda svolta dalla prima nei confronti della seconda liquidate complessivamente in euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15 %
i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza
Busto Arsizio, 4 novembre 2024
Il Giudice
dott. Massimiliano Radici
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. M. RADICI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3577/2023 promossa da:
CC AR NI (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. NICOLA DAVIDE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. NICOLA DAVIDE
RICORRENTE contro
TT AM (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. LOPEZ ANDREA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA PRIVATA LUIGI CONCONI 7 20149 MILANOpresso il difensore avv. LOPEZ ANDREA
STUDIO ODONTOIATRICO TO AM TT OR NI (C.F.
03513770127)
RESISTENTI
OR AM (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LOPEZ ANDREA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA PRIVATA LUIGI CONCONI 7 20149 MILANOpresso il difensore avv. LOPEZ
ANDREA
INTERVENUTA
NA ST (C.F. [...]), rappresentato e difeso dall'avvocato Ilaria De Luca (C.F. [...]) del Foro di Milano, (pec: ilaria.deluca@milano.pecavvocati.it; fax
02. 45075157), elettivamente domiciliato come in atti pagina 1 di 17 ASSICURATRICE MILANESE S.P.A., con sede legale in San Cesario Sul Panaro (MO), Corso
Libertà n. 53, C.F. e P.IVA 08589510158
TERZI CHIAMATI
Oggetto: Responsabilita professionale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
per il ricorrente:
Voglia il Tribunale adìto, contrariis reiectis, per i motivi dedotti in atti, previe tutte le declaratorie del caso, in fatto ed in diritto e senza l'inversione di ogni onere probatorio, così giudicare:
pagina 2 di 17 Accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale e la responsabilità professionale dello studio associato Medico-Odontoiatrico dei Dottori IT, OR e ON AM, in persona dell'Associato e legale rappresentante Dr. IT AM nonché personalmente del Dr. IT AM e della Dott.ssa OR AM stante avversa allegazione di scioglimento dell'Associazione professionale e/o loro Ausiliari e Professionisti dai medesimi chiamati ad operare sul Paziente/ricorrente, nel fallimento degli interventi di implantologia e delle cure/terapie prestate al
Ricorrente negli anni compresi tra il 2017 e 2021, come meglio allegato e descritto nella narrativa del ricorso introduttivo e memorie successive;
all'occorrenza accertare e dichiarare o comunque disporre la risoluzione del contratto e rapporto d'opera e di prestazioni sanitarie intercorsi tra il Paziente e lo Studio Associato Medico- Odontoiatrico dei Dottori IT, OR e ON AM ut supra e/o dei relativi Titolari e, ora
Successori, cui il Paziente si è rivolto e cui ha effettuato i propri pagamenti, per fatti, omissioni, colpa
e responsabilità del Dr. IT AM, suoi Ausiliari e/o Collaboratori e/o Specialisti chiamati ad operare sul Paziente/ricorrente;
Accertare e dichiarare la responsabilità dei Resistenti, in particolare del Dr. IT
AM e/o propri Ausiliari/Collaboratori e/o Specialisti dalle sole Controparti AM prescelti per la cura del Paziente, nella causazione dei danni patrimoniali e non patrimoniali subìti e subendi dal Ricorrente in conseguenza degli interventi di implantologia e delle cure/terapie prestategli ut supra , come già accertati e quantificati ad esito dell'espletata consulenza tecnica preventiva ex L. Gelli/Bianco;
Condannare per l'effetto lo Studio Associato Medico-Odontoiatrico dei Dottori IT, OR e ON AM ovvero i Resistenti Dott.ri IT e OR AM, in via tra loro solidale ovvero l'uno e/o l'altro di essi nella misura e proporzioni a ritenersi di giustizia, alla restituzione delle somme ricevute per i suddetti trattamenti e cure integralmente falliti in sorte capitale di € 9.000,00= oltre interessi al tasso di legge dal 19 08 2021 al saldo effettivo (con calcolo del tasso legale di cui all'art. 1284, comma IV c.c. dal deposito del presente ricorso al saldo effettivo);
Condannare i Resistenti ut supra e/o Terzi chiamati, in via tra loro solidale ovvero l'uno e/o l'altro di essi nella misura e proporzioni a ritenersi di giustizia, al risarcimento del danno patrimoniale corrispondente alle spese mediche che il Ricorrente deve/dovrà affrontare per l'emenda dei danni arrecatigli dai Convenuti nonché per nuova protesizzazione dell'arcata dentale inferiore, nella misura minima di € 10.000,00= come già accertato in ATP, oltre accessori e interessi di legge dalla domanda al saldo, ovvero nella diversa e se del caso anche maggiore misura a ritenersi di giustizia;
Condannare i Resistenti e/o Terzi chiamati, in via tra loro solidale ovvero l'uno e/o l'altro di essi nella misura e proporzioni a ritenersi di giustizia, al risarcimento del danno patrimoniale emergente corrispondente agli esborsi sostenuti dal Ricorrente per giusta remunerazione del proprio
Consulente odontoiatra in fase stragiudiziale e di ATP, in linea capitale per € 2.522,00= oltre interessi di legge dalla domanda al saldo;
Condannare i Resistenti e/o Terzi chiamati, in via tra loro solidale ovvero l'uno e/o l'altro di essi nella misura e proporzioni a ritenersi di giustizia, al risarcimento del danno biologico personalizzato e morale riportato dal Ricorrente in conseguenza degli avversi interventi/cure/terapie e fallimenti implantologici, con quantificazione allo stato in linea capitale minima di € 5.934,75= oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo effettivo, ovvero nel diverso ed eventualmente anche maggiore importo a ritenersi di giustizia;
Porre le spese e i compensi tutti dell'espletato procedimento di accertamento tecnico preventivo RG n. 1442/2022 di codesto Tribunale a carico solidale dei Resistenti e/p Terzo ut supra, ovvero pagina 3 di 17 dell'uno e/o dell'altro di essi, nella misura di € 5.000,00= oltre accessori di legge per compensi liquidati in favore di CCTTUU nonché di € 7.420,51= ovvero nella diversa misura a ritenersi di giustizia per compensi e spese professionali della difesa espletata in quel procedimento;
Respingersi tutte le eccezioni e domande dei Resistenti e dei Terzi chiamati nei confronti del
Ricorrente ivi comprese, in particolare, le avverse richieste di rinnovazione della CTU medico legale e specialistica già validamente espletata in ATP in quanto ingiustificate, non supportate da rilievi critici minimamente dettagliati o argomentati e perciò meramente esplorative e inammissibili;
In via istruttoria come in atti
Per i resistenti dott. IT AM e della Dott.ssa OR AM:
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni istanza avversaria,
- In via principale: rigettare tutte le domande del ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto.
- In subordine: nel caso di accertamento del nesso causale tra l'intervento effettuato in data 21/02/2017 e i danni lamentati dal Sig. CC IO NI, accertare l'esclusiva responsabilità del Dott. ST
NA e condannare lo stesso all'integrale risarcimento dei danni subiti dal ricorrente.
- In via ulteriormente subordinata: nella denegata ipotesi in cui fosse accertata la responsabilità nella causazione dell'evento avverso del Dottor IT AM
e/o della Dottoressa OR AM, quale soggetto obbligato a farsi carico – insieme alla Dottoressa
ON AM – delle eventuali sopravvenienze del cessato Studio Associato, accertare altresì il concorso colposo del Dott. ST NA e ripartire in capo a ciascuno dei professionisti, in modo proporzionale alle rispettive responsabilità, il risarcimento dei danni subiti dal ricorrente. In tal caso condannare la Dott.ssa ON AM a tenere indenne, per la metà, la Dott.ssa OR AM di quanto la stessa sarà condannata a pagare in ragione dell'impegno assunto di farsi carico delle sopravvenienze del cessato Studio professionale;
nonché condannare la compagnia ASSICURATRICE
MILANESES.p.a. a manlevare e tenere indenne i propri assicurati, IT AM e OR
AM, di quanto gli stessi saranno condannati a pagare, a qualsiasi titolo, al ricorrente.
In via istruttoria come in atti
Per il terzo chiamato dr. NA ST:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare NEL MERITO
In via principale
- respingersi qualsivoglia domanda proposta nei riguardi del dottor ST
NA, in quanto non provata nonché del tutto infondata in fatto ed in diritto, per tutti i motivi meglio esposti in narrativa con tutte le statuizioni inerenti e conseguenti;
- con vittoria di spese competenze professionali ex DM 55 del 2014 e successive modificazioni e integrazioni, oneri previdenziali e fiscali come per legge, rimborso forfettario nella misura del 15%;
In subordine
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande di parte ricorrente e nel denegatissimo caso in cui, all'esito del presente procedimento, venisse affermata una qualsivoglia responsabilità in capo al dottor ST NA per i fatti di causa, previo accertamento degli eventuali effettivi danni iatrogeni patiti dalla parte ricorrente, che dovessero denegatamente risultare in nesso di causa con le predette presunte condotte colpose, che dovessero denegatamente risultare imputabili al dottor ST
pagina 4 di 17 NA, il tutto come meglio esposto in narrativa e con onere a carico della parte ricorrente, e, qualora dovesse, di conseguenza, essere accolta, anche in parte, la domanda avanzata nei confronti del concludente professionista, per l'effetto limitarne l'esposizione ai soli danni che risultino essere direttamente e personalmente riconducibili all'operato del dottor ST NA e per la sola quota di responsabilità che venisse denegatamente e direttamente ascritta a quest'ultimo, esclusivamente per la sola quota di danno, iatrogeno e/o differenziale, che, all'esito del presente giudizio, dovesse ritenersi sussistere e che venisse denegatamente ritenuta direttamente e personalmente imputabile al dott. NA, per tutti i motivi esposti in narrativa;
in tal caso concompensazione delle spese di lite.
Per la terza chiamata ASSICURATRICE MILANESESPA:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, 1 - con riferimento alla azione risarcitoria proposta dal NI nei confronti dei resistenti:
in via principale, rigettare le domande proposte dal ricorrente nei confronti dei dott.ri AM in quanto infondate in fatto e in diritto, anche in applicazione della disposizione di cui all'art. 1227, 2° comma, c.c.
in via subordinata, ridurre il danno risarcibile in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1227, 2° comma, c.c. ovvero, e comunque, all'art. 1227, 1° comma, c.c. e comunque nei limiti specificati al paragrafo 1 della parte in Diritto della comparsa di costituzione e risposta.
in via di surroga rispetto ai diritti dei dott.ri AM, accertare e dichiarare l'obbligo del dott. NA di tenere indenne i dott.ri AM in ipotesi di riconoscimento di responsabilità di questi ultimi per fatto dell'ausiliario, con conseguente rigetto della domanda di garanzia proposta dai dott.ri AM nei confronti di Assicuratrice Milanese
S.p.A.
2. - con riferimento alla azione di garanzia proposta dai dott.ri
AM verso Assicuratrice Milanese:
in via principale, respingere la domanda, previo accertamento e dichiarazione dell'inesistenza dell'obbligo di indennizzo e/o del difetto di copertura assicurativa e/o della inoperatività della garanzia assicurativa in relazione ai fatti per cui è causa per tutti i motivi esposti in atti e, in particolare, per la non sussimibilità della fattispecie di responsabilità dei dott.ri AM al rischio assicurato con il contratto assicurativo nonché, in generale, per estraneità della fattispecie rispetto all'oggetto del contratto;
in via subordinata, accertare essere la OM tenuta ad indennizzare l'assicurata nei seguenti limiti: i. con esclusione del compenso professionale percepito
e/o che avrebbe dovuto percepire e che i dott.ri AM siano condannati a restituire;
ii. per la sola quota di responsabilità diretta che compete agli assicurati (da accertarsi anche ex art.
pagina 5 di 17 1916 c.c. in funzione dell'eventuale futuro esercizio del diritto di regresso ai sensi dell'art. 1299 c.c.);
iii. con applicazione dello scoperto del 10%, con il massimo di Euro 5.000,00 per i danni conseguenti all'implantologia, la polizza del dott. IT NI;
iv. non opera per i danni conseguenti all'implantologia la polizza stipulata dalla dott.ssa OR NI
3. – Con condanna al pagamento delle spese legali del presente giudizio, oltre al rimborso per spese generali (15%), C.P.A. ed
I.V.A., come per legge.
In via istruttoria come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. CC IO NI ha convenuto in giudizio dinnanzi all'intestato Tribunale lo Studio Associato Medico-Odontoiatrico dei Dottori IT, OR e ON
AM e IT AM, in proprio, esponendo che: all'inizio del 2017 si rivolgeva presso lo studio medico resistente poiché necessitava di una protesi dentale all'arcata inferiore;
in seguito ad un esame preliminare compiuto da IT AM, gli veniva comunicata la percorribilità di una riabilitazione protesica fissa consistente nella realizzazione e l'installazione di quattro impianti nell'arcata inferiore (c.d. “all-on-four”) con barra di titanio fresata, visite di controllo etc., il tutto ad un costo preventivato di € 9.500,00; in accordo con quanto propostogli, corrispondeva un acconto di €
5.000,00; in data 21.02.2017, presso lo studio medico dei resistenti, veniva eseguito, a cura di un altro medico (che in seguito all'A.t.p. espletato è emerso essere il dottor ST NA), l'intervento di inserimento dei quattro impianti nella zona anteriore della mandibola;
nel gennaio 2018 veniva fissata la protesi all on four sugli impianti innestati in precedenza;
tuttavia, già da fine gennaio 2018, si manifestavano delle fistole infettive in corrispondenza degli impianti;
in breve tempo veniva espulso uno degli impianti con conseguente rimozione della protesi;
nei mesi successivi lo studio dei resistenti ha più volte tentato senza successo di installare un nuovo impianto e protesi;
sino a marzo 2018, sono stati corrisposti al predetto studio medico euro 9.000,00 tramite progressivi versamenti in contanti;
poiché la trattativa stragiudiziale non ha avuto esito positivo, è stato necessario introdurre un accertamento tecnico preventivo, all'esito del quale è stato accertato che: “i trattamenti implanto protesici resi al Sig. NI, privi di particolare difficoltà tecnica, non sono stati eseguiti con la necessaria perizia e diligenza, e sono infine risultati del tutto infruttuosi”.
pagina 6 di 17 Il ricorrente ha chiesto, pertanto, previa declaratoria dell'inadempimento dello studio medico resistente e del dott. AM alle obbligazioni assunte, di dichiarare la risoluzione del contratto con questi ultimi intercorso e, per l'effetto, il risarcimento di tutti i danni patiti, con interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo, soddisfo.
Si sono costituiti in giudizio OR AM e IT AM, i quali hanno domandato di essere autorizzati alla chiamata in causa della loro compagnia di assicurazione ASSICURATRICE
MILANESESpa, per essere da questa manlevati nel caso di accoglimento della domanda attorea, e di
ST NA, medico terzo incaricato dallo studio medico dei resistenti, che ha effettuato l'intervento di impiantologia sul ricorrente, al fine di agire in regresso nei suoi confronti;
hanno eccepito la carenza di legittimazione passiva dello Studio Associato Medico-Odontoiatrico
AM, in quanto la predetta associazione professionale si è sciolta con atto n. 21139 del
7.07.2023, in cui si è stabilito che le eventuali sopravvenienze restino a carico delle Dott.sse OR e
ON AM (art. 1); la resistente OR AM ha, pertanto, domandato di essere autorizzata alla chiamata in causa della sorella ON AM, al fine di essere tenuta indenne, pro quota, delle eventuali somme che la stessa fosse condannata a risarcire al ricorrente in virtù dello scioglimento dello Studio Associato.
Nel merito, hanno chiesto il rigetto delle domande attoree deducendo che: lo studio medico non può essere paragonato ad una struttura sanitaria per l'assenza della complessità di mezzi di carattere imprenditoriale e per la prevalenza dell'operato dei professionisti associati;
che la responsabilità delle lesioni deve essere ascritta in capo al dottor ST NA, professionista esterno allo studio associato dei dottori AM, che ha effettuato in prima persona l'intervento di implantologia.
In particolare, parte resistente ha evidenziato che la c.t.u. espletata ha riconosciuto una responsabilità per i soli interventi implanto-protesici, compiuti dal dottor NA ed escludendola, invece, per la fase preparatoria e post-operatoria, eseguita dagli altri professionisti dello studio medico resistente;
che le risultanze della ATP risultano carenti, non avendo i consulenti accertato una violazione delle leges artis o la sussistenza del nesso eziologico. Con riferimento al quantum debeatur, hanno riconosciuto il versamento da parte del ricorrente della sola somma di € 4.474,00, contestando per il resto le ulteriori richieste risarcitorie.
Hanno chiesto, pertanto, il rigetto delle domande svolte nei loro confronti e, in subordine, di dichiarare l'esclusiva responsabilità del dottor NA, ovvero, di ripartire in capo a ciascuno dei professionisti, in modo proporzionale alle rispettive responsabilità, il risarcimento dei danni subiti dal ricorrente.
pagina 7 di 17 Con ordinanza del 6.11.2023 il Giudice istruttore ha autorizzato la chiamata in causa delle sole parti che avevano partecipato all'ATP e cioè il dottor NA e la compagnia assicuratrice
ASSICURATRICE MILANESE Spa.
Si è costituito il terzo chiamato ST NA contestando le domande attoree eccependo quanto segue: responsabile dell'evento è unicamente lo studio medico resistente per il fatto dei propri ausiliari, ai sensi dell'articolo 1228 codice civile, pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, sussistendo un collegamento necessario tra l'organizzazione aziendale e la prestazione resa dal sanitario stesso;
che l'intervento è stato da lui compiuto diligentemente, difettando la prova del nesso di causalità e contestando il quantum debeatur.
Ha chiesto, pertanto, il rigetto delle domande svolte nei suoi confronti e, in subordine, di limitare la responsabilità ai soli danni che risulterebbero essere direttamente e personalmente riconducibili al suo operato nonché per la sola quota di responsabilità a lui ascritta.
Si è costituita la terza chiamata ASSICURATRICE MILANESE S.p.a eccependo: l'inoperatività della polizza in quanto non è stata provata la sussistenza di una condotta illecita in capo ai resistenti assicurati, non avendo i medici convenuti mai svolto alcuna prestazione professionale nei confronti del medesimo, posto che l'intervento è stato eseguito unicamente dal dottor NA;
l'inoperatività della polizza in quanto le condizioni generali di contratto coprono esclusivamente la responsabilità professionale diretta del medico assicurato nell'esercizio della sua professione, escludendo la copertura per ipotesi di responsabilità solidali;
la polizza della resistente OR AM non copre i casi di
“implantologia”; la restituzione al cliente del corrispettivo versato per la prestazione male eseguita non
è prevista dalla polizza come pregiudizio indennizzabile, ma costituisce obbligo restitutorio discendente dalla pronuncia di risoluzione del contratto;
in ogni caso, la polizza stipulata con il dottor
IT AM opera con uno scoperto del 10% con il massimo di euro 5000,00 per i danni conseguenti all'implantologia.
Ha concluso chiedendo il rigetto delle domande svolte nei suoi confronti, e in via subordinata, di limitare l'indennizzo alla quota di responsabilità riconosciuta in capo agli assicurati, dello scoperto del
10%, con il massimo di Euro 5.000,00 e con esclusione del compenso professionale percepito da
IT AM.
La causa è stata istruita mediante acquisizione del fascicolo dell'ATP e trattenuta in decisione all'udienza del 16.10.2024.
1. Legittimazione passiva di parte resistente
pagina 8 di 17 Parte ricorrente ha evocato in giudizio sia lo studio associato TO AM TT
OR NI che il DR AM IT a titolo personale.
Vertendosi in materia di responsabilità professionale, trova applicazione il principio espresso dalla ss. massima: “la responsabilità nell'esecuzione di prestazioni per il cui svolgimento è necessario il titolo di abilitazione professionale è rigorosamente personale perché si fonda sul rapporto tra professionista
e cliente, caratterizzato dell'"intuitus personae", e perciò, anche se il professionista è associato ad uno studio, ai sensi dell'art. 1 della legge 23 novembre 1939 n. 1815, non sussiste alcun vincolo di solidarietà con i professionisti dello stesso studio ne' per l'adempimento della prestazione, ne' per la responsabilità nell'esecuzione della medesima. (Cass Sez. 2, Sentenza n. 22404 del 29/11/2004).
Posto dunque che il ricorrente ha individuato il professionista che ha assunto l'obbligo di effettuare la prestazione nella persona del dr. DR AM IT, è quest'ultimo il soggetto legittimato passivo rispetto alle domande attoree.
Non sono legittimate dunque le D.sse AM, OR e ON, non essendo state chiamate in causa dal ricorrente e non potendo la loro legittimazione derivare dall'avere fatto parte dello studio associato, che è stato peraltro sciolto prima del presente giudizio.
In ogni caso i vincoli attinenti allo studio associato ed i patti che derivano dallo scioglimento dello stesso riguardano i rapporti interni e non hanno effetto nei confronti dei terzi.
2. Sulla responsabilità per l'intervento
E' incontestato che il ricorrente si sia rivolto allo studio associato AM per le cure odontoiatriche in oggetto e che, all'interno di tale studio, sia stato preso in carico dal dr. IT
AM, tanto è vero che parte resistente, nel contestare l'ammontare delle somme ricevute dal ricorrente, evidenzia nell'atto costitutivo quanto segue: “manca, infatti, l'indicazione del versamento di
€ 2.972,00 come da ricevuta n. 5 emessa dal Dott. IT Familiari in data 31.12.2017“.
L'assunto di parte resistente secondo il quale “l'intervento non veniva eseguito dai menzionati professionisti, ma da un professionista terzo incaricato dallo Studio in quanto specializzato in tali operazioni, il Dott. ST Nardella, già chiamato in causa dai convenuti nel precedente giudizio di
ATP (doc. 1)“ non ha rilievo sotto un duplice profilo.
In primo luogo la documentazione allegata dimostra che il ricorrente ha avuto rapporti con lo studio associato RI (preventivi, modulo di consenso informato, ricevute di pagamento– rispettivamente doc. 2, 15, 7, e 7 bis e di parte ricorrente) senza che risulti alcun riferimento al dr.
NA (che non ha fatto parte dello studio associato).
pagina 9 di 17 In secondo luogo parte resistente chiama in causa quest'ultimo quale “esecutore” e non come parte del contratto concluso dal ricorrente.
Orbene, il fatto che il dr. IT AM, per eseguire l'intervento che si era impegnato a fare a favore del Sig. NI, si sia avvalso dell'opera di un terzo è questione che attiene ai rapporti tra i due medici, ma che non si riverbera nei confronti del paziente.
In ogni caso, come più oltre evidenziato, i profili di responsabilità in relazione all'intervento di che trattasi sussistono in relazione all'operato del dr. IT AM (e non a quello del dr.
NA).
3. Profilo colposo
Quanto all'accertamento della condotta colposa, della sussistenza del danno e del relativo nesso causale, si richiama la consulenza tecnica redatta in sede di ATP (r.g. n. 1442/2022) a firma del
Collegio peritale, le cui conclusioni, oggetto di approfondimenti in occasione dell'udienza fissata a chiarimenti, si condividono alla luce delle argomentazioni esposte e dei riscontri in atti e ciò in applicazione della regola del “più probabile che non”, propria del processo civile ("pur ispirandosi ai criteri di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., secondo i quali un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché al criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili, presenta tuttavia notevoli differenze in relazione al regime probatorio applicabile, stante la diversità dei valori in gioco tra responsabilità penale e responsabilità civile. Nel processo civile vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige infatti la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio"."; Cass. civ. Sez. III, 11/05/2009, n. 10741 e conformemente Cass. civ. Sez. Unite Sent. 11/01/2008, n. 576 ed in termini Cass. civ. Sez. III,
26/07/2012, n. 13214, Cass. civ. Sez. III, 18/07/2011, n. 15709, Cass. civ. Sez. III, 02/02/2010, n. 2354,
Cass. civ. Sez. III, 07/07/2009, n. 15895, Cass. civ. Sez. III, 05/05/2009, n. 10285, Cass. civ. Sez. III,
16/01/2009, n. 975).
Il Collegio peritale infatti ha accertato che:
- I trattamenti implanto-protesici effettuati al Sig. NI sono risultati del tutto infruttuosi giacché dei quattro impianti posizionati all'arcata inferiore residua nell'attualità unicamente quello infisso in sede 45, mentre gli altri tre impianti sono andati persi: in luogo della programmata protesi totale ancorata ad una barra poggiante sui quattro impianti il periziando indossa oggi una instabile protesi totale mobile provvisoria ad appoggio mucoso. Le terapie implantari e protesiche inizialmente
pagina 10 di 17 programmate presso lo “Studio Associato Medico-Odontoiatrico dei Dottori IT, OR e ON
AM”, da considerarsi routinarie nell'attività odontoiatrica, sono pertanto risultate fallite;
e che:
- In base alle regole all'epoca acquisite al corredo scientifico e pratico del settore odontoiatrico, gli interventi effettuati dai resistenti sulla persona del ricorrente non sono risultati correttamente eseguiti;
Nello specifico il Collegio peritale ha evidenziato quanto segue:
“All'esito dell'attuale esame clinico e visionati i sopra descritti esami radiografici, è emerso che…..Pur con le cautele e gli inevitabili limiti di un giudizio retrospettivo, merita al riguardo evidenziare che sulla base delle annotazioni riportate nel diario clinico ed alla stregua del principio della preponderanza della evidenza, si ritiene che il fallimento implantoprotesico possa ascriversi ad un erroneo piano occlusale del manufatto protesico realizzato all'arcata inferiore. Infatti, nel diario clinico, in occasione del controllo effettuato in data 30.01.2018 risulta annotato dai sanitari dello
Studio Familiari: «CTR: occlusione solo sui diatorici. Presenza di fistole in sede 42-32. Richiesta
TAC»; nella successiva seduta del 12.03.2018 veniva riportato nel Diario clinico: «visionato TAC che rivela sofferenza a livello dei 4 impianti.. .». A ciò si aggiungano le ulteriori problematiche successivamente riscontrate dai curanti e segnatamente: l'annotazione del 02.05.2019 che riporta
«Smontata protesi inf. vite fratturata zona 33 e non sbloccata ! Rivedere alloggiamenti x verificare dove si trova frammento di vite? »; quella del 27.06.2020, indicate «Impianti zona 44 e 34 sommersi vite rotta! utilizzare impianti zona 32 e 42!». Risulta altresì che in data 11.09.2020 nel paziente insorgeva un ascesso al secondo quadrante per il quale veniva prescritto antibioticoterapia ed era richiesta una ortopantomografia. Il successivo 21.09.2020, visionata dai sanitari l'OPT, veniva
«RITOCCATO PRECONTATTO PROTESI INF.» Tali annotazioni rendono evidente la negativa evoluzione delle terapie programmate, risultate infine fallite. Per quanto in precedenza esposto, deve concludersi che in nesso causale con le cure inidoneamente attuate dai sanitari dello Studio Associato
Medico-Odontoiatrico dei Dottori IT, OR e ON Familiari”.
Il Collegio ha valutato che “possa comunque escludersi una condotta del Dr. NA e del Dr.
IT AM caratterizzata da colpa grave“, circostanza tuttavia che non ha valore esimente vertendosi in tema di responsabilità di tipo contrattuale ( art. 7 legge n. 24/2017).
4. Risoluzione del contratto e ristoro dei danni
In accoglimento della domanda spiegata da parte ricorrente, pertanto, dev'essere pronunciata la risoluzione del contratto concluso tra le parti, con conseguente condanna del dr. IT AM alla restituzione delle somme ricevute dal ricorrente.
pagina 11 di 17 Riguardo alla quantificazione di queste ultime l'unico importo acclarato è quello incontestato pari ad €
4.474,00, corrispondente alle ricevute n. 282 del 07.09.2017 di € 1.502,00 (che risulta essere stata emessa dallo studio medico AM: doc. 2 di parte resistente) e n. 5 del 31.12.2017 di € 2.972,00
(doc. 3 di parte resistente).
Non è stata data prova del versamento di altri acconti neanche attraverso le prove orali, posto che non sono stati forniti riscontri concreti e specifici.
Difettando la prova della malafede, gli interessi legali devono essere fatti decorrere dall'epoca della notifica della domanda ai sensi dell'art. 2033 c.c.
5. Sulla quantificazione dei danni
In merito ai danni la consulenza espletata ha è pervenuta alle ss. conclusioni:
a) in conseguenza degli incongrui trattamenti protesici effettuati, alla momentanea impossibilità ad una corretta masticazione dei cibi ed ai disagi derivati nel corso delle terapie infruttuosamente effettuate, è derivato all'attore un periodo di inabilità temporanea biologica parziale, quantificabile in 3 giorni al 75
%, 30 giorni al 50% ed ulteriori 60 giorni al 25%;
b) è altresì esitata una perdita ossea mandibolare che, tenuto conto del grado di emendazione attendibilmente conseguibile attraverso l'intervento di chirurgia muco-gengivale, portano a stimare due punti percentuale di riduzione della integrità psico-fisica;
c) l'inadeguatezza dei manufatti protesici realizzati, comporterà la necessità per l'attore di sottoporsi a future cure odontoiatriche riabilitative, sostituendo le protesi parziali fisse approntate presso lo studio medico AM e sostenendo, agli attuali tariffari medi professionali, costi indicativamente quantificabili in complessivi € 10.000,00;
d) sono congrue le spese mediche sostenute, per un importo di € 202,00 (fattura n. 408 emessa il
26.11.2021 da Ambulatorio Odontoiatrico Dott. Pierfranco Caprioli con causale “visita odontoiatrica”).
Ciò detto, osserva lo scrivente che va integralmente riconosciuta la voce sub d) (oltre, trattandosi di obbligazione di valore, la rivalutazione monetaria e gli interessi sulla somma rivalutata a decorrere dalla data della fattura sino ad oggi, applicandosi successivamente su tale importo i soli interessi legali quale debito di valuta) nonché quella sub c) (senza accessori trattandosi di spesa futura), ma, quanto a quest'ultima, limitatamente ai costi per ovviare alla situazione creata dall'intervento erroneo, che si quantificano in euro 2.500,00 (“nello specifico, il piano di trattamento resosi necessario a causa delle erronee cure effettuate presso suddetto Studio consiste nella rimozione dell'impianto in sede 45 e nel contestuale ripristino volumetrico mediante rigenerazione ossea (ad un costo di €. 1.000), nell'approntamento di una protesi totale provvisoria (al costo di €. 1.500”, vd. CTU) e non per quelli pagina 12 di 17 ulteriori (consistenti “nel posizionamento di quattro mini impianti (al costo di €. 4.000) e nella realizzazione di una protesi totale definitiva con dispositivi ritentivi (al costo di €. 3.500”) in quanto volti ad ottenere l'esito contrattualmente previsto, che invece non è dovuto stante la risoluzione del rapporto e la restituzione del corrispettivo versato.
Relativamente alle voci sub a) e b) trova applicazione l'art. 7, comma 4, legge n. 24/2017, che prescrive che il danno biologico e non patrimoniale conseguente all'attività dell'esercente la professione sanitaria venga risarcito sulla base delle tabelle di cui agli artt. 138 e 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209.
Nel caso in esame, infatti, l'applicazione della c.d. legge Gelli - Bianco a fatti già verificatesi al momento della sua entrata in vigore non incide negativamente sul fatto generatore del diritto alla prestazione, ma si limita a fissare i criteri di liquidazione del danno non patrimoniale sulla base, appunto, delle tabelle di cui agli artt. 138 e 139 del Codice delle assicurazioni.
Si deve, pertanto, ritenere operativo il richiamo svolto dall'art. 7 agli artt. 138 e 139 Codice delle assicurazioni per la liquidazione delle micropermanenti sino al 9% anche relativamente a fatti avvenuti in epoca antecedente all'entrata in vigore della legge IA (come chiarito da Cass. n.
28990/2019).
Orbene, aderendo alle valutazioni del CTU – ed applicando, come osservato, i criteri di cui all'art. 139 del Cod. Ass. – va riconosciuto, a titolo di danno biologico permanente, l'importo di € 1.385,90, e, a titolo di danno biologico temporaneo, l'importo di € 1.781,49 secondo i parametri vigenti.
Non si ritiene che nella fattispecie ricorrano i presupposti per la personalizzazione del danno, sui quali non vi sono indicazioni sufficientemente specifiche nell'atto introduttivo né è stata prodotta documentazione a supporto.
Alla luce delle predette considerazioni, pertanto, il danno non patrimoniale viene complessivamente valutato nell'importo di € 3.167,39 oltre interessi, quali componenti del risarcimento a ristoro del mancato godimento della maggior somma riconosciuta, da computarsi, alla luce dell'orientamento consolidato della Suprema Corte (cfr. Cass. civ. S.U. 1712/1995), sull'importo riconosciuto,
“devalutato” fino al giorno dell'evento di danno (da individuarsi nella data in cui è iniziato il trattamento protesico, cioè il 21.02.2017) e poi “rivalutato” annualmente fino ad oggi, applicandosi successivamente su tale importo i soli interessi legali quale debito di valuta.
6. Domande di regresso e di surroga svolta nei confronti del dottor NA
pagina 13 di 17 Parte resistente proponeva azione di regresso nei confronti del dottor ST NA, terzo incaricato dallo studio medico AM intervenuto nei trattamenti impianto-protesici eseguiti sul ricorrente.
Tale domanda è infondata.
Sul punto si richiamato le conclusioni cui è giunta la CTU ovvero “sulla base della documentazione prodotta in atti non sono emersi elementi che consentano di attestare carenze o negligenze imputabili al Dr. ST NA”.
Tale conclusione non è in contraddizione con la responsabilità riconosciuta in capo al dr. IT
AM in quanto quest'ultimo, avendo stipulato il contratto, ha assunto una responsabilità che coinvolge l'intera esecuzione dell'intervento, a prescindere dai singoli passaggi in cui questo si è svolto.
Invece, rispetto alla posizione del DR. NA, mancando la prova dell'assunzione di un obbligo analogo (avendo il predetto riferito di essere stato investito unicamente per alcuni aspetti), la valutazione della sua responsabilità rispetto all'accaduto va riferita unicamente alle prestazioni effettuate, nei limiti in cui dimostrate.
E' facendo riferimento a queste che il Collegio peritale non ha ravvisato elementi che comprovino l'addebito, come chiarito all'udienza fissata a chiarimenti:
“ADR dal diario clinico risulta che il DR. NA ha eseguito correttamente l'impianto…
ADR non siamo stati in grado di riferire a quale degli odontoiatri intervenuti sia ascrivibile la responsabilità per l'erroneità dell'intervento, non avendo una rappresentazione del trattamento in tutti
i passaggi con identificazione del medico che se ne è occupato nelle varie fasi.
ADR Non sappiamo quali professionisti abbiano partecipato all'intervento oltre al dr. NA“.
Le considerazioni esposte valgono anche per la domanda di surroga svolta dalla compagnia
ASSICURATRICE MILANESE Spa.
7. Sulla responsabilità della compagnia di assicurazione ASSICURATRICE MILANESE Spa
Deve essere accolta la domanda di manleva formulata dal resistente IT AM nei confronti della compagnia di assicurazione.
La terza chiamata ha eccepito l'inoperatività della polizza sottoscritta sostenendo che: 1) non è provata la sussistenza di una condotta illecita in capo ai resistenti assicurati risultando, per contro, che era stato il dottor NA, terzo incaricato dallo studio dei resistenti, a rendere la prestazione in favore del sig. NI;
2) le condizioni generali di contratto coprono esclusivamente la responsabilità
pagina 14 di 17 professionale diretta del medico assicurato nell'esercizio della sua professione, escludendo la copertura per ipotesi di responsabilità solidali.
Tali obiezioni non possono trovare accoglimento in quanto, come si è già esposto: 1) non vi è prova che la prestazione sia stata eseguita interamente dal dr. NA, risultando anzi il contrario;
2) il dr. IT AM è stato riconosciuto responsabile per prestazioni proprie (e non per quelle del dr. NA) in relazione all'intervento di implantologia.
Ne consegue l'accoglimento della domanda di manleva proposta dal resistente IT AM, al netto delle franchigie contrattualmente pattuite, per le somme di natura risarcitoria oltre che per quelle afferenti alle spese legali (in tema di assicurazione della responsabilità civile, infatti, le spese giudiziali al cui pagamento l'assicurato venga condannato in favore del danneggiato vittorioso costituiscono un accessorio dell'obbligazione risarcitoria, per cui, ai sensi dell'art. 1917 c.c., gravano sull'assicuratore se e nei limiti in cui non comportino superamento del massimale di polizza, cfr. Cass. n. 24159/2018).
Al contrario, la copertura assicurativa non opera quanto all'importo che il resistente deve restituire valendo il principio per cui il rischio assicurato deve essere inteso come il danno che il professionista può cagionare a terzi o al proprio cliente per fatti colposi commessi nell'esercizio dell'attività forense, o ad essa connessi (cfr. Cass. n. 17346/2015).
Con riferimento invece alla chiamata in causa della compagnia assicurativa da parte della resistente
OR AM essa non si giustifica alla luce delle considerazioni esposte oltre che per il rilievo della terza chiamata circa l'inoperatività della copertura assicurativa nei suoi confronti in relazione ai danni conseguenti all'implantologia.
8. Sulle spese di lite
Le spese di lite, comprensive anche della fase dell'ATP, vengono regolate come segue – secondo il principio della soccombenza - e quantificate come da dispositivo.
Quelle sostenute dal ricorrente vengono poste interamente a carico del dr. IT AM.
Quelle sostenute dal dr. NA vengono poste a carico solidale dei dottori AR IT e
OR nonché dell'ASSICURATRICE MILANESE Spa.
Quelle sostenute dal dr. IT AM in relazione alla chiamata in causa della
ASSICURATRICE MILANESE Spa vengono compensate per metà, in ragione della reciprocità della soccombenza, e poste per il residuo a carico di quest'ultima.
Quelle sostenute da ASSICURATRICE MILANESE Spa in relazione alla domanda svolta nei suoi confronti da OR AM vengono poste a carico di quest'ultima.
pagina 15 di 17
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) in accoglimento delle domande del ricorrente dichiara la risoluzione del contratto intercorso con il dr. IT AM;
2) condanna il dr. IT AM a restituire al ricorrente la somma di euro 4.474,00 oltre interessi al tasso legale dalla domanda sino al saldo;
3) condanna il dr. IT AM a risarcire al ricorrente i danni cagionati nella misura di euro € 202,00 per spese mediche passate, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come da parte motiva, euro 2.500,00 per quelle future ed euro 3.167,39 per i danni non patrimoniali, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come da parte motiva;
4) rigetta la domanda di regresso svolta da parte resistente nei confronti del dr. NA;
5) condanna la terza chiamata ASSICURATRICE MILANESE Spa a tenere indenne e manlevare il dr. IT AM di quanto dovuto al ricorrente in relazione ai danni di cui al punto 3) ed alle spese di lite dovute nei confronti del ricorrente, il tutto nei limiti dell'operatività della polizza (quindi con applicazione dello scoperto del 10%, con il massimo di Euro 5.000,00);
6) rigetta la domanda di surroga svolta da ASSICURATRICE MILANESE Spa nei confronti del dr. NA;
7) condanna il dr. IT AM a rifondere al ricorrente le spese di lite che si liquidano in
€ 7.837,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge oltre anticipazioni documentate, ivi comprese le spese per le CTU e quelle di CTP, come da fatture, nella misura sostenuta;
8) condanna il dr. IT AM, la d.ssa OR AM e la compagnia
ASSICURATRICE MILANESE Spa, in solido, a rifondere al dr. NA le spese di lite afferenti alla domanda di regresso e di surroga, spese che si liquidano in complessivi euro
6.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15 % i.v.a. e c.p.a. come per legge;
9) compensa per metà le spese di lite nei rapporti tra il dr. IT AM e
ASSICURATRICE MILANESE Spa e condanna quest'ultima a rifondere al primo le spese residue, quantificando queste ultime complessivamente in euro 2.600,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15 % i.v.a. e c.p.a. come per legge;
pagina 16 di 17 10) condanna OR AR a rifondere a ASSICURATRICE MILANESE Spa le spese sostenute in relazione alla domanda svolta dalla prima nei confronti della seconda liquidate complessivamente in euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15 %
i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza
Busto Arsizio, 4 novembre 2024
Il Giudice
dott. Massimiliano Radici
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