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Sentenza 11 novembre 2024
Sentenza 11 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 11/11/2024, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2024 |
Testo completo
1
R.g. n. 1946/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati:
Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - nel procedimento r.g. n. 1946/2024, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 05/11/2024, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 26/07/2024 da e , entrambi Parte_1 Parte_2
rappresentati e difesi dall'avv.to RAUCCIO CONCETTA, tendente ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in Santa AR CA TE (CE) in data 09/09/1989 e che dalla loro unione sono nate le figlie (il 20.09.1991) e (il Per_1 Per_2
29.12.1998); lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1. La casa coniugale sita in S. AR CA TE alla via Allende n. 23, di proprietà di entrambi i coniugi, non essendoci figli minori e non autosufficienti economicamente, rimane nella disponibilità dei proprietari;
2. La signora RE si obbliga, entro 36 mesi dall'omologazione della presente separazione, a semplice richiesta del signor , a trasferire al medesimo signor Parte_1 Parte_1
la sua quota di proprietà sui seguenti immobili siti in Santa AR C.V. (Ce) alla via Salvador Allende
n. 23: 2
• Immobile n. 1: individuato nel catasto dei Fabbricati al foglio 14, particella 5282 sub 23, scala
B interno 4 secondo piano, cat. A/2, classe 4, consistenza vani 6,5;
• Immobile n. 2: S.AR C.V. via Salvador Allende individuato nel catasto dei Fabbricati al foglio 14, particella 5282 sub 117, s piano S1, cat. C/6, classe 4, consistenza 34 metri quadrati
• Immobile n. 3: C.V. via Salvador Allende individuato nel catasto dei Fabbricati al CP_1
foglio 14, particella 5282 sub 193, s piano T, cat. C/6, classe 1, consistenza 12 metri quadrati;
3. Le condizioni indicate al punto 2) del presente atto, costituiscono elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e per il raggiungimento del presente accordo.
4. Per tale ragione, i coniugi, sin da questo momento, dichiarano di volersi avvalere per i soprarichiamati trasferimenti delle agevolazioni di cui all'art.19 della legge 74/87, conformemente alla sentenza della Corte costituzionale n.154 del 10 maggio 1999. Le spese notarili relative ai sopraindicati trasferimenti ed eventuali ulteriori spese anche per tassazione, per espresso accordo tra le parti, cadranno a carico del signor Le parti, per detti trasferimenti, individueranno un Pt_1
notaio di fiducia del signor a cui consegnare tutta la documentazione necessaria Parte_1
per la stipula;
5. Il sig. è commerciante, è titolare di un negozio di illuminazione “RE Luce s.rl.,” mentre Pt_1
la signora lavora come OSS presso ASST Valtellina e Alto Lario, con un stipendio di Parte_2
€1450,00 mensili, per cui sono entrambi economicamente autosufficienti;
6. La signora RE è già domiciliata in Sondrio alla Teglio n. 22, in quanto i coniugi sono Pt_2
già, da tempo separati di fatto;
7. Le figlie dei separandi coniugi sono economicamente autosufficienti, per cui non hanno diritto ad alcun mantenimento. rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge;
letto il parere favorevole del P.M.;
visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il [...], e Parte_1 Pt_2
, nata a [...] il [...];
[...] 3
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Santa AR CA TE (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) - atto n. 144, parte II, serie A, anno 1989;
3) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Manda la cancelleria anche per l'esecuzione degli adempimenti previsti dall'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di
Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione.
Così deciso in Santa AR C.V. nella camera di consiglio del 6/11/2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott. Giovanni D'Onofrio
R.g. n. 1946/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati:
Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - nel procedimento r.g. n. 1946/2024, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 05/11/2024, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 26/07/2024 da e , entrambi Parte_1 Parte_2
rappresentati e difesi dall'avv.to RAUCCIO CONCETTA, tendente ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in Santa AR CA TE (CE) in data 09/09/1989 e che dalla loro unione sono nate le figlie (il 20.09.1991) e (il Per_1 Per_2
29.12.1998); lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1. La casa coniugale sita in S. AR CA TE alla via Allende n. 23, di proprietà di entrambi i coniugi, non essendoci figli minori e non autosufficienti economicamente, rimane nella disponibilità dei proprietari;
2. La signora RE si obbliga, entro 36 mesi dall'omologazione della presente separazione, a semplice richiesta del signor , a trasferire al medesimo signor Parte_1 Parte_1
la sua quota di proprietà sui seguenti immobili siti in Santa AR C.V. (Ce) alla via Salvador Allende
n. 23: 2
• Immobile n. 1: individuato nel catasto dei Fabbricati al foglio 14, particella 5282 sub 23, scala
B interno 4 secondo piano, cat. A/2, classe 4, consistenza vani 6,5;
• Immobile n. 2: S.AR C.V. via Salvador Allende individuato nel catasto dei Fabbricati al foglio 14, particella 5282 sub 117, s piano S1, cat. C/6, classe 4, consistenza 34 metri quadrati
• Immobile n. 3: C.V. via Salvador Allende individuato nel catasto dei Fabbricati al CP_1
foglio 14, particella 5282 sub 193, s piano T, cat. C/6, classe 1, consistenza 12 metri quadrati;
3. Le condizioni indicate al punto 2) del presente atto, costituiscono elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e per il raggiungimento del presente accordo.
4. Per tale ragione, i coniugi, sin da questo momento, dichiarano di volersi avvalere per i soprarichiamati trasferimenti delle agevolazioni di cui all'art.19 della legge 74/87, conformemente alla sentenza della Corte costituzionale n.154 del 10 maggio 1999. Le spese notarili relative ai sopraindicati trasferimenti ed eventuali ulteriori spese anche per tassazione, per espresso accordo tra le parti, cadranno a carico del signor Le parti, per detti trasferimenti, individueranno un Pt_1
notaio di fiducia del signor a cui consegnare tutta la documentazione necessaria Parte_1
per la stipula;
5. Il sig. è commerciante, è titolare di un negozio di illuminazione “RE Luce s.rl.,” mentre Pt_1
la signora lavora come OSS presso ASST Valtellina e Alto Lario, con un stipendio di Parte_2
€1450,00 mensili, per cui sono entrambi economicamente autosufficienti;
6. La signora RE è già domiciliata in Sondrio alla Teglio n. 22, in quanto i coniugi sono Pt_2
già, da tempo separati di fatto;
7. Le figlie dei separandi coniugi sono economicamente autosufficienti, per cui non hanno diritto ad alcun mantenimento. rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge;
letto il parere favorevole del P.M.;
visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il [...], e Parte_1 Pt_2
, nata a [...] il [...];
[...] 3
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Santa AR CA TE (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) - atto n. 144, parte II, serie A, anno 1989;
3) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Manda la cancelleria anche per l'esecuzione degli adempimenti previsti dall'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di
Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione.
Così deciso in Santa AR C.V. nella camera di consiglio del 6/11/2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott. Giovanni D'Onofrio