Sentenza 5 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/04/2025, n. 2638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2638 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale di Napoli - sezione lavoro- in persona del giudice, dott. Maria Pia Mazzocca, all'esito dello svolgimento della udienza del 3/4/2025 mediante lo scambio e il deposito in telematico di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. , ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia di lavoro iscritta al n. 22258/2024
TRA
la sig.ra nata a [...] il [...] e res.te in Napoli (Na) Parte_1 alla via Cleopatra n.180 , CF: , elettivamente domiciliato/a in Portici C.F._1
(NA) alla via Diaz n. 58, presso lo studio dell'avv. Stefano Palomba, , PEC CodiceFiscale_2 che la rappresenta e difende, giusto mandato in Email_1 calce
- ricorrente -
E
l' (C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale Rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Armando Gambino (c.f.
- p.e.c. t - n. fax C.F._3 Email_2
0817552455) e (CF: ); giusta procura generale Controparte_2 C.F._4 alle liti Notar in Fiumicino (RM) in data 22.03.2024 n. rep. 37875 - raccolta Persona_1
7313, ed elettivamente domiciliato con i sottoscritti procuratori presso l'Ufficio Legale Distrettuale dell' in Napoli, via Alcide De Gasperi n. 55; CP_1
- resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30.5.2022 proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa alla pensione ed all'assegno ordinario di invalidità ex legge 118/107 e 509/80 , prestazione richiesta con domanda amministrativa del 3/8/2022 la quale non aveva trovato
1
Commissione.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione ritenendo che non sussistesse il requisito sanitario per la prestazione invocata a in quanto il ricorrente presentava un quadro patologico che comportava una percentuale di invalidità del 55%
Parte ricorrente, che aveva dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato il 18/10/2024, proponeva rituale opposizione, deducendo la sussistenza del requisito sanitario, argomentando sulla base della documentazione medica allegata attestante le patologie di cui lo stesso è affetto, e chiedendo l'accoglimento della domanda di prestazione previdenziale.
Si costituiva in giudizio l'opposto istituto, concludendo per il rigetto del ricorso.
Veniva disposta integrazione della CTU medico legale per l'accertamento del requisito sanitario.
All'odierna udienza, disposta la trattazione della causa, ex art 127 ter c.p.c. il Giudice, viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti, ritenuta la causa matura per la decisione, emetteva la presente sentenza.
Il ricorso è infondato e pertanto la domanda di riconoscimento del requisito sanitario per le prestazioni di invalidità civile va rigettata
Nell' integrazione di ctu disposta nella fase di opposizione il ctu osserva “ in merito alle osservazioni del procuratore di parte, che lo scrivente non avrebbe riconosciuto alla ricorrente la patologia respiratoria “B.P.C.O.” (broncopneumopatia cronica ostruttiva), si precisa che il C.T.U. è specialista in anestesia e rianimazione, esperto nella gestione anche in emergenza di tale quadro morboso che porta anche a grave insufficienza respiratoria acuta;
nel caso specifico il consulente ha accuratamente visitato la ricorrente sig.ra in Parte_1
sede di operazioni peritali non evidenziando alcun rilievo clinico patologico (dispnea, tachipnea, turgore delle vene giugulari etc.etc.) e/o ascultatorio (tosse persistente, rumori umidi, etc., etc.).
Pertanto, alla luce di un esame obiettivo clinico negativo per patologia, il C.T.U. non ha ritenuto riconoscere alcuna percentuale d'invalidità.
In merito alla avanzata osservazione da parte del procuratore di parte, che lo scrivente non avrebbe utilizzato le tabelle del DM/92, il C.T.U. invita a rileggere con attenzione l'elaborato peritale dove sono precisate le patologie riscontrate e le percentuali riconducibili ai Capitoli e
2 paragrafi del DM/92, lì dove non è stato possibile per mancanza di completa adesione al
DM/92 delle patologie di cui è affetta la ricorrente sig.ra il C.T.U. ha Parte_1 comunque riconosciuto una percentuale d'invalidità equa nonostante l'assenza di documentazione sanitaria probante come nel caso della cardiopatia ipertensiva e della depressione assegnando rispettivamente il 10% diecipercento.
a) il procuratore di parte dichiara una: “cardiopatia ischemica ipertensiva” richiedendo una percentuale d'invalidità del 25% (venticinquepercento), non si comprende a quale evento ischemico faccia riferimento non solo per un'anamnesi clinica e strumentale muta per quanto riguarda eventi cardiaci di rilievo ma vi è più, infatti nella stessa documentazione sanitaria prodotta in corso d'istanza di opposizione, precisamente nella visita del 10/12/2024, il Dr.
certifica, un E.C.G. assolutamente nei limiti (...ritmo sinusale, F.C. 70 Controparte_3
bpm, P.A. 130/80 mmhg., ...non anomalie specifiche della ripolarizzazione ventricolare,
...euritmica normofrequente, assenza di edema pretibiale), non ritenendo assegnare e certificare la I Classe N.Y.H.A IN ASSENZA DI MIOCARDIOPATIA/VALVULOPATIA
o INSUFFICIENZA CARDIACA di sorta.
Pertanto, il C.T.U., volendo aderire alla richiesta del procuratore di parte di utilizzare le tabelle del DM/92 assimila tale patologia ipertensiva alla voce tabellare 6445
(coronaropatia lieve), una percentuale equa del 11% (undicipercento).
3b) in relazione alla componente psichica, Il procuratore di parte dichiara una: “depressione reattiva”, richiedendo una percentuale d'invalidità del 25% (venticinquepercento), tale percentuale si riferisce alla voce tabellare 2205 “depressione endoreattiva media” percentuale d'invalidità FISSA del 25% (venticinquepercento) – Capitolo Apparato
Psichico, ma la ricorrente presenta, come da documentazione prodotta dal procuratore di parte, una “Sindrome ansioso depressiva di tipo reattivo” diagnosticata dal Dr. Per_2
che non ne precisa l'entità (lieve, media, grave) e le difficoltà che tale patologia
[...]
cagiona nelle attività del vivere quotidiano, pertanto può essere assimilata alla voce tabellare
2204 - “depressione endoreattiva lieve” percentuale d'invalidità FISSA del 10%
(diecipercento), non aggiungendo nulla alla valutazione fatta dal C.T.U., in assenza di documentazione specialistica probante nel fascicolo di parte consegnato in sede di giuramento.
1. Pertanto, tenendo conto delle percentuali d'invalidità secondo le voci tabellari
Ministero della Salute per le patologie individuate:
3 apparato locomotore:
– arto inferiore, cod. tabellare 7214: anchilosi o rigidità di piede superiore al 70%, con una percentuale d'invalidità fissa pari al 14% (quattordicipercento);
– rachide, “Patologia vertebrale con deficit funzionale complessivo di media o grave entità, con disturbi trofico-sensitivi anche persistenti e disturbi motori solo episodici ma reversibili;
quadro diagnostico strumentale di discoartrosi pluridistrettuale di grado severo, comunque, presente nei tratti cervicale e lombare, percentuale d'invalidità del 35%
(trentacinquepercento).
App. Cardiovascolare: percentuale d'invalidità del 11% (undicipercento).
App. Psichico: percentuale d'invalidità del 10% (diecipercento).
e applicando la formula del calcolo riduzionistico per menomazioni coesistenti:
IT = IP1 + IP2 – (IP1 x IP2)
IT = 35% + 14 % + 11% +10% - (35 x 14 x 11 x 10) = 55% (cinquantacinquepercento) . si conferma la percentuale d'invalidità del 55% (cinquantacinquepercento) per la ricorrente
Sig.ra come già appurato dalla preposta Commissione Medica e dallo Parte_1 scrivente nella A.T.P. precedentemente redatta oggetto di opposizione.”
Le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto in sede di CTU e (che appare completa, esaustiva, oltre che scevra di vizi logici o giuridici) anche a seguito dei chiarimenti resi e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante.
La domanda va pertanto rigettata difettando il presupposto sanitario necessario per il suo accoglimento.
Quanto al regime delle spese trova applicazione l'art. 152 disp att. c.p.c nella formulazione successiva all'entrata in vigore della legge 326/2003 di conversione del DL 269/2003 che così dispone: Nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali la parte soccombente, salvo comunque quanto previsto dall'articolo 96, primo comma, del codice di procedura civile, non può essere condannata al pagamento delle spese, competenze ed onorari quando risulti titolare, nell'anno precedente a quello della pronuncia, di un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione, pari o inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della repubblica 30 maggio 2002, n. 115. L'interessato che, con
4 riferimento all'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, si trova nelle condizioni indicate nel presente articolo formula apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell'atto introduttivo e si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 79 e dell'articolo 88 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della repubblica n. 115 del 2002.
Nel caso di specie nel ricorso introduttivo del giudizio è presente la dichiarazione sostitutiva di certificazione e, pertanto, parte ricorrente non è tenuta al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunziando:
a) dichiara concluso il procedimento di ATP Rg n. 24007/23 e dispone l'archiviazione degli atti liquidando il CTU come da separato decreto.
b) rigetta il ricorso;
c) dichiara parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese di lite.
Si comunichi
Napoli 3/4/2025 Il Giudice del Lavoro
Maria Pia Mazzocca
5