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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 11/02/2025, n. 335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 335 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2324/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Maria Caterina Chiulli Presidente
Dott. Cesira D'Anella Consigliere rel
Dott. Andrea Francesco Pirola Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c. iscritto al n. r.g. 2324/2023 promosso
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
VIA NAZIONALE, 298 87019 SPEZZANO ALBANESE presso lo studio dell'avv.
CALDERARO FRANCESCO, che lo rappresenta e difende come da procura speciale alle liti in atti
Appellante in riassunzione
CONTRO
SIENA NPL 2018 SRL RAPPRESENTATA DA (C.F. CP_1
), elettivamente domiciliato in VIA SENATO, 12 20121 MILANO presso P.IVA_1
pagina 1 di 13 lo studio dell'avv. ARLENGHI MARIA MADDALENA, che la rappresenta e difende come da procura speciale alle liti in atti
Appellata in riassunzione
Nonché
(C.F. ), elettivamente Controparte_2 P.IVA_2
domiciliato in VIALE REGINA GIOVANNA 20129 MILANO presso lo studio dell'avv. GIOLA VALENTINO ANGELO, che lo rappresenta e difende come da procura speciale alle liti in atti
Appellato in riassunzione
E
(C.F. ) Controparte_3 P.IVA_3
Appellati contumaci
Nonché
CURATORE Controparte_4 Controparte_5
(C.F. )
[...] C.F._2
Appellata contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, in diversa sezione e composizione, prendere atto della dichiarazione di non accettazione del contraddittorio formulata dal deducente appellante ed emettere ogni declaratoria conseguente e, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, richiesta, produzione e conclusione, previa – se pagina 2 di 13 ritenuto necessario stante la natura del giudizio di rinvio – reiterazione del provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione della sentenza impugnata, anche inaudita altera parte,
Accogliere il presente appello, anche in ordine alle indicazioni offerte dalla Corte
Suprema di Cassazione con Ordinanza, per l'effetto riformare la sentenza impugnata, dichiarando erede puro e semplice con tutte le conseguenze di Parte_1
legge, per l'effetto ordinare lo scioglimento dell'eredità giacente (C.F. Controparte_5
) dichiarata ed aperta innanzi al Tribunale di Milano, con ordine alla P.IVA_4
restituzione degli immobili di proprietà al Parte_1
Accogliere il presente appello dichiarando erede Parte_1
Il tutto sempre ed in ogni caso con vittoria delle spese e competenze del giudizio, oltre, rimb. forf., IVA e CAP come per legge, con regolazione per il doppio grado di giudizio e per il giudizio di Cassazione n. 16792/2022 per come stabilito dall'ordinanza n. 15587/2023 depositata il 01.06.2023 che ha dato luogo al presente giudizio di rinvio.
Per RAPPRESENTATA DA Parte_2 CP_1
Voglia l'Ecc.ma Corte adita emessa ogni è più opportuna pronuncia e declaratoria;
respinta ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione,
in accoglimento dell'ordinanza Corte di Cassazione, sez. II civile, n. 615/2023 (RG n. 16792/2022 - racc. gen. n. 15587/2023),
(ud. 9.02.2023), pubblicata in data 1.06.2023, che ha cassato la sentenza della Corte
d'Appello di Milano n. 2210/2022, riesaminare il materiale probatorio alla luce dei pagina 3 di 13 principi enunciati nella predetta ordinanza e statuire di conseguenza, compensando le spese di lite dei due gradi di merito e del giudizio di legittimità, per i motivi esposti.
Per il Controparte_2
Voglia l'Ill.Ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza e deduzione disattesa, così giudicare:
dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello in riassunzione proposto dal sig. e per l'effetto confermare la sentenza Parte_1
impugnata;
con vittoria di onorari, diritti e spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
con ricorso ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c., agiva in giudizio nei Parte_1
confronti della e dell'avv. Controparte_6 Controparte_4
curatore dell'eredità giacente di , chiedendo di accertarsi la propria Controparte_5
qualità di erede puro e semplice del defunto, deceduto il 28 aprile 2014.
Si costituivano in giudizio il curatore dell'eredità giacente di nonché Controparte_5
cessionario dei crediti vantati da nei Parte_2 Controparte_6
confronti di chiedendo il rigetto dell'avversa domanda. Parte_1
Interveniva altresì volontariamente in giudizio il , Controparte_2
creditore del ricorrente, contestando l'avversa domanda.
Il Tribunale di Milano rigettava la domanda, rilevando che il ricorrente era decaduto dal diritto di accettare, avendo lasciato decorrere invano il termine ex art. 481 c.c., accordato su istanza del . Controparte_6
pagina 4 di 13 Il Tribunale aggiungeva poi che non poteva ritenersi sussistente l'ipotesi di accettazione tacita dell'eredità, in assenza della prova di atti idonei ad integrare la fattispecie di cui all'art. 476 c.c.
La Corte d'appello confermava la pronuncia di primo grado.
A questo riguardo, dopo avere premesso che l'appellante aveva invocato l'istituto di cui all'art. 485 c.c., riconosceva che lo stesso avrebbe avuto ragione se avesse dimostrato di essere nel possesso del bene ereditario al momento e immediatamente dopo la morte del padre, essendo incontroversa la mancata formazione dell'inventario. Tuttavia, gli elementi documentali attestavano che il possesso era iniziato in epoca successiva, prevalentemente dal 2015 in poi.
La Corte d'Appello aggiungeva inoltre che l'appellante, gravato del relativo onere probatorio, non aveva fornito la prova di essere divenuto erede puro e semplice in data antecedente al deposito del ricorso ex art. 481 c.c. da parte del creditore, avvenuto nel mese di ottobre del 2014.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione Controparte_7
Si difendevano con controricorso la e il Controparte_6 [...]
. Controparte_8
Con il primo motivo lamentava la violazione e/o falsa applicazione di Controparte_7
norma di diritto e in particolare degli artt. 476 e 485 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3
c.p.c.
A tale proposito evidenziava che gli elementi acquisiti al giudizio dimostravano che il ricorrente aveva il possesso dell'immobile in Milano. La Corte d'appello, pur riconoscendo la valenza probatoria dei documenti prodotti dal ricorrente ai fini della prova del possesso dell'immobile ereditario, aveva poi negato la rilevanza degli stessi elementi nella fattispecie concreta, in quanto relativi ad attività e situazioni “troppo” successive rispetto alla morte del de cuius, occorsa nel 2014.
pagina 5 di 13 Con il secondo motivo il ricorrente lamentava la violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto e in particolare dell'art. 481 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., avendo la Corte d'Appello omesso di considerare che l'art. 481 c.c. si applica nel caso in cui l'erede non abbia ancora accettato, e quindi non sia neanche nel possesso dei beni ereditari. Nel caso di specie, invece, al momento della morte del Parte_1
padre, e quindi, al momento dell'apertura della successione, era già nel possesso dei beni ereditari. Inoltre, vi era una quota del bene del quale era già proprietario per averla ricevuta in eredità a seguito della morte della madre.
Con ordinanza n. 16792/2022 la Corte di Cassazione accoglieva entrambi i motivi di ricorso, rinviando la causa alla Corte d'Appello di Milano in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità. riassumeva il giudizio chiedendo, in riforma della sentenza Controparte_7
impugnata, di dichiarare l'appellante erede puro e semplice e, per l'effetto, di ordinare lo scioglimento dell'eredità giacente di dichiarata ed aperta innanzi al Controparte_5
Tribunale di Milano, con ordine di restituzione degli immobili ereditari a Parte_1
[...]
si costituiva in giudizio chiedendo il riesame del materiale Parte_2
probatorio alla luce dei principi enunciati dalla Corte di Cassazione, compensando le spese di lite dei due gradi di merito e del giudizio di legittimità.
Il instava per il rigetto dell'appello. Controparte_2
Le altre parti restavano contumaci.
All'udienza del 25 giugno 2024 il consigliere istruttore assegnava alle parti i termini previsti dal novellato art. 352 c.p.c., fissando per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 26 novembre 2024, da tenersi con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Alla scadenza dei termini per il deposito delle memorie conclusionali, depositate dalle parti le note scritte sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva pagina 6 di 13 trattenuta in decisione dal collegio, così come composto per la detta udienza del 26 novembre 2024 e decisa nella camera di consiglio del 4 dicembre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice di legittimità, in accoglimento del primo motivo di ricorso, ha cassato la pronuncia nella parte in cui la Corte d'appello si è così espressa: “Indubbiamente, rileva la Corte, se avesse fornito la prova di trovarsi nel possesso dei Controparte_7
beni ereditari al momento ed immediatamente dopo la morte del padre, avrebbe potuto essere valutata la sussistenza dell'ipotesi prevista dalla norma sopra richiamata, poiché appare circostanza pacifica e non contestata che il non abbia effettuato Pt_1
l'inventario nel termine di tre mesi dal decesso del padre avvenuto il 28 Aprile 2014.
Tuttavia, gli elementi documentali offerti col ricorso ex articolo 702-bis attestano il possesso solo in epoca successiva, ossia prevalentemente dal 2015 in poi, essendo riferite a tale annualità ed a quelle successive le spese condominiali, le utenze e il pagamento delle bollette o il canone Rai. Anche le sentenze penali o i provvedimenti giudiziali prodotti, comprovano che il fosse domiciliato in Milano Pt_1 CP_8
solo dal 2015 in poi, non essendovi alcun documento che attesti la sua permanenza
[...]
presso l'immobile dal mese di Aprile 2014. Lo stesso certificato di residenza prodotto al doc 13 prova che il ricorrente ha trasferito la propria residenza in Milano dal 2016
[...]”.
La Suprema Corte ha rilevato che le argomentazioni svolte “rendono palese che la Corte
d'appello ritiene rilevante, agli effetti dell'art. 485 c.c., solo il possesso del chiamato già esistente all'apertura della successione o acquisito immediatamente dopo. Ma tale presupposto, da cui la Corte territoriale è stata guidata nella valutazione delle prove, non trova riscontro nell'art. 485 c.c. Questo stabilisce, al primo comma, che il chiamato in possesso deve fare l'inventario entro tre mesi che decorrono dall'apertura della
pagina 7 di 13 successione o dalla notizia della medesima, altrimenti è erede puro e semplice. Sebbene la norma si riferisca letteralmente proprio al caso che il chiamato sia già, al momento dell'aperta successione, nel possesso dei beni ereditari a qualsiasi titolo, ciò non vuol dire che, a questi effetti, sia insignificante il possesso acquisito successivamente. Invero, nel concorso delle condizioni previste dalla norma l'acquisto ex lege opererebbe ugualmente, ma il trimestre accordato per il compimento dell'inventario decorrerebbe non dalla apertura della successione, ma dal momento di inizio del possesso (Cass. n.
15690/2020; n. 1438/2020).
In contrasto con tali principi, la Corte d'appello, seppure abbia considerato la possibilità che le prove offerte dimostrassero il possesso del bene ereditario in epoca successiva all'apertura della successione, ha poi trascurato del tutto di considerare gli eventuali riflessi di tale situazione agli effetti dell'applicazione dell'art. 485 c.c., arbitrariamente ristretto all'ipotesi di possesso già esistente al tempo di apertura della successione o acquistato immediatamente dopo. È stato chiarito che la norma, salva la diversa decorrenza, si applica allo stesso modo nell'ipotesi di possesso acquisito in un secondo tempo”.
Ha altresì accolto il secondo motivo di ricorso, annullando la pronuncia nella parte in cui la Corte sì è così espressa: «Il ricorrente non ha fornito la prova che, antecedentemente al deposito del ricorso ex articolo 481 cc, ossia nel mese di ottobre 2014, egli fosse già divenuto erede puro e semplice ex articolo 485 Codice civile per essere stato nel possesso dei beni ereditari e non aver redatto l'inventario entro il mese di luglio 2014».
Ha evidenziato al riguardo che la Corte di merito era incorsa in un errore di diritto, in quanto “secondo l'art. 481 c.c., chiunque vi ha interesse (sono interessati i chiamati ulteriori, i coeredi nei confronti dei quali operi l'accrescimento, i legatari ed creditori, tanto del de cuius, quanto del chiamato, i beneficiari di oneri e in genere di tutti coloro
pagina 8 di 13 che abbiano un diritto sui beni relitti e verso l'eredità), può ricorrere al giudice perché fissi un termine entro il quale il chiamato deve dichiarare se accetta o rinuncia;
trascorso il quale la legge riconnette la perdita del diritto di accettare (la c.d. actio interrogatoria). Il procedimento è quello previsto dall'art. 749 c.p.c.
Essendo indubbio che scopo dell'actio interrogatoria sia l'abbreviazione del termine previsto dall'art. 480 c.c., la dottrina riconosce che essa non è applicabile al chiamato in possesso dei beni ereditari. Come appena chiarito, se il chiamato è nel possesso dei beni ereditari, egli deve, ex art. 485 c.c., conformarsi alle disposizioni sul beneficio di inventario, entro il termine di tre mesi dall'apertura delle successioni o dalla notizia della devoluta eredità, salvo quanto sopra detto per il caso in cui sia entrato nel possesso di beni ereditari dopo l'apertura della successione. Se non compie l'inventario entro questo termine acquista la qualità di erede puro e semplice. Sulla base dello stesso rilievo si spiega la ragione per cui, se il chiamato è nel possesso dei beni, l'art.
528 c.c. esclude il ricorso alla curatela dell'eredità giacente.
Consegue da quanto sopra che l'actio interrogatoria può essere proposta solo contro il chiamato non possessore.
In contrasto con tali principi la corte di merito ha riconosciuto l'applicabilità dell'art.
481 c.c., con il conseguente maturarsi dei presupposti della decadenza in danno dell'intimato, sulla base della considerazione che il chiamato non avesse dato la prova di essere divenuto erede puro e semplice prima del deposito del ricorso ai sensi dell'art.
481 c.c. Al contrario in base a quanto sopra detto, al fine di rendere inapplicabile l'art.
481 c.c. bastava la prova che il chiamato fosse già in quel momento nel possesso dei beni ereditari, essendo pertanto già in corso il termine per fare l'inventario, che non può essere ulteriormente abbreviato attraverso l'actio interrogatoria. Questa, come sopra chiarito, è invece volta a ridurre il termine dell'art. 480 c.c.”
pagina 9 di 13 Riesaminando la fattispecie alla luce dei principi di diritto posti dalla Suprema Corte si rileva quanto segue.
Risulta pacificamente dagli atti di causa che al momento del decesso del padre, avvenuto in data 28.04.2014, era già titolare di una quota dei beni ereditari Parte_1
(gli immobili di , Milano e di Castione della Presolana) per averli Controparte_8
ricevuti in eredità a seguito della morte della madre.
Risulta inoltre dalla documentazione prodotta che, in seguito al decesso del padre, ha acquisito il possesso della quota residua dei beni ereditari, come Parte_1
si evince dal fatto che l'appellante ha regolarmente provveduto ad effettuare il pagamento delle bollette relative alla fornitura delle utenze dell'immobile di
[...]
, che risultano tutte intestate allo stesso ha CP_8 Parte_1
provveduto al pagamento delle quote delle spese condominiali afferenti all'immobile di le quali, dal momento del decesso del padre, sono sempre state intestate CP_8
allo stesso e ha trasferito la residenza nell'immobile in oggetto. Parte_1
Orbene, le circostanze qui indicate e, in particolare la titolarità delle utenze inerenti ai servizi essenziali dell'abitazione, il pagamento delle relative fatture, la circostanza che, dopo la morte del padre, l'amministrazione condominiale abbia immediatamente individuato in il soggetto cui rivolgersi per tutto ciò che atteneva Parte_1
alla gestione comune dell'immobile e che il abbia provveduto regolarmente al Pt_1
pagamento delle spese condominiali, senza nulla contestare al riguardo, costituiscono manifestazioni inequivoche della volontà di accettare l'eredità paterna.
Di conseguenza, la circostanza che, al momento del decesso del padre, Parte_1
era già nel possesso di una quota dei beni ereditari per averla ricevuta in eredità
[...]
dalla madre, valutata unitamente al fatto che dopo la morte del padre Controparte_7
ha mantenuto il possesso dell'immobile in oggetto senza effettuare l'inventario nel pagina 10 di 13 termine previsto dall'art. 485 c.c., costituiscono comportamenti idonei ad integrare gli estremi di una accettazione pura e semplice dell'eredità.
Né rileva, in senso contrario, il fatto che alcuni degli elementi probatori in atti attestino il possesso a decorrere dal 2015 in poi in quanto – come statuito dalla Suprema Corte –
“nel concorso delle condizioni previste dalla norma l'acquisto ex lege opererebbe ugualmente, ma il trimestre accordato per il compimento dell'inventario decorrerebbe non dalla apertura della successione, ma dal momento di inizio del possesso (Cass. n.
15690/2020; n. 1438/2020)”.
Sono altresì fondate le doglianze inerenti l'assenza dei presupposti per la proposizione dell'actio interrogatoria, di cui all'art. 481 c.c.
Infatti, come chiarito dalla Corte di legittimità, il ricorso all'actio interrogatoria presuppone che il chiamato all'eredità non si trovi nel possesso dei beni ereditari;
diversamente, per il chiamato all'eredità che è nel possesso dei beni ereditari valgono le disposizioni di cui all'art. 485 c.c.
Nel caso di specie dalla documentazione prodotta da parte appellante si evince che il possesso dell'immobile da parte di è iniziato quanto meno alla fine Parte_1
del mese di agosto del 2014, in quanto nella prima bolletta di pagamento della fornitura di energia elettrica, intestata a si legge che la fornitura è stata Parte_1
attivata il 28 agosto 2014, mentre la fornitura del gas in favore di è Parte_1
stata effettuata a decorrere dal 1° settembre 2014.
Tali condotte costituiscono indubbia manifestazione del compimento di atti di gestione dell'immobile, in quanto l'attivazione dei servizi essenziali per l'uso dell'abitazione, iniziata alla fine del mese di agosto 2014, è proseguita poi senza soluzione di continuità per gli anni successivi.
pagina 11 di 13 Pertanto, poiché alla data di proposizione del ricorso di cui all'art. 481 c.c. (24 ottobre
2014) era già nel possesso dei beni ereditari, mancavano i Parte_1
presupposti per l'esperimento dell'actio interrogatoria;
sicché il decorso del termine fissato per accettare l'eredità è privo di effetti nei suoi confronti.
In conclusione, in riforma della sentenza della Corte d'Appello di Milano, Parte_1
deve essere dichiarato erede puro e semplice del padre,
[...] Controparte_5
Non può essere ordinato, invece, lo scioglimento dell'eredità giacente di , Controparte_5
trattandosi di questione che esula dal presente giudizio, avente natura contenziosa.
Il pagamento delle spese di lite dei vari gradi del giudizio segue la soccombenza.
Tali spese sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al
D.M. n. 147/2022, secondo i valori medi dello scaglione di riferimento desunto dal valore della causa dichiarato ai fini del contributo unificato al momento dell'introduzione del giudizio (e precisamente con riferimento all'art. 13 I comma lett.
b).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di rinvio, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: in accoglimento dell'appello e in riforma dell'ordinanza del Tribunale di Milano, resa ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c. in data 20 aprile 2021 nel procedimento RG. 38988/2020,
1. dichiara erede puro e semplice del padre, ; Parte_1 Controparte_5
2. condanna e il , in solido tra Parte_2 Controparte_2 CP_2
loro, a rifondere a le spese dei vari gradi di giudizio che Parte_1
liquida, quanto al giudizio di primo grado in euro 2.552,00, quanto al giudizio d'appello in euro 1.923,00, quanto al giudizio di legittimità in euro 1.875,00,
pagina 12 di 13 quanto al giudizio di rinvio in euro 1.923,00, il tutto oltre al rimborso forfettario
15% spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 4 dicembre 2024
Il consigliere est
Cesira D'Anella
Il Presidente
Maria Caterina Chiulli
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Maria Caterina Chiulli Presidente
Dott. Cesira D'Anella Consigliere rel
Dott. Andrea Francesco Pirola Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c. iscritto al n. r.g. 2324/2023 promosso
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
VIA NAZIONALE, 298 87019 SPEZZANO ALBANESE presso lo studio dell'avv.
CALDERARO FRANCESCO, che lo rappresenta e difende come da procura speciale alle liti in atti
Appellante in riassunzione
CONTRO
SIENA NPL 2018 SRL RAPPRESENTATA DA (C.F. CP_1
), elettivamente domiciliato in VIA SENATO, 12 20121 MILANO presso P.IVA_1
pagina 1 di 13 lo studio dell'avv. ARLENGHI MARIA MADDALENA, che la rappresenta e difende come da procura speciale alle liti in atti
Appellata in riassunzione
Nonché
(C.F. ), elettivamente Controparte_2 P.IVA_2
domiciliato in VIALE REGINA GIOVANNA 20129 MILANO presso lo studio dell'avv. GIOLA VALENTINO ANGELO, che lo rappresenta e difende come da procura speciale alle liti in atti
Appellato in riassunzione
E
(C.F. ) Controparte_3 P.IVA_3
Appellati contumaci
Nonché
CURATORE Controparte_4 Controparte_5
(C.F. )
[...] C.F._2
Appellata contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, in diversa sezione e composizione, prendere atto della dichiarazione di non accettazione del contraddittorio formulata dal deducente appellante ed emettere ogni declaratoria conseguente e, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, richiesta, produzione e conclusione, previa – se pagina 2 di 13 ritenuto necessario stante la natura del giudizio di rinvio – reiterazione del provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione della sentenza impugnata, anche inaudita altera parte,
Accogliere il presente appello, anche in ordine alle indicazioni offerte dalla Corte
Suprema di Cassazione con Ordinanza, per l'effetto riformare la sentenza impugnata, dichiarando erede puro e semplice con tutte le conseguenze di Parte_1
legge, per l'effetto ordinare lo scioglimento dell'eredità giacente (C.F. Controparte_5
) dichiarata ed aperta innanzi al Tribunale di Milano, con ordine alla P.IVA_4
restituzione degli immobili di proprietà al Parte_1
Accogliere il presente appello dichiarando erede Parte_1
Il tutto sempre ed in ogni caso con vittoria delle spese e competenze del giudizio, oltre, rimb. forf., IVA e CAP come per legge, con regolazione per il doppio grado di giudizio e per il giudizio di Cassazione n. 16792/2022 per come stabilito dall'ordinanza n. 15587/2023 depositata il 01.06.2023 che ha dato luogo al presente giudizio di rinvio.
Per RAPPRESENTATA DA Parte_2 CP_1
Voglia l'Ecc.ma Corte adita emessa ogni è più opportuna pronuncia e declaratoria;
respinta ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione,
in accoglimento dell'ordinanza Corte di Cassazione, sez. II civile, n. 615/2023 (RG n. 16792/2022 - racc. gen. n. 15587/2023),
(ud. 9.02.2023), pubblicata in data 1.06.2023, che ha cassato la sentenza della Corte
d'Appello di Milano n. 2210/2022, riesaminare il materiale probatorio alla luce dei pagina 3 di 13 principi enunciati nella predetta ordinanza e statuire di conseguenza, compensando le spese di lite dei due gradi di merito e del giudizio di legittimità, per i motivi esposti.
Per il Controparte_2
Voglia l'Ill.Ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza e deduzione disattesa, così giudicare:
dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello in riassunzione proposto dal sig. e per l'effetto confermare la sentenza Parte_1
impugnata;
con vittoria di onorari, diritti e spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
con ricorso ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c., agiva in giudizio nei Parte_1
confronti della e dell'avv. Controparte_6 Controparte_4
curatore dell'eredità giacente di , chiedendo di accertarsi la propria Controparte_5
qualità di erede puro e semplice del defunto, deceduto il 28 aprile 2014.
Si costituivano in giudizio il curatore dell'eredità giacente di nonché Controparte_5
cessionario dei crediti vantati da nei Parte_2 Controparte_6
confronti di chiedendo il rigetto dell'avversa domanda. Parte_1
Interveniva altresì volontariamente in giudizio il , Controparte_2
creditore del ricorrente, contestando l'avversa domanda.
Il Tribunale di Milano rigettava la domanda, rilevando che il ricorrente era decaduto dal diritto di accettare, avendo lasciato decorrere invano il termine ex art. 481 c.c., accordato su istanza del . Controparte_6
pagina 4 di 13 Il Tribunale aggiungeva poi che non poteva ritenersi sussistente l'ipotesi di accettazione tacita dell'eredità, in assenza della prova di atti idonei ad integrare la fattispecie di cui all'art. 476 c.c.
La Corte d'appello confermava la pronuncia di primo grado.
A questo riguardo, dopo avere premesso che l'appellante aveva invocato l'istituto di cui all'art. 485 c.c., riconosceva che lo stesso avrebbe avuto ragione se avesse dimostrato di essere nel possesso del bene ereditario al momento e immediatamente dopo la morte del padre, essendo incontroversa la mancata formazione dell'inventario. Tuttavia, gli elementi documentali attestavano che il possesso era iniziato in epoca successiva, prevalentemente dal 2015 in poi.
La Corte d'Appello aggiungeva inoltre che l'appellante, gravato del relativo onere probatorio, non aveva fornito la prova di essere divenuto erede puro e semplice in data antecedente al deposito del ricorso ex art. 481 c.c. da parte del creditore, avvenuto nel mese di ottobre del 2014.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione Controparte_7
Si difendevano con controricorso la e il Controparte_6 [...]
. Controparte_8
Con il primo motivo lamentava la violazione e/o falsa applicazione di Controparte_7
norma di diritto e in particolare degli artt. 476 e 485 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3
c.p.c.
A tale proposito evidenziava che gli elementi acquisiti al giudizio dimostravano che il ricorrente aveva il possesso dell'immobile in Milano. La Corte d'appello, pur riconoscendo la valenza probatoria dei documenti prodotti dal ricorrente ai fini della prova del possesso dell'immobile ereditario, aveva poi negato la rilevanza degli stessi elementi nella fattispecie concreta, in quanto relativi ad attività e situazioni “troppo” successive rispetto alla morte del de cuius, occorsa nel 2014.
pagina 5 di 13 Con il secondo motivo il ricorrente lamentava la violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto e in particolare dell'art. 481 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., avendo la Corte d'Appello omesso di considerare che l'art. 481 c.c. si applica nel caso in cui l'erede non abbia ancora accettato, e quindi non sia neanche nel possesso dei beni ereditari. Nel caso di specie, invece, al momento della morte del Parte_1
padre, e quindi, al momento dell'apertura della successione, era già nel possesso dei beni ereditari. Inoltre, vi era una quota del bene del quale era già proprietario per averla ricevuta in eredità a seguito della morte della madre.
Con ordinanza n. 16792/2022 la Corte di Cassazione accoglieva entrambi i motivi di ricorso, rinviando la causa alla Corte d'Appello di Milano in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità. riassumeva il giudizio chiedendo, in riforma della sentenza Controparte_7
impugnata, di dichiarare l'appellante erede puro e semplice e, per l'effetto, di ordinare lo scioglimento dell'eredità giacente di dichiarata ed aperta innanzi al Controparte_5
Tribunale di Milano, con ordine di restituzione degli immobili ereditari a Parte_1
[...]
si costituiva in giudizio chiedendo il riesame del materiale Parte_2
probatorio alla luce dei principi enunciati dalla Corte di Cassazione, compensando le spese di lite dei due gradi di merito e del giudizio di legittimità.
Il instava per il rigetto dell'appello. Controparte_2
Le altre parti restavano contumaci.
All'udienza del 25 giugno 2024 il consigliere istruttore assegnava alle parti i termini previsti dal novellato art. 352 c.p.c., fissando per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 26 novembre 2024, da tenersi con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Alla scadenza dei termini per il deposito delle memorie conclusionali, depositate dalle parti le note scritte sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva pagina 6 di 13 trattenuta in decisione dal collegio, così come composto per la detta udienza del 26 novembre 2024 e decisa nella camera di consiglio del 4 dicembre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice di legittimità, in accoglimento del primo motivo di ricorso, ha cassato la pronuncia nella parte in cui la Corte d'appello si è così espressa: “Indubbiamente, rileva la Corte, se avesse fornito la prova di trovarsi nel possesso dei Controparte_7
beni ereditari al momento ed immediatamente dopo la morte del padre, avrebbe potuto essere valutata la sussistenza dell'ipotesi prevista dalla norma sopra richiamata, poiché appare circostanza pacifica e non contestata che il non abbia effettuato Pt_1
l'inventario nel termine di tre mesi dal decesso del padre avvenuto il 28 Aprile 2014.
Tuttavia, gli elementi documentali offerti col ricorso ex articolo 702-bis attestano il possesso solo in epoca successiva, ossia prevalentemente dal 2015 in poi, essendo riferite a tale annualità ed a quelle successive le spese condominiali, le utenze e il pagamento delle bollette o il canone Rai. Anche le sentenze penali o i provvedimenti giudiziali prodotti, comprovano che il fosse domiciliato in Milano Pt_1 CP_8
solo dal 2015 in poi, non essendovi alcun documento che attesti la sua permanenza
[...]
presso l'immobile dal mese di Aprile 2014. Lo stesso certificato di residenza prodotto al doc 13 prova che il ricorrente ha trasferito la propria residenza in Milano dal 2016
[...]”.
La Suprema Corte ha rilevato che le argomentazioni svolte “rendono palese che la Corte
d'appello ritiene rilevante, agli effetti dell'art. 485 c.c., solo il possesso del chiamato già esistente all'apertura della successione o acquisito immediatamente dopo. Ma tale presupposto, da cui la Corte territoriale è stata guidata nella valutazione delle prove, non trova riscontro nell'art. 485 c.c. Questo stabilisce, al primo comma, che il chiamato in possesso deve fare l'inventario entro tre mesi che decorrono dall'apertura della
pagina 7 di 13 successione o dalla notizia della medesima, altrimenti è erede puro e semplice. Sebbene la norma si riferisca letteralmente proprio al caso che il chiamato sia già, al momento dell'aperta successione, nel possesso dei beni ereditari a qualsiasi titolo, ciò non vuol dire che, a questi effetti, sia insignificante il possesso acquisito successivamente. Invero, nel concorso delle condizioni previste dalla norma l'acquisto ex lege opererebbe ugualmente, ma il trimestre accordato per il compimento dell'inventario decorrerebbe non dalla apertura della successione, ma dal momento di inizio del possesso (Cass. n.
15690/2020; n. 1438/2020).
In contrasto con tali principi, la Corte d'appello, seppure abbia considerato la possibilità che le prove offerte dimostrassero il possesso del bene ereditario in epoca successiva all'apertura della successione, ha poi trascurato del tutto di considerare gli eventuali riflessi di tale situazione agli effetti dell'applicazione dell'art. 485 c.c., arbitrariamente ristretto all'ipotesi di possesso già esistente al tempo di apertura della successione o acquistato immediatamente dopo. È stato chiarito che la norma, salva la diversa decorrenza, si applica allo stesso modo nell'ipotesi di possesso acquisito in un secondo tempo”.
Ha altresì accolto il secondo motivo di ricorso, annullando la pronuncia nella parte in cui la Corte sì è così espressa: «Il ricorrente non ha fornito la prova che, antecedentemente al deposito del ricorso ex articolo 481 cc, ossia nel mese di ottobre 2014, egli fosse già divenuto erede puro e semplice ex articolo 485 Codice civile per essere stato nel possesso dei beni ereditari e non aver redatto l'inventario entro il mese di luglio 2014».
Ha evidenziato al riguardo che la Corte di merito era incorsa in un errore di diritto, in quanto “secondo l'art. 481 c.c., chiunque vi ha interesse (sono interessati i chiamati ulteriori, i coeredi nei confronti dei quali operi l'accrescimento, i legatari ed creditori, tanto del de cuius, quanto del chiamato, i beneficiari di oneri e in genere di tutti coloro
pagina 8 di 13 che abbiano un diritto sui beni relitti e verso l'eredità), può ricorrere al giudice perché fissi un termine entro il quale il chiamato deve dichiarare se accetta o rinuncia;
trascorso il quale la legge riconnette la perdita del diritto di accettare (la c.d. actio interrogatoria). Il procedimento è quello previsto dall'art. 749 c.p.c.
Essendo indubbio che scopo dell'actio interrogatoria sia l'abbreviazione del termine previsto dall'art. 480 c.c., la dottrina riconosce che essa non è applicabile al chiamato in possesso dei beni ereditari. Come appena chiarito, se il chiamato è nel possesso dei beni ereditari, egli deve, ex art. 485 c.c., conformarsi alle disposizioni sul beneficio di inventario, entro il termine di tre mesi dall'apertura delle successioni o dalla notizia della devoluta eredità, salvo quanto sopra detto per il caso in cui sia entrato nel possesso di beni ereditari dopo l'apertura della successione. Se non compie l'inventario entro questo termine acquista la qualità di erede puro e semplice. Sulla base dello stesso rilievo si spiega la ragione per cui, se il chiamato è nel possesso dei beni, l'art.
528 c.c. esclude il ricorso alla curatela dell'eredità giacente.
Consegue da quanto sopra che l'actio interrogatoria può essere proposta solo contro il chiamato non possessore.
In contrasto con tali principi la corte di merito ha riconosciuto l'applicabilità dell'art.
481 c.c., con il conseguente maturarsi dei presupposti della decadenza in danno dell'intimato, sulla base della considerazione che il chiamato non avesse dato la prova di essere divenuto erede puro e semplice prima del deposito del ricorso ai sensi dell'art.
481 c.c. Al contrario in base a quanto sopra detto, al fine di rendere inapplicabile l'art.
481 c.c. bastava la prova che il chiamato fosse già in quel momento nel possesso dei beni ereditari, essendo pertanto già in corso il termine per fare l'inventario, che non può essere ulteriormente abbreviato attraverso l'actio interrogatoria. Questa, come sopra chiarito, è invece volta a ridurre il termine dell'art. 480 c.c.”
pagina 9 di 13 Riesaminando la fattispecie alla luce dei principi di diritto posti dalla Suprema Corte si rileva quanto segue.
Risulta pacificamente dagli atti di causa che al momento del decesso del padre, avvenuto in data 28.04.2014, era già titolare di una quota dei beni ereditari Parte_1
(gli immobili di , Milano e di Castione della Presolana) per averli Controparte_8
ricevuti in eredità a seguito della morte della madre.
Risulta inoltre dalla documentazione prodotta che, in seguito al decesso del padre, ha acquisito il possesso della quota residua dei beni ereditari, come Parte_1
si evince dal fatto che l'appellante ha regolarmente provveduto ad effettuare il pagamento delle bollette relative alla fornitura delle utenze dell'immobile di
[...]
, che risultano tutte intestate allo stesso ha CP_8 Parte_1
provveduto al pagamento delle quote delle spese condominiali afferenti all'immobile di le quali, dal momento del decesso del padre, sono sempre state intestate CP_8
allo stesso e ha trasferito la residenza nell'immobile in oggetto. Parte_1
Orbene, le circostanze qui indicate e, in particolare la titolarità delle utenze inerenti ai servizi essenziali dell'abitazione, il pagamento delle relative fatture, la circostanza che, dopo la morte del padre, l'amministrazione condominiale abbia immediatamente individuato in il soggetto cui rivolgersi per tutto ciò che atteneva Parte_1
alla gestione comune dell'immobile e che il abbia provveduto regolarmente al Pt_1
pagamento delle spese condominiali, senza nulla contestare al riguardo, costituiscono manifestazioni inequivoche della volontà di accettare l'eredità paterna.
Di conseguenza, la circostanza che, al momento del decesso del padre, Parte_1
era già nel possesso di una quota dei beni ereditari per averla ricevuta in eredità
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dalla madre, valutata unitamente al fatto che dopo la morte del padre Controparte_7
ha mantenuto il possesso dell'immobile in oggetto senza effettuare l'inventario nel pagina 10 di 13 termine previsto dall'art. 485 c.c., costituiscono comportamenti idonei ad integrare gli estremi di una accettazione pura e semplice dell'eredità.
Né rileva, in senso contrario, il fatto che alcuni degli elementi probatori in atti attestino il possesso a decorrere dal 2015 in poi in quanto – come statuito dalla Suprema Corte –
“nel concorso delle condizioni previste dalla norma l'acquisto ex lege opererebbe ugualmente, ma il trimestre accordato per il compimento dell'inventario decorrerebbe non dalla apertura della successione, ma dal momento di inizio del possesso (Cass. n.
15690/2020; n. 1438/2020)”.
Sono altresì fondate le doglianze inerenti l'assenza dei presupposti per la proposizione dell'actio interrogatoria, di cui all'art. 481 c.c.
Infatti, come chiarito dalla Corte di legittimità, il ricorso all'actio interrogatoria presuppone che il chiamato all'eredità non si trovi nel possesso dei beni ereditari;
diversamente, per il chiamato all'eredità che è nel possesso dei beni ereditari valgono le disposizioni di cui all'art. 485 c.c.
Nel caso di specie dalla documentazione prodotta da parte appellante si evince che il possesso dell'immobile da parte di è iniziato quanto meno alla fine Parte_1
del mese di agosto del 2014, in quanto nella prima bolletta di pagamento della fornitura di energia elettrica, intestata a si legge che la fornitura è stata Parte_1
attivata il 28 agosto 2014, mentre la fornitura del gas in favore di è Parte_1
stata effettuata a decorrere dal 1° settembre 2014.
Tali condotte costituiscono indubbia manifestazione del compimento di atti di gestione dell'immobile, in quanto l'attivazione dei servizi essenziali per l'uso dell'abitazione, iniziata alla fine del mese di agosto 2014, è proseguita poi senza soluzione di continuità per gli anni successivi.
pagina 11 di 13 Pertanto, poiché alla data di proposizione del ricorso di cui all'art. 481 c.c. (24 ottobre
2014) era già nel possesso dei beni ereditari, mancavano i Parte_1
presupposti per l'esperimento dell'actio interrogatoria;
sicché il decorso del termine fissato per accettare l'eredità è privo di effetti nei suoi confronti.
In conclusione, in riforma della sentenza della Corte d'Appello di Milano, Parte_1
deve essere dichiarato erede puro e semplice del padre,
[...] Controparte_5
Non può essere ordinato, invece, lo scioglimento dell'eredità giacente di , Controparte_5
trattandosi di questione che esula dal presente giudizio, avente natura contenziosa.
Il pagamento delle spese di lite dei vari gradi del giudizio segue la soccombenza.
Tali spese sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al
D.M. n. 147/2022, secondo i valori medi dello scaglione di riferimento desunto dal valore della causa dichiarato ai fini del contributo unificato al momento dell'introduzione del giudizio (e precisamente con riferimento all'art. 13 I comma lett.
b).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di rinvio, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: in accoglimento dell'appello e in riforma dell'ordinanza del Tribunale di Milano, resa ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c. in data 20 aprile 2021 nel procedimento RG. 38988/2020,
1. dichiara erede puro e semplice del padre, ; Parte_1 Controparte_5
2. condanna e il , in solido tra Parte_2 Controparte_2 CP_2
loro, a rifondere a le spese dei vari gradi di giudizio che Parte_1
liquida, quanto al giudizio di primo grado in euro 2.552,00, quanto al giudizio d'appello in euro 1.923,00, quanto al giudizio di legittimità in euro 1.875,00,
pagina 12 di 13 quanto al giudizio di rinvio in euro 1.923,00, il tutto oltre al rimborso forfettario
15% spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 4 dicembre 2024
Il consigliere est
Cesira D'Anella
Il Presidente
Maria Caterina Chiulli
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