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Sentenza 1 febbraio 2025
Sentenza 1 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 01/02/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14454/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da: nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), C.F._1
e nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_2
), C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall' Avv. Alessandro MASSARENTI ed elettivamente domiciliati presso il suo studio a Budrio (BO), via Mazzini, n. 15 RICORRENTI
* * * Oggetto del processo: << separazione personale tra i coniugi>>.
* * * CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 16 gennaio 2025.
* * * Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Le parti hanno presentato domanda congiunta di separazione proposta con ricorso depositato il 25 novembre 2024. Su richiesta dei ricorrenti l'udienza di comparizione del 16 gennaio 2025 è stata sostituita da note scritte contenenti la conferma delle condizioni rassegnate in ricorso, depositate entro il termine perentorio assegnato. I coniugi hanno contratto matrimonio a Bomporto il 30 giugno 2001. Dall'unione sono nati , il 9 novembre 2001, maggiorenne ed Per_1 economicamente autosufficiente, e il 3 giugno 2010. Per_2
pagina 1 di 4 La separazione personale deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al contenuto del ricorso e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono al figlio un equo apporto di entrambe le figure genitoriali. Il P.M. non è intervenuto. Gli atti sono stati ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica il 5 dicembre 2024. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio, atteso che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20).
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, A) dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] Parte_1
(BO) il 23 giugno 1971 e nato a [...] il [...], Parte_2 unitisi in matrimonio a Bomporto (MO) il 30 giugno 2001, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune Atto N. 3 p. 2 s. A - anno 2001; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Bomporto di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto:
1) autorizza i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto:
2) affida a entrambi i genitori, i quai prenderanno di comune accordo le Per_2 decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute del minore, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dello stesso. Le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa;
3) colloca il minore presso la madre alla quale, per l'effetto, assegna la casa coniugale, con quanto in essa contenuto, ad esclusione dei soli effetti personali che il signor releverà al momento del suo trasferimento in altra residenza;
Parte_2
4) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé : Per_2
- nelle settimane in cui lavorerà dalle 7.00 alle 15.00 tre pomeriggi a settimana dalle 16.00 alle 21.00 e in quelle in cui sarà di turno dalle 12.00 alle 20.00 tre sere alla settimana dalle 20.30 con pernotto;
pagina 2 di 4 - nei weekend, a seconda dei propri turni di lavoro, dalle 16.00 alle 21.00 o dalle 9.00 alle 12.00;
- nelle festività natalizie alternando di anno in anno il 25 e il 26 dicembre oppure il
31 dicembre e il 1° gennaio, sempre dalle ore 10.00 alle ore 19.00;
- nelle vacanze pasquali alternando il giorno di Pasqua e il Lunedi dell'Angelo, dalle ore 10.00 alle ore 19.00;
- in estate – al pari della madre- due settimane, anche non consecutive, i periodi da concordarsi fra genitori entro il 30 marzo di ogni anno;
5) prende atto che le parti concordano che le eventuali variazioni all'anzidetto calendario dovute ai turni lavorativi dovranno essere comunicate tempestivamente e con congruo preavviso per permettere all'altro genitore di organizzare i propri impegni;
6) a decorrere dalla data del ricorso, pone a carico del signor 'obbligo d Parte_2 versare alla signora , entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo Pt_1 per il mantenimento ordinario di , un assegno mensile di 150,00 euro, da Per_2 rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
7) a decorrere dalla data del ricorso dispone che le spese straordinarie sostenute nell'interesse di siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% Per_2 ciascuno e debbano disciplinarsi e individuarsi secondo il Protocollo del Tribunale di Bologna e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse del minore: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente:
pagina 3 di 4 tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
8) prende atto che le parti concordano nel dividere in ragione del 50% ciascuno le spese relative al vestiario;
9) prende atto che le parti concordano che l'assegno unico per il minore sia percepito integralmente dalla madre;
10) prende atto che i coniugi dichiarano che , maggiorenne e non più Per_1 convivente con i genitori, è economicamente indipendente;
11) prende atto che i ricorrenti dichiarano di essere economicamente indipendenti e, pertanto, nulla hanno a pretendere reciprocamente l'uno dall'altro a titolo di contributo al proprio mantenimento;
12) prende atto che le parti dichiarano aver definito ogni rapporto patrimoniale ed economico e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altra per qualsiasi ragione e/o causa;
D) nulla sulle spese. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 21 gennaio 2025.
La Giudice est. Il Presidente dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da: nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), C.F._1
e nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_2
), C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall' Avv. Alessandro MASSARENTI ed elettivamente domiciliati presso il suo studio a Budrio (BO), via Mazzini, n. 15 RICORRENTI
* * * Oggetto del processo: << separazione personale tra i coniugi>>.
* * * CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 16 gennaio 2025.
* * * Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Le parti hanno presentato domanda congiunta di separazione proposta con ricorso depositato il 25 novembre 2024. Su richiesta dei ricorrenti l'udienza di comparizione del 16 gennaio 2025 è stata sostituita da note scritte contenenti la conferma delle condizioni rassegnate in ricorso, depositate entro il termine perentorio assegnato. I coniugi hanno contratto matrimonio a Bomporto il 30 giugno 2001. Dall'unione sono nati , il 9 novembre 2001, maggiorenne ed Per_1 economicamente autosufficiente, e il 3 giugno 2010. Per_2
pagina 1 di 4 La separazione personale deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al contenuto del ricorso e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono al figlio un equo apporto di entrambe le figure genitoriali. Il P.M. non è intervenuto. Gli atti sono stati ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica il 5 dicembre 2024. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio, atteso che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20).
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, A) dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] Parte_1
(BO) il 23 giugno 1971 e nato a [...] il [...], Parte_2 unitisi in matrimonio a Bomporto (MO) il 30 giugno 2001, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune Atto N. 3 p. 2 s. A - anno 2001; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Bomporto di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto:
1) autorizza i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto:
2) affida a entrambi i genitori, i quai prenderanno di comune accordo le Per_2 decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute del minore, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dello stesso. Le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa;
3) colloca il minore presso la madre alla quale, per l'effetto, assegna la casa coniugale, con quanto in essa contenuto, ad esclusione dei soli effetti personali che il signor releverà al momento del suo trasferimento in altra residenza;
Parte_2
4) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé : Per_2
- nelle settimane in cui lavorerà dalle 7.00 alle 15.00 tre pomeriggi a settimana dalle 16.00 alle 21.00 e in quelle in cui sarà di turno dalle 12.00 alle 20.00 tre sere alla settimana dalle 20.30 con pernotto;
pagina 2 di 4 - nei weekend, a seconda dei propri turni di lavoro, dalle 16.00 alle 21.00 o dalle 9.00 alle 12.00;
- nelle festività natalizie alternando di anno in anno il 25 e il 26 dicembre oppure il
31 dicembre e il 1° gennaio, sempre dalle ore 10.00 alle ore 19.00;
- nelle vacanze pasquali alternando il giorno di Pasqua e il Lunedi dell'Angelo, dalle ore 10.00 alle ore 19.00;
- in estate – al pari della madre- due settimane, anche non consecutive, i periodi da concordarsi fra genitori entro il 30 marzo di ogni anno;
5) prende atto che le parti concordano che le eventuali variazioni all'anzidetto calendario dovute ai turni lavorativi dovranno essere comunicate tempestivamente e con congruo preavviso per permettere all'altro genitore di organizzare i propri impegni;
6) a decorrere dalla data del ricorso, pone a carico del signor 'obbligo d Parte_2 versare alla signora , entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo Pt_1 per il mantenimento ordinario di , un assegno mensile di 150,00 euro, da Per_2 rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
7) a decorrere dalla data del ricorso dispone che le spese straordinarie sostenute nell'interesse di siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% Per_2 ciascuno e debbano disciplinarsi e individuarsi secondo il Protocollo del Tribunale di Bologna e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse del minore: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente:
pagina 3 di 4 tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
8) prende atto che le parti concordano nel dividere in ragione del 50% ciascuno le spese relative al vestiario;
9) prende atto che le parti concordano che l'assegno unico per il minore sia percepito integralmente dalla madre;
10) prende atto che i coniugi dichiarano che , maggiorenne e non più Per_1 convivente con i genitori, è economicamente indipendente;
11) prende atto che i ricorrenti dichiarano di essere economicamente indipendenti e, pertanto, nulla hanno a pretendere reciprocamente l'uno dall'altro a titolo di contributo al proprio mantenimento;
12) prende atto che le parti dichiarano aver definito ogni rapporto patrimoniale ed economico e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altra per qualsiasi ragione e/o causa;
D) nulla sulle spese. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 21 gennaio 2025.
La Giudice est. Il Presidente dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
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