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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 19/06/2025, n. 1626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1626 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta da
Dott. FA AR Presidente rel.
Dott.ssa Maria Gabriella Marrocco Consigliere
Dott. Vincenzo Turco Consigliere
all'udienza del 30 aprile 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia civile in grado di appello iscritta al n. 1457/2023 del Ruolo Generale Civile –
Lavoro e Previdenza
TRA rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Albanese ed elettivamente Parte_1
domiciliato presso il suo studio sito in Roma, Via Pietro Belon 129;
APPELLANTE
E
, in proprio e quale mandatario della società Controparte_1
di cartolarizzazione dei crediti rappresentato e difeso dall'avv. Maria Carla Controparte_2
AS e con lei elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria 29, presso gli uffici dell'avvocatura metropolitana dell' ; CP_1
, contumace;
Controparte_3
APPELLATI
OGGETTO: appello avverso sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Roma n. 727/2023, pubblicata in data 25 gennaio 2023, non notificata.
CONCLUSIONI APPELLANTE: Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita,
1. ACCERTARE E DICHIARARE la nullità della comunicazione di iscrizione ipotecaria per mancata indicazione del bene sottoposto ad iscrizione in violazione all'art. 7 della legge n. 212/2000 e della Legge 15/2015;
2. ACCERTARE E DICHIARARE la nullità della comunicazione ipotecaria per inesistenza dell'oggetto, effettata nei confronti del contribuente non proprietario di immobili, in violazione dell'art. 21 septies Legge 241/90, dell'art. 1418 e 1325 c.c.;
3. ACCERTARE E DICHIARARE la nullità della comunicazione preventiva di ipoteca per inefficacia degli avvisi di addebito sottesi sospesi dal giudice dell'esecuzione con ordinanza del
15.07.2022 e notificata in pari data all' ; Controparte_3
4. ACCERTARE E DICHIARARE l'inesistenza giuridica della comunicazione preventiva di ipoteca effettuata con indirizzo pec t regolarizzata Email_1
solo in data 1 settembre 2022 (data inserimento registro ipa) non registrata nei pubblici registri, in violazione della legge 53/94 rubricato “notificazione in modalità telematica”, del reg. (u.e.) n.
910/2014 (detto eidas), dell'art. 16-ter del d.l. 179/12 modificato dalla legge 121/12 ed in violazione degli artt. 21, 22 e 23 d.lgs. 82/2005 (c.a.d.) nonché' del d.l. 76/2020 “decreto semplificazioni”;
5. ACCERTARE E DICHIARARE la nullità della notifica sulla pec del professionista per questioni personali;
Email_2
6. ACCERTARE E DICHIARARE la nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per la mancata notifica dell'intimazione ad adempiere in violazione dell'art. 50 d.p.r.
602/73;
7. ACCERTARE E DICHIARARE, comunque, l'illegittimità e/o inefficacia e/o nullità e/o annullabilità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per tutti i motivi espressi nel presente atto con contestuale riforma della sentenza impugnata n. 727/2023;
8. RIFORMARE il capo della sentenza che ha condannato il sig. di a rifondere Parte_1
CP_ all' e all' le spese di lite, liquidate per ciascuna parte resistente Controparte_3 in € 1.775, oltre rimborso spese generali del 15%, iva e c.p.a. stante il fumus boni iuris e le numerose irregolarità riscontrate;
9. CONDANNARE parti convenute al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge, in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
CONCLUSIONI Voglia ill.ma Corte di Appello di Roma, CP_1
- Sempre in via preliminare: dichiarare l'inammissibilità del ricorso in opposizione per tardività dello stesso;
- In via subordinata, nel merito, rigettare in quanto infondato, in fatto e diritto, il ricorso presentato da controparte.
Con vittoria di spese ed onorari dei due gradi di causa
2 Fatto e diritto
1.Con ricorso al giudice del lavoro del Tribunale di Roma, depositato il 21 ottobre 2022, Parte_1
CP_
conveniva in giudizio l' e l' in proprio e quale
[...] Controparte_3
mandatario della allegando quanto Controparte_4
segue:
- in data 4 ottobre 2022 l'Agenzia convenuta gli aveva notificato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09776202200011462000 il cui credito era fondato sui seguenti avvisi di addebito:
a) n. 397 2016 0029801191 000 (presunta notifica in data 5 luglio 2017);
b) n. 397 2016 0033898754 000 (presunta notifica in data 17 gennaio 2017);
c) n. 397 2017 0004013587 000 (presunta notifica in data 14 agosto 2017);
d) n. 397 2018 0000083819 000 (presunta notifica in data 23 gennaio 2018);
e) n. 397 2018 0026847300 000 (presunta notifica in data 11 gennaio 2019);
f) n. 397 2019 0021385044 000 (presunta notifica in data 13 novembre 2019);
g) n. 397 2021 0014337630 000 (presunta notifica in data 29 dicembre 2021).
Tanto premesso in fatto, deduceva in diritto quanto segue:
- la nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per inefficacia degli avvisi di addebito sottesi, sospesi dal giudice dell'esecuzione con ordinanza del 15 luglio 2022 e notificata in pari data all' ; Controparte_3
- l'obbligo della previa intimazione ad adempiere ex art. 50 d.P.R. 602/73;
- la nullità della notifica effettuata sulla PEC dell'imprenditore e/o del professionista per questioni personali;
- la nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria effettata al contribuente non proprietario di immobili;
- la nullità dei ruoli e degli avvisi di addebito sottesi alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, notificati a mezzo PEC da indirizzo non censito nei Pubblici Registri.
Tanto premesso concludeva chiedendo:
Nel merito:
3 2) accertare e dichiarare l'illegittimità e/o nullità e/o annullabilità e/o inefficacia della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria Documento n. 09776202200011462000 per inefficacia della stessa e degli avvisi di addebito sottesi SOSPESI DAL GIUDICE
DELL'ESECUZIONE con ordinanza del 15.07.2022;
3) accertare e dichiarare l'illegittimità e/o nullità e/o annullabilità e/o inefficacia della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria Documento n. 09776202200011462000 per irritualità della notifica degli avv. di add. in violazione dell'art. 26 D.P.R. 602/73, dell'art. CP_1
60 D.P.R. 600/73, dell'art. 136 e ssgg. c.p.c. (come precisato dalla stessa con Messaggio n. CP_1
18947/2013 che stabilisce i criteri di notifica ex art. 137 e ssgg. cpc).
4) accertare e dichiarare l'illegittimità e/o nullità e/o annullabilità e/o inefficacia della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria Documento n. 09776202200011462000 per violazione dell'art. 50 d.P.R. 602/73
5) accertare e dichiarare l'illegittimità e/o nullità e/o annullabilità e/o inefficacia della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria Documento n. 09776202200011462000 per violazione dell'art. 16-ter del DL n. 179/2012 (convertito in legge, con modifiche, dalla L.
17.12.2012, n. 221 con decorrenza dal 19.12.2012) e Messaggio n. 18947/2013 avvenuta a CP_1
mezzo PEC non registrato nei Pubblici Registri
6) accertare e dichiarare l'illegittimità e/o nullità e/o annullabilità e/o inefficacia della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria Documento n. 09776202200011462000 per violazione ex art. 16, comma 7, d.l. 29.11.2008, n. 185, conv. dalla l. 2.1.2009, n. 2 (Nulla la notifica sulla PEC dell'imprenditore e/o del professionista per questioni personali)
7) accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o inefficacia della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria Documento n. 09776202200011462000 per violazione dell'art. 2643 ter c.c.
Con vittoria di spese sostenute, spese, diritti ed onorari di giudizio, in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.>>.
CP_ 2. Si costituivano l' anche quale mandatario di e l' Controparte_2 Controparte_3
(d'ora in poi, per brevità solo chiedendo il rigetto del ricorso perché
[...] CP_5
inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto.
CP_ L' in particolare, deduceva di aver notificato a mezzo raccomandata a.r. tutti gli avvisi di addebito e produceva le relative ricevute di ritorno;
eccepiva, quindi, la tardività dell'opposizione agli avvisi di addebito;
rilevava di non essere parte del procedimento pendente innanzi al giudice dell'esecuzione e che lo stesso non era opponibile all'ente impositore.
4 invece, deduceva la pendenza, innanzi al Tribunale di Roma, di azione di opposizione CP_5
avverso la procedura esecutiva n. 09784202200004579001 ex art. 72 bis dpr n. 602/73; che il giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 15 luglio 2022, aveva disposto la sospensione della procedura esecutiva sino alla decisione sull'istanza ex art. 624 cpc;
che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria non era un atto esecutivo, bensì una forma di garanzia reale a salvaguardia del ruolo posto in riscossione;
che in data 2 marzo 2022 aveva notificato al , Parte_1 ai sensi dell'art. 50 dpr n. 602/73, l'avviso di intimazione di pagamento n.
09720229003175588000, di cui produceva la notifica effettuata a mezzo PEC.
3. Il processo era istruito con i documenti prodotti dalle parti.
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma respingeva il ricorso condannando il al Parte_1
pagamento delle spese di lite in favore delle due parti convenute.
Il giudice a quo così motivava la decisione: <osserva il giudice che oggetto del giudizio è
l'accertamento negativo del credito contributivo sotteso agli avvisi di addebito nn.
39720160029801191000, 39720160033898754000, 39720170004013587000,
39720180000083819000, 39720180026847300000, 39720190021385044000,
39720210014337630000, che l'istante lamenta essere stati notificati unicamente con la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09776202200011462000, notificata il
04.10.2022.
Mette conto rilevare che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è un atto meramente propedeutico all'iscrizione ipotecaria, che di per sé non ha efficacia esecutiva e che, ai fini di causa, rileva esclusivamente quale atto interruttivo della prescrizione.
Ciò premesso, deve rilevarsi che secondo il disposto dell'art. 24 d.lgs. n. 46/99 l'opposizione avverso le cartelle di pagamento dei crediti contributivi deve essere fatta entro il termine decadenziale di 40 giorni dalla notifica del titolo.
La parte ricorrente, che non ha proposto opposizione nel termine decadenziale di cui all'art. 24
d.lgs. n. 46/99 decorrente dall'asserita notifica degli avvisi di addebito, lamenta di non aver mai ricevuto alcuna notifica precedente alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, sollevando altresì eccezione di vizio di notifica delle notifiche a mezzo pec degli avvisi di addebito.
CP_ Dalla documentazione allegata alla costituzione in giudizio dell' emerge che i setti avvisi di addebito sopra indicati sono stati tutti notificati alla parte ricorrente ai sensi dell'art. 26 dpr n.
602/73, la cui normativa deve ritenersi applicabile anche agli avvisi di addebito.
La norma citata prevede che il concessionario possa notificare le cartelle di pagamento anche a
5 mezzo raccomandata ar, disponendo che “la notifica della cartella può anche essere eseguita mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
in tal caso la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda…. Quando la notificazione della cartella di pagamento avviene mediante consegna nelle mani del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda, non è richiesta la sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario”.
Poiché la cartella va notificata in plico chiuso per ragioni di privacy, è l'avviso di ricevimento a dover riportare gli estremi temporali della consegna e le sottoscrizioni sia dell'incaricato della consegna che del ricevente.
La Cassazione ha evidenziato che detta norma ha carattere di specialità rispetto all'art. 127 del d.P.R.
n. 43 del 1988 (che, per la notificazione degli atti e dei provvedimenti previsti dal decreto stesso, opera un rinvio all'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, il quale stabilisce che il messo deve far sottoscrivere dal consegnatario l'atto o l'avviso, ovvero indicare i motivi che hanno determinato la mancata sottoscrizione) il quale, dunque, non trova applicazione nel caso di notifica della cartella esattoriale, senza che ciò ponga problemi di legittimità costituzionale con riguardo al rapporto che lega i messi notificatori ai concessionari del servizio di riscossione, essendo tali messi tenuti alla corretta attestazione dei fatti indicati come veri nelle relate di notifica, ed esposti a sanzioni penali in caso di inosservanza di detto obbligo (cfr. Cass. 14105 del 26.10.2000).
La validità di tale modalità di notifica è stata peraltro confermata dalla Corte Costituzionale, che con ord. n. 131 del 2007 ha escluso la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 l. n. 890/82, nella parte in cui non prevede l'invio di una seconda raccomandata in caso di notifica al portiere a mezzo posta, stante la diversità della situazione disciplinata rispetto a quella prevista dall'art. 139 c.p.c.
Tale orientamento è stato ribadito anche dai giudici di legittimità che con la sentenza n. 15746/12
(sez. tributaria) hanno confermato la regolarità della notifica della cartella esattoriale
6 direttamente da parte del concessionario mediante l'invio di raccomandata con avviso di ricevimento. CP_ Nel caso in esame l' ha documentato di aver provveduto alla notifica degli avvisi di addebito Co con mediante consegna nelle mani del destinatario o di persona di famiglia o addetti alla casa presso la residenza della ricorrente sita (pacificamente) in Roma via Lima n. 42 e successivamente CP_ in via Archimede n. 97 (doc. 2 fasc. .
CP_ Seppure alcune delle notifiche così effettuate dall' non possono ritenersi valide per non risultare l'avviso di ricevimento firmato dall'agente postale, oppure perché privo del timbro postale (che consente di attribuire la paternità dell'atto ad un soggetto qualificato), deve osservarsi che in ogni caso tutti e sette gli avvisi di addebito risultano indicati nell'intimazione di pagamento n. 09720229003175588000 notificata a mezzo pec dall Controparte_3
alla ricorrente in data 02.03.2022.
[...]
Dunque alla data del 02.03.2022 tutti e sette gli avvisi di addebito menzionati nel ricorso sono stati notificati al ricorrente, che non ha provveduto a proporre ricorso in opposizione nel termine di cui all'art. 24 d.lgs. n. 46/99.
Prive di fondamento appaiono peraltro le contestazioni di parte ricorrente sulla notifica a mezzo pec atteso che siffatta modalità di notifica è consentita, per gli atti della riscossione, dall'art 26 comma 2 del DPR n° 602/1973 ( “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo
60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”).
Altresì l'art 6 Dl n° 82/2005 impone a tutte le amministrazioni, nelle comunicazioni di pertinenza,
l'uso della posta elettronica certificata e ai soggetti che ne hanno dichiarato il possesso l'implicita accettazione delle comunicazioni ivi effettuate.
Peraltro dal 1° giugno 2016, come stabilito dall'art. 14 d.lgs. n. 159/2015, la notifica degli atti di riscossione destinati ad imprese individuali, società e professionisti iscritti in albi o elenchi deve avvenire unicamente mediante pec.
Infondata appare pure l'eccezione di parte ricorrente circa l'avvenuto invio della cartella da pec dell' non registrata nei pubblici registri. Controparte_3
L'obbligo di utilizzo di pec estratte da pubblici registri attiene ai destinatari non al mittente, che pacificamente è CP_5
7 Né diversamente può sostenersi sulla base della giurisprudenza allegata dal ricorrente, la quale riguarda sempre problemi di pec del destinatario e non del mittente (così ad esempio Cass. N.
3093/2020 richiamata in ricorso).
I giudici di legittimità hanno peraltro affermato sia che l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (cfr. Cass. n. 23620/2018), sia che l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica (nel caso affrontato dalla Cassazione il file era in "estensione.doc", anziché "formato.pdf") ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (cfr. Cass. n. 7665/2016).
Altresì la Corte di Cassazione ha affermato che la natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria;
sicché il rinvio disposto dall'art. 26, comma 5, del d.P.R. n. 602 del 1973 (in tema di notifica della cartella di pagamento) all'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 (in materia di notificazione dell'avviso di accertamento), il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di nullità della notificazione della cartella di pagamento, l'applicazione dell'istituto della sanatoria per raggiungimento dello scopo, di cui all'art. 156 c.p.c. (cfr. Cass. n.
27561/18; in senso conforme Cass. n. 6417/2019, anche Cass. n. 30948/2019).
Pertanto, non avendo l'istante provveduto a fare opposizione nel termine di decadenza di cui all'art. 24 d.lgs. n. 46/99, non possono più sollevarsi doglianze in ordine ai crediti contributivi sottesi, salvo l'eventuale estinzione per prescrizione quinquennale decorrente dalla data di notifica degli avvisi di addebito.
Nel caso di specie non è stata sollevata alcuna eccezione di prescrizione, sicché deve essere respinta la domanda di accertamento negativo del credito contributivo.
Quanto all'azione esecutiva intrapresa dall' già pende tra la parte ricorrente e il CP_5
concessionario un procedimento innanzi al GE e la questione esula dal presente giudizio.
Ai sensi dell'art. 91 cpc, la parte ricorrente va condannata a rifondere all' Controparte_3
CP_
e all' le spese di lite che, per ciascuna resistente, si liquidano in € 1.775,00 per
[...]
compensi di avvocato oltre rimborso spese generali del 15%, iva e cpa.>>.
4. Avverso la suddetta decisione propone l'odierno appello sulla base di cinque Parte_1
CP_ motivi d'impugnazione, cui resiste l' invece, è rimasta contumace nel presente grado CP_5
8 di giudizio.
4.1. Prima di procedere all'esame dei motivi d'appello, si deve dare atto che parte appellante non ha riproposto la doglianza della nullità dei ruoli e degli avvisi di addebito sottesi alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
CP_ Pertanto, non è più in discussione, nel presente grado di giudizio, che le somme richieste dall' con gli avvisi di addebito sottostanti alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria siano dovute.
Si pone, quindi, il problema dell'ammissibilità del presente appello che verte unicamente su vizi formali ed errores in procedendo della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
La difesa del , nel ricorso introduttivo, ha qualificato la domanda come opposizione ex Parte_1
artt. 615 e 617 c.p.c., ma tale qualificazione è errata perché la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, come correttamente osservato dal primo giudice, non costituisce un atto esecutivo, né è un atto prodromico all'esecuzione.
Pertanto, non vertendosi in un processo di opposizione agli atti esecutivi, non trova applicazione la disposizione dell'articolo 618, secondo comma, ultima proposizione, che prevede che la sentenza resa nel suddetto giudizio non sia impugnabile.
Ritiene questo Collegio che l'odierno appello attenga ad una domanda di tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva (Cass. Sez. un. 11087/2010, con riferimento al preavviso di fermo amministrativo) e, quindi, non è soggetto all'inammissibilità prevista per l'opposizione ex articolo 617 c.p.c.
Fatta tale premessa, si procede quindi all'esame dei motivi d'appello.
5. Con il primo motivo d'impugnazione parte appellante si duole dell'omessa pronuncia sull'eccepita nullità della comunicazione ipotecaria effettuata al contribuente non proprietario di immobili, nonché della mancata indicazione del bene sottoposto ad iscrizione.
5.1. Il motivo è palesemente infondato.
Nel caso di specie, l'atto opposto con il ricorso introduttivo è una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria – non una comunicazione ipotecaria – per la quale la giurisprudenza non richiede alcuna specifica motivazione, se non l'indicazione del valore del credito per cui si procede,
e men che mai l'indicazione dell'immobile su cui sarà successivamente iscritta l'ipoteca.
Afferma, in proposito, recente pronuncia della Suprema Corte che “3.2. Il secondo motivo di ricorso è infondato sia rispetto al vizio di omessa motivazione dell'atto impugnato sia rispetto a quello di mancata allegazione della nota di iscrizione ipotecaria. Rispetto al primo profilo, occorre infatti precisare che, dalla cornice normativa (d.P.R. n. 602/1973, artt. 76 e 77), in tema di
9 preavviso di iscrizione ipotecaria non deriva alcun particolare onere motivazionale in capo all'Agente della riscossione, che, attraverso il preavviso suddetto, si limita ad informare il contribuente moroso che, in caso di mancato pagamento entro trenta giorni, si procederà ad iscrizione di ipoteca sull'immobile. Per valutare la legittimità dell'iscrizione ipotecaria, ai sensi del d.P.R. n. 602 del 1973, artt. 76 e 77, è sufficiente l'indicazione del valore del credito per cui si procede (si v. Cass. 15 marzo 2021, n. 7233).
In secondo luogo, rispetto alla censura sulla mancata allegazione alla comunicazione della nota di iscrizione ipotecaria, occorre precisare che l'art. 77, comma 2-bis, del d.P.R. n. 602/1973 prescrive solo che «l'agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca di cui al comma 1».
Questa Corte ha già avuto modo di sottolineare che «l'obbligo di allegazione, integrando l'obbligo di motivazione, deve riguardare quegli atti che, richiamati nella motivazione di quello impugnato, servono a rappresentare le ragioni per le quali quest'ultimo viene adottato. E' per tali ragioni che il giudice di legittimità ha già affermato che la comunicazione di iscrizione ipotecaria non richiede alcuna specifica motivazione, che non sia quella riferibile alla pretesa tributaria posta a fondamento dell'iscrizione (v. in motivazione Cass., Sez. 5, n. 4587 del 22/02/2017)» (cfr. Cass. 22 novembre 2021, n. 36000).
L'omessa allegazione alla comunicazione della nota di iscrizione ipotecaria non costituisce, pertanto, un vizio motivazionale del preavviso di iscrizione ipotecaria, dato che tale nota non è presupposto e fondamento per l'emanazione del provvedimento stesso, essendo soltanto richiesto dall'art. 77 del d.P.R. n. 602/1973 che, per procedere a iscrizione ipotecaria, decorra inutilmente il termine di cui all'art. 50, primo comma, del medesimo decreto.
Non vi è, infatti, alcun obbligo previsto dalla legge di allegazione della comunicazione di avvenuta iscrizione o della nota di iscrizione della conservatoria dei registri immobiliari (si v. Cass. 14 maggio 2020, n. 8915).>> (Cass. 23096/2024).
Le argomentazioni del giudice di legittimità, che si pongono nel solco di un orientamento conforme e consolidato, sono interamente condivise da questo Collegio, che non ravvede motivi per andare in contrario avviso, e sono fatte proprie anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
D'altronde, non si comprende nemmeno quale sia l'interesse concreto alla proposizione del motivo d'impugnazione, atteso che è la stessa parte appellante a rappresentare che “Nel caso di specie, trascorsi i 30 giorni previsti dalla norma nessuna ipoteca ha iscritto il Concessionario, constatato che il sig. non è proprietario di nessun immobile”. Parte_1
Il primo motivo d'impugnazione deve, quindi, essere respinto.
10 6. Con il secondo motivo d'impugnazione parte appellante si duole dell'omessa pronuncia sulla nullità della comunicazione preventiva di ipoteca per inefficacia degli avvisi di addebito sottesi perché sospesi dal giudice dell'esecuzione con ordinanza del 15 luglio 2022 notificata in pari data ad CP_5
Rappresenta, quindi, la radicale nullità degli eventuali atti esecutivi compiuti allorché l'efficacia del titolo esecutivo era già stata sospesa.
6.1. Il motivo d'appello è infondato. ha notificato, in data 12 luglio 2022, pignoramento presso terzi in danno dell'odierno CP_5
appellante che ha proposto, avverso tale atto esecutivo, opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c. datata
14 luglio 2022.
Il giudice dell'esecuzione, con il decreto di fissazione dell'udienza datato 15 luglio 2022 ha sospeso “l'esecuzione” fino alla decisione sull'istanza ex art. 624 c.p.c., per la quale ha fissato l'udienza del giorno 16 gennaio 2023.
Si tratta, quindi, di una sospensione meramente cautelativa, disposta inaudita altera parte con il decreto di fissazione dell'udienza in attesa dell'esito del contraddittorio delle parti.
Al riguardo, non si può omettere di rilevare che la decisione sulla conferma, modifica o revoca della sospensione del processo, disposta inaudita altera parte, fissata per l'udienza del 16 gennaio
2023, verosimilmente non era ancora stata emessa il 25 gennaio 2023, allorché è stata pronunciata la sentenza oggi impugnata.
Lascia pensare, invece – nel senso chiaramente dell'avvenuta revoca della sospensione – il fatto che l'odierno appellante non abbia prodotto, nel presente grado di giudizio, la decisione assunta dal giudice dell'esecuzione all'esito dell'udienza del 16 gennaio 2023.
Comunque, al di là di tali considerazioni, ciò che appare dirimente è che il giudice dell'esecuzione, con il decreto del 15 luglio 2022, ha sospeso unicamente il processo esecutivo originato dal pignoramento presso terzi, non l'esecutività dei titoli azionati da che, quindi, avrebbero CP_5
potuto tranquillamente essere utilizzati dal creditore procedente anche per l'attivazione di una diversa procedura esecutiva e, a maggior ragione, per la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria che nemmeno integra attività esecutiva.
Anche il secondo motivo d'appello è, quindi, infondato.
7. Con il terzo motivo d'impugnazione parte appellante si duole dell'inesistenza giuridica della comunicazione preventiva di ipoteca, effettuata dall'indirizzo PEC
t, censita solo in data 1° settembre 2022 (data Email_1
11 dell'inserimento nel registro IPA), non registrata nei pubblici registri, in violazione della legge
53/94 rubricata “notificazione in modalità telematica”, del Regolamento U.E. N. 910/2014, dell'art. 16-ter del d.l. 179/12 modificato dalla legge 121/12 ed in violazione degli artt. 21, 22 e 23 del d.lgs.
82/2005 (Codice Amministrazione Digitale) nonché del d.l. 76/2020 c.d. “Decreto semplificazioni”.
Osserva che l'eccezione è stata rigettata dal Tribunale di Roma in primo grado che ha ritenuto assorbente il raggiungimento dello scopo, avendo prodotto il risultato della sua conoscenza.
Deduce, richiamando giurisprudenza della Suprema Corte, che la notifica di un atto di riscossione e/o esecuzione realizzata a mezzo PEC da un indirizzo non censito né nel ReGinde né nel Registro
INI-PEC, in violazione dell'art. 149 c.p.c. e dell'art. 16-ter del D.L. 179/12, modificato dalla legge
121/12, sarebbe giuridicamente inesistente, sicché non opererebbe nemmeno la sanatoria prevista dal codice di rito per l'atto nullo in ragione dell'avvenuto raggiungimento dello scopo.
7.1. Il motivo d'appello è infondato in fatto.
Come dedotto dalla stessa parte appellante, ha censito in data 1° settembre 2022 il CP_5
contestato indirizzo PEC al registro IPA.
La notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è avvenuta, dal citato indirizzo, in data 4 ottobre 2022 (doc. 1 allegato al ricorso introduttivo del primo grado).
Quindi, la doglianza circa l'asserita inesistenza della notifica è infondata in punto di fatto, atteso che alla data della notifica il contestato indirizzo era censito al registro IPA.
7.2. Il motivo d'appello, peraltro, è infondato anche in diritto alla luce della più recente – ma ormai costante e consolidata – giurisprudenza di legittimità.
In recente pronuncia la Suprema Corte, cui era stata proposta doglianza analoga a quella oggetto dell'odierno appello - concernente l'inesistenza della notifica effettuata dall'agente della riscossione perché proveniente da indirizzo non censito al registro Ini-PEC -, ha affermato quanto segue: “2. Il motivo è infondato.
2.1. In relazione alle modalità di notificazione a mezzo di posta elettronica delle cartelle esattoriali, la giurisprudenza elaborata da questa Corte prende le mosse dalla previsione di cui all'art.
3-bis della l. 21 gennaio 1994, n. 53, che consente tale forma di notificazione degli «atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali» e contiene previsioni specifiche concernenti il mittente e il destinatario dell'atto.
Il primo comma della disposizione in parola, in particolare, stabilisce che «la notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita
12 esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi».
Come questa Corte ha poi recentemente osservato (cfr. Cass. n. 2460/2021), sulla scorta delle indicazioni provenienti dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 23620/2018, l'entrata in vigore dall'art. 66, comma 5, del D. Lgs. n. 217 del 2017, ha previsto che, a decorrere dal 15.12.2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale, si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 6 -bis, 6- quater e 62 del D. Lgs. n. 82 del 2005, nonché dall'articolo 16, comma 12, dello stesso decreto, dall'articolo 16, comma 6, del D. L. n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, nonché il Re.G.Ind.E, registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della Giustizia.
2.3. Tale essendo il tessuto normativo di riferimento, la ricorrente deduce quale fatto idoneo a determinare l'inesistenza della notifica della cartella esattoriale la circostanza che l'indirizzo p.e.c. donde la stessa provenne non risultava inserito nel registro INI-Pec.
Al riguardo, osserva anzitutto il Collegio che l'obbligo di utilizzo di un indirizzo presente nel registro INI-Pec appare testualmente riferito solo al destinatario della notifica e non al notificante, in relazione al quale è previsto unicamente l'utilizzo «di un indirizzo di posta elettronica certificata
[…] risultante da pubblici elenchi».
Pertanto, la norma speciale prevista per le notifiche in ambito tributario degli atti dell'
[...]
differisce dalla previsione generale di cui al citato articolo 3 -bis della legge n. Controparte_7
53/1994 solo con riferimento al soggetto che riceve la notificazione.
2.4. Siffatta diversità di trattamento normativo, come sottolineato anche dal Procuratore generale, non configura alcuna disparità di trattamento.
Le prescrizioni che ineriscono all'indirizzo del mittente non vanno, infatti, assoggettate alle stesse regole previste per il destinatario dell'atto, con riguardo al quale va fatta applicazione della disciplina propria dell'elezione di domicilio, cui dev'essere equiparato l'indirizzo di p.e.c. inserito, diversamente da quanto accade per il mittente.
2.5. D'altra parte, e con indicazione che si attaglia al caso di specie, questa Corte ha recentemente affermato che laddove l'agente della riscossione abbia effettuato la notifica per mezzo di un indirizzo p.e.c. non risultante nei pubblici registri (RegInde, INI-Pec e Ipa) non si verifica alcuna nullità della notifica.
Viene infatti in rilievo, in questo caso, il rispetto dei canoni di leale collaborazione e buona fede che informano il rapporto fra Amministrazione e contribuente;
di conseguenza, poiché l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia ex se la presunzione di riferibilità della
13 notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorre che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro, del quale però, come nella specie, sia evidente ictu oculi la provenienza (Cass. n. 982/2023).
Di tale concreto pregiudizio la ricorrente non ha dato sufficiente indicazione nella specie;
consegue, anche sotto tale profilo, l'infondatezza della censura.>> (Cass. 18684/2023).
Sempre in tema di notificazione degli atti a mezzo PEC effettuata da tramite un indirizzo CP_5 non censito nei pubblici registri, la Suprema Corte ha affermato: “Il secondo motivo di impugnazione è infondato.
Secondo questa Corte, infatti: in tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica del ricorso per cassazione effettuata dalla
Procura Generale della Corte dei Conti, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito "Internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della I. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della PA., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente: Cass. n. 15979 del 2022)” (Cass. 982/2023).
I principi affermati dal giudice di legittimità sono interamente condivisi da questo Collegio che non ravvede motivi per andare in contrario avviso. Gli stessi sono fatti propri anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
Nel caso di specie, è pacifico che la notifica abbia raggiunto il suo scopo, avendo il Parte_1
proposto opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, né avendo quest'ultimo allegato quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quelli telematici presenti nei pubblici registri.
Anche il terzo motivo d'appello deve, quindi, essere respinto.
8. Con il quarto motivo d'impugnazione parte appellante si duole della nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificata sulla PEC dell'imprenditore e/o del professionista per
14 questioni personali.
8.1. Il motivo d'impugnazione è infondato in fatto. CP_ Nella memoria difensiva del primo grado del giudizio, la difesa dell' ha dedotto che la sede dell' ha precisato quanto segue: <il sig. – c.f. cp_1 parte_1 c.f._1
– è stato iscritto alla Gestione Aziende con dipendenti con la matricola 7023654098 dal
01/06/1979 al 20/07/2019. La pretesa creditoria dell' di cui agli avvisi di addebito CP_1 impugnati si fonda sull'iscrizione del ricorrente alla predetta Gestione previdenziale e concerne l'omesso versamento della contribuzione come dichiarata con la presentazione delle denunce CP_ mensili obbligatorie (UniEMens -Messaggio 11903/2009), quali modelli di “autodenuncia” con i quali, ai sensi della normativa vigente (Legge 24 novembre 2003, n. 326), il datore di lavoro
è obbligato a comunicare mensilmente all' i dati retributivi e le informazioni utili al calcolo CP_1
dei contributi al fine di alimentare la posizione contributiva dei lavoratori impiegati.>> (pag. 6 della memoria difensiva).
CP_ L' ha, quindi, dedotto che in relazione a tali dichiarazioni mensili, cui non è seguito il pagamento da parte del , sono stati emessi gli avvisi di addebito. Parte_1
Tale allegazione non è stata oggetto di specifica contestazione da parte ricorrente e, quindi, si deve considerare provata.
Peraltro, la prova di quanto dedotto dall' si evince anche dall'estratto di ruolo (prodotto da CP_1
nel primo grado di giudizio) e dalla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, CP_5
documenti dai quali risulta che gli avvisi di addebito sono tutti relativi a crediti per contributi
CP_ dichiarati nei DM10, quindi nelle denunce mensili trasmesse dall'odierno appellante all' quale iscritto alla Gestione aziende con dipendenti.
Si tratta, quindi, di debiti insorti nella gestione dell'attività imprenditoriale/professionale esercitata dal e non di debiti personali. Parte_1
Anche il quarto motivo d'appello deve, quindi, essere disatteso.
9. Con il quinto motivo d'impugnazione parte appellante censura la nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria stante la mancata prova della previa notifica dell'intimazione ad adempiere in violazione dell'art. 50 del D.P.R. 602/73.
Deduce, al riguardo, che l'art. 50 comma 2° del DPR n. 602/1973 statuisce che “Se
l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento,
l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'art. 26 di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni”.
15 Osserva che, sebbene l'articolo si riferisca letteralmente all'inizio dell'espropriazione forzata e non anche agli atti preordinati all'esecuzione forzata (come ad es. il fermo amministrativo o l'iscrizione ipotecaria), comunque quest'ultima non è atto fine a sé stesso, perché esplicando la sua funzione cautelare è strumento preordinato alla successiva fruttuosità dell'esecuzione forzata.
Rammenta che sul tema si è pronunciata la Suprema Corte, con l'ordinanza n. 18964 del 11 settembre 2020, che ha precisato che, se è passato più di un anno dalla notifica delle cartelle di pagamento, non può essere iscritta ipoteca se prima non viene notificata l'intimazione di pagamento.
9.1. Il motivo d'appello è infondato in fatto perché ha dato la prova di avere notificato, a CP_5
mezzo PEC, in data 2 marzo 2022, l'intimazione di pagamento n. 097 2022 90031755 88/000 riguardante anche gli avvisi di addebito oggetto dell'odierno giudizio.
Anche il quinto motivo d'appello merita, pertanto, di essere respinto.
CP_ 10. Al rigetto dell'appello consegue la condanna di parte appellante a rimborsare all' le spese di lite del presente grado di giudizio, secondo il principio della soccombenza, che si liquidano in
CP_ dispositivo tenendo conto del valore della controversia, dato dalla somma dei crediti dell' portati dagli avvisi di addebito per cui è stata effettuata la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (€ 192.359,42), e dell'attività processuale effettivamente espletata nel grado (non si liquida, quindi, la fase di istruttoria/trattazione che non si è svolta).
Nulla è dovuto per spese di lite nei confronti di che è rimasta contumace nel presente grado CP_5
del processo.
Sussistono, invece, le condizioni oggettive richieste dall'articolo 13, comma 1 quater del d.p.r. n.
115/2002 per il versamento, da parte appellante, dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione proposta, se dovuto.
P.q.m.
Respinge l'appello. CP_ Condanna a rimborsare all' le spese di lite dell'odierno giudizio d'appello Parte_1 che liquida nella somma di € 7.500,00 per compenso, oltre il 15% per spese generali, nonché oneri accessori se dovuti.
Nulla per spese nei confronti di . Controparte_3
Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'articolo 13, comma 1 quater del d.p.r.
n. 115/2002 per il versamento, da parte appellante, dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione proposta, se dovuto.
16 Così deciso all'udienza del 30 aprile 2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
FA AR
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