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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 09/07/2025, n. 2974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2974 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela
Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 9028/2022 R.G., chiamata all'udienza del 9/7/2025, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., promosso da:
, rappresentato e difeso dall'avv. L. Bambagi Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
in persona della legale rappresentante p.t., rappresentata Controparte_1
e difesa dall'avv. C. V. Montanaro
Resistente
Oggetto: differenze retributive
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 26/8/2022, il ricorrente, premesso di essere stato assunto dalla società in data 1/7/2010, con la qualifica di autista, IV Controparte_1
Livello, CCNL Autoferrotranvieri par. 140 e di aver svolto tali mansioni lungo la tratta a lunga percorrenza interregionale Sicilia- Puglia sino alla data del suo licenziamento, avvenuto nel novembre 2017, esponeva di non aver percepito le somme spettantigli a titolo di sosta operosa a bordo, ai sensi dell'art. 6 lett. c) l.n. 138/58 e di sosta inoperosa fuori residenza ai sensi della lettera f) dell'art. 6 della legge citata.
Concludeva perché fosse accertato il proprio diritto al pagamento, in suo favore, delle somme dovute a titolo di sosta inoperosa a bordo del veicolo pari ad € 41.136,99, a titolo di sosta inoperosa fuori residenza pari ad € 6.067,71 e a titolo di differenze sul tfr pari ad € 3.496,64. Si costituiva parte resistente, contestando in fatto ed in diritto quanto sostenuto dal ricorrente;
concludeva per il rigetto del ricorso.
Fallito il tentativo di conciliazione ed istruita la causa con una consulenza tecnico- contabile, la causa, giunta sul ruolo della scrivente Giudicante, all'udienza odierna, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., è stata decisa con sentenza con motivazione contestuale.
*
Tali essendo le prospettazioni delle parti, il ricorso è fondato e va accolto nei limiti delle motivazioni di seguito esposte.
Si richiamano, ai sensi dell'art. 118 disp att. c.p.c., in quanto condivisibili, le motivazioni poste a sostegno della sentenza n. 1238/2024, pronunciata dal Tribunale di
Bari, Sezione lavoro, in una fattispecie speculare a quella oggetto del presente giudizio.
In via preliminare vanno disattese le eccezioni preliminari sollevate dalla resistente.
Invero, nel rito del lavoro si ha nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancanza di determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto sulle quali questa si fonda, allorquando, attraverso l'esame complessivo dell'atto, sia impossibile l'individuazione esatta della pretesa dell'attore ed il convenuto non possa apprestare una compiuta difesa.
Non può, pertanto, ritenersi la nullità del ricorso, in quanto, dalla lettura complessiva dell'atto, è dato comprendere la pretesa del ricorrente e le argomentazioni a sostegno della stessa.
Quanto all'inammissibilità delle pretese azionate per aver la parte sottoscritto un verbale di conciliazione giudiziale che definiva la controversia insorta tra le parti in seguito al licenziamento irrogato al ricorrente, va evidenziato che, dalla lettura del verbale, emerge che le voci rivendicate in ricorso non erano parte della conciliazione. Ed invero, al punto 3) del verbale di conciliazione datato 19/12/2018 si legge espressamente quanto segue “il lavoratore dichiara di rinunciare altresì ad ogni altra pretesa comunque traente origine dal rapporto di lavoro intercorso ad eccezione del diritto alle spettanze retributive già rivendicate con la pec recapitata il 23/02/2018 (tempo di inoperosità a bordo, pre e post lavoro, lavoro notturno, indennità di trasferta, sosta fuori residenza,
…alla conseguente rideterminazione del tfr… (cfr. verbale in atti, all.n. 2 ricorso).
Pag. 2 di 7 Ne deriva che le parti avevano espressamente previsto che, dall'accordo che definiva il giudizio di impugnazione del licenziamento, restassero fuori una serie di voci indicate in modo puntuale al punto 3 (e in parte rivendicate con il presente ricorso); va, quindi, affermato che tale elencazione deroghi alla generica indicazione di rinuncia alle maggiori retribuzioni di cui al punto 2) della conciliazione e che, per espressa volontà delle parti, le indennità oggetto di causa non siano rientrate nell'accordo conciliativo.
Tanto premesso, nel caso di specie, non è in contestazione che il ricorrente abbia svolto le mansioni di autista su tratte di lunga percorrenza per conto della resistente.
L'orario di lavoro degli addetti alla conduzione di automezzi pubblici di linea è regolato dalla legge n.138 del 1958.
I primi due commi dell'art. 5 recitano: “Al personale viaggiante non può essere richiesto un servizio continuativo di guida superiore alle ore 5.
Non è consentita la ripresa del servizio di guida ove non sia trascorso un intervallo di almeno un'ora”.
L'art. 6 della l.n.138/58 prevede che si computa, come lavoro effettivo per il personale viaggiante, una serie di ipotesi;
in relazione a quelle oggi rivendicate, la lettera c) stabilisce che rientra in tale concetto: “c) il tempo impiegato per la guida ed il periodo durante il quale il lavoratore è comandato a disposizione dell'azienda”.
Alla lettera f) poi è previsto che vi rientri: “un'aliquota non inferiore al 12 per cento nel periodo di tempo che il lavoratore trascorre inoperoso fuori residenza, e senza altro obbligo per esso che quello della reperibilità, ed escluso il periodo di riposo giornaliero di cui all'art. 7”.
Come ricordato dalla Corte di Cassazione, la legge n. 138 del 1958 considera lavoro effettivo ed equipara alla guida quello in cui il lavoratore è comandato a disposizione dell'azienda (lettera c dell'art. 6) e considera lavoro il tempo occupato in prestazioni accessorie. La Corte ha ribadito che l'esclusione dal tempo lavoro delle pause tra una prestazione accessoria e l'altra viola la lettera c) dell'art. 6 della legge n.138 del 1958 essendo l'autista comandato a disposizione dell'azienda in quanto per i limiti di tempo previsti dall'art. 5 della stessa legge, deve alternarsi con altro autista (cfr. Cass.
n.19537/05).
Pag. 3 di 7 È stato, pertanto, affermato che è considerato tempo di lavoro effettivo, a sensi dell'art. 6 lettera c della legge n.138 del 1958, tutto il tempo che il conducente di automezzo pubblico di linea adibito al trasporto extra urbano trascorra a bordo del veicolo, dovendo alternarsi con altro conducente perché il tempo di percorrenza della tratta supera i limiti di guida previsti dall'art. 5 della stessa legge.
Il tempo di pausa dalla guida non può essere valutato nella percentuale del 12%, previsto dalla lettera f dell'art. 6, sussistendo il comando a disposizione dell'azienda di cui alla lettera c), e non l'unico obbligo di reperibilità.
Ciò detto, va evidenziato che il ricorrente ha depositato le buste paga da cui si desumono i turni svolti;
la resistente, inoltre, non ha mai contestato, nel corso del rapporto di lavoro, l'osservanza dei tempi di percorrenza prestabiliti e relativi a ciascun turno di servizio tanto che ha sostenuto di aver corrisposto quanto dovuto proprio in relazione ai dati contenuti nelle buste paga.
È evidente che era onere della resistente dimostrare la fondatezza dell'elemento paralizzante la pretesa attorea.
In ordine al disconoscimento del documento contraddistinto al n. 2) dell'indice di parte ricorrente effettuato da parte resistente nella memoria di costituzione, giova richiamare il principio di diritto affermato dalla Suprema Corte con sentenza n. 32062 del
12/12/2024, in virtù del quale la contestazione deve essere “operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (Cass., 3 aprile 2014, n. 7775; Cass., 13 dicembre 2017, n. 29993)”.
Ne discende che la contestazione della conformità della copia all'originale deve contenere sia la specifica individuazione delle parti non genuine, sia la indicazione del genuino contenuto della scrittura;
difettando tali elementi nella contestazione di parte resistente, essa non può ritenersi validamente proposta.
Può dunque ritenersi dimostrato, sulla base della documentazione in atti, che il ricorrente ha svolto le tratte di lunga percorrenza e che durante tale tragitto restava a bordo del veicolo per alternarsi con altro conducente;
altrettanto dimostrato deve ritenersi che il ricorrente è stato a disposizione dell'azienda tra l'arrivo e la successiva ripartenza del giorno successivo.
Pag. 4 di 7 In merito alle somme spettanti al ricorrente, si ritiene di aderire alle conclusioni cui è giunto il ctu, a cui è stato posto il seguente quesito: “letti gli atti ed esaminata scrupolosamente tutta la documentazione prodotta dalle parti,
1)accerti il CTU l'impiego del ricorrente nell'arco di tempo indicato in ricorso su linee di trasporto passeggeri della nelle tratte specificate;
Controparte_1
2)accerti il CTU l'effettiva presenza del ricorrente su detta linea di trasporto, comparando i dati delle buste paga, dei fogli di presenza e dei turni di servizio mensili per come risultanti dalla documentazione in atti;
3)accerti il CTU la retribuzione percepita tenuto conto del tempo di lavoro effettivo, ai sensi dell'art. 6 lett. c) della l. n. 138/58 (vale a dire tutto il tempo che il conducente di automezzo pubblico di linea adibito al trasporto extra urbano trascorra a bordo del veicolo, dovendo alternarsi con altro conducente perché il tempo di percorrenza della tratta supera i limiti di guida previsti dall'art. 5 della stessa legge) e calcoli eventuali differenze tra quanto percepito e quanto spettante secondo tale criterio;
4. calcoli altresì le somme eventualmente dovute al ricorrente a titolo di indennità di sosta fuori residenza ai sensi dell'art. 6, lett. f) della citata legge;
5. calcoli il CTU eventuali differenze sul TFR;
6. calcoli, infine, il CTU, sulle eventuali somme dovute, interessi e rivalutazione monetaria”.
L'ausiliario del Giudice ha verificato le tratte delle corse extraurbane effettuate dal ricorrente nel periodo oggetto di valutazione attraverso i fogli presenza relativi al periodo da gennaio 2013 a novembre 2017, allegati al fascicolo di parte;
non ha considerato utili, ai fini della maturazione del diritto alle indennità di cui alle lettere c) ed f) art. 6 l.n. 138/1958, le corse urbane, i servizi navette e tutte quelle tratte con durata inferiore alle 5 ore che non necessitavano dell'ausilio del doppio autista;
inoltre, non ha considerato le indennità richieste in quesito con riferimento alle mensilità da febbraio ad aprile e da giugno a novembre 2013; per la mensilità di agosto 2014; per le mensilità da giugno a settembre 2015; per le mensilità di luglio e novembre 2016 e per la mensilità di novembre 2017 per mancanza dei relativi fogli presenza.
Il ctu ha poi calcolato la somma dovuta ai sensi dell'art. 6 lett. f), tenendo conto del numero di ore tra l'orario di arrivo e quello di partenza del giorno successivo della corsa
Pag. 5 di 7 di ritorno;
ha, infine, calcolato il TFR aggiuntivo spettante al ricorrente per le voci costantemente maturate, oltre ad oneri ed accessori, concludendo nei termini che seguono: “ In risposta al quesito formulato, spetta al ricorrente Parte_1 la somma complessiva pari ad € 23.029,37 a titolo di indennità ex art. 6 lett. c) e f) e di trattamento di fine rapporto maturata dall'1.1.2013 al 30.11.2017, oltre accessori calcolati fino al 20.5.2025 (data prevista per l'udienza di discussione) e come meglio riportati sotto dettagliatamente nell'allegato I ”.
Le conclusioni a cui è giunto il c.t.u., in quanto immuni da vizi logici e di merito, vanno interamente condivise.
Né parte resistente ha in alcun modo specificamente contestato i conteggi analitici posti a base del ricorso, con la conseguenza che essi devono ritenersi accertati in via definitiva, in virtù del principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in virtù del quale “nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma,
e 416, terzo comma c.p.c., con la conseguenza che la mancata o la generica contestazione, rende i conteggi accertati in via definitiva” (ex plurimis, Cass. civ., sez. lav., n. 4051/2011).
Al ricorrente, pertanto, spetta la somma complessiva (indennità di cui alle lettere c) ed f)
e incremento sul tfr) di € 23.029,37, già comprensiva di accessori sino alla data della sentenza.
Ne discende che la società convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, va condannata al pagamento della somma indicata, oltre accessori dalla sentenza alla data di effettivo soddisfo.
Assorbita ogni ulteriore questione controversa tra le parti.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri fissati dal D.M. 55/2014; pone le spese di CTU a carico della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela
Foggetti, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti della Parte_1 Controparte_1 ogni diversa istanza, eccezione disattese, così provvede:
Pag. 6 di 7 1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la Controparte_2 al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 23.029,37,oltre accessori dalla sentenza alla data di effettivo soddisfo;
2) condanna la resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.695,00, oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa, come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
3) pone le spese di CTU a carico della parte resistente.
Bari, 9/7/2025
Il Giudice dott.ssa Emanuela Foggetti
Pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela
Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 9028/2022 R.G., chiamata all'udienza del 9/7/2025, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., promosso da:
, rappresentato e difeso dall'avv. L. Bambagi Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
in persona della legale rappresentante p.t., rappresentata Controparte_1
e difesa dall'avv. C. V. Montanaro
Resistente
Oggetto: differenze retributive
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 26/8/2022, il ricorrente, premesso di essere stato assunto dalla società in data 1/7/2010, con la qualifica di autista, IV Controparte_1
Livello, CCNL Autoferrotranvieri par. 140 e di aver svolto tali mansioni lungo la tratta a lunga percorrenza interregionale Sicilia- Puglia sino alla data del suo licenziamento, avvenuto nel novembre 2017, esponeva di non aver percepito le somme spettantigli a titolo di sosta operosa a bordo, ai sensi dell'art. 6 lett. c) l.n. 138/58 e di sosta inoperosa fuori residenza ai sensi della lettera f) dell'art. 6 della legge citata.
Concludeva perché fosse accertato il proprio diritto al pagamento, in suo favore, delle somme dovute a titolo di sosta inoperosa a bordo del veicolo pari ad € 41.136,99, a titolo di sosta inoperosa fuori residenza pari ad € 6.067,71 e a titolo di differenze sul tfr pari ad € 3.496,64. Si costituiva parte resistente, contestando in fatto ed in diritto quanto sostenuto dal ricorrente;
concludeva per il rigetto del ricorso.
Fallito il tentativo di conciliazione ed istruita la causa con una consulenza tecnico- contabile, la causa, giunta sul ruolo della scrivente Giudicante, all'udienza odierna, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., è stata decisa con sentenza con motivazione contestuale.
*
Tali essendo le prospettazioni delle parti, il ricorso è fondato e va accolto nei limiti delle motivazioni di seguito esposte.
Si richiamano, ai sensi dell'art. 118 disp att. c.p.c., in quanto condivisibili, le motivazioni poste a sostegno della sentenza n. 1238/2024, pronunciata dal Tribunale di
Bari, Sezione lavoro, in una fattispecie speculare a quella oggetto del presente giudizio.
In via preliminare vanno disattese le eccezioni preliminari sollevate dalla resistente.
Invero, nel rito del lavoro si ha nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancanza di determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto sulle quali questa si fonda, allorquando, attraverso l'esame complessivo dell'atto, sia impossibile l'individuazione esatta della pretesa dell'attore ed il convenuto non possa apprestare una compiuta difesa.
Non può, pertanto, ritenersi la nullità del ricorso, in quanto, dalla lettura complessiva dell'atto, è dato comprendere la pretesa del ricorrente e le argomentazioni a sostegno della stessa.
Quanto all'inammissibilità delle pretese azionate per aver la parte sottoscritto un verbale di conciliazione giudiziale che definiva la controversia insorta tra le parti in seguito al licenziamento irrogato al ricorrente, va evidenziato che, dalla lettura del verbale, emerge che le voci rivendicate in ricorso non erano parte della conciliazione. Ed invero, al punto 3) del verbale di conciliazione datato 19/12/2018 si legge espressamente quanto segue “il lavoratore dichiara di rinunciare altresì ad ogni altra pretesa comunque traente origine dal rapporto di lavoro intercorso ad eccezione del diritto alle spettanze retributive già rivendicate con la pec recapitata il 23/02/2018 (tempo di inoperosità a bordo, pre e post lavoro, lavoro notturno, indennità di trasferta, sosta fuori residenza,
…alla conseguente rideterminazione del tfr… (cfr. verbale in atti, all.n. 2 ricorso).
Pag. 2 di 7 Ne deriva che le parti avevano espressamente previsto che, dall'accordo che definiva il giudizio di impugnazione del licenziamento, restassero fuori una serie di voci indicate in modo puntuale al punto 3 (e in parte rivendicate con il presente ricorso); va, quindi, affermato che tale elencazione deroghi alla generica indicazione di rinuncia alle maggiori retribuzioni di cui al punto 2) della conciliazione e che, per espressa volontà delle parti, le indennità oggetto di causa non siano rientrate nell'accordo conciliativo.
Tanto premesso, nel caso di specie, non è in contestazione che il ricorrente abbia svolto le mansioni di autista su tratte di lunga percorrenza per conto della resistente.
L'orario di lavoro degli addetti alla conduzione di automezzi pubblici di linea è regolato dalla legge n.138 del 1958.
I primi due commi dell'art. 5 recitano: “Al personale viaggiante non può essere richiesto un servizio continuativo di guida superiore alle ore 5.
Non è consentita la ripresa del servizio di guida ove non sia trascorso un intervallo di almeno un'ora”.
L'art. 6 della l.n.138/58 prevede che si computa, come lavoro effettivo per il personale viaggiante, una serie di ipotesi;
in relazione a quelle oggi rivendicate, la lettera c) stabilisce che rientra in tale concetto: “c) il tempo impiegato per la guida ed il periodo durante il quale il lavoratore è comandato a disposizione dell'azienda”.
Alla lettera f) poi è previsto che vi rientri: “un'aliquota non inferiore al 12 per cento nel periodo di tempo che il lavoratore trascorre inoperoso fuori residenza, e senza altro obbligo per esso che quello della reperibilità, ed escluso il periodo di riposo giornaliero di cui all'art. 7”.
Come ricordato dalla Corte di Cassazione, la legge n. 138 del 1958 considera lavoro effettivo ed equipara alla guida quello in cui il lavoratore è comandato a disposizione dell'azienda (lettera c dell'art. 6) e considera lavoro il tempo occupato in prestazioni accessorie. La Corte ha ribadito che l'esclusione dal tempo lavoro delle pause tra una prestazione accessoria e l'altra viola la lettera c) dell'art. 6 della legge n.138 del 1958 essendo l'autista comandato a disposizione dell'azienda in quanto per i limiti di tempo previsti dall'art. 5 della stessa legge, deve alternarsi con altro autista (cfr. Cass.
n.19537/05).
Pag. 3 di 7 È stato, pertanto, affermato che è considerato tempo di lavoro effettivo, a sensi dell'art. 6 lettera c della legge n.138 del 1958, tutto il tempo che il conducente di automezzo pubblico di linea adibito al trasporto extra urbano trascorra a bordo del veicolo, dovendo alternarsi con altro conducente perché il tempo di percorrenza della tratta supera i limiti di guida previsti dall'art. 5 della stessa legge.
Il tempo di pausa dalla guida non può essere valutato nella percentuale del 12%, previsto dalla lettera f dell'art. 6, sussistendo il comando a disposizione dell'azienda di cui alla lettera c), e non l'unico obbligo di reperibilità.
Ciò detto, va evidenziato che il ricorrente ha depositato le buste paga da cui si desumono i turni svolti;
la resistente, inoltre, non ha mai contestato, nel corso del rapporto di lavoro, l'osservanza dei tempi di percorrenza prestabiliti e relativi a ciascun turno di servizio tanto che ha sostenuto di aver corrisposto quanto dovuto proprio in relazione ai dati contenuti nelle buste paga.
È evidente che era onere della resistente dimostrare la fondatezza dell'elemento paralizzante la pretesa attorea.
In ordine al disconoscimento del documento contraddistinto al n. 2) dell'indice di parte ricorrente effettuato da parte resistente nella memoria di costituzione, giova richiamare il principio di diritto affermato dalla Suprema Corte con sentenza n. 32062 del
12/12/2024, in virtù del quale la contestazione deve essere “operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (Cass., 3 aprile 2014, n. 7775; Cass., 13 dicembre 2017, n. 29993)”.
Ne discende che la contestazione della conformità della copia all'originale deve contenere sia la specifica individuazione delle parti non genuine, sia la indicazione del genuino contenuto della scrittura;
difettando tali elementi nella contestazione di parte resistente, essa non può ritenersi validamente proposta.
Può dunque ritenersi dimostrato, sulla base della documentazione in atti, che il ricorrente ha svolto le tratte di lunga percorrenza e che durante tale tragitto restava a bordo del veicolo per alternarsi con altro conducente;
altrettanto dimostrato deve ritenersi che il ricorrente è stato a disposizione dell'azienda tra l'arrivo e la successiva ripartenza del giorno successivo.
Pag. 4 di 7 In merito alle somme spettanti al ricorrente, si ritiene di aderire alle conclusioni cui è giunto il ctu, a cui è stato posto il seguente quesito: “letti gli atti ed esaminata scrupolosamente tutta la documentazione prodotta dalle parti,
1)accerti il CTU l'impiego del ricorrente nell'arco di tempo indicato in ricorso su linee di trasporto passeggeri della nelle tratte specificate;
Controparte_1
2)accerti il CTU l'effettiva presenza del ricorrente su detta linea di trasporto, comparando i dati delle buste paga, dei fogli di presenza e dei turni di servizio mensili per come risultanti dalla documentazione in atti;
3)accerti il CTU la retribuzione percepita tenuto conto del tempo di lavoro effettivo, ai sensi dell'art. 6 lett. c) della l. n. 138/58 (vale a dire tutto il tempo che il conducente di automezzo pubblico di linea adibito al trasporto extra urbano trascorra a bordo del veicolo, dovendo alternarsi con altro conducente perché il tempo di percorrenza della tratta supera i limiti di guida previsti dall'art. 5 della stessa legge) e calcoli eventuali differenze tra quanto percepito e quanto spettante secondo tale criterio;
4. calcoli altresì le somme eventualmente dovute al ricorrente a titolo di indennità di sosta fuori residenza ai sensi dell'art. 6, lett. f) della citata legge;
5. calcoli il CTU eventuali differenze sul TFR;
6. calcoli, infine, il CTU, sulle eventuali somme dovute, interessi e rivalutazione monetaria”.
L'ausiliario del Giudice ha verificato le tratte delle corse extraurbane effettuate dal ricorrente nel periodo oggetto di valutazione attraverso i fogli presenza relativi al periodo da gennaio 2013 a novembre 2017, allegati al fascicolo di parte;
non ha considerato utili, ai fini della maturazione del diritto alle indennità di cui alle lettere c) ed f) art. 6 l.n. 138/1958, le corse urbane, i servizi navette e tutte quelle tratte con durata inferiore alle 5 ore che non necessitavano dell'ausilio del doppio autista;
inoltre, non ha considerato le indennità richieste in quesito con riferimento alle mensilità da febbraio ad aprile e da giugno a novembre 2013; per la mensilità di agosto 2014; per le mensilità da giugno a settembre 2015; per le mensilità di luglio e novembre 2016 e per la mensilità di novembre 2017 per mancanza dei relativi fogli presenza.
Il ctu ha poi calcolato la somma dovuta ai sensi dell'art. 6 lett. f), tenendo conto del numero di ore tra l'orario di arrivo e quello di partenza del giorno successivo della corsa
Pag. 5 di 7 di ritorno;
ha, infine, calcolato il TFR aggiuntivo spettante al ricorrente per le voci costantemente maturate, oltre ad oneri ed accessori, concludendo nei termini che seguono: “ In risposta al quesito formulato, spetta al ricorrente Parte_1 la somma complessiva pari ad € 23.029,37 a titolo di indennità ex art. 6 lett. c) e f) e di trattamento di fine rapporto maturata dall'1.1.2013 al 30.11.2017, oltre accessori calcolati fino al 20.5.2025 (data prevista per l'udienza di discussione) e come meglio riportati sotto dettagliatamente nell'allegato I ”.
Le conclusioni a cui è giunto il c.t.u., in quanto immuni da vizi logici e di merito, vanno interamente condivise.
Né parte resistente ha in alcun modo specificamente contestato i conteggi analitici posti a base del ricorso, con la conseguenza che essi devono ritenersi accertati in via definitiva, in virtù del principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in virtù del quale “nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma,
e 416, terzo comma c.p.c., con la conseguenza che la mancata o la generica contestazione, rende i conteggi accertati in via definitiva” (ex plurimis, Cass. civ., sez. lav., n. 4051/2011).
Al ricorrente, pertanto, spetta la somma complessiva (indennità di cui alle lettere c) ed f)
e incremento sul tfr) di € 23.029,37, già comprensiva di accessori sino alla data della sentenza.
Ne discende che la società convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, va condannata al pagamento della somma indicata, oltre accessori dalla sentenza alla data di effettivo soddisfo.
Assorbita ogni ulteriore questione controversa tra le parti.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri fissati dal D.M. 55/2014; pone le spese di CTU a carico della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela
Foggetti, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti della Parte_1 Controparte_1 ogni diversa istanza, eccezione disattese, così provvede:
Pag. 6 di 7 1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la Controparte_2 al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 23.029,37,oltre accessori dalla sentenza alla data di effettivo soddisfo;
2) condanna la resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.695,00, oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa, come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
3) pone le spese di CTU a carico della parte resistente.
Bari, 9/7/2025
Il Giudice dott.ssa Emanuela Foggetti
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