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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 28/11/2025, n. 5176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5176 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 9798/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Settima Sezione Civile nel giudizio promosso da
, Parte_1 Parte_2 [...]
, , Parte_3 Parte_3 Parte_4
, , con l'avvocato Claudia Fortunato
[...] Parte_5 ricorrenti nei confronti di
Controparte_1 resistente con l'intervento del Pubblico Ministero ha pronunciato la seguente sentenza
1. I ricorrenti:
− hanno chiesto l'accertamento della cittadinanza italiana in quanto discendenti di Persona_1
nato a [...] il [...], e trasferitosi nel corso della vita in Brasile;
[...]
− hanno rappresentato come segue la linea di discendenza: “I ricorrenti sono discendenti diretti di nato in [...] nel comune di LO (Bergamo) in data 7 ottobre 1856 da Persona_1
e (cfr.doc.n.03- certificato di nascita , Parte_6 Parte_7 Persona_1 emigrato nella Repubblica del Cile, dopo aver contratto matrimonio in Italia, ed ivi deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana (cfr.doc.05-certificato di morte Persona_1
; -A non si è mai naturalizzato cittadino cileno, come risulta da
[...] Persona_1 certificato negativo di naturalizzazione prodotto dalla competente autorità del Governo Cileno, allegato in atti (cfr.doc.n.02.Certificato di non naturalizzazione Persona_1 mantenendo pertanto la cittadinanza italiana che veniva trasmessa ai suoi discendenti;
-A contraeva matrimonio in Italia con nel 1882 Persona_1 Persona_2
(cfr.doc.n.04.Certificato di matrimonio . -Dal matrimonio nasceva in Persona_1
Cile, in data 13 luglio 1894, (cfr.doc.n.06 - certificato di nascita Persona_3
), il quale si sposava nel 1932 in Cile con Persona_3 Persona_4
(cfr.doc.n.07 certificato di matrimonio ); -Dal matrimonio nasceva in Persona_3 Cile in data 30 dicembre 1936 del Parte_1 Persona_5
(cfr.doc.n.08.Certificato di nascita del ), la quale si Parte_1 Persona_5 sposava con nel 1959 (cfr.doc.n.09.Certificato di Persona_6 matrimonio ); - Dall'unione nascevano, in Cile, due Persona_7 Persona_5 figlie e dando vita a Persona_8 Persona_9 due linee di discendenza: 1) odierna ricorrente, in data 26 Persona_8 dicembre 1959, (cfr.doc.n.10) certificato di nascita;
la Parte_1 quale si sposava con nel 1981 (cfr.doc.n.11 certificato di Persona_10 matrimonio;
- Dall'unione nascevano 4 figli odierni Parte_1 ricorrenti insieme alla madre: - , il 22 settembre 1982 Persona_11
(cfr.doc.n.12 Certificato di nascita ), il quale si sposava Persona_11 nel 2009 con (cfr.doc.n.13 Certificato di matrimonio Persona_12 [...]
); - in data 9 ottobre 1984 Persona_11 Persona_13
(14. Certificato di nascita ), la quale si sposava nel 2014 Persona_13 con (15.Certificato di matrimonio Persona_14 Persona_13
) - in data 30 novembre 1988 (16.Certificato di
[...] Persona_15 Per_11 nascita ), il quale si sposava nel 2016 con NC Persona_16
AN OL (17.Certificato di matrimonio ) - Persona_15 Per_11 [...]
in data 13 febbraio 1987 (18.Certificato di nascita Persona_13 Persona_13
) la quale si sposava nel 2016 con (19.Certificato
[...] Persona_17 di matrimonio ) 2) in data Per_13 Persona_11 Persona_9
18 gennaio 1962, (cfr.doc.n.20.Certificato di nascita , la Persona_9 quale si sposava in Cile nel 1987 con (21.Certificato matrimonio Persona_18 [...]
e dall'unione nasceva , odierna Persona_9 Persona_19 ricorrente, in data 26 settembre 1994 (cfr.doc.n. 22. Certificato di nascita Persona_19
”.
[...]
Il resistente non si è costituito in giudizio a seguito della regolare notificazione degli atti. CP_1
Il Pubblico Ministero ha preso visione del ricorso.
2. In diritto, più in generale, si osserva che:
− lo Statuto Albertino non recava una definizione di “regnicolo”;
− l'art. 4 cod. civ. 1865 stabiliva che «è cittadino il figlio di padre cittadino» e il successivo art. 14 prevedeva che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché per il fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito»;
− la l. 13 giugno 1912, n. 555 ha disciplinato in modo organico la materia della cittadinanza, abrogando le norme del codice civile (art. 17), e stabilendo, tra l'altro, che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che per fatto del matrimonio a lei sì comunichi» (art. 10, co. 3);
− la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1 l. n. 555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina (sent. 28 gennaio 1983,
n. 30) e dell'art. 10, co. 3, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna (sent. 9 aprile 1975, n. 87);
− la Corte di cassazione ha statuito a sezioni unite che «[l]e norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati» (sent. 25 febbraio 2009,
n. 4466);
− ai sensi dell'art. 1, co. 1, lett. a), l. 5 febbraio 1992, n. 91 «è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini».
In diritto, in particolare, con riguardo alle fattispecie connesse con l'ordinamento brasiliano, si osserva che:
− si era posto il problema della c.d. “grande naturalizzazione”, introdotta con decreto governativo n.
58 A del 15 dicembre 1889, a mente del quale gli italiani presenti in Brasile al 15 novembre 1889 avrebbero ottenuto la naturalizzazione automatica brasiliana, a meno che avessero manifestato entro sei mesi, dinanzi ai propri consolati, la volontà di conservare la cittadinanza italiana;
− la Corte di cassazione ha enunciato a sezioni unite i seguenti princìpi di diritto: «(i) secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale L. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ognitempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva;
|| (ii) l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla L. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera – per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo –, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;
|| (iii) dagli artt. 3,4,16
Cost. e seg., e art. 22 Cost., dall'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del
10 dicembre 1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, si ricava che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione;
|| (iv) la fattispecie di perdita della cittadinanza italiana, correlata all'accettazione di un “impiego da un governo estero” senza permissione del governo italiano, deve essere intesa, sia nell'art. 11 c.c. abr., n. 3, sia nella L. n. 555 del 1912, art. 8, n. 3, come comprensiva dei soli impieghi governativi strettamente intesi, che abbiano avuto come conseguenza l'assunzione di pubbliche funzioni all'estero tali da imporre obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva, così da non poter essere integrata dalla mera circostanza dell'avvenuto svolgimento all'estero di una qualsivoglia attività di lavoro, pubblico o privato» (sent. 24 agosto 2022, n. 25318).
3. Dai documenti prodotti dai ricorrenti, indicati sopra, emerge la prova dei seguenti fatti:
− l'avo italiano dei ricorrenti, nato a [...] il [...] (doc. Persona_1
3 fasc. ric.), non ha acquisito la cittadinanza straniera per naturalizzazione (doc. 2 fasc. ric.);
− la linea di discendenza dall'avo descritta nel ricorso trascritto sopra.
Il ricorso merita accoglimento.
4. Parte ricorrente ha evidenziato che i tempi di attesa per la convocazione presso il consolato competente sono indeterminati, ragione per cui ha esperito l'odierna azione. Atteso che verosimilmente ciò dipende dal numero copioso di domande, non si può ritenere che l'amministrazione abbia dato causa all'affare.
L'integrale compensazione delle spese processuali è impedita dalla contumacia del CP_1 resistente.
Per questi motivi
1. Dichiara che , Parte_1 Parte_2 Per_9
, , Parte_3 Parte_3 Parte_4
, sono cittadini italiani.
[...] Parte_5 Per_9
2. Ordina al e, per esso, al competente Ufficiale dello Stato Civile di Controparte_1 procedere agli adempimenti previsti dalla legge.
3. Nulla sulle spese processuali.
Brescia, 27.11.2025
Il giudice
ST LO