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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 16/07/2025, n. 335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 335 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Francesco Catanese Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 128 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, C.F._1
E
nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. DIMASI STEFANIA, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
16/01/2025, i coniugi nata a [...] il [...], Parte_1
e nato a [...] il [...], premesso: Controparte_1
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 27/06/1968, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 670, parte II, serie A;
- che dall'unione erano nati i figli , nato a [...] il Persona_1
25/02/1969, nata a [...] il [...], Persona_2 CP_2 nata a [...] il [...], nata a [...] il
[...] Persona_3
29/06/1979, e nato a [...] il [...]; Persona_3
- che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
All'udienza del 25/06/2025, a seguito dei rilievi mossi dalla Presidente sulle condizioni della separazione, le parti si impegnavano a produrre un nuovo accordo.
All'udienza del 02/07/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di non volersi riconciliare e di insistere nella domanda congiunta alle seguenti nuove condizioni:
“1) I coniugi e si autorizzano reciprocamente Parte_1 Controparte_1
a vivere separati fissando, sin da oggi, la residenza, il domicilio e la dimora nel luogo che riterranno più opportuno ed in tal senso gli stessi si danno reciproco consenso.
2. Salvo quanto stabilito al punto 1) la moglie manterrà la sua residenza presso l'abitazione sita in Messina,
Via Scinà Domenico n.0 Pal F, il marito si trasferirà nell'appartamento ubicato al secondo piano della palazzina, in Messina, in via Scina' Domenico n. 0, Scala A, pal. F. Le parti si impegnano reciprocamente a comunicare eventuali variazioni delle rispettive residenze entro il termine di 30 giorni dal mutamento. 3) I coniugi dichiarano di non rinunciare alla corresponsione dell'assegno alimentare o di mantenimento: il marito, a titolo di concorso al mantenimento del coniuge, verserà alla medesima, ogni mese, la somma di € 200,00
(duecento/00), da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT. 4)L'autoveicolo Fiat
Panda targato CL756FE rimane al marito, in quanto di suo uso personale. 5)Tutti i rimanenti beni mobili ubicati all'interno della casa coniugale vengono attribuiti alla moglie, signora
, e resteranno in uso alla stessa. 6)In mancanza di altri beni i coniugi si Parte_1
danno reciprocamente atto di non avere pretese diverse da avanzare, l'uno nei confronti dell'altro, dal punto di vista patrimoniale. 10) Per quanto non espressamente previsto nel presente ricorso si rimanda alle norme del codice civile e del diritto di famiglia in materia di separazione dei coniugi”.
La causa veniva quindi assunta in decisione. Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo prodotto dalle parti nelle note del 25/06/2025, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 16/01/2025, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi nata a [...] il [...], e Parte_1 [...]
nato a [...] il [...], alle condizioni stabilite nell'accordo CP_1
contenuto nelle note del 25/06/2025 e trascritto in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di MESSINA di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il 27/06/1968, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 670, parte II, serie A.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 03/07/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Francesco Catanese Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 128 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, C.F._1
E
nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. DIMASI STEFANIA, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
16/01/2025, i coniugi nata a [...] il [...], Parte_1
e nato a [...] il [...], premesso: Controparte_1
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 27/06/1968, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 670, parte II, serie A;
- che dall'unione erano nati i figli , nato a [...] il Persona_1
25/02/1969, nata a [...] il [...], Persona_2 CP_2 nata a [...] il [...], nata a [...] il
[...] Persona_3
29/06/1979, e nato a [...] il [...]; Persona_3
- che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
All'udienza del 25/06/2025, a seguito dei rilievi mossi dalla Presidente sulle condizioni della separazione, le parti si impegnavano a produrre un nuovo accordo.
All'udienza del 02/07/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di non volersi riconciliare e di insistere nella domanda congiunta alle seguenti nuove condizioni:
“1) I coniugi e si autorizzano reciprocamente Parte_1 Controparte_1
a vivere separati fissando, sin da oggi, la residenza, il domicilio e la dimora nel luogo che riterranno più opportuno ed in tal senso gli stessi si danno reciproco consenso.
2. Salvo quanto stabilito al punto 1) la moglie manterrà la sua residenza presso l'abitazione sita in Messina,
Via Scinà Domenico n.0 Pal F, il marito si trasferirà nell'appartamento ubicato al secondo piano della palazzina, in Messina, in via Scina' Domenico n. 0, Scala A, pal. F. Le parti si impegnano reciprocamente a comunicare eventuali variazioni delle rispettive residenze entro il termine di 30 giorni dal mutamento. 3) I coniugi dichiarano di non rinunciare alla corresponsione dell'assegno alimentare o di mantenimento: il marito, a titolo di concorso al mantenimento del coniuge, verserà alla medesima, ogni mese, la somma di € 200,00
(duecento/00), da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT. 4)L'autoveicolo Fiat
Panda targato CL756FE rimane al marito, in quanto di suo uso personale. 5)Tutti i rimanenti beni mobili ubicati all'interno della casa coniugale vengono attribuiti alla moglie, signora
, e resteranno in uso alla stessa. 6)In mancanza di altri beni i coniugi si Parte_1
danno reciprocamente atto di non avere pretese diverse da avanzare, l'uno nei confronti dell'altro, dal punto di vista patrimoniale. 10) Per quanto non espressamente previsto nel presente ricorso si rimanda alle norme del codice civile e del diritto di famiglia in materia di separazione dei coniugi”.
La causa veniva quindi assunta in decisione. Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo prodotto dalle parti nelle note del 25/06/2025, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 16/01/2025, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi nata a [...] il [...], e Parte_1 [...]
nato a [...] il [...], alle condizioni stabilite nell'accordo CP_1
contenuto nelle note del 25/06/2025 e trascritto in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di MESSINA di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il 27/06/1968, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 670, parte II, serie A.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 03/07/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.