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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 12/11/2025, n. 534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 534 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Matera, GA CATALANI, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 732/2024, avente ad oggetto
“appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Pisticci n.310/2023”
TRA
(C.F. ), elettivamente do- Parte_1 C.F._1 miciliato in Montalbano Jonico alla via Como 21 presso lo studio dell'avv. Giuseppe
Dellorusso (C.F. ) che lo rappresenta e difende in virtù di man- C.F._2 dato a margine all'atto di appello;
- APPELLANTE -
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), in persona del Prefetto pro tempore;
– APPELLATO– P.IVA_1
* * * * * * * * * * rinviata per la discussione all'udienza del 12/11/2025, il ricorrente ha concluso come ri- portato in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4 e 118 disp. att.
c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fi- ni della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
ha impugnato la sentenza n.310 resa dal Giudice di Pace di Pi- Parte_1 sticci in data 6/12/2023 che aveva rigettato l'opposizione da lui proposta avverso il provvedimento n.161214 di revisione della patente reso dall'Ufficio Motorizzazione Ci- vile di in data 10/8/2023, a seguito dell'esaurimento del punteggio attribuitogli. CP_1
A sostegno del gravame ha dedotto che dodici dei punti sottrattigli erano riferiti a verba- li redatti in data 7/3/2016, quando egli era ristretto agli arresti domiciliari ed ha eccepito
1 la prescrizione della sanzione per decorrenza dei termini per l'emissione del provvedi- mento, conseguenti a violazioni commesse oltre sette anni prima, essendo stato solo il
27/9/2022 avviato il procedimento e dovendogli essere riconosciuti dal 2016 due punti per ogni anno successivo, stante quanto previsto dall'art. 126 bis comma quinto C.d.S..
Pertanto, previa ammissione della prova testimoniale non ammessa dal primo giudice, ha concluso per l'annullamento o la revoca del provvedimento opposto con vittoria di spese processuali.
La , nonostante la regolare notifica dell'atto di appello e del decreto Controparte_1 di comparizione delle parti (eseguita presso l'Avvocatura dello Stato) non si è costituita in appello, di talché ne è stata dichiarata la contumacia.
L'impugnazione è infondata.
Va premessa la competenza del giudice ordinario in tema di opposizione avverso il provvedimento della Motorizzazione Civile di revisione della patente di guida, a seguito della perdita definitiva dei punti (cfr. Cass. Civ. SS.UU ord.27/7/2015 n.15689).
Nel merito va rilevato che l'opponente non ha in alcun modo contestato la sussistenza delle singole violazioni amministrative, né la notifica delle contestazioni che comporta- no la perdita dei punti attribuiti alla sua patente di guida, avendo soltanto dedotto di es- sere stato detenuto nel periodo in cui erano state elevate alcune delle contravvenzioni, ciò che impedirebbe di considerarlo responsabile delle condotte per le quali il codice della strada prevede la suddetta sanzione accessoria.
L'assunto non è condivisibile: infatti, a norma dell'art.126 bis C.d.S. ogni qualvolta viene commessa infrazione che preveda la perdita dei punti e non vi è contestazione immediata, sorge a carico del proprietario del mezzo l'obbligo di comunicare i dati delle generalità e della patente del conducente: ne deriva che ove sia stato erroneamente indi- cato dai terzi proprietari di veicoli il suo nominativo come soggetto alla guida degli stessi, sarebbe stato onere dell'appellante, a seguito della notifica dei verbali, proporre opposizione avverso le contestazioni per negare la veridicità della comunicazione ese- guita, escludendo di aver condotto i mezzi al momento delle infrazioni che hanno de- terminato perdita dei punti.
La mancata proposizione di ricorso amministrativo o giurisdizionale, a norma degli artt.
2 203 e 204 bis C.d.S., comporta la definitività delle singole contravvenzioni e impedisce in sede di provvedimento della Motorizzazione Civile di revisione della patente di nega- re la fondatezza delle contestazioni, oggetto di verbali debitamente notificati. Tanto rende irrilevante la prova testimoniale articolata dall'opponente,avente ad oggetto la circostanza dello status detentionis del nel lasso temporale in cui erano Parte_1 state commesse alcune delle violazioni al codice della strada, in alcun modo da lui im- pugnate.
Né può trovare accoglimento l'eccezione di prescrizione del diritto dell'amministrazione di disporre la revisione della patente di guida: infatti, dall'estratto cronologico prodotto in atti e non contestato dall'opponente si rileva che la perdita defi- nitiva dei punti consegue al verbale elevato il 28/9/2020, acquisito in data 10/12/2020, sicché non è in alcun modo decorso il termine per l'emissione del provvedimento previ- sto dall'art.28 legge 241/1990. La contestazione delle successive violazioni che preve- devano la perdita del punteggio non consentiva, poi, l'attribuzione di altri punti nel biennio successivo, come sostenuto erroneamente dall'appellante.
In ragione di ciò deve essere confermata la pronuncia di rigetto dell'opposizione propo- sta avverso il provvedimento n.161214 di revisione della patente reso dall'
[...]
di in data 10/8/2023. Controparte_2 CP_1
Stante la mancata costituzione dell'appellata non vi è pronuncia sulle spese del presente giudizio, restando a carico del quelle dallo stesso anticipate. Parte_1
Ai sensi dell'art. 13 comma uno quater D.P.R.115/2002 l'appellante va tuttavia dichia- rato tenuto al versamento di somma pari al contributo unificato.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Giudice, pronunciando sull'appello proposto da nei confronti Parte_1 della con ricorso depositato il 6/6/2024 avverso la sentenza n.310 Controparte_1 resa dal Giudice di Pace di Pisticci in data 6//12/2023, così provvede nella contumacia della;
Controparte_1
- rigetta l'appello;
3 - nulla per le spese del presente giudizio;
- dichiara l'appellante tenuto al versamento di somma pari al contributo unificato.
Così deciso in Matera, il 12/11/2025.
Il Giudice
GA Catalani
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Il Giudice Unico del Tribunale di Matera, GA CATALANI, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 732/2024, avente ad oggetto
“appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Pisticci n.310/2023”
TRA
(C.F. ), elettivamente do- Parte_1 C.F._1 miciliato in Montalbano Jonico alla via Como 21 presso lo studio dell'avv. Giuseppe
Dellorusso (C.F. ) che lo rappresenta e difende in virtù di man- C.F._2 dato a margine all'atto di appello;
- APPELLANTE -
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), in persona del Prefetto pro tempore;
– APPELLATO– P.IVA_1
* * * * * * * * * * rinviata per la discussione all'udienza del 12/11/2025, il ricorrente ha concluso come ri- portato in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4 e 118 disp. att.
c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fi- ni della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
ha impugnato la sentenza n.310 resa dal Giudice di Pace di Pi- Parte_1 sticci in data 6/12/2023 che aveva rigettato l'opposizione da lui proposta avverso il provvedimento n.161214 di revisione della patente reso dall'Ufficio Motorizzazione Ci- vile di in data 10/8/2023, a seguito dell'esaurimento del punteggio attribuitogli. CP_1
A sostegno del gravame ha dedotto che dodici dei punti sottrattigli erano riferiti a verba- li redatti in data 7/3/2016, quando egli era ristretto agli arresti domiciliari ed ha eccepito
1 la prescrizione della sanzione per decorrenza dei termini per l'emissione del provvedi- mento, conseguenti a violazioni commesse oltre sette anni prima, essendo stato solo il
27/9/2022 avviato il procedimento e dovendogli essere riconosciuti dal 2016 due punti per ogni anno successivo, stante quanto previsto dall'art. 126 bis comma quinto C.d.S..
Pertanto, previa ammissione della prova testimoniale non ammessa dal primo giudice, ha concluso per l'annullamento o la revoca del provvedimento opposto con vittoria di spese processuali.
La , nonostante la regolare notifica dell'atto di appello e del decreto Controparte_1 di comparizione delle parti (eseguita presso l'Avvocatura dello Stato) non si è costituita in appello, di talché ne è stata dichiarata la contumacia.
L'impugnazione è infondata.
Va premessa la competenza del giudice ordinario in tema di opposizione avverso il provvedimento della Motorizzazione Civile di revisione della patente di guida, a seguito della perdita definitiva dei punti (cfr. Cass. Civ. SS.UU ord.27/7/2015 n.15689).
Nel merito va rilevato che l'opponente non ha in alcun modo contestato la sussistenza delle singole violazioni amministrative, né la notifica delle contestazioni che comporta- no la perdita dei punti attribuiti alla sua patente di guida, avendo soltanto dedotto di es- sere stato detenuto nel periodo in cui erano state elevate alcune delle contravvenzioni, ciò che impedirebbe di considerarlo responsabile delle condotte per le quali il codice della strada prevede la suddetta sanzione accessoria.
L'assunto non è condivisibile: infatti, a norma dell'art.126 bis C.d.S. ogni qualvolta viene commessa infrazione che preveda la perdita dei punti e non vi è contestazione immediata, sorge a carico del proprietario del mezzo l'obbligo di comunicare i dati delle generalità e della patente del conducente: ne deriva che ove sia stato erroneamente indi- cato dai terzi proprietari di veicoli il suo nominativo come soggetto alla guida degli stessi, sarebbe stato onere dell'appellante, a seguito della notifica dei verbali, proporre opposizione avverso le contestazioni per negare la veridicità della comunicazione ese- guita, escludendo di aver condotto i mezzi al momento delle infrazioni che hanno de- terminato perdita dei punti.
La mancata proposizione di ricorso amministrativo o giurisdizionale, a norma degli artt.
2 203 e 204 bis C.d.S., comporta la definitività delle singole contravvenzioni e impedisce in sede di provvedimento della Motorizzazione Civile di revisione della patente di nega- re la fondatezza delle contestazioni, oggetto di verbali debitamente notificati. Tanto rende irrilevante la prova testimoniale articolata dall'opponente,avente ad oggetto la circostanza dello status detentionis del nel lasso temporale in cui erano Parte_1 state commesse alcune delle violazioni al codice della strada, in alcun modo da lui im- pugnate.
Né può trovare accoglimento l'eccezione di prescrizione del diritto dell'amministrazione di disporre la revisione della patente di guida: infatti, dall'estratto cronologico prodotto in atti e non contestato dall'opponente si rileva che la perdita defi- nitiva dei punti consegue al verbale elevato il 28/9/2020, acquisito in data 10/12/2020, sicché non è in alcun modo decorso il termine per l'emissione del provvedimento previ- sto dall'art.28 legge 241/1990. La contestazione delle successive violazioni che preve- devano la perdita del punteggio non consentiva, poi, l'attribuzione di altri punti nel biennio successivo, come sostenuto erroneamente dall'appellante.
In ragione di ciò deve essere confermata la pronuncia di rigetto dell'opposizione propo- sta avverso il provvedimento n.161214 di revisione della patente reso dall'
[...]
di in data 10/8/2023. Controparte_2 CP_1
Stante la mancata costituzione dell'appellata non vi è pronuncia sulle spese del presente giudizio, restando a carico del quelle dallo stesso anticipate. Parte_1
Ai sensi dell'art. 13 comma uno quater D.P.R.115/2002 l'appellante va tuttavia dichia- rato tenuto al versamento di somma pari al contributo unificato.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Giudice, pronunciando sull'appello proposto da nei confronti Parte_1 della con ricorso depositato il 6/6/2024 avverso la sentenza n.310 Controparte_1 resa dal Giudice di Pace di Pisticci in data 6//12/2023, così provvede nella contumacia della;
Controparte_1
- rigetta l'appello;
3 - nulla per le spese del presente giudizio;
- dichiara l'appellante tenuto al versamento di somma pari al contributo unificato.
Così deciso in Matera, il 12/11/2025.
Il Giudice
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