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Sentenza 4 ottobre 2025
Sentenza 4 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 04/10/2025, n. 1281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1281 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
Corte d'Appello di Catania
Sezione Seconda Civile
_________ composta dai magistrati dr Giovanni Dipietro Presidente dr Maria Stella Arena Consigliere dr Francesco Billè Giudice ausiliario rel. est. ha emesso la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 930/2024 R.G.,
Promossa da
in persona del legale rappresentante pro-tempore (c.f. Parte_1
, rappresentata e difesa giusta procura in atti, dall'avv. Alessandro Bacchi;
P.IVA_1
APPELLANTE
Contro in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore (c.f. ); P.IVA_2
APPELLATA
*****
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza di discussione orale del 24 giugno 2025.
La Corte ha osservato:
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 914, pubblicata il 24 maggio 2024, il giudice unico del Tribunale di
Ragusa, rigettava l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 1641/2021, depositato il 22.11.2021, emesso su ricorso di Controparte_1
(col quale veniva ingiunto ad essa opponente il pagamento della somma di € 23.213,37, oltre interessi e spese di procedura monitoria) e regolava le spese processuali secondo il principio della soccombenza.
A sostegno di tale pronuncia rilevava il primo giudice che “.... nessuna contestazione
è stata formulata dalla parte opponente in ordine all'an e al quantum del credito vantato dalla controparte, riconoscendo la stessa di non aver più adempiuto alle proprie obbligazioni nei confronti della società opposta, a far data dal maggio del 2021, adducendo in maniera assolutamente generica l'espletamento di accertamenti ispettivi da parte dell'Ispettorato del
Lavoro di Ragusa in ordine a pretesi illeciti, nella specie distacchi irregolari di lavoratori, posti in essere in solido dalle parti dell'odierno giudizio. In particolare, nell'atto di opposizione la si è limitata ad addurre una pretesa violazione dell'art. 5 del Parte_1 contratto intervenuto tra le due società, a norma del quale la distaccante (ovvero l'opposta) si impegnava a mantenere indenne la distaccataria (opponente) da qualsiasi contestazione
o azione giudiziaria promossa dalle autorità competenti nei suoi confronti in ordine ad imposte, contribuzioni previdenziali ed assistenziali dovute ad ogni lavoratore distaccato, per poi affermare che nella specie vi era un atto di contestazione contro la
[...]
senza null'altro aggiungere né specificare. Occorre considerare che all'epoca CP_1 della presentazione dell'opposizione il citato procedimento ispettivo non si era ancora concluso, per cui non era configurabile alcun credito certo, liquido ed esigibile, da opporre eventualmente in compensazione. Né sarebbe invocabile, come erroneamente fatto dall'opponente, l'exceptio inadimpleti contractus, la quale presuppone che si tratti di un contratto a prestazioni corrispettive, entrambe scadute ed esigibile allo stesso modo ...... In ogni caso è risultato, all'esito della conclusione dei suddetti accertamenti, un concorso dell'opponente medesima nel fatto illecito, contestato ad entrambe le parti, per cui non troverebbe applicazione la norma invocata dalla medesima”.
Avverso tale sentenza ha interposto appello con atto di citazione Parte_1 notificato in data 27 giugno 2024, sulla base di due ragioni di censura.
Sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, la causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza di discussione orale del 24 giugno 2025.
Motivi della decisione
Va anzitutto dichiarata la contumacia di non costituitasi Controparte_1 in giudizio, nonostante sia stata regolarmente chiamata a parteciparvi.
Col primo motivo dell'appello, deduce: Errata e falsa interpretazione Parte_1
e applicazione degli artt. 1460 e 2697 cod. civ. – Omessa e/o insufficiente motivazione e valutazione della documentazione in atti. Sostiene che con contratto del 02/01/2021 Controparte_1 distaccava temporaneamente due lavoratori presso impegnandosi a Parte_1 mantenere indenne la società distaccataria da qualsiasi contestazione e/o azione giudiziaria che potesse essere sollevata dalle autorità competenti nei suoi confronti in ordine alle imposte, contribuzioni previdenziali ed assistenziali dovute ad ogni lavoratore distaccato;
che in seguito alla verifica ispettiva avviata il 24 maggio 2021, era stato accertato che
[...] era risultata inadempiente agli obblighi di versamento degli oneri Controparte_1 sociali, assicurativi e fiscali nei confronti di INPS, INAIL e dell'Agenzia delle Entrate relativi ai lavoratori distaccati ed in data 01/06/2021 riceveva la notifica, in qualità Parte_1 di obbligata solidale, del Verbale Unico di Accertamento e Notificazione per il pagamento del complessivo importo di € 99.778,02, integralmente corrisposto dalla stessa Parte_1
[...
che il grave inadempimento di emerso fin dal primo accesso ispettivo, Controparte_1 legittimava a sospendere il pagamento dei corrispettivi dovuti per il Parte_1 distacco dei lavoratori, alle scopo di limitare le conseguenze dannose del comportamento di controparte;
che l'opposta non ha fornito alcuna prova circa l'esatto adempimento della specifica obbligazione assunta, ossia il pagamento degli oneri contributivi e previdenziali del personale;
che il primo giudice avrebbe dovuto verificare l'insussistenza della prova, di cui era onerata l'ingiungente, dell'esatto adempimento delle obbligazioni sue proprie e ritenere fondata l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. e legittima la sospensione del pagamento delle prestazioni, stante la sinallagmaticità del rapporto contrattuale.
Col secondo motivo, la società appellante deduce l'erroneità e/o insufficienza della motivazione laddove il tribunale non ha considerato che l'accertamento ispettivo era stato concluso dopo la proposizione del giudizio di opposizione.
Sostiene che il tribunale di Ragusa ha ritenuto che il rifiuto ad adempire opposto da
[...] fosse basato “su mere supposizioni ed eventi futuri ed incerti”, in quanto Parte_1 all'epoca della presentazione dell'opposizione il procedimento di accertamento ispettivo non era ancora concluso;
che in data 01/06/2022, è stata attinta, in qualità di Parte_1 coobbligata solidale, dal verbale di accertamento e notificazione n. PG00001/2021-916-01 del 24/5/2022, per debiti contributivi gravanti su e, per la Controparte_1 regolarizzazione di tali inadempimenti, pagava la complessiva somma di € 99.778,02; che tale circostanza, tuttavia, benché esplicitata nelle memorie istruttorie ed incontestata da controparte, non è stata minimamente presa in considerazione dal primo giudice;
che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la verifica del giudice si estende all'accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza.
I motivi, che possono trattarsi congiuntamente, siccome connessi, sono fondati.
Con contratto del 02/01/2021 distaccava Controparte_1 temporaneamente due lavoratori presso convenendo che la titolarità del Parte_1 rapporto di lavoro con il lavoratore distaccato sarebbe rimasta, in ogni caso, in capo alla distaccante “compresi gli obblighi di retribuzione e contribuzione previdenziale ed assistenziale, la gestione delle ferie e permessi e le modalità di fruizioni di questi” (Art. 4).
L'art. 5 del contratto prevedeva che “La Distaccante, pertanto, si obbliga a mantenere indenne la società Distaccataria da qualsiasi contestazione e/o azione giudiziaria che possa essere sollevata dalle autorità competenti nei suoi confronti in ordine alle imposte, contribuzioni previdenziali ed assistenziali dovute ad ogni lavoratore distaccato”.
A seguito alla verifica ispettiva avviata il 24 maggio 2021, veniva accertato che
[...] era risultata inadempiente agli obblighi di versamento degli oneri Controparte_1 sociali, assicurativi e fiscali nei confronti di INPS, INAIL e dell'Agenzia delle Entrate relativi ai lavoratori distaccati, per tutto il periodo compreso nei mesi da 07/2019 a 09/2021.
La verifica ispettiva si concludeva con la notifica in data 01/06/2021 nei confronti di in qualità di obbligata solidale, di Verbale Unico di Accertamento e Parte_1
Notificazione con sanzione amministrativa per il complessivo importo di € 99.778,02.
Ciò pacificamente posto, siccome documentalmente riscontrato e provato, legittimamente in ragione della sinallagmaticità del rapporto contrattuale, Parte_1 ha omesso di provvedere al pagamento del corrispettivo contrattualmente stabilito tra le parti, oggetto dell'opposta ingiunzione di pagamento, opponendo ex art. 1460 c.c.
l'eccezione di inadempimento di essedno venuta meno agli Controparte_1 obblighi di contribuzione previdenziale ed assistenziale in favore dei lavori distaccati, nonché all'obbligo di mantenere indenne la società Distaccataria “... da qualsiasi contestazione e/o azione giudiziaria che possa essere sollevata dalle autorità competenti nei suoi confronti in ordine alle imposte, contribuzioni previdenziali ed assistenziali dovute ad ogni lavoratore distaccato”.
Tutt'altro che condivisibile si appalesa, pertanto, l'assunto del primo giudice, secondo il quale “..... nessuna contestazione è stata formulata dalla parte opponente in ordine all'an
e al quantum del credito vantato dalla controparte .... adducendo in maniera assolutamente generica l'espletamento di accertamenti ispettivi da parte dell'Ispettorato del Lavoro di
Ragusa in ordine a pretesi illeciti, nella specie distacchi irregolari di lavoratori, posti in essere in solido dalle parti dell'odierno giudizio”, mancando, peraltro, la prova, il cui onere incombeva alla convenuta opposta, attrice in senso sostanziale, dell'esatto adempimento delle obbligazioni sulla medesima gravanti in forza del contratto inter partes.
A tal ultimo riguardo, è noto che (ex multis, Cass. Sentenza n. 826 del 20/01/2015)
In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione).
Si presta, altresì, a fondata doglianza, ad avviso della Corte, il rilievo contenuto in sentenza, ove si legge che illegittimamente ha invocato “..... un preteso Parte_1 obbligo di parte opposta di tenerla indenne da contestazioni o azioni giudiziarie in ordine a contributi previdenziali o assistenziali dovuti ai lavoratori distaccati, sulla base di mere supposizioni e di eventi futuri e incerti, non essendosi all'epoca della presentazione della relativa opposizione ancora concluso l'iter ispettivo teso ad accertare eventuali condotte illegittime poste in essere dalle parti”, essendo risaputo che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la verifica del giudice si estende all'accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza.
Ha, quindi, errato il primo giudice laddove non ha tenuto nella debita considerazione la circostanza che in data 01/06/2022, era stata attinta, in qualità di Parte_1 coobbligata solidale, dal verbale di accertamento e notificazione n. PG00001/2021-916-01 del 24/5/2022, per debiti contributivi gravanti su documentazione Controparte_1 tempestivamente prodotta da con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 Parte_1 cpc, idonea a dimostrare l'inadempimento di Controparte_1 Devesi, quindi, in riforma della sentenza gravata, accogliere l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da e revocare il provvedimento monitorio n. 1641/2021 Parte_1 del tribunale di Ragusa, depositato il 22.11.2021.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano per entrambi i gradi del giudizio, siccome in dispositivo, in base al DM 55/2014, come integrato dal D.M. Giustizia 13.08.2022
n. 147, tenuto conto del valore della controversia (fascia di valore da € 5.200,01 a €
26.000,00) e dell'attività difensiva effettivamente svolta. Ritiene la Corte di liquidare in prossimità dei minimi di tariffa i compensi della fase istruttoria e di trattazione relativi al presente grado del giudizio, attesa la modesta attività difensiva svolta.
Per questi motivi
La Corte di Appello, definitivamente decidendo sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 914, pubblicata il 24 maggio 2024, del giudice unico del Tribunale di
Ragusa, ogni contraria istanza ed eccezione disattese, così statuisce: in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza gravata, accoglie l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 1641/2021, depositato il Parte_1
22.11.2021, del tribunale di Ragusa che, per l'effetto, revoca.
Condanna a rifondere, in favore di le spese Controparte_1 Parte_1 del giudizio che liquida: a) quanto al giudizio di primo grado, in complessivi € 5077,00 (ivi compresi €. 919,00 per la fase di studio, €. 777,00 per la fase introduttiva, €. 1680,00 per la fase istruttoria e € 1701,00 per la fase decisoria), oltre € 145,50 per esborsi, IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%; b) quanto al presente grado, in complessivi
€ 4916,00 (ivi compresi €. 1134,00 per la fase di studio, €. 921,00 per la fase introduttiva, €
950,00 per la fase di trattazione e istruttoria e € 1911,00 per la fase decisoria), oltre € 804,00 per esborsi, IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte, il 23 settembre 2025.
Il giudice estensore Il presidente
Dott. Francesco Billè Dott. Giovanni Dipietro