Art. 15. (Indennizzi) 1. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile provvede alla corresponsione degli indennizzi definitivi relativi agli interventi di cui all' articolo 5-quinquies, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384 , convertito con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470 , al cui onere si fa fronte nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 3 dello stesso articolo 5-quinquies. 2. Ai fini del comma 1 sono considerate residenze principali le unita' immobiliari:
a) non ultimate, di cui sia stato interamente realizzato il rustico, nei limiti della volumetria complessivamente autorizzata; b) vuote, ma destinate a residenza principale; c) non abitate in via permanente dal proprietario o affittuatario gia' residente, perche' residente o dimorante per ragioni di lavoro o impresa o dei familiari, in altro comune in Italia o all'estero. d) adibite, oltre che ad abitazione, anche all'esercizio di attivita' artigianali e commerciali, anche se condotte da terzi. 3. Si considerano distrutti ai fini del comma 1 anche gli immobili che, in conseguenza degli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, comma 1, siano dichiarati inagibili, in via permanente, dalle competenti autorita' in relazione ad ulteriori rischi idrogeologici. 4. Nel caso in cui le regioni non abbiano adempiuto a quanto stabilito dall' articolo 5-quinquies, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470 , ai fini dell'erogazione degli indennizzi di cui ai commi precedenti, gli interessati debbono attestare l'importo del danno ed il nesso di casualita' mediante perizia giurata o atto notorio sotto la propria responsabilita'. In relazione a quanto svolto ai seni dell' articolo 5-quinquies, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470 , le regioni trasmettono al Ministro per il coordinamento della protezione civile agli elenchi degli aventi diritto all'indennizzo e del contributo spettante a ciascuno di essi e gli elenchi dei periti incaricati dell'accertamento dei danni e del compenso spettante ad ognuno di essi. 5. Agli indennizzi relativi agli immobili ed unita' immobiliari non adibiti a residenza principale, nonche' agli indennizzi comlpetenti ad altro tiolo, non considerati dal decreto legge 19 settembre 1987, n. 384 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470 , o da precedenti disposizioni si provvede nella misura e con le modalita' indicate nel piano di cui all'articolo 5. 6. Le procedure previste dal presente articolo sono comunque soggette alle formalita' previste dall'articolo 11-bis, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470 .
Note all'art. 15:
- Il testo dell'art. 5-quinquies del citato D.L. n. 384/1987 , aggiunto dalla legge di conversione, e' il seguente:
"Art. 5-quinquies. - 1. Ai proprietari di immobili ad uso di residenza principale siti nei comuni di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), che abbiano subito danni a seguito degli eventi alluvionali oggetto del presente decreto, e' corrisposto:
a) un indennizzo definitivo pari al 75 per cento del danno subito in caso di possibilita' di ripristino del bene danneggiato eseguito su autorizzazione comunale;
b) una somma a titolo di acconto sull'indennizzo definitivo nella misura di lire 5 milioni per ogni vano catastale sino ad un massimo di lire 50 milioni nel caso di fabbricati distrutti, in attesa che le regioni e gli enti interessati definiscano i programmi di intervento ed i criteri di indennizzo definitivo.
2. Gli indennizzi di cui al comma 1, lettere a) e b), sono disposti dal Ministro per il coordinamento della protezione civile su certificazione conforme dei sindaci dei comuni interessati.
3. L'onere complessivo, valutato in lire 50 miliardi, e' imputato al fondo per la protezione civile per l'esercizio 1987.
- Il testo dell'art. 11- bis del citato D.L. n. 384/1987 , aggiunto dalla legge di conversione, e' il seguente:
"Art. 11-bis. - 1. Le agevolazioni previste dal presente decreto sono concesse sulla base:
a) delle domande presentate dagli aventi titolo, rese sotto la loro personale responsabilita' e con dichiarazioni di notorieta' per quanto attiene alla veridicita' degli elementi dichiarati;
b) delle certificazioni rilasciate dal comune di competenza che attestino l'effettivita' della situazione dannosa denunciata, il tempo del suo verificarsi, il rapporto di causalita' fra gli eventi calamitosi ai quali e' riferito il presente decreto e la situazione di danno rilevante ai fini della sua applicazione.
2. Le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano ed il Ministro per il coordinamento della protezione civile sono tenuti a presentare al Parlamento, entro il 30 settembre di ciascun anno, una relazione sulle spese sostenute in attuazione del presente decreto".
a) non ultimate, di cui sia stato interamente realizzato il rustico, nei limiti della volumetria complessivamente autorizzata; b) vuote, ma destinate a residenza principale; c) non abitate in via permanente dal proprietario o affittuatario gia' residente, perche' residente o dimorante per ragioni di lavoro o impresa o dei familiari, in altro comune in Italia o all'estero. d) adibite, oltre che ad abitazione, anche all'esercizio di attivita' artigianali e commerciali, anche se condotte da terzi. 3. Si considerano distrutti ai fini del comma 1 anche gli immobili che, in conseguenza degli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, comma 1, siano dichiarati inagibili, in via permanente, dalle competenti autorita' in relazione ad ulteriori rischi idrogeologici. 4. Nel caso in cui le regioni non abbiano adempiuto a quanto stabilito dall' articolo 5-quinquies, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470 , ai fini dell'erogazione degli indennizzi di cui ai commi precedenti, gli interessati debbono attestare l'importo del danno ed il nesso di casualita' mediante perizia giurata o atto notorio sotto la propria responsabilita'. In relazione a quanto svolto ai seni dell' articolo 5-quinquies, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470 , le regioni trasmettono al Ministro per il coordinamento della protezione civile agli elenchi degli aventi diritto all'indennizzo e del contributo spettante a ciascuno di essi e gli elenchi dei periti incaricati dell'accertamento dei danni e del compenso spettante ad ognuno di essi. 5. Agli indennizzi relativi agli immobili ed unita' immobiliari non adibiti a residenza principale, nonche' agli indennizzi comlpetenti ad altro tiolo, non considerati dal decreto legge 19 settembre 1987, n. 384 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470 , o da precedenti disposizioni si provvede nella misura e con le modalita' indicate nel piano di cui all'articolo 5. 6. Le procedure previste dal presente articolo sono comunque soggette alle formalita' previste dall'articolo 11-bis, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470 .
Note all'art. 15:
- Il testo dell'art. 5-quinquies del citato D.L. n. 384/1987 , aggiunto dalla legge di conversione, e' il seguente:
"Art. 5-quinquies. - 1. Ai proprietari di immobili ad uso di residenza principale siti nei comuni di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), che abbiano subito danni a seguito degli eventi alluvionali oggetto del presente decreto, e' corrisposto:
a) un indennizzo definitivo pari al 75 per cento del danno subito in caso di possibilita' di ripristino del bene danneggiato eseguito su autorizzazione comunale;
b) una somma a titolo di acconto sull'indennizzo definitivo nella misura di lire 5 milioni per ogni vano catastale sino ad un massimo di lire 50 milioni nel caso di fabbricati distrutti, in attesa che le regioni e gli enti interessati definiscano i programmi di intervento ed i criteri di indennizzo definitivo.
2. Gli indennizzi di cui al comma 1, lettere a) e b), sono disposti dal Ministro per il coordinamento della protezione civile su certificazione conforme dei sindaci dei comuni interessati.
3. L'onere complessivo, valutato in lire 50 miliardi, e' imputato al fondo per la protezione civile per l'esercizio 1987.
- Il testo dell'art. 11- bis del citato D.L. n. 384/1987 , aggiunto dalla legge di conversione, e' il seguente:
"Art. 11-bis. - 1. Le agevolazioni previste dal presente decreto sono concesse sulla base:
a) delle domande presentate dagli aventi titolo, rese sotto la loro personale responsabilita' e con dichiarazioni di notorieta' per quanto attiene alla veridicita' degli elementi dichiarati;
b) delle certificazioni rilasciate dal comune di competenza che attestino l'effettivita' della situazione dannosa denunciata, il tempo del suo verificarsi, il rapporto di causalita' fra gli eventi calamitosi ai quali e' riferito il presente decreto e la situazione di danno rilevante ai fini della sua applicazione.
2. Le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano ed il Ministro per il coordinamento della protezione civile sono tenuti a presentare al Parlamento, entro il 30 settembre di ciascun anno, una relazione sulle spese sostenute in attuazione del presente decreto".