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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 09/09/2025, n. 1037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1037 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice Sibilla Ottoni
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 9.92024
a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 6412/2022 r.g. tra
con il patrocinio dall' Avv. CAPONETTI LUCA Parte_1
ricorrente
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. IVANOE CP_1
CIOCCA resistente
Le domande delle parti
La parte ricorrente chiede “Piaccia al Tribunale Ecc.mo, contrariis reiectis, in accoglimento del ricorso, previa preliminare sospensione della esecutorietà che formalmente si domanda, accertare e dichiarare non sussistente il diritto contenuto nell'avviso di addebito n. 397 2022 00207071 03 000, perché la ricorrente, ha cessato la sua attività agricola il 31.12.2018 e tanto è stato comunicato e trasmesso telematicamente nelle forme di legge anche all' come documentato. La ricorrente è comunque priva dei requisiti prmantenere l'iscrizione presso l nella CP_1 CP_1 gestione agricola lavoratori autonomi a far tempo dal1 gennaio 2019. E, pertanto, la ricorrente nulla deve all per il CP_1 titolo preteso, dall' tra l'altro anche perché iscritta ad altre contribuzioni previdenziali. Con la condanna di CP_1 quest'ultimo, al pagamento delle spese processuali, secondo le note tabelle. Salvis Iuribus.”
La parte resistente “preso atto dell'avvenuto sgravio, dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione integrale delle spese di lite”.
Fatto e diritto Con ricorso depositato il 28.12.2022 la ricorrente, premesso di aver provveduto alla cancellazione della propria azienda agricola a far data dal 31.12.2018, e di priva dei requisiti per mantenere l'iscrizione CP_ all' essendo regolarmente iscritta presso la cassa forense, proponeva opposizione all'avviso di CP_ addebito notificatogli dall' in data 12.12.2022, n. 397 2022 00207071 03 000, dell'importo di €.
6.317,13, per pretesi contributi agricoli anno 2020 e 2021, deducendo la illegittimità dell'avviso e chiedendone l'annullamento.
Si è costituito l'Ente resistente rappresentando e documentando di aver provveduto allo sgravio del debito in ragione di quanto statuito nella sentenza n. 2074/2023 emessa dal Tribunale di Tivoli ( doc. 1) in un procedimento avente ad oggetto l'opposizione all'avviso di addebito avente analoga pretesa relativamente all'annualità 2019, chiedendo la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Con note autorizzate depositate per l'udienza 6.3.2024, parte ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con condanna di controparte alle spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale, in virtù del fatto che il provvedimento di annullamento d'ufficio sarebbe successivo alla notifica del ricorso.
La pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere accolta.
Deve inoltre procedersi, ai fini delle spese legali, alla valutazione della fondatezza della pretesa e all'accertamento della soccombenza virtuale, come richiesto da parte ricorrente, avendone interesse.
L'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione della ricorrente alla gestione agricola lavoratori autonomi è riconosciuta dallo stesso ente resistente con il provvedimento di sgravio;
il ricorso è stato depositato in data 28.12.2022 e notificato il 13.2.2023 e soltanto in data 5.2.2024 lo sgravio è stato comunicato alla ricorrente – successivamente quindi alla proposizione dell'azione in giudizio.
Le spese seguono quindi la soccombenza virtuale e si liquidano come da dispositivo, in applicazione del D.M. 147/2022, con esclusione della fase istruttoria ed in applicazione della riduzione per assenza di questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 6412 /2022 r.g.:
- Dichiara la cessazione della materia del contendere.
- Condanna l'Ente resistente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in euro
1.500,00 per compensi di avvocato, oltre accessori come per legge, in favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario
Tivoli, 9 settembre 2025
Il Giudice
Sibilla Ottoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice Sibilla Ottoni
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 9.92024
a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 6412/2022 r.g. tra
con il patrocinio dall' Avv. CAPONETTI LUCA Parte_1
ricorrente
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. IVANOE CP_1
CIOCCA resistente
Le domande delle parti
La parte ricorrente chiede “Piaccia al Tribunale Ecc.mo, contrariis reiectis, in accoglimento del ricorso, previa preliminare sospensione della esecutorietà che formalmente si domanda, accertare e dichiarare non sussistente il diritto contenuto nell'avviso di addebito n. 397 2022 00207071 03 000, perché la ricorrente, ha cessato la sua attività agricola il 31.12.2018 e tanto è stato comunicato e trasmesso telematicamente nelle forme di legge anche all' come documentato. La ricorrente è comunque priva dei requisiti prmantenere l'iscrizione presso l nella CP_1 CP_1 gestione agricola lavoratori autonomi a far tempo dal1 gennaio 2019. E, pertanto, la ricorrente nulla deve all per il CP_1 titolo preteso, dall' tra l'altro anche perché iscritta ad altre contribuzioni previdenziali. Con la condanna di CP_1 quest'ultimo, al pagamento delle spese processuali, secondo le note tabelle. Salvis Iuribus.”
La parte resistente “preso atto dell'avvenuto sgravio, dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione integrale delle spese di lite”.
Fatto e diritto Con ricorso depositato il 28.12.2022 la ricorrente, premesso di aver provveduto alla cancellazione della propria azienda agricola a far data dal 31.12.2018, e di priva dei requisiti per mantenere l'iscrizione CP_ all' essendo regolarmente iscritta presso la cassa forense, proponeva opposizione all'avviso di CP_ addebito notificatogli dall' in data 12.12.2022, n. 397 2022 00207071 03 000, dell'importo di €.
6.317,13, per pretesi contributi agricoli anno 2020 e 2021, deducendo la illegittimità dell'avviso e chiedendone l'annullamento.
Si è costituito l'Ente resistente rappresentando e documentando di aver provveduto allo sgravio del debito in ragione di quanto statuito nella sentenza n. 2074/2023 emessa dal Tribunale di Tivoli ( doc. 1) in un procedimento avente ad oggetto l'opposizione all'avviso di addebito avente analoga pretesa relativamente all'annualità 2019, chiedendo la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Con note autorizzate depositate per l'udienza 6.3.2024, parte ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con condanna di controparte alle spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale, in virtù del fatto che il provvedimento di annullamento d'ufficio sarebbe successivo alla notifica del ricorso.
La pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere accolta.
Deve inoltre procedersi, ai fini delle spese legali, alla valutazione della fondatezza della pretesa e all'accertamento della soccombenza virtuale, come richiesto da parte ricorrente, avendone interesse.
L'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione della ricorrente alla gestione agricola lavoratori autonomi è riconosciuta dallo stesso ente resistente con il provvedimento di sgravio;
il ricorso è stato depositato in data 28.12.2022 e notificato il 13.2.2023 e soltanto in data 5.2.2024 lo sgravio è stato comunicato alla ricorrente – successivamente quindi alla proposizione dell'azione in giudizio.
Le spese seguono quindi la soccombenza virtuale e si liquidano come da dispositivo, in applicazione del D.M. 147/2022, con esclusione della fase istruttoria ed in applicazione della riduzione per assenza di questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 6412 /2022 r.g.:
- Dichiara la cessazione della materia del contendere.
- Condanna l'Ente resistente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in euro
1.500,00 per compensi di avvocato, oltre accessori come per legge, in favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario
Tivoli, 9 settembre 2025
Il Giudice
Sibilla Ottoni