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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. IV, sentenza 17/02/2026, n. 673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 673 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 673/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 4, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
US EUGENIO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3902/2025 depositato il 26/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - OS - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Santa Maria Capua Vetere - Via Albana 81055 Santa Maria Capua Vetere CE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE PAG n. 02820259006532436000 CANONI IDRICI 2005
- INTIMAZIONE PAG n. 02820259006532436000 CANONI IDRICI 2006
- INTIMAZIONE PAG n. 02820259006532436000 CANONI IDRICI 2008
- INTIMAZIONE PAG n. 02820259006532436000 CANONI IDRICI 2009
- INTIMAZIONE PAG n. 02820259006532436000 CANONI IDRICI 2010 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 132/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: conformi a quelle del ricorso introduttivo.
Resistente: conformi a quelle delle deduzioni depositate il 6 novembre 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato l'8 agosto 2025 all'Agenzia delle Entrate – OS (in sigla: AdER) ed al comune di Santa Maria Capua Vetere (d'ora in poi: il Comune), nonché depositato presso questa Corte il 26 del mese successivo, Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n° 028 2025 90065324 36000, notificatale il 25 luglio di quello stesso anno ed avente ad oggetto canoni idrici per le annualità 2005,
2006, 2008, 2009 e 2010. A detrimento di tale intimazione, recante un complessivo ammontare dovuto di
1.704,64 euro, l'odierna ricorrente ha eccepito che non le erano mai state notificate nessuna delle tre cartelle di pagamento da cui quell'intimazione era scaturita;
e che, quindi, vi era stata la decadenza dalla potestà impositiva e si erano altresì prescritti i crediti recati da quelle medesime cartelle.
Perciò la Ricorrente_1 ha domandato l'annullamento dell'intimazione impugnata.
2. Con deduzioni depositate il 6 novembre 2025 si è costituito il Comune, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice tributario riguardo ad entrate patrimoniali quali quelle di specie;
e, comunque, resistendo anche nel merito alla domanda attorea.
3. Senza che si fosse costituita l'AdER, nella camera di consiglio del 16 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Preliminarmente va rilevato che, in materia di canoni idrici, la giurisdizione va ascritta al giudice ordinario
(in tal senso: Cass. n° 12346/2024).
5. Nonostante la conseguente declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice tributario, l'inesistenza di alcuna indicazione recata dall'atto impugnato riguardo al giudice munito di giurisdizione e l'assenza di documentazione prodotta dal Comune a suffragio del merito giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite fra la Ricorrente_1 ed il Comune stesso.
Invece l'omessa costituzione dell'AdER esime dal provvedere riguardo alle spese di lite stesse fra di esso e l'odierna ricorrente (Cass. n° 13491/2014).
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta, definitivamente pronunciando in relazione al giudizio in epigrafe:
- dichiara il difetto di giurisdizione del giudice tributario riguardo al ricorso proposto da Ricorrente_1, indicando a tal proposito quale giudice munito di giurisdizione quello ordinario;
- compensa integralmente le spese di lite fra la Ricorrente_1 ed il comune di Santa Maria Capua Vetere;
- dichiara il non luogo a provvedere riguardo alle spese di lite fra l'Agenzia delle Entrate – OS e la ricorrente1i.
Così deciso a Caserta nella camera di consiglio del 16 gennaio 2026.
il giudice monocratico
(NI MU)
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 4, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
US EUGENIO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3902/2025 depositato il 26/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - OS - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Santa Maria Capua Vetere - Via Albana 81055 Santa Maria Capua Vetere CE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE PAG n. 02820259006532436000 CANONI IDRICI 2005
- INTIMAZIONE PAG n. 02820259006532436000 CANONI IDRICI 2006
- INTIMAZIONE PAG n. 02820259006532436000 CANONI IDRICI 2008
- INTIMAZIONE PAG n. 02820259006532436000 CANONI IDRICI 2009
- INTIMAZIONE PAG n. 02820259006532436000 CANONI IDRICI 2010 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 132/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: conformi a quelle del ricorso introduttivo.
Resistente: conformi a quelle delle deduzioni depositate il 6 novembre 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato l'8 agosto 2025 all'Agenzia delle Entrate – OS (in sigla: AdER) ed al comune di Santa Maria Capua Vetere (d'ora in poi: il Comune), nonché depositato presso questa Corte il 26 del mese successivo, Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n° 028 2025 90065324 36000, notificatale il 25 luglio di quello stesso anno ed avente ad oggetto canoni idrici per le annualità 2005,
2006, 2008, 2009 e 2010. A detrimento di tale intimazione, recante un complessivo ammontare dovuto di
1.704,64 euro, l'odierna ricorrente ha eccepito che non le erano mai state notificate nessuna delle tre cartelle di pagamento da cui quell'intimazione era scaturita;
e che, quindi, vi era stata la decadenza dalla potestà impositiva e si erano altresì prescritti i crediti recati da quelle medesime cartelle.
Perciò la Ricorrente_1 ha domandato l'annullamento dell'intimazione impugnata.
2. Con deduzioni depositate il 6 novembre 2025 si è costituito il Comune, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice tributario riguardo ad entrate patrimoniali quali quelle di specie;
e, comunque, resistendo anche nel merito alla domanda attorea.
3. Senza che si fosse costituita l'AdER, nella camera di consiglio del 16 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Preliminarmente va rilevato che, in materia di canoni idrici, la giurisdizione va ascritta al giudice ordinario
(in tal senso: Cass. n° 12346/2024).
5. Nonostante la conseguente declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice tributario, l'inesistenza di alcuna indicazione recata dall'atto impugnato riguardo al giudice munito di giurisdizione e l'assenza di documentazione prodotta dal Comune a suffragio del merito giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite fra la Ricorrente_1 ed il Comune stesso.
Invece l'omessa costituzione dell'AdER esime dal provvedere riguardo alle spese di lite stesse fra di esso e l'odierna ricorrente (Cass. n° 13491/2014).
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta, definitivamente pronunciando in relazione al giudizio in epigrafe:
- dichiara il difetto di giurisdizione del giudice tributario riguardo al ricorso proposto da Ricorrente_1, indicando a tal proposito quale giudice munito di giurisdizione quello ordinario;
- compensa integralmente le spese di lite fra la Ricorrente_1 ed il comune di Santa Maria Capua Vetere;
- dichiara il non luogo a provvedere riguardo alle spese di lite fra l'Agenzia delle Entrate – OS e la ricorrente1i.
Così deciso a Caserta nella camera di consiglio del 16 gennaio 2026.
il giudice monocratico
(NI MU)