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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 02/10/2025, n. 1064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1064 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati:
dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice relatore dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1840 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avvocato DI IORIO EMANUELA e dall'avvocato MARIOTTO
STEFANO
e
, C.F. nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avvocato PASINATO KATIA
e con l'intervento del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Controparte_2
Vicenza;
In punto: scioglimento del matrimonio; Conclusioni delle parti: a) dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dai Sigg.ri CP_1
e celebrato con rito civile nel Comune di Dueville (VI) in data 10/12/2011,
[...] Parte_1 con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Dueville al n.19, Anno 2011, Parte I
Serie Ufficio 1, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
b)prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in riferimento ai figli minori:
1) Dare atto che i coniugi nulla chiedono reciprocamente a titolo di assegno divorzile, essendo entrambi economicamente autosufficienti;
2) I figli minori e restano affidati ad entrambi i genitori congiuntamente con Per_1 Per_2 collocazione prevalente presso la madre. Il padre potrà vederli e tenerli con sé: a) un fine settimana ogni 15 giorni dalle 13 del venerdì sino alla domenica sera alle 20.30; b) 7 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze di Natale;
c) tre giorni durante le vacanze di Pasqua alternando il giorno di Pasqua e quello di Pasquetta;
d) le festività infrasettimanali in via alternata (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 8 settembre, 1 novembre e 8 dicembre); e) 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
3) La casa coniugale sita in Dueville via Toniolo n.16, di proprietà del resta assegnata con Pt_1 tutti gli arredi esistenti alla sig.ra la quale vi abiterà con i figli minori;
CP_1
4) Confermare a carico del sig. a titolo di concorso nel mantenimento dei figli minori, Pt_1
l'importo stabilito in sede di separazione di €.300,00 mensili (€.150,00 a figlio), annualmente rivalutabili in base agli indici ISTAT (ad oggi l'importo rivalutato risulta di complessivi €.344,47), da versare in favore della Sig.ra entro il giorno 20 del mese, oltre al 50% delle spese CP_1 straordinarie da regolamentarsi secondo quanto previsto dal Protocollo in uso presso il Tribunale di
Vicenza;
5) L'assegno unico INPS per i figli verrà percepito integralmente dalla sig.ra la quale ne CP_1 riverserà il 50% al sig. entro il giorno 23 del mese;
Pt_1
6) Le parti dichiarano di essere reciprocamente soddisfatte dalle condizioni richiamate nel ricorso per lo scioglimento del matrimonio civile e di non avere null'altro da pretendere l'una nei confronti dell'altra, essendo entrambi economicamente autosufficienti.
7) Le parti si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno dei genitori, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli. I genitori si impegnano altresì affinchè tutto quanto attiene alla salute, all'istruzione, alle attività extra scolastiche e sportive dei minori e comunque tutte le scelte che possano influenzare la vita, la crescita e l'equilibrio psico-fisico degli stessi, sarà discusso e deciso su comune accordo dei genitori.
8) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire i figli nel proprio passaporto.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 15/05/2025 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile da essi contratto in
DUEVILLE (VI) in data 10/12/2011.
All'esito dell'udienza del 18/09/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Presidente del Tribunale
Ordinario di Vicenza, nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 14/10/2021 e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori, alla prevalente collocazione degli stessi presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze dei minori;
-le spese straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in Dueville (VI) via
Toniolo n.16 in favore di quale genitore convivente con i figli minori;
CP_1
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra ed il
Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-si dà atto che le parti prestano il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire i figli nel proprio passaporto.
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e da Parte_1 CP_1
in DUEVILLE (VI) il 10/12/2011 alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui
[...] integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di DUEVILLE (VI) al n. 19, parte I, anno 2011;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 30.09.2025.
Il giudice estensore dott.ssa Biancamaria Biondo
Il Presidente
dott.ssa Giovanna Sanfratello
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati:
dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice relatore dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1840 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avvocato DI IORIO EMANUELA e dall'avvocato MARIOTTO
STEFANO
e
, C.F. nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avvocato PASINATO KATIA
e con l'intervento del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Controparte_2
Vicenza;
In punto: scioglimento del matrimonio; Conclusioni delle parti: a) dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dai Sigg.ri CP_1
e celebrato con rito civile nel Comune di Dueville (VI) in data 10/12/2011,
[...] Parte_1 con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Dueville al n.19, Anno 2011, Parte I
Serie Ufficio 1, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
b)prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in riferimento ai figli minori:
1) Dare atto che i coniugi nulla chiedono reciprocamente a titolo di assegno divorzile, essendo entrambi economicamente autosufficienti;
2) I figli minori e restano affidati ad entrambi i genitori congiuntamente con Per_1 Per_2 collocazione prevalente presso la madre. Il padre potrà vederli e tenerli con sé: a) un fine settimana ogni 15 giorni dalle 13 del venerdì sino alla domenica sera alle 20.30; b) 7 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze di Natale;
c) tre giorni durante le vacanze di Pasqua alternando il giorno di Pasqua e quello di Pasquetta;
d) le festività infrasettimanali in via alternata (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 8 settembre, 1 novembre e 8 dicembre); e) 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
3) La casa coniugale sita in Dueville via Toniolo n.16, di proprietà del resta assegnata con Pt_1 tutti gli arredi esistenti alla sig.ra la quale vi abiterà con i figli minori;
CP_1
4) Confermare a carico del sig. a titolo di concorso nel mantenimento dei figli minori, Pt_1
l'importo stabilito in sede di separazione di €.300,00 mensili (€.150,00 a figlio), annualmente rivalutabili in base agli indici ISTAT (ad oggi l'importo rivalutato risulta di complessivi €.344,47), da versare in favore della Sig.ra entro il giorno 20 del mese, oltre al 50% delle spese CP_1 straordinarie da regolamentarsi secondo quanto previsto dal Protocollo in uso presso il Tribunale di
Vicenza;
5) L'assegno unico INPS per i figli verrà percepito integralmente dalla sig.ra la quale ne CP_1 riverserà il 50% al sig. entro il giorno 23 del mese;
Pt_1
6) Le parti dichiarano di essere reciprocamente soddisfatte dalle condizioni richiamate nel ricorso per lo scioglimento del matrimonio civile e di non avere null'altro da pretendere l'una nei confronti dell'altra, essendo entrambi economicamente autosufficienti.
7) Le parti si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno dei genitori, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli. I genitori si impegnano altresì affinchè tutto quanto attiene alla salute, all'istruzione, alle attività extra scolastiche e sportive dei minori e comunque tutte le scelte che possano influenzare la vita, la crescita e l'equilibrio psico-fisico degli stessi, sarà discusso e deciso su comune accordo dei genitori.
8) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire i figli nel proprio passaporto.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 15/05/2025 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile da essi contratto in
DUEVILLE (VI) in data 10/12/2011.
All'esito dell'udienza del 18/09/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Presidente del Tribunale
Ordinario di Vicenza, nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 14/10/2021 e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori, alla prevalente collocazione degli stessi presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze dei minori;
-le spese straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in Dueville (VI) via
Toniolo n.16 in favore di quale genitore convivente con i figli minori;
CP_1
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra ed il
Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-si dà atto che le parti prestano il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire i figli nel proprio passaporto.
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e da Parte_1 CP_1
in DUEVILLE (VI) il 10/12/2011 alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui
[...] integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di DUEVILLE (VI) al n. 19, parte I, anno 2011;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 30.09.2025.
Il giudice estensore dott.ssa Biancamaria Biondo
Il Presidente
dott.ssa Giovanna Sanfratello