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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 22/12/2025, n. 950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 950 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
Sezione Lavoro
1659 /2025 R.G.
Scadenza termine note di trattazione scritta: 17 dicembre 2025
Il giudice dott.ssa Filippetta Signorello, dato atto che:
con provvedimento reso in data 1 ottobre 2025, il g.l., visto l'art. 127 ter c.pc.., che consente lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, ha disposto la trattazione della presente causa per la data odierna, assegnando all'uopo alle parti termine per note sino al giorno dell'udienza; entrambe le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno insistito nei rispettivi atti difensivi. Nello specifico parte ricorrente ha depositato note con le quali insiste in tutte le ragioni, azioni, difese e conclusioni formulate nell'atto introduttivo rilevando quanto segue: Bene e correttamente il c.t.u. nominato ha ritenuto il ricorrente meritevole della prestazione dedotta in ricorso a decorrere dalla data della presentazione della domanda ammnistrativa, confortano gli assunti sostenuti da questa difesa in ricorso. Le conclusioni del c.t.u. scevre da vizi pertanto vanno pienamente condivise. In ordine allo slittamento della prestazione, previsto dalla normativa per il regime delle finestre mobili, si precisa che il periodo è fissato in mesi 12 e non 15 come erroneamente indicato in memoria da controparte. Alla luce delle superiori considerazioni si conclude come da verbali e atti di causa ai quali si fa pedissequo rimando, con vittoria delle spese di lite da distrarre in favore del procuratore antistatario. Parte resistente ha depositato note di trattazione scritta con le quali “richiama le conclusioni precedentemente formulate, da intendersi qui come integralmente ritrascritte». Il CTU ha riconosciuto il requisito medico legale sin dalla domanda amministrativa. Occorre tuttavia ricordare e precisare, come già indicato in memoria, che deve essere operato lo slittamento di 15 mesi previsto dal regime delle c.f. finestre mobili.
Il g.l. Esaminate le note su richiamate, si ritira in camera di consiglio.
Sciolta la camera il giudice ha depositato telematicamente la sentenza redatta in calce al presente verbale.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica in persona del magistrato: dott.ssa Filippetta Signorello ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1659 /2025 R.G.
OGGETTO: pensione di vecchiaia vertente tra
, nato a [...] in data [...] , codice fiscale Parte_1
, rappresentato e difeso, in virtù di mandato ad litem allegato al ricorso C.F._1
introduttivo, dall'Avv. LOMBARDO ANTONELLA LOREDANA, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo,
-ricorrente-
E
, con sede legale centrale a Roma (CAP 00144) Controparte_1
nella via Ciro il Grande n. 21, codice fiscale , in persona del l.r.p.t. rappresentato e difeso P.IVA_1
dall'Avv. Antonino Rizzo, giusta procura generale alle liti rilasciata il 22.3.2024 in Roma con rogito raccolta 7313 repertorio 37875, Notaio Dott. il quale, ai fini del presente procedimento, Persona_1
elegge domicilio in Trapani, nella via Scontrino 28, presso i locali dell'ufficio legale dell , CP_1
-resistente-
Conclusioni delle parti:
Ricorrente: Voglia il Tribunale ritenere e dichiarare che il ricorrente, già alla data di presentazione della domanda di pensione di vecchiaia con requisito ridotto di età, presentava un grado di invalidità non inferiore all'80% ai sensi e gli effetti del D. Lgs n.503/1992 e pertanto in possesso del requisito invalidante a decorrere dalla domanda ammnistrativa. In via ulteriormente subordinata, ai sensi dell'art. 149 disp. att.
c.p.c. qualora le condizioni sanitarie disciplinate ai sensi e gli effetti del D. Lgs n.503/1992 si siano concretizzate successivamente per l'insorgenza di nuove infermità o per l'aggravarsi di quelle preesistenti, ritenere e dichiarare da quale data si siano realizzate;
per l'effetto, condannare l' a corrispondere a CP_1
favore del ricorrente i ratei di pensione di vecchiaia maturati e a maturarsi, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto sino all'effettivo soddisfo;
vinte le spese da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Resistente: Voglia il Tribunale rigettare l'avverso ricorso nel merito per assenza del requisito sanitario;
condannare l'opponente al pagamento delle spese di lite;
in subordine riconoscere il diritto nei limiti della decorrenza ex lege in ragione del regime delle finestre mobili.
OMISSISS
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso promosso in data 5 giugno 2025 lamenta l'erroneità del provvedimento prot. Parte_1
n. 8200.18/06/2024.0206233, notificatogli in data 18.06.2024, con il quale è stata rigettata la CP_1
domanda di pensione di vecchiaia con requisito ridotto di età, presentata in data 17.04.2024, con la seguente motivazione: “Lei non e' stato riconosciuto invalido in misura pari o superiore all'80% e, pertanto, non puo' usufruire del requisito ridotto di eta' per la pensione anticipata di vecchiaia”.
Difformemente dalla valutazione resa dall' ritiene che il complessivo quadro clinico in cui versa CP_1
integri il requisito sanitario prescritto dalla legge. Pertanto, esperito il ricorso amministrativo, stante l'esito negativo dello stesso, ha agito in giudizio al fine di ottenere il riconoscimento di una percentuale idonea a poter ottenere la pensione di vecchiaia ai sensi del D. lgs. 503/92.
L' ribadita l'insussistenza del requisito sanitario, necessario ed imprescindibile ai fini del CP_1
riconoscimento della prestazione invocata, e non contestando la sussistenza del requisito contributivo ed anagrafico, ha precisato che l'eventuale diritto alla pensione non potrà in nessun caso decorrere dalla domanda, dovendo essere operato lo slittamento di 15 mesi previsto dal regime delle c.f. finestre mobili.
Ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Il procedimento è stato istruito attraverso la documentazione riversata in atti e la ctu volta ad accertare la sussistenza o meno del requisito sanitario.
All'esito il procedimento è stato assunto in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti in sede di discussione.
*******
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
La pensione anticipata di vecchiaia richiesta dal ricorrente è riconosciuta in favore degli invalidi civili che presentino almeno una invalidità nella misura dell'80%, purché abbiano determinati requisiti anagrafici e contributivi previsti dal d.lgs. n. 503/1992.
La pensione anticipata invalidi è un trattamento di vecchiaia al quale possono accedere i lavoratori del settore privato che sono in possesso di un'invalidità pari almeno all'80%.
Per accedere alla pensione di vecchiaia anticipata per invalidità viene richiesto:
a) il possesso di un'invalidità pari almeno all'80%;
b) il possesso di almeno 20 anni di contributi (1040 settimane) versati quale lavoratore subordinato privato;
c) il compimento di 61 anni di età per gli uomini e di 56 anni di età per le donne.
L' si è limitato a contestare la sussistenza del requisito sanitario. Controparte_2 Ebbene, la c.t.u. medica esperita nel corso del giudizio, alle cui argomentazioni e conclusioni ci si riporta integralmente, ha accertato in capo al ricorrente la sussistenza del requisito medico – sanitario per la concessione della prestazione richiesta.
Il nominato ctu ha accertato che il quadro clinico in cui versa il ricorrente, valutato nel suo complesso attraverso il calcolo a scalare secondo la formula di Balthazard, comporta nel ricorrente un grado di invalidità complessivo pari al 75%, che deve intendersi come capacità lavorativa generica con variazioni in più del valore base, pari a cinque punti di percentuale, per incidenza anche sulle occupazioni confacenti alle attitudini del soggetto (capacità cosiddetta semispecifica), per un totale pari all'80%, a decorrere dalla domanda amministrativa.
Le conclusioni del C.T.U., da considerarsi qui integralmente richiamate, giustificate pienamente dalle argomentazioni contenute nella relazione peritale, possono senz'altro essere condivise ed accolte da questo giudice, perché complete, precise, persuasive e condotte con validi criteri tecnici.
Peraltro, in assenza di osservazioni critiche alla consulenza ed essendo documentalmente provati, oltre che non contestati, i concorrenti requisiti costitutivi, il ricorso va accolto e, per l'effetto, accertato e dichiarato il diritto del ricorrente al riconoscimento e alla liquidazione a cura dell Parte_1 CP_1
della pensione di vecchiaia anticipata ai sensi dell'art. 1, n.8, d.lgs. 503/92.
Quanto alla decorrenza, deve essere applicato il principio dello slittamento previsto dall'art. 12, comma
1, lett. a) del D.L. 31.5.2010 n.78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, come invocato dall' CP_1
Sul punto, si richiama l'orientamento della Corte di Cassazione, che si condivide integralmente, secondo cui “In tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui all'art. 1, comma 8, della l. n. 503 del 1992, il regime delle cd.
“finestre” previsto dal d.l. n. 78 del 2010 (conv., con modif. in l. n. 122 del 2010) si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio
l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia, esteso non solo ai soggetti che, a decorrere dall'anno 2011, maturano il diritto a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che “negli altri casi” maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia "alle età previste dagli specifici ordinamenti” (cfr., in termini, Cass. n. 29191/2018, confermata di recente da Cass. n.
2382/2020).
Ancora più di recente, la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 1931/2021 ha ritenuto che: “In tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui all'art. 1, comma 8, del d.lgs. n. 503 del 1992, il regime delle cd. “finestre” previsto dall'art. 1, comma 5, della l. n. 247 del 2007 si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento dell'accesso alla pensione di vecchiaia al 1° gennaio dell'anno successivo, in difetto di una disposizione specifica di esclusione, nell'ambito del regime in questione, di detta pensione anticipata, la cui regolamentazione consente soltanto una deroga ai limiti di età rispetto ai normali tempi di perfezionamento del diritto al trattamento di vecchiaia”.
Si aderisce al consolidato orientamento giurisprudenziale che ha più volte statuito che: “In tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui all'art. 1, comma 8, della l. n. 503 del 1992, il regime delle cd. "finestre" previsto dall' art. 12 d.l. 78/2010 (conv., con modif. in l. n. 122/2010) si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia, esteso non solo ai soggetti che, a decorrere dall'anno 2011, maturano il diritto a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti
i soggetti che "negli altri casi" maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia "alle età previste dagli specifici ordinamenti".
L'art. 12 d.l. 78/2010, convertito in l. n. 122/2010 ha disposto in via generale lo slittamento di 12 mesi per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia non solo rispetto ai soggetti che maturano, a far tempo dal gennaio 2011, il predetto diritto a 60 se donne ed a 65 anni se uomini, ma anche nei confronti di tutti gli altri assicurati che lo maturano alle età previste dalle norme di riferimento, compresi i pensionati di vecchiaia anticipata. Appartengono a tale categoria anche i lavoratori con invalidità superiore all'80%, non essendo inclusa la medesima nelle deroghe relative allo slittamento del conseguimento al diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui ai commi 4 e 5 del predetto art. 12.”
(cfr. Cass. n.29191/18 e da ultimo n.2905/20).
Pertanto, considerato che il possesso di tutti i requisiti di legge (contributivo, anzianità anagrafica e grado di invalidità) per potere accedere al beneficio della pensione di vecchiaia anticipata, risulta maturato alla data del 17.04.2024, l'anticipazione della pensione di vecchiaia andrà liquidata dalla data corrispondente alla prima finestra utile successiva alla domanda amministrativa, tenendo altresì conto di quanto disposto dalla legge 213/2023.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
Le spese di ctu vengono definitivamente poste a carico di parte resistente.
P. Q. M.
Il Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, nella causa n. 1659 /2025 R.G., definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide: dichiara che il ricorrente, già alla data di presentazione della domanda di pensione di vecchiaia con requisito ridotto di età, presentava un grado di invalidità non inferiore all'80% ai sensi e gli effetti del D.
Lgs n.503/1992 e pertanto in possesso del requisito invalidante a decorrere dalla domanda ammnistrativa;
per l'effetto, condanna l' a corrispondere a favore del ricorrente i ratei di pensione di vecchiaia CP_1
maturati e a maturarsi, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto sino all'effettivo soddisfo;
condanna l' a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, liquidate pari ad € 2.500,00 per compensi CP_1
di procuratore, oltre spese forfettarie ed oneri di legge, il tutto distratto in favore del procuratore antistatario;
pone definitivamente a carico dell' le spese di ctu;
CP_1
Così deciso in Marsala in data 22/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Filippetta Signorello
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Filippetta Signorello, in
conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 D.L. 29/12/2009 n. 193, con modifiche dalla legge 22/2010 n. 24, e del decreto
legislativo 07.03.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche dal Ministro della Giustizia 21/02/2011 n. 44.
Sezione Lavoro
1659 /2025 R.G.
Scadenza termine note di trattazione scritta: 17 dicembre 2025
Il giudice dott.ssa Filippetta Signorello, dato atto che:
con provvedimento reso in data 1 ottobre 2025, il g.l., visto l'art. 127 ter c.pc.., che consente lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, ha disposto la trattazione della presente causa per la data odierna, assegnando all'uopo alle parti termine per note sino al giorno dell'udienza; entrambe le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno insistito nei rispettivi atti difensivi. Nello specifico parte ricorrente ha depositato note con le quali insiste in tutte le ragioni, azioni, difese e conclusioni formulate nell'atto introduttivo rilevando quanto segue: Bene e correttamente il c.t.u. nominato ha ritenuto il ricorrente meritevole della prestazione dedotta in ricorso a decorrere dalla data della presentazione della domanda ammnistrativa, confortano gli assunti sostenuti da questa difesa in ricorso. Le conclusioni del c.t.u. scevre da vizi pertanto vanno pienamente condivise. In ordine allo slittamento della prestazione, previsto dalla normativa per il regime delle finestre mobili, si precisa che il periodo è fissato in mesi 12 e non 15 come erroneamente indicato in memoria da controparte. Alla luce delle superiori considerazioni si conclude come da verbali e atti di causa ai quali si fa pedissequo rimando, con vittoria delle spese di lite da distrarre in favore del procuratore antistatario. Parte resistente ha depositato note di trattazione scritta con le quali “richiama le conclusioni precedentemente formulate, da intendersi qui come integralmente ritrascritte». Il CTU ha riconosciuto il requisito medico legale sin dalla domanda amministrativa. Occorre tuttavia ricordare e precisare, come già indicato in memoria, che deve essere operato lo slittamento di 15 mesi previsto dal regime delle c.f. finestre mobili.
Il g.l. Esaminate le note su richiamate, si ritira in camera di consiglio.
Sciolta la camera il giudice ha depositato telematicamente la sentenza redatta in calce al presente verbale.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica in persona del magistrato: dott.ssa Filippetta Signorello ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1659 /2025 R.G.
OGGETTO: pensione di vecchiaia vertente tra
, nato a [...] in data [...] , codice fiscale Parte_1
, rappresentato e difeso, in virtù di mandato ad litem allegato al ricorso C.F._1
introduttivo, dall'Avv. LOMBARDO ANTONELLA LOREDANA, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo,
-ricorrente-
E
, con sede legale centrale a Roma (CAP 00144) Controparte_1
nella via Ciro il Grande n. 21, codice fiscale , in persona del l.r.p.t. rappresentato e difeso P.IVA_1
dall'Avv. Antonino Rizzo, giusta procura generale alle liti rilasciata il 22.3.2024 in Roma con rogito raccolta 7313 repertorio 37875, Notaio Dott. il quale, ai fini del presente procedimento, Persona_1
elegge domicilio in Trapani, nella via Scontrino 28, presso i locali dell'ufficio legale dell , CP_1
-resistente-
Conclusioni delle parti:
Ricorrente: Voglia il Tribunale ritenere e dichiarare che il ricorrente, già alla data di presentazione della domanda di pensione di vecchiaia con requisito ridotto di età, presentava un grado di invalidità non inferiore all'80% ai sensi e gli effetti del D. Lgs n.503/1992 e pertanto in possesso del requisito invalidante a decorrere dalla domanda ammnistrativa. In via ulteriormente subordinata, ai sensi dell'art. 149 disp. att.
c.p.c. qualora le condizioni sanitarie disciplinate ai sensi e gli effetti del D. Lgs n.503/1992 si siano concretizzate successivamente per l'insorgenza di nuove infermità o per l'aggravarsi di quelle preesistenti, ritenere e dichiarare da quale data si siano realizzate;
per l'effetto, condannare l' a corrispondere a CP_1
favore del ricorrente i ratei di pensione di vecchiaia maturati e a maturarsi, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto sino all'effettivo soddisfo;
vinte le spese da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Resistente: Voglia il Tribunale rigettare l'avverso ricorso nel merito per assenza del requisito sanitario;
condannare l'opponente al pagamento delle spese di lite;
in subordine riconoscere il diritto nei limiti della decorrenza ex lege in ragione del regime delle finestre mobili.
OMISSISS
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso promosso in data 5 giugno 2025 lamenta l'erroneità del provvedimento prot. Parte_1
n. 8200.18/06/2024.0206233, notificatogli in data 18.06.2024, con il quale è stata rigettata la CP_1
domanda di pensione di vecchiaia con requisito ridotto di età, presentata in data 17.04.2024, con la seguente motivazione: “Lei non e' stato riconosciuto invalido in misura pari o superiore all'80% e, pertanto, non puo' usufruire del requisito ridotto di eta' per la pensione anticipata di vecchiaia”.
Difformemente dalla valutazione resa dall' ritiene che il complessivo quadro clinico in cui versa CP_1
integri il requisito sanitario prescritto dalla legge. Pertanto, esperito il ricorso amministrativo, stante l'esito negativo dello stesso, ha agito in giudizio al fine di ottenere il riconoscimento di una percentuale idonea a poter ottenere la pensione di vecchiaia ai sensi del D. lgs. 503/92.
L' ribadita l'insussistenza del requisito sanitario, necessario ed imprescindibile ai fini del CP_1
riconoscimento della prestazione invocata, e non contestando la sussistenza del requisito contributivo ed anagrafico, ha precisato che l'eventuale diritto alla pensione non potrà in nessun caso decorrere dalla domanda, dovendo essere operato lo slittamento di 15 mesi previsto dal regime delle c.f. finestre mobili.
Ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Il procedimento è stato istruito attraverso la documentazione riversata in atti e la ctu volta ad accertare la sussistenza o meno del requisito sanitario.
All'esito il procedimento è stato assunto in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti in sede di discussione.
*******
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
La pensione anticipata di vecchiaia richiesta dal ricorrente è riconosciuta in favore degli invalidi civili che presentino almeno una invalidità nella misura dell'80%, purché abbiano determinati requisiti anagrafici e contributivi previsti dal d.lgs. n. 503/1992.
La pensione anticipata invalidi è un trattamento di vecchiaia al quale possono accedere i lavoratori del settore privato che sono in possesso di un'invalidità pari almeno all'80%.
Per accedere alla pensione di vecchiaia anticipata per invalidità viene richiesto:
a) il possesso di un'invalidità pari almeno all'80%;
b) il possesso di almeno 20 anni di contributi (1040 settimane) versati quale lavoratore subordinato privato;
c) il compimento di 61 anni di età per gli uomini e di 56 anni di età per le donne.
L' si è limitato a contestare la sussistenza del requisito sanitario. Controparte_2 Ebbene, la c.t.u. medica esperita nel corso del giudizio, alle cui argomentazioni e conclusioni ci si riporta integralmente, ha accertato in capo al ricorrente la sussistenza del requisito medico – sanitario per la concessione della prestazione richiesta.
Il nominato ctu ha accertato che il quadro clinico in cui versa il ricorrente, valutato nel suo complesso attraverso il calcolo a scalare secondo la formula di Balthazard, comporta nel ricorrente un grado di invalidità complessivo pari al 75%, che deve intendersi come capacità lavorativa generica con variazioni in più del valore base, pari a cinque punti di percentuale, per incidenza anche sulle occupazioni confacenti alle attitudini del soggetto (capacità cosiddetta semispecifica), per un totale pari all'80%, a decorrere dalla domanda amministrativa.
Le conclusioni del C.T.U., da considerarsi qui integralmente richiamate, giustificate pienamente dalle argomentazioni contenute nella relazione peritale, possono senz'altro essere condivise ed accolte da questo giudice, perché complete, precise, persuasive e condotte con validi criteri tecnici.
Peraltro, in assenza di osservazioni critiche alla consulenza ed essendo documentalmente provati, oltre che non contestati, i concorrenti requisiti costitutivi, il ricorso va accolto e, per l'effetto, accertato e dichiarato il diritto del ricorrente al riconoscimento e alla liquidazione a cura dell Parte_1 CP_1
della pensione di vecchiaia anticipata ai sensi dell'art. 1, n.8, d.lgs. 503/92.
Quanto alla decorrenza, deve essere applicato il principio dello slittamento previsto dall'art. 12, comma
1, lett. a) del D.L. 31.5.2010 n.78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, come invocato dall' CP_1
Sul punto, si richiama l'orientamento della Corte di Cassazione, che si condivide integralmente, secondo cui “In tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui all'art. 1, comma 8, della l. n. 503 del 1992, il regime delle cd.
“finestre” previsto dal d.l. n. 78 del 2010 (conv., con modif. in l. n. 122 del 2010) si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio
l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia, esteso non solo ai soggetti che, a decorrere dall'anno 2011, maturano il diritto a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che “negli altri casi” maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia "alle età previste dagli specifici ordinamenti” (cfr., in termini, Cass. n. 29191/2018, confermata di recente da Cass. n.
2382/2020).
Ancora più di recente, la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 1931/2021 ha ritenuto che: “In tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui all'art. 1, comma 8, del d.lgs. n. 503 del 1992, il regime delle cd. “finestre” previsto dall'art. 1, comma 5, della l. n. 247 del 2007 si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento dell'accesso alla pensione di vecchiaia al 1° gennaio dell'anno successivo, in difetto di una disposizione specifica di esclusione, nell'ambito del regime in questione, di detta pensione anticipata, la cui regolamentazione consente soltanto una deroga ai limiti di età rispetto ai normali tempi di perfezionamento del diritto al trattamento di vecchiaia”.
Si aderisce al consolidato orientamento giurisprudenziale che ha più volte statuito che: “In tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui all'art. 1, comma 8, della l. n. 503 del 1992, il regime delle cd. "finestre" previsto dall' art. 12 d.l. 78/2010 (conv., con modif. in l. n. 122/2010) si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia, esteso non solo ai soggetti che, a decorrere dall'anno 2011, maturano il diritto a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti
i soggetti che "negli altri casi" maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia "alle età previste dagli specifici ordinamenti".
L'art. 12 d.l. 78/2010, convertito in l. n. 122/2010 ha disposto in via generale lo slittamento di 12 mesi per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia non solo rispetto ai soggetti che maturano, a far tempo dal gennaio 2011, il predetto diritto a 60 se donne ed a 65 anni se uomini, ma anche nei confronti di tutti gli altri assicurati che lo maturano alle età previste dalle norme di riferimento, compresi i pensionati di vecchiaia anticipata. Appartengono a tale categoria anche i lavoratori con invalidità superiore all'80%, non essendo inclusa la medesima nelle deroghe relative allo slittamento del conseguimento al diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui ai commi 4 e 5 del predetto art. 12.”
(cfr. Cass. n.29191/18 e da ultimo n.2905/20).
Pertanto, considerato che il possesso di tutti i requisiti di legge (contributivo, anzianità anagrafica e grado di invalidità) per potere accedere al beneficio della pensione di vecchiaia anticipata, risulta maturato alla data del 17.04.2024, l'anticipazione della pensione di vecchiaia andrà liquidata dalla data corrispondente alla prima finestra utile successiva alla domanda amministrativa, tenendo altresì conto di quanto disposto dalla legge 213/2023.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
Le spese di ctu vengono definitivamente poste a carico di parte resistente.
P. Q. M.
Il Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, nella causa n. 1659 /2025 R.G., definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide: dichiara che il ricorrente, già alla data di presentazione della domanda di pensione di vecchiaia con requisito ridotto di età, presentava un grado di invalidità non inferiore all'80% ai sensi e gli effetti del D.
Lgs n.503/1992 e pertanto in possesso del requisito invalidante a decorrere dalla domanda ammnistrativa;
per l'effetto, condanna l' a corrispondere a favore del ricorrente i ratei di pensione di vecchiaia CP_1
maturati e a maturarsi, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto sino all'effettivo soddisfo;
condanna l' a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, liquidate pari ad € 2.500,00 per compensi CP_1
di procuratore, oltre spese forfettarie ed oneri di legge, il tutto distratto in favore del procuratore antistatario;
pone definitivamente a carico dell' le spese di ctu;
CP_1
Così deciso in Marsala in data 22/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Filippetta Signorello
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Filippetta Signorello, in
conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 D.L. 29/12/2009 n. 193, con modifiche dalla legge 22/2010 n. 24, e del decreto
legislativo 07.03.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche dal Ministro della Giustizia 21/02/2011 n. 44.