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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 12/11/2025, n. 1700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1700 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2395/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario, dott.ssa NI EC, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 2395/2020 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. DE PAOLI ANGELO Parte_1
ATTORE contro in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, dott.ssa , con il patrocinio dell'avv. PAOLINI SERENA Controparte_2
CONVENUTA
OGGETTO: risarcimento danni da responsabilità professionale-infezione nosocomiale
CONCLUSIONE: per parte attrice: L'avv. De Paoli si riporta alle conclusioni già rassegnate nei propri atti difensivi
e chiede i termini di cui all'art. 190 cpc.
Per parte convenuta: L'avv. Paolini chiede rigettarsi la domanda avendo la struttura convenuta superato la presunzione in tema di infezioni nosocomiali, con dimostrazione di avere fatto tutto il possibile per evitarla;
in via subordinata chiede liquidarsi quanto legittimamente pretendibile con vittoria o compensazione di spese.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, il Sig. chiama in giudizio, innanzi all'intestato Parte_1
pagina 1 di 9 Tribunale, la per sentire accertare e dichiarare la Controparte_1 responsabilità della struttura sanitaria per i danni subiti in conseguenza dell'intervento eseguito in data
04.02.2016 e l'inadempimento, da parte della delle obbligazioni di cura e Controparte_1 protezione e per l'effetto sentire condannare la , secondo il titolo previsto per legge, Controparte_3 all'integrale risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. In ogni caso con riconoscimento di spese e competenze legali.
Con comparsa dell'11.12.2020, si costituiva la chiedendo il rigetto delle domande Controparte_1 attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto stante il rispetto di tutte le norme di diligenza e dei protocolli sanitari previsti per l'intervento del 4.2.16 e chiedendo di accertare l'imputabilità dell'infezione a fattori esterni ed imprevedibili, non imputabili alla struttura. Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite.
All'udienza del 15.12.2020, il G.I. assegnava alle parti termine per il deposito delle memorie ai sensi dell'art. 183 comma 6 c.p.c.
La causa veniva istruita con prova testimoniale e CTU medico-legale depositata in data 14.02.2025.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 01.07.2025, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
La domanda appare fondata.
L'attore chiede l'accertamento della responsabilità della struttura per condotta negligente ed imperita in occasione dell'intervento da egli subito in data 4.2.2026 consistente in un'iniezione intravitreale di
“IS” e l'inadempimento delle obbligazioni di cura e protezione contratte nei suoi confronti e la condanna al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.
La fattispecie in esame va inquadrata nell'alveo della responsabilità di tipo contrattuale, ai sensi dell'art. 1218 c.c., in quanto deriva da un contratto atipico a prestazioni corrispettive c.d. di spedalità instauratosi tra le parti.
Secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, tale contratto si configura anche in assenza di un formale accordo scritto, essendo sufficiente l'accettazione del paziente da parte della struttura sanitaria, pubblica o privata, accreditata o convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale.
Da esso derivano per la struttura obblighi di protezione, cura e informazione (cfr. Cass. Civ. Sez. Un. N.
577 del 2008; Cass. Civ. Sez. 3, Sent. n. 25844 del 2017; Cass. Civ. Ord. N. 16272 del 2023).
Quanto agli oneri probatori, trattandosi di responsabilità a carattere contrattuale, il paziente danneggiato deve provare l'esistenza del rapporto, l'insorgenza o l'aggravamento della patologia, l'inadempimento pagina 2 di 9 qualificato del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato (Cfr. Cass. Civ. Sez. Un. N.
577 del 2008; Cass. civ. Sez. III, Sent. n. 1620 del 2012).
Spetta invece alla struttura sanitaria convenuta dimostrare di aver correttamente adempiuto o che quegli esiti siano derivati da un evento imprevisto o imprevedibile che non risulta imputabile alla struttura (Cass.
Civ., Sez. 3, Ord. N. 27142 del 2024).
Per quanto attiene al nesso causale, questo va valutato secondo il criterio del “più probabile che non”, ovvero della preponderanza dell'evidenza.
Tale criterio impone di ritenere causalmente rilevante una condotta quando, alla luce delle risultanze probatorie e delle conoscenze scientifiche disponibili, essa risulta più verosimilmente idonea a provocare l'evento lesivo rispetto alle altre cause possibili (Cfr. Cass. Civ., Sez. 3, Sent. n. 21619 del 2007; Cass. Civ.,
Sez. 3, Sent. n. 3704 del 2018; Cass. Civ., Sez. 3, Ord. N. 5922 del 2024).
Ciò posto, si passa ad esaminare i fatti di causa.
L'attore, affetto da retinopatia diabetica in forma precoce, si sottoponeva a visita oculistica presso la struttura convenuta e, in data 26.01.2016, eseguiva una Tomografia a coerenza ottica (OCT), dal cui referto
(all. 1) si apprendeva la diagnosi di: “OO edema maculare diabetico (OSn≥ ODx)” .
Su indicazione dei sanitari, il sig. procedeva a ricoverarsi presso la clinica , in regime di day Pt_1 CP_3 surgery, 04.02.2016, per sottoporsi ad intervento consistente in un'iniezione intravitreale di “IS”.
L'attore veniva quindi sottoposto ad intervento (all. 3) con la somministrazione di profilassi antibiotica e dimesso con prescrizione di Oftaquix collirio e Ciproxin 500 (all. 2).
Il giorno successivo all'intervento, quindi a poche ore dall'intervenuto, l'attore si recava presso il Pronto
Soccorso dell'Ospedale l'Annunziata di Cosenza a causa di un importante offuscamento della vista.
Veniva sottoposto a visita specialistica all'esito della quale veniva refertato: “Riferisce intravitreale IS in data 4.2.16 in OS c/o Da oggi pomeriggio calo del visus. EBOS: iperemia pericheratica, fibrina in Controparte_3
C.A., pupilla scarsamente reagente per sinechie iridolenticolari, Tyndall e cellule in C.A. F.O.S. poco esplorabile. Si intravede la retina con esiti di trattamento laser panretinico. OS: iniziale endoftalmite. Si somministra Rocefin 1 f. i.m.
Consiglio ricovero” . Veniva diagnosticata “Infezione occhio sinistro postintervento chirurgico” (all. 4).
Al paziente veniva consigliato di recarsi a visita presso la struttura sanitaria ove si era operato, così come avveniva, in data 06.02.2016, dove gli veniva diagnosticata un'“infezione occhio sinistro post intervento” .
Il personale della stessa casa di cura consigliava al paziente di recarsi presso l'ospedale San Paolo di Milano, così come è avvenuto l'8 febbraio 2016 per essere ricoverato d'urgenza con diagnosi di “endoftalmite acuta”
pagina 3 di 9 (all. 6).
Veniva quindi sottoposto all'intervento documentato in atti (all. 6) e successivamente l'11.5.2016, subiva l'intervento di enucleazione dell'occhio sinistro (all. 7).
Ciò posto, l'attore chiama in giudizio la struttura sanitaria e lamenta che la perdita finale dell'occhio sinistro fu determinata dagli esiti di grave infezione interna all'occhio -endoftalmite acuta- manifestatasi nella fase post-operatoria, tanto da comportare l'eradicazione per preservare le strutture nervose e la stessa salute del paziente, ed invece già in fase di esame obiettivo veniva evidenziata la presenza di iniziale sclerosi del cristallino in OO, circostanza avrebbe dovuto imporre ai sanitari particolare cautela e un comportamento accorto, diligente e perito.
Orbene, pacificamente provato, oltrechè incontestato, il rapporto contrattuale intercorso tra l'odierno attore e la struttura convenuta, ricoverato in regime di day surgery in data 04.02.2016 dal quale discendono a carico di quest'ultima gli obblighi di corretta esecuzione dell'intervento ovvero la diligenza nella sua esecuzione secondo le procedure mediche imposte dal caso secondo la natura dell'intervenuto o dell'esame da compiere nel caso specifico.
Vengono poste a base della presente decisione le risultanze emerse dalla espletata consulenza a firma dei dott.ri (infettivologo), (medico legale) e Persona_1 Persona_2 Persona_3
(oculista).
[...]
Ed invero, dalla ricostruzione operata dal collegio, emerge che il sig. era da tempo affetto da Pt_1 retinopatia diabetica quale complicanza del diabete di tipo 2, tanto da aver subito, nel 2012, un intervento per distacco della retina all'occhio destro e, nel 2014, iniezioni intravitreali di farmaco IS.
Posta la ricostruzione cronologica dei fatti clinici sopra esposti, dalla espletata CTU è emerso che l'infezione all'occhio sinistro non era presente all'ingresso del paziente presso la . Controparte_1
Ed invero, il collegio chiarisce che: “…seppure il paziente venne sottoposto a profilassi antibiotica ed a terapia antibiotica post intervento e che seppure l'iniezione intravitreale sia stata effettuata in sala operatoria di fatto l'infezione venne contratta nella fase della iniezione intravitreale per insufficiente asepsi intra operatoria. L'infezione non può essere qualificata come complicanza essendo evento prevedibile e prevenibile con la corretta asepsi.”
Nonostante la corretta aderenza alle disposizioni delle linee guida in materia di profilassi antibiotica pre e post-operatoria, l'asepsi intraoperatoria non è stata rispettata in modo rigoroso.
I consulenti, in relazione al nesso causale, applicano criteri medico-legali consolidati che risultano decisivi ai fini dell'affermazione di responsabilità in capo alla struttura convenuta. Si tratta, nella specie, del criterio cronologico che ha evidenziato il breve intervallo temporale tra l'iniezione intravitreale e l'insorgenza pagina 4 di 9 dell'infezione; il criterio topografico, applicato per rilevare la corrispondenza tra sede di iniezione e quella dell'infezione; ilcriterio dell'efficienza qualitativa e quantitativa, in base al quale lo streptococcus salivarius è stato ritenuto da solo capace e sufficiente a causare il danno;
il criterio eziologico o dell'idoneità lesiva, in applicazione del quale è stato possibile dimostrare come anche un trauma minimo come quello dovuto all'iniezione intravitreale possa aver veicolato l'agente patogeno fino ad arrivare lesioni rilevanti;
il criterio della possibilità scientifica, che ha confermato la possibilità scientifica che l'iniezione intravitreale di
IS possa provocare l'endoftalmite; il criterio di esclusione di altre cause, che ha consentito di escludere la presenza di altri fattori causativi idonei a spiegare l'insorgenza del danno.
In applicazione a tali criteri, il collegio peritale ha ritenuto che, secondo il principio del “più probabile che non”, l'oftalmite acuta rientri nelle infezioni nosocomiali del sito chirurgico e che la condotta della struttura sanitaria sia risultata omissiva in quanto alla corretta applicazione dei protocolli di asepsi. CP_1
Tali risultanze, logicamente strutturate e prive di contraddizioni, fondano la domanda.
Al contrario, la non ha assolto all'onere probatorio gravante su di essa in qualità Controparte_1 di debitrice della prestazione sanitaria. Di fatto, la struttura non ha dimostrato di aver adottato in modo serio e rigoroso tutte le misure sanitarie necessarie a prevenire l'insorgenza dell'infezione da streptococcus salivarius.
Ed invero, la mera allegazione di protocolli o certificazioni non è di per sé sufficiente: serve la prova concreta della loro applicazione (cfr. Cass. Civ., Sez. 3, Ordinanza n. 16900 del 2023) ovvero la prova che nel caso in esame siano stati strettamente osservati.
Le testimonianze rese dai dipendenti della pur confermando l'esistenza di Controparte_1 protocolli generali di sterilizzazione, quali lavaggio chirurgico e uso dei dispositivi sterili, non sono idonee a dimostrare l'effettiva applicazione di tali misure al caso concreto. I testi, infatti, dichiarano di non ricordare specificamente l'intervento effettuato sul paziente in data 04.02.2016 e si limitano a riferire la prassi Pt_1 abituale adottate dalla struttura. Manca, dunque, la prova liberatoria rigorosa, specifica e concreta.
Anche i documenti sanitari allegati dalla struttura convenuta non costituiscono prova liberatoria sufficiente.
Tali documenti, pur attinenti all'intervento del 04.02.20216, non dimostrano in modo rigoroso l'efficacia della asepsi operatoria e non ostano alla riconduzione causale operata dal collegio peritale della contrazione dell'infezione proprio alla fase chirurgica per carenza di sterilità del campo operatorio.
Inoltre, la circostanza che nessun altro paziente, per come emerge in sede istruttoria, abbia sviluppato infezioni nella stessa seduta operatoria, assume valenza probatoria ma non esclude la contaminazione specifica ed individuale in assenza di altri elementi probatori di segno contrario, non emersi.
pagina 5 di 9 Si può concludere che, alla luce delle risultanze istruttorie e della consulenza tecnica d'ufficio espletata in corso di causa, l'infezione da streptococcus salivarius contratta dal sig. in data 04.02.2016 è causalmente Pt_1 riconducibile ad una insufficiente asepsi intraoperatoria durante l'iniezione intravitreale di IS eseguita presso la casa di Cura contrattualmente responsabile per la violazione degli obblighi di cura e CP_1 protezione previsti dalla legge.
Sul quantum del danno patrimoniale.
L'odierno attore ha formulato domanda di risarcimento danni patrimoniali per i costi di viaggi, soggiorni e cure mediche che avrebbe sostenuto in conseguenza dell'intervento medico oggetto di causa.
Tuttavia, non ha fornito alcuna prova documentale idonea a dimostrare l'effettiva esistenza, entità o riconducibilità causale di tali spese al fatto lesivo. Non è, dunque, stato assolto sul punto l'onere probatorio gravante sull'attore.
Pertanto, la domanda di risarcimento per danni patrimoniali non può essere accolta.
Per quanto attiene, invece, al risarcimento dei danni non patrimoniali richiesti dall'attore, la domanda trova accoglimento nei limiti di seguito riportati.
Quanto al danno biologico temporaneo, il Collegio peritale ha escluso la sussistenza di tale pregiudizio, rilevando che:” Non emerge un danno biologico temporaneo poiché la modificazione peggiorativa dello stato anteriore si è realizzata, in modo completo ed irreversibile, dopo un giorno dalla iniezione intravitreale di IS.”.
Tale valutazione, coerente con la documentazione clinica allegata in atti, appare in linea con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale: “ai fini della liquidazione del danno da invalidità temporanea, laddove il danneggiato si sia dovuto sottoporre a periodi di cure, necessarie per conservare o ridurre il grado di invalidità residuato al fatto dannoso e/o impedire il suo aumento, gli va riconosciuto un danno da inabilità temporanea totale
o parziale per tali periodi, inteso come privazione della capacità psico-fisica in corrispondenza di ciascun periodo e in proporzione al grado effettivo di inabilità sofferto, dovendosi inoltre tenere anche conto nella liquidazione complessiva del danno non patrimoniale delle relative sofferenze morali soggettive, eventualmente da egli patite negli indicati periodi”. (Cass. Civ., sez. III, sentenza n. 7126 del 2021)
Nel caso di specie, non si è verificata una fase di inabilità transitoria, ma un peggioramento immediato e irreversibile delle condizioni visive del paziente, con stabilizzazione del danno in tempi rapidi, ad appena un giorno dalla somministrazione del farmaco IS e in una condizione di irreversibilità del danno prodotto.
Pertanto, la relativa voce di danno non può essere liquidata.
Diversamente, trova accoglimento, nei limiti di quanto accertato dalla espletata consulenza, la domanda pagina 6 di 9 relativa al risarcimento del danno biologico permanente che, nel caso di specie, si presenta come danno iatrogeno differenziale.
Ed invero, il collegio peritale ha accertato che l'attore, già affetto da una condizione visiva compromessa
(visus 1/10) ha subito, in seguito alla infezione contratta, una cecità monoculare con possibilità di protesi estetica, quantificata in misura del 30%. Tenuto conto della condizione preesistente, il danno differenziale è stato stimato nella misura dell'8%.
Tale tipo di danno si sostanzia in un peggioramento di una patologia o di una lesione preesistente, a causa di un comportamento colposo di un medico, e rientra nella categoria del danno biologico. In ordine al quantum, il risarcimento da riconoscere è pari all'importo stabilito per la percentuale d'invalidità complessiva, al quale va però sottratto l'importo, indicato dalle tabelle, per la percentuale di invalidità che sarebbe comunque residuata nel paziente anche in caso di intervento ottimale e corretto del medico (cfr., ex pluribus, Cass. n. 6341/2014; Cass. Ord. N. 18442/23 del 28.6.23).
Si valuta l'invalidità complessiva dovuta alla patologia preesistente sommata a quella causata dall'illecito e se ne calcola il valore monetario;
si considera l'invalidità preesistente e se ne calcola il valore monetario, con la precisazione che se l'invalidità non impediva al paziente di condurre una vita normale si considera uno stato di invalidità precedente pari allo 0%; si sottrare, dall'importo risarcitorio attribuito all'invalidità complessiva, l'importo corrispondente all'invalidità preesistente all'illecito; così di ottiene il valore monetario dovuto a titolo di risarcimento per danno iatrogeno differenziale. In sostanza il danno si deve quantificare sulla base degli importi monetario, e non del mero grado di invalidità, fermo restando l'esercizio del potere discrezionale del giudice di liquidare il danno in via equitativa secondo la c.d. equità giudiziale correttiva od integrativa ove lo impongano le circostanze del caso concreto.
Ai fini della monetizzazione del pregiudizio devono essere utilizzate le Tabelle elaborate presso il Tribunale di Milano, che hanno già da tempo assunto una "vocazione nazionale", in quanto recanti i parametri maggiormente idonei a consentire di tradurre il concetto dell'equità valutativa e ad evitare ingiustificate disparità di trattamento che finiscano per profilarsi in termini di violazione dell'art. 3 Cost., comma 2, (cfr., tra le altre, Cass. 10263/15).
I danni subiti dall'attore, consistenti nell'enucleazione dell'occhio sinistro con necessità di protesi oculare, costituisce una lesione grave e permanente, con evidenti ripercussioni estetiche e che impongono una personalizzazione del danno.
Non si procede alla liquidazione del danno morale in quanto esso può essere riconosciuto solo ove sia rigorosamente provato come ulteriore e distinto rispetto al danno biologico già personalizzato, circostanza che non ricorre nel presente giudizio. pagina 7 di 9 Altresì, non emergono elementi che dimostrino una sofferenza psicologica o un danno esistenziale. I capitoli di prova articolati sul punto sono stati dichiarati inammissibili in quanto generici e valutativi all'udienza del 27.04.2021 e i testi escussi non hanno riferito circostanze utili in tal senso.
Ciò premesso, tenuto conto dell'età del danneggiato (60 anni- nato il [...]), all'epoca dei fatti (evento del 04.02.2016) della percentuale di invalidità permanente riconosciuta dal collegio nella misura del 8% ( otto %) a partire dal 22% per complessivo danno di 30%, si procede alla quantificazione del danno differenziale.
Procedendo al calcolo per differenziale deve prima calcolarsi il danno complessivo che corrisponde ad €
108.506,00 e con incremento per sofferenza soggettiva personalizzazione massima ad € 157.008,00. A questo punto va calcolata l'invalidità preesistente ad 22% che corrisponde ad € 65.460,00 e con personalizzazione massima ad € 92.691,00. Si sottrae a questo punto dalla cifra complessiva la cifra corrispondente all'invalidità preesistente e si ottiene il danno differenziale di € 64.317.
Il risarcimento complessivo del danno biologico permanente è così determinato con assorbimento di ogni ed ulteriore questione e/od eccezione ivi comprese le ragioni di nullità espresse nella riproposizione di istanza di ctu in comparsa conclusionale in quanto inammissibili oltrechè infondate per le ragioni già espresse in ordinanza del 2.5.2023.
In definitiva, la convenuta deve essere condannata al pagamento, in favore dell'attore, della somma appena indicata, oltre interessi legali, da calcolarsi sulla medesima somma, devalutata alla stessa data e successivamente rivalutata anno per anno sino alla data di pubblicazione della sentenza, secondo i principi enunciati da Cass. Sez. Un. 1712/95.
Competono, infine, all'attrice gli interessi legali sulla detta sorte capitale dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo.
Esborsi di ctu definitivamente a carico di parte convenuta, con obbligo di rimborso di quanto a tale titolo anticipato dall'attrice.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e si liquidano sul valore del decisum per la fase studio, introduttiva ai valori medi ed istruttoria e decisionale ai valori minimi attesa l'attività defensionale prestata e l'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, in composizione monocratica, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la convenuta, in persona del legale rappresentante p.t.,
pagina 8 di 9 responsabile e la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale permanente di euro € 64.317,00 oltre accessori come in parte motiva;
-condanna la parte convenuta, in persona del l.r.p.t, al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in €
518 per spese e € 9.142,00 per onorari, oltre rimborso forfettario al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
-distrae le spese come sopra liquidate in favore del difensore distrattario avv. Angelo De Paoli;
-pone definitivamente a carico della parte convenuta le spese di liquidazione deli CC.TT.UU. di cui al decreto del 21.02.2025
Cosenza, 12 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa NI EC
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario, dott.ssa NI EC, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 2395/2020 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. DE PAOLI ANGELO Parte_1
ATTORE contro in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, dott.ssa , con il patrocinio dell'avv. PAOLINI SERENA Controparte_2
CONVENUTA
OGGETTO: risarcimento danni da responsabilità professionale-infezione nosocomiale
CONCLUSIONE: per parte attrice: L'avv. De Paoli si riporta alle conclusioni già rassegnate nei propri atti difensivi
e chiede i termini di cui all'art. 190 cpc.
Per parte convenuta: L'avv. Paolini chiede rigettarsi la domanda avendo la struttura convenuta superato la presunzione in tema di infezioni nosocomiali, con dimostrazione di avere fatto tutto il possibile per evitarla;
in via subordinata chiede liquidarsi quanto legittimamente pretendibile con vittoria o compensazione di spese.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, il Sig. chiama in giudizio, innanzi all'intestato Parte_1
pagina 1 di 9 Tribunale, la per sentire accertare e dichiarare la Controparte_1 responsabilità della struttura sanitaria per i danni subiti in conseguenza dell'intervento eseguito in data
04.02.2016 e l'inadempimento, da parte della delle obbligazioni di cura e Controparte_1 protezione e per l'effetto sentire condannare la , secondo il titolo previsto per legge, Controparte_3 all'integrale risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. In ogni caso con riconoscimento di spese e competenze legali.
Con comparsa dell'11.12.2020, si costituiva la chiedendo il rigetto delle domande Controparte_1 attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto stante il rispetto di tutte le norme di diligenza e dei protocolli sanitari previsti per l'intervento del 4.2.16 e chiedendo di accertare l'imputabilità dell'infezione a fattori esterni ed imprevedibili, non imputabili alla struttura. Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite.
All'udienza del 15.12.2020, il G.I. assegnava alle parti termine per il deposito delle memorie ai sensi dell'art. 183 comma 6 c.p.c.
La causa veniva istruita con prova testimoniale e CTU medico-legale depositata in data 14.02.2025.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 01.07.2025, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
La domanda appare fondata.
L'attore chiede l'accertamento della responsabilità della struttura per condotta negligente ed imperita in occasione dell'intervento da egli subito in data 4.2.2026 consistente in un'iniezione intravitreale di
“IS” e l'inadempimento delle obbligazioni di cura e protezione contratte nei suoi confronti e la condanna al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.
La fattispecie in esame va inquadrata nell'alveo della responsabilità di tipo contrattuale, ai sensi dell'art. 1218 c.c., in quanto deriva da un contratto atipico a prestazioni corrispettive c.d. di spedalità instauratosi tra le parti.
Secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, tale contratto si configura anche in assenza di un formale accordo scritto, essendo sufficiente l'accettazione del paziente da parte della struttura sanitaria, pubblica o privata, accreditata o convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale.
Da esso derivano per la struttura obblighi di protezione, cura e informazione (cfr. Cass. Civ. Sez. Un. N.
577 del 2008; Cass. Civ. Sez. 3, Sent. n. 25844 del 2017; Cass. Civ. Ord. N. 16272 del 2023).
Quanto agli oneri probatori, trattandosi di responsabilità a carattere contrattuale, il paziente danneggiato deve provare l'esistenza del rapporto, l'insorgenza o l'aggravamento della patologia, l'inadempimento pagina 2 di 9 qualificato del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato (Cfr. Cass. Civ. Sez. Un. N.
577 del 2008; Cass. civ. Sez. III, Sent. n. 1620 del 2012).
Spetta invece alla struttura sanitaria convenuta dimostrare di aver correttamente adempiuto o che quegli esiti siano derivati da un evento imprevisto o imprevedibile che non risulta imputabile alla struttura (Cass.
Civ., Sez. 3, Ord. N. 27142 del 2024).
Per quanto attiene al nesso causale, questo va valutato secondo il criterio del “più probabile che non”, ovvero della preponderanza dell'evidenza.
Tale criterio impone di ritenere causalmente rilevante una condotta quando, alla luce delle risultanze probatorie e delle conoscenze scientifiche disponibili, essa risulta più verosimilmente idonea a provocare l'evento lesivo rispetto alle altre cause possibili (Cfr. Cass. Civ., Sez. 3, Sent. n. 21619 del 2007; Cass. Civ.,
Sez. 3, Sent. n. 3704 del 2018; Cass. Civ., Sez. 3, Ord. N. 5922 del 2024).
Ciò posto, si passa ad esaminare i fatti di causa.
L'attore, affetto da retinopatia diabetica in forma precoce, si sottoponeva a visita oculistica presso la struttura convenuta e, in data 26.01.2016, eseguiva una Tomografia a coerenza ottica (OCT), dal cui referto
(all. 1) si apprendeva la diagnosi di: “OO edema maculare diabetico (OSn≥ ODx)” .
Su indicazione dei sanitari, il sig. procedeva a ricoverarsi presso la clinica , in regime di day Pt_1 CP_3 surgery, 04.02.2016, per sottoporsi ad intervento consistente in un'iniezione intravitreale di “IS”.
L'attore veniva quindi sottoposto ad intervento (all. 3) con la somministrazione di profilassi antibiotica e dimesso con prescrizione di Oftaquix collirio e Ciproxin 500 (all. 2).
Il giorno successivo all'intervento, quindi a poche ore dall'intervenuto, l'attore si recava presso il Pronto
Soccorso dell'Ospedale l'Annunziata di Cosenza a causa di un importante offuscamento della vista.
Veniva sottoposto a visita specialistica all'esito della quale veniva refertato: “Riferisce intravitreale IS in data 4.2.16 in OS c/o Da oggi pomeriggio calo del visus. EBOS: iperemia pericheratica, fibrina in Controparte_3
C.A., pupilla scarsamente reagente per sinechie iridolenticolari, Tyndall e cellule in C.A. F.O.S. poco esplorabile. Si intravede la retina con esiti di trattamento laser panretinico. OS: iniziale endoftalmite. Si somministra Rocefin 1 f. i.m.
Consiglio ricovero” . Veniva diagnosticata “Infezione occhio sinistro postintervento chirurgico” (all. 4).
Al paziente veniva consigliato di recarsi a visita presso la struttura sanitaria ove si era operato, così come avveniva, in data 06.02.2016, dove gli veniva diagnosticata un'“infezione occhio sinistro post intervento” .
Il personale della stessa casa di cura consigliava al paziente di recarsi presso l'ospedale San Paolo di Milano, così come è avvenuto l'8 febbraio 2016 per essere ricoverato d'urgenza con diagnosi di “endoftalmite acuta”
pagina 3 di 9 (all. 6).
Veniva quindi sottoposto all'intervento documentato in atti (all. 6) e successivamente l'11.5.2016, subiva l'intervento di enucleazione dell'occhio sinistro (all. 7).
Ciò posto, l'attore chiama in giudizio la struttura sanitaria e lamenta che la perdita finale dell'occhio sinistro fu determinata dagli esiti di grave infezione interna all'occhio -endoftalmite acuta- manifestatasi nella fase post-operatoria, tanto da comportare l'eradicazione per preservare le strutture nervose e la stessa salute del paziente, ed invece già in fase di esame obiettivo veniva evidenziata la presenza di iniziale sclerosi del cristallino in OO, circostanza avrebbe dovuto imporre ai sanitari particolare cautela e un comportamento accorto, diligente e perito.
Orbene, pacificamente provato, oltrechè incontestato, il rapporto contrattuale intercorso tra l'odierno attore e la struttura convenuta, ricoverato in regime di day surgery in data 04.02.2016 dal quale discendono a carico di quest'ultima gli obblighi di corretta esecuzione dell'intervento ovvero la diligenza nella sua esecuzione secondo le procedure mediche imposte dal caso secondo la natura dell'intervenuto o dell'esame da compiere nel caso specifico.
Vengono poste a base della presente decisione le risultanze emerse dalla espletata consulenza a firma dei dott.ri (infettivologo), (medico legale) e Persona_1 Persona_2 Persona_3
(oculista).
[...]
Ed invero, dalla ricostruzione operata dal collegio, emerge che il sig. era da tempo affetto da Pt_1 retinopatia diabetica quale complicanza del diabete di tipo 2, tanto da aver subito, nel 2012, un intervento per distacco della retina all'occhio destro e, nel 2014, iniezioni intravitreali di farmaco IS.
Posta la ricostruzione cronologica dei fatti clinici sopra esposti, dalla espletata CTU è emerso che l'infezione all'occhio sinistro non era presente all'ingresso del paziente presso la . Controparte_1
Ed invero, il collegio chiarisce che: “…seppure il paziente venne sottoposto a profilassi antibiotica ed a terapia antibiotica post intervento e che seppure l'iniezione intravitreale sia stata effettuata in sala operatoria di fatto l'infezione venne contratta nella fase della iniezione intravitreale per insufficiente asepsi intra operatoria. L'infezione non può essere qualificata come complicanza essendo evento prevedibile e prevenibile con la corretta asepsi.”
Nonostante la corretta aderenza alle disposizioni delle linee guida in materia di profilassi antibiotica pre e post-operatoria, l'asepsi intraoperatoria non è stata rispettata in modo rigoroso.
I consulenti, in relazione al nesso causale, applicano criteri medico-legali consolidati che risultano decisivi ai fini dell'affermazione di responsabilità in capo alla struttura convenuta. Si tratta, nella specie, del criterio cronologico che ha evidenziato il breve intervallo temporale tra l'iniezione intravitreale e l'insorgenza pagina 4 di 9 dell'infezione; il criterio topografico, applicato per rilevare la corrispondenza tra sede di iniezione e quella dell'infezione; ilcriterio dell'efficienza qualitativa e quantitativa, in base al quale lo streptococcus salivarius è stato ritenuto da solo capace e sufficiente a causare il danno;
il criterio eziologico o dell'idoneità lesiva, in applicazione del quale è stato possibile dimostrare come anche un trauma minimo come quello dovuto all'iniezione intravitreale possa aver veicolato l'agente patogeno fino ad arrivare lesioni rilevanti;
il criterio della possibilità scientifica, che ha confermato la possibilità scientifica che l'iniezione intravitreale di
IS possa provocare l'endoftalmite; il criterio di esclusione di altre cause, che ha consentito di escludere la presenza di altri fattori causativi idonei a spiegare l'insorgenza del danno.
In applicazione a tali criteri, il collegio peritale ha ritenuto che, secondo il principio del “più probabile che non”, l'oftalmite acuta rientri nelle infezioni nosocomiali del sito chirurgico e che la condotta della struttura sanitaria sia risultata omissiva in quanto alla corretta applicazione dei protocolli di asepsi. CP_1
Tali risultanze, logicamente strutturate e prive di contraddizioni, fondano la domanda.
Al contrario, la non ha assolto all'onere probatorio gravante su di essa in qualità Controparte_1 di debitrice della prestazione sanitaria. Di fatto, la struttura non ha dimostrato di aver adottato in modo serio e rigoroso tutte le misure sanitarie necessarie a prevenire l'insorgenza dell'infezione da streptococcus salivarius.
Ed invero, la mera allegazione di protocolli o certificazioni non è di per sé sufficiente: serve la prova concreta della loro applicazione (cfr. Cass. Civ., Sez. 3, Ordinanza n. 16900 del 2023) ovvero la prova che nel caso in esame siano stati strettamente osservati.
Le testimonianze rese dai dipendenti della pur confermando l'esistenza di Controparte_1 protocolli generali di sterilizzazione, quali lavaggio chirurgico e uso dei dispositivi sterili, non sono idonee a dimostrare l'effettiva applicazione di tali misure al caso concreto. I testi, infatti, dichiarano di non ricordare specificamente l'intervento effettuato sul paziente in data 04.02.2016 e si limitano a riferire la prassi Pt_1 abituale adottate dalla struttura. Manca, dunque, la prova liberatoria rigorosa, specifica e concreta.
Anche i documenti sanitari allegati dalla struttura convenuta non costituiscono prova liberatoria sufficiente.
Tali documenti, pur attinenti all'intervento del 04.02.20216, non dimostrano in modo rigoroso l'efficacia della asepsi operatoria e non ostano alla riconduzione causale operata dal collegio peritale della contrazione dell'infezione proprio alla fase chirurgica per carenza di sterilità del campo operatorio.
Inoltre, la circostanza che nessun altro paziente, per come emerge in sede istruttoria, abbia sviluppato infezioni nella stessa seduta operatoria, assume valenza probatoria ma non esclude la contaminazione specifica ed individuale in assenza di altri elementi probatori di segno contrario, non emersi.
pagina 5 di 9 Si può concludere che, alla luce delle risultanze istruttorie e della consulenza tecnica d'ufficio espletata in corso di causa, l'infezione da streptococcus salivarius contratta dal sig. in data 04.02.2016 è causalmente Pt_1 riconducibile ad una insufficiente asepsi intraoperatoria durante l'iniezione intravitreale di IS eseguita presso la casa di Cura contrattualmente responsabile per la violazione degli obblighi di cura e CP_1 protezione previsti dalla legge.
Sul quantum del danno patrimoniale.
L'odierno attore ha formulato domanda di risarcimento danni patrimoniali per i costi di viaggi, soggiorni e cure mediche che avrebbe sostenuto in conseguenza dell'intervento medico oggetto di causa.
Tuttavia, non ha fornito alcuna prova documentale idonea a dimostrare l'effettiva esistenza, entità o riconducibilità causale di tali spese al fatto lesivo. Non è, dunque, stato assolto sul punto l'onere probatorio gravante sull'attore.
Pertanto, la domanda di risarcimento per danni patrimoniali non può essere accolta.
Per quanto attiene, invece, al risarcimento dei danni non patrimoniali richiesti dall'attore, la domanda trova accoglimento nei limiti di seguito riportati.
Quanto al danno biologico temporaneo, il Collegio peritale ha escluso la sussistenza di tale pregiudizio, rilevando che:” Non emerge un danno biologico temporaneo poiché la modificazione peggiorativa dello stato anteriore si è realizzata, in modo completo ed irreversibile, dopo un giorno dalla iniezione intravitreale di IS.”.
Tale valutazione, coerente con la documentazione clinica allegata in atti, appare in linea con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale: “ai fini della liquidazione del danno da invalidità temporanea, laddove il danneggiato si sia dovuto sottoporre a periodi di cure, necessarie per conservare o ridurre il grado di invalidità residuato al fatto dannoso e/o impedire il suo aumento, gli va riconosciuto un danno da inabilità temporanea totale
o parziale per tali periodi, inteso come privazione della capacità psico-fisica in corrispondenza di ciascun periodo e in proporzione al grado effettivo di inabilità sofferto, dovendosi inoltre tenere anche conto nella liquidazione complessiva del danno non patrimoniale delle relative sofferenze morali soggettive, eventualmente da egli patite negli indicati periodi”. (Cass. Civ., sez. III, sentenza n. 7126 del 2021)
Nel caso di specie, non si è verificata una fase di inabilità transitoria, ma un peggioramento immediato e irreversibile delle condizioni visive del paziente, con stabilizzazione del danno in tempi rapidi, ad appena un giorno dalla somministrazione del farmaco IS e in una condizione di irreversibilità del danno prodotto.
Pertanto, la relativa voce di danno non può essere liquidata.
Diversamente, trova accoglimento, nei limiti di quanto accertato dalla espletata consulenza, la domanda pagina 6 di 9 relativa al risarcimento del danno biologico permanente che, nel caso di specie, si presenta come danno iatrogeno differenziale.
Ed invero, il collegio peritale ha accertato che l'attore, già affetto da una condizione visiva compromessa
(visus 1/10) ha subito, in seguito alla infezione contratta, una cecità monoculare con possibilità di protesi estetica, quantificata in misura del 30%. Tenuto conto della condizione preesistente, il danno differenziale è stato stimato nella misura dell'8%.
Tale tipo di danno si sostanzia in un peggioramento di una patologia o di una lesione preesistente, a causa di un comportamento colposo di un medico, e rientra nella categoria del danno biologico. In ordine al quantum, il risarcimento da riconoscere è pari all'importo stabilito per la percentuale d'invalidità complessiva, al quale va però sottratto l'importo, indicato dalle tabelle, per la percentuale di invalidità che sarebbe comunque residuata nel paziente anche in caso di intervento ottimale e corretto del medico (cfr., ex pluribus, Cass. n. 6341/2014; Cass. Ord. N. 18442/23 del 28.6.23).
Si valuta l'invalidità complessiva dovuta alla patologia preesistente sommata a quella causata dall'illecito e se ne calcola il valore monetario;
si considera l'invalidità preesistente e se ne calcola il valore monetario, con la precisazione che se l'invalidità non impediva al paziente di condurre una vita normale si considera uno stato di invalidità precedente pari allo 0%; si sottrare, dall'importo risarcitorio attribuito all'invalidità complessiva, l'importo corrispondente all'invalidità preesistente all'illecito; così di ottiene il valore monetario dovuto a titolo di risarcimento per danno iatrogeno differenziale. In sostanza il danno si deve quantificare sulla base degli importi monetario, e non del mero grado di invalidità, fermo restando l'esercizio del potere discrezionale del giudice di liquidare il danno in via equitativa secondo la c.d. equità giudiziale correttiva od integrativa ove lo impongano le circostanze del caso concreto.
Ai fini della monetizzazione del pregiudizio devono essere utilizzate le Tabelle elaborate presso il Tribunale di Milano, che hanno già da tempo assunto una "vocazione nazionale", in quanto recanti i parametri maggiormente idonei a consentire di tradurre il concetto dell'equità valutativa e ad evitare ingiustificate disparità di trattamento che finiscano per profilarsi in termini di violazione dell'art. 3 Cost., comma 2, (cfr., tra le altre, Cass. 10263/15).
I danni subiti dall'attore, consistenti nell'enucleazione dell'occhio sinistro con necessità di protesi oculare, costituisce una lesione grave e permanente, con evidenti ripercussioni estetiche e che impongono una personalizzazione del danno.
Non si procede alla liquidazione del danno morale in quanto esso può essere riconosciuto solo ove sia rigorosamente provato come ulteriore e distinto rispetto al danno biologico già personalizzato, circostanza che non ricorre nel presente giudizio. pagina 7 di 9 Altresì, non emergono elementi che dimostrino una sofferenza psicologica o un danno esistenziale. I capitoli di prova articolati sul punto sono stati dichiarati inammissibili in quanto generici e valutativi all'udienza del 27.04.2021 e i testi escussi non hanno riferito circostanze utili in tal senso.
Ciò premesso, tenuto conto dell'età del danneggiato (60 anni- nato il [...]), all'epoca dei fatti (evento del 04.02.2016) della percentuale di invalidità permanente riconosciuta dal collegio nella misura del 8% ( otto %) a partire dal 22% per complessivo danno di 30%, si procede alla quantificazione del danno differenziale.
Procedendo al calcolo per differenziale deve prima calcolarsi il danno complessivo che corrisponde ad €
108.506,00 e con incremento per sofferenza soggettiva personalizzazione massima ad € 157.008,00. A questo punto va calcolata l'invalidità preesistente ad 22% che corrisponde ad € 65.460,00 e con personalizzazione massima ad € 92.691,00. Si sottrae a questo punto dalla cifra complessiva la cifra corrispondente all'invalidità preesistente e si ottiene il danno differenziale di € 64.317.
Il risarcimento complessivo del danno biologico permanente è così determinato con assorbimento di ogni ed ulteriore questione e/od eccezione ivi comprese le ragioni di nullità espresse nella riproposizione di istanza di ctu in comparsa conclusionale in quanto inammissibili oltrechè infondate per le ragioni già espresse in ordinanza del 2.5.2023.
In definitiva, la convenuta deve essere condannata al pagamento, in favore dell'attore, della somma appena indicata, oltre interessi legali, da calcolarsi sulla medesima somma, devalutata alla stessa data e successivamente rivalutata anno per anno sino alla data di pubblicazione della sentenza, secondo i principi enunciati da Cass. Sez. Un. 1712/95.
Competono, infine, all'attrice gli interessi legali sulla detta sorte capitale dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo.
Esborsi di ctu definitivamente a carico di parte convenuta, con obbligo di rimborso di quanto a tale titolo anticipato dall'attrice.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e si liquidano sul valore del decisum per la fase studio, introduttiva ai valori medi ed istruttoria e decisionale ai valori minimi attesa l'attività defensionale prestata e l'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, in composizione monocratica, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la convenuta, in persona del legale rappresentante p.t.,
pagina 8 di 9 responsabile e la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale permanente di euro € 64.317,00 oltre accessori come in parte motiva;
-condanna la parte convenuta, in persona del l.r.p.t, al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in €
518 per spese e € 9.142,00 per onorari, oltre rimborso forfettario al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
-distrae le spese come sopra liquidate in favore del difensore distrattario avv. Angelo De Paoli;
-pone definitivamente a carico della parte convenuta le spese di liquidazione deli CC.TT.UU. di cui al decreto del 21.02.2025
Cosenza, 12 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa NI EC
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