2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217)) .
2-bis). Salvo il caso di sottoscrizione autenticata, le scritture private di cui all' articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12, del codice civile , se fatte con documento informatico, sono sottoscritte, a pena di nullita', con firma elettronica qualificata o con firma digitale. Gli atti di cui all' articolo 1350, numero 13), del codice civile redatti su documento informatico o formati attraverso procedimenti informatici sono sottoscritti, a pena di nullita', con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale ((ovvero sono formati con le ulteriori modalita' di cui all'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo)) .
2-ter. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 110 , ogni altro atto pubblico redatto su documento informatico e' sottoscritto dal pubblico ufficiale a pena di nullita' con firma qualificata o digitale. Le parti, i fidefacenti, l'interprete e i testimoni sottoscrivono personalmente l'atto, in presenza del pubblico ufficiale, con firma avanzata, qualificata o digitale ovvero con firma autografa acquisita digitalmente e allegata agli atti.
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179 .
4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179 .
5. Gli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto sono assolti secondo le modalita' definite con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie.