Versione
1 gennaio 2006
1 gennaio 2006
>
Versione
14 maggio 2006
14 maggio 2006
>
Versione
27 febbraio 2011
27 febbraio 2011
>
Versione
19 dicembre 2012
19 dicembre 2012
>
Versione
14 settembre 2016
14 settembre 2016
>
Versione
27 gennaio 2018
27 gennaio 2018
Art. 21. ((Ulteriori disposizioni relative ai documenti informatici, sottoscritti con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale)) 1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217)) .
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217)) .
2-bis). Salvo il caso di sottoscrizione autenticata, le scritture private di cui all' articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12, del codice civile , se fatte con documento informatico, sono sottoscritte, a pena di nullita', con firma elettronica qualificata o con firma digitale. Gli atti di cui all' articolo 1350, numero 13), del codice civile redatti su documento informatico o formati attraverso procedimenti informatici sono sottoscritti, a pena di nullita', con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale ((ovvero sono formati con le ulteriori modalita' di cui all'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo)) .
2-ter. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 110 , ogni altro atto pubblico redatto su documento informatico e' sottoscritto dal pubblico ufficiale a pena di nullita' con firma qualificata o digitale. Le parti, i fidefacenti, l'interprete e i testimoni sottoscrivono personalmente l'atto, in presenza del pubblico ufficiale, con firma avanzata, qualificata o digitale ovvero con firma autografa acquisita digitalmente e allegata agli atti.
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179 .
4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179 .
5. Gli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto sono assolti secondo le modalita' definite con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie.
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217)) .
2-bis). Salvo il caso di sottoscrizione autenticata, le scritture private di cui all' articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12, del codice civile , se fatte con documento informatico, sono sottoscritte, a pena di nullita', con firma elettronica qualificata o con firma digitale. Gli atti di cui all' articolo 1350, numero 13), del codice civile redatti su documento informatico o formati attraverso procedimenti informatici sono sottoscritti, a pena di nullita', con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale ((ovvero sono formati con le ulteriori modalita' di cui all'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo)) .
2-ter. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 110 , ogni altro atto pubblico redatto su documento informatico e' sottoscritto dal pubblico ufficiale a pena di nullita' con firma qualificata o digitale. Le parti, i fidefacenti, l'interprete e i testimoni sottoscrivono personalmente l'atto, in presenza del pubblico ufficiale, con firma avanzata, qualificata o digitale ovvero con firma autografa acquisita digitalmente e allegata agli atti.
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179 .
4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179 .
5. Gli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto sono assolti secondo le modalita' definite con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie.
Commentari • 135
- 1. mail non firmata vale comunque come provaRedazione · https://responsabilecivile.it/ · 9 gennaio 2017 · 13.511799
[…] Il Tribunale ha richiamato innanzitutto l'articolo 21 del codice dell'amministrazione digitale (d.lgs. n. 82/2005), in base al quale il documento informatico su cui è apposta una firma elettronica soddisfa il requisito della forma scritta e può essere liberamente valutato in giudizio sul piano probatorio alla luce delle sue caratteristiche oggettive di qualità, di sicurezza, di integrità e di immodificabilità. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Modena, sentenza 18/12/2025, n. 1514Provvedimento: […] sottoscrizione di un atto apposta con un dispositivo di firma digitale, in riferimento all'individuazione dell'onere probatorio è applicabile l'art. 21, comma 2, codice amm. digitale, secondo cui in relazione al tipo di documento (informatico) e di firma (digitale), l'uso del dispositivo si presume riconducibile alLeggi di più...
- art. 21 d.lgs. n. 82/2005·
- esecutività decreto ingiuntivo·
- art. 2702 c.c.·
- art. 214 c.p.c.·
- spese processuali·
- verificazione documento·
- disconoscimento firma digitale·
- opposizione a decreto ingiuntivo·
- art. 216 c.p.c.·
- onere della prova