Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/04/2025, n. 4067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4067 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
N. 9572/2023 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI NAPOLI XI SEZIONE CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il giudice, dott. Vincenzo Pappalardo, pronunzia la seguente S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 9572/2023 r.g.a.c.
(p. perso- Parte_1 P.IVA_1
(c.f.: Parte_2
), rappresen tamen- C.F._1
i Avv.Francesco Pages e Antonio Colec- chia, ed elettivamente domiciliata presso lo studio in Napoli alla Via Francesco Cilea n. 281, giusta procura in calce all'atto di op- posizione OPPONENTE
(C.F.: ), in persona del r.l.p.t., CP_1 P.IVA_2
dall'a llinaro, come da procu- ra conferita in uno al ricorso per decreto ingiuntivo, elettivamen- te domiciliato presso lo studio dell'Avv. Alfredo Del Plato sito in Via Posillipo 203 - Napoli OPPOSTO CONCLUSIONI: L'odierna udienza del 24/04/2025, è stata so- stituita dal deposito di note scritte, cui per brevità si rinvia.
LA ro- Parte_3 pone oppo in data 10/03/2023, chiesto ed ottenuto da CP_1
con il quale veniva intimato il pagamento
[...]
,97 a titolo di corrispettivo per le forniture di cui alle fat- ture prodotte a corredo del ricorso monitorio. Ha dedotto a sostegno l'improcedibilità della domanda di ingiunzione per mancato esperimento sia del procedimento obbli- gatorio di mediazione ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 4 marzo 2010 n 28, sia del tentativo obbligatorio di conciliazione di cui
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“1) via preliminare nel rito, accertare e dichiarare l'improponibilità/improcedibilità della presente azione per le ra- gioni esposte nel capo 1) del presente atto;
2) Accertare e dichiarare la nullità, l'inammissibilità, l'illegittimità, la prescrizione e l'infondatezza, in fatto e in dirit- to, dell'ingiunzione di pagamento di cui al decreto ingiuntivo n. 2213/2023 emesso dal Tribunale di Napoli, per tutti i motivi esposti nel presente atto e, per l'effetto, revocare e/o annullare, anche parzialmente, il suddetto decreto ingiu 3) Accertare e dichiarare tenuta la al- CP_1 la restituzione (a titolo e/o soggettivo) in favore di della Parte_1 somma pari ad €. 6.420, azio- ne depositata in atti, e per l'effetto 3) Condanna della domanda ricon- venzionale spiegata, la in p CP_1
.t., al p e del Controparte_2 della somma di €. 6.420,99, ca
[...]
a documentazione prodotta o di quella diversa somma che il Giudice adito riterrà equa e giusta oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla s
4) ritenere e dichiarare che la ha gra- CP_1 vemente inadempiuto agli obblighi di rettezza per le motivazioni indicate in seno al presente atto e per l'effetto
5) Condannare alt nto della domanda riconvenzionale spiegata, la in persona del le- CP_1 gale rappresentante p.t., al anno patrimoniale e non, a causa della sua condotta scorretta, nella somma com- plessiva di €. 900,00 il tutto da calcolarsi anche in via equitativa ai sensi dell'art.1226 del c.c. oltre interessi e rivalutazione mo- netaria a decorrere dalla domanda fino all'effettivo
6) condannare, anche ex art. 96 c.p.c., la CP_1
alla rifusione delle spese, diritti e onorari di
[...]
e generali, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione ai sot- toscritti difensori antis Si è costituita la he ha contestato le Controparte_1 avverse deduzioni, con ell'opposizione.
2 Dopo la trattazione, all'odierna udienza, sostituita dal de- posito di note scritte, la causa è stata riservata in decisione. ____________________________________________
Emerge dai documenti prodotti che il rapporto tra le parti ha avuto origine allorquando la società attrice ha visto assegnare l'utenza di fornitura di energia elettrica (POD IT001E80470198) di cui era titolare, alla convenuta, n.q. di affidataria del cd. “ser- vizio di Tutele Graduali”. Il rapporto è in seguito proseguito, in regime di libero mercato, fino al passaggio dell'opponente ad altro gestore, avvenuto in forza del contratto sottoscritto il 21.2.2022. Trattasi quindi di controversia avente ad oggetto un rapporto di somministrazione di energia elettrica, ed alla luce di questo dato va vagliata la preliminare eccezione di improcedibilità della do- manda monitoria per il mancato esperimento del tentativo di con- ciliazione obbligatoria. Essa è stata formulata con riferimento sia all'art.5 DL.vo 10 che in relazione al disposto della Delibera 209/2016/
. CP_3 hè, non essendo concepibile la concorrenza di una duplice condizione di procedibilità, stante anche l'espresso rinvio conte- nuto nell'art.5 cit. alla normativa speciale, deve ritenersi la pre- valenza di quest'ultima, stante, per l'appunto, la sua specialità, ri- spetto alla previsione di carattere generale. E' noto, peraltro, che, secondo l'opinione nettamente prevalente della giurisprudenza (cfr. Trib. Verona sent. n. 218/2022, Trib. Latina n. 1263/2024), i soggetti attivi, tenuti ad avviare la proce- dura conciliativa di cui al TICO, sono esclusivamente i clienti e utenti finali (e non anche i gestori o operatori), tanto è vero che il TICO, all'art.6, in merito alla presentazione della domanda di conciliazione, prevede che: “Il Cliente o Utente finale che inten- de attivare la procedura può presentare la domanda di concilia- zione, direttamente o mediante un delegato, anche appartenente alle associazioni dei consumatori o di categoria, dal quale decida di farsi rappresentare, solo dopo aver inviato il reclamo all'Ope- ratore o Gestore e questi abbia riscontrato con una risposta rite- nuta insoddisfacente o siano decorsi 50 giorni dall'invio del pre- detto reclamo. La domanda di conciliazione non può essere pre- sentata oltre un anno dalla data di invio del reclamo”. Su tale conclusione non incide la novella del 2022, che pone
3 l'onere di attivazione delle procedure stragiudiziali quale condi- zione di procedibilità della domanda giudiziale in capo all'attore sostanziale (e, dunque, nell'ipotesi di procedimento monitorio, al ricorrente), giacché “la previsione dell'obbligo per il consumato- re di promuovere una procedura di conciliazione, avente caratte- ristiche di agevole accessibilità e costi estremamente contenuti, costituisce il frutto, e al contempo il rimedio, di una situazione di assimmetria tra lui e l'operatore, come è stato riconosciuto in più occasioni dalla Corte di Giustizia Ue” (Trib. Verona sent. n. 218/2022). Tale conclusione è stata di recente condivisa anche dalla giuri- sprudenza di legittimità, secondo cui “Nelle controversie aventi ad oggetto i servizi di fornitura dell'energia elettrica e del gas, in- trodotte mediante opposizione a decreto ingiuntivo, il gestore op- posto non è tenuto, a pena di improcedibilità, ad intraprendere la procedura conciliativa di cui all'art. 6 del Testo Integrato Conci- liazione di cui alla delibera dell'Autorità di regolazione per ener- gia reti e ambiente n. 209 del 2016, essendo tale incombente po- sto a carico dell'utente finale” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 1498 del 21/01/2025). Spettava, quindi, all'opponente l'onere di attivazione della proce- dura conciliativa, il cui mancato espletamento, tuttavia, non com- porta in ogni caso l'improcedibilità della domanda, posto che, se- condo l'orientamento giurisprudenziale nettamente prevalente, può essere concesso un termine per l'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, in linea con quanto previsto, nor- mativamente, per altre fattispecie in cui l'espletamento della pro- cedura della mediazione è condizione di procedibilità della do- manda giudiziale (cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 1498 del 21/01/2025 cit.). In definitiva, quindi, provenendo l'eccezione dalla medesima parte onerata dell'avveramento della condizione di procedibilità, essa non può che essere disattesa. Venendo, allora, al merito della controversia, si osserva in primo luogo che il decreto ingiuntivo opposto deve essere certamente revocato. L'opposta ha infatti precisato di aver incassato, nelle more del giudizio, a titolo di cd “CMOR”, la somma di di euro 4.466,96, riducendo quindi ad Euro 2.789,01 la pretesa azionata, circostan- za, questa, da cui deriva, secondo il consolidato insegnamento del S.C., la necessità di revocare il decreto ingiuntivo, salvo co-
4 munque il vaglio della domanda originariamente proposta in sede monitoria (ovvero di quanto all'attualità ne residua). Ed invero, la riduzione del quantum della pretesa non consente di tenere fermo l'ordine di pagamento contenuto nel provvedimento monitorio, ma l'avvenuto incasso di somme per il medesimo tito- lo secondo il meccanismo del cd. CMOR impone di verificare l'esistenza dell'intero credito originariamente azionato, giacché l'opposta sarebbe comunque tenuta alla restituzione di quanto in- cassato, ove le somme percepite risultassero non dovute. L'art. 13 All. A Delibera ARERA n. 593/2017 prevede infatti che
“L'utente uscente presenta richiesta di annullamento dell'inden- nizzo qualora: a) il cliente finale provveda a sanare l'intera posi- zione debitoria relativa al rapporto contrattuale con la controparte commerciale uscente, b) il credito della controparte commerciale uscente risulti altrimenti soddisfatto interamente e in maniera de- finitiva;
c) si verifichi che la richiesta di indennizzo sia stata pre- sentata nonostante il mancato rispetto di almeno una delle condi- zioni di cui al comma 4.1”. Quindi il venditore uscente, sulla base di talune fatture insolute (emesse nei confronti del cliente finale moroso), chiede al Siste- ma Indennitario l'erogazione dell'indennizzo CMOR e il Sistema Indennitario accoglie la richiesta e paga il CMOR al venditore uscente. Se, come emerge con chiarezza dal sopra citato art. 13, il credito, posto alla base della richiesta di indennizzo, venisse dichiarato inesistente, verrebbe meno il presupposto del CMOR, ossia la morosità dell'utente, e il venditore uscente, avendolo incassato, sarebbe costretto ad annullare il CMOR ed a restituirlo al cliente finale. Nel merito, il credito dell'opposta risulta documentalmente pro- vato, apparendo in buona parte inconferenti le doglianze dell'attrice. L'eccepita mancanza di un valido contratto non incide, infatti, sul diritto del somministrante al corrispettivo, essendosi il rapporto tra le parti instaurato ex lege per effetto della normativa sulla cd. liberalizzazione dei mercati dell'energia (LEGGE 3 agosto 2007, n. 125). L'opposta ha peraltro fornito prova convincente del quantitativo di erogazione eseguita in favore dell'opponente a mezzo della produzione dalle certificazioni dei consumi rilasciate dal Distri- butore Territoriale.
5 Con riferimento, poi, alle tariffe applicate, le contestazioni dell'opponente risultano del tutto generiche, basandosi peraltro sul mero raffronto tra gli importi fatturati dai differenti fornitori con i quali ha instaurato successivi rapporti. Tanto si osserva anche in relazione al periodo, dal 1/02/2022 al 31/03/2022, in cui il rapporto è proseguito sulla scorta della con- testata stipula di un contratto a libero mercato. A prescindere, infatti, dalla validità di tale ultimo contratto, asse- ritamente concluso da soggetto non legittimato, l'opponente non chiarisce, infatti, quale sarebbe il diverso importo del corrispetti- vo comunque dovuto per effetto della fornitura di energia di cui ha – incontestabilmente – fruito. na il caso di ribadire, infatti, che, essendo la CP_1
il soggetto designato quale fornitore dell'oppone
[...] io a Tutele Graduali, fino alla scelta di un diverso forni- tore, avvenuta con il contratto del 21.2.2022, l'opposta aveva co- munque diritto a percepire il corrispettivo per l'energia erogata all'opponente. Non resta, pertanto, che revocare il decreto ingiuntivo opposto, e condannare l'opponente al pagamento in favore dell'opposta del- la somma di Euro 2.789,01, oltre interessi dalla domanda. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamen- te pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna l'opponente al pagamento in favore dell'oppo- sta per la causale di cui in motivazione della somma di Euro 2.789,01, oltre interessi dalla domanda;
- condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite, che si liquidano in Euro 12.000,00 per compenso, oltre spese for- fettarie, CPA ed IVA come per legge. Napoli, 24/04/2025
Il Giudice Dr.Vincenzo Pappalardo
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