Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/01/2025, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE composta dai seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente dott. Pasquale CRISTIANO Consigliere dott. Antonio CRISCUOLO GAITO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 3208 del ruolo generale contenzioso LLanno 2022, avente ad oggetto “prestazione d'opera intellettuale”,
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 1940/22, pubblicata il 24 Febbraio
2022; causa posta in decisione, giusta ordinanza comunicata il Primo Ottobre 2024, all'esito LLudienza del 24 Settembre 2024, tenutasi nelle forme della trattazione scritta (con i termini di cui all'art. 190 cpc scaduti in data 23 Dicembre 2024), e pendente tra:
(C.F.: ), in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa (giusta CP_1 P.IVA_1
procura in atti) dall'avv. Francesco Saverio Esposito ( ), con il quale è C.F._1
elettivamente dom.ta presso il seguente indirizzo di PEC:
Email_1
Appellante
E
Arch. ( , rapp.to e difeso (giusta Controparte_2 C.F._2
procura in atti) dagli avv.ti Luca Nuzzolo ( e Marco Iacono C.F._3
( ), con i quali è elettivamente dom.to presso i seguenti indirizzi di C.F._4
PEC:
1
Email_3
Appellato
CONCLUSIONI: Nell'ambito LLudienza del 24 Settembre 2024 (tenutasi nelle forme della trattazione scritta), i Difensori LLappellante e LLappellato arch. CP_1 [...]
, a mezzo delle rispettive note scritte, hanno concluso riportandosi ai Controparte_2
rispettivi atti, nonché chiedendo l'introito in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 2286/13, pubblicato il 23 Aprile 2013 e notificato il 30 Maggio
2013, il Tribunale di Napoli (in accoglimento del ricorso LLarch. Controparte_2
) ingiungeva ad il pagamento, in favore del professionista ricorrente,
[...] CP_1
della somma di euro 79.222,29, oltre interessi e spese della procedura.
Il suddetto importo era stato richiesto (a mezzo del ricorso monitorio depositato il Primo
Marzo 2013) a titolo di corrispettivo per l'attività professionale svolta su incarico della
[...]
CP_1
In particolare, il ricorrente esponeva di essere stato incaricato della realizzazione di un progetto di fattibilità per la “Mise en valeur” del patrimonio TTnico ed archeologico della società sito in località CA LL. CP_1
Il progetto commissionato all'TT interessava una proprietà estesa lungo la costiera sorrentina complessivamente per oltre venti ettari, su cui si ergeva la c.d. Torre di CA
AS (che necessitava di interventi di restauro finalizzati al recupero delle sue originarie funzioni), e si attestava la presenza di resti archeologici monumentali romani e di grandi ambienti ipogei a mezzo costa situati ai piedi di Villa Angelina.
Tale proposta progettuale prevedeva l'elaborazione di una scheda per Fondi Comunitari, previa intesa con la Soprintendenza Archeologica.
2 Nell'ambito di questo programma operativo, l'arch. sosteneva di avere CP_2
predisposto:
- la D.I.A. n. 211/2003, riguardante il progetto di restauro della Torre di LL a CA
AS e la relativa direzione dei lavori condotta fino all'ultimazione del 4.11.2004, con successivo verbale di collaudo comprovante la conformità dei lavori eseguiti (trasmesso al in data 13.12.2004 con nota del Direttore dei Lavori); Parte_1
- la D.I.A. n. 234/2003, concernente l'autorizzazione edilizia al restauro della Torre di
LL;
- la D.I.A. n. 403/2004, inerente alla realizzazione dei lavori di adeguamento funzionale dei locali sottostanti il piazzale di casa a produzione e conservazione di olii e vini, con CP_3
integrazione pratica consistente in ulteriori rilievi fotografici e sezioni delle opere a farsi con nota n. 11746-13732 del 25.5.2004;
- la D.I.A. riguardante il progetto de “Le Cantine del Comandante”;
- la D.I.A. n. 528/2004, concernente il progetto di allestimento museale della Torre di
LL con opere interne;
- la D.I.A. inerente al progetto di musealizzazione e di recupero delle funzioni didattico- formative proprie della Torre di LL, anche al fine di organizzare futuri eventi espositivi (sottoscritto dalla Committenza in data 8.10.2004);
- la D.I.A. riguardante il progetto di restauro e di allestimento espositivo della Torre di
LL a CA AS (approvato dalla Soprintendenza Archeologica con nota n. 26581 del 12.9.2005);
- la D.I.A. concernente il progetto di sistemazione delle aree esterne della Torre di LL
a CA AS;
- la nuova D.I.A. n. 15510-16344/2004, su richiesta del e previa Pt_1 Parte_1
autorizzazione della Committenza;
- il progetto del ponte di collegamento tra la e la Torre di LL;
CP_4
3 - il progetto per la sistemazione del pianoro della Torre di LL con tendostrutture e spalti per eventi;
- tutte le richieste utili all'ottenimento delle autorizzazioni (necessarie per effettuare gli interventi edilizi) da parte della Soprintendenza Archeologica;
- la perizia tecnica ricognitiva allegata al ricorso al TAR di Napoli contro la previsione progettuale “Il Miglio Blu” d'iniziativa del , di cui alla Del. G.M. Parte_1
n. 86 del 3.4.2003;
- la D.I.A. inerente al progetto per la realizzazione dei lavori di adeguamento funzionale dei locali sottostanti il piazzale di Casa Mazzola, successivamente non esitata per rinuncia della committente.
Il adduceva di avere, inoltre, redatto pareri e memorie tecniche a sostegno di CP_2 [...]
nell'ambito di un procedimento penale presso il Tribunale di Torre Annunziata, che CP_1
aveva visto il legale rapp.te della in questione indagato per presunti abusi edilizi.
Il ricorrente deduceva di avere ricevuto, come corrispettivo per l'attività professionale svolta, acconti da per la somma complessiva di euro 6.144,00, comprensivi di CP_1
IVA ed oneri di Legge, a fronte delle allegate fatture: n. 24 del 25.11.2002 per euro 2.048,00;
n. 3 LL1.4.2003 per euro 2.048,00; n. 8 del 21.7.2004 per euro 2.048,00.
Dunque, l'TT concludeva sostenendo che gli dovesse la somma residua CP_1
di euro 77.531,66 (pari al valore delle spettanze professionali e detratti gli acconti ricevuti), come risultante dall'allegato parere emesso dal Consiglio LLOrdine degli Architetti di
Napoli, approvato nella seduta del 25.9.2012 e rilasciato in data 8.11.2012.
Alla succitata somma di euro 77.531,66 andava aggiunta quella di euro 1.690,63, che il aveva versato in favore del Consiglio LLOrdine degli Architetti di Napoli per diritti CP_2
di segreteria, e che il medesimo professionista riteneva dovesse essergli ripetuta da
[...]
CP_1
Sulla base di queste premesse l'arch. (una volta emessa, in Controparte_2
data Primo Ottobre 2012, la fattura n. 11 nei confronti di , agìva in sede CP_1
4 monitoria per l'importo di euro 79.222,29 (comprensivo della somma di euro 77.531,66 a titolo di spettanze professionali e della somma di euro 1.690,63 a titolo di diritti di segreteria del Consiglio LLOrdine degli Architetti di Napoli).
Avverso il provvedimento monitorio proponeva opposizione con citazione CP_1
notificata nei confronti LLarch. in data 5 Luglio 2013. Controparte_2
Nell'atto di citazione in opposizione, sollevava l'eccezione di prescrizione, CP_1
relativamente ai presunti crediti maturati dal ricorrente per ogni singola prestazione professionale resa nel periodo temporale compreso tra il 2003 ed il 2006.
La srl opponente altresì sosteneva che all'TT non spettasse alcun corrispettivo;
ed anzi non erano dovuti neanche i compensi già erogati.
L'arch. aveva assunto di avere svolto attività professionale, con riferimento CP_2
all'intera estensione della proprietà di sita in CA LL. CP_1
Sul punto la srl opponente precisava che, in realtà, l'opposto si era interessato unicamente del programma di recupero della Torre di CA AS, redigendo, peraltro, progetti incompatibili con i vincoli esistenti sulla predetta area.
Proprio in ordine a quest'ultimo aspetto, la srl ingiunta deduceva che l'attività posta in essere dal (per ottenere dalla Soprintendenza Archeologica i provvedimenti CP_2
autorizzativi alla rimozione dei summenzionati vincoli) aveva finito per rivelarsi controproducente per la medesima ……Infatti, sono stati spesi mesi ed anni per CP_1
conseguire autorizzazioni alla rimozione del vincolo archeologico specifico sulla Torre di
LL, nonostante, come si evince dalla sentenza n. 594 emessa dal Tribunale di Torre
Annunziata, Sezione distaccata di Sorrento, del 10.10.2011, la stessa non fosse affatto vincolata (pag. 6 LLatto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo).
Da ciò era dipesa un'inutile lievitazione dei costi a carico della società opponente, per l'ingaggio di ditte specializzate in interventi edilizi su immobili con vincoli archeologici.
Inoltre, secondo la srl ingiunta non risultava chiara la ragione per la quale il ricorrente avesse inteso calcolare la sua parcella sul valore LLintero comprensorio immobiliare (senza,
5 peraltro, fornire alcun utile criterio valutativo), avendo predisposto progetti soltanto su alcune aree ben circoscritte della suddetta proprietà.
faceva poi presente che in data 4.7.2008 l'Ufficio Tecnico del Comune di CP_1 [...]
, all'esito di un sopralluogo, aveva emesso nei suoi confronti l'ordinanza n. 307, di Pt_1
ripristino dello stato dei luoghi.
In particolare l'ente territoriale aveva contestato ad oltre a varie difformità CP_1
rispetto all'originaria progettazione, palesi errori nella redazione delle tavole di rilievo, elaborate dall'arch. ..Appare evidente che le contestazioni LLUTC relativamente Per_1
alla prima D.I.A. del 2003 (la n. 211/2003, cui ha fatto seguito la n. 234/2003) non consentivano affatto al ricorrente di predisporre ulteriori progetti o eseguire ulteriori lavori senza aver sanato paesaggisticamente ed urbanisticamente quanto già realizzato in difformità o con carenze progettuali (pag. 8 LLopposizione a d.i.).
La srl ingiunta si doleva del fatto che la Torre di LL non fosse, allo stato, ancora utilizzabile e che la nuova D.I.A. presentata al Comune di non fosse stata Parte_1
ancora esitata.
A detta LLingiunta, quindi, tutti i progetti dal predisposti e in ragione dei quali CP_2
era stato azionato in sede monitoria l'importo di euro 77.531,66 si erano rivelati inattuabili e, di fatto, non erano mai stati realizzati.
Sul punto, richiamando la sentenza n. 1208/96 della Corte di Cassazione, CP_1
sottolineava che, dagli errori di progettazione concernenti il mancato adeguamento degli edifici alle normative vigenti, discendeva l'inadempimento (caratterizzato da colpa grave) del progettista, da considerarsi, pertanto, responsabile per il danno, subìto dal committente in conseguenza della mancata o comunque ritardata realizzazione LLopera……Ancora più recentemente la Suprema Corte ha più esplicitamente statuito che alcun compenso spetta al progettista e/o al Direttore dei Lavori nell'ipotesi in cui contribuiscano, attraverso la loro attività professionale, alla realizzazione di interventi edilizi sottoponibili a sanzioni amministrative in ipotesi di non conformità degli interventi agli strumenti urbanistici (pag. 9 della medesima opposizione a decreto ingiuntivo).
6 La società opponente concludeva formulando domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni nei confronti del ricorrente, dal momento che la mancata utilizzazione della Torre di
LL ha comportato un danno patrimoniale e di immagine per la società opponente, che ha investito notevoli somme nei relativi lavori di manutenzione senza poter disporre, a causa degli inadempimenti di parte opposta, della fruibilità di un manufatto di pregio storico ed TTnico, destinato anche a valorizzare le varie strutture turistiche-ricettive ubicate nella proprietà della Inoltre, le richieste di rimozione di inesistenti vincoli CP_1
sull'edificio ed i lavori effettuati da ditte specializzate sull'errato presupposto LLesistenza di un vincolo specifico sull'edificio hanno comportato per la società opponente costi inutili, di cui è responsabile proprio il ricorrente…
Si costituiva il professionista opposto, deducendo l'infondatezza sia LLeccezione di prescrizione sia di quella di inadempimento.
L'opposto chiedeva quindi il rigetto LLopposizione (contenente anche domanda riconvenzionale), con la conseguente conferma del decreto ingiuntivo.
L'arch. sosteneva che le contestazioni mosse dalla ingiunta circa la debenza delle CP_2
spettanze professionali del ricorrente e l'esattezza dei conteggi, allegati da quest'ultimo a fondamento della pretesa creditoria, fossero incompatibili con l'eccezione di prescrizione presuntiva, sollevata da in altri termini, a detta LLopposto la società CP_1 [...]
.ha assunto un comportamento incompatibile con l'eccezione di prescrizione CP_5
presuntiva, la quale comporta il riconoscimento pieno ed integrale della legittimità delle richieste avanzate, con il conseguente rischio che, se il termine prescrizionale non è maturato, alcuna eccezione ulteriore può essere sollevata (pag. 10 della comparsa di costituzione LLopposto).
Nel merito, il deduceva che ogni sua attività professionale era stata sempre CP_2
improntata all'economicità, alla razionalità ed all'opportunità, oltre che all'ottenimento dei permessi e delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione degli interventi edilizi programmati.
7 Quanto alla rimozione dei vincoli posti sulla Torre di LL, l'opposto deduceva di avere messo in atto soltanto una corretta e legittima attività tecnica, finalizzata all'ottenimento di provvedimenti autorizzativi da parte della Soprintendenza Archeologica, per effettuare i lavori di consolidamento, di ricostruzione e di restauro degli interni e degli esterni della succitata Torre.
Invero su quest'ultima pendeva un vincolo archeologico, in forza del D.M. del 23 Novembre
1940 del Ministero LLEducazione Nazionale.
Cosicché, secondo l'TT, non corrispondeva al vero la circostanza per cui i costi edilizi fossero ingiustificatamente lievitati, a causa LLinutile ricorso ad aziende specializzate nell'operare in aree vincolate.
Pertanto, la committente non aveva patito alcun danno. CP_1
Inoltre, per quel che concerne l'ordinanza n. 307 di ripristino dello stato dei luoghi, emessa dall'Ufficio Tecnico del Comune , si evidenzia che non già l'attività della Parte_1
diretta e progettata dall'arch. era illegittima, bensì la sanzione, come CP_1 CP_2
inequivocabilmente affermato dal TAR Campania con sentenza n. 3418/09 più volte richiamata, la quale ha pesantemente stigmatizzato l'atteggiamento tenuto dal
[...]
nell'intera vicenda, annullando le sanzioni irrogate ed accertando, quindi, Parte_1
con autorità di giudicato, la piena legittimità, efficienza ed efficacia LLoperato LLarch.
, sia in fase di progettazione che di direzione dei lavori, oltre che in fase di assistenza CP_2
tecnica presso gli uffici comunali e presso lo stesso TAR (pag. 32 della comparsa di costituzione in primo grado LLopposto arch. ). CP_2
Nel prosieguo del primo grado il G.I., giusta ordinanza publicata il 17 Aprile 2019, rigettava l'eccezione di prescrizione presuntiva, sollevata dalla srl opponente.
In particolare, ad avviso del G.I. la fattispecie concreta non rientrava nell'ambito di applicazione LLart. 2956 cc., data l'incompatibilità tra l'eccezione di prescrizione presuntiva sollevata dalla srl ingiunta ed il comportamento da quest'ultima assunto, implicante l'ammissione della mancata estinzione LLobbligazione in oggetto.
8 Altresì, con la medesima ordinanza del 17 Aprile 2019 veniva ammessa consulenza tecnica di ufficio.
Veniva così espletata la CTU, con deposito della relazione peritale, a firma LLausiliario ing.
, in data 2 Novembre 2020. CP_6
All'esito del primo grado il G.M. del Tribunale di Napoli, con la sentenza n. 1940/22, pubblicata il 24 Febbraio 2022, ha parzialmente accolto la domanda creditoria LLTT
, e quindi ha riconosciuto il credito professionale, nella misura di euro 21.326,69, CP_2
oltre accessori (il tutto, anche in parziale accoglimento LLopposizione).
Quindi il G.M. ha revocato il d.i. opposto, ed altresì ha condannato al CP_1
pagamento, in favore LLTT , della somma di euro 21.326,69, oltre interessi CP_2
legali dalla domanda.
Al contempo, il primo Giudice ha rigettato la domanda riconvenzionale proposta dalla opponente.
Infine, ha compensato le spese tra le parti, ed ha posto le spese LLespletata CTU a carico di entrambe le parti, nella misura del 50 % per ciascuna.
Il Tribunale, innanzitutto, si è pronunciato sull'eccezione di prescrizione (avanzata dalla opponente), dichiarandone l'infondatezza.
Il G.M. ha, infatti, considerato come infondata l'eccezione di prescrizione presuntiva, essendovi incompatibilità tra quest'ultima ed il comportamento da assunto, CP_1
implicante l'ammissione in giudizio della mancata estinzione LLobbligazione in oggetto….Nella specie, poi, va evidenziato che le prestazioni sono state rese nell'arco temporale compreso tra il 2003 ed il 2006, ed agli atti vi è una lettera interruttiva risalente al 9.2.2012 (raccomandata A/R); pertanto, nemmeno risulta maturata la prescrizione ordinaria, comunque non eccepita (fol. 3 della sentenza di primo grado).
Richiamando consolidata giurisprudenza in materia, il primo Giudice ha fatto presente che, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di prestazioni professionali, la parcella corredata dal parere del competente Consiglio LLOrdine di
9 appartenenza del professionista, ha valore di prova privilegiata e carattere vincolante per il
Giudice soltanto in sede monitoria;
invece, con riferimento all'eventuale e successivo giudizio di opposizione, la parcella integra una semplice dichiarazione unilaterale del professionista.
Invero, nel giudizio di opposizione il creditore opposto assume la veste sostanziale di attore,
e su di lui incombono i relativi oneri probatori ex art. 2697 cc., ove vi sia contestazione da parte LLopponente in ordine all'effettività ed alla consistenza delle prestazioni eseguite.
Sempre con riferimento all'onere probatorio, il Giudice di prime cure, citando le sentenze nn. 1244/00 e 3016/06 della Corte di Cassazione, ha precisato che il rapporto di prestazione d'opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del diritto al compenso, postula l'avvenuto conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma, pur non scritta, e tuttavia idonea a manifestare inequivocabilmente la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera da parte del cliente.
La prova LLavvenuto conferimento LLincarico grava parimenti sull'attore.
Ciò premesso, il conferimento LLincarico non è stato esplicitamente contestato, avendo la
Difesa di concentrato le contestazioni sull'inadempimento e sull'inutilità delle CP_1
attività svolte dal professionista (fol. 4 della sentenza di primo grado).
In adesione alla ricostruzione operata dal ctu in ordine alle attività professionali effettivamente svolte dall'arch. nell'interesse di il Tribunale ha CP_2 CP_1
rilevato che soltanto il progetto di cui alla D.I.A. n. 211/2003 è stato assentito ed in parte realizzato:……Per tale progetto non si rinvengono specifiche contestazioni e non sono emersi nel corso della CTU errori progettuali o inerenti all'incarico di direttore dei lavori svolto dall'arch. (fol. 7 della sentenza di primo grado). CP_2
Quindi, il G.M. ha inteso riconoscere al le spettanze professionali relative all'attività CP_2
svolta nell'ambito del succitato progetto.
Dunque, con riferimento agli altri progetti (che non sono stati autorizzati perché incompatibili con gli strumenti urbanistici e che, di conseguenza, non sono stati realizzati), il
10 G.M. ha ritenuto fondata l'eccezione di inadempimento sollevata da CP_1
(inadempimento dovuto all'erronea elaborazione di tali progetti).
Sul punto il primo Giudice ha così argomentato, a fol. 8 della gravata sentenza:…Ebbene
l'obbligazione LLTT di redigere un progetto edilizio consiste in un'obbligazione di risultato, essendo il professionista tenuto a rendere un progetto concretamente utilizzabile, anche dal punto di vista tecnico e giuridico, sicché l'irrealizzabilità LLopera, per erroneità
o inadeguatezza del progetto, dà luogo ad inadempimento LLincarico ed abilita il committente a rifiutare il compenso tramite eccezione di inadempimento..
Di talché, il Giudice di prime cure ha stabilito che per gli altri progetti, per i quali è emersa l'incompatibilità con i piani urbanistici, l'arch. non ha diritto all'erogazione di alcun CP_2
compenso professionale.
In ordine alle ulteriori attività, diverse dalla redazione dei progetti e dedotte dal ricorrente in sede monitoria, il Tribunale ha ritenuto che il non avesse diritto a ricevere il CP_2
pagamento dei compensi professionali (anche alla luce delle carenze documentali, evidenziate dal ctu nel suo elaborato).
Allo scopo di determinare il quantum debeatur il G.M., in mancanza di un accordo formale intercorso tra le parti, ha fatto uso del Testo Unico della tariffa degli onorari per le prestazioni professionali LLTT e LLingegnere, introdotto dalla Legge n. 143/49 e successivamente adeguato dal D.M. n. 417/97.
In definitiva il Tribunale ha condiviso le conclusioni rese dall'ausiliario nell'elaborato del 2
Novembre 2020, in ordine al compenso professionale spettante all'TT , e per CP_2
la sola n. 211/2003. CP_7
Quindi il primo giudicante ha determinato il compenso professionale in euro 17.115,81 per la fase di progettazione, ed in euro 7.483,53 per la fase di direzione dei lavori (per complessivi euro 24.599,81).
Per il resto, il Tribunale si è espresso nei seguenti termini:…Per le altre attività di consulenza occorre evidenziare che risultano agli atti solo quelle svolte ed indicate ai punti 4.14 e 4.15
11 della relazione LLing. per le quali appare corretta la quantificazione, ex art. 4 della
Legge n. 143/49, per complessive 48 ore. L'importo dovuto ammonta ad euro 2.726,88….
In definitiva, il G.M. ha quantificato la somma complessiva spettante all'arch. , a CP_2
titolo di compenso professionale, in euro 27.326,69 (24.599,81 + 2.726,88); da tale importo ha poi detratto l'ammontare degli acconti versati dalla srl committente, pari ad euro
6.000,00; da qui la condanna, a carico di al pagamento della somma di euro CP_1
21.326,69, oltre interessi legali dalla domanda.
Il G.M., infine, ha rigettato la domanda riconvenzionale proposta dalla srl opponente, in mancanza di prova specifica dei danni che quest'ultima avrebbe subìto per effetto del dedotto inadempimento.
Avverso tale sentenza ha proposto appello con citazione notificata in data 8 CP_1
Luglio 2022 nei confronti LLarch. . Controparte_2
La srl impugnante chiede, in accoglimento del gravame, ed in riforma della gravata sentenza, di rigettarsi integralmente la domanda creditoria azionata dall'arch. Controparte_2
(vale a dire, dichiararsi che nulla deve al suddetto professionista); di
[...] CP_1
accogliersi la domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni, come formulata nell'atto di opposizione in primo grado;
il tutto, con vittoria delle spese del doppio grado.
Giusta comparsa depositata il 30 Ottobre 2022, si è costituito l'appellato arch.
[...]
, chiedendo di rigettarsi il gravame. Controparte_2
Quindi, fin da ora è d'uopo osservare come il professionista appellato non abbia proposto impugnazione incidentale, per la quota di compenso eccedente gli euro 21.326,69 riconosciuti (e fino a concorrenza LLimporto di euro 79.222,69, portato dal provvedimento monitorio); vale a dire, l'originario opposto non ha formulato impugnazione incidentale, inerente agli ulteriori euro 57.895,60; né ha spiegato appello incidentale, avverso la statuizione di integrale compensazione delle spese del giudizio.
La Corte, a mezzo LLordinanza pubblicata il 19 Dicembre 2022, ha rigettato le richieste istruttorie avanzate dall'appellante ed in particolare la richiesta di CP_1
12 convocazione del ctu di primo grado per chiarimenti;
al contempo, ha respinto anche l'eccezione di inammissibilità del gravame, ex art. 348 bis cpc, sollevata dal professionista appellato.
Successivamente, giusta ordinanza comunicata il Primo Ottobre 2024 – all'esito LLudienza del 24 Settembre 2024, celebrata nelle forme della trattazione scritta – sulla documentazione in atti, precisate le conclusioni, la causa è stata dalla Corte riservata per la decisione, con la concessione del termine di giorni sessanta per deposito delle comparse conclusionali, nonché termine di ulteriori venti giorni per eventuali memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, osserva il Collegio come l'odierno thema decidendum sia meno ampio rispetto al primo grado (e questo, alla luce della mancata impugnazione incidentale, da parte LLarch. , con riferimento agli importi non riconosciuti dal Tribunale, e con CP_2
riferimento alla statuita integrale compensazione delle spese del primo grado).
Quindi la Corte è chiamata a statuire sulla conferma o meno della condanna, emessa dal
Tribunale, a carico di al pagamento della somma di euro 21.326,69. Altresì la CP_1
srl committente ha riproposto la domanda risarcitoria per la pretesa colpa professionale – domanda già respinta dal primo Giudice.
Ciò premesso, ad avviso di questo Collegio va evidenziata la correttezza LLiter argomentativo del primo Giudice.
In particolare il Tribunale ha correttamente ritenuto di dovere riconoscere all'arch. CP_2
il solo compenso, inerente all'unica attività progettuale documentata, altresì assentita ed in parte realizzata (ci si riferisce alla D.I.A. n. 211/03).
Non possono trovare accoglimento gli argomenti addotti dalla srl odierna appellante, con cui si duole del riconoscimento del credito del professionista (con riferimento, appunto, alla
D.I.A. n. 211/03).
La doglianza di non scalfisce la conclusione del ctu di primo grado ing. CP_1 CP_6
secondo il quale l'attività di redazione del progetto (per la presentazione della D.I.A. n.
[...]
13 211/03) non presentava alcun errore.
E' d'uopo ribadire come il Tribunale abbia correttamente limitato l'accoglimento della domanda creditoria del professionista alla sola elaborazione progettuale di cui alla D.I.A. n.
211/03, elaborazione risultata adeguata e priva di errori, nonché ritualmente assentita dall'ente territoriale.
La srl impugnante ha mosso una contestazione, derivante dalla compartecipazione (nella progettazione dei lavori) LLTT , figlia LLodierno appellato. Controparte_8
Neanche tale contestazione può essere condivisa: infatti l'TT Controparte_2
ha progettato in autonomia, e per intero, l'opera di restauro della Torre di
[...]
LL (coordinando i lavori dei soli esterni).
Dal canto suo l'TT ha coordinato i lavori di restauro degli interni della Controparte_8
suddetta Torre, non dando alcun apporto professionale alla fase di progettazione. Ed infatti l'odierno appellato ha presentato due distinte parcelle: una relativa alla fase progettuale, e l'altra relativa alla fase di coordinamento e di direzione dei lavori.
Per il resto – come già accennato in sede di descrizione dello svolgimento del processo – il
Tribunale non ha accolto la domanda creditoria, con riferimento ai progetti ulteriori rispetto a quello di cui alla D.I.A. n. 211/03, pure redatti dall'TT (progetti che non CP_2
hanno ottenuto l'autorizzazione, stante l'incompatibilità con gli strumenti urbanistici).
Ed infatti, per quel che concerne tali ulteriori progetti, il i Napoli ha accolto l'eccezione Pt_2
di inadempimento sollevata dalla committente CP_1
Proprio con riferimento a questi ulteriori progetti, non assentiti, la srl committente (nonché opponente a d.i.), a mezzo LLinterposto gravame ha anche riproposto la domanda di risarcimento danni, già respinta dal Tribunale.
Sul punto, la doglianza della srl appellante non scalfisce l'argomentazione del primo giudicante, circa la mancanza di prova specifica, dei danni che la avrebbe patito, CP_1
in relazione ai progetti non assentiti.
Peraltro risultano di pregnante rilievo le osservazioni svolte dal ctu di primo grado ing.
14 a fol. 66 del suo elaborato.
Dunque ha mosso contestazioni, traendo spunto dall'ordinanza LLU.T.C. del CP_1
Comune di n. 249/08 del 30 Maggio 2008 (avente ad oggetto la sospensione Parte_1
dei lavori), nonché spunto dalla successiva ordinanza n. 307/08 del 4 Luglio 2008, di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi.
Ebbene, trattasi di ordinanze della P.A., che hanno interessato lavori interni alla Torre di
LL, non rientranti tra quelli eseguiti con la D.I.A. n. 211/03 (e soprattutto lavori, la cui progettazione ed esecuzione è stata curata da un professionista diverso dall'odierno appellato).
Pertanto, non risulta meritevole di accoglimento il primo motivo di gravame (con cui
[...]
si duole LLaccoglimento della domanda creditoria, con riferimento all'attività CP_1
progettuale di cui alla D.I.A. n. 211/03); né può accogliersi il secondo motivo (con il quale ha reiterato la domanda riconvenzionale risarcitoria, già vanamente proposta in CP_1
primo grado).
Per quel che concerne la quantificazione del compenso (inerente appunto all'attività di cui alla D.I.A. n. 211/03), il Tribunale ha correttamente applicato il T.U. relativo agli onorari per architetti ed ingegneri, introdotto con Legge n. 143/49 (T.U. successivamente novellato con il D.M. n. 417/97).
In sostanza, il G.M. ha condiviso gli analitici calcoli eseguiti dal ctu ing. nel suo elaborato
(cfr. foll. 71 e ss.), del tutto adeguati ed immuni da censure.
L'ausiliario del primo Giudice ha riportato in maniera analitica i calcoli effettuati, al fine di quantificare il credito, pedissequo all'unica attività professionale documentata e meritevole di essere compensata.
Pertanto, non può trovare accoglimento neanche il terzo motivo di impugnazione, con cui si duole della quantificazione delle competenze, spettanti all'arch. per CP_1 CP_2
l'attività di cui alla D.I.A. n. 211/03.
In tale contesto, sotto il profilo istruttorio, risulta superflua l'invocata rinnovazione della CTU
15 di primo grado, nonché l'eventuale convocazione del ctu di prime cure per charimenti.
Quindi, con riferimento a tali istanze istruttorie, avanzate da parte appellante, si ribadisce il diniego già espresso nell'ordinanza interlocutoria del 19 Dicembre 2022.
In definitiva l'appello deve essere rigettato in toto, con la conseguente integrale conferma LLimpugnata sentenza.
A questo punto, resta da statuire sulle spese del presente grado di giudizio.
Sul regime delle spese del presente grado
Le spese del grado – liquidate come in dispositivo – seguono la soccombenza della srl impugnante;
pertanto, esse vengono poste a carico di quest'ultima.
I compensi professionali vanno determinati secondo le tabelle vigenti, di cui al D.M. n.
147/22.
E' d'uopo confrontarsi con la nota spese esibita dalla Difesa LLappellato TT
. CP_2
Il valore della causa deve essere ancorato all'importo riconosciuto dal primo Giudice, a titolo di credito professionale, in favore di , ed a carico di Controparte_2 CP_1
(importo che trova conferma in questa sede); trattasi, quindi, LLimporto di euro
21.326,69.
Di conseguenza, si rientra nello scaglione di valore compreso tra euro 5.200,01 ed euro
26.000,00.
Ed allora, ci si deve discostare dalle indicazioni della nota spese, redatta dalla Difesa LLarch. secondo lo scaglione di valore superiore, compreso tra euro 26.000,01 CP_2
ed euro 52.000,00.
L'esibita nota specifica non può trovare accoglimento, neanche con riferimento alla richiesta di aumento del 33 %, per manifesta fondatezza delle ragioni della parte vittoriosa (e questo,
16 coerentemente con il diniego all'eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis cpc, espresso dalla Corte nella succitata ordinanza del 19 Dicembre 2022).
Ai fini della quantificazione del compenso, si ritiene equo e congruo attestarsi sui valori minimi, nell'ambito dello scaglione di riferimento (dato che trattasi di prestazione professionale di non particolare complessità).
Il compenso è dato dalla sommatoria dei compensi inerenti a tutte le fasi, e quindi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria.
Infatti nella succitata ordinanza del 19 Dicembre 2022 si è anche delibata l'istanza istruttoria di parte appellante, consistita nella richiesta di convocazione del ctu di primo grado per chiarimenti (da qui il necessario riconoscimento anche del compenso inerente alla fase istruttoria).
In definitiva, a titolo di compensi professionali del presente grado, in favore LLappellato
, si riconosce l'importo di euro 2.906,00. Controparte_2
Deve essere concesso il provvedimento di distrazione, in favore degli avv.ti Luca Nuzzolo e
Marco Iacono, co-difensori del professionista appellato.
Infine, sussistono i presupposti per il versamento, ex art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/02
(da parte LLappellante , LLulteriore importo pari al contributo unificato. CP_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla società “ , in persona del legale rapp.te p.t., nei confronti CP_1
LLarch. , avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. Controparte_2
1940/22, pubblicata il 24 Febbraio 2022, così provvede:
A) Rigetta l'appello;
B) Condanna al pagamento delle spese del presente grado in favore LLarch. CP_1
, che liquida in euro 2.906,00 (duemilanovecentosei/00) per Controparte_2
compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15 %, con
17 attribuzione in favore degli avv.ti Luca Nuzzolo e Marco Iacono;
C) Dà atto che, per effetto LLodierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/02, per il versamento (da parte LLappellante CP_1 LLulteriore contributo unificato, di cui all'art. 13 DPR cit..
Così deciso, nella camera di consiglio del 9 Gennaio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Antonio Criscuolo Gaito dott. Eugenio Forgillo
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