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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 24/07/2025, n. 768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 768 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
R.G.374/2022 La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Specializzata in materia
d'impresa - Sezione Prima civile, così composta:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 374/2022 R.G. cui è riunita la n. 385/2022 R.G.
entrambe promosse con atto di citazione notificato in data 1° aprile 2022 e
posta in decisione all'udienza collegiale del 05/03/2025
OGGETTO: la prima
Cause in materia di d a trasferimento di
con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
partecipazioni sociali Zampieri Franco etc. - Sez. Spec. APPELLANTE imprese c o n t r o
Codice: P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. Di Biase Parte_1
Giuseppe
on il patrocinio dell'avv. Visentin Igor Parte_2
1 APPELLATE
la seconda
da on il patrocinio dell'avv. Visentin Igor Parte_2
APPELLANTE
contro
con il patrocinio dell'avv. Di Biase Parte_1
Giuseppe
con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
Zampieri Franco
APPELLATE
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia - sezione specializzata impresa - n. 473/2022 pubblicata in data 02 marzo 2022.
CONCLUSIONI
Del Controparte_1
“ come rappresentato, formalizza Controparte_1
RINUNCIA agli atti nel procedimento in epigrafe nei confronti di
a spese compensate;
Parte_1 Parte_1
come rappresentata, ACCETTA la rinuncia di Parte_1
ad ogni effetto di Legge, a spese Controparte_1
compensate;
- al contempo, come rappresentata, formalizza Parte_1
RINUNCIA agli atti nel procedimento in epigrafe nei confronti di
[...]
[...
[...] a spese compensate;
Controparte_2
- come rappresentato, ACCETTA la CP_1 Controparte_1
rinuncia di ad ogni effetto di Legge, a spese Parte_1
compensate”.
Dell'appellante Parte_2
“ Nel merito respingere le domande tutte svolte da Parte_1
in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti negli atti di
[...]
causa in entrambi i gradi di giudizio, confermare il decreto ingiuntivo n.
1143/17 emesso dal Tribunale di Brescia, condannare Parte_1
a pagare a la maggior o minor o
[...] Parte_2
corrispondente somma che risultasse di diritto ad esito del presente giudizio
a titolo di cui all'atto del 22.04.2013 a rogito Notaio . Persona_1
4) In ogni caso
a) Concedersi a termini per memorie ex art. 183, VI° Parte_2
co. c.p.c., in conformità di legge.
b) Con vittoria di spese, compenso professionale, oltre IVA, CPA e spese
generali 15% per entrambi i gradi di giudizio.
c) Contrariis rejectis
5) In via istruttoria
Si confermano e ribadiscono le produzioni e le istanze istruttorie di cui i
precedenti atti di parte in particolare memorie ex Parte_2
art.183 VI° co. n.1, n.2 e n.3 c.p.c., comprensive di istanze per prova orale;
con riserva di ulteriormente produrre e/o istare in termini di Legge.
6) Si confermano le produzioni documentali agli atti”.
3 Della Parte_1
Nei confronti del Fallimento: “ come Controparte_1
rappresentato, formalizza RINUNCIA agli atti nel procedimento in epigrafe
nei confronti di a spese compensate;
Parte_1
come rappresentata, ACCETTA la rinuncia di Parte_1
ad ogni effetto di Legge, a spese Controparte_1
compensate;
- al contempo, come rappresentata, formalizza Parte_1
RINUNCIA agli atti nel procedimento in epigrafe nei confronti di
[...]
a spese compensate;
Controparte_1
- come rappresentato, ACCETTA la CP_1 Controparte_1
rinuncia di ad ogni effetto di Legge, a spese Parte_1
compensate”.
Nei confronti della “Nel merito, previe tutte le Parte_2
declaratorie e gli accertamenti del caso, rigettata ogni avversaria istanza
eccezione e deduzione, confermare la sentenza emessa dal Giudice di prime
cure Dott. Raffaele Del Porto n. 473/2022 del 24.02.2022. In ogni caso, con
vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con sentenza n. 473/2022 pubblicata in data 02 marzo 2022 il Tribunale di
Brescia - sezione specializzata impresa – nei giudizi riuniti ha accolto le opposizioni proposte da avverso i decreti Parte_1
ingiuntivi nn. 1044 ord. del 17 febbraio 2017 e 1143 ord. del 22 febbraio
4 2017 con cui è stato ad essa ingiunto il pagamento, rispettivamente a favore della e della della somma di € Controparte_1 Parte_2
647.100,00, oltre accessori e spese, quale prezzo dovuto in forza di atti di cessione di quote sociali entrambi a rogito Notaio in data 22 aprile Per_1
2013 aventi ad oggetto le quote del 30% del capitale sociale di Parte_3
Ha revocato entrambi i decreto ingiuntivi;
ha condannato le parti opposte
(costituitosi a seguito di interruzione e Controparte_3
riassunzione del giudizio) e in solido, al pagamento Parte_2
delle spese del giudizio in favore della opponente ed ha posto a loro carico le spese relative alla espletata consulenza tecnica d'ufficio grafologica.
1.1. Il Tribunale:
ha rigettato la eccezione di estinzione del processo per tardiva riassunzione;
ha ritenuto accertata, in esito alla espletata consulenza tecnica d'ufficio,
l'autografia delle sottoscrizioni di e , legali Persona_2 Persona_3
rappresentanti delle due società, sui contratti di cessione quote Parte_3
datati 23 aprile 2013 e 27 ottobre 2015;
ha ritenuto valida la “clausola put” contenuta nelle scritture private del 23
aprile 2023 e 27 ottobre 2015, sulla base del più recente orientamento della
Suprema Corte (Cass. 17498/2018 e 27227/2021); ha messo in rilievo che la opzione put concessa a ha per oggetto la quota Parte_1
del 205 inferiore a quella del 30% oggetto di acquisto da ciascuna delle società venditrici, che difetta la identità delle condizioni per l'acquisto e la rivendita successiva di quote in quanto resta invariato il prezzo per quote di
5 consistenza inferiore;
ha ritenuto infondata la “domanda e/o eccezione di annullamento integrale
e/o parziale ex art. 1439 c.c.” delle predette scritture provate per dolo in quanto formulata in modo generico, sulla base della “inverosimiglianza delle
circostanze”, senza specificazione delle condotte decettive che sarebbero state compiute da controparte;
ha ritenuto tardive le ulteriori circostanze dedotte della memoria ai sensi dell'art. 183 sesto comma n. 2 cod.proc.civ.;
ha ritenuto che gli elementi addotti a sostegno della “inverosimiglianza delle
circostanze” non trovino riscontro in assenza di elementi di anomalia nell'avere le parti stipulato una scrittura privata integrativa di quella stipulata il giorno precedente giustificata dalla natura riservata dell'accordo; ha ritenuto irrilevanti in quanto di natura meramente formale le contestazioni circa l'apposizione del timbro postale ai fini della certezza della data ha ritenuto che le scritture private del 23 aprile 2013 e 27 ottobre 2015,
prodotte in originale, abbiano datata certa opponibile al Controparte_1
Contr così come l'esercizio delle opzioni avvenute con
[...]
dichiarazioni inviate alle due società a mezzo PEC in data 18 ottobre 2017,
anteriore al Fallimento del 05 maggio 2019, con Controparte_3
operatività dell'art. 56 L.F.
Il Tribunale ha, quindi ritenuto confermato che << a) con l'atto di cessione quote in data 22.4.2013 più volte richiamato, ha acquistato da Parte_1
e le rispettive quote del 30% di costituendosi Pt_2 CP_1 Parte_3
debitrice delle due società venditrici per l'importo di € 647.100,00= ciascuna;
6 b) con la scrittura privata in data 23.4.2013 e hanno, fra l'altro, Pt_2 CP_1
Contr riconosciuto ad “un'opzione di vendita rispettivamente per Parte_1
quote nominali di Euro 20.000,00 ciascuna pari al 20% del capitale sociale
di al prezzo di Euro 647.100,00 […] ciascuno ai termini e Pt_3
condizioni di seguito indicati”, fissando al 31.10.2015 il termine per l'esercizio del diritto di opzione;
c) con la successiva scrittura privata in data 27.10.2015 le parti hanno prorogato il termine per l'esercizio dell'opzione put al 31.10.2017,
prevedendo inoltre, espressamente che “l'esercizio dell'opzione di vendita
Contr
non potrà essere esercitato prima del 31/07/2017”;
d) ha poi esercitato, in corso di causa, l'opzione put con Parte_1
dichiarazioni inviate a e a mezzo pec in data 18.10.2017 (docc. Pt_2 CP_1
nn. 4 allegati all'istanza ex art. 649 c.p.c. in data 22.10.2017).
Sulla scorta delle considerazioni sin qui svolte e richiamata la previsione contenuta nella scrittura privata in data 23.4.2013, secondo cui “il pagamento
del corrispettivo avverrà per compensazione del saldo previsto al precedente
punto 2, contestuale all'atto di compravendita quote”, i crediti azionati in via monitoria da e debbono essere ritenuti estinti per CP_1 Pt_2
compensazione (la scrittura in esame prevede altresì che “con la
Contr comunicazione di esercizio del diritto di opzione di vendita il contratto
di compravendita si considererà perfezionato, costituendo l'atto notarile di
cessione mera formalità esecutiva”)>>.
Ha, quindi, revocato i decreti ingiuntivi e rigettato le domande delle parti
7 opposte, condannandole alle spese ma escludendo profili di temerarietà
dell'azione.
2.Con separati atti hanno proposto appello il Controparte_1
e la Parte_2
3.In entrambi i giudizi si è costituita la che ha Parte_1
chiesto il rigetto dei gravami.
4. Le cause così introdotte sono state riunite.
5.In data 03 marzo 2025 i procuratori del e Controparte_1
hanno depositato nota congiunta nella quale Parte_1
hanno dato atto rispettivamente di rinunciare agli atti del procedimento e accettare la rinuncia a spese compensate.
6.Alla udienza del 05 marzo 2025 sulle conclusioni riportate in epigrafe, la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cod.proc.civ.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Si prende atto, innanzi tutto, che con nota congiunta depositata in data 03
marzo 2025 i procuratori del e di Controparte_1
hanno depositato nota congiunta nella quale Parte_1
hanno dato atto rispettivamente di rinunciare agli atti del procedimento e accettare la rinuncia a spese compensate.
Attesa la regolarità di rinuncia ed accettazione, in quanto provenienti dai procuratori delle parti a ciò abilitati, va dichiarata tra dette parti la estinzione
8 del giudizio ai sensi dell'art. 306 cod.proc.civ. a spese compensate.
1.1. Nulla sulle spese tra e Controparte_1 Parte_2
, parti che si sono reciprocamente citate nei rispetti giudizi per evidenti
[...]
ragioni di litisconsorzio processuale.
2. Occorre, pertanto, procedere all'esame dei soli motivi di gravame proposti da nel giudizio n. 385/2022. Parte_2
3.Con il primo motivo l'appellante ribadisce la “Inverosimiglianza delle
circostanze di cui alle scritture private del 23 aprile 2013 e del 27 ottobre
2015 prodotte da parte opponente”; sarebbe inverosimile che le parti il 23
aprile 2013 avrebbero negoziato a identiche condizioni la “compravendita”
già perfezionata il giorno precedente, che abbiano aggiunto condizioni che ben avrebbero potuto inserire in questo, che il 27 ottobre 2015 nelle premesse viene espressa la volontà di prorogare l'opzione put al 31 ottobre 2017 e poi l'avrebbero prorogata nella clausola 3) al 31 ottobre 2028.
Evidenzia che non vi è il proprio timbro, che la data certa è apposta, su istanza di due dipendenti della controparte, solo sul primo foglio e che questa ha più
volte negato la esistenza di accordi ulteriori all'atto del 22 aprile 2013
concluso in forma di scrittura provata autenticata.
4.Con il secondo motivo l'appellante ripropone la questione della “invalidità
dell'opzione put di cui alle scritture del 23 aprile 2013 3 27 ottobre 2015”;
richiama al riguardo giurisprudenza di merito e deduce che la motivazione della sentenza impugnata sul punto contrasta con l'art. 2265 cod.civ.; “Si è
invero eccepita l'invalidità dell'opzione put formulata dalle parti negli atti
9 richiamati del 23.4.13 e 27.10.15, dimostrandosi, anche tramite
l'anticipazione del termine di pagamento del prezzo di cui all'atto di
compravendita del 22 aprile 2013 rispetto al termine per l'esercizio della
(pretesa) put, l'inammissibile impermeabilizzazione di pur Parte_1
formalmente socia e pure inserita nella gestione ancor' oggi (tramite
, proprio legale rappresentante), rispetto agli andamenti CP_5
patrimoniali di (di seguito , viepiù raggirando il limite di Parte_3 Pt_3
cui all'articolo 2267 c.c. nel pretendere la neutralizzazione indifferente
dell'investimento originario (peraltro, da essa neppure concretamente
effettuato) e pretendendo di andare pure automaticamente esente da proprie
obbligazioni “esterne” a beneficio di stessa in caso di esercizio della Pt_3
put (vedi quarto comma dell'articolo 3 dell'accordo del 23 aprile 2015)”.
5.Con il terzo motivo l'appellante censura la statuizione del Tribunale in merito all' “annullamento (integrale o parziale) ex art.1439 c.c. degli atti del
23 aprile 2013 e 27 ottobre 2015”; gli atti in questione sarebbero frutto di raggiro ai danni di la cui volontà sarebbe oggetto dei Persona_2
capitoli di prova articolati nella memoria 183 sesto comma n. 2 cod.proc.cv.
Sostiene che vi sia prova documentale del raggiro in quanto è stata realizzata un'operazione solo all'apparenza nel proprio interesse ed in realtà
nell'esclusivo interesse di “celando la volontà Parte_1
di divenire (provvisoriamente) titolare di dismettendo parte del Pt_3
patrimonio immobiliare a favore di terzi (compresa una società pur sempre
di riferimento di , per il tramite di suoi familiari), dai quali, CP_5
10 anziché incassare corrispondente denaro, funzionale a pagare l'originaria
cedente delle quote avrebbe accettato, “in cambio, la permuta” Pt_2
parziale di beni immobili, che, all'attualità (almeno in parte) non risultano
neppure più in titolarità di . “Sostiene che “se sottoscrizione di tali atti Pt_3
c'è stata” ha approfittato dei rapporti pendenti sottoponendogli un CP_5
documento per la firma senza condividerne il contenuto ovvero rappresentandolo in modo difforme e raccogliendone la firma in modo fugace e fraudolento. Sostiene la irrilevanza dei pagamenti che sono stati dedotti in modo tardivo da controparte e che non sono riconducibili alla cessione delle quote.
6.Con il quarto motivo l'appellante censura la statuizione con cui il Tribunale
ha ritenuto che il credito da essa azionato sia stato estinto per compensazione deduce che “la compensazione non priva di legittimità” il proprio credito e
“non può spingersi fino al punto di negare radicalmente” tale credito e che il decreto ingiuntivo non è stato emesso in carenza di presupposti e alcuna obiezione è stata formulata al riguardo dalla controparte.
7.L'appello è infondato.
L'appellante ripropone i diversi temi sulla base dei quali aveva improntato le proprie difese in primo grado senza svolgere adeguata censura alle ragioni su cui si fonda la motivazione della sentenza impugnata.
7.1. Articolate e non attinte dal contenuto dei motivi di appello, sono le ragioni sulla base delle quali il Tribunale ha escluso che le scritture private del 23 aprile 2013 e del 27 ottobre 2015 presentino profili di anomalia, tanto
11 meno riconducibili a vizi incidenti sulla loro validità.
7.2. Se gli elementi di asserita “inverosimiglianza” sono stati formulati a supporto del disconoscimento della sottoscrizione, va rilevato che alcuna censura viene svolta riguardo all'accertata autografia, effettuata sulla base dell'esito della espletata consulenza tecnica d'ufficio.
7.3. Ai fini dell'annullamento per dolo non è sufficiente il raggiro ma la sua idoneità a incidere in modo determinante sulla volontà della parte raggirata.
In modo del tutto vago viene prospettato l'impiego di non meglio specificati artifici e raggiri nella sottoposizione del testo alla sottoscrizione, fermo restando che il legale della di certo era in grado di Controparte_6
comprenderne il contenuto prima di farlo proprio attraverso la sottoscrizione e che.
Anche in appello, dunque, non vi è alcuna allegazione di comportamenti dolosi e fraudolenti posti in essere ai suoi danni;
generico al riguardo è il richiamo alla memoria ai sensi dell'art. 183 sesto comma n. 2 cod.proc.civ.
che l'appellante svolge senza, però, censurare in alcun modo la statuizione del Tribunale circa la sua tardività in ragione del suo <
allegativo>>.
7.4. Il tema della data certa, ai sensi dell'art. 2704 cod.civ., si pone in relazione ai terzi (la questione, infatti, è stata esaminata dal Tribunale con riferimento alla opponibilità al e Controparte_3
risolta, comunque, in senso positivo) e non alle parti in quanto non è
contestata la genuinità dei documenti e non è stato dedotto (salva la
12 deduzione di artifici e raggiri di cui è stata già rilevata la genericità) l'abusivo riempimento di fogli firmati in bianco contra pacta ovvero (il che avrebbe richiesto la proposizione di querela di falso) absque pactis.
In ogni caso, va rilevato che l'efficacia del timbro postale si estende senz'altro anche alle altre facciate, stante la unitarietà del testo negoziale cui si riferisce l'apposizione del bollo postale, salva allegazione e prova, qui assenti, della relativa alterazione materiale. Infatti, “Nella scrittura privata
non autenticata può essere ritenuta la certezza della data nel caso in cui la
scrittura formi un corpo unico con il foglio sul quale è impresso il timbro
postale, senza che sia necessario che l'inchiostro del timbro copra quello
della scrittura o della sottoscrizione del documento.” (Cass. n. 13920/2020).
7.5. Riguardo alla validità della clausola “put” l'appellante richiama ancora una volta una risalente pronuncia del Tribunale di Milano che il Tribunale ha già evidenziato essere stata superata dall'orientamento della Suprema Corte,
affermato nelle pronunce nn. 17498/2018 e 27227/2021 (quest'ultima proprio in tema di s.r.l.).
Rileva il Collegio che tale orientamento è stato ribadito ancor più di recente:
< In tema di patti parasociali, è valida la previsione all'interno di essi di opzioni put e call tra i soci stipulanti, identificandosi la causa concreta del negozio in una forma di garanzia per il socio finanziatore, come tale rientrante nell'autonomia contrattuale concessa ai soci e pertanto meritevole di tutela da parte dell'ordinamento (Cass. 14016/2025)>>; in parte motiva la
Suprema Corte ha specificato che <
13 in discorso corrisponde al fine pratico, sia pure mediante il meccanismo dell'opzione di rivendita o di riacquisto a prezzo fisso, di assecondare iniziative imprenditoriali specifiche, tutelate quali espressioni dell'autonomia negoziale privata ex artt. 41 Cost. e 1322 c.c., con il sorgere di reciproci diritti ed obblighi delle parti (sent. ult. cit., in motivazione: Cass. 7 ottobre 2021, n.
27227 n.d.r.). L'effetto consistente nell'acquisto della qualità di socio è del resto conseguenza di un atto tipizzato dell'autonomia privata ─ l'opzione ─
che è diretto, per sua natura, a creare un vincolo a carico del promittente: non si vede, dunque, come possa ipotizzarsi, in tale evenienza, una nullità
contrattuale derivante dall'obbligo di riacquisto della partecipazione sociale attraverso il trasferimento dei titoli azionari che quella partecipazione rappresentano>>.
Accertata la sussistenza delle condizioni in fatto riguardo all'esercizio della opzioni“put”, come ritenuto dal Tribunale va escluso che l'accordo intercorso tra le parti, nei termini testualmente riportati nella sentenza impugnata sia privo di causa né che integri il divieto di “patto leonino”.
Riguardo al primo profilo, va rilevato che le parti hanno specificato nella scrittura privata del 23 aprile 2013 che l'ingresso della Parte_1
nel capitale sociale era funzionale a conseguire la finanziabilità
[...]
del progetto immobiliare intrapreso dalla e Parte_3
Quanto al c.d. patto leonino, l'art. 2265 cod. civ., prevede che <<è nullo il patto con il quale uno o più soci sono esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite>>.
14 L'elemento caratterizzante di tale patto è la previsione della esclusione totale e costante del socio dalla partecipazione al rischio d'impresa o dagli utili,
ovvero da entrambi;
vi dev'essere un'alterazione completa della causa
societatis, che per effetto del patto subisca una completa modificazione dell'assetto, tendenzialmente irreversibile in quanto non si risolve in un'alterazione transeunte dei diritti patrimoniali del socio (cfr. Cass. n. 25594
del 2023).
Tuttavia, <
partecipazione agli utili e alle perdite in una misura diversa dalla entità della partecipazione sociale del singolo socio, sia che si esprimano in misura difforme da quella inerente ai poteri amministrativi, sia che condizionino in alternativa la partecipazione o la non partecipazione agli utili o alle perdite al verificarsi di determinati eventi giuridicamente rilevanti>> (Cass.
642/2000 e più di recente 27283/2024)”.
Il Tribunale ha accertato che è questo il caso in esame in quantoput concessa ad con la scrittura privata in data 23.4.2015 ha ad Parte_1
oggetto una quota (del 20%), inferiore a quella acquistata (pari al 30%) da ciascuna delle due società venditrici, difettando pertanto il requisito dell'identità delle condizioni previste per l'acquisto e la successiva rivendita delle quote (restando invariato il prezzo per la rivendita, tuttavia, di quote di consistenza inferiore)>>.
Inoltre, va rilevato che l'esercizio dell'opzione è determinato entro un preciso arco temporale che le parti, l'esercizio della loro autonomia negoziale hanno
15 rideterminato con la scrittura privata del 27 ottobre 2015; la meritevolezza ai sensi dell'art. 1322 cod.civ. degli interessi coltivati dalle parti attraverso l'operazione ed esplicitati nelle due scritture private, non è attinta dalle generiche argomentazioni contenute in atto di appello (già riportate testualmente).
7.6. Generico ed inammissibile è il quarto motivo di gravame con cui si contesta l'effetto estintivo pur oggetto di previsione in una specifica clausola contenuta nella scrittura privata del 23 aprile 2013; il Tribunale ha accertato la sussistenza delle condizioni in fatto di operatività di tale clausola per effetto dell'esercizio della opzione put, effettuato in corso di causa nei termini (sopravvenuti) convenuti dalle parti, e che ha determinato la inesistenza del credito relativo al pagamento del prezzo della cessione azionato in sede monitoria dalla Parte_2
Al riguardo non hanno incidenza i documenti prodotti alla udienza del 05
marzo 2025 (sentenza del Tribunale di Brescia n. 2071/2025, ricorso per ingiunzione e il relativo decreto ingiuntivo n. 686/2023 del Tribunale di
Brescia).
Si tratta, infatti, di provvedimenti giudiziali sopravvenuti nelle more del presente grado (e quindi ammissibili ai sensi dell'art. 345 cod.proc.civ.) che riguardano distinti crediti e che attengono a pretese restitutorie azionate dalla non oggetto della presente causa (la sentenza Parte_1
ha per oggetto il decreto ingiuntivo n. 4201/2017 di € 200.000,00 oggetto di riconoscimento di debito, mentre il decreto ingiuntivo n. 686/2023 riguarda
16 il credito di € 450.000,00 relativo a quanto corrisposto dalla cessionaria a titolo di acconto per la cessione).
La controversia in esame riguarda il solo credito azionato dalla
[...]
per il pagamento del prezzo di cessione che il Tribunale, con Parte_2
accertamento condivisibile, ha ritenuto estinto, senza alcuna pronuncia in ordine al credito restitutorio, che è stato infatti azionato dall'appellata in altra sede processuale.
8. Pertanto, l'appello va rigettato e la sentenza impugnata va confermata.
9. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei criteri e dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n.
55/2014 e succ. modd. (scaglione di riferimento da € 260.001 a € 520.000)
ad eccezione della “fase di trattazione” liquidata in conformità al parametro minimo, tenuto conto dell'attività difensiva svolta in questa fase.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico della
Parte_2
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1.dichiara estinto il giudizio ex art. 306 cod.proc.civ. tra Controparte_1
e a spese compensate;
[...] Parte_1
2. rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza Parte_2
17 del Tribunale di Brescia-sezione specializzata in materia d'impresa – n.
473/2022 pubblicata in data 02 marzo 2022;
3. condanna al pagamento in favore di Parte_2 [...]
delle spese del grado, che liquida in € 4.389,00 per la “fase Parte_1
di studio”, € 2.552,00 per la “fase introduttiva”, € 2.940,00 per la “fase di trattazione” ed € 7.298,00 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante Parte_2
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 10 luglio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Vittoria Gabriele Giuseppe Magnoli
18
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
R.G.374/2022 La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Specializzata in materia
d'impresa - Sezione Prima civile, così composta:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 374/2022 R.G. cui è riunita la n. 385/2022 R.G.
entrambe promosse con atto di citazione notificato in data 1° aprile 2022 e
posta in decisione all'udienza collegiale del 05/03/2025
OGGETTO: la prima
Cause in materia di d a trasferimento di
con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
partecipazioni sociali Zampieri Franco etc. - Sez. Spec. APPELLANTE imprese c o n t r o
Codice: P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. Di Biase Parte_1
Giuseppe
on il patrocinio dell'avv. Visentin Igor Parte_2
1 APPELLATE
la seconda
da on il patrocinio dell'avv. Visentin Igor Parte_2
APPELLANTE
contro
con il patrocinio dell'avv. Di Biase Parte_1
Giuseppe
con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
Zampieri Franco
APPELLATE
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia - sezione specializzata impresa - n. 473/2022 pubblicata in data 02 marzo 2022.
CONCLUSIONI
Del Controparte_1
“ come rappresentato, formalizza Controparte_1
RINUNCIA agli atti nel procedimento in epigrafe nei confronti di
a spese compensate;
Parte_1 Parte_1
come rappresentata, ACCETTA la rinuncia di Parte_1
ad ogni effetto di Legge, a spese Controparte_1
compensate;
- al contempo, come rappresentata, formalizza Parte_1
RINUNCIA agli atti nel procedimento in epigrafe nei confronti di
[...]
[...
[...] a spese compensate;
Controparte_2
- come rappresentato, ACCETTA la CP_1 Controparte_1
rinuncia di ad ogni effetto di Legge, a spese Parte_1
compensate”.
Dell'appellante Parte_2
“ Nel merito respingere le domande tutte svolte da Parte_1
in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti negli atti di
[...]
causa in entrambi i gradi di giudizio, confermare il decreto ingiuntivo n.
1143/17 emesso dal Tribunale di Brescia, condannare Parte_1
a pagare a la maggior o minor o
[...] Parte_2
corrispondente somma che risultasse di diritto ad esito del presente giudizio
a titolo di cui all'atto del 22.04.2013 a rogito Notaio . Persona_1
4) In ogni caso
a) Concedersi a termini per memorie ex art. 183, VI° Parte_2
co. c.p.c., in conformità di legge.
b) Con vittoria di spese, compenso professionale, oltre IVA, CPA e spese
generali 15% per entrambi i gradi di giudizio.
c) Contrariis rejectis
5) In via istruttoria
Si confermano e ribadiscono le produzioni e le istanze istruttorie di cui i
precedenti atti di parte in particolare memorie ex Parte_2
art.183 VI° co. n.1, n.2 e n.3 c.p.c., comprensive di istanze per prova orale;
con riserva di ulteriormente produrre e/o istare in termini di Legge.
6) Si confermano le produzioni documentali agli atti”.
3 Della Parte_1
Nei confronti del Fallimento: “ come Controparte_1
rappresentato, formalizza RINUNCIA agli atti nel procedimento in epigrafe
nei confronti di a spese compensate;
Parte_1
come rappresentata, ACCETTA la rinuncia di Parte_1
ad ogni effetto di Legge, a spese Controparte_1
compensate;
- al contempo, come rappresentata, formalizza Parte_1
RINUNCIA agli atti nel procedimento in epigrafe nei confronti di
[...]
a spese compensate;
Controparte_1
- come rappresentato, ACCETTA la CP_1 Controparte_1
rinuncia di ad ogni effetto di Legge, a spese Parte_1
compensate”.
Nei confronti della “Nel merito, previe tutte le Parte_2
declaratorie e gli accertamenti del caso, rigettata ogni avversaria istanza
eccezione e deduzione, confermare la sentenza emessa dal Giudice di prime
cure Dott. Raffaele Del Porto n. 473/2022 del 24.02.2022. In ogni caso, con
vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con sentenza n. 473/2022 pubblicata in data 02 marzo 2022 il Tribunale di
Brescia - sezione specializzata impresa – nei giudizi riuniti ha accolto le opposizioni proposte da avverso i decreti Parte_1
ingiuntivi nn. 1044 ord. del 17 febbraio 2017 e 1143 ord. del 22 febbraio
4 2017 con cui è stato ad essa ingiunto il pagamento, rispettivamente a favore della e della della somma di € Controparte_1 Parte_2
647.100,00, oltre accessori e spese, quale prezzo dovuto in forza di atti di cessione di quote sociali entrambi a rogito Notaio in data 22 aprile Per_1
2013 aventi ad oggetto le quote del 30% del capitale sociale di Parte_3
Ha revocato entrambi i decreto ingiuntivi;
ha condannato le parti opposte
(costituitosi a seguito di interruzione e Controparte_3
riassunzione del giudizio) e in solido, al pagamento Parte_2
delle spese del giudizio in favore della opponente ed ha posto a loro carico le spese relative alla espletata consulenza tecnica d'ufficio grafologica.
1.1. Il Tribunale:
ha rigettato la eccezione di estinzione del processo per tardiva riassunzione;
ha ritenuto accertata, in esito alla espletata consulenza tecnica d'ufficio,
l'autografia delle sottoscrizioni di e , legali Persona_2 Persona_3
rappresentanti delle due società, sui contratti di cessione quote Parte_3
datati 23 aprile 2013 e 27 ottobre 2015;
ha ritenuto valida la “clausola put” contenuta nelle scritture private del 23
aprile 2023 e 27 ottobre 2015, sulla base del più recente orientamento della
Suprema Corte (Cass. 17498/2018 e 27227/2021); ha messo in rilievo che la opzione put concessa a ha per oggetto la quota Parte_1
del 205 inferiore a quella del 30% oggetto di acquisto da ciascuna delle società venditrici, che difetta la identità delle condizioni per l'acquisto e la rivendita successiva di quote in quanto resta invariato il prezzo per quote di
5 consistenza inferiore;
ha ritenuto infondata la “domanda e/o eccezione di annullamento integrale
e/o parziale ex art. 1439 c.c.” delle predette scritture provate per dolo in quanto formulata in modo generico, sulla base della “inverosimiglianza delle
circostanze”, senza specificazione delle condotte decettive che sarebbero state compiute da controparte;
ha ritenuto tardive le ulteriori circostanze dedotte della memoria ai sensi dell'art. 183 sesto comma n. 2 cod.proc.civ.;
ha ritenuto che gli elementi addotti a sostegno della “inverosimiglianza delle
circostanze” non trovino riscontro in assenza di elementi di anomalia nell'avere le parti stipulato una scrittura privata integrativa di quella stipulata il giorno precedente giustificata dalla natura riservata dell'accordo; ha ritenuto irrilevanti in quanto di natura meramente formale le contestazioni circa l'apposizione del timbro postale ai fini della certezza della data ha ritenuto che le scritture private del 23 aprile 2013 e 27 ottobre 2015,
prodotte in originale, abbiano datata certa opponibile al Controparte_1
Contr così come l'esercizio delle opzioni avvenute con
[...]
dichiarazioni inviate alle due società a mezzo PEC in data 18 ottobre 2017,
anteriore al Fallimento del 05 maggio 2019, con Controparte_3
operatività dell'art. 56 L.F.
Il Tribunale ha, quindi ritenuto confermato che << a) con l'atto di cessione quote in data 22.4.2013 più volte richiamato, ha acquistato da Parte_1
e le rispettive quote del 30% di costituendosi Pt_2 CP_1 Parte_3
debitrice delle due società venditrici per l'importo di € 647.100,00= ciascuna;
6 b) con la scrittura privata in data 23.4.2013 e hanno, fra l'altro, Pt_2 CP_1
Contr riconosciuto ad “un'opzione di vendita rispettivamente per Parte_1
quote nominali di Euro 20.000,00 ciascuna pari al 20% del capitale sociale
di al prezzo di Euro 647.100,00 […] ciascuno ai termini e Pt_3
condizioni di seguito indicati”, fissando al 31.10.2015 il termine per l'esercizio del diritto di opzione;
c) con la successiva scrittura privata in data 27.10.2015 le parti hanno prorogato il termine per l'esercizio dell'opzione put al 31.10.2017,
prevedendo inoltre, espressamente che “l'esercizio dell'opzione di vendita
Contr
non potrà essere esercitato prima del 31/07/2017”;
d) ha poi esercitato, in corso di causa, l'opzione put con Parte_1
dichiarazioni inviate a e a mezzo pec in data 18.10.2017 (docc. Pt_2 CP_1
nn. 4 allegati all'istanza ex art. 649 c.p.c. in data 22.10.2017).
Sulla scorta delle considerazioni sin qui svolte e richiamata la previsione contenuta nella scrittura privata in data 23.4.2013, secondo cui “il pagamento
del corrispettivo avverrà per compensazione del saldo previsto al precedente
punto 2, contestuale all'atto di compravendita quote”, i crediti azionati in via monitoria da e debbono essere ritenuti estinti per CP_1 Pt_2
compensazione (la scrittura in esame prevede altresì che “con la
Contr comunicazione di esercizio del diritto di opzione di vendita il contratto
di compravendita si considererà perfezionato, costituendo l'atto notarile di
cessione mera formalità esecutiva”)>>.
Ha, quindi, revocato i decreti ingiuntivi e rigettato le domande delle parti
7 opposte, condannandole alle spese ma escludendo profili di temerarietà
dell'azione.
2.Con separati atti hanno proposto appello il Controparte_1
e la Parte_2
3.In entrambi i giudizi si è costituita la che ha Parte_1
chiesto il rigetto dei gravami.
4. Le cause così introdotte sono state riunite.
5.In data 03 marzo 2025 i procuratori del e Controparte_1
hanno depositato nota congiunta nella quale Parte_1
hanno dato atto rispettivamente di rinunciare agli atti del procedimento e accettare la rinuncia a spese compensate.
6.Alla udienza del 05 marzo 2025 sulle conclusioni riportate in epigrafe, la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cod.proc.civ.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Si prende atto, innanzi tutto, che con nota congiunta depositata in data 03
marzo 2025 i procuratori del e di Controparte_1
hanno depositato nota congiunta nella quale Parte_1
hanno dato atto rispettivamente di rinunciare agli atti del procedimento e accettare la rinuncia a spese compensate.
Attesa la regolarità di rinuncia ed accettazione, in quanto provenienti dai procuratori delle parti a ciò abilitati, va dichiarata tra dette parti la estinzione
8 del giudizio ai sensi dell'art. 306 cod.proc.civ. a spese compensate.
1.1. Nulla sulle spese tra e Controparte_1 Parte_2
, parti che si sono reciprocamente citate nei rispetti giudizi per evidenti
[...]
ragioni di litisconsorzio processuale.
2. Occorre, pertanto, procedere all'esame dei soli motivi di gravame proposti da nel giudizio n. 385/2022. Parte_2
3.Con il primo motivo l'appellante ribadisce la “Inverosimiglianza delle
circostanze di cui alle scritture private del 23 aprile 2013 e del 27 ottobre
2015 prodotte da parte opponente”; sarebbe inverosimile che le parti il 23
aprile 2013 avrebbero negoziato a identiche condizioni la “compravendita”
già perfezionata il giorno precedente, che abbiano aggiunto condizioni che ben avrebbero potuto inserire in questo, che il 27 ottobre 2015 nelle premesse viene espressa la volontà di prorogare l'opzione put al 31 ottobre 2017 e poi l'avrebbero prorogata nella clausola 3) al 31 ottobre 2028.
Evidenzia che non vi è il proprio timbro, che la data certa è apposta, su istanza di due dipendenti della controparte, solo sul primo foglio e che questa ha più
volte negato la esistenza di accordi ulteriori all'atto del 22 aprile 2013
concluso in forma di scrittura provata autenticata.
4.Con il secondo motivo l'appellante ripropone la questione della “invalidità
dell'opzione put di cui alle scritture del 23 aprile 2013 3 27 ottobre 2015”;
richiama al riguardo giurisprudenza di merito e deduce che la motivazione della sentenza impugnata sul punto contrasta con l'art. 2265 cod.civ.; “Si è
invero eccepita l'invalidità dell'opzione put formulata dalle parti negli atti
9 richiamati del 23.4.13 e 27.10.15, dimostrandosi, anche tramite
l'anticipazione del termine di pagamento del prezzo di cui all'atto di
compravendita del 22 aprile 2013 rispetto al termine per l'esercizio della
(pretesa) put, l'inammissibile impermeabilizzazione di pur Parte_1
formalmente socia e pure inserita nella gestione ancor' oggi (tramite
, proprio legale rappresentante), rispetto agli andamenti CP_5
patrimoniali di (di seguito , viepiù raggirando il limite di Parte_3 Pt_3
cui all'articolo 2267 c.c. nel pretendere la neutralizzazione indifferente
dell'investimento originario (peraltro, da essa neppure concretamente
effettuato) e pretendendo di andare pure automaticamente esente da proprie
obbligazioni “esterne” a beneficio di stessa in caso di esercizio della Pt_3
put (vedi quarto comma dell'articolo 3 dell'accordo del 23 aprile 2015)”.
5.Con il terzo motivo l'appellante censura la statuizione del Tribunale in merito all' “annullamento (integrale o parziale) ex art.1439 c.c. degli atti del
23 aprile 2013 e 27 ottobre 2015”; gli atti in questione sarebbero frutto di raggiro ai danni di la cui volontà sarebbe oggetto dei Persona_2
capitoli di prova articolati nella memoria 183 sesto comma n. 2 cod.proc.cv.
Sostiene che vi sia prova documentale del raggiro in quanto è stata realizzata un'operazione solo all'apparenza nel proprio interesse ed in realtà
nell'esclusivo interesse di “celando la volontà Parte_1
di divenire (provvisoriamente) titolare di dismettendo parte del Pt_3
patrimonio immobiliare a favore di terzi (compresa una società pur sempre
di riferimento di , per il tramite di suoi familiari), dai quali, CP_5
10 anziché incassare corrispondente denaro, funzionale a pagare l'originaria
cedente delle quote avrebbe accettato, “in cambio, la permuta” Pt_2
parziale di beni immobili, che, all'attualità (almeno in parte) non risultano
neppure più in titolarità di . “Sostiene che “se sottoscrizione di tali atti Pt_3
c'è stata” ha approfittato dei rapporti pendenti sottoponendogli un CP_5
documento per la firma senza condividerne il contenuto ovvero rappresentandolo in modo difforme e raccogliendone la firma in modo fugace e fraudolento. Sostiene la irrilevanza dei pagamenti che sono stati dedotti in modo tardivo da controparte e che non sono riconducibili alla cessione delle quote.
6.Con il quarto motivo l'appellante censura la statuizione con cui il Tribunale
ha ritenuto che il credito da essa azionato sia stato estinto per compensazione deduce che “la compensazione non priva di legittimità” il proprio credito e
“non può spingersi fino al punto di negare radicalmente” tale credito e che il decreto ingiuntivo non è stato emesso in carenza di presupposti e alcuna obiezione è stata formulata al riguardo dalla controparte.
7.L'appello è infondato.
L'appellante ripropone i diversi temi sulla base dei quali aveva improntato le proprie difese in primo grado senza svolgere adeguata censura alle ragioni su cui si fonda la motivazione della sentenza impugnata.
7.1. Articolate e non attinte dal contenuto dei motivi di appello, sono le ragioni sulla base delle quali il Tribunale ha escluso che le scritture private del 23 aprile 2013 e del 27 ottobre 2015 presentino profili di anomalia, tanto
11 meno riconducibili a vizi incidenti sulla loro validità.
7.2. Se gli elementi di asserita “inverosimiglianza” sono stati formulati a supporto del disconoscimento della sottoscrizione, va rilevato che alcuna censura viene svolta riguardo all'accertata autografia, effettuata sulla base dell'esito della espletata consulenza tecnica d'ufficio.
7.3. Ai fini dell'annullamento per dolo non è sufficiente il raggiro ma la sua idoneità a incidere in modo determinante sulla volontà della parte raggirata.
In modo del tutto vago viene prospettato l'impiego di non meglio specificati artifici e raggiri nella sottoposizione del testo alla sottoscrizione, fermo restando che il legale della di certo era in grado di Controparte_6
comprenderne il contenuto prima di farlo proprio attraverso la sottoscrizione e che.
Anche in appello, dunque, non vi è alcuna allegazione di comportamenti dolosi e fraudolenti posti in essere ai suoi danni;
generico al riguardo è il richiamo alla memoria ai sensi dell'art. 183 sesto comma n. 2 cod.proc.civ.
che l'appellante svolge senza, però, censurare in alcun modo la statuizione del Tribunale circa la sua tardività in ragione del suo <
allegativo>>.
7.4. Il tema della data certa, ai sensi dell'art. 2704 cod.civ., si pone in relazione ai terzi (la questione, infatti, è stata esaminata dal Tribunale con riferimento alla opponibilità al e Controparte_3
risolta, comunque, in senso positivo) e non alle parti in quanto non è
contestata la genuinità dei documenti e non è stato dedotto (salva la
12 deduzione di artifici e raggiri di cui è stata già rilevata la genericità) l'abusivo riempimento di fogli firmati in bianco contra pacta ovvero (il che avrebbe richiesto la proposizione di querela di falso) absque pactis.
In ogni caso, va rilevato che l'efficacia del timbro postale si estende senz'altro anche alle altre facciate, stante la unitarietà del testo negoziale cui si riferisce l'apposizione del bollo postale, salva allegazione e prova, qui assenti, della relativa alterazione materiale. Infatti, “Nella scrittura privata
non autenticata può essere ritenuta la certezza della data nel caso in cui la
scrittura formi un corpo unico con il foglio sul quale è impresso il timbro
postale, senza che sia necessario che l'inchiostro del timbro copra quello
della scrittura o della sottoscrizione del documento.” (Cass. n. 13920/2020).
7.5. Riguardo alla validità della clausola “put” l'appellante richiama ancora una volta una risalente pronuncia del Tribunale di Milano che il Tribunale ha già evidenziato essere stata superata dall'orientamento della Suprema Corte,
affermato nelle pronunce nn. 17498/2018 e 27227/2021 (quest'ultima proprio in tema di s.r.l.).
Rileva il Collegio che tale orientamento è stato ribadito ancor più di recente:
< In tema di patti parasociali, è valida la previsione all'interno di essi di opzioni put e call tra i soci stipulanti, identificandosi la causa concreta del negozio in una forma di garanzia per il socio finanziatore, come tale rientrante nell'autonomia contrattuale concessa ai soci e pertanto meritevole di tutela da parte dell'ordinamento (Cass. 14016/2025)>>; in parte motiva la
Suprema Corte ha specificato che <
13 in discorso corrisponde al fine pratico, sia pure mediante il meccanismo dell'opzione di rivendita o di riacquisto a prezzo fisso, di assecondare iniziative imprenditoriali specifiche, tutelate quali espressioni dell'autonomia negoziale privata ex artt. 41 Cost. e 1322 c.c., con il sorgere di reciproci diritti ed obblighi delle parti (sent. ult. cit., in motivazione: Cass. 7 ottobre 2021, n.
27227 n.d.r.). L'effetto consistente nell'acquisto della qualità di socio è del resto conseguenza di un atto tipizzato dell'autonomia privata ─ l'opzione ─
che è diretto, per sua natura, a creare un vincolo a carico del promittente: non si vede, dunque, come possa ipotizzarsi, in tale evenienza, una nullità
contrattuale derivante dall'obbligo di riacquisto della partecipazione sociale attraverso il trasferimento dei titoli azionari che quella partecipazione rappresentano>>.
Accertata la sussistenza delle condizioni in fatto riguardo all'esercizio della opzioni“put”, come ritenuto dal Tribunale va escluso che l'accordo intercorso tra le parti, nei termini testualmente riportati nella sentenza impugnata sia privo di causa né che integri il divieto di “patto leonino”.
Riguardo al primo profilo, va rilevato che le parti hanno specificato nella scrittura privata del 23 aprile 2013 che l'ingresso della Parte_1
nel capitale sociale era funzionale a conseguire la finanziabilità
[...]
del progetto immobiliare intrapreso dalla e Parte_3
Quanto al c.d. patto leonino, l'art. 2265 cod. civ., prevede che <<è nullo il patto con il quale uno o più soci sono esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite>>.
14 L'elemento caratterizzante di tale patto è la previsione della esclusione totale e costante del socio dalla partecipazione al rischio d'impresa o dagli utili,
ovvero da entrambi;
vi dev'essere un'alterazione completa della causa
societatis, che per effetto del patto subisca una completa modificazione dell'assetto, tendenzialmente irreversibile in quanto non si risolve in un'alterazione transeunte dei diritti patrimoniali del socio (cfr. Cass. n. 25594
del 2023).
Tuttavia, <
partecipazione agli utili e alle perdite in una misura diversa dalla entità della partecipazione sociale del singolo socio, sia che si esprimano in misura difforme da quella inerente ai poteri amministrativi, sia che condizionino in alternativa la partecipazione o la non partecipazione agli utili o alle perdite al verificarsi di determinati eventi giuridicamente rilevanti>> (Cass.
642/2000 e più di recente 27283/2024)”.
Il Tribunale ha accertato che è questo il caso in esame in quanto
oggetto una quota (del 20%), inferiore a quella acquistata (pari al 30%) da ciascuna delle due società venditrici, difettando pertanto il requisito dell'identità delle condizioni previste per l'acquisto e la successiva rivendita delle quote (restando invariato il prezzo per la rivendita, tuttavia, di quote di consistenza inferiore)>>.
Inoltre, va rilevato che l'esercizio dell'opzione è determinato entro un preciso arco temporale che le parti, l'esercizio della loro autonomia negoziale hanno
15 rideterminato con la scrittura privata del 27 ottobre 2015; la meritevolezza ai sensi dell'art. 1322 cod.civ. degli interessi coltivati dalle parti attraverso l'operazione ed esplicitati nelle due scritture private, non è attinta dalle generiche argomentazioni contenute in atto di appello (già riportate testualmente).
7.6. Generico ed inammissibile è il quarto motivo di gravame con cui si contesta l'effetto estintivo pur oggetto di previsione in una specifica clausola contenuta nella scrittura privata del 23 aprile 2013; il Tribunale ha accertato la sussistenza delle condizioni in fatto di operatività di tale clausola per effetto dell'esercizio della opzione put, effettuato in corso di causa nei termini (sopravvenuti) convenuti dalle parti, e che ha determinato la inesistenza del credito relativo al pagamento del prezzo della cessione azionato in sede monitoria dalla Parte_2
Al riguardo non hanno incidenza i documenti prodotti alla udienza del 05
marzo 2025 (sentenza del Tribunale di Brescia n. 2071/2025, ricorso per ingiunzione e il relativo decreto ingiuntivo n. 686/2023 del Tribunale di
Brescia).
Si tratta, infatti, di provvedimenti giudiziali sopravvenuti nelle more del presente grado (e quindi ammissibili ai sensi dell'art. 345 cod.proc.civ.) che riguardano distinti crediti e che attengono a pretese restitutorie azionate dalla non oggetto della presente causa (la sentenza Parte_1
ha per oggetto il decreto ingiuntivo n. 4201/2017 di € 200.000,00 oggetto di riconoscimento di debito, mentre il decreto ingiuntivo n. 686/2023 riguarda
16 il credito di € 450.000,00 relativo a quanto corrisposto dalla cessionaria a titolo di acconto per la cessione).
La controversia in esame riguarda il solo credito azionato dalla
[...]
per il pagamento del prezzo di cessione che il Tribunale, con Parte_2
accertamento condivisibile, ha ritenuto estinto, senza alcuna pronuncia in ordine al credito restitutorio, che è stato infatti azionato dall'appellata in altra sede processuale.
8. Pertanto, l'appello va rigettato e la sentenza impugnata va confermata.
9. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei criteri e dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n.
55/2014 e succ. modd. (scaglione di riferimento da € 260.001 a € 520.000)
ad eccezione della “fase di trattazione” liquidata in conformità al parametro minimo, tenuto conto dell'attività difensiva svolta in questa fase.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico della
Parte_2
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1.dichiara estinto il giudizio ex art. 306 cod.proc.civ. tra Controparte_1
e a spese compensate;
[...] Parte_1
2. rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza Parte_2
17 del Tribunale di Brescia-sezione specializzata in materia d'impresa – n.
473/2022 pubblicata in data 02 marzo 2022;
3. condanna al pagamento in favore di Parte_2 [...]
delle spese del grado, che liquida in € 4.389,00 per la “fase Parte_1
di studio”, € 2.552,00 per la “fase introduttiva”, € 2.940,00 per la “fase di trattazione” ed € 7.298,00 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante Parte_2
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 10 luglio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Vittoria Gabriele Giuseppe Magnoli
18