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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 23/05/2025, n. 629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 629 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile
Composta dai Magistrati:
Dott. ROSELLA SILVESTRI Presidente
Dott. STEFANO TARANTOLA Consigliere
Dott. SILVA DARI Giudice Ausiliario rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello R.G. 467/2022 promossa da:
(c.f. ), in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata dagli avv.ti Samira Mohamed Abu Zead e Simone Spinelli per mandato in atti
APPELLANTE
contro
(c.f. , rappresentata dagli avv.ti Controparte_1 P.IVA_2
1 Maurizio Temesio e Mariagrazia Pulina, con domicilio eletto presso l'avv. Marco Silvestri, per mandato in atti
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per l'Appellante:
“Voglia la corte d'Appello di Genova, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accogliemmo del presente appello,
A) In Via Cautelare
- disporre ai sensi e per gli effetti dell'art. 283 c.p.c., la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado n. 58/2022 pubblicata il 13.01.2022
B) In Via D'appello
- riformare e/o annullare integralmente la sentenza n. 58/2022 pubblicata il 13.01.2022 Repert. N.
59/2022 del 13.01.2022 relativa al giudizio N.R.G. 12678/2019 emessa dal Tribunale ordinario di
Genova per i motivi indicati in seno al presente atto e per l'effetto
1) Parte_2
- rilevata l'assenza ai sensi del D.P.R. 322/1988 di abilitazione Entratel in capo alla società opposta e di iscrizione nel relativo elenco, quale abilitazione amministrativa essenziale e prodromica all'esecuzione delle prestazioni contrattualizzate, accertare ai sensi dell'art. 2231 c.c. l'inesigibilità dei compensi richiesti e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 2532/2019 emesso il 24.07.2019 dal Tribunale di Genova in persona del Giudice Dott. Domenico Pellegrini;
2) In Via Di Subordine e Nel Merito
- accertare e dichiarare, per le motivazioni tutte in narrativa, la non debenza delle somme come quantificate C in sede monitoria da parte di , e per l'effetto rideterminare il saldo dare/avere tra le parti e revocare il D.I. emesso;
3) In Via Riconvenzionale e nel Merito
- accertare e dichiarare ex art. 1418 c.c. la nullità del contratto di prestazione d'opera professionale stipulato in data 09.08.2016 con la società per la violazione Controparte_1
di norme imperative di cui al D.P.R. 388/1988, al D.Lgs 134/2005 e/o delle ulteriori
2 normative di riferimento ovvero per avere la società opposta assunto ed eseguito l'incarico di elaborazione e predisposizione delle dichiarazioni tributarie in funzione dei relativi adempimenti telematici in assenza dei requisiti tassativamente previsti per legge;
- per l'effetto condannare la alla restituzione delle somme Controparte_1 corrisposte in esecuzione del rapporto contrattuale dichiarato nullo ed ammontanti, come precisato in narrativa, ad euro 62.919,75 (somma già al netto dei relativi esborsi IVA in quanto già portati in detrazione dalla scrivente società);
4) In Via Riconvenzionale e nel Merito
- accertare l'illegittimità del recesso dal contratto di prestazione d'opera professionale stipulato in data
09.08.2016 con la società ed intervenuto in data 24 Maggio Controparte_1
2018 e per l'effetto
- condannare la società opposta alla refusione dei danni conseguiti all'inadempimento contrattuale e/o alla violazione dei doveri di buona fede e correttezza contrattuale, nonché ex artt. 1373, 1375 e 2227 c.c., quantificati per le motivazioni di cui in narrativa, nella somma di euro 14.032,92, quale danno diretto ed immediato ad esso conseguente o, anche in via anche equitativa, nella misura meglio vista e ritenuta dal
Giudice adito;
- in ogni caso con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'Appellata:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso, confermare la sentenza n. 58/2022 del Tribunale di Genova, pronunciata nella causa n. 12768/2019
R.G., respingendo tutte le domande avversarie volte ad ottenere la riforma dell'impugnata sentenza.
In ogni caso Con vittoria di spese, competenze, spese generali, di entrambi i gradi del giudizio”.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, a seguito dell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n.2532/2019 concesso per la somma di € 26.678,31, oltre interessi moratori ex D.Lgs. 231/02, in forza di un contratto di prestazione di servizi del 9 agosto 2016 (fattura
3 n.114/18 del 30.4.2018 per un residuo di € 13.209,30 e fattura n.152/18 del 20.9.2018 per un residuo di €
5.953,02) e di un contratto di cessione dei crediti derivanti da servizi di pari data (fattura n.3/19 del 31.3.2019 per € 7.942,99), a favore della società (di seguito Controparte_1 [...]
CP_
, proposto dall'ingiunta (di seguito , Parte_1 CP_2 opponendo la non debenza di alcune voci riportate nelle fatture e/o la loro intervenuta parziale compensazione con altri controcrediti, nonché in via riconvenzionale chiedendo il risarcimento del danno per illegittimo recesso, nonché eccependo la nullità del contratto di prestazione dei servizi per essere le prestazioni svolte da un soggetto giuridico non abilitato e quindi domandando la restituzione di quanto già corrisposto per € 62.919,75, ha così deciso:
“definitivamente decidendo ogni contraria domanda, eccezione e deduzione rigettate:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
3. dichiara tenuta e condanna la società Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere alla
[...]
le spese di lite che si Controparte_1
liquidano in € 4.835,00 per compenso del difensore (di cui
Fase di studio della controversia, valore medio: € 875,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 740,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.600,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.620,00)
oltre 15% per spese generali e accessori di legge.
Sentenza immediatamente esecutiva per legge.”
Il giudice di prime cure, all'esito delle prove per testi esperite, ha ritenuto:
a) che, sulla domanda riconvenzionale di accertamento della nullità della convenzione di collaborazione professionale per violazione dell'art.2236 c.c., e cioè per la mancanza di professionisti iscritti all'albo dei Dottori Commercialisti, a cui sarebbero state riservate le prestazioni fatturate, era emerso che per la consulenza in materia fiscale la società opposta si era avvalsa della collaborazione di dottori commercialisti ( e per cui non era Pt_3 Parte_4 Per_1
ravvisabile un motivo di nullità;
b) che, in relazione alle contestazioni inerenti alla fattura n.114/2018, tale fattura era frutto di uno specifico accordo tra le parti ed era stata riconosciuta dalla stessa opponente in una missiva trasmessa
4 dai precedenti difensori, per cui le contestazioni dovevano ritenersi tardive, come i rilevi relativi all'imputazione delle prestazioni per un costo orario;
c) che, in relazione alle contestazioni inerenti alla fattura n.3 del 31.3.2019, in ordine alla quale la società opponente chiedeva di scomputare l'ulteriore somma di € 2.493,00 versata a titolo di TFR per un dipendente passato dalle dipendenze di a quelle di come concordato tra le CP_1 CP_2 parti nell'accordo di cessione della clientela, non era stata fornita la controprova del controcredito e cioè “dell'importo dovuto al dipendente a titolo di TFR” e “del fatto che questo importo non fosse già stato considerato nel prezzo di cessione”, malgrado il preciso onere a carico dell'opponente, atteso anche che gli unici documenti prodotti erano di formazione unilaterale;
d) che, sulla domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni per asserita illegittimità del recesso
e cioè per essere il medesimo avvenuto senza preavviso ed in violazione dei doveri di buona fede contrattuale per essere stato esercitato in un periodo denso di scadenze contrattuali, dalla documentazione agli atti di causa emergeva che il recesso era stato formulato dopo una serie di trattative di revisione del contratto non andate a buon fine con relativa corrispondenza, per cui non poteva considerarsi inaspettato e comunque non vi era prova del danno, considerato che, se anche il rapporto fosse proseguito, le prestazioni pagate al nuovo commercialista sarebbe state dovute a
[...]
CP_ e non era stata fornita dimostrazione di una differenza dei costi tra le 2 prestazioni.
Con atto di appello ritualmente notificato in data 17 maggio 2022 Parte_1
ha impugnato la sentenza gravata, chiedendo la sua riforma ed in via preliminare la
[...]
sospensione della sua efficacia esecutiva.
Si è ritualmente costituita opponendosi al gravame ed Controparte_1 all'inibitoria.
Alla prima udienza del 18 gennaio 2023, la Corte, non avendo parte appellante insistito sull'inibitoria, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 31 gennaio 2024, poi differita d'ufficio al 19 giugno 2024 ed in quella sede trattenuta in decisione, con concessione dei termini per il deposito delle memorie conclusive.
Depositate da entrambe le parti le memorie conclusive, con ordinanza presidenziale la causa è stata rimessa sul ruolo ed assegnata ad altro relatore per la nuova udienza del 19 febbraio 2025.
Con ordinanza del 18.3.2025 la causa è stata trattenuta in decisione immediata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5
A) ha impugnato la sentenza gravata sulla base di Parte_1
cinque motivi ed in particolare
1) Errores in iudicando: violazione e/o falsa applicazione degli artt.2231 e 1418 c.c. in relazione al DPR
322/1988 c.c. e al D.LGS 139/2005
L'appellante censura la sentenza impugnata per aver il giudice di prime cure respinto la sua domanda di nullità della convenzione di collaborazione professionale per violazione dell'art.2236 c.c. sulla base dell'assunto dell'intervenuta prova in giudizio che la società si sarebbe avvalsa della collaborazione CP_1 di dottori commercialisti, senza tenere di conto che la società fornitrice dei servizi era una società di capitali che si era assunta l'impegno di svolgere attività proprie di soggetti iscritti all'albo dei commercialisti, mentre tra i soci di tale società non vi era alcuna figura con tale qualifica, per cui detta società non aveva i requisiti soggettivi di cui al DPR 322/1988 e l'iscrizione ex D.lgs 139/2005, in quanto tali requisiti erano venuti meno con la perdita del socio unico studio Gabriel Associazione professionale avvenuta in data 25.5.2016.
Il fatto che successivamente collaborasse con dei dottori commercialisti era del tutto irrilevante, in CP_1 quanto si doveva valutare la soggettività giuridica della titolare del contratto, visto che devono essere tenute distinte la fase genetica e quella esecutiva. Alla fase genetica trova applicazione l'art.2231 c.c., mentre a quella esecutiva l'art.348 c.p.: conseguentemente, seppure la condotta di non potrebbe in assoluto CP_1
considerarsi esercizio abusivo della professione, la società appellata non avrebbe la titolarità per chiedere il compenso. In realtà anche le prove testimoniale assunte hanno permesso di accertare che le prestazioni richieste erano state svolte dai dipendenti di e non da commercialisti abilitati. CP_1
In caso di accoglimento dell'eccepita nullità, l'appellante chiede la ripetizione di quanto indebitamente corrisposto in forza del contratto nullo ed in particolare l'importo al netto di iva di € 62.919,75, come da fatture prodotte.
Il motivo è fondato e va accolto nei limiti sotto indicati.
Questa Corte rileva:
- che in data 9 agosto 2016 tra le parti è stato stipulato un contratto (c.d. convenzione) con la quale CP_2
incaricava di effettuare tutta una serie di adempimenti fiscali (attesa l'esperienza di quest'ultima in CP_1
relazione a elaborazione dei dati e fatti gestionali dell'impresa; redazione di tutti gli adempimenti fiscali relativi alla contabilità semplice e sistematica;
redazione di tutte le dichiarazioni e comunicazioni in capo all'impresa e alla persona fisica;
bilancistica e reportistica d'impresa; gestione di rapporti con la PA e Enti
Territoriali), per la clientela determinata nell'allegato A del contratto e per il prezzo forfettariamente stabilito nell'allegato B;
6 - che gli adempimenti richiesti sono attività riservate in via esclusiva ai dottori commercialisti, ragionieri e consulenti del lavoro, ai sensi dell'art.1 del D.Lgs n.139/2005 (ove è elencato l'oggetto della professione degli iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili) e nel caso specifico agli iscritti della sezione B dell'albo relativo agli esperti contabili;
- che tale circostanza, oltre a rilevarsi dagli adempimenti contrattuali e dalle fatture azionate, in ogni caso non è contestata dalla società appellata;
- che, come emerge dalla visura storica di (doc. 20 di e dalle copie dei verbali di assemblea CP_1 CP_2
della società prodotti, detta società che fino al 4.7.2016 aveva quale presidente del CDA il dr. Persona_2
dottore commercialista, a seguito delle sue dimissioni dalla carica, solo per un ulteriore breve
[...]
periodo (e cioè fino al 23.12.2006) ha mantenuto la presenza di un commercialista nella figura della dr.ssa
, nella veste di Amministratore Delegato;
Parte_5
- che, dopo le dimissioni della , nessun altro soggetto iscritto all'albo dei commercialisti risulta Parte_4
inserito nella struttura società della società appellata, tanto che, per stessa ammissione/difesa di quest'ultima, detta società nell'adempimento delle prestazioni fornite dai propri dipendenti (privi di iscrizione all'albo) si sarebbe avvalsa della collaborazione di professionisti esterni, che vengono indicati nel C dott. da luglio a settembre 2016 (doc. 23 ), poi nella dott. e poi nel dott. Pt_3 Parte_4 Per_1
senza alcuna specificazione di ordine temporale e di tipologia di incarico;
- che il giudice di prime cure, in relazione all'eccezione di nullità del contratto di prestazione dei servizi per aver ad oggetto prestazioni riservate a soggetti iscritti in albi e/o elenchi e quindi in violazione dell'art.2231
c.c., tempestivamente formulata dall'attrice opponente, ha ritenuto di disattenderla per essere stata provata la collaborazione di professionisti esterni;
- che, come correttamente evidenziato dalla società appellante, la Suprema Corte ha precisato che “le attività di tenuta e redazione di libri contabili, fiscali e del lavoro, di controllo di documentazione contabile, di revisione e certificazione contabile di associazioni, persone fisiche o giuridiche diverse dalle società di capitali, di elaborazione e predisposizione delle dichiarazioni tributarie e di cura degli ulteriori adempimenti tributari sono riservate agli appartenenti all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili se svolte in modo non solo continuativo, organizzato e retribuito, ma anche tale da creare l'oggettiva apparenza di un legittimo esercizio professionale” (così Cass. 28.5.2021 n.15004), ove si evidenzia che la pregressa interpretazione nomofilattica favorevole alla validità dello svolgimento da parte di non iscritti di attività che connotano tipicamente la professione dei commercialisti e degli esperti contabili, doveva essere rivista “alla luce della successiva evoluzione della giurisprudenza penale di questa Corte, culminata nella decisione presa nella sua più autorevole composizione a Sezioni Unite, e successivamente seguita dalle Sezioni semplici, senza formali dissensi (conf. Cass. pen. 33464/2018; Cass. pen. sez. VI, 24/05/2016, n. 26617; Cass. pen. Sez.
7 III 30/11/2016 n. 14815)”, proprio in virtù di una “esigenza di coerenza sistematica dell'ordinamento, specialmente nei casi in cui la validità del contratto sia strettamente collegata alla valutazione che dei medesimi fatti sia chiamato a svolgere il giudice penale, non apparendo tollerabile che una condotta ritenuta abusiva, e tale da concretare il reato di cui all'art. 348 c.p., proprio in ragione della conclusione che la condotta sanzionata sia stata posta in essere da chi non era in possesso dei requisiti legali per il suo svolgimento, possa poi ricevere una diversa ed antitetica valutazione in sede civilistica, legittimando l'autore del reato a pretendere il compenso per l'attività ritenuta criminale”;
- che successivamente alla decisione assunta dalle Sezioni Unite in ambito penale (Cass. Pen. S.U. 15.12.2011
n.11545), anche in ambito civile è stato accertato che assumevano rilevanza, in relazione all'art.348 c.p.,
“tutti gli atti comunque "caratteristici" di una data professione, ricomprendendosi fra gli stessi, oltre agli atti ad essa attribuiti in via esclusiva - per i quali la sentenza de qua richiama le definizioni di "tipici" o "propri" o
"riservati", e il cui compimento, come si è visto, integra il reato, anche se avvenga in modo isolato e gratuito
-, anche quelli che la sentenza definisce "relativamente liberi", nel senso che chiunque può compierli a titolo occasionale e gratuito, ma il cui compimento (strumentalmente connesso alla professione) resta invece
"riservato" se avvenga in modo continuativo, organizzato e remunerato”, con le oggettive apparenze di un legittimo esercizio professionale (c.f.r., altresì, di recente Cass.
7.2.2024 n.3495: “Le attività di tenuta e redazione di libri contabili, fiscali e del lavoro, di controllo di documentazione contabile, di revisione e certificazione contabile di associazioni, persone fisiche o giuridiche diverse dalle società di capitali, di elaborazione e predisposizione delle dichiarazioni tributarie e di cura degli ulteriori adempimenti tributari sono riservate agli appartenenti all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili se svolte in modo non solo continuativo, organizzato e retribuito, ma anche tale da creare l'oggettiva apparenza di un legittimo esercizio professionale”);
- che, conseguentemente, sebbene al momento in cui il contratto è stato stipulato la presenza all'interno della compagine societaria di un soggetto iscritto all'albo (dott.sa ) legittimava l'attività Parte_5 svolta dalla società appellata, a partire dall'anno 2017 il contratto di prestazione di servizi contabili è divenuto nullo;
- che, atteso che 2 fatture azionate (n.114/2018 e n.152/2018) sono relative al periodo successivo all'anno
2017 e sono state emesse in forza di un contratto nullo, i relativi compensi non sono dovuti;
- che dalla statuita nullità deriva altresì l'accoglimento della domanda formulata in via riconvenzionale dalla società opponente di ripetizione degli importi già versati alla società appellata in forza del contratto nullo, Cont come da fatture depositate (doc. n.24 di , con l'eccezione della prima relativa ai compensi professionali dell'anno 2016, e quindi la società appellata deve essere condannata a ripetere la somma, al netto d'iva e delle spese vive, di € 48.374,11, oltre interessi legali dai singoli pagamenti al saldo.
8
2) Errores in procedendo: difetto assoluto di motivazione – violazione dell'art.112 c.p.c.; nullità della sentenza di primo grado
L'appellante rileva che il giudice di prime cure avrebbe omesso di pronunciarsi sull'altra questione, sempre collegata all'eccepita nullità, relativa alla circostanza che la società appellata era priva dell'abilitazione
Entratel, essenziale e prodromica all'esecuzione delle prestazioni per cui era contratto, per cui anche per tale ragione non aveva diritto ad esigere il compenso, in mancanza dei requisiti soggettivi. Infatti, l'art.2231 c.c. nega la possibilità di esigere il compenso al soggetto che non è iscritto “ad albi o elenchi” ed è stato dimostrato che la pur avendo fatto la richiesta di iscrizione prima della perdita del socio unico CP_1
associazione professionale tra commercialisti, non è poi risultato iscritto nel relativo elenco (doc. n.29).
Il motivo rimane assorbito dall'accoglimento del primo motivo di gravame.
3) Errores in iudicando: Violazione e/o falsa applicazione degli artt.1988 e 2731 c.c.; violazione art.116
c.p.c.
L'appellante, in via subordinata ai precedenti due motivi, censura la sentenza impugnata per aver riconosciuto come dovuti a) i compensi relativi alla contabilità della stessa malgrado quest'ultima CP_2
non fosse inserita nell'elenco delle società di cui al relativo contratto di prestazione dei servizi, unicamente sulla base del fatto che i precedenti difensori non avevano contestato la fattura e riconoscevano il debito;
e b) gli importi addebitati per il lavoro “orario” per aver trovato detta circostanza “in linea di massima” conferma con i testi escussi.
In realtà, secondo l'appellante, il giudice di prime cure avrebbe errato per aver riconosciuto valore di prova ad una comunicazione stragiudiziale sottoscritta dal solo difensore e non anche dalla parte, quando in realtà una dichiarazione “confessoria” potrebbe avere valore indiziario se contenuta in atto giudiziale, mentre alla medesima non è riconosciuto alcun valore quando è inserita in atto stragiudiziale. Di conseguenza viene a mancare la prova tanto in ordine alla prestazione di servizi a favore di quanto di un incarico scritto. CP_2
In relazione, poi, alle ore addebitate pari ad un ammontare di complessive 261 ore lavorative, anche in questo caso manca la prova del loro effettivo svolgimento, della tipologia delle prestazioni eseguite e della loro diversità rispetto agli altri adempimenti fatturati a forfait. Le prove per testi esperite sono risultate del tutto generiche sul punto.
Il motivo rimane assorbito dall'accoglimento del primo motivo di gravame.
9 4) Errores in iudicando e procedendo: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362 e 2710 c.c. e 116
c.p.c
L'appellante rileva che il giudice di prime cure avrebbe errato nel non scomputare dalla fattura n.3/2019 il residuo credito di relativo al pagamento, convenuto a suo carico nella scrittura di cessione della CP_2 clientela, del residuo importo a titolo di TFR pagato a , già dipendente di per la Controparte_3 CP_1
somma di € 2.493,00. In particolare il Tribunale avrebbe escluso tale compensazione ponendo a carico dell'opponente la prova del controcredito, senza tener conto delle previsioni contrattuali, nonché della documentazione estratta dai registri contabili dell'opponente, che non essendo contestati nella loro tenuta, hanno efficacia probatoria tra imprenditori.
Dalla documentazione depositata, emergerebbe a) che dal 1.7.2016 il dipendente è passato da a CP_1 [...] CP_ (doc. n.16); b) che si era accollata il debito a titolo di TFR a carico di maturato alla data CP_2 CP_1 del 30.6.2016; c) che al 31.12.2017 (doc. n.17) il TFR maturato a favore di era pari ad € 26.451,00; CP_3
d) che la fattura n.50 del 31.1.2018 emessa da per il pacchetto clienti 1.1.18/31.12.18 per € 17.057,00 CP_1
era stata posta in pari data in compensazione con il credito TFR;
e) che sempre nel predetto partitario emerge che era poi posto in compensazione il residuo credito per TFR a fronte della fattura n.3/19. Quindi, secondo l'appellante, la documentazione in atti sarebbe sufficiente a dimostrare il credito da portare in compensazione.
Il motivo è infondato e va respinto.
Questa Corte rileva:
- che la fattura n.3/2019 per l'importo di € 7.942,99 è stata emessa da in forza della Controparte_1
convenzione del 9.8.2016, con la quale quest'ultima cedeva alla un pacchetto clienti per la sua CP_2
intervenuta mancanza “di risorse umane con competenze di elevato livello per la gestione di attività complesse, in cambio di una percentuale del fatturato prodotto ogni anno attraverso la clientela ceduta, a decrescere anno per anno dal luglio 2016, e pari per l'annualità del 2018, a cui fa riferimento la fattura in oggetto, al 5%;
- che le parti convenivano che entro il 31 gennaio dell'anno successivo la cessionaria avrebbe comunicato il fatturato alla cliente, che avrebbe provveduto ad emettere fattura nei 30 gg successivi, ricevendo il pagamento da parte di nei successivi ulteriori 30 gg., ma stabilendo che in deroga a dette previsioni CP_2
quest'ultima avrebbe provveduto ad un pagamento anticipato, accollandosi il debito maturato alla data del
30.6.2016 a titolo di TFR e accessori da nei confronti del dipendente , passato CP_1 Controparte_3
alle dipendenze di salvo reciproco conguaglio in virtù del denaro versato al dipendente;
CP_2
- che con email del 19.3.2019, proveniente dall'amministrazione di su sollecitazione della CP_2 CP_1 veniva indicato in € 130.213 (+ iva) il fatturato dell'anno 2018 su cui poteva essere emessa la fattura del 5%
10 (doc. 8 di parte convenuta) e cioè appunto l'ammontare della fattura in questione per € 6.510,65, oltre iva al
22%;
- che con la propria opposizione ha dedotto che, come sarebbe stato evincibile dalle schede CP_2 contabili (doc.17 di parte attrice) e dai relativi partitari (doc. 18), alla data della fattura sarebbe ancora da compensare il residuo importo pagato a titolo di TFR per € 2.493,00, ma il giudice di prime cure, rigettando anche sul punto l'opposizione, ha ritenuto che non fosse stata fornita la prova dell'importo dovuto a titolo di
TFR al dipendente, tanto più che i documenti prodotti sarebbero di formazione unilaterale;
- che anche in questa sede reitera la propria eccezione di compensazione, rilevando che le scritture CP_2
contabili fanno fede tra imprenditori;
- che, in realtà, dalla documentazione depositata non solo non è dato rilevare a quanto ammontava l'importo di TFR a carico di alla data del 30.6.2016, in quanto dal prospetto depositato emerge l'importo CP_1
maturato al 31.12.2017, e quindi un anno e mezzo più tardi, senza neppure sapere se nel frattempo le condizioni economiche del dipendente fossero mutate nel passaggio da una società all'altra;
- che inoltre, considerato che prima della fattura in questione relativa al fatturato 2018, la ha CP_1
sicuramente emesso in forza della convenzione per la cessione della clientela altre 2 fatture (cioè quella relativa al fatturato di metà anno 2016 e quella relativa al fatturato dell'anno 2017), rispettivamente nei primi mesi del 2017 e in quelli del 2018, in mancanza di dette fatture che non emergono dal partitario delle competenze, non è dato sapere quanto sia l'importo di dette fatture e quanto quello di TFR già portato in compensazione;
- che, infine, anche attesi i rapporti sicuramente già tesi intercorrenti tra le parti, dopo il recesso dal contratto di prestazione dei servizi, risulta assolutamente poco credibile che l'ufficio amministrativo di indichi CP_2
l'importo del fatturato, senza precisare quello dell'eventuale compensazione, se ancora esistente;
- che, pertanto, atteso che è onere della parte che eccepisce l'intervenuto pagamento darne la relativa prova, in sua mancanza la fattura n.3/2019 deve essere integralmente pagata, oltre interessi moratori dalla data della scadenza al saldo.
5) Errores in iudicando e procedendo: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1375 e 2237 c.c.; violazione degli artt.115 e 116 c.p.c
L'appellante rileva che il giudice di prime cure avrebbe errato nel respingere la propria domanda riconvenzionale volta a far accertare l'illegittimità del recesso dal contratto di prestazione di servizi ed il conseguente risarcimento del danno.
11 Nel ripercorre gli eventi che avrebbero portato al recesso del contratto di prestazione dei servizi, l'appellante assume che tale decisione sarebbe stata maturata dopo che la , legale rappresentante della Pt_6 CP_1
sarebbe stata esclusa dal CDA di in data 18 aprile 2018 e quindi avrebbe preteso una rinegoziazione CP_2 del contratto in questione, che prevedeva la gestione di adempimenti tributari di 20 società, anche per azioni,
e quindi una notevole mole di attività e/o di documentazione. Di conseguenza, l'intimato recesso, avvenuto nel corso delle trattative, con un così breve termine di preavviso (7 giorni) ed in un periodo in cui si accavallano numerose scadenze fiscali, doveva considerarsi in ogni caso contrario a buona fede e correttezza in quanto aveva determinato un grave pregiudizio per la controparte contrattuale.
Il Tribunale non avrebbe tenuto in debito conto tale circostanza, nonché avrebbe errato nel non ammettere le prove testimoniali formulate dall'opponente sul punto. La liquidazione del danno sarebbe poi dovuta avvenire in via equitativa.
Il motivo rimane assorbito dall'accoglimento del primo motivo di gravame.
Infatti, una volta dichiarata la nullità del contratto di prestazione dei servizi, diventa irrilevante l'eccezione di recesso ingiustificato da un contratto nullo.
B) Sulle spese di giudizio
L'accoglimento dell'appello comporta che si deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite (Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 6259 del 18/03/2014, Rv.
629993).
Questa Corte ritiene che si debba procedere integrale compensazione di tutte le spese di lite, attesa la parziale reciproca soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, in ordine all'impugnazione alla sentenza del Tribunale di Genova, proposta da Parte_1
1) in parziale accoglimento dell'appello, dichiara la nullità del contratto di prestazione di servizi stipulato in data 9.8.2016 a decorrere dal 1.1.2017 tra e Parte_1 [...]
Controparte_1
2) revoca il decreto ingiuntivo n.2532/2019 del Tribunale di Genova;
12 3) dichiara tenuta e condanna a pagare a favore di Parte_1 [...]
la somma di € 7.942,99 di cui alla fattura n.3/2019, oltre interessi ex d.Lgs. 231/2002; Controparte_1
4) dichiara tenuta e condanna a restituire a favore di Controparte_1 [...] la somma di € 48.374,11, oltre interessi legali dalla data dei singoli pagamenti al Parte_1 saldo;
5) spese di lite integralmente compensate per l'intero giudizio;
6) manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Genova, 8/5/2025
Il Giudice Ausiliario Il Presidente
(dott. Silva Dari) (dott. Rosella Silvestri)
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