Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Torino, sez. III, sentenza 07/01/2026, n. 10
CGT1
Sentenza 7 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Esenzione IVA ai sensi dell'art. 10 del dpr n. 633/1972

    La Corte ritiene che, in assenza di un regolamento attuativo che individui il profilo professionale dell'osteopata e l'ordinamento didattico per il conseguimento del titolo di professionista sanitario, le prestazioni degli osteopati secondo l'ordinamento italiano non possano essere comprese tra le prestazioni sanitarie esenti da IVA. Le sentenze invocate riguardano la professione di chiropratico e non quella di osteopata.

  • Rigettato
    Riconoscimento IVA in detrazione

    La contribuente è decaduta dalla facoltà di esercitare il diritto alla detrazione dell'imposta. Inoltre, la domanda è infondata in quanto la contribuente ha versato in giudizio un quadro disorganizzato delle fatture.

  • Rigettato
    Disapplicazione delle sanzioni per buona fede e incertezza normativa

    La ricorrente non ha assolto all'onere della prova sulla buona fede e sull'incertezza normativa. Ha adottato un comportamento contra legem nonostante l'assenza del Regolamento Attuativo e la presenza di documenti di prassi che invitavano all'assolvimento dell'imposta. La domanda non può trovare accoglimento.

  • Rigettato
    Riduzione delle sanzioni per violazione del principio di proporzionalità

    È stato applicato sostanzialmente il minimo edittale, pertanto la censura sulla proporzionalità non trova accoglimento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Torino, sez. III, sentenza 07/01/2026, n. 10
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Torino
    Numero : 10
    Data del deposito : 7 gennaio 2026

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