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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Torino, sez. III, sentenza 07/01/2026, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Torino |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 10/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 3, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GL RA IA NA, Presidente
BOGGIO EN SE, Relatore
COLLU LUISELLA, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 66/2025 depositato il 16/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E012202203 IVA-OPERAZIONI ESENTI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1252/2025 depositato il
11/12/2025
Richieste delle parti:
Come da conclusioni riportate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'atto impugnato è l'avviso di accertamento n° T7E012202203 – Iva operazioni esenti 2018. Il valore della lite è di euro 11.979,00 (vedasi a riguardo quanto meglio rubricato in atti).
Parte ricorrente, con il primo motivo di ricorso, sostiene che le prestazioni di osteopata erogate sarebbero esenti da IVA ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del dpr n. 633/1972, e perviene a tale conclusione richiamando la Direttiva IVA 2006/112/CE e l'orientamento giurisprudenziale sia unionale che interno asseritamente a sé favorevole, nonché annoverando i propri titoli professionali (ossia il Diploma di educazione fisica, il Diploma da osteopata, il Certificato di studi specialistici in osteopatia pediatrica e l'iscrizione all'Unione Nazionale chinesiologi). Produce ulteriore documentazione a supporto
(segnatamente, una prescrizione medica).
Parte ricorrente, in via subordinata, nell'ipotesi in cui non dovesse essere accolta la domanda (proposta in via principale) diretta ad accedere al regime di esenzione di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 633/1972, richiede il riconoscimento dell'IVA in detrazione producendo, a riguardo, il registro IVA acquisti e tre liquidazioni periodiche (I, III e IV trimestre).
In via ulteriormente subordinata vi è domanda di disapplicazione delle sanzioni per presunta buona fede e incertezza sulla portata applicativa della norma e, in via di estremo subordine, riduzione delle sanzioni per violazione del principio di proporzionalità.
Con ulteriore memoria illustrativa parte ricorrente focalizza che la posizione dell'Ufficio è superata dalla più recente giurisprudenza di legittimità che, in adesione all'indirizzo europeo, ha inteso affidare al giudice di merito la verifica in concreto, caso per caso, della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della spettanza dell'esenzione. La natura medica della prestazione va, dunque, valutata in termini sostanziali costituendo l'ambito regolamentare un elemento non esclusivo al fine di verificare l'esistenza dei presupposti perché la prestazione sia considerata esente da Iva. In conclusione gli orientamenti di legittimità più recenti attribuiscono al giudice tributario di merito il potere di determinare se, nel caso di specie, ricorrono requisiti di professionalità tali da inquadrare l'attività in concreto esercitata nell'ambito dell'esenzione Iva: tale professionalità è stata documentata e, pertanto, si ritiene spettante l'esenzione.
Rilevato poi che non sarebbe maturata alcuna decadenza, si sono riversate in atti le fatture di acquisto come da richiesta amministrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è respinto.
La normativa richiamata nelle controdeduzioni prevede, correttamente, uno specifico regolamento attuativo per l'istituzione del registro dei dottori in chiropratica/osteopatia (regolamento che, ad oggi, non
è stato ancora emanato), necessario per accedere al regime di esenzione dall'Iva. L'esenzione Iva è riservata alle sole prestazioni effettuate dai soggetti che esercitano una professione medica o paramedica, come definita dalla legislazione dello Stato Membro interessato.
Si ritiene fondato quanto valutato dall'amministrazione finanziaria. In assenza del regolamento di attuazione che individui il profilo professionale di cui si tratta e l'ordinamento didattico per conseguire il relativo titolo di professionista sanitario di primo grado, le prestazioni fornite dagli osteopati secondo l'ordinamento italiano non possano essere comprese tra le prestazioni sanitarie e continuano pertanto a scontare l'Iva nella misura ordinaria. La mancanza del Regolamento sarebbe assorbente rispetto alla dimostrazione dei titoli in possesso della ricorrente. Inoltre le sentenze della Corte di Cassazione invocate dalla contribuente (nn. 18361/2024 e 13230/2024), sarebbero inconferenti rispetto al caso di specie, in quanto riguardano la professione di chiropratico, e non anche quella di osteopata, che viene in evidenza nel caso che ci occupa.
Si deve inoltre rilevare che parte ricorrente è decaduta dalla facoltà di poter esercitare il diritto alla detrazione dell'imposta (art. 19 comma 1 dpr 633/1972). La domanda si palesa, in ogni caso, infondata, in quanto la contribuente ha versato in giudizio un quadro piuttosto disorganizzato delle fatture.
Circa la richiesta di disapplicazione delle sanzioni per presunta buona fede e incertezza sulla portata applicativa della norma e, in via di estremo subordine, riguardo alla riduzione delle sanzioni per violazione del principio di proporzionalità, con riferimento al caso che ci occupa, si osserva che, non solo la ricorrente non ha assolto all'onere della prova sulla stessa gravante, ma che emergono anche elementi deponenti a favore della comminazione della sanzione. La contribuente, infatti, nonostante l'assenza del
Regolamento Attuativo e la presenza di diversi documenti di prassi dell'Amministrazione Finanziaria che invitavano i contribuenti, che si trovavano nella medesima situazione, ad assolvere all'imposta (vedasi fra le altre la risoluzione n. 197/E/2009), ha adottato un comportamento contra legem. La domanda tesa alla disapplicazione della sanzione per supposta incertezza sulla portata applicativa della norma non può trovare accoglimento, anche perché tale contestazione non è supportata adeguatamente. Circa la censura sulla proporzionalità della sanzione le controdeduzioni si riscontra che è stato applicato sostanzialmente il minimo edittale.
La peculiarità e la complessità delle questioni poste nel presente giudizio giustificano l'integrale compensazione delle spese processuali
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 3, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GL RA IA NA, Presidente
BOGGIO EN SE, Relatore
COLLU LUISELLA, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 66/2025 depositato il 16/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E012202203 IVA-OPERAZIONI ESENTI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1252/2025 depositato il
11/12/2025
Richieste delle parti:
Come da conclusioni riportate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'atto impugnato è l'avviso di accertamento n° T7E012202203 – Iva operazioni esenti 2018. Il valore della lite è di euro 11.979,00 (vedasi a riguardo quanto meglio rubricato in atti).
Parte ricorrente, con il primo motivo di ricorso, sostiene che le prestazioni di osteopata erogate sarebbero esenti da IVA ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del dpr n. 633/1972, e perviene a tale conclusione richiamando la Direttiva IVA 2006/112/CE e l'orientamento giurisprudenziale sia unionale che interno asseritamente a sé favorevole, nonché annoverando i propri titoli professionali (ossia il Diploma di educazione fisica, il Diploma da osteopata, il Certificato di studi specialistici in osteopatia pediatrica e l'iscrizione all'Unione Nazionale chinesiologi). Produce ulteriore documentazione a supporto
(segnatamente, una prescrizione medica).
Parte ricorrente, in via subordinata, nell'ipotesi in cui non dovesse essere accolta la domanda (proposta in via principale) diretta ad accedere al regime di esenzione di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 633/1972, richiede il riconoscimento dell'IVA in detrazione producendo, a riguardo, il registro IVA acquisti e tre liquidazioni periodiche (I, III e IV trimestre).
In via ulteriormente subordinata vi è domanda di disapplicazione delle sanzioni per presunta buona fede e incertezza sulla portata applicativa della norma e, in via di estremo subordine, riduzione delle sanzioni per violazione del principio di proporzionalità.
Con ulteriore memoria illustrativa parte ricorrente focalizza che la posizione dell'Ufficio è superata dalla più recente giurisprudenza di legittimità che, in adesione all'indirizzo europeo, ha inteso affidare al giudice di merito la verifica in concreto, caso per caso, della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della spettanza dell'esenzione. La natura medica della prestazione va, dunque, valutata in termini sostanziali costituendo l'ambito regolamentare un elemento non esclusivo al fine di verificare l'esistenza dei presupposti perché la prestazione sia considerata esente da Iva. In conclusione gli orientamenti di legittimità più recenti attribuiscono al giudice tributario di merito il potere di determinare se, nel caso di specie, ricorrono requisiti di professionalità tali da inquadrare l'attività in concreto esercitata nell'ambito dell'esenzione Iva: tale professionalità è stata documentata e, pertanto, si ritiene spettante l'esenzione.
Rilevato poi che non sarebbe maturata alcuna decadenza, si sono riversate in atti le fatture di acquisto come da richiesta amministrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è respinto.
La normativa richiamata nelle controdeduzioni prevede, correttamente, uno specifico regolamento attuativo per l'istituzione del registro dei dottori in chiropratica/osteopatia (regolamento che, ad oggi, non
è stato ancora emanato), necessario per accedere al regime di esenzione dall'Iva. L'esenzione Iva è riservata alle sole prestazioni effettuate dai soggetti che esercitano una professione medica o paramedica, come definita dalla legislazione dello Stato Membro interessato.
Si ritiene fondato quanto valutato dall'amministrazione finanziaria. In assenza del regolamento di attuazione che individui il profilo professionale di cui si tratta e l'ordinamento didattico per conseguire il relativo titolo di professionista sanitario di primo grado, le prestazioni fornite dagli osteopati secondo l'ordinamento italiano non possano essere comprese tra le prestazioni sanitarie e continuano pertanto a scontare l'Iva nella misura ordinaria. La mancanza del Regolamento sarebbe assorbente rispetto alla dimostrazione dei titoli in possesso della ricorrente. Inoltre le sentenze della Corte di Cassazione invocate dalla contribuente (nn. 18361/2024 e 13230/2024), sarebbero inconferenti rispetto al caso di specie, in quanto riguardano la professione di chiropratico, e non anche quella di osteopata, che viene in evidenza nel caso che ci occupa.
Si deve inoltre rilevare che parte ricorrente è decaduta dalla facoltà di poter esercitare il diritto alla detrazione dell'imposta (art. 19 comma 1 dpr 633/1972). La domanda si palesa, in ogni caso, infondata, in quanto la contribuente ha versato in giudizio un quadro piuttosto disorganizzato delle fatture.
Circa la richiesta di disapplicazione delle sanzioni per presunta buona fede e incertezza sulla portata applicativa della norma e, in via di estremo subordine, riguardo alla riduzione delle sanzioni per violazione del principio di proporzionalità, con riferimento al caso che ci occupa, si osserva che, non solo la ricorrente non ha assolto all'onere della prova sulla stessa gravante, ma che emergono anche elementi deponenti a favore della comminazione della sanzione. La contribuente, infatti, nonostante l'assenza del
Regolamento Attuativo e la presenza di diversi documenti di prassi dell'Amministrazione Finanziaria che invitavano i contribuenti, che si trovavano nella medesima situazione, ad assolvere all'imposta (vedasi fra le altre la risoluzione n. 197/E/2009), ha adottato un comportamento contra legem. La domanda tesa alla disapplicazione della sanzione per supposta incertezza sulla portata applicativa della norma non può trovare accoglimento, anche perché tale contestazione non è supportata adeguatamente. Circa la censura sulla proporzionalità della sanzione le controdeduzioni si riscontra che è stato applicato sostanzialmente il minimo edittale.
La peculiarità e la complessità delle questioni poste nel presente giudizio giustificano l'integrale compensazione delle spese processuali
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Spese compensate.