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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 03/10/2025, n. 2466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2466 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a
P R I M A S E Z I O N E C I V I L E
in persona dei magistrati dott. Bruno Perla Presidente dott.ssa Carmen Giraldi Relatore dott. Silvia Migliori Componente ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 6367 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2022 promossa da
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato Moccia Gabriella
parte attrice contro
(C.F. ), rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa dall'Avvocato SESTA MICHELE e Maria Novella Bugetti parte convenuta
OGGETTO: Dich. Giudiziale di paternita/maternita naturale di persona maggiorenne - merito
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in verbale di udienza in data 18.7.2025
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 4 Con atto di citazione notificato in data 18 maggio 2022 il Signor Parte_1 conveniva in giudizio la Signora chiedendo di “ - dichiarare Controparte_1
che il sig. nato a [...] il [...] e residente in [...]
alla Piazzetta Carlo Musi 4 è figlio naturale del defunto signor Per_1
nato in [...] il [...] e deceduto in Galigiuica
[...]
(Romania) il 20 gennaio 2022”.
Si costituiva la convenuta, rappresentando di essere all'oscuro dei fatti di causa.
La causa veniva istruita con prove orali e Ctu .
All'udienza del 18.7.2025 le parti precisavano le conclusioni
§
La domanda non può essere accolta.
La convenuta ha rappresentato che solo nel 2009, presso l'azienda del padre si è presentata una donna, successivamente identificata come moglie del signor chiedendo del Signor e dichiarando che avrebbe Parte_1 CP_1
desiderato mostrargli la foto di una bambina che sarebbe stata sua nipote, figlia di un figlio non riconosciuto. Veniva, però chiesto alla sig di non CP_1 riferire nulla dell'incontro all'interessato.
La sig, decise di fare come richiesto dalla donna e non disse CP_1
nulla al padre.
Tempo dopo, il Signor contattò direttamente la Signora Pt_1 CP_1
proponendole di incontrarsi e, al termine dell'incontro, il Signor pregò la Pt_1
Signora di non fare menzione dell'incontro con il sig CP_1 CP_1
Fino alla raccomandata ricevuta in data 31 marzo 2022, la Signora
nulla ha più saputo del e delle sue intenzioni. CP_1 Pt_1
I testi indotti da parte ricorrente hanno rappresentato che il sig Pt_1
sin da piccolo avrebbe conosciuto il sig come padre, frequentandolo con CP_1
regolarità. Tuttavia tale rappresentazione confligge con la dinamica dei fatti.
Infatti, risulta singolare che il sig pur a conoscenza della paternità del sig Pt_1
pagina 2 di 4 sia rimasto inerte per un così lasso temporale prima di farsi vivo con la CP_1
sorella e poi le abbia chiesto di non dire nulla al padre del loro incontro.
In ogni caso è dirimente la consulenza emogenetica, svolta mediante prelievi da attore e convenuta.
Il consulente tecnico, i cui accertamenti sono esenti da vizi metodologici, ha accertato che: “La ricerca di campioni biologici del defunto Persona_1
ha dato esito negativo.
Non disponendo di campioni biologici del defunto si è proceduto a verificare, attraverso l'analisi dei campioni biologici di e dell'attore Controparte_1
se questi potessero condividere il padre. A tal fine si è proceduto a Parte_1
un calcolo biostatistico prendendo in considerazione i profili genetici di Pt_1
e analizzando 27 regioni polimorfiche del DNA,
[...] Controparte_1
tenendo in considerazione che sono figli di mamme diverse, e ipotizzando che siano mezzi fratelli da parte di padre, siano cioè figli dello stesso padre. Tale calcolo ha esibito un valore di LR inferiore a 1, che secondo le linee guida nazionali specifiche del settore (GEFI – Gruppo Genetisti Forensi Italiani) e internazionali (ENFSI – European Network of Forensic Science
Institutes), non consentono di supportare l'ipotesi che e Parte_1
siano figli biologici dello stesso padre. Controparte_1
In conclusione, dal confronto dei profili genetici di e di Parte_1
figlia del defunto sono emerse Controparte_1 Persona_1
indicazioni che consentono di escludere che i soggetti possano condividere il medesimo padre. Tenuto conto di tale risultato è possibile dedurre che non è il padre biologico di sebbene la Persona_1 Parte_1 certezza di tale dato si avrebbe esclusivamente con l'esame diretto del
DNA di . Persona_1
Le spese di lite sono regolate dal principio generale della soccombenza, così come le spese di Ctu.
P . Q . M . definitivamente decidendo sulla causa N.R.G. 6367/2022, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa e respinta: rigetta il ricorso:
pagina 3 di 4 condanna parte ricorrente a corrispondere a parte resistente le spese legali nella misura di euro 6000,00 oltre rimborso forfettario Iva e Cassa come per legge pone le spese di Ctu a carico di parte ricorrente
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile in data 22.9.2025 .
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE dott. Bruno Perla
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