Articolo 9 della Legge 7 dicembre 1961, n. 1264
Articolo 8Articolo 10
Versione
27 dicembre 1961
Art. 9. Concorso riservato a posti di consigliere di terza classe

Nella prima applicazione della presente legge, un quinto dei posti che vanno ad incremento della dotazione del ruolo della carriera del personale direttivo, di cui alla allegata tabella A, e' riservato, mediante concorso per esame speciale, da espletarsi secondo le modalita' di cui al terzo comma dell'articolo 10, al personale delle carriere di concetto del Ministero della pubblica istruzione in possesso della laurea in giurisprudenza o lettere o filosofia o materie letterarie o pedagogia.
Ai vincitori del concorso di cui sopra, il servizio prestato nella carriera di concetto e' valutato in ragione di due terzi, senza alcuna limitazione di durata, ai fini del compimento dei periodi di anzianita' prescritti per la promozione alla qualifica immediatamente superiore a quella iniziale.
Entrata in vigore il 27 dicembre 1961