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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 01/10/2025, n. 1900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1900 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott.ssa Lilia Maria Ricucci, letti gli atti, all'esito dell'udienza del 1°.10.2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6004/2020 R.G.L. vertente
T R A
rappresentato e difeso dagli avv.ti Gloria Beatrice Cantatore e Parte_1
Tommaso D'Amico, come da procura speciale alle liti in atti;
RICORRENTE
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Grazia CP_1
Guerra e Domenico Longo come da procura generale alle liti richiamata in atti
RESISTENTE
RESISTENTE
Oggetto: differenze disoccupazione agricola anno 2018.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 13/07/2020, esponeva quanto segue in punto Parte_1 di fatto e di diritto: “Il ricorrente, bracciante agricolo, nel corso dell'anno 2018 ha lavorato alle dipendenze di un' azienda agricola denominata “Leone Maria Laura” dal 26/06/18 al 31/12/18 per un totale di 103 giornate lavorative, con la qualifica di bracciante agricolo comune. Il rapporto di lavoro è stato regolarmente e tempestivamente denunciato all' dal datore di lavoro a mezzo degli appositi modelli Ed-Mag forniti dall'istituto e, il ricorrente ha CP_1 poi ritualmente richiesto l'inserimento negli elenchi anagrafici comunali per i lavoratori agricoli relativi all'anno 2018.
L'istituto ha infatti provveduto alla iscrizione del ricorrente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli ( alla pagina
104/315 al n. 1032) sulla scorta di tale iscrizione lo stesso, in data 07.03.19 avanzava domanda di disoccupazione pagina 1 di 6 agricola. Il medesimo ricorrente ha successivamente e ritualmente domandato, giacché in possesso dei requisiti richiesti
(ivi compresa l'anzianità contributiva, come risulta dall'estratto conto assicurativo), l'erogazione della indennità di disoccupazione agricola con le modalità e per gli importi stabiliti dalla legge. Con missiva datata 20.07.19 l CP_1 comunicava all'odierno ricorrente l'accoglimento della domanda di disoccupazione agricola n.2019810102332, relativa all'annualità 2018, comunicando inoltre che l'importo posto in pagamento sarebbe stato pari ad euro 3.216,20 (al netto di euro 178,74 per recuperi e trattenute). Nello specifico euro 652,66 a titolo di giornate indennizzate pari a 30 ed euro 2.742,28,66 a titolo di assegni familiari. Avverso tale liquidazione irrisoria, il ricorrente presentava in data
27/08/19 istanza di riesame, richiedendo la liquidazione di un numero maggiore di giornate agricole, senza che lo stesso sortisse alcun riscontro. Detta indennità di disoccupazione non è stata liquidata dall per l'intero CP_1 importo. In particolare, l' non ha correttamente calcolato le somme dovute al sig. in ragione delle CP_2 Parte_1 giornate lavorate e delle giornate da indennizzare. Vi sono, pertanto, tutti i presupposti di legge per il ricorso giudiziario, atteso che la suddetta riduzione si palesa illegittima. L'indennità di disoccupazione in questione è stata istituita dall'art. 32 della legge L'indennità di disoccupazione in questione è stata istituita dall'art. 32 della legge 29 aprile 1949, n. 264, successivamente modificato dall'art.1 D.P.R. 3 dicembre 1970, n. 1049, che stabilisce che ai lavoratori agricoli “spetta l'indennità di disoccupazione qualora risultano iscritti negli elenchi per almeno un anno oltre che per quello per il quale è richiesta l'indennità ed abbiano conseguito nell'anno per il quale è richiesta l'indennità e nell'anno precedente un accredito complessivo di 102 contributi giornalieri”. L'indennità di disoccupazione agricola, ai sensi dell'art. 1, commi da 55 a 57, della legge 24.12.2007 n. 247, dal 1° gennaio 2008, deve essere corrisposta per un numero di giornate pari a quelle di iscrizione risultanti dagli elenchi dei nominativi agricoli e per un importo giornaliero pari al 40% della retribuzione di cui all'art. 1 del decreto-legge 9 ottobre, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. L'indicato ammontare deve essere corrisposto entro il limite di
365 giornate del parametro annuo di riferimento. Dall'importo dovuto per indennità di disoccupazione va detratta una somma pari al 9% per ogni giornata di indennizzata fino al massimo di 150, quale contributo di solidarietà ai fini del raggiungimento del requisito annuo di 270 contributi giornalieri, valido per il diritto e la misura delle prestazioni pensionistiche. Il sig. ha lavorato per ulteriori 12 giorni nel periodo dal 12/06/18 al 31/10/18 come Parte_1 autista. Giornate già decurtate ai fini del calcolo della disoccupazione Da tali premesse rinviene un credito previdenziale in favore del ricorrente pari ad €. 1.987,10, somma così calcolata: totale dovuto per 91 giornate ( giornate lavorate per l'anno 2018 sottratte le 12 giornate nell'industria) = € 1.987,10. ( Disoccupazione agricola: € 54,59 x (salario da busta paga ) 40% = € 21,84 x 91 (giornate lavorate) = € 1987,10 - 9% = € 1.808,26 a titolo di disoccupazione agricola. Somma a cui andranno detratti euro 593,92 al netto delle trattenute come già corrisposti. Per un residuo credito richiesto in questa sede pari a euro: 1.214,34”.
Adiva, quindi, l'intestato Tribunale di Foggia, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “dichiarare il diritto del ricorrente sig. in qualità di Parte_1 bracciante agricolo, alla liquidazione della indennità di disoccupazione agricola e delle conseguenti prestazioni, relative pagina 2 di 6 all'anno 2018 per 91 giornate, come per legge e condannare l per le ragioni innanzi esposte, al pagamento di €. CP_1
1.214,34 , quale somma rinvenente dalla differenza tra quanto ricevuto e quanto spettante, oltre interessi legali dalla maturazione del diritto”. Vinte le spese di lite. CP_ Costituitosi in giudizio, l' contestava la fondatezza della domanda e ne chiedeva il rigetto, evidenziando la correttezza del proprio calcolo.
Acquisiti gli atti e i documenti delle parti, disposta CTU contabile e lette le note di trattazione scritta, all'esito dell'udienza del 1°.10.2025, la causa è stata decisa con sentenza depositata telematicamente.
2. Il ricorso è fondato, nei limiti e per le ragioni che seguono.
2.1 Indispensabile una breve premessa in ordine ai requisiti necessari per la concessione delle prestazioni richieste nel ricorso.
Per quanto riguarda il diritto degli operai agricoli a tempo determinato all'indennità ordinaria di disoccupazione agricola occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) iscrizione negli elenchi nominativi nell'anno di riferimento dell'indennità ed altro precedente
(biennio assicurativo);
b) minimo di 102 contributi giornalieri accreditati nel biennio corrispondente all'anno al quale si riferisce l'indennità ed a quello precedente (minimo contributivo) (in assenza dell'anno di contribuzione nel biennio è sufficiente aver prestato almeno 78 giornate di effettiva attività lavorativa nell'anno precedente quello di riferimento dell'indennità stessa).
La sussistenza del requisito assicurativo può essere dimostrata con l'iscrizione negli elenchi nominativi o con il certificato provvisorio di iscrizione di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 212 del 1946 per il numero minimo di giornate nell'anno di riferimento (ancora, da ultimo, Cass. lav. 11.11.2002, n.
15835).
Inoltre, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 1049 del 3/12/1970: “i periodi di occupazione coperti da assicurazione contro la disoccupazione per prestazioni di lavoro in agricoltura e quelli relativi a lavoro prestato in attivita' non agricola sono cumulabili agli effetti del conseguimento del diritto alla relativa indennita'. A tal fine si considerano equivalenti: sei contributi giornalieri ad un contributo settimanale, ventisei contributi giornalieri ad un contributo mensile. I lavoratori addetti promiscuamente ad attivita' agricola e non agricola, i quali presentino domanda di indennita' di disoccupazione in base alle speciali norme per i lavoratori agricoli e che nel biennio di cui al precedente articolo 1 possano far valere una prevalente contribuzione in agricoltura, sono ammessi a fruire della indennita' ai sensi dell'articolo 32, lettera a), della legge 29 aprile 1949, n. 264, modificato dal precedente articolo 1. All'atto della cessazione di una delle attivita' espletate, i lavoratori di cui al comma precedente possono ottenere la prestazione in conformita' delle norme della assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria, di cui al decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni, qualora per il biennio anteriore all'inizio del periodo di disoccupazione possano far valere una prevalente contribuzione per attività non agricola”. pagina 3 di 6 Dal complessivo tenore della norma si evince che la prevalenza del settore agricoltura o industria, a seconda dei casi, deve essere parametrata al biennio contributivo ed assicurativo di riferimento.
2.2 Il ricorrente vanta tutti i requisiti per la concessione della prestazione richiesta e, con riferimento all'anno 2018, risulta agli atti aver lavorato per 103 giornate nel settore agricolo e 232 giornate (di cui
8gg lavorate e 224 gg non lavorate) nel settore non agricolo (cfr. all.3 pag.
1 - prospetto di liquidazione DS prodotto dal ricorrente in uno al ricorso in data 13.7.2020).
Dall'estratto conto previdenziale emesso il 9.7.2020 risulta una contribuzione da lavoro dipendente, nell'anno 2017, pari a n. 11 settimane (e, di conseguenza, pari a 66 giorni), mentre la contribuzione in agricoltura è pari a n. 103 giorni nell'anno 2018 (e n. 30 giorni quale trattamento speciale in agricoltura). Alla luce delle coordinate ermeneutiche suesposte, la contribuzione in agricoltura è nettamente superiore.
2.3 Sulla questione relativa alle modalità di calcolo dell'indennità di disoccupazione agricola, in caso di cumulo dell'attività dipendente agricola e di quella non agricola, la Corte di Appello di Bari si è pronunciata in numerose pronunce (v. App. Bari sent. 932/2020 del 6 luglio 2020, pubblicata il 21 luglio, est. Tarantino;
sent. n. 61/2021 del 14 gennaio 2021, pubblicata il 19 gennaio, est. Ariola), le cui considerazioni vanno in questa sede ribadite e riportate in quanto pienamente condivise da questo Tribunale: “La legge 24 dicembre 2007, n. 247, è intervenuta a innovare la normativa relativa ai lavoratori agricoli. Ed infatti, oltre a prevedere che l'importo giornaliero dell'indennità ordinaria di disoccupazione agricola, per gli operai agricoli a tempo determinato e figure equiparate, è fissato nella misura del 40% della retribuzione di riferimento e che l'importo viene corrisposto con riferimento alle giornate di iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli a tempo determinato (cfr. art 1, comma 55), la legge in parola si occupa anche dell'ipotesi in cui debbano cumularsi attività dipendente agricola e attività dipendente non agricola. In particolare, il comma 56 dell'art. 1 cit. così recita:
«Ai fini dell'indennità di cui al comma 55, sono valutati i periodi di lavoro dipendente svolti nel settore agricolo ovvero in altri settori, purché in tal caso l'attività agricola sia prevalente nell'anno ovvero nel biennio cui si riferisce la domanda». A seguito di tale innovazione legislativa lo stesso è intervenuto, con la circolare n. 24 del 20 febbraio 2009,
a dettare chiarimenti applicativi proprio a proposito del cumulo dell'attività dipendente agricola e di quella non agricola.
Nella menzionata circolare si legge: «Ulteriore innovazione della legge di riforma è quella fissata dall'art 1 comma 56 che, ai fini della valutazione delle giornate di disoccupazione agricola da indennizzare, prende in considerazione, oltre alle giornate svolte nel settore agricolo, anche quelle dipendenti svolte nel settore non agricolo purché, nell'anno o nel biennio cui si riferisce la domanda, sia prevalente l'attività svolta nel settore agricolo. A partire dalle prestazioni relative al 2008, va quindi, in primo luogo appurata la prevalente attività agricola nell'anno di riferimento della prestazione: - in caso di prevalenza, la prestazione va liquidata nel settore agricolo, cumulando l'attività agricola con quella non agricola;
- in caso contrario, occorre accertare la prevalenza dell'attività agricola nel biennio: in caso positivo,
pagina 4 di 6 la prestazione va liquidata cumulando l'attività agricola con quella non agricola;
in caso negativo, la domanda deve essere gestita dal settore non agricolo».
Inoltre, l'art. 1 comma 55 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, in ordine al numero massimo di giornate indennizzabili prevede che il trattamento “è corrisposto per il numero di giornate di iscrizione negli elenchi nominativi, entro il limite di 365 giornate del parametro annuo di riferimento”.
La norma, quindi, non contiene alcun riferimento a giornate non indennizzabili, ovvero da detrarre dal parametro
365” (Corte d'Appello di Bari, sent. n. 61/2021).
Pertanto, “una volta affermata la prevalenza dell'attività agricola, in virtù del numero preponderante di giornate contributive, non vi è alcuna disposizione che permetta di detrarre le giornate non lavorate dal calcolo della misura della prestazione e delle giornate effettivamente indennizzabili” (Corte d'Appello di Bari, sentenza n. 1700/2023 del
24.10.2023, G.A. relatore dott.ssa Mosca).
2.4 Nel caso di specie non v'è dubbio che sussista il requisito della prevalenza dell'attività agricola, atteso che le giornate di lavoro in agricoltura espletate dalla nell'anno 2018 sono ben più numerose rispetto a quelle svolte nel settore non agricolo (103 giornate agricole a fronte di 8 svolte in un settore diverso, come risulta dalla documentazione allegata).
Ne deriva, come conseguenza, che la parte ricorrente risulta aver diritto alla liquidazione dell'indennità di disoccupazione azionata in relazione alle giornate ulteriori non liquidate.
3. Quanto al conteggio delle somme ancora dovute dall' soccorrono i calcoli del CTU CP_1 nominato, dott. il quale, con integrazione di perizia depositata in data 29.9.2025 Persona_1 ha così concluso: “sulla base dei parametri evidenziati nel quesito integrativo, al ricorrente spettano 1.588,21 euro come differenza a titolo di disoccupazione agricola per l'anno 2018”.
3.1 Deve tuttavia evidenziarsi che, in assenza della specifica volontà dello stesso ricorrente di chiedere una somma maggiore, rispetto a quella indicata nelle conclusioni del ricorso, parametrata su
91 giornate, avendo questi chiesto la condanna dell' al pagamento di € 1.214,34, “quale somma CP_1 rinveniente dalla differenza tra quanto ricevuto e quanto spettante, oltre interessi legali dalla maturazione del diritto”, il Tribunale deve limitare la pronuncia di condanna a tale importo, pena la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ex art. 112 c.p.c.
Alla luce delle esposte considerazioni, in definitiva, il ricorso va accolto, con la conseguente condanna dell' al pagamento, in favore del ricorrente, della complessiva somma di € 1.214,34 CP_1 quale differenza di disoccupazione agricola per l'anno 2018, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo.
4. La soccombenza regola le spese (D.M. n. 147/2022, cause di previdenza, scaglione “infra” €
5.200,00, valori minimi, i quali sarebbero pari ad € 1.312,00 ma, in ragione dell'art. 152 disp. att.
c.p.c., quarto inciso, vengono limitati al valore della prestazione previdenziale dedotta in giudizio). pagina 5 di 6 4.1 Spese di CTU, liquidate con separato decreto emesso in data odierna, parimenti a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso, iscritto al n. 6004/2020, proposto da nei confronti dell disattesa e assorbita ogni contraria Parte_1 CP_1 istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna dell' al pagamento, in favore del ricorrente, della CP_1 complessiva somma di € 1.214,34 quale differenza di disoccupazione agricola per l'anno 2018, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo.
b) condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, liquidate CP_1 complessivamente in € 1.214,34 oltre IVA, CAP e spese generali, con distrazione in favore degli
Avv.ti Cantatore e D'Amico, dichiaratisi antistatari;
c) pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' CP_1
Foggia, all'esito dell'udienza del 1°.10.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Lilia Maria Ricucci)
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott.ssa Lilia Maria Ricucci, letti gli atti, all'esito dell'udienza del 1°.10.2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6004/2020 R.G.L. vertente
T R A
rappresentato e difeso dagli avv.ti Gloria Beatrice Cantatore e Parte_1
Tommaso D'Amico, come da procura speciale alle liti in atti;
RICORRENTE
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Grazia CP_1
Guerra e Domenico Longo come da procura generale alle liti richiamata in atti
RESISTENTE
RESISTENTE
Oggetto: differenze disoccupazione agricola anno 2018.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 13/07/2020, esponeva quanto segue in punto Parte_1 di fatto e di diritto: “Il ricorrente, bracciante agricolo, nel corso dell'anno 2018 ha lavorato alle dipendenze di un' azienda agricola denominata “Leone Maria Laura” dal 26/06/18 al 31/12/18 per un totale di 103 giornate lavorative, con la qualifica di bracciante agricolo comune. Il rapporto di lavoro è stato regolarmente e tempestivamente denunciato all' dal datore di lavoro a mezzo degli appositi modelli Ed-Mag forniti dall'istituto e, il ricorrente ha CP_1 poi ritualmente richiesto l'inserimento negli elenchi anagrafici comunali per i lavoratori agricoli relativi all'anno 2018.
L'istituto ha infatti provveduto alla iscrizione del ricorrente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli ( alla pagina
104/315 al n. 1032) sulla scorta di tale iscrizione lo stesso, in data 07.03.19 avanzava domanda di disoccupazione pagina 1 di 6 agricola. Il medesimo ricorrente ha successivamente e ritualmente domandato, giacché in possesso dei requisiti richiesti
(ivi compresa l'anzianità contributiva, come risulta dall'estratto conto assicurativo), l'erogazione della indennità di disoccupazione agricola con le modalità e per gli importi stabiliti dalla legge. Con missiva datata 20.07.19 l CP_1 comunicava all'odierno ricorrente l'accoglimento della domanda di disoccupazione agricola n.2019810102332, relativa all'annualità 2018, comunicando inoltre che l'importo posto in pagamento sarebbe stato pari ad euro 3.216,20 (al netto di euro 178,74 per recuperi e trattenute). Nello specifico euro 652,66 a titolo di giornate indennizzate pari a 30 ed euro 2.742,28,66 a titolo di assegni familiari. Avverso tale liquidazione irrisoria, il ricorrente presentava in data
27/08/19 istanza di riesame, richiedendo la liquidazione di un numero maggiore di giornate agricole, senza che lo stesso sortisse alcun riscontro. Detta indennità di disoccupazione non è stata liquidata dall per l'intero CP_1 importo. In particolare, l' non ha correttamente calcolato le somme dovute al sig. in ragione delle CP_2 Parte_1 giornate lavorate e delle giornate da indennizzare. Vi sono, pertanto, tutti i presupposti di legge per il ricorso giudiziario, atteso che la suddetta riduzione si palesa illegittima. L'indennità di disoccupazione in questione è stata istituita dall'art. 32 della legge L'indennità di disoccupazione in questione è stata istituita dall'art. 32 della legge 29 aprile 1949, n. 264, successivamente modificato dall'art.1 D.P.R. 3 dicembre 1970, n. 1049, che stabilisce che ai lavoratori agricoli “spetta l'indennità di disoccupazione qualora risultano iscritti negli elenchi per almeno un anno oltre che per quello per il quale è richiesta l'indennità ed abbiano conseguito nell'anno per il quale è richiesta l'indennità e nell'anno precedente un accredito complessivo di 102 contributi giornalieri”. L'indennità di disoccupazione agricola, ai sensi dell'art. 1, commi da 55 a 57, della legge 24.12.2007 n. 247, dal 1° gennaio 2008, deve essere corrisposta per un numero di giornate pari a quelle di iscrizione risultanti dagli elenchi dei nominativi agricoli e per un importo giornaliero pari al 40% della retribuzione di cui all'art. 1 del decreto-legge 9 ottobre, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. L'indicato ammontare deve essere corrisposto entro il limite di
365 giornate del parametro annuo di riferimento. Dall'importo dovuto per indennità di disoccupazione va detratta una somma pari al 9% per ogni giornata di indennizzata fino al massimo di 150, quale contributo di solidarietà ai fini del raggiungimento del requisito annuo di 270 contributi giornalieri, valido per il diritto e la misura delle prestazioni pensionistiche. Il sig. ha lavorato per ulteriori 12 giorni nel periodo dal 12/06/18 al 31/10/18 come Parte_1 autista. Giornate già decurtate ai fini del calcolo della disoccupazione Da tali premesse rinviene un credito previdenziale in favore del ricorrente pari ad €. 1.987,10, somma così calcolata: totale dovuto per 91 giornate ( giornate lavorate per l'anno 2018 sottratte le 12 giornate nell'industria) = € 1.987,10. ( Disoccupazione agricola: € 54,59 x (salario da busta paga ) 40% = € 21,84 x 91 (giornate lavorate) = € 1987,10 - 9% = € 1.808,26 a titolo di disoccupazione agricola. Somma a cui andranno detratti euro 593,92 al netto delle trattenute come già corrisposti. Per un residuo credito richiesto in questa sede pari a euro: 1.214,34”.
Adiva, quindi, l'intestato Tribunale di Foggia, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “dichiarare il diritto del ricorrente sig. in qualità di Parte_1 bracciante agricolo, alla liquidazione della indennità di disoccupazione agricola e delle conseguenti prestazioni, relative pagina 2 di 6 all'anno 2018 per 91 giornate, come per legge e condannare l per le ragioni innanzi esposte, al pagamento di €. CP_1
1.214,34 , quale somma rinvenente dalla differenza tra quanto ricevuto e quanto spettante, oltre interessi legali dalla maturazione del diritto”. Vinte le spese di lite. CP_ Costituitosi in giudizio, l' contestava la fondatezza della domanda e ne chiedeva il rigetto, evidenziando la correttezza del proprio calcolo.
Acquisiti gli atti e i documenti delle parti, disposta CTU contabile e lette le note di trattazione scritta, all'esito dell'udienza del 1°.10.2025, la causa è stata decisa con sentenza depositata telematicamente.
2. Il ricorso è fondato, nei limiti e per le ragioni che seguono.
2.1 Indispensabile una breve premessa in ordine ai requisiti necessari per la concessione delle prestazioni richieste nel ricorso.
Per quanto riguarda il diritto degli operai agricoli a tempo determinato all'indennità ordinaria di disoccupazione agricola occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) iscrizione negli elenchi nominativi nell'anno di riferimento dell'indennità ed altro precedente
(biennio assicurativo);
b) minimo di 102 contributi giornalieri accreditati nel biennio corrispondente all'anno al quale si riferisce l'indennità ed a quello precedente (minimo contributivo) (in assenza dell'anno di contribuzione nel biennio è sufficiente aver prestato almeno 78 giornate di effettiva attività lavorativa nell'anno precedente quello di riferimento dell'indennità stessa).
La sussistenza del requisito assicurativo può essere dimostrata con l'iscrizione negli elenchi nominativi o con il certificato provvisorio di iscrizione di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 212 del 1946 per il numero minimo di giornate nell'anno di riferimento (ancora, da ultimo, Cass. lav. 11.11.2002, n.
15835).
Inoltre, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 1049 del 3/12/1970: “i periodi di occupazione coperti da assicurazione contro la disoccupazione per prestazioni di lavoro in agricoltura e quelli relativi a lavoro prestato in attivita' non agricola sono cumulabili agli effetti del conseguimento del diritto alla relativa indennita'. A tal fine si considerano equivalenti: sei contributi giornalieri ad un contributo settimanale, ventisei contributi giornalieri ad un contributo mensile. I lavoratori addetti promiscuamente ad attivita' agricola e non agricola, i quali presentino domanda di indennita' di disoccupazione in base alle speciali norme per i lavoratori agricoli e che nel biennio di cui al precedente articolo 1 possano far valere una prevalente contribuzione in agricoltura, sono ammessi a fruire della indennita' ai sensi dell'articolo 32, lettera a), della legge 29 aprile 1949, n. 264, modificato dal precedente articolo 1. All'atto della cessazione di una delle attivita' espletate, i lavoratori di cui al comma precedente possono ottenere la prestazione in conformita' delle norme della assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria, di cui al decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni, qualora per il biennio anteriore all'inizio del periodo di disoccupazione possano far valere una prevalente contribuzione per attività non agricola”. pagina 3 di 6 Dal complessivo tenore della norma si evince che la prevalenza del settore agricoltura o industria, a seconda dei casi, deve essere parametrata al biennio contributivo ed assicurativo di riferimento.
2.2 Il ricorrente vanta tutti i requisiti per la concessione della prestazione richiesta e, con riferimento all'anno 2018, risulta agli atti aver lavorato per 103 giornate nel settore agricolo e 232 giornate (di cui
8gg lavorate e 224 gg non lavorate) nel settore non agricolo (cfr. all.3 pag.
1 - prospetto di liquidazione DS prodotto dal ricorrente in uno al ricorso in data 13.7.2020).
Dall'estratto conto previdenziale emesso il 9.7.2020 risulta una contribuzione da lavoro dipendente, nell'anno 2017, pari a n. 11 settimane (e, di conseguenza, pari a 66 giorni), mentre la contribuzione in agricoltura è pari a n. 103 giorni nell'anno 2018 (e n. 30 giorni quale trattamento speciale in agricoltura). Alla luce delle coordinate ermeneutiche suesposte, la contribuzione in agricoltura è nettamente superiore.
2.3 Sulla questione relativa alle modalità di calcolo dell'indennità di disoccupazione agricola, in caso di cumulo dell'attività dipendente agricola e di quella non agricola, la Corte di Appello di Bari si è pronunciata in numerose pronunce (v. App. Bari sent. 932/2020 del 6 luglio 2020, pubblicata il 21 luglio, est. Tarantino;
sent. n. 61/2021 del 14 gennaio 2021, pubblicata il 19 gennaio, est. Ariola), le cui considerazioni vanno in questa sede ribadite e riportate in quanto pienamente condivise da questo Tribunale: “La legge 24 dicembre 2007, n. 247, è intervenuta a innovare la normativa relativa ai lavoratori agricoli. Ed infatti, oltre a prevedere che l'importo giornaliero dell'indennità ordinaria di disoccupazione agricola, per gli operai agricoli a tempo determinato e figure equiparate, è fissato nella misura del 40% della retribuzione di riferimento e che l'importo viene corrisposto con riferimento alle giornate di iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli a tempo determinato (cfr. art 1, comma 55), la legge in parola si occupa anche dell'ipotesi in cui debbano cumularsi attività dipendente agricola e attività dipendente non agricola. In particolare, il comma 56 dell'art. 1 cit. così recita:
«Ai fini dell'indennità di cui al comma 55, sono valutati i periodi di lavoro dipendente svolti nel settore agricolo ovvero in altri settori, purché in tal caso l'attività agricola sia prevalente nell'anno ovvero nel biennio cui si riferisce la domanda». A seguito di tale innovazione legislativa lo stesso è intervenuto, con la circolare n. 24 del 20 febbraio 2009,
a dettare chiarimenti applicativi proprio a proposito del cumulo dell'attività dipendente agricola e di quella non agricola.
Nella menzionata circolare si legge: «Ulteriore innovazione della legge di riforma è quella fissata dall'art 1 comma 56 che, ai fini della valutazione delle giornate di disoccupazione agricola da indennizzare, prende in considerazione, oltre alle giornate svolte nel settore agricolo, anche quelle dipendenti svolte nel settore non agricolo purché, nell'anno o nel biennio cui si riferisce la domanda, sia prevalente l'attività svolta nel settore agricolo. A partire dalle prestazioni relative al 2008, va quindi, in primo luogo appurata la prevalente attività agricola nell'anno di riferimento della prestazione: - in caso di prevalenza, la prestazione va liquidata nel settore agricolo, cumulando l'attività agricola con quella non agricola;
- in caso contrario, occorre accertare la prevalenza dell'attività agricola nel biennio: in caso positivo,
pagina 4 di 6 la prestazione va liquidata cumulando l'attività agricola con quella non agricola;
in caso negativo, la domanda deve essere gestita dal settore non agricolo».
Inoltre, l'art. 1 comma 55 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, in ordine al numero massimo di giornate indennizzabili prevede che il trattamento “è corrisposto per il numero di giornate di iscrizione negli elenchi nominativi, entro il limite di 365 giornate del parametro annuo di riferimento”.
La norma, quindi, non contiene alcun riferimento a giornate non indennizzabili, ovvero da detrarre dal parametro
365” (Corte d'Appello di Bari, sent. n. 61/2021).
Pertanto, “una volta affermata la prevalenza dell'attività agricola, in virtù del numero preponderante di giornate contributive, non vi è alcuna disposizione che permetta di detrarre le giornate non lavorate dal calcolo della misura della prestazione e delle giornate effettivamente indennizzabili” (Corte d'Appello di Bari, sentenza n. 1700/2023 del
24.10.2023, G.A. relatore dott.ssa Mosca).
2.4 Nel caso di specie non v'è dubbio che sussista il requisito della prevalenza dell'attività agricola, atteso che le giornate di lavoro in agricoltura espletate dalla nell'anno 2018 sono ben più numerose rispetto a quelle svolte nel settore non agricolo (103 giornate agricole a fronte di 8 svolte in un settore diverso, come risulta dalla documentazione allegata).
Ne deriva, come conseguenza, che la parte ricorrente risulta aver diritto alla liquidazione dell'indennità di disoccupazione azionata in relazione alle giornate ulteriori non liquidate.
3. Quanto al conteggio delle somme ancora dovute dall' soccorrono i calcoli del CTU CP_1 nominato, dott. il quale, con integrazione di perizia depositata in data 29.9.2025 Persona_1 ha così concluso: “sulla base dei parametri evidenziati nel quesito integrativo, al ricorrente spettano 1.588,21 euro come differenza a titolo di disoccupazione agricola per l'anno 2018”.
3.1 Deve tuttavia evidenziarsi che, in assenza della specifica volontà dello stesso ricorrente di chiedere una somma maggiore, rispetto a quella indicata nelle conclusioni del ricorso, parametrata su
91 giornate, avendo questi chiesto la condanna dell' al pagamento di € 1.214,34, “quale somma CP_1 rinveniente dalla differenza tra quanto ricevuto e quanto spettante, oltre interessi legali dalla maturazione del diritto”, il Tribunale deve limitare la pronuncia di condanna a tale importo, pena la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ex art. 112 c.p.c.
Alla luce delle esposte considerazioni, in definitiva, il ricorso va accolto, con la conseguente condanna dell' al pagamento, in favore del ricorrente, della complessiva somma di € 1.214,34 CP_1 quale differenza di disoccupazione agricola per l'anno 2018, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo.
4. La soccombenza regola le spese (D.M. n. 147/2022, cause di previdenza, scaglione “infra” €
5.200,00, valori minimi, i quali sarebbero pari ad € 1.312,00 ma, in ragione dell'art. 152 disp. att.
c.p.c., quarto inciso, vengono limitati al valore della prestazione previdenziale dedotta in giudizio). pagina 5 di 6 4.1 Spese di CTU, liquidate con separato decreto emesso in data odierna, parimenti a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso, iscritto al n. 6004/2020, proposto da nei confronti dell disattesa e assorbita ogni contraria Parte_1 CP_1 istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna dell' al pagamento, in favore del ricorrente, della CP_1 complessiva somma di € 1.214,34 quale differenza di disoccupazione agricola per l'anno 2018, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo.
b) condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, liquidate CP_1 complessivamente in € 1.214,34 oltre IVA, CAP e spese generali, con distrazione in favore degli
Avv.ti Cantatore e D'Amico, dichiaratisi antistatari;
c) pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' CP_1
Foggia, all'esito dell'udienza del 1°.10.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Lilia Maria Ricucci)
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