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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 21/10/2025, n. 2786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2786 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1153/2025 c.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quinta civile
Composta dai magistrati:
Dott.ssa NT Paletto Presidente Dott.ssa Maria Vicidomini Consigliere rel. Dott. Nunzio Daniele Buzzanca Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, discussa in camera di consiglio all'udienza del 24.09.2025, promossa con ricorso del 17.04.2025 da:
(C.F. ), nato a [...], il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in Massalengo (LO), Via Baldrighi Vincenzo Giovanni, n. 6, rappresentato e difeso dall'avv. Eliana Tosi (C.F. del Foro di Lodi, presso lo studio della quale elegge domicilio in C.F._2
Lodi, Corso Roma n.60
APPELLANTE
Contro
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Brigati presso e nello studio del quale in Piacenza, via Roma n. 21, è elettivamente domiciliata
APPELLATA
Oggetto: appello avverso sentenza di divorzio n. 852/2024 del Tribunale di Lodi nel procedimento r.g. n. 2181/2023
Con l'intervento del Procuratore Generale Dott.ssa che ha chiesto il rigetto CP_2 dell'appello.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“In via principale e nel merito: 1) accertare la violazione di legge esposta in narrativa e per l'effetto, ridurre il contributo al mantenimento delle minori e nonché il concorso alle spese straordinarie Per_1 Persona_2
1 nella misura del 70%, poste in capo al sig. modificando la statuizione resa con la Parte_1 sentenza n. 852/2024 resa dal Tribunale di Lodi, al punto n. 6 della parte dispositiva, da €. 2.000,00 ad €. 1.300,00 ovvero nella minore somma ritenuta di giustizia, oltre al 50% delle spese straordinarie anziché il 70%; 2) in subordine, modificare la statuizione resa dal Tribunale di Lodi con la sentenza n. 852/2024, nella parte in cui viene stabilito un contributo pari ad €. 2.000,00 mensili in favore della prole, nella diversa e migliore misura che sia ritenuta di giustizia e comunque confacente alla situazione economica e patrimoniale delle parti esposta in narrativa nonché alle esigenze ordinarie delle ragazze risultanti in I grado. In via istruttoria: ammettersi le prove dedotte in primo grado da aversi qui per riproposte. Con vittoria delle spese, competenze e onorari dei due gradi di giudizio”.
Per parte appellata:
“Piaccia all'Ecc. Corte d'Appello, contrariis rejectis, respingere l'avverso appello e confermare la sentenza di primo grado. Vinte le spese e competenze professionali”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§ Il procedimento di primo grado 1. e contraevano matrimonio concordatario in Maleo (LO) in data Parte_1 CP_1
18.06.2005 e dalla loro unione nascevano le figlie 27.04.2007) e NT (9.10.2009). Per_1
2.Con decreto del 20.03.2015 il Tribunale di Lodi omologava la separazione personale dei coniugi alle condizioni dagli stessi concordate che prevedevano: l'affidamento condiviso delle figlie minori;
l'assegnazione della casa coniugale, in comproprietà tra i coniugi, alla Sig.ra per abitarla con le CP_1 figlie;
spese condominiali straordinarie al 50% tra i coniugi;
un contributo di mantenimento per le figlie minori di € 1.900,00 complessivi, oltre il 70% delle spese straordinarie;
un contributo di mantenimento per la moglie di € 500,00 mensili.
3. Con ricorso del 02.08.2023 avanzava ricorso per la dichiarazione di cessazione degli Parte_1 effetti civili del matrimonio dinanzi il Tribunale di Lodi, chiedendo disporsi:
- la conferma dell'affidamento condiviso delle figlie minori;
- il diritto di visita padre - figlie con modalità libere in considerazione dell'età delle ragazze;
-l'assegnazione della casa coniugale, sita in Codogno, via Pietrasanta n.78, a poichè CP_3 rispondente all'interesse della prole;
-un assegno di mantenimento in favore di ciascun figlio minore pari ad euro 350,00 mensili,oltre al 50% delle spese straordinarie;
-l'attribuzione del 50% dell'assegno unico alla madre;
-la revoca dell'assegno di mantenimento alla moglie;
- l'autorizzazione dei coniugi al rinnovo e/o rilascio del passaporto e/o dei documenti di autorizzazione all'espatrio personale e/o dei figli minori;
-la conferma delle ulteriori condizioni indicate nel decreto di omologa di separazione. Nel proprio atto introduttivo il ricorrente deduceva un peggioramento delle proprie condizioni economiche, essendo venuto meno l'introito - pari a 6.807,75 per 12 mensilità, oltre rimborso spese
- legato alla carica allora ricoperta di Consigliere presso la Regione Lombardia;
altresì, il Pt_1 evidenziava di avere intrapreso una nuova relazione sentimentale dalla quale erano nati due figli,
2 (9.09.2019) e (3.06.2023). Il ricorrente rappresentava altresì di aver ripreso ad Per_3 Per_4 esercitare la professione di avvocato, con introiti medi pari a circa € 2.000,00 mensili, e di essere stato costretto ad attingere ai propri risparmi, per sostenere gli obblighi economici di cui all'omologa di separazione.
4. In data 9.11.2023 si costituiva in giudizio , aderendo alla domanda di cessazione degli CP_1 effetti civili del matrimonio. La resistente domandava altresì:
- l'affidamento condiviso delle figlie minori NT, con collocamento delle stesse Per_1 presso la residenza della madre;
-la regolamentazione del diritto di visita del padre, nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici delle figlie minori;
-l' assegnazione della casa coniugale sita in Codogno (LO), via Pietrasanta n. 78, alla madre;
-l'obbligo a carico del di corrispondere un assegno di mantenimento in favore di ciascuna Pt_1 figlia minore pari ad € 950,00, con rivalutazione ISTAT a far tempo dal 20.03.2015, oltre al 70% delle spese straordinarie;
-l'obbligo del di corrispondere un assegno divorzile alla resistente pari ad € 500,00, con Pt_1 rivalutazione ISTAT a far tempo dal 20.03.2015;
-l'attribuzione dell'assegno unico alla madre;
-la conferma, nel resto, delle condizioni di separazione condivise all'udienza del 10.03.2015 ed omologate in data 20.03.2015. La resistente formulava inoltre istanze istruttorie atte ad accertare gli emolumenti spettanti al Pt_1 per il ruolo di A.D. nella società FS Security s.p.a. con sede in Roma, P.zza della Croce Rossa n. 1, nonché l'esibizione delle ultime tre dichiarazioni dei redditi a carico di , compagna Testimone_1 del chiedeva ammettersi prova per interrogatorio formale e testi. Pt_1
Parte resistente deduceva l'intervenuta nomina (politica) di quale Amministratore Delegato di Pt_1
FS Security s.p.a., Società start up legata alle Ferrovie dello Stato;
evidenziava, altresì, la rilevanza del reddito di , madre dei due ulteriori figli del ricorrente, titolare di rinomata Testimone_1 farmacia in centro a Lodi e già assessore del Comune cittadino. La Sig.ra rilevava che già in costanza di matrimonio sussisteva una evidente divergenza CP_1 reddituale e patrimoniale tra i coniugi, accentuatasi al momento della separazione;
sottolineava il proprio ruolo a sostegno dello sviluppo della carriera lavorativa e politica del marito, per essersi parte convenuta interamente dedicata alla cura della casa e della famiglia, ed in particolare alla figlia NT, affetta da dislessia ed in cura presso il centro Laps di Codogno;
rappresentava di essere assunta presso la di EN (PR) con uno stipendio mensile di € 1.300,00 mensili. Controparte_4
5. All'udienza del 12.12.2023 dinanzi il Tribunale di Lodi veniva esperito tentativo di conciliazione all'esito del quale, le parti, chiedevano un rinvio al fine di valutare la possibilità di addivenire a una soluzione conciliativa;
il Tribunale rinviava pertanto all'udienza del 9.02.2024. All'udienza del 9.02.2024 i procuratori delle parti davano atto del mancato raggiungimento di un accordo, insistendo come da rispettivi atti;
sentita la resistente, il Giudice si riservava. Nella camera di consiglio del 13.02.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 09.02.2024, il Tribunale, ritenuta l'opportunità di formulare alle parti una proposta conciliativa per quanto concerneva l'aspetto economico, proponeva alle parti la conciliazione/transazione, nei seguenti termini:
3 “ a) corrisponderà a per il mantenimento delle due figlie € 1.300,00 al Parte_1 CP_5 mese, oltre al 70% delle spese straordinarie individuate come da protocollo della Corte d'Appello di Milano;
b) corrisponderà a a titolo di assegno una tantum la somma di € 18.000,00 Parte_1 CP_5
(somma corrispondente a € 500,00 mensili per tre anni)”;
All'udienza del 7.05.2024 i procuratori delle parti davano atto di non aver raggiunto alcun accordo in ordine a: - logopedista frequentata da NT: in particolare il ricorrente chiedeva che tale spesa fosse posta a carico dei genitori in ragione del 50%, tenuto conto del fatto che la stessa non avesse più natura straordinaria, dal momento che la figlia frequentava il centro settimanalmente, con un esborso mensile di circa 400/500 euro al mese;
il padre inoltre non era convinto dell'utilità del centro;
- assegno una tantum da versare alla resistente: in particolare, chiedeva che la somma da Pt_1 versare venisse ridotta a € 6.000,00, tenuto conto dei versamenti fatti in esubero dal ricorrente successivamente al deposito del ricorso.
6. Con sentenza pronunciata nella camera di consiglio del 11.12.2024 e pubblicata il 30.12.2024 il Tribunale di Lodi così statuiva: 1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1 in Maleo in data 18.6.2005 (matrimonio iscritto nel Registro del suddetto Comune al n. 4,
[...] parte II, serie A, anno 2005);
2) ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Maleo per le annotazioni e le ulteriori incombenze previste;
3) affida NT a entrambi i genitori in modo condiviso, con collocamento prevalente Per_1 presso la madre;
4) assegna a la casa coniugale, sita in Codogno via Pietrasanta n. 78; CP_1
5) dispone che possa vedere e tenere con sé le figlie, salvo diverso accordo tra le Parte_1 parti e tenuto conto delle esigenze delle minori, secondo il seguente calendario: - a fine settimana alternati dal venerdì alle ore 18 alla domenica sera alle 21; - un pomeriggio durante la settimana dall'uscita da scuola fino alla sera alle 21; - durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- durante le vacanze pasquali, ad anni alterni con la madre;
- tre settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, da stabilirsi concordemente entro il 30 marzo di ogni anno;
6) dichiara tenuto e condanna a corrispondere, a far data dalla domanda, a Parte_1 CP_1
a titolo di contributo di mantenimento per le figlie, la somma mensile di € 2.000,00 (pari
[...]
a € 1.000,00 per ciascuna figlia), da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo, oltre al 70% delle spese straordinarie, individuate come da protocollo della Corte d'Appello di Milano;
7) rigetta la domanda di assegno divorzile formulata da parte resistente;
8) compensa le spese di lite tra le parti. Il Tribunale, in ordine al contributo per il mantenimento delle figlie, tenuto conto delle accresciute esigenze delle minori rispetto all'epoca della separazione, dei tempi di permanenza delle stesse presso ciascun genitore e delle condizioni economiche delle parti, nonché considerato che il ricorrente aveva avuto due figli dalla nuova compagna, disponeva l'obbligo del di versare alla per il Pt_1 CP_1 mantenimento delle figlie, la somma complessiva di € 2.000,00 al mese (pari a € 1.000,00 per ciascuna figlia). Le spese straordinarie, ritenuta la disparità reddituale delle parti, venivano poste a carico di in ragione del 70%. Parte_1
4 Per quanto riguarda l'assegno divorzile domandato da ritenuta pacifica l'autosufficienza CP_1 economica della resistente, il Tribunale, facendo applicazione degli orientamenti giurisprudenziali in materia, riteneva che non sussistessero i presupposti per riconoscere l'assegno divorzile a favore della resistente. Quest'ultima, secondo il Giudicante, non aveva assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente, non potendosi ritenere provato che la sua situazione economica, al momento del divorzio, fosse dipesa da scelte comuni dei coniugi durante il matrimonio né che la stessa avesse sacrificato le proprie aspettative professionali per contribuire alla cura della famiglia. Al riguardo, infatti, nessuna prova era stata fornita dalla resistente in ordine alla rinuncia ad incarichi professionali (presso e per ragioni di tipo familiare, tenuto conto dell'inammissibilità dei CP_6 CP_7 capitoli di prova formulati. La sperequazione esistente tra le parti, pertanto, non poteva, secondo il Tribunale, essere ricondotta a scelte concordate dei due coniugi che avrebbero portato la resistente a sacrificare la propria crescita professionale (e dunque reddituale) per dedicarsi alla famiglia. Le spese di lite venivano compensate tra le parti, tenuto conto dell'esito complessivo della causa.
§ Il procedimento di secondo grado
7. Avverso la sentenza del Tribunale di Lodi indicata al punto che precede ha interposto Parte_1 appello limitatamente alle statuizioni economiche di cui al punto 6), chiedendo in via principale la riduzione del contributo paterno al mantenimento delle figlie e NT alla misura di € Per_1
1.300,00 con riparto delle spese straordinarie al 50% tra i genitori;
in via subordinata l'appellante ha chiesto la rideterminazione del contributo paterno al mantenimento delle figlie e NT Per_1
“nella diversa e migliore misura che sia ritenuta di giustizia”, comunque confacente alla situazione economica e patrimoniale delle parti e alle esigenze ordinarie delle ragazze. Parte appellante ha dedotto a sostegno della richiesta di riduzione dell'assegno di mantenimento per le figlie l'intervenuto peggioramento delle proprie condizioni economiche correlato alla cessazione, da febbraio 2023, dalla carica di consigliere regionale per la quale percepiva una indennità mensile di circa €. 9.700,00 ed alla nascita di nuovi figli, nata il [...] e nato il Per_3 Per_4
3.06.2023. A seguito della dismissione della carica regionale l'appellante ha ripreso a fare l'avvocato ed è poi stato nominato A.D. della “FS Security S.p.A.” con emolumento, pari a circa €. 7.500/8.000,00 netti che tuttavia verrà a scadere ad aprile 2026. Inoltre per l'espletamento del nuovo incarico, l'appellante sopporta spese per un ammontare di circa € 2.000,00, dovendosi recare a Roma con cadenza settimanale, ed i 6.000,00 euro mensili residui non sarebbero utili a garantire un regime di vita elevato per due interi nuclei familiari. In ragione di ciò l'appellante avrebbe attinto ai risparmi personali costituiti oltre che da accantonamenti correlati alla pregressa attività di consigliere regionale (450 mila euro in dieci anni) anche da donazioni dei nonni. In tale contesto sarebbe non giustificata la decisione del Tribunale di incrementare l'assegno di mantenimento per NT rispetto a quello stabilito in sede di separazione ed altresì a Per_1 quello oggetto della proposta di conciliazione, tenuto conto del fatto che con l'età aumentano le spese estraordinarie per i figli e non quelle ordinarie. Inoltre secondo il la successivamente alla separazione, si troverebbe in condizioni Pt_1 CP_1 economiche maggiormente favorevoli, poiché assunta full-time con stipendio di €. 1.680,00 mensili, oltre tredicesima e quattordicesima, più € 100,00 per rimborso pasti;
inoltre l'appellata risulterebbe intestataria di fondi di investimento per oltre € 150.000,00; è proprietaria del 50% della casa coniugale, che gode in qualità di assegnataria, e di ulteriori quote immobiliari ricevute per successione dal padre, di cui una in una località turistica che utilizza nei periodi di vacanza;
risulta percettrice al 100% dell'assegno unico di circa € 120,00 mensili;
in aggiunta, dall'esame della documentazione
5 prodotta in primo grado, risulterebbero in favore della rimborsi per bonus/bonifici pari ad € CP_1
5.008,78 nel 2023 ed € 8.993,70 nel 2024; infine risulta intestataria di consistenti quote immobiliari. Secondo l'appellante inoltre la manterrebbe un tenore di vita dispendioso con continue spese CP_1 per attività ludiche e personali mentre le figlie continuano a vivere senza alcun tipo di eccesso: le spese ordinarie delle figlie minori, tenuto conto del fatto che vivono a Codogno e frequentano la scuola statale, risultano essere contenute e quindi incongruenti con la misura dell'assegno stabilito dal Tribunale di Lodi, addirittura aumentato rispetto a quanto concordato in separazione (quando le entrate del sig. erano più alte e non erano nati gli altri due figli) ed attualmente pari ad €. Pt_1
2.000,00, somma che non si coniuga con il tenore di vita condotto dalle stesse, assolutamente ordinario e senza eccessi. A fronte di ciò le spese straordinarie comportano un esborso di notevole rilevanza a carico quasi esclusivo del ricorrente e si sommano al mantenimento ordinario, determinando una uscita mensile di €. 2.700,00/3.000,00 di media, non più sostenibile.
8.Con decreto del 02.05.2025 il Presidente della sezione Famiglia e Minori ha fissato udienza al 24.09.2025, sostituendola col deposito di note scritte e assegnando termine alle parti per il deposito fino al secondo giorno antecedente l'udienza.
9.Con comparsa del 24.07.2025 si è costituita che ha chiesto il rigetto dell'appello. CP_1
In merito alle doglianze di controparte rivolte al solo punto 6) della sentenza di primo grado, ossia alla quantificazione del contributo mensile al mantenimento delle figlie e alla misura di partecipazione alle spese straordinarie, parte appellata ha dedotto:
- che i 1.900,00 € stabiliti in sede di separazione nel marzo 2015 corrispondono alla somma di € 2.270,50 con la rivalutazione ISTAT alla data di pubblicazione della sentenza impugnata (30.12.2024) ed a € 2.308,50 a decorrere dal marzo 2025; non vi sarebbe stato dunque alcun incremento, ma una evidente riduzione di almeno ben 370,50 euro al mese;
- che il Tribunale avrebbe negato l'assegno divorzile alla di € 500,00 mensili all'epoca CP_1 della separazione, pari a € 597,50 con rivalutazione ISTAT alla data del deposito della sentenza;
di conseguenza, l'esborso complessivo di € 2.868,00 (ossia 1.900,00 euro + 500,00 euro, rivalutati al 30.12.2024) a cui sarebbe stato tenuto in base agli accordi di separazione, è Pt_1 stato drasticamente ridotto dal Tribunale di Lodi in € 2.000,00;
- con riferimento ai due figli avuti dal la di lui compagna, nonché madre dei due ulteriori Pt_1 figli, sarebbe titolare dell'avviatissima “Farmacia del Centro di Belloni Sueellen” in Lodi, via Marsala n. 8 e il nuovo nucleo familiare vivrebbe in abitazione di proprietà della stessa;
di guisa che gli importanti risparmi accantonati dall'appellante e i suoi redditi, unitamente alla professione di farmacista esercitata dalla consentono di ritenere che possa continuare a far Tes_1 Pt_1 fronte agli obblighi di mantenimento in favore delle prime due figlie nella (ridotta) misura oggi stabilita dal Tribunale di Lodi;
- che, alla busta paga dell'appellata, passata da € 1.300,00/mese circa ad € 1.600,00/mese circa, si sono contrapposte superiori spese legate all'utilizzo dell'autovettura e alla necessità di ausilio domestico;
- che i tempi di permanenza delle figlie presso ciascun genitore sono sempre stati, e sono tutt'ora, fortemente sbilanciati verso la madre e che l'alternanza non è mai stata rispettata;
- che non ha mai rispettato il dovuto aggiornamento annuale ISTAT che ha versato, con Pt_1 anni di arretrati e dopo svariati solleciti, nel febbraio 2021, limitatamente a quanto dovuto per la contribuzione delle figlie (conguagliando anche gli omessi versamenti degli anni precedenti) e, da allora, non ha più rispettato alcun aggiornamento ISTAT, risultando ad oggi l'appellata creditrice della somma di € 5.118,60 per rivalutazioni ISTAT non corrisposte sul contributo al
6 mantenimento delle figlie, oltre a quanto dovutole per l'arretrato ISTAT mai versatole sull'importo mensile di € 500,00 di sua spettanza;
- che gli interventi di manutenzione sulla casa coniugale sono stati sostenuti a proprie spese dalla
CP_1
- che nelle more del giudizio di primo grado e in appello si è protratta la difficoltà della convenuta di recuperare le spese straordinarie nella quota parte di spettanza del padre;
- che non corrisponde al vero che le figlie minori conducano una “vita assolutamente modesta”, le cui spese vanno certamente oltre la sola sussistenza e lo stretto necessario senza cadere in particolari eccessi;
invero, l'esborso mensile che l'appellata sosteneva per le due figlie all'epoca del giudizio di primo grado, in assenza di imprevisti o situazioni non ordinarie (come ad es. le spese extra iscrizione per le vacanze/studio estive all'estero), oscillava tra i 1.850,00 e i 2.100,00 euro al mese, senza considerare le spese per attività sportiva e i costi dei testi scolastici;
- che l'appellante, titolare dei vari contratti internet e Sky, avrebbe dovuto egli stesso dare disdetta di tali servizi, non potendo certo farne addebito alla ex moglie.
10. All'udienza del 24.09.2025 la Corte , visto il parere del Procuratore Generale e le note scritte depositate da parte appellante il 19.09.2025 e da parte appellata il 22.09.2025, ha trattenuto la causa in decisione.
Motivi della decisione Osserva la Corte che l'appello proposto da , avente ad oggetto esclusivamente la Parte_1 richiesta di riduzione del contributo paterno al mantenimento e alle spese straordinarie per le figlie
NT, è infondato. Per_1
Giova preliminarmente rammentare, a fronte delle argomentazioni spiegate nell'atto di appello, che secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte al fine della determinazione dei contribuiti di mantenimento la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass. Sez. I 20.1.2021 n. 975; Cass. Sez. VI-I 28.3.2019 n. 8744, Cass. Sez. VI- I 15.11.2016 n. 23263)
Nel caso in esame dagli atti risultano i seguenti redditi delle parti.
Parte_2
Anno Reddito Imposta netta Addizionale Addizionale Netto Netto d'imposta Imponibile Regionale Comunale mensile
2020
€ 106.967,00 € 33.377,00 €1.757,00 € 775,00 €71.058,00 € 5.921,5 mod.Pers.Fis. 2021
2021 mod.
€ 114.721,00 € 37.034,00 € 1.891,00 € 837,00 €74.959,00 € 6.246,58 Pers.Fis.2022
2022 NON
€ € € € € € PRESENTE
2023 mod.Pers.
€ 101.461,00 € 35.228,00 €1.659,00 € 714,00 €63.860,00 €5.321,66 Fis.2024
7 Trattamento economico individuale presso FS Security SPA
pagare Parte_3 Novembre 2023 € 15.110,89 Dicembre 2023 € 13.502,84 Gennaio 2024 € 8.432,41 Febbraio 2024 € 8.400,40 Marzo 2024 € 8.391,97 Aprile 2024 € 8.391,97 Maggio 2024 € 8.391,95 Giugno 2024 € 8.475,98 Luglio 2024 € 8.391,96 Agosto 2024 € 8.407,93
Il risulta disporre delle seguenti liquidità: Pt_1
- Saldo Conto Corrente presso BCC Lodi al 31.12.2019: € 139.496,32
- Saldo Conto Corrente presso BPM di Lodi al 30.06.2023: € 20.157,61
- Saldo Conto Corrente intestato a presso BCC Lodi al 25.09.2023 (contabile): € 443.679,06
- Saldo Conto Corrente intestato presso al 1.10.2024: € 51.809,31 Controparte_8
REDDITI SI JU
Anno Reddito Imposta netta Addizionale Addizionale Netto Netto d'imposta Imponibile Regionale Comunale mensile
2021(mod.730-2022) € 19.494,00 € 1.665,00 € 256,00 € 115,00 €17.458,00 € 1.454,83
2022(mod.730-2023) € 24.796,00 € 2.430,00 € 339,00 € 198,00 €21.829,00 € 1.819,08
2023(mod.730-2024) € 24.118,00 € 1.980,00 € 329,00 € 193,00 €21.616,00 € 1.801,33
CUD allegati quale dipendente presso CP_4 CP_4
Anno Reddito Imposta netta Addizionale Addizionale Netto Netto d'imposta Imponibile Regionale Comunale mensile
2021 CUD 2022 € 15.994,17 € 1.387,27 € 200,21 € 67,73 €14.338,96 € 1.194,91
2022 CUD 2023 € 18.795,77 € 1.515,15 € 244,47 € / €17.036,15 €1.419,67
2023 CUD 2024 € 20.118,42 € 2.098,23 € 265,37 € 160,95 €17.593,87 € 1.466,15
Buste paga - Cris. – CP_4
8 Parte_4 Gennaio 2023 € 1.301,10 Febbraio 2023 € 1.353,10 Marzo 2023 € 1.359,80 Aprile 2023 € 1.348,91 Maggio 2023 € 1.338,02 Giugno 2023 € 1.363,04 Luglio 2023 € 1.043,26 Agosto 2023 € 1.042,14 Settembre 2023 € 1.103,57 Ottobre 2023 € 641,16 Novembre 2023 € 1.367,73 Dicembre + 2023 € 1.469,95+1.132,22 Tred.mens. Gennaio 2024 € 1.357,22 Febbraio 2024 € 1.597,24 Marzo 2024 € 1.682,16 Aprile 2024 € 1.644,69 Maggio 2024 € 1.613,62 Giugno 2024 € 2.657,32 Luglio 2024 € 1.607,68 Agosto 2024 € 1.607,70
Sintesi Posizione Cliente SI intestataria conto corrente Presso Banca Fideuram CP_1
Totale complessivo a saldo (conto corrente + deposito titoli a custodia + Fondi e Sicav) al 8.01.2024: € 19.146,30
Totale complessivo a saldo (conto corrente + deposito titoli a custodia + Fondi e Sicav) al 8.07.2024: € 17.402,43
*** Dalla comparazione reddituale effettuata risulta tuttora sussistente una sproporzione delle posizioni economiche delle parti in favore del Pt_1
Ed invero l'appellante, in seguito alla cessazione dalla carica di consigliere della Regione Lombardia a febbraio 2023, risulta nell'attualità percepire redditi derivanti in primo luogo dalla professione di avvocato che ha dichiarato di aver ripreso a svolgere dalla data 1.01.2023 con redditi medi di circa 2.000,00 euro mensili (cfr. pag 3 del ricorso di primo grado): rispetto a tali redditi, consta agli atti unicamente la certificazione della dott.ssa (doc.7 allegato al ricorso di primo grado) che Per_5 attestava un reddito previsionale lordo per l'anno 2023 pari ad euro 48.649,58 correlato ai redditi da partecipazione nella misura del 50% nello Studio Legale Associato al reddito da Controparte_9 libera professione nella misura del 100%, a seguito apertura partita IVA professionale in data 01/01/2023 e al reddito da lavoro dipendente e assimilati come Assessore della Giunta Regione Lombardia sino al 13/02/2023. Successivamente il ha genericamente sostenuto di non riuscire Pt_1 più a svolgere l'attività forense per il nuovo incarico presso FS Security, senza null'altro specificare o allegare in ordine ai redditi da partecipazione allo studio legale. Dagli atti risulta che a far data dal 6.10.2023 il è stato nominato Amministratore Delegato Pt_1 della FS Security con corresponsione per il periodo tra il 6.10.2023 e il 30.11.2023 della somma di
€ 27.692,31 e dell'importo lordo di € 15.000,00 per le successive mensilità (doc.19). Il dato da ultimo richiamato evidenzia che, contrariamente alla prospettazione dell'appellante, la situazione reddituale del è rimasta sostanzialmente stabile in quanto nell'arco di pochi mesi, Pt_1
9 tra febbraio e ottobre 2023, agli emolumenti per la carica di consigliere regionale in precedenza ricoperta sono subentrati gli introiti per il nuovo incarico presso la FS Security. Dalle buste paga allegate relative agli emolumenti percepiti dalla FS Security per l'anno 2024 risulta un netto mensile di oltre 8.000,00 euro. La prospettazione dell'appellante secondo cui detto incarico verrà a scadere ad aprile 2026 è rimasta priva di allegazioni atte a comprovarla. Rispetto poi alle asserite spese mensili di circa 2.000,00 euro per la necessità di recarsi a Roma a svolgere il nuovo incarico risultano allegazioni documentali - essenzialmente relative ai pernottamenti- limitate al solo mese di novembre 2023 che non si reputano sufficienti ad attestare la natura permanente di tali uscite. Inoltre l'appellante, che pure invoca la riduzione del contributo al mantenimento delle figlie Per_1
e NT anche in forza della nascita di due ulteriori figli, nulla ha allegato né altrimenti dedotto in ordine ai redditi della madre degli ultimogeniti -parimenti tenuta a contribuire al loro mantenimento- che secondo la prospettazione di parte resistente sarebbe titolare di una prosperosa farmacia in centro a Lodi ed altresì dell'abitazione di residenza del nuovo nucleo, circostanze non contestate dal che anzi all'udienza del 15.12.2023 ha dichiarato che la nuova compagna è Pt_1 titolare di una farmacia. Dal canto suo la percepisce unicamente i redditi per l'attività che continua a svolgere presso la CP_1 CP_
con importi netti mensili di circa 1.400/1.800,00 euro secondo la ricostruzione in CP_4 precedenza effettuata (a fronte dei 1.300/1.600 dedotti dalla resistente) sulla scorta delle certificazioni reddituali versate in atti e tenuto conto del passaggio da part-time a full-time. La resistente ha comprovato di aver sostenuto negli anni non solo le spese relative alle utenze di luce e gas della casa familiare, alla stessa riconducibili in quanto assegnataria dell'immobile, ma anche spese relative alla sostituzione della caldaia (per euro 2.356,57 nel 2023) e alla posa in opera di grate di sicurezza (per € 1.214,49 nel 2016). Inoltre dagli atti risulta che NT è affetta da “Disturbo misto delle abilità scolastiche (COD. ICD-10: F.81.3) con comorbilità di Dislessia e Discalculia evolutive” (cfr. certificazione del Centro DSA Lombardia del 12.06.2023): rispetto a tali problemi, la minore effettua cicli di logopedia- riabilitazione funzionale in ordine ai quali è acceso lo scontro tra le parti in quanto il ne Pt_1 contesta la natura di spesa straordinaria e si è dichiarato non convinto dell'utilità del trattamento (udienza 7.05.2024 e corrispondenza mail tra le parti), arrivando a rifiutare di corrispondere i relativi importi almeno da febbraio 2024, con conseguente maggiore onere per la madre. A tale ultimo riguardo si rileva comunque, a fronte delle reiterate argomentazioni di entrambe le parti in ordine alle reciproche pretese di restituzione degli importi a vario titolo versati, che trattasi di questioni di dare ed avere che esorbitano l'ambito della cognizione devoluta a questa Corte, trattandosi di domanda che esula dalla materia dedotta nel presente giudizio e che introduce un nuovo tema di indagine, riguardante direttamente i rapporti di dare ed avere tra i coniugi. In questi termini, infatti, più volte si è pronunciata la Suprema Corte, affermando che la trattazione congiunta di cause soggette a riti diversi è consentita, ai sensi dell'art. 40 c.p.c., solo nei casi di cui agli artt. 31, 32, 34 e 36 c.p.c., sicché le uniche domande, di contenuto patrimoniale, ammissibili nel giudizio di separazione (o di divorzio), sono quelle strettamente attinenti all'oggetto del giudizio, in quanto conseguenziali alle statuizioni ivi emanande in tema di rapporti personali tra le parti e di rapporti tra questi e la prole. (Cass. Civ., 12.1.2000 n. 266; Cass. Civ., 15.5.2001 n. 6660; Cass. Civ., 24.6.2006, n. 4205)
*** Nel complessivo contesto fin qui ricostruito la Corte ritiene che debbano essere integralmente confermate le statuizioni della sentenza impugnata in ordine al mantenimento e alle spese straordinarie relative a NT. Per_1
10 Giova ricordare che secondo i principi affermati dalla Corte di Cassazione in seguito alla separazione o al divorzio la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza (Cass.n. 6197 del 22/03/2005; Cass. 2000 n. 15065; 1993 n. 3363), continuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c. che impone ai genitori, anche in caso di separazione o divorzio, di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, all'adeguata predisposizione - fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (così Cass. 1997, n. 11025). Inoltre è stato affermato che “in tema di assegno di mantenimento del figlio, l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione. Ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età - che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell'art. 337 ter, comma 1 c.c. - non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle c.d. "spese straordinarie", dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento”(Cass.Sez. 1 , Ordinanza n. 13664 del 29/04/2022;Sez. 1, Sentenza n. 17055 del 03/0 8/2007). Applicando tali principi al caso in esame, la Corte rileva che lo stesso nel corpo dell'atto di Pt_1 appello non disconosce l'incremento delle esigenze di vita delle figlie NT, cresciute Per_1 anagraficamente nelle more della celebrazione dei giudizi di separazione (2015) e di divorzio (2023), tuttavia afferma semplicisticamente che tale maggiore incidenza di esigenze di vita sia "assorbita" dal versamento delle spese straordinarie. Tale prospettazione, secondo quanto ribadito dalla Cassazione nell'ordinanza n.13664 del 29.04.2022 sopra citata “si pone in evidente contrasto con il disposto normativo di cui all'art. 337ter cod. civ.” atteso che “risulta infatti evidente che le esigenze di cura, educazione, istruzione e assistenza di cui al predetto art. 337ter cod. civ., che rientrano nella normale attività di crescita di un minore, non possano essere coperte integralmente con il sostegno delle "spese straordinarie", sicchè anche l'accrescimento delle predette esigenze, collegato alla naturale crescita anagrafica del minore, non potrà del pari essere soddisfatto solo attraverso il pagamento delle cd. spese straordinarie.” Tanto premesso, l'importo stabilito in sentenza quale contributo paterno al mantenimento di Per_1
e NT si reputa proporzionato ai redditi delle parti, come in precedenza ricostruiti, ed adeguato alle esigenze crescenti delle figlie della coppia ormai maggiorenne ma non economicamente Per_1 autosufficiente- considerato peraltro che il Tribunale ha stabilito un incremento di soli 100,00 euro dell'assegno di mantenimento rispetto a quanto concordato tra le parti in sede di separazione, nonostante il consistente tempo da allora decorso e l'evidente incremento delle necessità, anche di socialità e vita di relazione, delle due ragazze. Del resto l'appellante ammette che le figlie mantengono un tenore di vita sobrio e ciononostante pretende di ridurre il loro mantenimento.
L'importo stabilito si reputa adeguato anche in considerazione del fatto che le ragazze trascorrono la maggior parte del tempo con la madre che pertanto è il principale soggetto gravato degli oneri di mantenimento diretto delle figlie. Dalla disamina degli estratti conto versati in atti dalla non è CP_1 dato del resto evincere elementi di riscontro alla reiterata prospettazione di parte appellante secondo cui l'appellata avrebbe destinato gli importi ricevuti per il mantenimento delle figlie a spese di natura personale, in particolare trattamenti estetici: le movimentazioni dei conti correnti della risultano CP_1 invece del tutto corrispondenti alle normali necessità di spesa, alimentare e non, del nucleo madre- figlie. Parimenti corretta è la statuizione sul riparto delle spese straordinarie che, come si è detto, lo stesso appellante riconosce essere in aumento con la crescita.
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Conclusivamente, assorbita ogni ulteriore istanza, l'appello proposto da deve essere Parte_1 respinto.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno integralmente poste a carico di parte appellante e liquidate, in assenza di nota spese, in € 3.966,00.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di avverso la sentenza n. 852/2024 del Tribunale di Lodi, pubblicata il CP_1
30.12.2024 nel procedimento r.g. n. 2181/2023, così provvede:
1) Rigetta l'appello.
2) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di che liquida Parte_1 CP_1 in complessivi € 3.966,00, oltre rimborso spese e altri oneri di legge.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 24.09.2025.
Il Consigliere est. Dott.ssa Maria Vicidomini Il Presidente Dott.ssa NT Paletto
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quinta civile
Composta dai magistrati:
Dott.ssa NT Paletto Presidente Dott.ssa Maria Vicidomini Consigliere rel. Dott. Nunzio Daniele Buzzanca Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, discussa in camera di consiglio all'udienza del 24.09.2025, promossa con ricorso del 17.04.2025 da:
(C.F. ), nato a [...], il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in Massalengo (LO), Via Baldrighi Vincenzo Giovanni, n. 6, rappresentato e difeso dall'avv. Eliana Tosi (C.F. del Foro di Lodi, presso lo studio della quale elegge domicilio in C.F._2
Lodi, Corso Roma n.60
APPELLANTE
Contro
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Brigati presso e nello studio del quale in Piacenza, via Roma n. 21, è elettivamente domiciliata
APPELLATA
Oggetto: appello avverso sentenza di divorzio n. 852/2024 del Tribunale di Lodi nel procedimento r.g. n. 2181/2023
Con l'intervento del Procuratore Generale Dott.ssa che ha chiesto il rigetto CP_2 dell'appello.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“In via principale e nel merito: 1) accertare la violazione di legge esposta in narrativa e per l'effetto, ridurre il contributo al mantenimento delle minori e nonché il concorso alle spese straordinarie Per_1 Persona_2
1 nella misura del 70%, poste in capo al sig. modificando la statuizione resa con la Parte_1 sentenza n. 852/2024 resa dal Tribunale di Lodi, al punto n. 6 della parte dispositiva, da €. 2.000,00 ad €. 1.300,00 ovvero nella minore somma ritenuta di giustizia, oltre al 50% delle spese straordinarie anziché il 70%; 2) in subordine, modificare la statuizione resa dal Tribunale di Lodi con la sentenza n. 852/2024, nella parte in cui viene stabilito un contributo pari ad €. 2.000,00 mensili in favore della prole, nella diversa e migliore misura che sia ritenuta di giustizia e comunque confacente alla situazione economica e patrimoniale delle parti esposta in narrativa nonché alle esigenze ordinarie delle ragazze risultanti in I grado. In via istruttoria: ammettersi le prove dedotte in primo grado da aversi qui per riproposte. Con vittoria delle spese, competenze e onorari dei due gradi di giudizio”.
Per parte appellata:
“Piaccia all'Ecc. Corte d'Appello, contrariis rejectis, respingere l'avverso appello e confermare la sentenza di primo grado. Vinte le spese e competenze professionali”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§ Il procedimento di primo grado 1. e contraevano matrimonio concordatario in Maleo (LO) in data Parte_1 CP_1
18.06.2005 e dalla loro unione nascevano le figlie 27.04.2007) e NT (9.10.2009). Per_1
2.Con decreto del 20.03.2015 il Tribunale di Lodi omologava la separazione personale dei coniugi alle condizioni dagli stessi concordate che prevedevano: l'affidamento condiviso delle figlie minori;
l'assegnazione della casa coniugale, in comproprietà tra i coniugi, alla Sig.ra per abitarla con le CP_1 figlie;
spese condominiali straordinarie al 50% tra i coniugi;
un contributo di mantenimento per le figlie minori di € 1.900,00 complessivi, oltre il 70% delle spese straordinarie;
un contributo di mantenimento per la moglie di € 500,00 mensili.
3. Con ricorso del 02.08.2023 avanzava ricorso per la dichiarazione di cessazione degli Parte_1 effetti civili del matrimonio dinanzi il Tribunale di Lodi, chiedendo disporsi:
- la conferma dell'affidamento condiviso delle figlie minori;
- il diritto di visita padre - figlie con modalità libere in considerazione dell'età delle ragazze;
-l'assegnazione della casa coniugale, sita in Codogno, via Pietrasanta n.78, a poichè CP_3 rispondente all'interesse della prole;
-un assegno di mantenimento in favore di ciascun figlio minore pari ad euro 350,00 mensili,oltre al 50% delle spese straordinarie;
-l'attribuzione del 50% dell'assegno unico alla madre;
-la revoca dell'assegno di mantenimento alla moglie;
- l'autorizzazione dei coniugi al rinnovo e/o rilascio del passaporto e/o dei documenti di autorizzazione all'espatrio personale e/o dei figli minori;
-la conferma delle ulteriori condizioni indicate nel decreto di omologa di separazione. Nel proprio atto introduttivo il ricorrente deduceva un peggioramento delle proprie condizioni economiche, essendo venuto meno l'introito - pari a 6.807,75 per 12 mensilità, oltre rimborso spese
- legato alla carica allora ricoperta di Consigliere presso la Regione Lombardia;
altresì, il Pt_1 evidenziava di avere intrapreso una nuova relazione sentimentale dalla quale erano nati due figli,
2 (9.09.2019) e (3.06.2023). Il ricorrente rappresentava altresì di aver ripreso ad Per_3 Per_4 esercitare la professione di avvocato, con introiti medi pari a circa € 2.000,00 mensili, e di essere stato costretto ad attingere ai propri risparmi, per sostenere gli obblighi economici di cui all'omologa di separazione.
4. In data 9.11.2023 si costituiva in giudizio , aderendo alla domanda di cessazione degli CP_1 effetti civili del matrimonio. La resistente domandava altresì:
- l'affidamento condiviso delle figlie minori NT, con collocamento delle stesse Per_1 presso la residenza della madre;
-la regolamentazione del diritto di visita del padre, nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici delle figlie minori;
-l' assegnazione della casa coniugale sita in Codogno (LO), via Pietrasanta n. 78, alla madre;
-l'obbligo a carico del di corrispondere un assegno di mantenimento in favore di ciascuna Pt_1 figlia minore pari ad € 950,00, con rivalutazione ISTAT a far tempo dal 20.03.2015, oltre al 70% delle spese straordinarie;
-l'obbligo del di corrispondere un assegno divorzile alla resistente pari ad € 500,00, con Pt_1 rivalutazione ISTAT a far tempo dal 20.03.2015;
-l'attribuzione dell'assegno unico alla madre;
-la conferma, nel resto, delle condizioni di separazione condivise all'udienza del 10.03.2015 ed omologate in data 20.03.2015. La resistente formulava inoltre istanze istruttorie atte ad accertare gli emolumenti spettanti al Pt_1 per il ruolo di A.D. nella società FS Security s.p.a. con sede in Roma, P.zza della Croce Rossa n. 1, nonché l'esibizione delle ultime tre dichiarazioni dei redditi a carico di , compagna Testimone_1 del chiedeva ammettersi prova per interrogatorio formale e testi. Pt_1
Parte resistente deduceva l'intervenuta nomina (politica) di quale Amministratore Delegato di Pt_1
FS Security s.p.a., Società start up legata alle Ferrovie dello Stato;
evidenziava, altresì, la rilevanza del reddito di , madre dei due ulteriori figli del ricorrente, titolare di rinomata Testimone_1 farmacia in centro a Lodi e già assessore del Comune cittadino. La Sig.ra rilevava che già in costanza di matrimonio sussisteva una evidente divergenza CP_1 reddituale e patrimoniale tra i coniugi, accentuatasi al momento della separazione;
sottolineava il proprio ruolo a sostegno dello sviluppo della carriera lavorativa e politica del marito, per essersi parte convenuta interamente dedicata alla cura della casa e della famiglia, ed in particolare alla figlia NT, affetta da dislessia ed in cura presso il centro Laps di Codogno;
rappresentava di essere assunta presso la di EN (PR) con uno stipendio mensile di € 1.300,00 mensili. Controparte_4
5. All'udienza del 12.12.2023 dinanzi il Tribunale di Lodi veniva esperito tentativo di conciliazione all'esito del quale, le parti, chiedevano un rinvio al fine di valutare la possibilità di addivenire a una soluzione conciliativa;
il Tribunale rinviava pertanto all'udienza del 9.02.2024. All'udienza del 9.02.2024 i procuratori delle parti davano atto del mancato raggiungimento di un accordo, insistendo come da rispettivi atti;
sentita la resistente, il Giudice si riservava. Nella camera di consiglio del 13.02.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 09.02.2024, il Tribunale, ritenuta l'opportunità di formulare alle parti una proposta conciliativa per quanto concerneva l'aspetto economico, proponeva alle parti la conciliazione/transazione, nei seguenti termini:
3 “ a) corrisponderà a per il mantenimento delle due figlie € 1.300,00 al Parte_1 CP_5 mese, oltre al 70% delle spese straordinarie individuate come da protocollo della Corte d'Appello di Milano;
b) corrisponderà a a titolo di assegno una tantum la somma di € 18.000,00 Parte_1 CP_5
(somma corrispondente a € 500,00 mensili per tre anni)”;
All'udienza del 7.05.2024 i procuratori delle parti davano atto di non aver raggiunto alcun accordo in ordine a: - logopedista frequentata da NT: in particolare il ricorrente chiedeva che tale spesa fosse posta a carico dei genitori in ragione del 50%, tenuto conto del fatto che la stessa non avesse più natura straordinaria, dal momento che la figlia frequentava il centro settimanalmente, con un esborso mensile di circa 400/500 euro al mese;
il padre inoltre non era convinto dell'utilità del centro;
- assegno una tantum da versare alla resistente: in particolare, chiedeva che la somma da Pt_1 versare venisse ridotta a € 6.000,00, tenuto conto dei versamenti fatti in esubero dal ricorrente successivamente al deposito del ricorso.
6. Con sentenza pronunciata nella camera di consiglio del 11.12.2024 e pubblicata il 30.12.2024 il Tribunale di Lodi così statuiva: 1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1 in Maleo in data 18.6.2005 (matrimonio iscritto nel Registro del suddetto Comune al n. 4,
[...] parte II, serie A, anno 2005);
2) ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Maleo per le annotazioni e le ulteriori incombenze previste;
3) affida NT a entrambi i genitori in modo condiviso, con collocamento prevalente Per_1 presso la madre;
4) assegna a la casa coniugale, sita in Codogno via Pietrasanta n. 78; CP_1
5) dispone che possa vedere e tenere con sé le figlie, salvo diverso accordo tra le Parte_1 parti e tenuto conto delle esigenze delle minori, secondo il seguente calendario: - a fine settimana alternati dal venerdì alle ore 18 alla domenica sera alle 21; - un pomeriggio durante la settimana dall'uscita da scuola fino alla sera alle 21; - durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- durante le vacanze pasquali, ad anni alterni con la madre;
- tre settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, da stabilirsi concordemente entro il 30 marzo di ogni anno;
6) dichiara tenuto e condanna a corrispondere, a far data dalla domanda, a Parte_1 CP_1
a titolo di contributo di mantenimento per le figlie, la somma mensile di € 2.000,00 (pari
[...]
a € 1.000,00 per ciascuna figlia), da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo, oltre al 70% delle spese straordinarie, individuate come da protocollo della Corte d'Appello di Milano;
7) rigetta la domanda di assegno divorzile formulata da parte resistente;
8) compensa le spese di lite tra le parti. Il Tribunale, in ordine al contributo per il mantenimento delle figlie, tenuto conto delle accresciute esigenze delle minori rispetto all'epoca della separazione, dei tempi di permanenza delle stesse presso ciascun genitore e delle condizioni economiche delle parti, nonché considerato che il ricorrente aveva avuto due figli dalla nuova compagna, disponeva l'obbligo del di versare alla per il Pt_1 CP_1 mantenimento delle figlie, la somma complessiva di € 2.000,00 al mese (pari a € 1.000,00 per ciascuna figlia). Le spese straordinarie, ritenuta la disparità reddituale delle parti, venivano poste a carico di in ragione del 70%. Parte_1
4 Per quanto riguarda l'assegno divorzile domandato da ritenuta pacifica l'autosufficienza CP_1 economica della resistente, il Tribunale, facendo applicazione degli orientamenti giurisprudenziali in materia, riteneva che non sussistessero i presupposti per riconoscere l'assegno divorzile a favore della resistente. Quest'ultima, secondo il Giudicante, non aveva assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente, non potendosi ritenere provato che la sua situazione economica, al momento del divorzio, fosse dipesa da scelte comuni dei coniugi durante il matrimonio né che la stessa avesse sacrificato le proprie aspettative professionali per contribuire alla cura della famiglia. Al riguardo, infatti, nessuna prova era stata fornita dalla resistente in ordine alla rinuncia ad incarichi professionali (presso e per ragioni di tipo familiare, tenuto conto dell'inammissibilità dei CP_6 CP_7 capitoli di prova formulati. La sperequazione esistente tra le parti, pertanto, non poteva, secondo il Tribunale, essere ricondotta a scelte concordate dei due coniugi che avrebbero portato la resistente a sacrificare la propria crescita professionale (e dunque reddituale) per dedicarsi alla famiglia. Le spese di lite venivano compensate tra le parti, tenuto conto dell'esito complessivo della causa.
§ Il procedimento di secondo grado
7. Avverso la sentenza del Tribunale di Lodi indicata al punto che precede ha interposto Parte_1 appello limitatamente alle statuizioni economiche di cui al punto 6), chiedendo in via principale la riduzione del contributo paterno al mantenimento delle figlie e NT alla misura di € Per_1
1.300,00 con riparto delle spese straordinarie al 50% tra i genitori;
in via subordinata l'appellante ha chiesto la rideterminazione del contributo paterno al mantenimento delle figlie e NT Per_1
“nella diversa e migliore misura che sia ritenuta di giustizia”, comunque confacente alla situazione economica e patrimoniale delle parti e alle esigenze ordinarie delle ragazze. Parte appellante ha dedotto a sostegno della richiesta di riduzione dell'assegno di mantenimento per le figlie l'intervenuto peggioramento delle proprie condizioni economiche correlato alla cessazione, da febbraio 2023, dalla carica di consigliere regionale per la quale percepiva una indennità mensile di circa €. 9.700,00 ed alla nascita di nuovi figli, nata il [...] e nato il Per_3 Per_4
3.06.2023. A seguito della dismissione della carica regionale l'appellante ha ripreso a fare l'avvocato ed è poi stato nominato A.D. della “FS Security S.p.A.” con emolumento, pari a circa €. 7.500/8.000,00 netti che tuttavia verrà a scadere ad aprile 2026. Inoltre per l'espletamento del nuovo incarico, l'appellante sopporta spese per un ammontare di circa € 2.000,00, dovendosi recare a Roma con cadenza settimanale, ed i 6.000,00 euro mensili residui non sarebbero utili a garantire un regime di vita elevato per due interi nuclei familiari. In ragione di ciò l'appellante avrebbe attinto ai risparmi personali costituiti oltre che da accantonamenti correlati alla pregressa attività di consigliere regionale (450 mila euro in dieci anni) anche da donazioni dei nonni. In tale contesto sarebbe non giustificata la decisione del Tribunale di incrementare l'assegno di mantenimento per NT rispetto a quello stabilito in sede di separazione ed altresì a Per_1 quello oggetto della proposta di conciliazione, tenuto conto del fatto che con l'età aumentano le spese estraordinarie per i figli e non quelle ordinarie. Inoltre secondo il la successivamente alla separazione, si troverebbe in condizioni Pt_1 CP_1 economiche maggiormente favorevoli, poiché assunta full-time con stipendio di €. 1.680,00 mensili, oltre tredicesima e quattordicesima, più € 100,00 per rimborso pasti;
inoltre l'appellata risulterebbe intestataria di fondi di investimento per oltre € 150.000,00; è proprietaria del 50% della casa coniugale, che gode in qualità di assegnataria, e di ulteriori quote immobiliari ricevute per successione dal padre, di cui una in una località turistica che utilizza nei periodi di vacanza;
risulta percettrice al 100% dell'assegno unico di circa € 120,00 mensili;
in aggiunta, dall'esame della documentazione
5 prodotta in primo grado, risulterebbero in favore della rimborsi per bonus/bonifici pari ad € CP_1
5.008,78 nel 2023 ed € 8.993,70 nel 2024; infine risulta intestataria di consistenti quote immobiliari. Secondo l'appellante inoltre la manterrebbe un tenore di vita dispendioso con continue spese CP_1 per attività ludiche e personali mentre le figlie continuano a vivere senza alcun tipo di eccesso: le spese ordinarie delle figlie minori, tenuto conto del fatto che vivono a Codogno e frequentano la scuola statale, risultano essere contenute e quindi incongruenti con la misura dell'assegno stabilito dal Tribunale di Lodi, addirittura aumentato rispetto a quanto concordato in separazione (quando le entrate del sig. erano più alte e non erano nati gli altri due figli) ed attualmente pari ad €. Pt_1
2.000,00, somma che non si coniuga con il tenore di vita condotto dalle stesse, assolutamente ordinario e senza eccessi. A fronte di ciò le spese straordinarie comportano un esborso di notevole rilevanza a carico quasi esclusivo del ricorrente e si sommano al mantenimento ordinario, determinando una uscita mensile di €. 2.700,00/3.000,00 di media, non più sostenibile.
8.Con decreto del 02.05.2025 il Presidente della sezione Famiglia e Minori ha fissato udienza al 24.09.2025, sostituendola col deposito di note scritte e assegnando termine alle parti per il deposito fino al secondo giorno antecedente l'udienza.
9.Con comparsa del 24.07.2025 si è costituita che ha chiesto il rigetto dell'appello. CP_1
In merito alle doglianze di controparte rivolte al solo punto 6) della sentenza di primo grado, ossia alla quantificazione del contributo mensile al mantenimento delle figlie e alla misura di partecipazione alle spese straordinarie, parte appellata ha dedotto:
- che i 1.900,00 € stabiliti in sede di separazione nel marzo 2015 corrispondono alla somma di € 2.270,50 con la rivalutazione ISTAT alla data di pubblicazione della sentenza impugnata (30.12.2024) ed a € 2.308,50 a decorrere dal marzo 2025; non vi sarebbe stato dunque alcun incremento, ma una evidente riduzione di almeno ben 370,50 euro al mese;
- che il Tribunale avrebbe negato l'assegno divorzile alla di € 500,00 mensili all'epoca CP_1 della separazione, pari a € 597,50 con rivalutazione ISTAT alla data del deposito della sentenza;
di conseguenza, l'esborso complessivo di € 2.868,00 (ossia 1.900,00 euro + 500,00 euro, rivalutati al 30.12.2024) a cui sarebbe stato tenuto in base agli accordi di separazione, è Pt_1 stato drasticamente ridotto dal Tribunale di Lodi in € 2.000,00;
- con riferimento ai due figli avuti dal la di lui compagna, nonché madre dei due ulteriori Pt_1 figli, sarebbe titolare dell'avviatissima “Farmacia del Centro di Belloni Sueellen” in Lodi, via Marsala n. 8 e il nuovo nucleo familiare vivrebbe in abitazione di proprietà della stessa;
di guisa che gli importanti risparmi accantonati dall'appellante e i suoi redditi, unitamente alla professione di farmacista esercitata dalla consentono di ritenere che possa continuare a far Tes_1 Pt_1 fronte agli obblighi di mantenimento in favore delle prime due figlie nella (ridotta) misura oggi stabilita dal Tribunale di Lodi;
- che, alla busta paga dell'appellata, passata da € 1.300,00/mese circa ad € 1.600,00/mese circa, si sono contrapposte superiori spese legate all'utilizzo dell'autovettura e alla necessità di ausilio domestico;
- che i tempi di permanenza delle figlie presso ciascun genitore sono sempre stati, e sono tutt'ora, fortemente sbilanciati verso la madre e che l'alternanza non è mai stata rispettata;
- che non ha mai rispettato il dovuto aggiornamento annuale ISTAT che ha versato, con Pt_1 anni di arretrati e dopo svariati solleciti, nel febbraio 2021, limitatamente a quanto dovuto per la contribuzione delle figlie (conguagliando anche gli omessi versamenti degli anni precedenti) e, da allora, non ha più rispettato alcun aggiornamento ISTAT, risultando ad oggi l'appellata creditrice della somma di € 5.118,60 per rivalutazioni ISTAT non corrisposte sul contributo al
6 mantenimento delle figlie, oltre a quanto dovutole per l'arretrato ISTAT mai versatole sull'importo mensile di € 500,00 di sua spettanza;
- che gli interventi di manutenzione sulla casa coniugale sono stati sostenuti a proprie spese dalla
CP_1
- che nelle more del giudizio di primo grado e in appello si è protratta la difficoltà della convenuta di recuperare le spese straordinarie nella quota parte di spettanza del padre;
- che non corrisponde al vero che le figlie minori conducano una “vita assolutamente modesta”, le cui spese vanno certamente oltre la sola sussistenza e lo stretto necessario senza cadere in particolari eccessi;
invero, l'esborso mensile che l'appellata sosteneva per le due figlie all'epoca del giudizio di primo grado, in assenza di imprevisti o situazioni non ordinarie (come ad es. le spese extra iscrizione per le vacanze/studio estive all'estero), oscillava tra i 1.850,00 e i 2.100,00 euro al mese, senza considerare le spese per attività sportiva e i costi dei testi scolastici;
- che l'appellante, titolare dei vari contratti internet e Sky, avrebbe dovuto egli stesso dare disdetta di tali servizi, non potendo certo farne addebito alla ex moglie.
10. All'udienza del 24.09.2025 la Corte , visto il parere del Procuratore Generale e le note scritte depositate da parte appellante il 19.09.2025 e da parte appellata il 22.09.2025, ha trattenuto la causa in decisione.
Motivi della decisione Osserva la Corte che l'appello proposto da , avente ad oggetto esclusivamente la Parte_1 richiesta di riduzione del contributo paterno al mantenimento e alle spese straordinarie per le figlie
NT, è infondato. Per_1
Giova preliminarmente rammentare, a fronte delle argomentazioni spiegate nell'atto di appello, che secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte al fine della determinazione dei contribuiti di mantenimento la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass. Sez. I 20.1.2021 n. 975; Cass. Sez. VI-I 28.3.2019 n. 8744, Cass. Sez. VI- I 15.11.2016 n. 23263)
Nel caso in esame dagli atti risultano i seguenti redditi delle parti.
Parte_2
Anno Reddito Imposta netta Addizionale Addizionale Netto Netto d'imposta Imponibile Regionale Comunale mensile
2020
€ 106.967,00 € 33.377,00 €1.757,00 € 775,00 €71.058,00 € 5.921,5 mod.Pers.Fis. 2021
2021 mod.
€ 114.721,00 € 37.034,00 € 1.891,00 € 837,00 €74.959,00 € 6.246,58 Pers.Fis.2022
2022 NON
€ € € € € € PRESENTE
2023 mod.Pers.
€ 101.461,00 € 35.228,00 €1.659,00 € 714,00 €63.860,00 €5.321,66 Fis.2024
7 Trattamento economico individuale presso FS Security SPA
pagare Parte_3 Novembre 2023 € 15.110,89 Dicembre 2023 € 13.502,84 Gennaio 2024 € 8.432,41 Febbraio 2024 € 8.400,40 Marzo 2024 € 8.391,97 Aprile 2024 € 8.391,97 Maggio 2024 € 8.391,95 Giugno 2024 € 8.475,98 Luglio 2024 € 8.391,96 Agosto 2024 € 8.407,93
Il risulta disporre delle seguenti liquidità: Pt_1
- Saldo Conto Corrente presso BCC Lodi al 31.12.2019: € 139.496,32
- Saldo Conto Corrente presso BPM di Lodi al 30.06.2023: € 20.157,61
- Saldo Conto Corrente intestato a presso BCC Lodi al 25.09.2023 (contabile): € 443.679,06
- Saldo Conto Corrente intestato presso al 1.10.2024: € 51.809,31 Controparte_8
REDDITI SI JU
Anno Reddito Imposta netta Addizionale Addizionale Netto Netto d'imposta Imponibile Regionale Comunale mensile
2021(mod.730-2022) € 19.494,00 € 1.665,00 € 256,00 € 115,00 €17.458,00 € 1.454,83
2022(mod.730-2023) € 24.796,00 € 2.430,00 € 339,00 € 198,00 €21.829,00 € 1.819,08
2023(mod.730-2024) € 24.118,00 € 1.980,00 € 329,00 € 193,00 €21.616,00 € 1.801,33
CUD allegati quale dipendente presso CP_4 CP_4
Anno Reddito Imposta netta Addizionale Addizionale Netto Netto d'imposta Imponibile Regionale Comunale mensile
2021 CUD 2022 € 15.994,17 € 1.387,27 € 200,21 € 67,73 €14.338,96 € 1.194,91
2022 CUD 2023 € 18.795,77 € 1.515,15 € 244,47 € / €17.036,15 €1.419,67
2023 CUD 2024 € 20.118,42 € 2.098,23 € 265,37 € 160,95 €17.593,87 € 1.466,15
Buste paga - Cris. – CP_4
8 Parte_4 Gennaio 2023 € 1.301,10 Febbraio 2023 € 1.353,10 Marzo 2023 € 1.359,80 Aprile 2023 € 1.348,91 Maggio 2023 € 1.338,02 Giugno 2023 € 1.363,04 Luglio 2023 € 1.043,26 Agosto 2023 € 1.042,14 Settembre 2023 € 1.103,57 Ottobre 2023 € 641,16 Novembre 2023 € 1.367,73 Dicembre + 2023 € 1.469,95+1.132,22 Tred.mens. Gennaio 2024 € 1.357,22 Febbraio 2024 € 1.597,24 Marzo 2024 € 1.682,16 Aprile 2024 € 1.644,69 Maggio 2024 € 1.613,62 Giugno 2024 € 2.657,32 Luglio 2024 € 1.607,68 Agosto 2024 € 1.607,70
Sintesi Posizione Cliente SI intestataria conto corrente Presso Banca Fideuram CP_1
Totale complessivo a saldo (conto corrente + deposito titoli a custodia + Fondi e Sicav) al 8.01.2024: € 19.146,30
Totale complessivo a saldo (conto corrente + deposito titoli a custodia + Fondi e Sicav) al 8.07.2024: € 17.402,43
*** Dalla comparazione reddituale effettuata risulta tuttora sussistente una sproporzione delle posizioni economiche delle parti in favore del Pt_1
Ed invero l'appellante, in seguito alla cessazione dalla carica di consigliere della Regione Lombardia a febbraio 2023, risulta nell'attualità percepire redditi derivanti in primo luogo dalla professione di avvocato che ha dichiarato di aver ripreso a svolgere dalla data 1.01.2023 con redditi medi di circa 2.000,00 euro mensili (cfr. pag 3 del ricorso di primo grado): rispetto a tali redditi, consta agli atti unicamente la certificazione della dott.ssa (doc.7 allegato al ricorso di primo grado) che Per_5 attestava un reddito previsionale lordo per l'anno 2023 pari ad euro 48.649,58 correlato ai redditi da partecipazione nella misura del 50% nello Studio Legale Associato al reddito da Controparte_9 libera professione nella misura del 100%, a seguito apertura partita IVA professionale in data 01/01/2023 e al reddito da lavoro dipendente e assimilati come Assessore della Giunta Regione Lombardia sino al 13/02/2023. Successivamente il ha genericamente sostenuto di non riuscire Pt_1 più a svolgere l'attività forense per il nuovo incarico presso FS Security, senza null'altro specificare o allegare in ordine ai redditi da partecipazione allo studio legale. Dagli atti risulta che a far data dal 6.10.2023 il è stato nominato Amministratore Delegato Pt_1 della FS Security con corresponsione per il periodo tra il 6.10.2023 e il 30.11.2023 della somma di
€ 27.692,31 e dell'importo lordo di € 15.000,00 per le successive mensilità (doc.19). Il dato da ultimo richiamato evidenzia che, contrariamente alla prospettazione dell'appellante, la situazione reddituale del è rimasta sostanzialmente stabile in quanto nell'arco di pochi mesi, Pt_1
9 tra febbraio e ottobre 2023, agli emolumenti per la carica di consigliere regionale in precedenza ricoperta sono subentrati gli introiti per il nuovo incarico presso la FS Security. Dalle buste paga allegate relative agli emolumenti percepiti dalla FS Security per l'anno 2024 risulta un netto mensile di oltre 8.000,00 euro. La prospettazione dell'appellante secondo cui detto incarico verrà a scadere ad aprile 2026 è rimasta priva di allegazioni atte a comprovarla. Rispetto poi alle asserite spese mensili di circa 2.000,00 euro per la necessità di recarsi a Roma a svolgere il nuovo incarico risultano allegazioni documentali - essenzialmente relative ai pernottamenti- limitate al solo mese di novembre 2023 che non si reputano sufficienti ad attestare la natura permanente di tali uscite. Inoltre l'appellante, che pure invoca la riduzione del contributo al mantenimento delle figlie Per_1
e NT anche in forza della nascita di due ulteriori figli, nulla ha allegato né altrimenti dedotto in ordine ai redditi della madre degli ultimogeniti -parimenti tenuta a contribuire al loro mantenimento- che secondo la prospettazione di parte resistente sarebbe titolare di una prosperosa farmacia in centro a Lodi ed altresì dell'abitazione di residenza del nuovo nucleo, circostanze non contestate dal che anzi all'udienza del 15.12.2023 ha dichiarato che la nuova compagna è Pt_1 titolare di una farmacia. Dal canto suo la percepisce unicamente i redditi per l'attività che continua a svolgere presso la CP_1 CP_
con importi netti mensili di circa 1.400/1.800,00 euro secondo la ricostruzione in CP_4 precedenza effettuata (a fronte dei 1.300/1.600 dedotti dalla resistente) sulla scorta delle certificazioni reddituali versate in atti e tenuto conto del passaggio da part-time a full-time. La resistente ha comprovato di aver sostenuto negli anni non solo le spese relative alle utenze di luce e gas della casa familiare, alla stessa riconducibili in quanto assegnataria dell'immobile, ma anche spese relative alla sostituzione della caldaia (per euro 2.356,57 nel 2023) e alla posa in opera di grate di sicurezza (per € 1.214,49 nel 2016). Inoltre dagli atti risulta che NT è affetta da “Disturbo misto delle abilità scolastiche (COD. ICD-10: F.81.3) con comorbilità di Dislessia e Discalculia evolutive” (cfr. certificazione del Centro DSA Lombardia del 12.06.2023): rispetto a tali problemi, la minore effettua cicli di logopedia- riabilitazione funzionale in ordine ai quali è acceso lo scontro tra le parti in quanto il ne Pt_1 contesta la natura di spesa straordinaria e si è dichiarato non convinto dell'utilità del trattamento (udienza 7.05.2024 e corrispondenza mail tra le parti), arrivando a rifiutare di corrispondere i relativi importi almeno da febbraio 2024, con conseguente maggiore onere per la madre. A tale ultimo riguardo si rileva comunque, a fronte delle reiterate argomentazioni di entrambe le parti in ordine alle reciproche pretese di restituzione degli importi a vario titolo versati, che trattasi di questioni di dare ed avere che esorbitano l'ambito della cognizione devoluta a questa Corte, trattandosi di domanda che esula dalla materia dedotta nel presente giudizio e che introduce un nuovo tema di indagine, riguardante direttamente i rapporti di dare ed avere tra i coniugi. In questi termini, infatti, più volte si è pronunciata la Suprema Corte, affermando che la trattazione congiunta di cause soggette a riti diversi è consentita, ai sensi dell'art. 40 c.p.c., solo nei casi di cui agli artt. 31, 32, 34 e 36 c.p.c., sicché le uniche domande, di contenuto patrimoniale, ammissibili nel giudizio di separazione (o di divorzio), sono quelle strettamente attinenti all'oggetto del giudizio, in quanto conseguenziali alle statuizioni ivi emanande in tema di rapporti personali tra le parti e di rapporti tra questi e la prole. (Cass. Civ., 12.1.2000 n. 266; Cass. Civ., 15.5.2001 n. 6660; Cass. Civ., 24.6.2006, n. 4205)
*** Nel complessivo contesto fin qui ricostruito la Corte ritiene che debbano essere integralmente confermate le statuizioni della sentenza impugnata in ordine al mantenimento e alle spese straordinarie relative a NT. Per_1
10 Giova ricordare che secondo i principi affermati dalla Corte di Cassazione in seguito alla separazione o al divorzio la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza (Cass.n. 6197 del 22/03/2005; Cass. 2000 n. 15065; 1993 n. 3363), continuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c. che impone ai genitori, anche in caso di separazione o divorzio, di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, all'adeguata predisposizione - fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (così Cass. 1997, n. 11025). Inoltre è stato affermato che “in tema di assegno di mantenimento del figlio, l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione. Ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età - che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell'art. 337 ter, comma 1 c.c. - non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle c.d. "spese straordinarie", dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento”(Cass.Sez. 1 , Ordinanza n. 13664 del 29/04/2022;Sez. 1, Sentenza n. 17055 del 03/0 8/2007). Applicando tali principi al caso in esame, la Corte rileva che lo stesso nel corpo dell'atto di Pt_1 appello non disconosce l'incremento delle esigenze di vita delle figlie NT, cresciute Per_1 anagraficamente nelle more della celebrazione dei giudizi di separazione (2015) e di divorzio (2023), tuttavia afferma semplicisticamente che tale maggiore incidenza di esigenze di vita sia "assorbita" dal versamento delle spese straordinarie. Tale prospettazione, secondo quanto ribadito dalla Cassazione nell'ordinanza n.13664 del 29.04.2022 sopra citata “si pone in evidente contrasto con il disposto normativo di cui all'art. 337ter cod. civ.” atteso che “risulta infatti evidente che le esigenze di cura, educazione, istruzione e assistenza di cui al predetto art. 337ter cod. civ., che rientrano nella normale attività di crescita di un minore, non possano essere coperte integralmente con il sostegno delle "spese straordinarie", sicchè anche l'accrescimento delle predette esigenze, collegato alla naturale crescita anagrafica del minore, non potrà del pari essere soddisfatto solo attraverso il pagamento delle cd. spese straordinarie.” Tanto premesso, l'importo stabilito in sentenza quale contributo paterno al mantenimento di Per_1
e NT si reputa proporzionato ai redditi delle parti, come in precedenza ricostruiti, ed adeguato alle esigenze crescenti delle figlie della coppia ormai maggiorenne ma non economicamente Per_1 autosufficiente- considerato peraltro che il Tribunale ha stabilito un incremento di soli 100,00 euro dell'assegno di mantenimento rispetto a quanto concordato tra le parti in sede di separazione, nonostante il consistente tempo da allora decorso e l'evidente incremento delle necessità, anche di socialità e vita di relazione, delle due ragazze. Del resto l'appellante ammette che le figlie mantengono un tenore di vita sobrio e ciononostante pretende di ridurre il loro mantenimento.
L'importo stabilito si reputa adeguato anche in considerazione del fatto che le ragazze trascorrono la maggior parte del tempo con la madre che pertanto è il principale soggetto gravato degli oneri di mantenimento diretto delle figlie. Dalla disamina degli estratti conto versati in atti dalla non è CP_1 dato del resto evincere elementi di riscontro alla reiterata prospettazione di parte appellante secondo cui l'appellata avrebbe destinato gli importi ricevuti per il mantenimento delle figlie a spese di natura personale, in particolare trattamenti estetici: le movimentazioni dei conti correnti della risultano CP_1 invece del tutto corrispondenti alle normali necessità di spesa, alimentare e non, del nucleo madre- figlie. Parimenti corretta è la statuizione sul riparto delle spese straordinarie che, come si è detto, lo stesso appellante riconosce essere in aumento con la crescita.
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Conclusivamente, assorbita ogni ulteriore istanza, l'appello proposto da deve essere Parte_1 respinto.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno integralmente poste a carico di parte appellante e liquidate, in assenza di nota spese, in € 3.966,00.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di avverso la sentenza n. 852/2024 del Tribunale di Lodi, pubblicata il CP_1
30.12.2024 nel procedimento r.g. n. 2181/2023, così provvede:
1) Rigetta l'appello.
2) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di che liquida Parte_1 CP_1 in complessivi € 3.966,00, oltre rimborso spese e altri oneri di legge.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 24.09.2025.
Il Consigliere est. Dott.ssa Maria Vicidomini Il Presidente Dott.ssa NT Paletto
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