Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 14/04/2025, n. 1573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1573 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Emanuela Foggetti, ha pronunziato, all'udienza del 14/4/2025, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 12573/2022 R.G. vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. G. Martellotta;
Parte_1
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. C. La CP_1
Gatta;
Resistente
Oggetto: ripetizione indebito
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18/11/2022, la parte ricorrente, come in epigrafe indicata,
CP_ ha convenuto in giudizio l' dinanzi al Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, chiedendo di accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa di ad ottenere la restituzione CP_1 della somma pari ad € 4.220,19 sulla prestazione CAT. SOCOM n. 38038376 in relazione al periodo dall'1/1/2019 all' 1/10/2021, formulata con nota del 19/10/2021, per non avere parte ricorrente comunicato i redditi relativi all'anno 2018.
Ritenuta l'illegittimità del citato provvedimento e proposto infruttuosamente ricorso amministrativo al Provinciale in data 7/7/2022, adiva il Tribunale di CP_2 CP_1
Bari, Sezione Lavoro, invocando l'accertamento dell'insussistenza dell'indebito oggetto della nota datata 19/10/2021, con conseguente condanna dell'Istituto previdenziale alla
Si costituiva ritualmente in giudizio l' , contestando quanto ex adverso dedotto e CP_1
chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa, istruita documentalmente, giunta sul ruolo dello scrivente Magistrato, ritenuta matura per la decisione, è stata decisa all'udienza odierna, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., con sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare occorre chiarire che la presente controversia è finalizzata all'accertamento negativo di un indebito previdenziale pensionistico assoggettato alla speciale disciplina di cui agli artt. 52 L. n. 88/1989 e 13 L. n. 412/1991.
Nel merito, la proposta opposizione è fondata e merita integrale accoglimento per insussistenza di un elemento costitutivo della fattispecie complessa sulla legittima ripetibilità di prestazioni erogate come quella in esame (SOCOM= Pensioni ai superstiti, liquidate a carico della gestione esercenti attività commerciali).
Come anticipato, infatti, la disciplina applicabile al caso in esame è rinvenibile negli artt. 52 L. n. 88/1989 e 13 L. n. 412/1991 di interpretazione autentica del primo.
In queste disposizioni è chiarito che il recupero di somme erogate a titolo di pensione in ogni caso è possibile qualora vi sia stato dolo del percipiente.
che viene tipizzato espressamente dall'art. 13 L. 412/1991 nell'omessa od CP_3
incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta.
Giova richiamare l'art. 52 L. n. 88/1989 che recita: “1. Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.
Pag. 2 di 8 2. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave”.
L'art. 13 L. n. 412/1991, di interpretazione autentica del comma 2 dell'art. 52 appena riportato, così prevede: “1. Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della L. 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.
2. L procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati CP_1
incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza.
2-bis. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate le fattispecie e i termini entro i quali, su proposta del Presidente dell' motivata da obiettive ragioni di carattere CP_1
organizzativo e funzionale anche relative alla tempistica di acquisizione delle necessarie informazioni da parte dell' Amministrazione finanziaria, il termine del recupero di cui al comma 2 è prorogato, in ogni caso, non oltre il secondo anno successivo a quello della verifica.
3. L'articolo 1, comma 2, della legge 21 marzo 1988, n. 93, si interpreta nel senso che la salvaguardia degli effetti giuridici derivanti dagli atti e dai provvedimenti adottati durante il periodo di vigenza del decreto-legge 9 dicembre 1987, n. 495, resta delimitata a quelli adottati dal competente ente erogatore delle prestazioni.>>.
Pag. 3 di 8 Ebbene, nel caso di specie, deve ritenersi che i ratei riscossi dal 2019 al 2021 dalla parte ricorrente a titolo di trattamento pensionistico VOCOM siano stati erogati in base a formale provvedimento definitivo comunicato al beneficiario.
CP_ Non solo, dalla memoria costitutiva dell e dalla delibera del Comitato Provinciale del 7/7/2022 di definizione del ricorso amministrativo intrapreso avverso la richiesta
CP_ restitutoria dell' è dato inferire che la revoca della prestazione collegata al reddito del 2018 è scaturita dalla mancata presentazione del modello RED 2019 relativo ai redditi percepiti nel 2018, nonostante i solleciti inviati dall . Controparte_4
Tanto premesso, preme evidenziare che “vale anche per l'addebito assistenziale l'affermazione effettuata in tema di indebito previdenziale, secondo cui laddove le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale o siano, comunque, dallo stesso conoscibili con l'uso della diligenza richiestagli in ragione della qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente - ancorché in malafede - non è determinante dell'indebita erogazione e non può costituire ragione di addebito della stessa”. Così Cassazione civile, sez. VI, 30/06/2020, n. 13223, che, in motivazione, afferma, in relazione alla applicabilità dell'art. 42, comma 5, D.L.
n. 269/2003, conv. in L. n. 326/2003: “13.- Nella specifica fattispecie dell'indebito per mancanza del requisito reddituale va rilevato che ai fini della ripetizione Cass.
31372/2019 e Cass. 28771/18 cit. richiedono, entrambe, che sia necessario il "dolo comprovato dell'accipiens" atto a far venir meno l'affidamento dell'accipiens. E ricordano che lo stesso D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003 - prima di stabilire per il periodo pregresso e fino al 2 ottobre 2003, la sanatoria degli indebiti per mancanza dei requisiti reddituali - preveda, nello stesso comma 5, che entro trenta giorni attraverso una determinazione interdirigenziale Ministero dell'Economia, CP_1
Agenzia dell'Entrate) si debba procedere a stabilire le modalità tecniche per effettuare, in via telematica, le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle provvidenze economiche allo scopo di sospendere le prestazioni e di ripetere l'indebito.
14.- Il D.L. n. 269 del 2003, art. 42, cit., ha previsto dunque che in materia di invalidità civile vi fosse anzitutto una sanatoria generalizzata per il periodo precedente il 2003, mentre per il periodo successivo ha stabilito che, a seguito delle verifiche reddituali effettuate dall si possano sospendere le prestazioni e quindi CP_1
Pag. 4 di 8 ripetere le somme erogate per indebiti previdenziali. Questo non significa però, dopo il
2 ottobre 2003, che le stesse prestazioni si possano recuperare indiscriminatamente;
tutte e sempre. In quanto, come già detto, in materia assistenziale va tutelato l'affidamento del percipiente, il quale, secondo la consolidata giurisprudenza prima menzionata della IV sezione, consente di norma (anche dopo il 2003) la ripetizione solo a partire dal provvedimento che sospende l'erogazione ed accerta l'indebito (come prevede lo stesso art. 42), salvo il dolo comprovato.
15.- Per quanto concerne poi l'esistenza di tale specifico coefficiente soggettivo, necessario per il venir meno della tutela dell'affidamento del percipiente, la sentenza di questa Corte n. 31372/2019 ha affermato che esso non sussista in un caso in cui il mancato inoltro della dichiarazione reddituale da parte del pensionato poteva ritenersi compatibile con una mera dimenticanza.
16.- Mentre Cass. n. 28771/2018 ha affermato che una situazione di dolo comprovato dell'accipiens rispetto al venire meno del suo diritto potrebbe sussistere "ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio;
trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme".
17.- Va ora evidenziato che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA, ed essi fossero perciò conoscibili dall al quale già il D.L. n. 269 del 2003, art. 42,conv. in L. n. CP_1
326 del 2003, consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali.
18.- Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dal D.L. n. 78 del 2009, art. 15, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede che dal primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all in via telematica le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro CP_1
disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia.
Pag. 5 di 8 Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall in CP_1
via telematica.
19. Lo stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato dal D.L. n. 78 del 2010, art. 13, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, il quale prevede al comma 1 l'istituzione presso l del "Casellario dell'Assistenza" "per la raccolta, la CP_1
conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che "i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8" devono comunicare all soltanto i dati della propria situazione CP_1
reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria. Da ori discende perciò confermato che essi non devono comunicare all la propria situazione reddituale già integralmente CP_1
dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione. La norma (che ha modificato il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, art. 35, convertito dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, ed introdotto il comma 10 bis) prevede testualmente: "Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui alla L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 13, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa". 20.- L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza di quei dati reddituali che proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (come, ad esempio, i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.) devono essere però dichiarati all ”. CP_1
Ebbene, dalla certificazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate per i redditi percepiti dalla ricorrente dal 2017 in poi (cfr. all. n. 4 ricorso), si evince che il reddito del 2018
(€ 21.847,00) è pari alla somma della pensione di reversibilità SOCOM n. 38038376 e
Pag. 6 di 8 quella diretta VOART, pertanto, i redditi da pensione percepiti dalla ricorrente nel 2018 corrispondono esattamente a quelli da pensione erogati dall' . CP_1
Ciò posto, non può sottacersi che, essendo tali redditi nella disponibilità dell'Amministrazione Finanziaria, non vi è dubbio che l' fosse in condizione di CP_1
conoscere i dati reddituali della ricorrente nonché una eventuale variazione, che, nel caso di specie, difetta.
Non solo, nel caso in esame, non è in contestazione nessuna omissione né alcuna
CP_ incompleta segnalazione all' da parte della pensionata.
Se ne ricava che non vi è stata da parte della ricorrente alcuna forma di occultamento di dati incidenti sul diritto e sulla misura della pensione in esame.
Pertanto, deve ritenersi operante la disciplina speciale invocata in ricorso dalla parte ricorrente non ravvisandosi, nel caso in esame, alcuna forma di dolo.
In concreto, per il caso in esame, non ricorrono i presupposti disciplinati dal comma 2 dell'art. 52 L. n. 88/1989, per come interpretato dall'art. 13, comma 1 L. n. 412/1991, per il legittimo recupero delle somme erogate dall'ente convenuto.
Va accolto, di conseguenza, il proposto ricorso e dichiarato insussistente il diritto
CP_ dell' di recuperare l'indebito previdenziale per cui è causa. CP_ Va, inoltre, condannato l' alla restituzione in favore della parte ricorrente di quanto eventualmente recuperato a titolo di indebito per cui è causa oltre interessi sulla somma man mano rivalutata dalle singole trattenute all'integrale soddisfo.
Assorbiti gli altri motivi di doglianza.
Tenuto conto dell'esito del giudizio, le spese di lite, da liquidarsi in dispositivo con applicazione dei valori minimi di liquidazione delle fasi di studio, introduttiva e decisionale dello scaglione compreso tra € 1.100,01 e € 5.200,00 per le controversie previdenziali previsto nella tabella allegata al D.M. n. 55/2014 in vigore dal 03.04.2014 aggiornato con il D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della presente controversia ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. 147/2022, andranno regolate facendo applicazione del principio della soccombenza.
P.Q.M.
Pag. 7 di 8 Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Emanuela Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara l'irripetibilità dell'indebito pensionistico per cui è causa;
CP_ condanna l' in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla restituzione in favore della parte ricorrente di quanto eventualmente recuperato a titolo di indebito per cui è causa, oltre interessi sulla somma man mano rivalutata dalle singole trattenute all'integrale soddisfo;
CP_
- condanna l' in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi
€ 884,50 a titolo di compenso professionale ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. 147/2022 oltre Iva, Cpa e spese forfetarie pari al 15% del compenso integrale ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 55/2014, da distrarre.
Bari, 14/4/2025
Il Giudice
Dott.ssa Emanuela Foggetti
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