Sentenza 30 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 30/04/2025, n. 933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 933 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Catanzaro Prima sezione CIVILE Il Tribunale, nella persona del giudice onorario dott.ssa Rosanna Scillone, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3753/2020 R.G. promossa da:
(cf , con l'Avv. Francesco De Barberis;
Parte_1 C.F._1
OPPONENTE CONTRO Avv. (cf ), rappresentata e difesa da se stessa;
CP_1 C.F._2
OPPOSTA NONCHE' CONTRO
(cf , con l'Avv. Annunziata D'Ambra e l'Avv. Controparte_2 C.F._3
Sergio Callipari;
TERZA CHIAMATA MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO Con Atto di citazione in opposizione all'esecuzione con istanza di sospensione dell'efficacia del titolo ex art. 615 comma I cpc, del 26.10.2020, l'Ing. conveniva in giudizio avanti Parte_1 all'intestato Tribunale di Catanzaro l'Avv. , in qualità di distrattaria delle CP_1 spese liquidate nell'ambito del procedimento rubricato al n. RG 2918/2016 dal Giudice di Pace di Catanzaro con la Sentenza n. 1026/2018, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, accogliere la domanda e per l'effetto:
- In via preliminare di rito, autorizzare l'opponente, ai sensi dell'art. 106 e 269 cpc, a chiamare in causa, e quindi ad integrare il contraddittorio, la Sig.ra e, di conseguenza fissarsi Controparte_2 altra udienza allo scopo di consentire la citazione di que tto dei termini di cui all'art. 163 bis cpc e la relativa costituzione in giudizio;
- In via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva del titolo;
- Nel merito in via principale, dichiarare che l'opponente nulla deve all'Avv. in forza CP_1 del titolo azionato in quanto il credito è estinto per le ragioni dedotte in narrativa e conseguentemente dichiarare l'inefficacia del precetto notificato in data 9/10/2020, con vittoria di spese, diritti ed onorari;
- Nel merito in via subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto dell'opposizione, dichiarare che il terzo chiamato è tenuta a manlevare l'Ing. da ogni pretesa Controparte_2 Parte_1 avanzata dall' , condannando la stessa chi CP_1 Controparte_2
a rifondere all'Ing. quanto sarà eventualmente tenuto a pagare all'Avv. Parte_1
; CP_1
- Condannare l'opposta alla refusione delle spese, diritti ed onorari di causa oltre IVA e CPA.” Deduceva l'opponente che nulla doveva all'Avv. , relativamente al giudizio RG CP_1
2918/2016 dal Giudice di Pace di Catanzaro poiché il credito su cui si fondava l'atto di precetto azionato era da considerarsi estinto per le seguenti ragioni: la sig.ra , destinataria del Decreto Decreto Ingiuntivo n. 341/2016, emesso Controparte_2 dal Giudice di Pace di Catanzaro a favore dell'Ing. per compensi professionali, Parte_1 aveva proposto opposizione avverso lo stesso affidando la sua difesa all'Avv. CP_1
.
[...]
Sig.ra avvenuta in data 24.04.2018, i procuratori delle parti non ebbero CP_2 materialmente il tempo di depositare presso il Giudice di Pace di Catanzaro l'istanza di rimessione della causa sul ruolo (che nel frattempo era stata trattenuta in decisione), e tanto al fine di chiederne l'estinzione per intervenuta transazione della causa che era stata integralmente definita sotto ogni aspetto.
Infatti, in data 17.05.2018 il Giudice di Pace di Catanzaro depositava la Sentenza n. 1026/2018 che accoglieva l'opposizione proposta dalla sig. on condanna alle spese CP_2 del giudizio con distrazione ex art. 93 cp.c. in favore del procuratore antistatario Avv. ; Sentenza che risultava essere emessa in data 27.04.2018. CP_1
In seguito alla comunicazione della Sentenza i procuratori delle parti si scambiavano una serie di missive per porre fine alla controversia insorta e, nonostante ciò, in data 09.10.2020, a distanza di oltre due anni, l'avv. notificava l'atto di precetto all'Ing. CP_1
cui seguiva l'opposizione ex art. 615 c.p.c. Parte_1
L'opponente concludeva come in atti. In data 18.01.2021 si costituiva in giudizio l'Avv. , con Comparsa di CP_1 costituzione e risposta, la quale contestava la domanda attorea e ne chiedeva il rigetto poiché, infondata per l'assoluta inconferenza della scrittura privata di cui all'atto di citazione, non opponibile alla stessa per non aver partecipato ad alcun accordo transattivo nel quale espressamente avesse rinunciato alle proprie spettanze. Concludeva, quindi, per il rigetto dell'opposizione all'atto precetto e al rigetto della richiesta chiamata di terzo. Con Comparsa di costituzione e risposta del 17.05.2021 si costituiva che Controparte_2 contestava quanto ex adverso prodotto, dedotto e domandato e chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: “in via preliminare accertarsi che parte attrice e parte convenuta sono decadute dal diritto di esercitare l'azione per cui è causa e per l'effetto respingersi le domande avversarie. Nel merito, in via principale: accertare l'irrilevanza causale della opposizione all'esecuzione nella causazione della tenutezza al pagamento degli onorari professionali a carico della , per CP_2
l'effetto, dichiarare il difetto di legittimazione passiva nel presente giudizio. In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di riconoscimento della estinzione del debito attualmente gravante solo sull' ing. con conseguente responsabilità della ella Parte_1 CP_2 dovutezza delle somme liquidate nel n favore dell'avv. , accertarsi il di CP_1 responsabilità di e quello della onsiderando le rispettive posizioni nel giudizio.”. Parte_1 CP_2
Rigettata la richiesta di sospensiva del titolo e le richieste istruttorie, all'udienza del 25.10.2024, svoltasi con il deposito telematico di note difensive, il Giudice assegnava la causa a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. L'opposizione è fondata. Invero, l'art. 93 c.p.c. legittima alla richiesta di distrazione delle spese solo il difensore con procura, tale domanda pertanto non può essere avanzata dal difensore dopo l'estinzione del mandato. Pertanto risulta insussistente il diritto della alla rifusione delle spese legali in CP_1 distrazione, liquidate con la sentenza di cui si discute, emesso successivamente alla estinzione del mandato professionale per effetto dell'intervenuta transazione e cessazione di ogni pretesa. La circostanza della non applicabilità dell'art. 93 c.p.c. per intervenuta estinzione del mandato, infatti, poteva essere ignorata dalla sig. ra (che non risulta Controparte_2 essere una giurista), ma non certo dall'avv. , vista la sua professione. CP_1
Essendo consentita dall'art. 93 c.p.c. al solo “difensore con procura”, la richiesta di distrazione delle spese non può essere avanzata dal difensore dopo l'estinzione del mandato per rinunzia o revoca, ancorché la parte non abbia ancora provveduto alla sostituzione, in quanto l'art. 85 c.p.c., prevedendo l'inefficacia della rinunzia o revoca fino a sostituzione “nei confronti dell'altra parte”, non concerne il rapporto interno di mandato, dove la rinunzia o la revoca, hanno effetto, come qualsiasi dichiarazione ricettizia, sin dal momento in cui sino state comunicate alla controparte negoziale (Cassazione Civile, Sezione II, sentenza 04 dicembre 2019 n.31587). Stesso discorso dicasi per la sig. che in realtà aveva già revocato l'incarico al CP_2 precedente avvocato. Alla luce di quanto detto, in accoglimento dell'opposizione, va disposta la revoca del DI opposto. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa nonché all'attività difensiva concretamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3753/2020 RG, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, Accoglie l'opposizione proposta e per l'effetto dichiara l'inefficacia del precetto notificato in data 9 ottobre 2020; condanna la convenuta a rimborsare all'opponente le spese di lite, che si CP_1 liquidano in € 1800,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario 15%. Così deciso in data 16 aprile 2025 il Giudice Onorario Dott.ssa Rosanna Scillone