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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 22/04/2025, n. 735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 735 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1330/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott.ssa Annarita Donofrio Consigliere avv. Andrea Di Gregorio Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1330/2021 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. ARBIZZI MARGHERITA,
APPELLANTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. BALOSSI GIORDANO,
APPELLATA
IN PUNTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Modena n. 879/2021; oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – fallimento – compensazione – regresso debitore in solido.
Assegnata a decisione all'udienza collegiale del 2 luglio 2024, celebrata in pagina 1 di 9 forma cartolare, mediante trattazione scritta, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso ai sensi dell'art. 352 c.p.c. e come da note scritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 11.11.2019, la Controparte_1
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Modena il
[...]
(di seguito anche “ ”), proponendo opposizione Controparte_2 Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo emesso dal medesimo Tribunale n. 2875/2019, con il quale si condannava l'opponente il pagamento di Euro 10.583,00, oltre accessori e spese, a titolo di corrispettivo per il contratto di somministrazione di lavoratori concluso tra le parti.
Parte opponente allegava, tra l'altro:
− che in data 08.07.2016, quale utilizzatrice, aveva concluso con CP_1
quale somministratrice, un contratto di somministrazione Parte_1
di lavoratori;
− che la somministratrice, il 19.10.2016, presentava domanda di accesso alla procedura di concordato preventivo e, successivamente, con sentenza del Tribunale di Modena del 07.12.2016, veniva dichiarata fallita;
− che il 29.04.2019, il sollecitava nei confronti di il Parte_1 CP_1
pagamento della somma di Euro 32.266,99, per fatture impagate emesse a fronte delle prestazioni eseguite;
− che l'opponente contestava la pretesa, perché continuava a ricevere richieste di pagamento da parte dei lavoratori somministrati, precisando di aver già dovuto versare l'importo di Euro 10.583,26 e dichiarandosi disponibile a corrispondere la differenza, poi regolarmente versata il
07.05.2019;
pagina 2 di 9 − che, come noto al , aveva, quindi, già versato Parte_1 CP_1
l'importo di Euro 10.583,00, poi ingiunto, in forza del vincolo di solidarietà previsto dall'art. 35, d.lgs. n. 81/2015;
− che sussistevano tutti i requisiti previsti dalla legge ai fini della compensazione legale e giudiziale;
− che non sussisteva alcuna inadempienza da parte dell'opponente. concludeva, quindi, chiedendo la revoca del decreto Controparte_1
opposto, non essendo in alcun modo fondate le pretese del . Parte_1
Si costituiva il chiedendo il rigetto Controparte_2
dell'opposizione perché inammissibile e/o infondata, deducendo, tra l'altro:
− che, pur avendo ricevuto l'avviso ex art. 92 l. fall., DE non aveva svolto, neppure in via tardiva, insinuazione al passivo a titolo di regresso per effetto dell'operatività dell'obbligazione solidale;
− che il caso di specie riguardava l'obbligazione solidale e, quindi,
l'esercizio dell'azione di regresso del coobbligato escusso;
− che, se il pagamento eseguito in favore del creditore comune da parte dell'opponente (non contestato) generava un diritto surrogatorio o di regresso, questo diritto avrebbe dovuto essere esercitato nelle forme dell'insinuazione al passivo, anche al fine del verificarsi dei presupposti richiesti dagli artt. 1241 e 1243 c.c. per la compensazione;
− che, prima di verificare il ricorrere delle condizioni previste dall'art. 56
l. fall. in tema di compensazione, nel caso in esame occorreva tenere conto del fatto che l'adempimento di un'obbligazione solidale non generava di per sé un credito nei confronti del fallimento, bensì un diritto regolato dagli artt. 61 e 62 l. fall.;
− che non poteva escludersi che il pagamento eseguito dalla non CP_1
estinguesse integralmente il credito per il quale le parti erano solidalmente obbligate e tale accertamento avrebbe potuto essere pagina 3 di 9 effettuato solo in sede fallimentare, mediante accertamento del passivo e, quindi, a seguito di domanda di ammissione al passivo;
− che sia in caso di surroga, sia di regresso l'ammissione al passivo sarebbe stata necessaria, non potendosi rimettere alla decisione del giudice ordinario tanto la qualificazione della domanda, indeterminata da parte di sia la disamina della stessa;
CP_1
− che in particolare, l'opposta precisava che l'art. 61, secondo comma, l. fall., “nel subordinare l'esercizio dell'azione di rivalsa alla condizione che il creditore comune sia stato soddisfatto per l'intero credito ove il pagamento sia effettuato successivamente alla dichiarazione di fallimento, detta una disposizione applicabile non solo all'azione di regresso, specificamente contemplata dalla norma in esame, ma anche
a quella di surrogazione, posto che, ai fini dell'ammissibilità tanto della surrogazione quanto del regresso, ciò che rileva non è la circostanza che attraverso il pagamento il coobbligato abbia totalmente assolto la propria obbligazione, ma che l'adempimento risulti integrale “ex parte creditoris”, cioè risulti idoneo ad estinguere la pretesa che il creditore comune abbia insinuato o possa insinuare al passivo fallimentare ed è evidente che tale accertamento non possa essere compiuto nella presente sede”.
Dopo lo scambio delle memorie previste dall'art. 183, sesto comma, c.p.c., il
Tribunale di Modena, con sentenza n. 879 depositata il 24.05.2021, accoglieva l'opposizione sul presupposto che l'eccezione di compensazione non richiedesse la preventiva insinuazione al passivo e che, pur avendo CP_1
effettuato il pagamento del debito solidale dopo la dichiarazione di fallimento, la compensazione sarebbe stata, comunque, ammissibile, perché il fatto genetico dell'obbligazione era anteriore a tale dichiarazione.
Trovava, quindi, applicazione nel caso in esame l'art. 56 l. fall., perché la necessità dell'ammissione al passivo sarebbe stata configurabile solo se pagina 4 di 9 l'opponente avesse chiesto al il pagamento di una somma ulteriore Parte_1
rispetto a quella eccepita in compensazione, utile, quest'ultima, a paralizzare la pretesa monitoria.
∞ ∞ ∞
Avverso tale decisione ha proposto rituale appello il Controparte_2
per i seguenti motivi.
1. Il credito di regresso in capo alla DE è inesistente per violazione dell'art. 61 l. fall., norma che dispone sia accertato il presupposto dell'integrale soddisfacimento del creditore.
Tale accertamento è stato del tutto carente e, comunque, avrebbe dovuto essere rimesso in via di competenza funzionale esclusiva al giudice del fallimento.
Anzi, nel corso del processo è stato provato che il debito solidale non era stato interamente pagato.
Inoltre, la decisione viola anche l'art. 1299 c.c. che esclude l'esistenza del credito di regresso nell'ipotesi di regresso parziale da parte del solvens.
Sul punto, il Tribunale ha, peraltro, del tutto omesso di pronunciarsi, limitandosi a considerare l'applicabilità dell'art. 56 l. fall.
2. Il primo giudice ha errato nel fare applicazione dell'orientamento giurisprudenziale consolidatosi in tema di compensazione nel fallimento, trattandosi di questione diversa rispetto a quella che gli era stata sottoposta.
3. Il Tribunale ha posto a fondamento della decisione un fatto non provato, considerato che, vertendosi in materia di obbligazioni solidali,
l'insinuazione al passivo sarebbe stata necessaria al fine di poter spendere la titolarità di un credito opponibile in compensazione.
pagina 5 di 9 Si è costituita l' eccependo la inammissibilità dell'appello ai Controparte_1 sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e, nel merito, chiedendone il rigetto in quanto infondato in fatto e in diritto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le parti hanno precisato le conclusioni per l'udienza del 2 luglio 2024, celebrata in forma cartolare, mediante trattazione scritta.
∞ ∞ ∞
L'appello, seppur a tratti ridondante, merita accoglimento nei limiti e nei termini che seguono.
In primo luogo, prima di esaminare gli specifici e “speciali” profili riconducibili alla materia fallimentare coinvolta nel caso in esame, è opportuno chiarire che il Tribunale non è incorso in alcuna violazione dell'art. 1299 c.c.
Infatti, contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante, il condebitore solidale che abbia effettuato un pagamento parziale eccedente la propria quota nei rapporti interni può esperire l'azione di regresso ex art. 1299 c.c. nei confronti degli altri condebitori, anche se l'intero debito non è stato saldato.
Il diritto di regresso previsto dall'art. 1299 c.c. si fonda sul principio per cui tra i coobbligati opera la ripartizione interna delle prestazioni. Nei rapporti interni tra condebitori solidali, infatti, cessa di operare il vincolo della solidarietà
(imposto a garanzia e nell'interesse del creditore) e torna ad avere esclusiva rilevanza il principio della parziarietà dell'obbligazione (conf. Cass. civ., ord.
n. 27323/2023).
“Nel caso di parziale pagamento del debito solidale, il condebitore solvente, ove la somma pagata ecceda la sua quota nei rapporti interni, può esperire
l'azione di regresso ex art. 1299 c.c. nei confronti degli altri condebitori e nei limiti di tale eccedenza” (conf. Cass. civ., ord. n. 3404/2018). Ciò in quanto la ripartizione della somma cumulativamente azionata attiene ai rapporti interni tra condebitori e assume rilievo il depauperamento del patrimonio del solvens oltre il dovuto ed il corrispondente indebito arricchimento dei condebitori.
pagina 6 di 9 L'art. 1299, primo comma, c.c., pur prevedendo testualmente solo l'ipotesi del pagamento dell'intero debito, non impedisce, quindi, di ritenere l'azione di regresso esperibile anche nel caso di pagamento parziale superiore alla quota interna del solvens. Anche in tale ipotesi, infatti, si verifica un depauperamento del solvens e un correlativo arricchimento dei condebitori, consistente nella loro parziale liberazione (conf. Cass. civ., ord. n. 7279/2021).
In conclusione sul punto e in linea generale, quindi, il condebitore solidale che abbia pagato una somma eccedente la propria quota interna può agire in regresso verso gli altri condebitori anche in caso di pagamento parziale del debito complessivo, nei limiti dell'eccedenza versata rispetto alla propria quota. Tale diritto trova fondamento nell'esigenza di evitare ingiustificati arricchimenti tra condebitori e nella prevalenza, nei rapporti interni, del principio di parziarietà dell'obbligazione su quello di solidarietà.
Tuttavia, tali principi non possono essere trasferiti sic et simpliciter in ambito fallimentare, e questo nonostante sia pacifico che l'obbligazione solidale posta in capo ad e nei rapporti interni, avrebbe dovuto far carico CP_3 Parte_1 interamente all'impresa somministratrice, poi dichiarata fallita.
L'impugnazione, infatti, deve essere accolta perché il caso è regolato dalla diversa e speciale normativa fallimentare, dovendosi, altresì, dare atto che il primo giudice ha del tutto omesso di pronunciarsi sulle allegazioni di parte opposta/appellante riguardanti rilevanza e prevalenza dell'art. 61 l. fall., applicabile, per giurisprudenza costante, anche al caso in cui, uno dei coobbligati solidali sia in bonis (conff.: Cass. civ., sent. n. 19609/2017; Cass. civ., sent. n. 11144/2012).
Tale norma stabilisce espressamente che “il regresso tra i coobbligati…può essere esercitato solo dopo che il creditore sia stato soddisfatto per l'intero credito”. Tale principio costituisce una deroga alla disciplina generale delle obbligazioni solidali e si applica sia all'azione di regresso, sia all'azione di surrogazione, a prescindere dal fatto che il coobbligato abbia totalmente pagina 7 di 9 assolto la propria obbligazione, essendo invece necessario che l'adempimento risulti integrale dal punto di vista del creditore (conf. Cass. civ., ord.
36129/2023).
L'art. 56 l. fall., norma che prevede che i creditori hanno diritto di compensare i loro debiti verso il fallito con i crediti che vantano verso lo stesso, ancorché non scaduti prima della dichiarazione di fallimento, deve essere coordinata con l'art. 61 l. fall. sopra citato e tale attività di coordinamento difetta nella sentenza impugnata.
Inoltre, è solo con l'insinuazione al passivo e con il conseguente accertamento che è possibile per il e per il credito accertare se, in concreto, si sia Parte_1
verificata la condizione stabilita dall'art. 61 l. fall.
In ogni caso, nel presente giudizio, parte appellata neppure ha allegato e/o documentato di avere integralmente estinto la pretese creditoria per la quale era solidalmente responsabile con il . Parte_1
Nel caso in esame, la compensazione non è, quindi, ammissibile perché il credito di regresso del condebitore solvente non è ancora esigibile, in quanto la norma speciale subordina l'esercizio del diritto all'integrale soddisfazione del creditore comune.
In conclusione, il condebitore solvente non può compensare il proprio credito di regresso (derivante dal parziale pagamento del debito solidale) con il credito vantato nei suoi confronti dal condebitore fallito (conff.: Cass. civ., sent. n.
5964/2025; Cass. civ., sent. n. 3216/2012).
∞ ∞ ∞
Le spese seguono la soccombenza e, considerata la natura della controversia e dei rapporti intercorsi tra le parti, vengono liquidate, per entrambi i gradi (conf.
Cass. civ., ord. n. 19989/2021), sulla base dei parametri compresi tra i minimi e i medi previsti dal d.m. n. 147/2022, entrato in vigore il 23.10.2022, avuto riguardo allo scaglione di riferimento (cause di valore compreso tra Euro
5.201,00 ed Euro 26.000,00).
pagina 8 di 9 Con esclusione dei compensi per la fase di trattazione/istruttoria nel presente grado d'appello perché non svolta.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – in accoglimento dell'appello, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge l'opposizione proposta dalla e, per Parte_2
l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Modena il
02.10.2019 - n. 2875/2019 – R.G. n. 6345/2019;
II – condanna l' alla refusione in favore del Controparte_1 [...]
delle spese di lite che, per il primo grado, liquida in Euro Controparte_2
3.800,00 per compensi, oltre spese forfettarie e accessori di legge;
III – condanna l' alla refusione in favore del Controparte_1 [...]
delle spese di lite che, per il primo grado, liquida in Euro Controparte_2
3.000,00 per compensi, oltre Euro 382,50 per anticipazioni, oltre spese forfettarie e accessori di legge.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 15 aprile 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente avv. Andrea Di Gregorio dott. Giuseppe De Rosa
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott.ssa Annarita Donofrio Consigliere avv. Andrea Di Gregorio Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1330/2021 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. ARBIZZI MARGHERITA,
APPELLANTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. BALOSSI GIORDANO,
APPELLATA
IN PUNTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Modena n. 879/2021; oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – fallimento – compensazione – regresso debitore in solido.
Assegnata a decisione all'udienza collegiale del 2 luglio 2024, celebrata in pagina 1 di 9 forma cartolare, mediante trattazione scritta, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso ai sensi dell'art. 352 c.p.c. e come da note scritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 11.11.2019, la Controparte_1
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Modena il
[...]
(di seguito anche “ ”), proponendo opposizione Controparte_2 Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo emesso dal medesimo Tribunale n. 2875/2019, con il quale si condannava l'opponente il pagamento di Euro 10.583,00, oltre accessori e spese, a titolo di corrispettivo per il contratto di somministrazione di lavoratori concluso tra le parti.
Parte opponente allegava, tra l'altro:
− che in data 08.07.2016, quale utilizzatrice, aveva concluso con CP_1
quale somministratrice, un contratto di somministrazione Parte_1
di lavoratori;
− che la somministratrice, il 19.10.2016, presentava domanda di accesso alla procedura di concordato preventivo e, successivamente, con sentenza del Tribunale di Modena del 07.12.2016, veniva dichiarata fallita;
− che il 29.04.2019, il sollecitava nei confronti di il Parte_1 CP_1
pagamento della somma di Euro 32.266,99, per fatture impagate emesse a fronte delle prestazioni eseguite;
− che l'opponente contestava la pretesa, perché continuava a ricevere richieste di pagamento da parte dei lavoratori somministrati, precisando di aver già dovuto versare l'importo di Euro 10.583,26 e dichiarandosi disponibile a corrispondere la differenza, poi regolarmente versata il
07.05.2019;
pagina 2 di 9 − che, come noto al , aveva, quindi, già versato Parte_1 CP_1
l'importo di Euro 10.583,00, poi ingiunto, in forza del vincolo di solidarietà previsto dall'art. 35, d.lgs. n. 81/2015;
− che sussistevano tutti i requisiti previsti dalla legge ai fini della compensazione legale e giudiziale;
− che non sussisteva alcuna inadempienza da parte dell'opponente. concludeva, quindi, chiedendo la revoca del decreto Controparte_1
opposto, non essendo in alcun modo fondate le pretese del . Parte_1
Si costituiva il chiedendo il rigetto Controparte_2
dell'opposizione perché inammissibile e/o infondata, deducendo, tra l'altro:
− che, pur avendo ricevuto l'avviso ex art. 92 l. fall., DE non aveva svolto, neppure in via tardiva, insinuazione al passivo a titolo di regresso per effetto dell'operatività dell'obbligazione solidale;
− che il caso di specie riguardava l'obbligazione solidale e, quindi,
l'esercizio dell'azione di regresso del coobbligato escusso;
− che, se il pagamento eseguito in favore del creditore comune da parte dell'opponente (non contestato) generava un diritto surrogatorio o di regresso, questo diritto avrebbe dovuto essere esercitato nelle forme dell'insinuazione al passivo, anche al fine del verificarsi dei presupposti richiesti dagli artt. 1241 e 1243 c.c. per la compensazione;
− che, prima di verificare il ricorrere delle condizioni previste dall'art. 56
l. fall. in tema di compensazione, nel caso in esame occorreva tenere conto del fatto che l'adempimento di un'obbligazione solidale non generava di per sé un credito nei confronti del fallimento, bensì un diritto regolato dagli artt. 61 e 62 l. fall.;
− che non poteva escludersi che il pagamento eseguito dalla non CP_1
estinguesse integralmente il credito per il quale le parti erano solidalmente obbligate e tale accertamento avrebbe potuto essere pagina 3 di 9 effettuato solo in sede fallimentare, mediante accertamento del passivo e, quindi, a seguito di domanda di ammissione al passivo;
− che sia in caso di surroga, sia di regresso l'ammissione al passivo sarebbe stata necessaria, non potendosi rimettere alla decisione del giudice ordinario tanto la qualificazione della domanda, indeterminata da parte di sia la disamina della stessa;
CP_1
− che in particolare, l'opposta precisava che l'art. 61, secondo comma, l. fall., “nel subordinare l'esercizio dell'azione di rivalsa alla condizione che il creditore comune sia stato soddisfatto per l'intero credito ove il pagamento sia effettuato successivamente alla dichiarazione di fallimento, detta una disposizione applicabile non solo all'azione di regresso, specificamente contemplata dalla norma in esame, ma anche
a quella di surrogazione, posto che, ai fini dell'ammissibilità tanto della surrogazione quanto del regresso, ciò che rileva non è la circostanza che attraverso il pagamento il coobbligato abbia totalmente assolto la propria obbligazione, ma che l'adempimento risulti integrale “ex parte creditoris”, cioè risulti idoneo ad estinguere la pretesa che il creditore comune abbia insinuato o possa insinuare al passivo fallimentare ed è evidente che tale accertamento non possa essere compiuto nella presente sede”.
Dopo lo scambio delle memorie previste dall'art. 183, sesto comma, c.p.c., il
Tribunale di Modena, con sentenza n. 879 depositata il 24.05.2021, accoglieva l'opposizione sul presupposto che l'eccezione di compensazione non richiedesse la preventiva insinuazione al passivo e che, pur avendo CP_1
effettuato il pagamento del debito solidale dopo la dichiarazione di fallimento, la compensazione sarebbe stata, comunque, ammissibile, perché il fatto genetico dell'obbligazione era anteriore a tale dichiarazione.
Trovava, quindi, applicazione nel caso in esame l'art. 56 l. fall., perché la necessità dell'ammissione al passivo sarebbe stata configurabile solo se pagina 4 di 9 l'opponente avesse chiesto al il pagamento di una somma ulteriore Parte_1
rispetto a quella eccepita in compensazione, utile, quest'ultima, a paralizzare la pretesa monitoria.
∞ ∞ ∞
Avverso tale decisione ha proposto rituale appello il Controparte_2
per i seguenti motivi.
1. Il credito di regresso in capo alla DE è inesistente per violazione dell'art. 61 l. fall., norma che dispone sia accertato il presupposto dell'integrale soddisfacimento del creditore.
Tale accertamento è stato del tutto carente e, comunque, avrebbe dovuto essere rimesso in via di competenza funzionale esclusiva al giudice del fallimento.
Anzi, nel corso del processo è stato provato che il debito solidale non era stato interamente pagato.
Inoltre, la decisione viola anche l'art. 1299 c.c. che esclude l'esistenza del credito di regresso nell'ipotesi di regresso parziale da parte del solvens.
Sul punto, il Tribunale ha, peraltro, del tutto omesso di pronunciarsi, limitandosi a considerare l'applicabilità dell'art. 56 l. fall.
2. Il primo giudice ha errato nel fare applicazione dell'orientamento giurisprudenziale consolidatosi in tema di compensazione nel fallimento, trattandosi di questione diversa rispetto a quella che gli era stata sottoposta.
3. Il Tribunale ha posto a fondamento della decisione un fatto non provato, considerato che, vertendosi in materia di obbligazioni solidali,
l'insinuazione al passivo sarebbe stata necessaria al fine di poter spendere la titolarità di un credito opponibile in compensazione.
pagina 5 di 9 Si è costituita l' eccependo la inammissibilità dell'appello ai Controparte_1 sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e, nel merito, chiedendone il rigetto in quanto infondato in fatto e in diritto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le parti hanno precisato le conclusioni per l'udienza del 2 luglio 2024, celebrata in forma cartolare, mediante trattazione scritta.
∞ ∞ ∞
L'appello, seppur a tratti ridondante, merita accoglimento nei limiti e nei termini che seguono.
In primo luogo, prima di esaminare gli specifici e “speciali” profili riconducibili alla materia fallimentare coinvolta nel caso in esame, è opportuno chiarire che il Tribunale non è incorso in alcuna violazione dell'art. 1299 c.c.
Infatti, contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante, il condebitore solidale che abbia effettuato un pagamento parziale eccedente la propria quota nei rapporti interni può esperire l'azione di regresso ex art. 1299 c.c. nei confronti degli altri condebitori, anche se l'intero debito non è stato saldato.
Il diritto di regresso previsto dall'art. 1299 c.c. si fonda sul principio per cui tra i coobbligati opera la ripartizione interna delle prestazioni. Nei rapporti interni tra condebitori solidali, infatti, cessa di operare il vincolo della solidarietà
(imposto a garanzia e nell'interesse del creditore) e torna ad avere esclusiva rilevanza il principio della parziarietà dell'obbligazione (conf. Cass. civ., ord.
n. 27323/2023).
“Nel caso di parziale pagamento del debito solidale, il condebitore solvente, ove la somma pagata ecceda la sua quota nei rapporti interni, può esperire
l'azione di regresso ex art. 1299 c.c. nei confronti degli altri condebitori e nei limiti di tale eccedenza” (conf. Cass. civ., ord. n. 3404/2018). Ciò in quanto la ripartizione della somma cumulativamente azionata attiene ai rapporti interni tra condebitori e assume rilievo il depauperamento del patrimonio del solvens oltre il dovuto ed il corrispondente indebito arricchimento dei condebitori.
pagina 6 di 9 L'art. 1299, primo comma, c.c., pur prevedendo testualmente solo l'ipotesi del pagamento dell'intero debito, non impedisce, quindi, di ritenere l'azione di regresso esperibile anche nel caso di pagamento parziale superiore alla quota interna del solvens. Anche in tale ipotesi, infatti, si verifica un depauperamento del solvens e un correlativo arricchimento dei condebitori, consistente nella loro parziale liberazione (conf. Cass. civ., ord. n. 7279/2021).
In conclusione sul punto e in linea generale, quindi, il condebitore solidale che abbia pagato una somma eccedente la propria quota interna può agire in regresso verso gli altri condebitori anche in caso di pagamento parziale del debito complessivo, nei limiti dell'eccedenza versata rispetto alla propria quota. Tale diritto trova fondamento nell'esigenza di evitare ingiustificati arricchimenti tra condebitori e nella prevalenza, nei rapporti interni, del principio di parziarietà dell'obbligazione su quello di solidarietà.
Tuttavia, tali principi non possono essere trasferiti sic et simpliciter in ambito fallimentare, e questo nonostante sia pacifico che l'obbligazione solidale posta in capo ad e nei rapporti interni, avrebbe dovuto far carico CP_3 Parte_1 interamente all'impresa somministratrice, poi dichiarata fallita.
L'impugnazione, infatti, deve essere accolta perché il caso è regolato dalla diversa e speciale normativa fallimentare, dovendosi, altresì, dare atto che il primo giudice ha del tutto omesso di pronunciarsi sulle allegazioni di parte opposta/appellante riguardanti rilevanza e prevalenza dell'art. 61 l. fall., applicabile, per giurisprudenza costante, anche al caso in cui, uno dei coobbligati solidali sia in bonis (conff.: Cass. civ., sent. n. 19609/2017; Cass. civ., sent. n. 11144/2012).
Tale norma stabilisce espressamente che “il regresso tra i coobbligati…può essere esercitato solo dopo che il creditore sia stato soddisfatto per l'intero credito”. Tale principio costituisce una deroga alla disciplina generale delle obbligazioni solidali e si applica sia all'azione di regresso, sia all'azione di surrogazione, a prescindere dal fatto che il coobbligato abbia totalmente pagina 7 di 9 assolto la propria obbligazione, essendo invece necessario che l'adempimento risulti integrale dal punto di vista del creditore (conf. Cass. civ., ord.
36129/2023).
L'art. 56 l. fall., norma che prevede che i creditori hanno diritto di compensare i loro debiti verso il fallito con i crediti che vantano verso lo stesso, ancorché non scaduti prima della dichiarazione di fallimento, deve essere coordinata con l'art. 61 l. fall. sopra citato e tale attività di coordinamento difetta nella sentenza impugnata.
Inoltre, è solo con l'insinuazione al passivo e con il conseguente accertamento che è possibile per il e per il credito accertare se, in concreto, si sia Parte_1
verificata la condizione stabilita dall'art. 61 l. fall.
In ogni caso, nel presente giudizio, parte appellata neppure ha allegato e/o documentato di avere integralmente estinto la pretese creditoria per la quale era solidalmente responsabile con il . Parte_1
Nel caso in esame, la compensazione non è, quindi, ammissibile perché il credito di regresso del condebitore solvente non è ancora esigibile, in quanto la norma speciale subordina l'esercizio del diritto all'integrale soddisfazione del creditore comune.
In conclusione, il condebitore solvente non può compensare il proprio credito di regresso (derivante dal parziale pagamento del debito solidale) con il credito vantato nei suoi confronti dal condebitore fallito (conff.: Cass. civ., sent. n.
5964/2025; Cass. civ., sent. n. 3216/2012).
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Le spese seguono la soccombenza e, considerata la natura della controversia e dei rapporti intercorsi tra le parti, vengono liquidate, per entrambi i gradi (conf.
Cass. civ., ord. n. 19989/2021), sulla base dei parametri compresi tra i minimi e i medi previsti dal d.m. n. 147/2022, entrato in vigore il 23.10.2022, avuto riguardo allo scaglione di riferimento (cause di valore compreso tra Euro
5.201,00 ed Euro 26.000,00).
pagina 8 di 9 Con esclusione dei compensi per la fase di trattazione/istruttoria nel presente grado d'appello perché non svolta.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – in accoglimento dell'appello, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge l'opposizione proposta dalla e, per Parte_2
l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Modena il
02.10.2019 - n. 2875/2019 – R.G. n. 6345/2019;
II – condanna l' alla refusione in favore del Controparte_1 [...]
delle spese di lite che, per il primo grado, liquida in Euro Controparte_2
3.800,00 per compensi, oltre spese forfettarie e accessori di legge;
III – condanna l' alla refusione in favore del Controparte_1 [...]
delle spese di lite che, per il primo grado, liquida in Euro Controparte_2
3.000,00 per compensi, oltre Euro 382,50 per anticipazioni, oltre spese forfettarie e accessori di legge.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 15 aprile 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente avv. Andrea Di Gregorio dott. Giuseppe De Rosa
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