Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 05/03/2025, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE DEL LAVORO
______________
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione lavoro, composta dai signori:
Dott. G. Melisenda Giambertoni Presidente
Dott. Roberto Rezzonico Consigliere
Dott. Marco Sabella Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 187/2024 R.G. avente per oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Enna, promossa
DA
nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 difesa, giusta procura in calce all'atto di appello, dall'avv. Pasquale
Emiliano Messina ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale dell'avv. Giuseppe Impaglione in Caltanissetta, Viale Sicilia n. 106
Appellante
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 elettivamente domiciliato in Caltanissetta via Val d'Aosta 14/d, presso l'ufficio legale dell'ente, rappresentato e difeso dagli avv.ti
Stefano Dolce e Carmelo Russo per procura generale alle liti in atti
Appellato
Conclusioni delle parti: come da rispettivi scritti difensivi
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato e notificato alla controparte,
chiedeva di dichiarare che la stessa aveva Parte_1
1
Si costituiva l' che chiedeva il rigetto delle avverse pretese. CP_1
In particolare, l'ente previdenziale contestava la sussistenza degli asseriti rapporti di lavoro subordinato denunciati nel corso del tempo dall'azienda agricola LU AT, richiamando gli accertamenti eseguiti dagli ispettori del lavoro presso la sede di Caltanissetta, CP_1 producendo il relativo verbale ispettivo.
Con sentenza n. 330/2024, pubblicata in data 8.7.2024, l'adito
Tribunale di Enna in funzione di giudice del lavoro, ritenute fondate le difese di merito opposte dall' , rigettava il ricorso, condannando CP_1 parte ricorrente alle spese di lite.
Argomentava, in buona sostanza, il primo giudice che, da un lato non avesse l'opponente in alcun modo provato, come suo specifico onere, articolando una prova per testi inammissibile e producendo documentazione priva di rilievo dimostrativo, il fondamento delle domande di cui al ricorso introduttivo di causa – ossia l'espletamento delle denunciate lavorative presso l'azienda LU, quale lavoratore subordinato a tempo determinato in agricoltura per l'anno 2016 – e dall'altro lato che fosse stata, per converso, pienamente dimostrata la totale fittizietà dei rapporti di lavoro in agricoltura dichiarati dall'azienda in questione, alla luce degli accertamenti che erano stati condotti in sede ispettiva, che facevano ritenere del tutto insussistente la stessa attività agricola dell'azienda de qua.
Avverso detta sentenza propone appello l'originaria ricorrente, per i motivi che saranno appresso esaminati, chiedendo l'accoglimento delle domande di cui al ricorso introduttivo di causa.
2 L , costituitosi, resiste al gravame. CP_1
************************************
Parte appellante censura, in buona sostanza, la sentenza impugnata sulle statuizioni concernenti l'asserita insufficienza di prova della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato in agricoltura dell'originaria parte ricorrente con l'azienda LU, stigmatizzando, da un lato, che il Tribunale non avrebbe in alcun modo tenuto conto delle prove documentali dalla stessa offerte, tutte comprovanti l'effettiva esistenza del rapporto dedotto in giudizio, valorizzando per converso in maniera eccessiva le risultanze del verbale ispettivo prodotto dall' nonostante i ben noti limiti al suo contenuto CP_1 fidefacente, rigettando poi la chiesta di prova testimoniale articolata dall'opponente, ritenendola erroneamente generica – ciò a fronte di capitoli del tutto specifici che avrebbero consentito di chiarie la effettiva natura del lavoro svolto dalla signora a favore della Pt_1 parte datoriale e le concrete modalità del suo svolgimento – salvo poi concludere, altrettanto erroneamente e contraddittoriamente, che la parte aveva mancato la prova a suo carico.
L'appellante impugna poi la decisione di primo grado nella parte relativa alle statuizioni sulle spese di lite, avendola il tribunale erroneamente condannata, nonostante la stessa avesse, con la propria autodichiarazione ex art. 152 disp. Att. cpc resa in seno al ricorso, dichiarato il non superamento dei limiti di reddito stabiliti per legge ai fini del pagamento del contributo unificato e di un eventuale condanna alle spese.
Insiste, infine, l'appellante nel denunciare violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cc, gravando il capo all' l'onere di CP_1 provare il fondamento della sua pretesa restitutoria, avendo però
l'ente omesso di produrre nel corso del giudizio di prime cure i provvedimenti di cancellazione o di diniego di iscrizione, con la prova dell'avvenuta comunicazione all'odierno appellante, che costituirebbero il presupposto della suddetta pretesa.
L'appello non può trovare accoglimento se non limitatamente al motivo concernente la violazione della disciplina di cui 152 disp. Att. cpc.
3 Bene ha innanzitutto fatto il primo giudice a non ammettere la prova per testi indicata in ricorso, per assoluta irrilevanza della stessa, in quanto si chiedeva al riguardo, testualmente, ammettersi la prova testimoniale sui seguenti capitolati:
1) “Vero è che la sig.ra ha lavorato, quale bracciante Parte_1 agricolo, nei mesi di Settembre, Ottobre, Novembre e Dicembre 2016 alle dipendenze della ditta “LU AT” con sede legale a Canicattì
(AG), via Brindisi n. 44, per 102 giornate lavorative afferenti il settore della coltivazione di uva”?;
2) “Vero è che la sig.ra eseguiva i lavori di cui al Parte_1 precedente punto 1) per circa 6/7 ore giornaliere sulla base dei turni, delle indicazioni e delle direttive impartite quotidianamente dal datore di lavoro o dal preposto in loco dell'azienda medesima?”
3) “Vero e che, in relazione al periodo di lavoro di cui al capitolato n. 1 che precede, la sig.ra ha ricevuto la retribuzione Parte_1 giornaliera secondo il contratto collettivo di settore all'epoca vigente e descritto nelle buste paga allegate al fascicolo di parte ricorrente, che
Le viene posto in visione?”;
Appare al riguardo evidente la valutatività del capitolo 1) - laddove si pretendeva di chiedere di valutare e riferire sulla ricorrenza nella specie di situazioni giuridicamente, quali quelle della esistenza di un rapporto di lavoro dipendente e delle mansioni bracciantili in tesi svolte dal ricorrente - nonché la genericità dello stesso, nella parte in cui si faceva riferimento all'anno e a numero di giornate, senza tuttavia precisare nessuno degli elementi fattuali del pretesto rapporto, quali la precisa località in cui venivano rese le prestazioni lavorative, il periodo esatto delle stesse, l'articolazione dell'orario di lavoro, le modalità stesse e l'oggetto dell'attività lavorativa asseritamente prestata.
Non men generico si appalesa il capitolo 2), facendosi riferimento a non meglio precisate indicazioni e direttive che venivano impartite al ricorrente, senza specificazione alcuna né del loro contenuto né, tanto meno, della persona che le disponeva e, finanche, dell'orario di lavoro svolto, indicato genericamente in 6/7 ore giornaliere.
Analogamente e assai più significativamente il capitolo 3), in punto di onerosità del rapporto, che si appalesa del tutto inammissibile, dal
4 momento che in esso i testi avrebbero dovuto confermare che la retribuzione giornaliera era quella risultante dalle buste paga che gli si dovevano porre in visione.
Rileva al riguardo la Corte, ribadendo quanto già motivato in casi analoghi, che, in primo luogo, il fatto che non venga indicata – non solo nel capitolato di prova, ma in tutto il ricorso introduttivo di primo grado – una specifica, precisa quantificazione della retribuzione induce a pensare che neppure lo stesso ricorrente sapesse a quanto essa ammontasse, e che non lo sapesse perché non l'aveva mai percepita e che non l'avesse mai percepita perché non aveva mai realmente lavorato alle dipendenze della società asserita datrice di lavoro.
In secondo luogo, l'esibizione ai testi delle buste paga, contenenti gli importi retributivi asseriti corrisposti, equivaleva a suggerire loro la risposta ad una domanda cui, da soli, evidentemente, non avrebbero saputo rispondere. Eppure, essendo i testi braccianti agricoli al pari del ricorrente, ben avrebbero dovuto sapere indicare la paga percepita, verosimilmente identica a quella di chi, come la , Pt_1 svolgeva le loro stesse mansioni. Peraltro, il capitolato è carente anche su altre circostanze specificative rilevanti, ossia modalità, luogo, cadenza di corresponsione degli imprecisati importi retributivi.
In sostanza, tutti i capitoli appaiono inammissibili e dunque parte ricorrente non ha e non avrebbe potuto fornire la prova delle mansioni svolte, del luogo di lavoro, del numero di giornate lavorative asseritamente effettuate, dell'orario di lavoro, dell'esercizio del potere direttivo-gerarchico del datore di lavoro, dell'onerosità.
Rileva la Corte che, in ogni caso, non ha l'appellante neanche insistito sull'ammissione della prova testimoniale in questo grado del giudizio
- né potrebbe questo collegio procedervi ex officio - per cui deve ritenersi superato, anche questo verso, ogni possibilità che l'originaria opponente possa fornire per tale via la prova della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato che aveva legittimato l'originaria erogazione delle previdenza oggetto del giudizio.
Altrettanto correttamente il primo decidente ha poi escluso la rilevanza della documentazione offerta dall'opponente (buste paga, comunicazione di assunzione), trattandosi di documentazione
5 proveniente dal supposto datore di lavoro e di formazione unilaterale, priva, pertanto, di valore probatorio rispetto all'ente convenuto, soprattutto ove trattasi di provare, appunto, l'esistenza in vita di rapporti lavorativi oggetto di formale disconoscimento da parte dell'Istituto.
Ciò posto, prendendo le mosse in maniera sintetica dal principio di diritto ormai consolidato, sul quale l'appellante non ha inteso muovere osservazioni in senso contrario, secondo cui - in caso di disconoscimento da parte dell'ente erogatore dei rapporti di lavoro in agricoltura a tempo determinato - grava interamente in capo al lavoratore l'onere di provare l'effettiva esistenza del rapporto dedotto in giudizio in dipendenza del quale, sorgendo in capo allo stesso il diritto all'iscrizione annuale negli elenchi comunali degli OTD,
l'ordinamento riconosce l'erogazione in suo favore delle previdenze oggetto dell'odierno contenzioso (disoccupazione agricola, assegni familiari, indennità di malattia), non può dirsi che, nel caso di specie parte ricorrente abbia effettivamente fornito prova sufficiente dei relativi presupposti di legge, essendosi limitata, come detto, da un lato a produrre in giudizio documentazione priva di ogni valore dimostrativo e, dall'altro, lato ad articolare una prova per testi del tutto inammissibile, lamentando, per il resto genericamente, quasi a dimostrazione della propria inermità probatoria, che nella materia in oggetto si porrebbe a carico del lavoratore una probatio diabolica in quanto la stessa non potrebbe essere fornita se non attraverso la testimonianza resa da altri colleghi di lavoro che per forza di cose si verrebbero a trovare nelle medesime condizioni e posizione del ricorrente, osservazione che nel caso in disamina non pare avere alcun senso giuridico, a fronte del vizio in cui il ricorrente è incorso nell'articolare la stessa prova dichiarativa, impedendo al giudice finanche di pronunciarsi sulla relativa attendibilità.
Tale essendo il tenore della decisione – fondata sull'assoluta carenza di prova in cui è incorsa parte opponente nella dimostrazione dei fatti costitutivi dei diritti fatti valere in giudizio – del tutto prive di rilievo si appalesano le ulteriori critiche concernenti la rilevanza degli atti della verifica condotta dagli ispettori dell' valorizzata dal CP_1
Tribunale non quale elemento decisivo dei fatti di causa, ma solo
6 quale indice sintomatico della effettiva fittizietà del rapporto in agricoltura oggetto di disamina ritenuta dall' CP_1
E, osserva la Corte, si tratta di verifiche che hanno condotto all'accertamento di obiettive situazioni di fatto, coperte in quanto tali dal valore fidefacente dell'atto ispettivo, che non sembrano comunque lasciare margini di ragionevole dubbio sul fatto che la ditta LU sia in realtà una azienda agricola fantasma creata all'unico fine di dichiarare falsi rapporti di OTD in agricoltura proprio in vista della percezione da parte dei finti braccianti delle previdenze economiche
(indennità di disoccupazione, di malattia, di maternità) ad essi collegate.
In tal senso depongono, infatti, univocamente, le circostanze obiettive di seguito indicate:
- una consistente parte dei terreni denunciati erano in realtà incolti;
- erano del tutto assenti i contratti di acquisto di “frutto pendente” quantomeno per l'anno 2016 e quelli relativi alle connesse vendite;
- per i 74 (nel 2015) ovvero 93 (nel 2016) lavoratori denunciati la ditta avrebbe corrisposto oltre 400.000,00 euro per il 2015 e circa
550.000,00 euro per il 2016, di cui non vi traccia documentale, con palese antieconomicità della gestione aziendale;
- il fabbisogno annuo dichiarato dalla stessa ditta nella denuncia aziendale è di appena 870 giornate, per cui non sembrano esservi altre ragioni (oltre quelle ipotizzate dagli ispettori e facilmente intuibili) per giustificare l'assunzione di lavoratori per complessive circa 7.000 giornate (2015) ovvero circa 9.000 giornate (2016);
- non è stato pagato alcun contributo previdenziale nell'anno di interesse;
- l'ipotizzata vendita all'estero della frutta è inequivocabilmente smentita dalla mancata presentazione dei modelli e delle dichiarazioni previste dalla legge (mod. Intrastat) oltre che dalla mancanza di qualunque “traccia” documentale.
In forza delle esposte motivazioni, dunque, i principali motivi di appello devono essere rigettati.
Fondato appare invece l'ultimo motivo di gravame proposto, concernente la condanna della ricorrente soccombente alle spese, nonostante la dichiarazione ex art. 152 Disp. Att. C.p.c. dalla stessa
7 ritualmente fatta in seno all'atto introduttivo di causa, non potendo condividersi l'assunto del primo decidente secondo cui l'istituto in questione opererebbe solo in relazione ai giudizi promossi per il conseguimento di prestazioni previdenziali o assistenziali in cui il diritto alla prestazione sia l'oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento, come nella specie, in cui la ricorrente mirava anche a ottenere la condanna dell'Istituto previdenziale alla reiscrizione della parte negli elenchi dei lavoratori agricoli per gli anni oggetto di causa.
Deve infatti farsi applicazione alla specie del principio di diritto più volte affermato dalla Suprema Corte e pienamente condiviso anche da questo collegio secondo cui il beneficio dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali, ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ., nella ricorrenza dei relativi presupposti, è applicabile al giudizio in cui la domanda di riconoscimento del diritto all'iscrizione negli elenchi è proposta unitamente a quella diretta al conseguimento dell'indennità di disoccupazione (cfr., tra le ultime, Corte di
Cassazione, Sent. 28 dicembre 2022, n. 37973), sul presupposto che la domanda di disoccupazione non è dissociabile da quella, costituente il suo necessario presupposto, diretta al riconoscimento del diritto del presunto bracciante all'iscrizione negli appositi elenchi dei lavoratori agricoli a tempo determinato.
La sentenza appellata deve essere dunque riformata nella parte relativa alla statuizione di condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite, che andavano invece dichiarate irripetibili ex art. 152 disp. Att. Cpc., al pari di quelle relative al presente grado.
Attesa la parziale fondatezza del gravame, non ricorrono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13, comma 1 quater del DPR
n.115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge n.
228/2012
P.Q.M.
La Corte d'Appello, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa:
8 in parziale riforma della sentenza n. 330/2024, pubblicata in data
8.7.2024, del Tribunale di Enna, in funzione di giudice del lavoro
- dichiara irripetibili le spese del primo grado del giudizio;
- conferma nel resto l'impugnata sentenza;
- dichiara irripetibili le spese del presente grado del giudizio.
Caltanissetta, 26.02.2025
IL CONSIGLIERE REL. EST. IL PRESIDENTE
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