Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 20/01/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile - Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Eugenio
Facciolla, all'udienza del 14 gennaio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2440/2022 R.G. vertente fra
rappresentato e difeso dall'avv. Ferdinando Parte 1 (Cod. Fisc. Codice Fiscale 1
Venezia e dal'avv. Daniela Benedetto ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, in
Potenza via De Coubertin 32, giusta mandato a margine del ricorso;
OPPONENTE
e CP 1 in persona del legale rappresentante pro tempore, e del procuratore speciale della CP_2
[...] rappresentato e difeso dall'avv. Marina Savastano e dall'avv. Vito Dinoia, giusta procura generale ad lites, a mezzo del notaio Per 1 in Fiumicino come in atti;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, depositato il 27.9.2022 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe proponeva ricorso avverso l'avviso di addebito n. 392 2022 00006906 47 000 notificato a mezzo racc. a/r in data 17/08/2022 0 con il quale veniva intimato il pagamento dell'importo complessivo di euro
4.266,88 a titolo mancato pagamento di contributi IVS accertati e dovuti a titolo di gestione
a titolo mancato pagamento di contributi IVS accertati e dovuti a titolo di gestione commercianti, anno 2021. del ricorso avverso il provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato n. prot. CP 1 6400.20/03/2023.0062082 del 20.3.2023.
A fondamento della domanda così complessivamente considerata allegava: nullità dell'avviso di addebito n. 39220220000690647000 per insussistenza dell'obbligo di iscrizione alla Gestione
Commercianti, in quanto per l'annualità in questione il ricorrente si era dimesso da Amministratore
Unico ed era stato assunto con contrato di lavoro subordinato nell'azienda di cui prima era amministratore;
in relazione all'avviso di addebito n. 39220220001598714000 deduceva l'illegittimità della pretesa, per mancanza degli elementi tipici di cui al co. 203 art. 1 L.662/96
(obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali), e richiamava giurisprudenza, atteso che nel caso di specie il ricorrente dopo le dimissioni da amministratore della società era stato assunto senza mai svolgere in modo prevalente ed abituale attività lavorativa all'interno della società; avverso il provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato deduceva la mancanza di accertamenti e di prove atteso chél CP 3 si era rifatto a mere presunzioni per negare il rapporto di lavoro costituito dal Pt 1 dopo le dimissioni da amministratore, nonché l'errore dell'istituto nel ritenere incompatibile la qualifica di socio lavoratore al 50% e quella di lavoratore subordinato, dovendosi invece ritenere sussistenti nel caso di specie tutti gli indici della subordinazione.
Tanto premesso, Parte 1 adiva il Tribunale e domandava, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, la nullità degli avvisi di addebito e, nel merito, di rigettare la pretesa di pagamento come
CP avanzata dall' in quanto illegittima, infondata, pretestuosa, vessatoria e non provata per tutte le motivazioni espresse in narrativa e conseguentemente annullare integralmente l'avviso di addebito oggetto di impugnazione e dichiarare illegittimo il provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato;
con vittoria di spese e compensi di difesa da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva l' CP 1 in persona del legale rappresentante pro tempore, ed eccepiva preliminarmente il difetto di legittimazione passiva della CP 2 la infondatezza della doglianza relativa alla mancata notifica dell'iscrizione alla gestione commercianti, la tardività del ricorso ex art. 617 cpc,
l'insussistenza dei motivi di ricorso in quanto, peraltro, la parte ha ricevuto contestazione a seguito di accesso ispettivo, e motivato provvedimento di rigetto della cancellazione alla gestione commercianti, e che nel caso di specie il dedotto rapporto di lavoro subordinato posto in essere dal ricorrente, si prestava a sospetto in quanto il Pt 1 "è socio al 50% della SATRIANO - S.R.L. p. iva P.IVA 1 e l'altra socia non è iscritta alla gestione artcom. Risulta assunto dalla stessa srl di cui è socio dal 01/05/2019 ed è stata inoltrata verifica a VIGILANZA DOCUMENTALE sulla validità di tale rapporto di lavoro". Concludeva pertanto per il rigetto del ricorso con conferma dell'avviso opposto e vittoria di spese e competenze di lite.
La causa veniva istruita attraverso l'acquisizione della produzione documentale e, rigettata la richiesta di prova testimoniale perché ritenuta non rilevante né utile, all'odierna udienza, questo giudice, sulle conclusioni scritte delle parti, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, con deposito in fascicolo informatico.
2. La domanda non merita accoglimento.
Preliminarmente va dichiarato il difetto di legittimazione passiva della
[...]
atteso che il credito oggetto del presente giudizio non risulta ceduto Controparte_4
a tale società.
L'eccezione di tardività non è fondata atteso che con le impugnazioni in esame il contribuente muove contestazioni relative al merito della pretesa e non a vizi formali e procedurali della riscossione;
le azioni previste dall' art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999 e dall' art. 617 c.p.c. possono essere esperite con la proposizione di un unico atto;
tale cumulo, tuttavia, non comporta deroghe ai diversi termini di decadenza rispettivamente previsti per far valere vizi di merito inerenti i crediti portati dalla cartella esattoriale o avviso di addebito (quaranta giorni) e vizi formali e procedurali della riscossione, quali quelli riguardanti la notifica dell'atto (venti giorni). Ciascuna delle azioni rimane autonoma e distinta dall'altra, restando pertanto assoggettata ai rispettivi termini di proposizione e ai relativi regimi di impugnazione. Pertanto, nel caso che occupa, il termine di quaranta giorni risulta rispettato.
Sul piano normativo giova richiamare l'art. 29, comma 1, della legge 3 giugno 1975 n. 160, come sostituito dall'art. 1, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale dispone: "L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio
1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tuti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi e regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”.
Dalla documentazione versata in atti, l'CP 1 ha fornito prova della fondatezza della pretesa contributiva, documentazione dalla quale si evince una ricostruzione dei fatti differente da quella proposta dal ricorrente.
Risulta provato in atti che il ricorrente veniva iscritto nella gestione commercianti all'esito di accertamento ispettivo del 26/01/2017, avverso detta iscrizione promuoveva ricorso amministrativo respinto dal competente Comitato amministratore che evidenziava come “la contestuale iscrizione della ricorrente nella gestione separata, ex L. 335/95, non costituisce elemento ostativo all'insorgenza dell'obbligo contributivo nella gestione commercianti, come disposto dalla L.
122/2010, art. 12, comma 11, che ne prevede la compatibilità, in quanto trattasi di attività diverse, distinte e dotate di autonoma caratterizzazione (infatti, nel caso di specie il sig. Pt_1 ha versato i contributi nella Gestione Separata con tipo rapporto “amministratore di società" relativamente alla società con partita IVA P.IVA 1 )".
La successiva richiesta di cancellazione dalla predetta Gestione del 16/04/2021 veniva respinta in quanto il ricorrente "è socio al 50% della SATRIANO - S.R.L. p. iva P.IVA 1 e l'altra socia non
è iscritta alla gestione artcom. Risulta assunto dalla stessa srl di cui è socio dal 01/05/2019 ed è stata inoltrata verifica a VIGILANZA DOCUMENTALE sulla validità di tale rapporto di lavoro", provvedimento comunicato al Pt_1 in data 10.12.2021, per cui l'Istituto in attesa di verifiche del settore competente sulla validità del rapporto di lavoro ribadiva la pretesa di pagamento relativamente ai contributi anni 2020 e 2021. I successivi accertamenti del settore Vigilanza Documentale e
Business Intelligence, comunicati il 20/03/2023, hanno indotto l' CP_3 a disconoscere il apporto di lavoro, per mancanza degli elementi caratterizzanti di cui all'art. 2094 c.c. della subordinazione al potere di direzione del datore di lavoro, della continuità della prestazione resa oggetto del contratto di lavoro subordinato e della onerosità della prestazione pattuita nel contratto di lavoro. Invero il ricorrente risulta essere dipendente (a partire dal 01/05/2019) e socio proprietario della suindicata azienda con partecipazione del 50%, il restante 50% è detenuto dalla sorella e l'amministratore unico dopo le dimissioni e assunzione del ricorrente, risulta Persona 2 padre dei due soci;
si tratta quindi di una compagine aziendale a forte caratterizzazione familiare all'interno della quale si instaura il rapporto di lavoro di Parte 1 assunto con qualifica di direttore di azienda di vendita all'ingrosso.
La mancanza di subordinazione viene rilevata in base al fatto che il lavoratore dipendente risulta socio al 50% pertanto in mancanza della sua quota partecipativa non sarebbe astrattamente possibile adottare decisioni societarie: il suo voto risulta dunque determinante. La qualifica di assunzione
(direttore di azienda di vendita all'ingrosso) peraltro implica una attività lavorativa dai caratteri direttivi e gestori che rendono insussistente l'assoggettamento del lavoratore interessato, nonostante la carica sociale, all'effettivo potere di supremazia gerarchica (potere direttivo, organizzativo, disciplinare, di vigilanza e di controllo) di un altro soggetto ovvero degli altri componenti dell'organismo sociale a cui appartiene, tanto anche in considerazione con la forte caratterizzazione familiare della società. La giurisprudenza in merito ritiene presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti è dunque pur sempre lo svolgimento di un'attività lavorativa abituale all'interno dell'impresa, sia essa gestita in forma individuale che societaria: e ciò perché (...)
l'assicurazione obbligatoria non intende proteggere l'elemento imprenditoriale del lavoro autonomo, ma piuttosto accomunare commercianti, coltivatori diretti e artigiani ai lavoratori dipendenti in ragione dell'espletamento di attività lavorativa abituale e prevalente all'interno dell'impresa. "I requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell'attività del socio di società a responsabilità limitata
(l'onere della prova dei quali è a carico dell CP 1 sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto considerato in seno all'impresa che costituisce l'oggetto della società, ovviamente al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, per la quale semmai, ricorre l'obbligo dell'iscrizione alla gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995 "Cassazione civile, sez. lav., 13/02/2020, n. 3635.
In tema di iscrizione alla gestione commercianti, i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell'attività del socio di s.r.l. sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto stesso in seno all'impresa, al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi
(naturali, materiali e personali); tale accezione del requisito della prevalenza meglio si attaglia alla lettera dell' art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, volto a valorizzare l'elemento del lavoro personale, ed alla sua “ratio”, includendo nell'area di applicazione della norma tutti i casi in cui l'attività del socio, ancorché abituale e prevalente rispetto al resto delle sue attività, non possa essere ritenuta preponderante rispetto agli altri fattori produttivi dell'impresa. Sul piano previdenziale, infatti, (...) qualora il socio amministratore di una società a responsabilità limitata partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, ha l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, mentre, qualora si limiti ad esercitare l'attività di amministratore, deve essere iscritto alla sola gestione separata, operando le due attività su piani giuridici differenti, in quanto la prima è diretta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, attraverso il concorso dell'opera prestata dai soci e dagli altri lavoratori, e la seconda alla esecuzione del contratto di società sulla base di una relazione di immedesimazione organica volta, a seconda della concreta delega, alla partecipazione alle attività di gestione, di impulso e di rappresentanza
Cassazione civile, sez. lav., 14/02/2020, n. 3829.
Da tali elementi può ritenersi che l'CP 1 abbia fornito la prova dei caratteri dell'abitualità e della prevalenza in relazione all'attività svolta dal ricorrente nell'ambito della società della quale risulta socio e già amministratore e, per l'effetto, il ricorso va rigettato.
Per le ragioni esposte, il ricorso va rigettato e vanno confermati gli avvisi di addebito;
4. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 37 del 2018, e D.M. 147/2022 in considerazione dell'oggetto, delle fasi e del valore della causa.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte 1 con ricorso depositato il 27.9.2022, ogni altra domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta i ricorsi riuniti e conferma l'avviso di addebito n. 392 2022 00006906 47 000 notificato a mezzo racc. a/r in data 17/08/2022 0 e l'avviso di addebito n.
39220220001598714000 notificato a mezzo racc. A/R il 9.2.2023 88;
2. condanna il ricorrente/opponente alla rifusione delle spese di lite che liquida complessivamente in € 2.697,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge.
Potenza, 14 gennaio 2025.
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Facciolla