Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/04/2025, n. 3417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3417 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI
VI Sezione Civile
Il Tribunale di Napoli, VI sezione civile, in composizione monocratica, dott.ssa Valeria
Conforti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
(art. 281 sexies c.p.c. comma terzo )
nella controversia iscritta al n. RG 7652/2022 del ruolo generale affari contenziosi avente ad oggetto: risarcimento danni;
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Napoli alla via Monte Faito n. 136 presso lo studio dell'avv. Pasquale Tammaro che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso ex art. 281-decies c.p.c.
- RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona dell'amministratore p.t., dott.ssa , elettivamente domiciliato in Controparte_2
Napoli alla via Santa Lucia n. 20 presso lo studio dell'avv. Massimo Garzilli che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
- RESISTENTE
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la presente sentenza viene estesa senza la puntuale esposizione dello svolgimento del processo e indicando succintamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione, in virtù dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., come novellato dall'art. 45, comma 17,
L. 69/2009.
Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c. conveniva in Parte_1
giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli, VI Sezione Civile, il
[...]
al fine di sentirlo condannare al risarcimento dei danni Controparte_3 patrimoniali per equivalente derivanti alle infiltrazioni provenienti dal terrazzo e dalla facciata laterale del limitrofo nonché all'esecuzione dei lavori necessari CP_1 all'eliminazione del fenomeno infiltrativo.
Il ricorrente, sull'assunto di essere proprietario dell'unità immobiliare posta al terzo e ultimo piano del fabbricato sito all'interno del Condominio via Napoli Capodimonte n. 13
(NA) (foglio 4, particella 42, sub. 14, categoria A/3), deduceva: che la propria unità immobiliare è confinante con il terrazzo e la facciata laterale del condominio limitrofo
[...]
(NA); che detto immobile è interessato da copiose infiltrazioni Controparte_1
provenienti proprio dalla fiancata laterale dell'aderente e vicino
[...]
; che il fenomeno infiltrativo ha causato e causa danni alle pareti ed al Controparte_1
soffitto dei locali soggiorno e bagno dell'immobile attoreo confinanti proprio con la parete dell'aderente condominio che veniva instaurato un Controparte_1 procedimento di ATP n. r.g. 5328/2021 al fine di verificare la natura e la causa del fenomeno infiltrativo nonché per individuare le opere necessarie alla sua eliminazione con quantificazione dei danni riportati dall'immobile attoreo;
che nonostante diversi tentativi per una composizione bonaria della controversia pure a fronte delle risultanze dell'ATP si rendeva necessario adire il Tribunale.
Costituitosi in giudizio, il concludeva Controparte_3
chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto;
con vittoria di spese e competenze di giudizio.
La domanda è fondata e merita accoglimento nei termini che si vanno ad esporre.
La domanda attorea va qualificata come domanda di accertamento di responsabilità ex art. 2051 c.c.
Secondo il costante insegnamento della Suprema Corte, in tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, la fattispecie di cui all'art. 2051 cod. civ. individua un'ipotesi di responsabilità oggettiva, essendo sufficiente per l'applicazione della stessa la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, senza che assuma rilievo in sé la violazione dell'obbligo di custodire la cosa da parte del custode, la cui responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito. Detto fattore attiene non ad un comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità. Ne consegue l'inversione dell'onere della prova in ordine al nesso causale, incombendo sull'attore la prova del nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo e sul convenuto la prova del caso fortuito (Cass. civ. Sez. III, 09/11/2005, n.
21684).
Con specifico riferimento alla fattispecie in esame, va ricordato che, in una recente pronuncia della Suprema Corte (Cass. Civ. Sez.
2-ord. 12 marzo 2020 n. 7044), si afferma che: “Il condominio di un edificio, quale custode dei beni e dei servizi comuni, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinchè tali cose non rechino pregiudizio ad alcuno, e risponde, in base all'art. 2051 c.c. dei danni da queste cagionati”.
L'art. 2051 c.c. prevede la responsabilità dei soggetti i quali, a qualsiasi titolo, hanno un effettivo potere sulle cose ed un conseguente obbligo di vigilanza e custodia in modo da impedire che queste arrechino danni ai terzi (cfr. Cass. civ. n. 16422/2011). Tale responsabilità sussiste in relazione a tutti i danni cagionati dalla cosa in custodia, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può consistere sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima o nel fatto del terzo;
condotte ricollegabili all'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe ed aventi un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso o da affiancarsi come ulteriore contributo utile nella produzione del danno. In quest'ultimo caso, infatti, può delinearsi un concorso colposo ai sensi del primo comma dell'art. 1227 c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato o del fatto del terzo (cfr. Cass. civ. sez. 2 n. 7044/2020; Cass. civ. Sez. 6, n. 12077/2017; Cass. civ. Sez. 3, n. 2477/2018; Cass. civ. n. 24529/2009; Cass. civ. n. 11227/2008).
Alla stregua dei principi esposti questo Giudice ritiene che, sulla base delle rispettive deduzioni delle parti e degli esiti delle indagini tecniche espletate, sia stata raggiunta la prova dell'esclusiva responsabilità del convenuto nella verificazione CP_3
dell'evento infiltrativo lamentato da parte ricorrente.
La documentazione in atti e degli esiti della CTU svolta nel corso del procedimento di ATP dimostra la riferibilità delle infiltrazioni lamentate alla parete laterale adiacente all'immobile attoreo in proprietà al . Controparte_1
La consulenza tecnica svolta nel corso del procedimento di ATP, nel contraddittorio tra le parti, può ben essere posta a base della presente decisione siccome le verifiche e le considerazioni tecniche del consulente appaiono congruamente motivate, prive di errori logico giuridici e sorrette da solide argomentazioni di carattere tecnico-scientifico.
Contrariamente alle eccezioni della parte convenuta il procedimento di consulenza tenica a fini conciliativi è stato ritenuto ammissibile dal giudice innanzi al quale si è svolto per cui alcuna questione di ammissibilità di quel procedimento può essere sollevata e/o dichiarata in questa sede.
Il consulente tecnico, arch. , nel proprio elaborato peritale, ha preliminarmente Persona_1
attestato la effettiva sussistenza del fenomeno infiltrativo all'interno dell'immobile di parte ricorrente (“la sottoscritta ha potuto costatare la presenza di infiltrazioni meteoriche: i locali danneggiati dai fenomeni infiltrativi sono il soggiorno e il bagno”).
Il CTU ha poi individuato la causa del fenomeno infiltrativo nel cattivo stato manutentivo del muro in calcestruzzo di proprietà del convenuto, il quale presenta “sul lato CP_3 interno delle fessurazioni verticali dell'intonaco e precisamente a ridosso del canale si sfiato Qui l'acqua può incanalarsi fino a raggiungere il bagno del sottostante appartamento CP_4 del sig. . Parte_1
Sulla base di dette analisi il CTU ha quindi concluso costatando che “in definitiva in base alle analisi condotte, si può pertanto dichiarare che l'acqua piovana insinuandosi all'interno delle aree prive di impermeabilizzazione e nelle fessurazioni presenti in muratura, permea attraverso la camera
d'aria venutasi a creare dall'adiacenza delle due murature e percolando raggiunge il massetto sottostante fino a manifestarsi nell'appartamento della parte attrice, lungo la parete verticale e nell'intradosso del solaio sia nel soggiorno che nel bagno”.
Sul punto il CTU ha anche avuto modo di verificare che il precedente intervento operato dal convenuto non è stato risolutivo della problematica infiltrativa (“da ciò che CP_3
è emerso per tamponare tale fenomeno infiltrativo è stata applicata, sulla fascia laterale della muratura perimetrale esterna, un materiale impermeabile di colore grigio al di sopra della muratura perimetrale esterna;
tale intervento però non è stato risolutivo all'eliminazione delle cause infiltrative”.
Pure a seguito di tali univoche risultanze peritali, dalle quali emerge chiaramente la derivazione delle infiltrazioni dalla cattiva manutenzione del muro del CP_3
convenuto quest'ultimo è rimasto del tutto inerte con la conseguenza che le infiltrazioni in oggetto sono ancora sussistenti.
In applicazione dei principi di diritto sopra richiamati ed attese dunque le risultanze della
CTU non vi è dubbio che sussista la responsabilità ex 2051 c.c. del
[...]
, in quanto le infiltrazioni ed i connessi danni all'appartamento Controparte_1 ricorrente derivano dal cattivo stato manutentivo del muro laterale in proprietà al convenuto, il quale non avendo dimostrato (e prima ancora allegato ) CP_3 un'evenienza inquadrabile nel fortuito, che neppure è emersa dagli atti, deve essere condannato al risarcimento dei connessi danni.
Passano al quantum debeatur, il CTU, a pag. 6 del proprio elaborato, ha anzitutto proceduto alla esatta e congrua quantificazione dei danni in questione, determinati in euro 2.960,00
(oltre IVA) somma occorrente per l'esecuzione delle opere necessarie al ripristino dei luoghi.
Quanto all'ulteriore domanda di condanna all'esecuzione delle opere necessarie all'eliminazione del fenomeno infiltrativo il CTU le ha dettagliatamente e logicamente individuate a pagina 8 della propria relazione tecnica (in risposta alle osservazioni del CTP di parte attorea): “di seguito si elencano le opere volte ad una adeguata coibentazione della struttura muraria: - rimozione di manti impermeabili esistenti su superficie verticale;
- rete porta intonaco su cui applicare un intonaco premiscelato termoacustico, deumidificante e fenoassorbente, per isolamenti
a cappotto;
- rasatura e tinteggiatura speciale per murature esterne”. Tali lavori sono stati quantificati nell'importo di euro 17650,00 oltre iva.
La domanda relativa al “risarcimento equitativo dei danni derivanti dal persistente cattivo godimento dell'immobile” è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
Al riguardo l'attore non ha effettivamente dimostrato (e neanche compiutamente allegato) alcun tipo di concreto pregiudizio economico derivante dal deteriore godimento dell'immobile. Il ricorrente si è limitato a formulare nel ricorso introduttivo un capitolo di prova oltremodo generico e poco circostanziato e come tale inidoneo a dimostrare il pregiudizio del quale ha chiesto il ristoro.
Concludendo, acclarata la responsabilità del resistente di CP_3 CP_1 CP_1
quest'ultimo dovrà essere condannato al pagamento, in favore di
[...] Parte_1
, della somma di euro 2.960,00 (oltre IVA) a titolo di risarcimento del danno
[...]
nonché all'esecuzione delle opere necessarie all'eliminazione del fenomeno infiltrativo così come individuate dal CTU (a pagina 8 della perizia tecnica).
Alla somma sopra indicata va poi aggiunto il lucro cessante, consistente nel pregiudizio subito dal danneggiato per la ritardata corresponsione dell'importo dovuto a titolo risarcitorio, da operare, alla stregua dell'autorevole insegnamento delle sezioni unite della
Suprema Corte (sent. 1712/1995), mediante l'attribuzione degli interessi al tasso legale, sulla somma liquidata come equivalente pecuniario del bene danneggiato, devalutata al momento del verificarsi dell'evento dannoso mediante l'applicazione degli indici pubblicati dall'Istat. Deve essere quindi operata, sulla base degli indici Istat, una devalutazione dell'importo al momento del fatto illecito per poi rivalutarlo, anno per anno, sulla base dei medesimi indici, fino all'attualità e sulle somme così risultanti calcolare, anno per anno, gli interessi al tasso legale. Dalla presente pronuncia al saldo sono, poi, dovuti gli interessi legali sulla somma complessiva determinata in base ai calcoli sopra esposti. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo;
si applicano i parametri di cui al D.M. 55/14 e ss.mm. secondo lo scaglione di riferimento ossia in base al valore del decisum (fino a 26.000,00).
Nella liquidazione delle spese di lite si tiene conto anche di quelle sostenute nel procedimento di ATP (“Le spese dell'accertamento tecnico preventivo devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, e vanno prese in considerazione, nel successivo giudizio di merito ove l'accertamento tecnico sarà acquisito, come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di compensazione, a carico del soccombente” Cass. n. 14268 del 2017; Cass. n.
15672 del 2005; Cass. n. 1690 del 2000). Anche l'esborso sostenuto da parte ricorrente per la consulenza tecnica preventiva come liquidata in quella sede va quindi posta a carico del
(euro 1.718,03 come da decreto di liquidazione e Controparte_1 corrispondenti fatture in atti).
Nella liquidazione delle spese si deve altresì tenere conto delle “spese di consulenza di parte, come da notula che si produce e deposita”.
Di recente la Corte di Cassazione sentenza n. 26724/2024 ha ulteriormente chiarito la portata della pronuncia a SSUU n. 16990/2017 in punto di rimborso delle spese di CTP riaffermando che “la citata sentenza delle Sezioni Unite, al paragrafo 52., si è così espressa: invece, il principio secondo cui sono ripetibili dalla parte vittoriosa gli onorari del consulente tecnico da essa assunto (Cass. n. 1626 del 1965; conf. n. 625 del 1972). Questa Corte ha più volte avuto modo di affermare che le spese della consulenza di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva, vanno comprese fra le spese processuali al cui rimborso la parte vittoriosa ha diritto, sempre che il giudice non ne rilevi l'eccessività o la superfluità, ai sensi del primo comma dell'art. 92 cod. proc. civ. (Cass. n. 3716 del 11/06/1980: conf.
Cass. n. 10173 del 2015, n. 84 del 2013, n. 6056 del 1990, n. 625 del 1972, n. 1626 del 1965).
Le forme per attivare la ripetizione sono quelle della nota delle spese che il difensore deve unire al fascicolo di parte al momento del passaggio in decisione della causa (art. 75 disp. att. cod. proc. civ.)>>.
Quindi ai fini del rimborso la notula del CTP relativa all'attività svolta di assistenza tecnica nel corso della consulenza svolta nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. si ritiene sufficiente in quanto dimostra quanto meno l'assunzione della relativa obbligazione. L'importo indicato di euro 1.152,90 non appare eccessivo in relazione alla somma riconosciuta al CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, VI Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del Parte_1
così provvede: Controparte_3
1) In parziale accoglimento della domanda accertata l'esclusiva responsabilità del lo condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Controparte_1 [...]
a titolo di risarcimento del danno della somma di euro 2.960,00 Parte_1
(oltre IVA), oltre interessi come in motivazione;
2) condanna il resistente all'effettuazione dei lavori necessari CP_3
all'eliminazione del fenomeno infiltrativo così come individuati dal CTU (pag. 8 elaborato peritale) e riportati in motivazione;
3) Rigetta per il resto la domanda;
4) Condanna il al pagamento, in favore Controparte_3 di , delle spese di giudizio, comprensive anche delle spese del Parte_1
procedimento di ATP (spese per la CTU e la CTP) che si liquidano in euro 3.016,40 per esborsi ed euro 7.414,00 per compensi professionali oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15%, da attribuirsi all'avv.to Tammaro Pasquale, dichiaratosi anticipatario.
Napoli, 4.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Conforti