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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 04/06/2025, n. 2056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2056 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
OPPOSIZIONI A PROVVEDIMENTI
IN MATERIA DI SPESE DI GIUSTIZIA
Il Presidente delegato, Gianluca Bordon, ha pronunciato ai sensi degli artt. 15 d.lgs. n. 150 del 2011 e 281 sexies e 281 terdecies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa di opposizione ex artt. 84 e 170 d.p.r. n. 115 del 2002 iscritta al n. 436 del 2025 Ruolo Cont. promossa da
(C.F. , Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa dall'avvocato domiciliatario ALESSANDRO
MENIN, con studio in Corso del Popolo n. 16, Padova
RICORRENTE contro
(C.F. ), contumace Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione avverso il decreto di liquidazione n.
1456/2024 SIAMM della Corte d'appello, terza sezione penale, 4 febbraio 2025, depositato il 7 febbraio 2025 e comunicato in parti data
CONCLUSIONI DEL RICORRENTE: in via principale. Voglia la S.V.
Ill.ma, in accoglimento del proposto ricorso, in riforma del decreto di liquidazione n. 1456/2024 SIAMM., emesso dalla Codesta Ecc.ma Corte
d'Appello di Venezia, Sez. Terza Penale in data 4.2.2025, depositato in
Cancelleria in data 7.2.2025 e notificato a mezzo PEC in pari data, liquidare i compensi corrispondenti all'attività defensionale prestata dall'Avv. , quale difensore del Sig. , Parte_1 Controparte_2 dichiarato irreperibile, sostituendo i valori coincidenti con i minimi tabellari con i valori corretti e corrispondenti alla media tra minimi e medi e così:
-€ 337,50 in luogo di € 225,00 per esame e studio;
-€ 675,00 in luogo di € 450,00 per fase introduttiva;
-€ 1.012,50 in luogo di € 675,00 quale importo complessivo al lordo della riduzione di un terzo;
-€ 675,00 in luogo di € 450,00 quale importo liquidato al netto della riduzione di un terzo, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, oltre alla rifusione delle anticipazioni, spese e compenso relativi alla presente procedura ed al rimborso dell'imposta di registro, se dovuta. Salvo ogni altro diritto.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso 10 marzo 2025 l'avvocato ha Parte_1 proposto opposizione avverso il decreto 4-7- febbraio 2025 della Corte
d'appello, terza sezione penale, che ha liquidato in suo favore, quale difensore dell'irreperibile la somma di euro 450,00 per Controparte_2 compensi, oltre spese generali e accessori.
2. Nel decreto viene spiegato che l'attività difensiva si è conclusa dopo il 2.4.2014 sicché è applicabile il d.m. n. 55 del 2014, che è mancata la fase decisoria a seguito di sentenza predibattimentale e che l'attività appare di modesta rilevanza tanto che la definizione del processo è avvenuta con sentenza dichiarativa della prescrizione, per poi aggiungere: “ritenuto che, in base alle considerazioni che precedono
pag. 2/5 è possibile attestarsi su un livello intermedio fra il minimo ed il medio
(225,00 euro per esame e studio, 450,00 per la fase introduttiva, null'altro non essendovi stata la fase dibattimentale), così per € 675,00 con la riduzione di 1/3 prevista dall'art. 106 bis DPR n. 115 del 2002, come modificato dalla legge finanziaria del 2013 pari ad € 450,00 oltre al rimborso forfettario spese giudiziarie determinato nella misura del
15%, IV A e CP A come per legge;
”
3. Con un unico motivo la ricorrente lamenta la manifesta illogicità e contraddittorietà del decreto perché nonostante le premesse è liquidata una somma che non corrisponde al livello intermedio fra il minimo e il massimo individuato dallo stesso giudice bensì al valore minimo dei parametri del d.m. n. 55 del 2014. La contraddizione era apparsa tanto manifesta da lasciare ipotizzare la sussistenza di un mero errore materiale. Era stata depositata un'istanza di correzione, poi rigettata con la motivazione di “non luogo a provvedere” per inidoneità del mezzo azionato. L'avvocato chiede di conseguenza di liquidare a Pt_1 titolo di compenso le somme di:
-euro 337,50 in luogo di euro 225,00 per esame e studio;
-euro 675,00 in luogo di euro 450,00 per fase introduttiva;
-euro 1.012,50 in luogo di euro 675,00 quale importo complessivo al lordo della riduzione di un terzo ex art 106 bis d.p.r. n. 115 del 2002;
-euro 675,00 in luogo di euro 450,00 quale importo liquidato al netto della riduzione di un terzo, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA.
4. Nonostante la notifica del ricorso-decreto del 4 aprile 2025 2023 presso l'Avvocatura dello Stato, nessuno si è costituito per il
[...]
, sicché va dichiarata la contumacia della parte resistente. Controparte_1
pag. 3/5 La causa viene trattata nelle forme del procedimento semplificato di cognizione speciale previsto dall'art. 15 d.lgs. n. 150 del 2011.
5. Il ricorso è fondato perché i valori intermedi fra minimi e medi dei parametri penali per la Corte d'Appello, applicabili prima dell'aggiornamento avvenuto con d.m. n. 147 del 2022, corrispondono a quelli indicati dall'opponente. I valori minimi (i valori in concreto liquidati) per le fasi di studio e introduttiva sono pari rispettivamente a euro 225,00 ed euro 450,00 e quelli intermedi a euro 450,00 ed euro
900,00. Avendo ritenuto congrui rispetto allo specifico processo valori intermedi tra i minimi e i medi, il Collegio avrebbe dovuto liquidare per la fase di studio la somma di euro 337,50 e per quella introduttiva la somma di euro 675,00. Al netto della riduzione del terzo prevista dall'art. 106 bis d.p.r. n. 115 del 2002, l'importo complessivo si riduce a euro 675,00.
6. Le spese processuali, liquidate sulla base del d.m. n. 55 del 2014 seguono la soccombenza del . Considerando la Controparte_1 semplicità del procedimento, per le tre fasi si liquidano valori minimi per complessivi euro 247,00 (euro 71,00 f. di studio + euro 71,00 f. introduttiva + euro 247,00 f. decisoria).
P.Q.M.
Il Presidente delegato, definitivamente pronunziando, in riforma del decreto opposto, liquida in favore dell'avvocato la Parte_1 somma di euro 675,00 per compensi, oltre spese generali (15%), iva e cpa.
pag. 4/5 Condanna il alla rifusione delle spese del Controparte_1 giudizio di opposizione in favore di , liquidate nella Parte_1 somma di euro 247,00 per compensi, oltre spese generali (15%), iva e cpa.
Venezia, 4 giugno 2025 Il Presidente delegato
Gianluca Bordon
pag. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
OPPOSIZIONI A PROVVEDIMENTI
IN MATERIA DI SPESE DI GIUSTIZIA
Il Presidente delegato, Gianluca Bordon, ha pronunciato ai sensi degli artt. 15 d.lgs. n. 150 del 2011 e 281 sexies e 281 terdecies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa di opposizione ex artt. 84 e 170 d.p.r. n. 115 del 2002 iscritta al n. 436 del 2025 Ruolo Cont. promossa da
(C.F. , Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa dall'avvocato domiciliatario ALESSANDRO
MENIN, con studio in Corso del Popolo n. 16, Padova
RICORRENTE contro
(C.F. ), contumace Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione avverso il decreto di liquidazione n.
1456/2024 SIAMM della Corte d'appello, terza sezione penale, 4 febbraio 2025, depositato il 7 febbraio 2025 e comunicato in parti data
CONCLUSIONI DEL RICORRENTE: in via principale. Voglia la S.V.
Ill.ma, in accoglimento del proposto ricorso, in riforma del decreto di liquidazione n. 1456/2024 SIAMM., emesso dalla Codesta Ecc.ma Corte
d'Appello di Venezia, Sez. Terza Penale in data 4.2.2025, depositato in
Cancelleria in data 7.2.2025 e notificato a mezzo PEC in pari data, liquidare i compensi corrispondenti all'attività defensionale prestata dall'Avv. , quale difensore del Sig. , Parte_1 Controparte_2 dichiarato irreperibile, sostituendo i valori coincidenti con i minimi tabellari con i valori corretti e corrispondenti alla media tra minimi e medi e così:
-€ 337,50 in luogo di € 225,00 per esame e studio;
-€ 675,00 in luogo di € 450,00 per fase introduttiva;
-€ 1.012,50 in luogo di € 675,00 quale importo complessivo al lordo della riduzione di un terzo;
-€ 675,00 in luogo di € 450,00 quale importo liquidato al netto della riduzione di un terzo, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, oltre alla rifusione delle anticipazioni, spese e compenso relativi alla presente procedura ed al rimborso dell'imposta di registro, se dovuta. Salvo ogni altro diritto.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso 10 marzo 2025 l'avvocato ha Parte_1 proposto opposizione avverso il decreto 4-7- febbraio 2025 della Corte
d'appello, terza sezione penale, che ha liquidato in suo favore, quale difensore dell'irreperibile la somma di euro 450,00 per Controparte_2 compensi, oltre spese generali e accessori.
2. Nel decreto viene spiegato che l'attività difensiva si è conclusa dopo il 2.4.2014 sicché è applicabile il d.m. n. 55 del 2014, che è mancata la fase decisoria a seguito di sentenza predibattimentale e che l'attività appare di modesta rilevanza tanto che la definizione del processo è avvenuta con sentenza dichiarativa della prescrizione, per poi aggiungere: “ritenuto che, in base alle considerazioni che precedono
pag. 2/5 è possibile attestarsi su un livello intermedio fra il minimo ed il medio
(225,00 euro per esame e studio, 450,00 per la fase introduttiva, null'altro non essendovi stata la fase dibattimentale), così per € 675,00 con la riduzione di 1/3 prevista dall'art. 106 bis DPR n. 115 del 2002, come modificato dalla legge finanziaria del 2013 pari ad € 450,00 oltre al rimborso forfettario spese giudiziarie determinato nella misura del
15%, IV A e CP A come per legge;
”
3. Con un unico motivo la ricorrente lamenta la manifesta illogicità e contraddittorietà del decreto perché nonostante le premesse è liquidata una somma che non corrisponde al livello intermedio fra il minimo e il massimo individuato dallo stesso giudice bensì al valore minimo dei parametri del d.m. n. 55 del 2014. La contraddizione era apparsa tanto manifesta da lasciare ipotizzare la sussistenza di un mero errore materiale. Era stata depositata un'istanza di correzione, poi rigettata con la motivazione di “non luogo a provvedere” per inidoneità del mezzo azionato. L'avvocato chiede di conseguenza di liquidare a Pt_1 titolo di compenso le somme di:
-euro 337,50 in luogo di euro 225,00 per esame e studio;
-euro 675,00 in luogo di euro 450,00 per fase introduttiva;
-euro 1.012,50 in luogo di euro 675,00 quale importo complessivo al lordo della riduzione di un terzo ex art 106 bis d.p.r. n. 115 del 2002;
-euro 675,00 in luogo di euro 450,00 quale importo liquidato al netto della riduzione di un terzo, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA.
4. Nonostante la notifica del ricorso-decreto del 4 aprile 2025 2023 presso l'Avvocatura dello Stato, nessuno si è costituito per il
[...]
, sicché va dichiarata la contumacia della parte resistente. Controparte_1
pag. 3/5 La causa viene trattata nelle forme del procedimento semplificato di cognizione speciale previsto dall'art. 15 d.lgs. n. 150 del 2011.
5. Il ricorso è fondato perché i valori intermedi fra minimi e medi dei parametri penali per la Corte d'Appello, applicabili prima dell'aggiornamento avvenuto con d.m. n. 147 del 2022, corrispondono a quelli indicati dall'opponente. I valori minimi (i valori in concreto liquidati) per le fasi di studio e introduttiva sono pari rispettivamente a euro 225,00 ed euro 450,00 e quelli intermedi a euro 450,00 ed euro
900,00. Avendo ritenuto congrui rispetto allo specifico processo valori intermedi tra i minimi e i medi, il Collegio avrebbe dovuto liquidare per la fase di studio la somma di euro 337,50 e per quella introduttiva la somma di euro 675,00. Al netto della riduzione del terzo prevista dall'art. 106 bis d.p.r. n. 115 del 2002, l'importo complessivo si riduce a euro 675,00.
6. Le spese processuali, liquidate sulla base del d.m. n. 55 del 2014 seguono la soccombenza del . Considerando la Controparte_1 semplicità del procedimento, per le tre fasi si liquidano valori minimi per complessivi euro 247,00 (euro 71,00 f. di studio + euro 71,00 f. introduttiva + euro 247,00 f. decisoria).
P.Q.M.
Il Presidente delegato, definitivamente pronunziando, in riforma del decreto opposto, liquida in favore dell'avvocato la Parte_1 somma di euro 675,00 per compensi, oltre spese generali (15%), iva e cpa.
pag. 4/5 Condanna il alla rifusione delle spese del Controparte_1 giudizio di opposizione in favore di , liquidate nella Parte_1 somma di euro 247,00 per compensi, oltre spese generali (15%), iva e cpa.
Venezia, 4 giugno 2025 Il Presidente delegato
Gianluca Bordon
pag. 5/5