Sentenza 17 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/04/2025, n. 1525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1525 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Piero Francesco De Pietro Presidente dott. Antonietta Savino Consigliere rel. dott. Anna Rita Motti Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito dell'udienza dell'8/4/2025 - tenuta in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.- la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.2148 del Ruolo Generale del lavoro dell'anno 2024
TRA
rapp.ta e difesa dall'Avv. Bianco Felice, presso il Parte_1 quale elett.te domicilia in Sant'Antimo (NA), via Giosuè Carducci n.12
APPELLANTE
E
in persona dell'Amministratore Unico Controparte_1 Dott. , rappresentata e difesa dagli Avv. Giovanni Controparte_2
Battista Benvenuto, Chiara D'Angelo del Foro di Milano e Francesca D'Alessandro del Foro di Napoli, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest'ultima in Casalnuovo di Napoli (NA), via Arcora n.28
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 29/07/2024, la ricorrente in epigrafe proponeva appello avverso la sentenza n.641/2024, pubblicata il 29/01/2024, con la quale il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, aveva rigettato la sua domanda di impugnativa del licenziamento disciplinare irrogatole della società resistente il 31/5/23.
Ricostituito il contraddittorio, la Controparte_1 chiedeva il rigetto del gravame in quanto infondato in fatto e diritto per le varie ragioni evidenziate in memoria.
Disposta la trattazione scritta della causa ed acquisite le note di entrambe le parti, all'esito dell'udienza la Corte ha assegnato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va accolto in quanto fondato.
Come risulta dalla lettera di contestazione disciplinare in atti, riportata nel dettaglio nella sentenza in questa sede impugnata, il licenziamento disciplinare per giusta causa irrogato alla si Pt_1 fonda su una duplice addebito: l'avere siglato lo scontrino ufficiale riportante l'orario delle ore 8.08, da allegare al batch record, relativo all'attività di pesatura svolta dall'operatore _1
, durante il processo di lavorazione del lotto “Bioarginina
[...] Orale BT2318A” del giorno 10 maggio 2023, pur non essendo presente a tale pesatura, in quanto aveva iniziato a lavorare presso il reparto di produzione alle ore 8.55; l'avere tenuto una condotta insubordinata nei confronti del superiore gerarchico dott. Pt_2 quando le aveva fatto notare l'irregolarità commessa. La società rammentava inoltre alla propria dipendente, in servizio dal 6/10/2003, le due precedenti sanzioni disciplinari del richiamo verbale del 21 luglio 2021 e della multa per due ore di retribuzione del 21 novembre 2022 per pregresse condotte.
Orbene, come si legge nella sentenza di primo grado, della contestata insubordinazione nessuna prova è stata fornita dalla società, mentre non è in contestazione tra le parti che effettivamente la Pt_1 abbia apposto la propria sigla sullo scontrino in relazione all'attività di pesatura avvenuta alle ore 8.08, quando la stessa pacificamente non era presente nel reparto avendo fruito di un regolare permesso per iniziare a lavorare un'ora dopo.
La ricorrente- odierna appellante- si è giustificata, in sede disciplinare e giudiziale, sostenendo di avere siglato lo scontrino dopo avere interpellato a più riprese il caporeparto Moio, il quale le aveva detto di ripesare per apporre il doppio check, assumendosi la responsabilità dell'operazione.
Il predetto, escusso quale teste in primo grado (cfr la relativa deposizione riportata nel dettaglio in sentenza), pur non avendo confermato quanto sostenuto dalla , ha tuttavia dichiarato che Pt_1 non vi era alcuna necessità che la dipendente siglasse il controllo delle ore 8.08, atteso che ella stava fruendo di un regolare permesso e che quella pesatura era già stata siglata dall'operatore _1
e da lui stesso, come appunto avveniva quando non erano presenti i due operatori della produzione per apporre il doppio check di controllo;
il controllo delle ore 8,00 aveva le due firme prescritte dalla procedura, sicchè la sigla della era un di più, che non Pt_1 aveva inciso in alcun modo sulla tempistica e completezza del controllo;
lo stesso ha anche dichiarato di avere spiegato invano questa cosa al superiore gerarchico Pt_2
Anche il teste ha confermato che, in caso di assenza _1 dell'altro operatore (in questo caso della ), era il Moio ad Pt_1 apporre il check al posto dell'addetto assente;
ed anche il teste ha dichiarato che, dovendo essere apposto ad ogni singolo CP_3 pesatura un doppio check, in caso di assenza di uno dei due operatori, la firma poteva essere apposta dal Moio.
D'altra parte, se così non fosse, non si spiega come dovesse essere effettuato il doppio e contestuale controllo richiesto dalla procedura di lavorazione, in caso di assenza di uno dei due operatori addetti alla produzione, ma sul punto nulla ha chiarito la società resistente.
Dunque, dalle deposizioni testimoniali si evince che il controllo effettuato dopo le ore 9.00 da parte della che aveva Pt_1 proceduto ad una nuova pesatura, come non è in contestazione, è stato un di più del tutto inutile, una leggerezza, forse dettata da un eccesso di zelo, altrimenti non si spiega perchè la stessa avrebbe dovuto apporre la sua sigla in relazione ad una attività svoltasi quando stava fruendo di un regolare permesso, per cui nessuno avrebbe potuto rimproverarla di niente.
Orbene, a fronte di tali risultanze istruttorie, che danno si contezza dell'irregolarità commessa dalla rispetto alla Pt_1 procedura prevista e conosciuta dalla stessa, ma anche della sua inutilità ed ininfluenza, non avendo la dipendente arrecato alcun danno all'azienda, che comunque ha messo sul mercato il farmaco, nè vi è prova certa di una possibilità di danno, oltre che dell'assenza di qualsivoglia dolo o colpa grave della attuale impugnante, che, lo si ribadisce, non doveva giustificarsi in alcun modo per non essere stata presente alla pesatura delle ore 8.08, non vi è chi non veda come si sia in presenza di una condotta commessa senza alcun fine di violare le regole e la disciplina del lavoro, tenuto conto del contesto e delle circostanze concrete in cui la condotta è stata compiuta.
Di qui la fondatezza del primo motivo di censura dell'impugnante, che si duole dell'erronea valutazione dei fatti di causa e delle risultanze istruttorie, da parte del Tribunale, che, senza tenere conto dalle circostanze del caso concreto, ha ritenuto giustificata la sanzione disciplinare del licenziamento in tronco “limitatamente alle false attestazioni apposte sullo scontrino” (laddove al più si è trattato di un falso innocuo), facendo rientrare la fattispecie in esame nelle previsioni dell'art. 40 CCNL di settore, che prevede il licenziamento senza preavviso per chi commetta gravi infrazioni alla disciplina o diligenza del lavoro.
Diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, questo collegio reputa, invece, anche sulla base delle indicazioni provenienti dalla lettura complessiva della norma in esame, che, oltre alle gravi infrazioni alla disciplina o diligenza del lavoro, prevede anche condotte che provochino all'azienda grave nocumento morale o materiale o il compimento di azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro e comunque considerate particolarmente gravi e delittuose a termine di legge, nonchè tenuto conto dalle esemplificazioni delle gravi condotte considerate dalle parti collettive, tutte di natura dolosa o comunque sorrette da colpa grave, che l'irregolarità commessa dalla per tutte le Pt_1 circostanze del caso concreto in precedenza evidenziate, sia perfettamente inquadrabile nelle condotte suscettibili di sanzione conservativa (dal rimprovero scritto fino alla sospensione) di cui all'art. 39 CCNL, come pure giustamente osservato da parte appellante.
Ed invero la stessa ben potrebbe rientrare nella lett. n) dell'art. 39, che contempla come ipotesi esemplificativa finale di condotte non particolarmente gravi quella del lavoratore che “in qualunque modo trasgredisca alle norme del presente CCNL, dei regolamenti interni e modelli di organizzazione e gestione”.. etc..
Tale operazione di sussunzione, nell'ipotesi di condotte ritenute non tanto gravi da impedire la prosecuzione del rapporto di lavoro, come appunto nel caso concreto, deve essere effettuato dal giudice anche in mancanza di una tipizzazione da parte del c.c.n.l. degli illeciti disciplinari per i quali può essere comminata una sanzione conservativa.
Si deve qui, invero, richiamare il principio di diritto affermato da Cass. n. 11665/2022 e n. 13065/2022, pienamente condiviso da questo Collegio, e cioè che “in tema di licenziamento disciplinare, al fine di selezionare la tutela applicabile tra quelle previste dall'art. 18, commi 4 e 5 della legge n. 300 del 20 maggio 1970, come novellata dalla legge n. 92 del 28 giugno 2012, è consentita al giudice la sussunzione della condotta addebitata al lavoratore ed in concreto accertata giudizialmente nella previsione contrattuale che punisca l'illecito con sanzione conservativa anche laddove tale previsione sia espressa attraverso clausole generali o elastiche. Tale operazione di interpretazione e sussunzione non trasmoda nel giudizio di proporzionalità della sanzione rispetto al fatto contestato restando nei limiti dell'attuazione del principio di proporzionalità come già eseguito dalle parti sociali attraverso la previsione del contratto collettivo” (cfr in tal senso più recentemente Cass. n.2024/107).
Non rilevano, inoltre, nel caso concreto, al fine di ritenere integrata l'ipotesi della giusta causa di licenziamento prevista dalla lett. n) dell'art. 40 del CCNL, come sostiene la società resistente, le due precedenti sanzioni disciplinari del rimprovero verbale, non rientrante nel precedente art. 39, che si riferisce solo alle ammonizioni scritte, oltre che alle multe e sospensioni (insomma a sanzioni che, in quanto più gravi, richiedono la previa contestazione disciplinare) e quella della multa di due ore per una irregolarità riscontrata circa un permesso (r.o.l.) fruito a novembre 2022, attesa la non particolare gravità dell'inadempimento imputato alla anche in considerazione delle giustificazioni Pt_1 dalla stessa addotte (problemi di salute della figlia). Trattasi comunque di una irregolarità del tutto diversa da quella che le è stata imputata con il licenziamento in esame per cui non può neppure parlarsi di recidiva.
D'altro canto, la mera reiterazione dell'illecito, pur rilevando ai fini della valutazione della gravità del comportamento tenuto dal lavoratore, non può determinare la mancata considerazione della graduazione delle condotte di rilievo disciplinare contemplata dai contratti collettivi, di cui il giudice deve tenere conto per disposto normativo (da ultimo, Cass. n. 19868 del 2023).
Neppure può ritenersi che la irregolare attestazione sullo scontrino sia riconducibile alla lettera a) del medesimo art. 40, che sanziona la “trascuratezza nell'adempimento degli obblighi contrattuali o di regolamento interno, quando siano già stati comminati i provvedimenti disciplinari di cui all'articolo precedente, trascuratezza del tutto insussistente nel caso in esame.
Dalle osservazioni sinora esposte, assorbita ogni ulteriore doglianza, discende che, in riforma dell'impugnata sentenza, deve essere dichiarata l'illegittimità del recesso datoriale che va annullato, con conseguente condanna della società appellata, ai sensi del 4° comma dell'art. 18 stat. lav., alla reintegra in servizio della dipendente ed al pagamento di una indennita' risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto nella misura di legge.
Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza per metà e sono liquidate come in dispositivo, mentre per l'altra metà di compensano stante il diverso esito del giudizio e le ragioni della presente decisione.
P.Q.M.
La Corte così provvede: Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara l'illegittimità del licenziamento impugnato, che va annullato, e condanna la società resistente alla reintegrazione della nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità Pt_1 risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, nella misura non superiore a dodici mensilità, nonchè al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento sino a quello della effettiva reintegrazione.
Condanna la società appellata al pagamento delle spese del doppio grado che si liquidano per metà in € 2.000,00 per ciascun grado, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione al all'avv. Felice Bianco dichiaratosi antistatario. Compensa l'altra metà.
Napoli 8/4/25
Il Consigliere rel. est. Il Presidente