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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/06/2025, n. 9465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9465 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Roma, III Sezione Civile, in persona del giudice dott.ssa Giulia Messina, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 71963/2022 del ruolo generale
TRA
Parte_1
(Avv. Michele Mardigan e Avv. Cinzia Conti)
- ATTORE – INTERVENUTO OPPOSTO
E
CP_1
(Avv. Giuseppe Lombardi, Avv. Lotario Benedetto Dittrich, Avv. Renato Bocca e Avv. Pasquale
Bertone)
- CONVENUTO - OPPONENTE Controparte_2
Controparte_3
(Avv. Antonio Caliò)
- CONVENUTO - CREDITORE OPPOSTO
NONCHÉ'
CP_4 Controparte_5
(Avv. Giuseppe Lepore)
CONVENUTO – INTERVENUTO OPPOSTO
CP_6
(Avv. Carlo Santoro) Contro
Controparte_7
(Avv. Salvatore Adamo - Avvocatura Generale dello Stato)
CONVENUTI - PPOSTI Controparte_9
CP_10
CP_11
CONVENUTI - PPOSTI - CONTUMACI Controparte_9
Controparte_12
CONVENUTO – DEBITORE OPPOSTO - CONTUMACE
OGGETTO: opposizione agli atti esecutivi - riassunzione ex art. 392 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con pignoramento presso terzi, iscritto al n. R.G.E. 20812/2016 presso il Tribunale di
Roma, promosso nei confronti dello (quale debitore), con Controparte_12 CP_6 CP_1
Contr
, ed quali terzi pignorati, CP_10 Controparte_7 CP_11 chiedeva l'assegnazione della somma di € 87.824.347,67 in virtù di Controparte_3 un'ordinanza di assegnazione emessa dal Tribunale di Roma (R.G. 4842/2005). Nel corso della procedura interveniva altresì anch'essa creditrice dello , per € Controparte_13 Controparte_12
86.833.191,89.
Il GE, acquisita da parte del creditore procedente la dichiarazione integrativa di precisazione del credito pignorato presso ex art. 548 c.p.c., provvedeva, con una prima ordinanza, CP_1 all'assegnazione di tutti i crediti pignorati in primo luogo in favore del e, per il residuo, CP_3 in favore della disponendo successivamente, con un ulteriore provvedimento, Controparte_13 in ordine alle modalità del pagamento da parte dei terzi in favore dei creditori assegnatari.
Avverso entrambi i suddetti provvedimenti proponeva opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., lamentando l'erronea determinazione in merito alla CP_1 ricorrenza dei presupposti ex art. 548 c.p.c.
Con ordinanza del 17.4.2019 il GE dichiarava l'inammissibilità dell'istanza cautelare in quanto l'opposizione risultava tardivamente avanzata, revocava la sospensione disposta inaudita altera parte delle ordinanze impugnate e assegnava termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito.
Tempestivamente riassunto il giudizio di merito, il terzo opponente ex art. 617 c.p.c. riproponeva le medesime doglianze esposte in fase cautelare, chiedendo l'accoglimento dell'opposizione in quanto asseritamente tempestiva, con vittoria di spese di lite.
Si costituiva con comparsa Co.Fa. in L. eccependo l'inammissibilità della opposizione e, nel merito, domandando il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto.
Rigettata con ordinanza del 29.1.2020 l'istanza di riunione con altro giudizio nonché le istanze istruttorie avanzate, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza
2 del 27.01.2021, poi differita d'ufficio al 09.06.2021, e discussa oralmente ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Con sentenza pubblicata il 9.6.2021 il GI dichiarava inammissibile l'opposizione spiegata Cont dalla in quanto tardivamente proposta, e condannava quest'ultima al pagamento, in favore di
, e Controparte_3 Controparte_14 Controparte_15
, delle spese di lite, che liquidava, per ciascuna parte, in € 2.768,00 oltre
[...] accessori di legge se dovuti. Cont Proposto ricorso per Cassazione avverso la suddetta sentenza da parte di “per aver errato il giudice a quo a qualificare come tardiva l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. proposta da avverso le ordinanze, facendo decorrere il termine di venti giorni per CP_1 proporre impugnazione dalla prima ordinanza e non dalla seconda ordinanza d'assegnazione”, nonché per “violazione dell'art. 617 c.p.c., dell'art. 548 c.p.c. e dell'art. 161, secondo comma c.p.c. per assenza di un provvedimento idoneo alla decorrenza del termine per l'opposizione”, anche ha presentato un ricorso incidentale, lamentando la “violazione e/o falsa applicazione CP_15 dell'art. 10 c.p.c., degli artt. 4, 5 e 6 del D.M. n. 55/14 e delle Tabelle Parametri Forensi allegate al D.M. n. 55/14 - erronea individuazione del valore della controversia e dello scaglione Cont applicabile per la liquidazione delle spese di lite da porre a carico di – omessa liquida-zione per fasi - erronea quantificazione delle stesse”.
Con sentenza n. 1752/2022 la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale, ma ha accolto il ricorso incidentale, individuando il valore della presente controversia “nell'ammontare del credito di cui è contestata l'assegnazione, pari a oltre € 100.000.000,00 (cfr. Cass., Sez. 3,
Sentenza n. 1360 del 23/01/2014, Rv. 629943 – 01; conf.: Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 38370 del
03/12/2021, Rv. 663342 – 01)”.
Ha pertanto concluso che “la liquidazione delle spese processuali, in favore delle parti vittoriose, per un importo di € 2.768,00, senza alcuna motivazione, risulta, di conseguenza, in palese violazione dei parametri minimi di cui al D.M. n. 55 del 2014.
La decisione impugnata va pertanto cassata in relazione alla sola censura qui accolta, affinché in sede di rinvio la liquidazione in favore della società ricorrente in via incidentale avvenga nel rispetto dei parametri tariffari, ovvero anche in deroga ai valori minimi e/o massimi degli stessi ma, in tale ultimo caso, sulla base di specifica motivazione (cfr. Cass., Sez. 3,
Ordinanza n. 89 del 07/01/2021, Rv. 660050 – 02; nel medesimo senso, cfr.: Cass., Sez.
6 - L,
Ordinanza n. 2386 del 31/01/2017, Rv. 642544 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26608 del
09/11/2017, Rv. 646828 – 01; Sez. L, Ordinanza n. 12537 del 10/05/2019, Rv. 653760 – 01; Sez. 3,
Ordinanza n. 19989 del 13/07/2021, Rv. 661839 – 03: «in tema di liquidazione delle spese
3 processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, la quale
è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi, affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo»)”.
A seguito del rinvio ex art. 392 c.p.c., la con atto di citazione in riassunzione, Parte_2 ha pertanto chiesto in via principale, nel merito, di liquidare le spese di lite della sentenza riformata nella misura massima per un totale di € 464.379,50 oltre accessori di legge, da distrarsi;
sempre in via principale, nel merito, condannare al pagamento delle spese di lite del giudizio di CP_1
Cassazione, in favore di , per un totale di € Pt_1 Parte_1
299.634,23 oltre accessori di legge, da distrarsi;
in via subordinata ha chiesto la liquidazione delle spese di lite per il giudizio di merito e per il giudizio di Cassazione nella misura media;
in via di estremo subordine, ne ha chiesto la liquazione in misura minima. Il tutto con vittoria di spese di lite del presente giudizio di riassunzione. Cont Regolarmente costituitasi con comparsa di costituzione e risposta, l' ha contestato la fondatezza dell'atto di citazione in riassunzione, chiedendo il rigetto delle domande avanzate in via principale e in via subordinata, chiedendo di provvedere alla compensazione delle spese dei precedenti giudizi ovvero, in via subordinata, alla liquidazione ai minimi tariffari ed esclusa la voce della “istruttoria”, per non aver svolto sostanzialmente alcuna attività ai sensi dell'art. 183 CP_15
c.p.c. Il tutto con vittoria di spese della fase.
Disposta con ordinanza ex art. 102 c.p.c. (Cfr., ex multis, Cass. 13533/2021) l'integrazione Contr del contraddittorio con i terzi pignorati, la ed il si sono Controparte_7 costituiti in giudizio chiedendo dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto “le richieste oggetto del presente giudizio non possono essere inquadrate con riferimento al giudizio di opposizione agli atti esecutivi”.
I restanti terzi sono rimasti contumaci, come anche lo . Controparte_12
Rassegnate le conclusioni come da note depositate telematicamente, all'esito dell'udienza del 7.6.2023, svoltasi mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre dichiarare la contumacia di , e dello CP_10 CP_11
che, pur regolarmente citati, non si sono costituiti in giudizio. Controparte_12
Venendo quindi all'unica questione oggi in esame, ossia alla necessaria liquidazione dei compensi secondo lo scaglione del giudizio e secondo i dettami esposti dalla Corte di Cassazione
4 nella sentenza n. 1752/2022, occorre valorizzare il fatto che l'oggetto della pronuncia censurata atteneva, sostanzialmente, alla ritenuta tempestività o tardività dell'impugnazione ex art. 617 c.p.c. Cont avanzata dall'
Pur essendo state poste dalle parti questioni accessorie ed ulteriori, sopra menzionate, la decisione in ordine alla tardività dell'opposizione agli atti esecutivi è risultata del tutto assorbente, decisiva e di agevole individuazione.
A ciò si deve altresì aggiungere che la fase istruttoria nel giudizio di prime cure sostanzialmente non si è celebrata, stante la natura documentale della causa e il fatto che l'unico apporto dato dall'odierna attrice in tale fase è stato il deposito di una memoria ex art. art. 183 CP_15 comma 6 n. 2 c.p.c. di una sola pagina, nella quale la società si è limitata ad allegare una memoria di replica depositata in altro giudizio, nonché la cronologia del suddetto giudizio.
Tali circostanze portano, d'un canto, all'applicazione dei minimi tabellari e, d'altro canto all'esclusione della fase istruttoria dai compensi liquidabili in favore di CP_15
Pertanto, valutato lo scaglione applicabile (€ 100.000.000,00) corrispondente al valore della causa introdotta ed individuato dalla Suprema Corte, si dovrà prevedere la liquidazione, al minimo tariffario, pari ad € 14.456,00 per la fase di studio, € 9.535,00 per la fase introduttiva ed € 25.142,00 per la fase decisionale, per un totale di € 49.133,00, oltre accessori di legge se dovuti, da porre a Cont carico della soccombente d in favore dei legali dichiaratisi antistatari.
Per quanto attiene alle spese del giudizio di Cassazione, valgono le medesime considerazioni quanto alla necessità di applicare i parametri minimi ai fini della determinazione del compenso applicabile.
Fermo lo scaglione sopra individuato, pertanto, si deve riconoscere un compenso pari ad €
20.235,00 per la fase di studio, € 13.297,00 per la fase introduttiva ed € 10.410,00 per la fase decisionale, per un totale di € 43.942,00, oltre accessori di legge se dovuti, da porre a carico della Cont soccombente
Quanto, infine, alle spese del presente giudizio, lo scaglione deve esser individuato fra
520.001,00 e € 1.000.000,00, pari alle richieste di liquidazione delle spese formulate dagli attori.
Anche in tale caso si dovranno applicare i parametri minimi, stante l'estrema semplicità di trattazione di una questione che involge unicamente la determinazione delle spese liquidabili in base ai dettami della Suprema Corte, ma altresì dovrà essere esclusa la fase istruttoria a fronte della natura documentale delle questioni e del fatto che si è limitata a depositare in giudizio una CP_15 memoria ex art. 183 c.p.c. di una pagina, allegando meramente la ricevuta di ritorno di una notifica.
5 Ciò premesso, pertanto, si deve riconoscere un compenso pari ad € 2.304,00 per la fase di studio, € 1.520,00 per la fase introduttiva ed € 4.007,00 per la fase decisionale, per un totale di € Cont 7.831,00, oltre accessori di legge se dovuti, da porre a carico della soccombente
Le spese relative alle restanti parti del giudizio vengono viceversa compensate, in ragione del fatto che i terzi pignorati, pur dovendo necessariamente esser parti del giudizio (cfr. Cass.
13533/2021 e ss), non sono stati nella specie destinatari di alcuna domanda specifica.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dichiara la contumacia di , ; CP_10 Controparte_16
2) Condanna al pagamento in favore degli Avv.ti Michele Mardigan e Cinzia Conti, CP_1 dichiaratisi antistatari, delle spese di lite relative al primo grado di giudizio, pari ad €
49.133,00, oltre accessori di legge se dovuti;
3) Condanna al pagamento in favore degli Avv.ti Michele Mardigan e Cinzia Conti, CP_1 dichiaratisi antistatari, delle spese di lite relative al giudizio di legittimità, pari ad €
43.942,00, oltre accessori di legge se dovuti;
4) Condanna al pagamento in favore degli Avv.ti Michele Mardigan e Cinzia Conti, CP_1 dichiaratisi antistatari, delle spese di lite relative al giudizio ex art. 392 c.p.c., pari ad €
7.831,00, oltre accessori di legge se dovuti;
5) Compensa integralmente fra tutte le altre parti le spese del presente grado di giudizio e del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 24.6.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Messina
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