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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 30/04/2025, n. 542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 542 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di L'Aquila
riunita in camera di consiglio nelle persone dei sotto indicati Magistrati:
Dott. Barbara Del Bono Presidente relatore
Dott. Francesca Coccoli Consigliere
Dott. Mariangela Fuina Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 367/2024 R.G., promossa da
,ora (C.F. ), con sede Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
in San Giovanni Teatino (CH) via Adige n. 1, in persona del legale rappresentante sig.ra
Parte_3 rappresentata e difesa, come in atti dall'Avv. Antonello Campanelli.
APPELLANTE contro
(C.F. Controparte_1 P.IVA_2
con sede a Spoltore (PE) via Montesecco n. 32/A in persona del socio accomandatario e legale rappresentante p.t. nonché personalmente CP_1 CP_1
( C.F. rappresentati e difesi , come in atti,
[...] C.F._1 dall'Avv. Mauro Maria Marzoli
APPELLATI per la riforma della sentenza n. 163/2024 resa dal Tribunale di Chieti, pubblicata in data 7 marzo 2024
L'udienza dell' 08.04. 2025, fissata per la rimessione della causa a decisione a norma dell'art. 352 c.p.c., veniva svolta in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e le parti precisavano le rispettive conclusioni mediante il deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza nel termine loro assegnato.
La causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza del 09.04.2025.
CONCLUSIONI: Le parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con la sentenza n. 163/2024 il Tribunale di Chieti decideva in merito alla domanda proposta da e da Controparte_1 CP_1
nei confronti di con cui chiedevano il pagamento
[...] Parte_1 dell'importo di € 32.627,52 ( di cui € 9.182,06 per indennità sostitutiva di preavviso, €
22.679,17 quale indennità supplettiva di clientela, € 342,79 per FIRR anno 2020, €
423,50 per maggiori trattenute previdenziali operate negli anni 2002 e 2018 e incamerate dalla convenuta) o, comunque, di quei diversi minori importi che si avesse ad accertare come dovuti in corso di causa e/o si avesse a ritenere di giustizia, anche all'esito di CTU e/o in via equitativa, ovvero ex artt. 2225 c.c. e 2041 c.c. e di qualsiasi altra norma applicabile, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di cessazione del rapporto (10/4/2020) sino alla data di iscrizione a ruolo e da qual momento al saldo, sempre con la rivalutazione monetaria, ma con gli interessi legali al saggio indicato al quarto comma dell'art. 1284 c.c.
Esponevano che i rapporti contrattuali fra le parti risalivano al 04 maggio 1998 quando era stato stipulato un contratto di agenzia tra e Parte_4 Controparte_2
e che anche dopo la costituzione della società ( fra Controparte_3 [...]
e il figlio) , il rapporto era continuato e poi risolto consensualmente con Parte_4
scrittura del 30.04.2002.
Aggiungevano che in data 30.04.2002 la aveva Controparte_3
sottoscritto con (società nata per decisione della per Parte_1 Controparte_2
pag. 2/17 la commercializzazione dei propri prodotti e operante nel commercio all'ingrosso di pitture, vernici, colori e ferramenta) una dichiarazione con cui quest'ultima assumeva l'obbligo di corrispondere alla prima l'indennità supplettiva di clientela in riferimento al contratto intercorso fra e dal 01.02.2002 Controparte_2 Controparte_3
al 30.04.2002 e in data 02.05.2002 stipulava un nuovo contratto di agenzia.
Evidenziavano, a partire dal 2016, un malcontento sempre crescente da parte di diversi clienti che lamentavano difetti nei prodotti ricevuti, errori nelle consegne, fatturazioni sbagliate, richieste di doppi pagamenti per la stessa fornitura, prodotti mancanti ed altri spiacevoli inconvenienti che andavano a compromettere la fiducia dei clienti i quali, in numero sempre maggiore, avevano iniziato a preannunciare che si sarebbero rivolti ad altro fornitore .
Lamentavano ritardi nelle rimesse da parte della mandante degli estratti conto provvigionali e nel pagamento dei compensi, nonché gravi irregolarità contributive commesse dalla convenuta che aveva omesso versamenti previdenziali appropriandosi di contributi previdenziali.
Aggiungevano di aver inviato con pec del 25.11.20 diffida ad adempire alla
[...]
che aveva respinto ogni addebito assumendo prescritte le irregolarità Pt_1
contributive riferite agli anni 2002 e 2003 per mancanza di pregresse contestazioni infra decennio, mentre per le omissioni previdenziali per il periodo 2016/2018 aveva asserito di averle dichiarate in AR e che risultavano in corso di sistemazione giusta rateizzazione concessa dall'ente a seguito di verbale ispettivo del 28/3/2019; i contributi riguardanti gli anni successivi erano stati invece “comunicati entro i termini di legge alla Fondazione AR”; incomprensibile per la preponente il rilievo sulle trattenute contributive effettuate oltre il massimale, considerato che era la società agente ad emettere le fatture ove riportava i valori delle trattenute e pagate con bonifico del
2/12/2020 le provvigioni richieste;
inoltre comunicava la risoluzione del rapporto per giusta causa riferendo di avere appreso “a seguito di verifiche effettuate nella zona … assegnata” all'agente che quest'ultimo, in violazione degli obblighi contrattuali assunti, aveva sia “stipulato contratti con terzi per la distribuzione e la vendita di prodotti in concorrenza con quelli” di essa mandante e sia “promosso e venduto i detti prodotti nei punti vendita della zona” alla stessa “riservati”, così provocandole “un danno
pag. 3/17 economico di rilevante entità … riscontrabile dal calo esponenziale dei fatturati negli ultimi anni.”
Parte attrice lamentava che la controparte aveva omesso per svariati anni di versare all'AR le contribuzioni di legge, nonostante le trattenute previdenziali operate sulle fatture delle provvigioni, che aveva effettuato alcune trattenute previdenziali in misura superiore a quella prevista dalla legge e che aveva omesso di accantonare presso la Fondazione AR il FIRR per diversi anni.
1.2 Si costituiva in giudizio contestando la ricostruzione dei fatti Parte_1 fornita da parte attrice, sostenendo di aver adempiuto alla diffida inviata dall'agente.
Eccepiva che l'indennità supplettiva dovuta da si era prescritta in Controparte_2
quanto accollata dalla convenuta e mai richiesta da parte attrice e che il contratto del
02.05.2002 stipulato da e , successivo Controparte_3 Controparte_4 all'accollo, sostituiva ogni precedente pattuizione.
Eccepiva l'intervenuta prescrizione del diritto alla ripetizione di parte delle somme richieste per contributi e accantonamenti FIRR contestando le avverse domande;
lamentava che la si era sempre astenuta dalla rendicontazione Controparte_3 periodica sull'andamento del mercato e delle vendite, sullo stato degli affari e dei rapporti con i clienti, sulla concorrenza e sulle previsioni di vendita, rifiutandosi di collaborare con il preposto della mandante.
Lamentava la violazione dell'obbligo di esclusiva avendo l'attrice promosso la vendita di prodotti della e della Controparte_5 CP_6
la causa a mezzo delle prove orali (prove per testi ed interrogatorio formale) e
[...]
delle produzioni documentali delle parti, all'udienza del 04.12.2023 il G.I. tratteneva la causa in decisione concedendo alle parti i termini ex art 190 c.p.c.
2) La sentenza di primo grado . Il Tribunale di Chieti con la sentenza n. 163/2024 pubblicata in data 07.03.2024 , dato atto dell'inadempimento grave ed imputabile della al rapporto di agenzia in plurimandato, condannava la convenuta al Parte_1
pagamento in favore della della Controparte_1 somma di € 32.627,52 oltre accessori come richiesti, con condanna alla rifusione delle spese processuali del giudizio liquidate in € 590,85 per esborsi ed € 7.616,00 per pag. 4/17 compensi di avvocato oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cap come per legge.
2.1 Il Tribunale di primo grado nell'affrontare la prima doglianza attorea relativa alla condotta poco professionale della convenuta con conseguenti lamentele dei clienti e la censura della convenuta sulla violazione della clausola di esclusiva del contratto del
02.05.2002 riscontrava, in base alle risultanze istruttorie, reciproci inadempimenti ( violazione del dovere di esclusiva limitato a pochi casi accertati da una parte e scarsa professionalità limitato a pochi clienti dall'altra ) che non consentiva di verificare quale delle parti con il proprio comportamento prevalente avesse alterato il nesso di interdipendenza delle obbligazioni reciprocamente assunte.
E ciò in quanto era emerso che la violazione dell'esclusiva (dichiarazioni dei testi e aveva riguardato i clienti e , mentre Tes_1 Tes_2 Parte_5 Parte_6
non erano emersi riscontri documentali o testimoniali certi per altri clienti, con riferimento al ramo non industriale;
inoltre per il Primo Giudice bisognava considerare l'assunto attoreo che l'obbligo di esclusiva riguardava solo gli articoli con il marchio ma anche l'obbligo previsto in contratto di non svolgere alcuna attività Parte_7
concorrente anche indiretta
Quanto alla condotta poco professionale della convenuta, lamentata dall'attrice, il Primo
Giudice rilevava dalla documentazione in atti ( mail di clienti) la sussistenza di contestazioni da parte della clientela sulle forniture, qualità dei prodotti , errori di fatturazione da parte della preponente.
Si trattava comunque di reciproche inadempienze non di gravità tale da compromettere il rapporto negoziale.
Quanto alle reciproche ulteriori inadempienze sulla doglianza della convenuta relativa alla mancata collaborazione dell'attore con il capo Area Sig. e l'omessa Tes_1
rendicontazione periodica per tutta la durata del rapporto e sul mancato riscontro alla mail di del 04.11.20. Parte_8
Al riguardo il Primo giudice rilevava:
• la non ricorrenza della prima circostanza stante la esistenza in atti di comunicazione tra le parti mediante messaggistica;
pag. 5/17 • riguardo la omessa rendicontazione, pur risultando per tabulas tale inadempimento, vi era da considerare che la rendicontazione non era mai stata richiesta dalla convenuta neppure nella comunicazione di recesso del
14.12.2020 e che la gravità dell'inadempimento era sicuramente attenuata considerando la tolleranza di circa 18 anni dell'inadempimento da parte della convenuta;
• non riteneva fondata la censura relativa alla mail del 04.11.20 con il quale venivano chieste spiegazioni relativamente agli ingenti cali di fatturato ed un incontro per trovare soluzioni avendovi parte attrice dato una risposta come evincibile dagli atti di causa ( doc. 72 terza memoria istruttoria attrice)
2.2 In ordine all'assunto di parte attrice che lamentava ritardi nella rimessa da parte della mandante degli estratti conto provvigionali, nel pagamento dei compensi e l'appropriazione di contributi previdenziali, il Primo Giudice osservava quanto segue:
• rigettava l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta in relazione all'indennità supplettiva di clientela in quanto con la dichiarazione del
30.04.2002 la si era assunta la relativa obbligazione della Parte_1
per cui, non essendo stato previsto nulla in contrario e Controparte_2 considerando l'appartenenza della al medesimo gruppo societario Parte_1
di , ne conseguiva secondo il Tribunale che la predetta indennità poteva CP_2
essere richiesta solo al momento della cessazione del contratto di agenzia stipulato con la convenuta con l'ulteriore specificazione che la
[...]
non rappresentava un soggetto giuridico differente rispetto Controparte_3 all'attrice ( avendo lo stesso CF/P.IVA.; Controparte_1
• rigettava l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta in riferimento all'errato versamento dei contributi e degli accantonamenti FIRR in quanto il termine decorrente dalla risoluzione del rapporto;
• accoglieva la doglianza attorea sulle illegittime trattenute previdenziali e omessi accantonamenti FIRR evincibili, oltre che dai conteggi ed estratti conto depositati, anche dal regolamento AR (che all'art. 21 disciplina il FIRR), dall'AEC Commercio 2009/2010 ( art. 12 punto 1) e dalle fatture provvigioni pag. 6/17 emerse nel corso del rapporto, ritenendo tali comportamenti costituenti grave e imputabile inadempimento del contratto di agenzia da considerarsi risolto per volontà di parte attrice.
Conseguentemente il Tribunale accoglieva la domanda di condanna della convenuta al pagamento della somma di € 32.627,52 ( quantum non specificamente contestato) oltre accessori.
Le spese di lite seguivano la soccombenza.
3)Appello: avverso la sentenza n. 163/2024 del Tribunale di Chieti proponeva appello ora , per i seguenti motivi: Parte_1 Parte_2
3.1 Violazione e falsa applicazione degli articoli 1743, 1750 e 1751 c.c.-Errata valutazione della gravità degli inadempimenti contrattuali contestati alla società attrice;
contraddittoria e/o manifesta illogicità in merito all'iter argomentativo relativo alla ricostruzione dei fatti;
carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata che ha erroneamente ritenuto che la avesse chiesto il risarcimento dei danni mentre Controparte_3
invece la stessa aveva inteso imputare la risoluzione del rapporto di agenzia per giusta causa alla mandante chiedendo di conseguenza il riconoscimento dell'indennità di clientela per € 22.679,17 , del mancato preavviso per € 9.182,06, il riconoscimento del
FIRR per € 342,79 relativo al 2020 ed € 423,50 per maggiori trattenute previdenziali operate negli anni 2002 e 2018.
Non trattandosi di richiesta di risarcimento danni ne derivava, secondo l'appellante ,che il Giudice avrebbe dovuto verificare se la società attrice avesse fornito le prove dell'inadempimento per giusta causa della mandante o se il contratto si fosse risolto per giusta causa imputabile all'agente.
Evidenziava che nel corso del giudizio di primo grado erano emersi gli inadempimenti della società appellata che aveva commercializzato prodotti per conto di società concorrenti ( e ) con l'appellante, violando l'obbligo di esclusiva e che CP_6 CP_5
aveva omesso la rendicontazione prevista nel contratto intercorso fra le parti.
Richiamava la giurisprudenza di legittimità che richiede, ai fini della risoluzione del contratto, che l'inadempimento non sia di scarsa importanza , rilevando come nel caso pag. 7/17 di specie, il Primo Giudice non avesse correttamente valutato le gravi inadempienze compiute dall'agente.
Censura la sentenza impugnata per aver applicato la disciplina dell'inadempimento di un rapporto contrattuale generico senza considerare nel caso di specie si trattava di un contratto di agenzia al quale si applicano criteri più stringenti ed in cui il vincolo fiduciario fra mandante e agente è particolarmente intenso considerando la maggiore autonomia di gestione della prestazione resa dall'agente, richiamando giurisprudenza di legittimità sul contratto di agenzia.
Contestava e riteneva erronea la valutazione effettuata dal primo giudice sui fatti di causa e sulle emergenze processuali ed istruttorie.
I comportamenti tenuti dall'agente infatti configuravano secondo parte appellante una giusta causa di recesso da parte della mandante con la conseguenza che non poteva riconoscersi in favore dell'appellata alcun diritto all'indennità sostitutiva di preavviso, all'indennità supplettiva di clientela e altre indennità richieste.
Lamenta il mancato esame da parte del Primo Giudice di tutto il materiale probatorio ( avendo considerato solo alcune dichiarazioni testimoniali e omesso di valutare i documenti oggetto dell'ordine di esibizione), e delle violazioni contrattuali poste in essere dall'agente che ha omesso la rendicontazione periodica sull'andamento del mercato e delle vendite, sullo stato degli affari e dei rapporti con i clienti, sulla concorrenza e le previsioni di vendita prevista nel contratto;
evidenziando che dall'istruttoria espletata era emerso che l'agente aveva in corso due ulteriori CP_3
mandati con la società e con la società in concorrenza con la CP_6 Controparte_5
mandante determinando il dirottamento della clientela del preponente verso imprese concorrenti in violazione dell'art. 1743 c.c..
Precisava che gli inadempimenti contestati alla mandante erano irrilevanti come dimostrato dalla circostanza che era stato richiesto solo il pagamento del preavviso e dell'indennità di clientela, essendo tutti gli altri emolumenti stati pagati dalla mandante nel corso degli anni di durata del rapporto di agenzia.
3.2 Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c.-Inadeguata valutazione delle prove documentali e testimoniali presentate dai convenuti-omissione
pag. 8/17 nella valutazione dei documenti depositati a seguito dell'accoglimento dell'ordine di esibizione.
Con questo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata per avere il Primo
Giudice considerato solo alcune prove testimoniali e omesso ogni analisi sui documenti depositati a seguito dell'ordine di esibizione.
Sosteneva di aver adempiuto a quanto indicato dall'agente nella diffida ad CP_3
adempiere inviata alla in data 25.11.2020 in cui evidenziava che da Parte_1
controlli effettuati dagli estratti conto AR erano risultati mancanti versamenti previdenziali relativi a diverse fatture, il mancato versamento all'AR del FIRR relativo agli anni 2015,2016,2017,2018,2019; il mancato pagamento della fattura n. 6 del 16.11.2020 e di aver regolarizzato tutti gli emolumenti dovuti all'agente.
Pertanto riteneva destituita di fondamento la richiesta della controparte di risoluzione del contratto a far data dal 10.12.2020 e di pagamento del preavviso e dell'indennità di clientela;
non potendosi considerare gli inadempimenti della mandante talmente gravi da giustificare la risoluzione del contratto essendo le lamentele del riferibili ad CP_3
emolumenti risalenti nel tempo ovvero riferibili agli anni 2002, 2018 e 2020
Evidenziava l'appellante che nella sentenza impugnata non sono state tenute in alcun conto dei documenti prodotti con l'ordine di esibizione.
Secondo l'appellante dovendosi escludere dalla domanda attorea le indennità dovute in caso di declaratoria di risoluzione del rapporto di agenzia per giusta causa, l'importo residuo di € 766,29 non poteva giustificare una risoluzione per giusta causa imputabile alla mandante per cui in base all'istruttoria espletata e ai documenti , la decisione del
Primo Giudice non era condivisibile, considerati la gravità degli inadempimenti dell'agente e la giurisprudenza di legittimità per la quale anche l'inadempimento di lieve entità da parte dell'agente giustifica la risoluzione della mandante per giusta causa.
3.3 Si sono costituiti in appello Controparte_1
in persona del socio accomandatario e legale rappresentante p.t. , CP_1
Con nonché per quanto di ragione personalmente impugnando e CP_1 contestando tutto quanto dedotto, sostenuto, richiesto e prodotto dall'appellante mostrandosi la sentenza impugnata a corretta.
pag. 9/17 Eccepiscono l'inammissibilità dell'appello avendo l'appellante formulato conclusioni totalmente nuove rispetto a quelle proposte in primo grado (destinate ad ottenere la risoluzione del contratto di agenzia per giusta causa del preponente con rigetto delle domande attoree), mentre la novità della domanda proposta in appello è evidente visto che è stata abbandonata dall'appellante la richiesta di risoluzione per giusta causa e sostituita con il rigetto delle domande dell'agente in quanto non provate e per mancanza di comportamento colpevole e grave riconducibile alla stessa mandante.
Sostengono l'inammissibilità anche della subordinata in cui è richiesto che la declaratoria di giusta causa sia imputata all'agente a seguito di condotte “meglio rappresentate in appello”.
Ripropongono l'eccezione di inammissibilità già formulata in primo grado avendo la proposto in sede di costituzione non una domanda riconvenzionale bensì Parte_1
una mera eccezione in riconvenzione che poteva consentire solo di paralizzare la domanda di risoluzione promossa dall'attore e le relative richieste indennitarie e non la declaratoria che il rapporto di agenzia era stato risolto per giusta causa della preponente trattandosi di richiesta inammissibile in quanto doveva essere avanzata con apposita domanda riconvenzionale e le novità fattuali introdotte dalla controparte destinate non al rigetto delle domande avverse, quanto a sostenere autonome e diverse contestazioni di inadempimento a danno dell'agente tali da legittimare la risoluzione per colpa in danno dell'appellata
Non potendosi conseguire in sede di gravame quella soluzione già inammissibile in primo grado ne deriva l'inammissibilità ex art 345 c.p.c. dell'appello
Eccepiscono l'inammissibilità dell'appello ex art 342 c.p.c. avendo l'appellante omesso di indicare i capi della sentenza impugnati, le censure alla ricostruzione dei fatti compiute dal primo Giudice, le violazioni di legge denunciate.
Quanto al merito, evidenziavano innanzitutto che l'appellante non ha impugnato i punti della sentenza in cui sono stati riconosciuti sussistenti, fondati e provati tutti gli addebiti risolutori sollevati nei confronti della mandante da parte dell'agente essendosi limitata a considerare inesistenti o irrilevanti le contestazioni ricevute.
Ribadivano che tutti gli inadempimenti lamentati sono stati provati così come la loro gravità e importanza, chiedendo il rigetto del gravame con vittoria di spese.
pag. 10/17
4. Motivi della decisione.
4.1 Preliminarmente vanno disattese le eccezioni di inammissibilità avanzate dall'appellato in quanto il gravame proposto ha sufficientemente individuato i punti della sentenza oggetto di impugnazione ed argomentato in riferimento ai motivi in base ai quali tali punti debbano ritenersi errati in linea con le indicazioni dettate dalla
Suprema Corte sui criteri da assumere a riferimento ai fini della delibazione sull'inammissibilità dell'appello (SS.UU.n 27199/17, Cass. n. 1935/20)confermate da ultimo dalla sentenza delle SS.UU. n. 4853/23 che ha escluso che “ l'atto di gravame debba rivestire particolari forme sacramentali o contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”: con l'ulteriore precisazione che l'oggetto del gravame può ricondursi alla valutazione operata dal
Primo giudice in merito all'omessa rendicontazione e alla violazione dell'obbligo di esclusiva in capo all'agente lamentando l'appellante la mancata considerazione di tutto il materiale probatorio e censurando l'iter motivazionale del Primo Giudice
4.2.Va evidenziato come non possa riconoscersi alcuna rilevanza alla doglianza dell'appellante sul termine risarcimento dei danni utilizzato dal Primo Giudice non riscontrandosi alcuna equiparazione della domanda attorea ad un risarcimento danni, stante la natura chiaramente indennitaria delle richieste economiche dell'agente ( indennità connesse al rapporto di agenzia e contributi previdenziali) riconosciuti in sentenza ( esplicitandone per ogni voce la natura e la fonte negoziale e/o normativa della stessa).
Infondata appare la censura della decisione del Primo Giudice che in presenza di inadempimenti reciproci ha ritenuto solo per gli inadempimenti riferiti alla preponente di riconoscere una gravità tale da compromettere in maniera significativa il sinallagma negoziale, essendo tale valutazione possibile secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità per la quale ((Cass. n. 22346/14, seguita da successive pronunce: Cass 10095/15, Cass. n. 8220/21, Cass. 7187/22) nel valutare la gravità dell'inadempimento si deve tener conto” in primo luogo di un parametro oggettivo, dovendosi verificare che l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile
nell'economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente), sì da dar luogo ad uno
pag. 11/17 squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale;
l'indagine va poi completata mediante la
considerazione di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento
di entrambe le parti (come un atteggiamento incolpevole o una tempestiva riparazione , ad opera dell'una, un reciproco inadempimento o una protratta tolleranza dell'altra), che
possano, in relazione alla particolarità del caso, attenuare il giudizio di gravità.
L'apprezzamento dell'interesse del creditore all'adempimento della prestazione integra
l'elemento oggettivo della gravità dell'inadempimento, laddove nell'elemento soggettivo rientrano i comportamenti dell'una e dell'altra parte tali da rendere, nel caso concreto, meno grave un inadempimento che sotto il profilo oggettivo, avuto riguardo all'interesse della parte non inadempiente, raggiungerebbe la soglia della risoluzione.
La valutazione della gravità dell'inadempimento sotto il profilo oggettivo comporta la verifica che l'inadempimento abbia inciso in modo apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità e, in concreto in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente), sì da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma negoziale. Essa quindi non si limita ad una stima meramente economica della parte di prestazione rimasta inadempiuta ma considera in che misura l'inadempimento precluda alla parte non inadempiente di realizzare
l'interesse che intendeva perseguire e per il quale ha instaurato il vincolo obbligatorio con l'altra parte.”
A ciò si aggiunga l'ulteriore principio consolidato della Suprema Corte (Cass. n
3273/2020) che prevede nei contratti a prestazioni corrispettive che “ in caso di denuncia di inadempienze reciproche, è necessario comparare il comportamento di entrambe le parti per stabilire quale di esse, con riferimento ai rispettivi interessi ed alla oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti ed abbia causato il comportamento della controparte, nonchè della conseguente alterazione del sinallagma”.
4.2.1 In relazione agli inadempimenti reciproci delle parti l'appellante lamenta un'errata valutazione della gravità delle violazioni commesse dall'agente in tema di rendicontazione e di violazione dell'esclusiva.
In riferimento alla rendicontazione va osservato che nel contratto non era previsto che avvenisse per iscritto (art.
3.1 contratto agenzia) e che per anni l'appellante non ha pag. 12/17 sollevato alcuna rimostranza al riguardo sollecitandone l'invio all'agente; pertanto, ai fini della verifica dell'inadempimento lamentato dalla mandante, assume rilievo la ricerca di quale fosse l'intenzione delle parti in relazione a questo aspetto.
A tal fine giova ricordare che la disciplina e la giurisprudenza in tema di interpretazione del contratto impone di ricercare l'intenzione delle parti tenendo conto del comportamento complessivo delle medesime nel quale rientra , come nel caso di specie, anche il comportamento successivo che vale ad accertare il significato che i contraenti hanno concretamente riconosciuto all'accordo.
Il comportamento successivo può consistere soprattutto nell'attività esecutiva (oltre che in ulteriori dichiarazioni) nel senso che ponendo in essere e accettando le reciproche prestazioni i contraenti chiariscono nei fatti l'intendimento del loro accordo. La giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 24483/21,Cass. nn 13595/20,
20294/19,24421/2015, 25840/2014), ha chiarito che “ nell'interpretazione del contratto il carattere prioritario dell'elemento letterale non va inteso in senso assoluto in quanto il richiamo contenuto nell'art.1362 cod.civ. alla comune intenzione delle parti impone di estendere l'indagine ai criteri logici, teleologici e sistematici laddove si registri, pur nella chiarezza del testo dell'accordo, una incoerenza con indici esterni che rivelino una diversa volontà dei contraenti. In tal caso assume valore rilevante il criterio logico-sistematico di cui all'art. 1363 cod.civ., che impone di desumere la volontà manifestata dai contraenti da un esame complessivo delle diverse clausole aventi attinenza alla materia in contesa, tenendosi conto, se del caso, anche del comportamento successivo delle parti”
Nel caso di specie la circostanza dell'obbligo di rendicontazione assunto dall'agente e le mancate sollecitazioni all'invio da parte della mandante protrattisi per 18 anni, fa ragionevolmente ritenere che la volontà delle parti fosse che tale rendicontazione potesse anche non avvenire per iscritto, oralmente e senza cadenze prestabilite.
Pertanto corretta è la decisione del Primo Giudice nel ritenere non grave tale condotta dell'agente, anche in considerazione che comunque, qualora richiesta una rendicontazione scritta, la mancanza sarebbe comunque stata tollerata per un lasso di tempo così lungo.
4.2.2 Quanto alla violazione dell'obbligo di esclusiva in capo alla Controparte_3
va evidenziato che all'art. 7 del contratto è stabilito l'obbligo di esclusiva e di non pag. 13/17 concorrenza in capo all'agente relativamente ai prodotti in concorrenza con quelli contrattuali di cui all'allegato Sub 1 del contratto ove sono indicati come Prodotti contrattuali “tutti gli articoli inclusi nel listino ufficiale e contrassegnati con il marchio e ”. CP_2 Pt_7
Dalle risultanze istruttorie (prove orali e documentazione in atti) è emerso che la commercializzazione di prodotti della e ha riguardato prodotti diversi da CP_6 CP_5
quelli oggetto del contratto di agenzia ripassato fra le parti;
allo stesso tempo va ricordato che nella clausola contrattuale vi è l'impegno per l'agente di non svolgere direttamente e indirettamente qualsiasi attività in concorrenza con la mandante:
Ai fini della valutazione dell'esistenza e della rilevanza nel sinallagma contrattuale della violazione lamentata dall'appellante va considerato che nel contratto di agenzia (art. 18) è indicato che il contratto “è regolato dalla legge italiana ed in particolare dalla disciplina stabilita nel codice civile, fatta salva l'applicazione di quanto disposto dal vigente A.E.C di categoria” che nello specifico è l'AEC Commercio 2009-2010 il quale ( chiarimento a verbale art. 2, doc 44 fascicolo primo grado appellata) esclude la possibilità di concorrenza
“quando l'incarico conferito all'agente o rappresentante riguardi generi di prodotti che per foggia, destinazione e valore d'uso siano diversi e infungibili fra di loro “.
Dagli atti di causa si evince l'esistenza di due mandati tra la e la Controparte_3
e la avente ad oggetto prodotti diversi da quelli oggetto del Controparte_5 CP_6 rapporto di agenzia con l'appellante: riguardo la i rapporti commerciali con Controparte_5
l'appellata avevano ad oggetto prodotti per l'industria come indicato nel contratto del
04.06.2008 ( doc . 76 fascicolo primi grado appellata) e come confermato anche dal teste
( ud, 19.12.2, dipendente ), dal teste ( responsabile commerciale Tes_3 CP_5 Tes_4 della , ud. 12.06.23),dal teste ( legale rappresentante Ferramenta CP_5 Tes_5
Tes_ Bolzano ud. 18.09.23); la teste (titolare della ) ha confermato all'udienza CP_6
del 13.02.23 che la , con cui il ha iniziato il rapporto in data CP_6 CP_3
01.11.2017,si occupava della vendita e produzione di vernici decorative , destinate per l'interno e per una nicchia di mercato, precisando che i listini fra le due società ( CP_6
e appellante) non erano sovrapponibili;
né la documentazione prodotta a seguito dell'ordine di esibizione introduce elementi in grado di inficiare la ricostruzione dei rapporti fra le parti cosi come emerso dall'istruttoria, neppure in termini di fatturato, come sostenuto dall'appellante , considerata anche la circostanza, non confutata, delle pag. 14/17 lamentele della clientela a partire dal 2016 sui disservizi nelle consegne e nella qualità dei prodotti forniti dalla trading che ben possono spiegare la contrazione delle Pt_1
vendite, non causata quindi dalla paventata violazione dell'esclusiva.
Pertanto richiamando la giurisprudenza sopra indicata in tema di inadempimenti reciproci va osservato che l'inadempimento dell'appellata al divieto di concorrenza avendo riguardato prodotti diversi da quelli oggetto del contratto di agenzia ripassato fra le parti e limitatamente a sole due società non ha determinato uno squilibrio significativo del sinallagma negoziale .
4.3 Quanto invece ai ritardi nella rimessa degli estratti conto provvigionali e nel pagamento dei compensi, le omissioni contributive e le appropriazioni dei contributi previdenziali e i mancati accantonamenti del FIRR, gli stessi devono ritenersi costituire inadempimenti da parte della che hanno prodotto un pregiudizio Parte_1 patrimoniale nei confronti dell'agente di rilevante entità ( come l'irregolarità contributiva a fini pensionistici), quindi gravi ed gravi ed imputabili all'appellante.
Si tratta di inadempimenti dimostrati nell'an sulla base della documentazione in atti come riportata dalla sentenza di primo grado, con diritto dell'appellato alle indennità previste la cui quantificazione non risulta contestata nell'ammontare.
Del resto le affermazioni dell'appellante, che sostiene di aver adempiuto alla diffida del
25.11.20 inviata dall'agente, non trovano riscontro nel materiale probatorio in atti da cui emerge, al contrario, il mancato rispetto dei termini e delle modalità di comunicazione e versamento dei contributi come previsto nel Regolamento AR ( art. 8) tant'è che la società preponente è stata oggetto di due verbali di accertamento ispettivo ( uno del 28.03.19 per i contributi del periodo dal 01.01.16 al 31.12.2018 come riferito nella risposta della del 14.12.20, fascicolo primo grado Parte_1
appellante) e uno del 04.03.21 (doc. 6 fasc. primo grado appellante) relativo al periodo dal 01.01.19 al 31.12.20 risultando in entrambi i casi l'omesso versamento da parte dell'appellante dei contributi dovuti in relazione alla posizione della
[...]
né risulta dimostrato dall'appellante l'avvenuto adempimento Controparte_1
della dilazione di pagamento che sostiene di aver richiesto in riferimento al verbale del
28.03.19, mentre per i contributi previdenziali relativi al periodo dal 2002 al 2003 ne pag. 15/17 aveva rilevato l'intervenuta prescrizione ( risposta della trading del 14.12.20) Pt_1 confermandone in tal modo l'omesso versamento e quindi l'inadempimento.
Al riguardo giova osservare infatti che nell'estratto conto AR del 04.05.21 e nella documentazione prodotta dall'appellata (doc. nn. 40 ,41,42 e seg. fascicolo primo grado
) risulta ancora sussistente l'esistenza delle omissioni contributive e i mancati accantonamenti FIRR da parte dell'appellante e quindi l'inadempimento alle prescrizioni sui termini e modalità di versamento cui la preponente era tenuta.
4.4 L'appello risulta quindi infondato e deve pertanto essere rigettato, ritenuta assorbita ogni altra questione con conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite sono regolate secondo i principi della soccombenza mediante la liquidazione indicata in dispositivo con applicazione dei parametri medi relativi allo scaglione di riferimento ( valore della causa da € 26.001,00 ad € 52.000) fatta esclusione per la fase istruttoria non svolta in secondo grado. con maggiorazione per la difesa di più parti per gli appellati
8.Trova applicazione la norma di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30/5/2002, n.
115, che prevede l'obbligo del versamento da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (vedi
Cass. S.U. n. 14594 del 2016, Cass. n. 18523 del 2014); pertanto trattandosi di appello proposto dopo il 31 gennaio 2013, l'appellante soccombente sarà altresì tenuto al versamento di un importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ora Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t. contro la sentenza n. Parte_2
163/2024 emessa dal Tribunale di Chieti pubblicata in data 7 marzo 2024 nei confronti di in persona Controparte_1
del legale rappresentante p.t. sig. e del Sig. così CP_1 CP_1
provvede :
1) Rigetta l'appello pag. 16/17 2) Condanna l'appellante al pagamento in favore degli appellati delle spese processuali del presente grado di giudizio, liquidate in € 6.946,00 oltre 15% spese generali, IVA e
Cap come per legge;
3) Dichiara l'appellante tenuto al versamento di somma equivalente a quanto già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio tenuta da remoto in data 29 aprile 2025 su relazione della Dott. Barbara Del Bono.
La Presidente est.
Barbara Del Bono
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