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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 03/04/2025, n. 978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 978 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio in persona dei Signori Magistrati:
Dott. Enrico Schiavon Presidente
Dott.ssa Martina Gasparini Consigliere
Avv. Loretta Lenzi Giudice Aus.Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello n. 505/24 R.G.
promossa da:
(CF ); Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Filippo Indelli e Francesco Mercurio ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Venezia, Viale Ancona n. 17;
appellante;
contro
:
(CF ; CP_1 C.F._2
CF ; CP_2 C.F._3
rappresentati e difesi dall'Avv. Franco Modena ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Rovigo, Via All'Ara n. 8;
appellati;
In punto a: appello avverso la sentenza n. 139/2024 del Tribunale di Rovigo, pubblicata il 9 febbraio 2024.
Conclusioni nell'interesse dell'appellante:
“ accertare il confine fra le proprietà del signor e quelle dei Parte_1 signori e;
Persona_1 CP_1
- ordin n no lo spostamento sulla linea di confine della recinzione eretta dai convenuti appellati;
- disporre l'apposizione dei termini al fine di tracciare il corretto confine fra le proprietà delle parti in causa;
in via istruttoria, disporre una nuova consulenza tecnica, affinché il CTU possa accertare in modo puntale e definitivo la posizione della linea di confine tra i fondi confinanti di proprietà delle parti ed apporre, così, i termini atti a riconoscerla con certezza. Con vittoria di spese e onorari di causa.”
Conclusioni nell'interesse degli appellati:
1) in principalità, rigettarsi l'appello e confermarsi la sentenza di primo grado;
2) in denegato caso, in accoglimento dell'impugnazione incidentale, ricondurre l'oggetto di lite a questione sull'esatto adempimento contrattuale e conseguentemente dichiarare la prescrizione dell'azione;
3) in ogni caso con refusione di spese ed onorari anche del presente grado di giudizio.”
Concisa esposizione delle
ragioni in fatto e diritto della decisione
1. Il sig. ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Rovigo Parte_1
i sigg.ri e , sostenendo di aver acquistato nel 2007 CP_1 Persona_1 dai convenuti un fabbricato di civile abitazione in Comune di Rovigo insieme a un'area di terreno e precisamente, una striscia di terreno larga mt 3 e lunga mt 40; deduceva altresì, che poco dopo, i venditori avevano eretto una recinzione per dividere le due proprietà, ma che tale recinzione era in realtà posta sul terreno di proprietà dell'attore. Chiedeva, pertanto, che il Tribunale di Rovigo regolamentasse i confini e che ordinasse la rimozione o lo spostamento della recinzione e disponesse l'apposizione dei termini per tracciare il corretto confine fra le proprietà delle parti.
2. Si costituivano in giudizio i convenuti, eccependo che la rete era stata posta sul confine come determinato dal tipo frazionamento dell'atto di acquisto e che pertanto, le domande attoree dovevano essere respinte, quanto alla individuazione del confine e dichiarata prescritta la conseguente azione restitutoria per intervenuta prescrizione decennale dell'azione.
3. Il Tribunale, rilevato che la media conciliazione aveva dato esito negativo, dopo aver disposto CTU, preso atto che dagli esiti delle indagini peritali era risultato confermato che la rete era stata posizionata sul confine fra i due fondi, come intervenuto dopo l'acquisto di parte attrice, respingeva le domande di quest'ultima, con condanna alle spese legali.
4. Contro la sentenza n. 139/2024 del Tribunale di Rovigo ha promosso appello il sig. , deducendo tre motivi di impugnazione e precisamente: Parte_1
“1) Illogiciità ed erroneità della motivazione. Erroneo riferimento alle mappe catatsali anziché al titolo;
2) Illogicità ed erroneità della motivazione. Erroneo riferimento al tipo di frazionamento. Erronea condivisione delle affermazioni del consulente tecnico dell'ufficio;
3) Erroneità della ripartizione dell'onere probatorio. Violazione degli artt. 950 e 2697 cod.civ”. Con i predetti motivi parte appellante censura la sentenza di primo grado per essersi adeguata alle conclusioni della CTU, che vengono ritenute errate, in quanto basate sulle mappe catastali anziché su prove di rango superiore.
Si costituivano in giudizio i sigg.ri e , chiedendo la reiezione Per_1 CP_1 dell'appello e la conferma dell'appellata sentenza;
proponevano altresì, appello incidentale condizionato all'accoglimento dei motivi dell'appello principale, chiedendo che la lite venisse ricondotta al tema dell'adempimento contrattuale, con conseguente prescrizione dell'azione.
5. I tre motivi di gravame, esaminabili congiuntamente in quanto tra loro connessi, sono infondati.
Il signor , col rogito del Notaio del 20 novembre 2007 CP_1 Per_2 acquistava:” dai signori e i quali cedono e CP_1 Persona_1 vendono con ogni garanzia di legge la piena proprietà di una striscia di terreno larga ml. 3 per ml. 40, compresa in zona B” semiestensiva di completamento, ma adiacente al muro del fabbricato e del bassocomodo di cui sopra e quindi assolutamente inedificabile, censita in Catasto Terreni in forza del tipo di frazionamento n. 129172 approvato dall' di Rovigo in data 24 settembre CP_3
2007 e già riportato nei Registri Catastali a F. 16 mn. 570 (già 505/b) are 1,27 RD euro 1,40 RA. Euro 0,79”.
Come si evince dal titolo di acquisto, la striscia di terreno acquistata viene identificata coi dati catastali risultanti dal tipo di frazionamento ivi richiamato.
Il CTU non si è limitato a fondare le proprie conclusioni, favorevoli alla parte appellata, solamente sui dati catastali, ma ha tenuto conto del tipo di frazionamento menzionato nel rogito di acquisto, effettuando rilievi strumentali basati sui punti fiduciali, senza appiattirsi sugli elementi ricavabili dalle mappe catastali.
Il tribunale ha quindi correttamente preso atto che l'oggetto della vendita in contestazione, cioè la striscia di terreno, era stata determinata con tipo di frazionamento al quale fa riferimento il contratto, a nulla rilevando che il medesimo non fosse allegato all'atto di vendita bensì solamente richiamato
Infatti, in tema di azione ex art. 950 cod. civ., al fine della determinazione del confine tra due fondi limitrofi e dell'individuazione della loro esatta consistenza, assume rilevanza preminente il tipo di frazionamento catastale contenente gli estremi della lottizzazione, qualora le parti ad esso abbiano fatto espresso riferimento nei rispettivi atti di acquisto (v. Cass. n. 27170 del 22/12/2014). Ed ancora “qualora le parti, nel contratto di compravendita, abbiano identificato la porzione di immobile che ne formava oggetto facendo specifico riferimento ai dati catastali e al tipo di frazionamento, il giudice deve tener conto necessariamente di tali elementi, che, per espressa volontà delle parti, perdono l'ordinaria natura di elemento probatorio di carattere sussidiario per assurgere ad elemento fondamentale per l'interpretazione dell'effettivo intento negoziale delle parti” (Ordinanza Cass 27834/22).
Né risulta violata la regola relativa alla ripartizione dell'onere della prova
Nell'azione di regolamento di confini, infatti, incombe sia sull'attore che sul convenuto l'onere di allegare e fornire qualsiasi mezzo di prova idoneo all'individuazione dell'esatta linea di confine, mentre il giudice, del tutto svincolato dal principio "actore non probante reus absolvitur", deve determinare il confine in relazione agli elementi che gli sembrano più attendibili, ricorrendo in ultima analisi alle risultanze catastali, aventi valore sussidiario (v. Cass. n. 11557 del 30/04/2024)
Nel caso in esame il primo giudice ha fondato la propria decisione sull'atto di vendita del notaio di Rovigo rep 99766/18063 del 20.11.2007 e sul Per_2 richiamo contenuto in esso al tipo di frazionamento Prot. 129172/2007.
Il CTU ha accertato che il confine tra i due fondi è individuato nel citato tipo di frazionamento, da cui trae origine la particella 570 di mq 127, oggetto della vendita del 20.11.2007 (Pagg. 4,5 e 6 CTU).
6. L'appello incidentale subordinato e condizionato di parte appellata è assorbito dalle precedenti statuizioni reiettive dei motivi di appello principale.
7. Alla reiezione dei motivi di appello, segue la conferma dell'appellata sentenza;
le spese del grado vengono liquidate come in dispositivo sulla base del DM 55/14 e novellazioni.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia definitivamente pronunciando,
1) respinge l'appello e conferma l'appellata sentenza;
.
2) condanna parte appellante a rifondere a parte appellata le spese del grado che liquida in € 4.000, oltre alle spese generali 15%, cpa e iva di legge.
Dà atto della sussistenza del presupposto procedimentale di cui all'art. 13 co. 1 quater d.p.r. 115/2002 con riguardo all'appello principale. Così deciso in Venezia, lì 25 marzo 2025.
Il Presidente Dottor Enrico Schiavon
Il Giudice Ausiliario Avv. Loretta Lenzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio in persona dei Signori Magistrati:
Dott. Enrico Schiavon Presidente
Dott.ssa Martina Gasparini Consigliere
Avv. Loretta Lenzi Giudice Aus.Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello n. 505/24 R.G.
promossa da:
(CF ); Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Filippo Indelli e Francesco Mercurio ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Venezia, Viale Ancona n. 17;
appellante;
contro
:
(CF ; CP_1 C.F._2
CF ; CP_2 C.F._3
rappresentati e difesi dall'Avv. Franco Modena ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Rovigo, Via All'Ara n. 8;
appellati;
In punto a: appello avverso la sentenza n. 139/2024 del Tribunale di Rovigo, pubblicata il 9 febbraio 2024.
Conclusioni nell'interesse dell'appellante:
“ accertare il confine fra le proprietà del signor e quelle dei Parte_1 signori e;
Persona_1 CP_1
- ordin n no lo spostamento sulla linea di confine della recinzione eretta dai convenuti appellati;
- disporre l'apposizione dei termini al fine di tracciare il corretto confine fra le proprietà delle parti in causa;
in via istruttoria, disporre una nuova consulenza tecnica, affinché il CTU possa accertare in modo puntale e definitivo la posizione della linea di confine tra i fondi confinanti di proprietà delle parti ed apporre, così, i termini atti a riconoscerla con certezza. Con vittoria di spese e onorari di causa.”
Conclusioni nell'interesse degli appellati:
1) in principalità, rigettarsi l'appello e confermarsi la sentenza di primo grado;
2) in denegato caso, in accoglimento dell'impugnazione incidentale, ricondurre l'oggetto di lite a questione sull'esatto adempimento contrattuale e conseguentemente dichiarare la prescrizione dell'azione;
3) in ogni caso con refusione di spese ed onorari anche del presente grado di giudizio.”
Concisa esposizione delle
ragioni in fatto e diritto della decisione
1. Il sig. ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Rovigo Parte_1
i sigg.ri e , sostenendo di aver acquistato nel 2007 CP_1 Persona_1 dai convenuti un fabbricato di civile abitazione in Comune di Rovigo insieme a un'area di terreno e precisamente, una striscia di terreno larga mt 3 e lunga mt 40; deduceva altresì, che poco dopo, i venditori avevano eretto una recinzione per dividere le due proprietà, ma che tale recinzione era in realtà posta sul terreno di proprietà dell'attore. Chiedeva, pertanto, che il Tribunale di Rovigo regolamentasse i confini e che ordinasse la rimozione o lo spostamento della recinzione e disponesse l'apposizione dei termini per tracciare il corretto confine fra le proprietà delle parti.
2. Si costituivano in giudizio i convenuti, eccependo che la rete era stata posta sul confine come determinato dal tipo frazionamento dell'atto di acquisto e che pertanto, le domande attoree dovevano essere respinte, quanto alla individuazione del confine e dichiarata prescritta la conseguente azione restitutoria per intervenuta prescrizione decennale dell'azione.
3. Il Tribunale, rilevato che la media conciliazione aveva dato esito negativo, dopo aver disposto CTU, preso atto che dagli esiti delle indagini peritali era risultato confermato che la rete era stata posizionata sul confine fra i due fondi, come intervenuto dopo l'acquisto di parte attrice, respingeva le domande di quest'ultima, con condanna alle spese legali.
4. Contro la sentenza n. 139/2024 del Tribunale di Rovigo ha promosso appello il sig. , deducendo tre motivi di impugnazione e precisamente: Parte_1
“1) Illogiciità ed erroneità della motivazione. Erroneo riferimento alle mappe catatsali anziché al titolo;
2) Illogicità ed erroneità della motivazione. Erroneo riferimento al tipo di frazionamento. Erronea condivisione delle affermazioni del consulente tecnico dell'ufficio;
3) Erroneità della ripartizione dell'onere probatorio. Violazione degli artt. 950 e 2697 cod.civ”. Con i predetti motivi parte appellante censura la sentenza di primo grado per essersi adeguata alle conclusioni della CTU, che vengono ritenute errate, in quanto basate sulle mappe catastali anziché su prove di rango superiore.
Si costituivano in giudizio i sigg.ri e , chiedendo la reiezione Per_1 CP_1 dell'appello e la conferma dell'appellata sentenza;
proponevano altresì, appello incidentale condizionato all'accoglimento dei motivi dell'appello principale, chiedendo che la lite venisse ricondotta al tema dell'adempimento contrattuale, con conseguente prescrizione dell'azione.
5. I tre motivi di gravame, esaminabili congiuntamente in quanto tra loro connessi, sono infondati.
Il signor , col rogito del Notaio del 20 novembre 2007 CP_1 Per_2 acquistava:” dai signori e i quali cedono e CP_1 Persona_1 vendono con ogni garanzia di legge la piena proprietà di una striscia di terreno larga ml. 3 per ml. 40, compresa in zona B” semiestensiva di completamento, ma adiacente al muro del fabbricato e del bassocomodo di cui sopra e quindi assolutamente inedificabile, censita in Catasto Terreni in forza del tipo di frazionamento n. 129172 approvato dall' di Rovigo in data 24 settembre CP_3
2007 e già riportato nei Registri Catastali a F. 16 mn. 570 (già 505/b) are 1,27 RD euro 1,40 RA. Euro 0,79”.
Come si evince dal titolo di acquisto, la striscia di terreno acquistata viene identificata coi dati catastali risultanti dal tipo di frazionamento ivi richiamato.
Il CTU non si è limitato a fondare le proprie conclusioni, favorevoli alla parte appellata, solamente sui dati catastali, ma ha tenuto conto del tipo di frazionamento menzionato nel rogito di acquisto, effettuando rilievi strumentali basati sui punti fiduciali, senza appiattirsi sugli elementi ricavabili dalle mappe catastali.
Il tribunale ha quindi correttamente preso atto che l'oggetto della vendita in contestazione, cioè la striscia di terreno, era stata determinata con tipo di frazionamento al quale fa riferimento il contratto, a nulla rilevando che il medesimo non fosse allegato all'atto di vendita bensì solamente richiamato
Infatti, in tema di azione ex art. 950 cod. civ., al fine della determinazione del confine tra due fondi limitrofi e dell'individuazione della loro esatta consistenza, assume rilevanza preminente il tipo di frazionamento catastale contenente gli estremi della lottizzazione, qualora le parti ad esso abbiano fatto espresso riferimento nei rispettivi atti di acquisto (v. Cass. n. 27170 del 22/12/2014). Ed ancora “qualora le parti, nel contratto di compravendita, abbiano identificato la porzione di immobile che ne formava oggetto facendo specifico riferimento ai dati catastali e al tipo di frazionamento, il giudice deve tener conto necessariamente di tali elementi, che, per espressa volontà delle parti, perdono l'ordinaria natura di elemento probatorio di carattere sussidiario per assurgere ad elemento fondamentale per l'interpretazione dell'effettivo intento negoziale delle parti” (Ordinanza Cass 27834/22).
Né risulta violata la regola relativa alla ripartizione dell'onere della prova
Nell'azione di regolamento di confini, infatti, incombe sia sull'attore che sul convenuto l'onere di allegare e fornire qualsiasi mezzo di prova idoneo all'individuazione dell'esatta linea di confine, mentre il giudice, del tutto svincolato dal principio "actore non probante reus absolvitur", deve determinare il confine in relazione agli elementi che gli sembrano più attendibili, ricorrendo in ultima analisi alle risultanze catastali, aventi valore sussidiario (v. Cass. n. 11557 del 30/04/2024)
Nel caso in esame il primo giudice ha fondato la propria decisione sull'atto di vendita del notaio di Rovigo rep 99766/18063 del 20.11.2007 e sul Per_2 richiamo contenuto in esso al tipo di frazionamento Prot. 129172/2007.
Il CTU ha accertato che il confine tra i due fondi è individuato nel citato tipo di frazionamento, da cui trae origine la particella 570 di mq 127, oggetto della vendita del 20.11.2007 (Pagg. 4,5 e 6 CTU).
6. L'appello incidentale subordinato e condizionato di parte appellata è assorbito dalle precedenti statuizioni reiettive dei motivi di appello principale.
7. Alla reiezione dei motivi di appello, segue la conferma dell'appellata sentenza;
le spese del grado vengono liquidate come in dispositivo sulla base del DM 55/14 e novellazioni.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia definitivamente pronunciando,
1) respinge l'appello e conferma l'appellata sentenza;
.
2) condanna parte appellante a rifondere a parte appellata le spese del grado che liquida in € 4.000, oltre alle spese generali 15%, cpa e iva di legge.
Dà atto della sussistenza del presupposto procedimentale di cui all'art. 13 co. 1 quater d.p.r. 115/2002 con riguardo all'appello principale. Così deciso in Venezia, lì 25 marzo 2025.
Il Presidente Dottor Enrico Schiavon
Il Giudice Ausiliario Avv. Loretta Lenzi