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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 29/07/2025, n. 580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 580 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 213/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Elisa Iacone ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 213 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Di Silvio, presso il cui studio sito in Grotte di Castro, Via
Roma n. 65, è elettivamente domiciliato, giusta procura in calce all'atto di citazione;
-attore-
E
(P. IVA. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Direttore generale e legale rappresentante pro tempore, dott. rappresentata e difesa Controparte_2 dal Prof. Avv. Patrizia Giorgioni, presso il cui studio sito in Perugia, Via Bernice n. 2, è elettivamente domiciliata, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-convenuta-
Oggetto: altri contratti atipici/ responsabilità professionale.
Conclusioni delle parti: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 08.04.2025, da intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio dinanzi Parte_1 all'intestato Tribunale l' per ivi sentir Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia, l'lll. Mo Tribunale di Terni ogni contraria istanza e domanda disattesa e respinta, a) In via principale: accertata e dichiarata la totale ed esclusiva responsabilità, in via contrattuale ed extracontrattuale, dell' in Controparte_3 ordine alle lesioni subite dall'attore per le causali indicate nella narrativa dell'atto, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1176 c.c.; 1218 c.c; 1228 c.c., 2043 c.c. 2059 c.c. e per l'effetto condannare l' in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, a risarcire all'attore, tutti i danni, patrimoniali e non, contrattuali ed extracontrattuali, esistenziali e/o morali, al pagamento come meglio specificati nel presente atto di citazione in favore dello stesso nella misura di € 159.524,00 comprensivo di tutte le voci di danno come specificato sull'atto introduttivo del giudizio, ovvero nella somma maggiore o minore che sarà ritenuta equa e di giustizia come determinata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione;
b) In via subordinata: accertato il grave e colpevole inadempimento, condannare l' Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare all'attore la
[...] somma maggiore o minore che risulterà accertata in base alla istruttoria di causa, oltre al risarcimento del danno equitativamente determinato nei limiti delle singole voci di danno come specificato con l'atto introduttivo del giudizio;
c) Con vittoria di spese per il quale, l'avvocato si dichiara antistatario.”
A sostegno delle rassegnate conclusioni l'attore deduceva quanto segue:
- che in data 23.10.2019, veniva ricoverato presso l'Ospedale di con diagnosi eseguita CP_1 presso l'Ospedale Santa Maria della Stella di Orvieto di “calico-pilectasia destra di IV grado con apparente inginocchiamento a livello del giunto pielo-ureterale” e che nella medesima giornata veniva sottoposto ad intervento chirurgico di nefrostomia percutanea destra mediante puntura di un calice del gruppo inferiore del rene destro, con procedura eseguita sotto guida ecografica e fluoroscopia.
- che l'intervento avveniva in assenza di anestesia e che, per i dolori patiti, l'inserimento non veniva correttamente eseguito, causando fuoriuscita di sangue e con un postoperatorio caratterizzato da dolore al fianco destro oltre che, da ematuria e ritenzione urinaria e che perciò veniva posizionato un catetere vescicale ed eseguita una TC in urgenza, il quale evidenziava un mal posizionamento della nefrostomia;
- che il paziente veniva sottoposto a due emotrasfusioni a causa di una acuta anemizzazione e che, in data 30.10.2019, subiva un ulteriore intervento chirurgico per riposizionare la nefrostomia, ma che malgrado il corretto posizionamento e funzionamento della nefrostomia pelvia, seguiva anemizzazione con necessità di trasfusioni e che, nei giorni successivi, constatato il miglioramento delle condizioni generali veniva dimesso (in data 12.11.2019); - che successivamente l'attore veniva sottoposto a controllo e consulenza urologica e che nel maggio del 2020 veniva sottoposto ad intervento programmato di sostituzione del tramite nefrostomico destro, nonché a pieloplastica e successivi controlli ed esami;
- che nel maggio del 2021 l'attore eseguiva un ulteriore scintigrafia renale presso la struttura convenuta, la quale evidenziava un peggioramento del GFR e della funzionalità del rene destro;
- che l'attore si rivolgeva a medico legale l quale, come da relazione agli atti, evidenzia anche una incongruità nella refertazione nell'arco temporale 2015/2018 presso altre Strutture
Sanitarie, relativa alle problematiche del rene destro, che richiedevano approfondimenti non eseguiti dai sanitari dell'Azienda convenuta, come la scintigrafia eseguita solo il 16 settembre 2019, oltre che l'omessa o inadeguata indagine degli episodi di crisi ipertensiva.
L'attore, pertanto, censurava l'esecuzione dell'intervento dedotta dal successivo, elevato, sanguinamento oltre che, dal calo di emoglobina, circostanze che avrebbero richiesto una indagine approfondita sotto l'aspetto diagnostico -terapeutico, volto ad individuare la fonte dell'emorragia e ad apprestare le cure necessarie, indagine che non sarebbe stata eseguita.
Gli eventi suddetti avrebbero comportato un prolungamento dei tempi di ricovero – da 1 -2 giorni ordinari a 23 giorni di degenza, con prolungamento del conseguente patimento. Inoltre, malgrado la plieloplastica eseguita nel giugno 2020, si rappresentava che la funzionalità renale risultava compromessa, come da referto della scintigrafia eseguita in data 16.9.2020 confermata in data 5 maggio 2021 da ulteriore accertamento scintigrafico eseguito presso l'Ospedale di che CP_1 evidenziava un peggioramento del GFR.
Dunque, l'attore, sulla scorta della consulenza di parte, concludeva attribuendo la ridotta funzionalità renale “alla manovra di posizionamento della nefrostomia (23.10.2019)”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 20.06.2023 si costituiva in giudizio la convenuta la quale contestava Controparte_1 integralmente le avverse domande in fatto e in diritto ed eccepiva l'infondatezza delle deduzioni attoree, in quanto nessuna condotta negligente o colposa era addebitabile ai sanitari che avevano avuto in cura la paziente.
Parte convenuta, a tal fine, chiedeva di rigettare le pretese attoree, in quanto infondate in fatto e in diritto, sia relativamente all'an che al quantum debeatur.
A tal fine, parte convenuta evidenziava che il paziente portava in visione referto TC addome del
21.8.2019, il quale evidenziava calico-pielectasia destra di VI grado con apparente inginocchiamento a livello del giunto pielo -ureterale con regolarità dell'uretere a valle e
Scintigrafia renale del 16.9.2019, esami eseguiti presso altre Strutture e che il 23.10.2023 “si ricoverava per essere sottoposto a posizionamento di nefrostomia destra. Si impostava terapia antibiotica e terapia personale. Consensi firmati in c/c.”.
Nella medesima giornata del ricovero, il paziente veniva sedato e sottoposto ad intervento chirurgico di nefrostomia e che, al termine dello stesso, veniva eseguita esame ecografico che evidenziava il buon posizionamento e il corretto funzionamento catetere.
Nel diario clinico del giorno successivo all'intervento risultano eseguiti frequenti lavaggi con fuoriuscita di coaguli fino ad ottenere liquido di lavaggio rosato;
la nefrostomia risultava ben funzionante. Nel corso della serata vennero evidenziati ulteriori coaguli in vescica rendendo necessario collocare un catetere e l'esecuzione di lavaggi con fuoriuscita di coaguli, fino ad ottenere liquido rosato. Nei giorni successivi, a causa di mal funzionamento del catetere nefrostomico determinato da probabile ostruzione, si programmava un riposizionamento della nefrostomia destra sotto guida ecografica che veniva eseguito nella giornata del 30.10.2019 e nelle giornate successive, veniva segnalata la presenza di coaguli e sanguinamento rene;
venivano eseguiti numerosi lavaggi, emocromo e trasfusione. In data 11.11.2019 veniva rimosso il catetere vescicale e monitorata la diuresi che risultava spontanea e il giorno successivo l'attore veniva dimesso, con prescrizione farmacologica, e con sostituzione nefrostomia dopo quattro mesi.
In data 28.5.2020 il sig. veniva di nuovo ricoverato presso l' convenuta, reparto di Pt_1 CP_1
Chirurgia urologica e tecniche mininvasive per intervento programmato di sostituzione del tramite nefrostomico destro, eseguito in pari data, con diagnosi di sostituzione nefrostomia destra. Il decorso risultava regolare ed il sig. veniva dimesso in data 29.5.2020. In data 11.6.2020 il sig. Pt_1 si ricoverava presso il reparto di urologia dell' di per Pt_1 Controparte_4 CP_1 intervento programmato di pieloplastica robotica eseguito in data 12.6.2020, come descritto in cartella, per ostruzione congenita della giunzione ureteropelvica. L'idronefrosi dx per tale tipo di ostruzione giustificava l'intervento di nefrostomia. Difatti, l'esame stologico del giunto pieloureterale, refertato in data 24.6.2020, mostrava diagnosi: “sezioni di parete rivestita da urotelio con lieve pertrofia del tessuto muscolare e lieve flogosi cronica nel corion”.
Infine, in data 16.6.2020 veniva eseguita la rimozione della nefro stomia DX e ripresa della terapia precedente al ricovero, con prescrizione di controlli e il giorno seguente il paziente veniva dimesso.
Per quanto concerne la correttezza delle diagnosi eseguite, nonché l'esecuzione tecnica degli interventi sopra menzionati effettuati presso l'odierna struttura convenuta, dunque, la medesima eccepisce l'infondatezza delle deduzioni avversarie circa la responsabilità della stessa e dei propri sanitari a qualsiasi titolo, poiché le complicanze e le problematiche emerse successivamente non sono da ravvisarsi quale conseguenza dell'operazione, ma di una situazione precaria preesistente del paziente. All'esito della prima udienza il giudice concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6
c.p.c. e rinviava per l'esame e l'ammissione dei mezzi istruttori.
A seguito del deposito delle predette memorie e della successiva istruttoria, consistita altresì nell'espletamento della CTU medica ammessa con provvedimento del 08.03.2024, all'udienza del
08.04.2025 lo scrivente giudice invitava le parti a precisare le conclusioni e alla successiva udienza del 21.10.2024 tratteneva la causa in decisione concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190, co.
1, c.p.c.
La domanda attorea non è fondata e pertanto non merita accoglimento per i motivi di seguito illustrati.
Giova preliminarmente evidenziare che l'attore agisce per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, aventi causa nell'errore o nel ritardo diagnostico-terapeutico, in occasione del posizionamento della nefrostomia percutanea effettuato presso l'Ospedale di
[...]
CP_1
Ebbene, è noto che l'accettazione di un paziente in ospedale, ai fini di un ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto tra il paziente e la struttura sanitaria (v. ex multis, Cass., Sez. Un., n. 577/2008; Cass., n. 11719/2021; Cass., n. 18610/2015). Si tratta di un contratto atipico a prestazioni corrispettive (cd. contratto di spedalità), a forma libera, in virtù del quale la struttura sanitaria deve fornire al paziente un servizio articolato, genericamente definito di
“assistenza sanitaria”, che ingloba al suo interno- oltre ad una serie di obblighi di protezione e accessori- anzitutto la principale prestazione medica (v. Cass., Sez. Un., n. 577/2008 e Cass., Sez.
Un., n. 9556/2.002; Cass., n. 1267/2019 e Cass., n. 3685/2018).
Ne discende che la struttura risponde, oltre ai sensi dell'art. 1218 c.c. per l'inadempimento dei suddetti obblighi di protezione e accessori ad essa direttamente riferibili, anche ai sensi dell'art. 1228 c.c. per i fatti ascrivibili ai sanitari in essa operanti, pur se, eventualmente, non alle sue dipendenze (v. Cass., Sez. Un., 557/2008; Cass., 1043/2019; Cass., 7768/2016 e Cass., 1620/2012).
La natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria comporta, tra l'altro, che, sul danneggiato, grava esclusivamente l'onere di provare l'esistenza del rapporto contrattuale, di allegare dettagliatamente l'inadempimento della struttura e di provare il nesso di causalità tra tale inadempimento e il danno subito, mentre è la struttura sanitaria a dover dimostrare l'esatto adempimento della prestazione o l'impossibilità della stessa derivante da causa ad essa non imputabile (v. Cass., Sez. Un., 577/2008; Cass., 10050/2022; Cass., 26907/2020).
Ciò chiarito, nel caso in esame- in cui è incontestata l'esistenza del rapporto contrattuale- non è raggiunta la prova della responsabilità contrattuale di parte resistente per i motivi di seguito illustrati. Per quanto riguarda il danno biologico dedotto dall'attore, meritano piena condivisione le conclusioni raggiunte dai consulenti tecnici d'ufficio.
Deve in proposito rammentarsi che, nel prestare adesione al parere dei consulenti tecnici d'ufficio, il giudice del merito non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni se non quando- e nella misura in cui- i consulenti di parte e/o i difensori abbiano avanzato alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio critiche specifiche e circostanziate, sulla cui infondatezza il giudice ha il dovere di motivare in maniera puntuale e dettagliata (v. Cass., n. 11917/2021; Cass. n. 7024/2020; Cass. n.
15147/2018; Cass., n. 23549/2017; Cass., n. 12703/2015; Cass., n. 25862/2011).
Ciò premesso, nel caso di specie, la consulenza tecnica disposta nel corso del giudizio- redatta dal dott. specialista in urologia e dal Prof. medico legale- Persona_1 Persona_2 compiutamente motivata e argomentata, avuto altresì riguardo dei puntuali riscontri alle osservazioni mosse dal consulente tecnico di parte attrice- oltre che connotata da assunti privi di contraddizioni intrinseche ed estrinseche- è addivenuta ad una chiara esclusione di responsabilità in capo alla odierna convenuta, in considerazione dei profili di negligenza, Controparte_5 imprudenza e imperizia ascrivibili alla medesima.
Dunque, il Tribunale condivide pienamente gli esiti depositati nella ctu che appaiono congruamente motivati, circostanziati e confortati dalla lettura scientifica.
In particolare, i consulenti osservavano, dapprima nella perizia e poi successivamente nel supplemento della stessa, quanto segue:
- che al momento del ricovero presso la struttura sanitaria convenuta (23.10.2019) l'attore presentava un quadro ecografico di modesta dilatazione renale sinistra (idronefrosi di I grado) e di una dilatazione della pelvi renale destra di IV grado per apparente
“inginocchiamento” del giunto pielo-ureterale, come risultava dalla TC addome con e senza m.d.c., nonché di una scintigrafia renale, le quali palesavano un'attività renale compromessa del 32 % per il rene destro e del 68 % per quello sinistro;
- che l'operato posto in essere dal personale sanitario era corretto e adeguato rispetto al quadro clinico di riferimento, ben potendo i chirurghi posizionare indifferentemente, come indicato dalle relative Linee Guida EAU (Società Europea di Urologia), sia una Nefrostomia percutanea, come praticato nel caso di specie, che uno stent ureterale tipo JJ dal basso attraverso l'uretra. Dunque, non vi fu errore diagnostico, né terapeutico;
- che il posizionamento della nefrostomia percutanea non rappresenta una metodica di particolare difficoltà applicativa;
sebbene, la stessa non è scevra da complicanze, come quelle intervenute di emorragia e di dislocazione del tubo nefrostomico, con la necessità del suo riposizionamento. Le condizioni del paziente non precludevano il posizionamento della nefrostomia percutanea;
- che non si rilevavano elementi di censurabilità in capo ai sanitari che posizionarono la nefrostomia percutanea a carico del rene destro, poiché, sebbene l'emorragia ed il dislocamento del tubo nefrostomico siano contemplati, questi non sono sempre prevenibili e che, ad ogni modo, anche il controllo di questo evento è stato adeguatamente condotto dai sanitari, i quali hanno provveduto a ristabilire il quadro emodinamico mediante emotrasfusioni.
Quindi, i consulenti tecnici d'ufficio concludevano escludendo ogni responsabilità in capo all'odierna convenuta e, conseguentemente, escludevano la sussistenza di ogni tipologia di danno, sia esso iatrogeno, temporaneo o permanente.
In conclusione, applicando i principi sopra menzionati al caso in esame, è evidente che, altresì alla luce delle risultanze processuali e, in particolare, della CTU, non è rinvenibile alcuna responsabilità in capo all'odierna convenuta. Difatti, si ritengono pienamente condivisibili le conclusioni a cui sono giunti i consulenti, vale a dire la carenza di condotte censurabili in capo ai sanitari dell' sia sotto il profilo della diagnosi che della correttezza esecutiva Controparte_3 degli interventi adottati.
La domanda risarcitoria avanzata da parte attrice, quindi, deve essere respinta.
Le spese di lite seguono il principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (aggiornato al D.M. n.
147/2022), tenuto conto del valore indeterminato del decisum applicando, in considerazione della natura della controversia, i parametri medi per tutte le fasi processuali.
A carico della parte soccombente deve altresì essere posto il compenso liquidato ai CCTTUU per un importo pari ad euro 5.000,00, come risulta da separato decreto di liquidazione emesso in data
29.7.2025.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando tra le parti in causa, disattesa e/o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- respinge la domanda attorea formulata da nei confronti Parte_1 dell' Controparte_1
- condanna alla rifusione delle spese processuali in favore Parte_1 dell' che liquida in € 5.077,00 Controparte_1 per compensi professionali, oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta. - condanna al pagamento della somma pari ad euro 5.000,00 per le Parte_1 spese di consulenza tecnica d'ufficio sostenute nel corso del presente giudizio.
Terni, 29.07.2025
Il giudice
(dott.ssa Elisa Iacone)
.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Elisa Iacone ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 213 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Di Silvio, presso il cui studio sito in Grotte di Castro, Via
Roma n. 65, è elettivamente domiciliato, giusta procura in calce all'atto di citazione;
-attore-
E
(P. IVA. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Direttore generale e legale rappresentante pro tempore, dott. rappresentata e difesa Controparte_2 dal Prof. Avv. Patrizia Giorgioni, presso il cui studio sito in Perugia, Via Bernice n. 2, è elettivamente domiciliata, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-convenuta-
Oggetto: altri contratti atipici/ responsabilità professionale.
Conclusioni delle parti: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 08.04.2025, da intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio dinanzi Parte_1 all'intestato Tribunale l' per ivi sentir Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia, l'lll. Mo Tribunale di Terni ogni contraria istanza e domanda disattesa e respinta, a) In via principale: accertata e dichiarata la totale ed esclusiva responsabilità, in via contrattuale ed extracontrattuale, dell' in Controparte_3 ordine alle lesioni subite dall'attore per le causali indicate nella narrativa dell'atto, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1176 c.c.; 1218 c.c; 1228 c.c., 2043 c.c. 2059 c.c. e per l'effetto condannare l' in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, a risarcire all'attore, tutti i danni, patrimoniali e non, contrattuali ed extracontrattuali, esistenziali e/o morali, al pagamento come meglio specificati nel presente atto di citazione in favore dello stesso nella misura di € 159.524,00 comprensivo di tutte le voci di danno come specificato sull'atto introduttivo del giudizio, ovvero nella somma maggiore o minore che sarà ritenuta equa e di giustizia come determinata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione;
b) In via subordinata: accertato il grave e colpevole inadempimento, condannare l' Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare all'attore la
[...] somma maggiore o minore che risulterà accertata in base alla istruttoria di causa, oltre al risarcimento del danno equitativamente determinato nei limiti delle singole voci di danno come specificato con l'atto introduttivo del giudizio;
c) Con vittoria di spese per il quale, l'avvocato si dichiara antistatario.”
A sostegno delle rassegnate conclusioni l'attore deduceva quanto segue:
- che in data 23.10.2019, veniva ricoverato presso l'Ospedale di con diagnosi eseguita CP_1 presso l'Ospedale Santa Maria della Stella di Orvieto di “calico-pilectasia destra di IV grado con apparente inginocchiamento a livello del giunto pielo-ureterale” e che nella medesima giornata veniva sottoposto ad intervento chirurgico di nefrostomia percutanea destra mediante puntura di un calice del gruppo inferiore del rene destro, con procedura eseguita sotto guida ecografica e fluoroscopia.
- che l'intervento avveniva in assenza di anestesia e che, per i dolori patiti, l'inserimento non veniva correttamente eseguito, causando fuoriuscita di sangue e con un postoperatorio caratterizzato da dolore al fianco destro oltre che, da ematuria e ritenzione urinaria e che perciò veniva posizionato un catetere vescicale ed eseguita una TC in urgenza, il quale evidenziava un mal posizionamento della nefrostomia;
- che il paziente veniva sottoposto a due emotrasfusioni a causa di una acuta anemizzazione e che, in data 30.10.2019, subiva un ulteriore intervento chirurgico per riposizionare la nefrostomia, ma che malgrado il corretto posizionamento e funzionamento della nefrostomia pelvia, seguiva anemizzazione con necessità di trasfusioni e che, nei giorni successivi, constatato il miglioramento delle condizioni generali veniva dimesso (in data 12.11.2019); - che successivamente l'attore veniva sottoposto a controllo e consulenza urologica e che nel maggio del 2020 veniva sottoposto ad intervento programmato di sostituzione del tramite nefrostomico destro, nonché a pieloplastica e successivi controlli ed esami;
- che nel maggio del 2021 l'attore eseguiva un ulteriore scintigrafia renale presso la struttura convenuta, la quale evidenziava un peggioramento del GFR e della funzionalità del rene destro;
- che l'attore si rivolgeva a medico legale l quale, come da relazione agli atti, evidenzia anche una incongruità nella refertazione nell'arco temporale 2015/2018 presso altre Strutture
Sanitarie, relativa alle problematiche del rene destro, che richiedevano approfondimenti non eseguiti dai sanitari dell'Azienda convenuta, come la scintigrafia eseguita solo il 16 settembre 2019, oltre che l'omessa o inadeguata indagine degli episodi di crisi ipertensiva.
L'attore, pertanto, censurava l'esecuzione dell'intervento dedotta dal successivo, elevato, sanguinamento oltre che, dal calo di emoglobina, circostanze che avrebbero richiesto una indagine approfondita sotto l'aspetto diagnostico -terapeutico, volto ad individuare la fonte dell'emorragia e ad apprestare le cure necessarie, indagine che non sarebbe stata eseguita.
Gli eventi suddetti avrebbero comportato un prolungamento dei tempi di ricovero – da 1 -2 giorni ordinari a 23 giorni di degenza, con prolungamento del conseguente patimento. Inoltre, malgrado la plieloplastica eseguita nel giugno 2020, si rappresentava che la funzionalità renale risultava compromessa, come da referto della scintigrafia eseguita in data 16.9.2020 confermata in data 5 maggio 2021 da ulteriore accertamento scintigrafico eseguito presso l'Ospedale di che CP_1 evidenziava un peggioramento del GFR.
Dunque, l'attore, sulla scorta della consulenza di parte, concludeva attribuendo la ridotta funzionalità renale “alla manovra di posizionamento della nefrostomia (23.10.2019)”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 20.06.2023 si costituiva in giudizio la convenuta la quale contestava Controparte_1 integralmente le avverse domande in fatto e in diritto ed eccepiva l'infondatezza delle deduzioni attoree, in quanto nessuna condotta negligente o colposa era addebitabile ai sanitari che avevano avuto in cura la paziente.
Parte convenuta, a tal fine, chiedeva di rigettare le pretese attoree, in quanto infondate in fatto e in diritto, sia relativamente all'an che al quantum debeatur.
A tal fine, parte convenuta evidenziava che il paziente portava in visione referto TC addome del
21.8.2019, il quale evidenziava calico-pielectasia destra di VI grado con apparente inginocchiamento a livello del giunto pielo -ureterale con regolarità dell'uretere a valle e
Scintigrafia renale del 16.9.2019, esami eseguiti presso altre Strutture e che il 23.10.2023 “si ricoverava per essere sottoposto a posizionamento di nefrostomia destra. Si impostava terapia antibiotica e terapia personale. Consensi firmati in c/c.”.
Nella medesima giornata del ricovero, il paziente veniva sedato e sottoposto ad intervento chirurgico di nefrostomia e che, al termine dello stesso, veniva eseguita esame ecografico che evidenziava il buon posizionamento e il corretto funzionamento catetere.
Nel diario clinico del giorno successivo all'intervento risultano eseguiti frequenti lavaggi con fuoriuscita di coaguli fino ad ottenere liquido di lavaggio rosato;
la nefrostomia risultava ben funzionante. Nel corso della serata vennero evidenziati ulteriori coaguli in vescica rendendo necessario collocare un catetere e l'esecuzione di lavaggi con fuoriuscita di coaguli, fino ad ottenere liquido rosato. Nei giorni successivi, a causa di mal funzionamento del catetere nefrostomico determinato da probabile ostruzione, si programmava un riposizionamento della nefrostomia destra sotto guida ecografica che veniva eseguito nella giornata del 30.10.2019 e nelle giornate successive, veniva segnalata la presenza di coaguli e sanguinamento rene;
venivano eseguiti numerosi lavaggi, emocromo e trasfusione. In data 11.11.2019 veniva rimosso il catetere vescicale e monitorata la diuresi che risultava spontanea e il giorno successivo l'attore veniva dimesso, con prescrizione farmacologica, e con sostituzione nefrostomia dopo quattro mesi.
In data 28.5.2020 il sig. veniva di nuovo ricoverato presso l' convenuta, reparto di Pt_1 CP_1
Chirurgia urologica e tecniche mininvasive per intervento programmato di sostituzione del tramite nefrostomico destro, eseguito in pari data, con diagnosi di sostituzione nefrostomia destra. Il decorso risultava regolare ed il sig. veniva dimesso in data 29.5.2020. In data 11.6.2020 il sig. Pt_1 si ricoverava presso il reparto di urologia dell' di per Pt_1 Controparte_4 CP_1 intervento programmato di pieloplastica robotica eseguito in data 12.6.2020, come descritto in cartella, per ostruzione congenita della giunzione ureteropelvica. L'idronefrosi dx per tale tipo di ostruzione giustificava l'intervento di nefrostomia. Difatti, l'esame stologico del giunto pieloureterale, refertato in data 24.6.2020, mostrava diagnosi: “sezioni di parete rivestita da urotelio con lieve pertrofia del tessuto muscolare e lieve flogosi cronica nel corion”.
Infine, in data 16.6.2020 veniva eseguita la rimozione della nefro stomia DX e ripresa della terapia precedente al ricovero, con prescrizione di controlli e il giorno seguente il paziente veniva dimesso.
Per quanto concerne la correttezza delle diagnosi eseguite, nonché l'esecuzione tecnica degli interventi sopra menzionati effettuati presso l'odierna struttura convenuta, dunque, la medesima eccepisce l'infondatezza delle deduzioni avversarie circa la responsabilità della stessa e dei propri sanitari a qualsiasi titolo, poiché le complicanze e le problematiche emerse successivamente non sono da ravvisarsi quale conseguenza dell'operazione, ma di una situazione precaria preesistente del paziente. All'esito della prima udienza il giudice concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6
c.p.c. e rinviava per l'esame e l'ammissione dei mezzi istruttori.
A seguito del deposito delle predette memorie e della successiva istruttoria, consistita altresì nell'espletamento della CTU medica ammessa con provvedimento del 08.03.2024, all'udienza del
08.04.2025 lo scrivente giudice invitava le parti a precisare le conclusioni e alla successiva udienza del 21.10.2024 tratteneva la causa in decisione concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190, co.
1, c.p.c.
La domanda attorea non è fondata e pertanto non merita accoglimento per i motivi di seguito illustrati.
Giova preliminarmente evidenziare che l'attore agisce per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, aventi causa nell'errore o nel ritardo diagnostico-terapeutico, in occasione del posizionamento della nefrostomia percutanea effettuato presso l'Ospedale di
[...]
CP_1
Ebbene, è noto che l'accettazione di un paziente in ospedale, ai fini di un ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto tra il paziente e la struttura sanitaria (v. ex multis, Cass., Sez. Un., n. 577/2008; Cass., n. 11719/2021; Cass., n. 18610/2015). Si tratta di un contratto atipico a prestazioni corrispettive (cd. contratto di spedalità), a forma libera, in virtù del quale la struttura sanitaria deve fornire al paziente un servizio articolato, genericamente definito di
“assistenza sanitaria”, che ingloba al suo interno- oltre ad una serie di obblighi di protezione e accessori- anzitutto la principale prestazione medica (v. Cass., Sez. Un., n. 577/2008 e Cass., Sez.
Un., n. 9556/2.002; Cass., n. 1267/2019 e Cass., n. 3685/2018).
Ne discende che la struttura risponde, oltre ai sensi dell'art. 1218 c.c. per l'inadempimento dei suddetti obblighi di protezione e accessori ad essa direttamente riferibili, anche ai sensi dell'art. 1228 c.c. per i fatti ascrivibili ai sanitari in essa operanti, pur se, eventualmente, non alle sue dipendenze (v. Cass., Sez. Un., 557/2008; Cass., 1043/2019; Cass., 7768/2016 e Cass., 1620/2012).
La natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria comporta, tra l'altro, che, sul danneggiato, grava esclusivamente l'onere di provare l'esistenza del rapporto contrattuale, di allegare dettagliatamente l'inadempimento della struttura e di provare il nesso di causalità tra tale inadempimento e il danno subito, mentre è la struttura sanitaria a dover dimostrare l'esatto adempimento della prestazione o l'impossibilità della stessa derivante da causa ad essa non imputabile (v. Cass., Sez. Un., 577/2008; Cass., 10050/2022; Cass., 26907/2020).
Ciò chiarito, nel caso in esame- in cui è incontestata l'esistenza del rapporto contrattuale- non è raggiunta la prova della responsabilità contrattuale di parte resistente per i motivi di seguito illustrati. Per quanto riguarda il danno biologico dedotto dall'attore, meritano piena condivisione le conclusioni raggiunte dai consulenti tecnici d'ufficio.
Deve in proposito rammentarsi che, nel prestare adesione al parere dei consulenti tecnici d'ufficio, il giudice del merito non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni se non quando- e nella misura in cui- i consulenti di parte e/o i difensori abbiano avanzato alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio critiche specifiche e circostanziate, sulla cui infondatezza il giudice ha il dovere di motivare in maniera puntuale e dettagliata (v. Cass., n. 11917/2021; Cass. n. 7024/2020; Cass. n.
15147/2018; Cass., n. 23549/2017; Cass., n. 12703/2015; Cass., n. 25862/2011).
Ciò premesso, nel caso di specie, la consulenza tecnica disposta nel corso del giudizio- redatta dal dott. specialista in urologia e dal Prof. medico legale- Persona_1 Persona_2 compiutamente motivata e argomentata, avuto altresì riguardo dei puntuali riscontri alle osservazioni mosse dal consulente tecnico di parte attrice- oltre che connotata da assunti privi di contraddizioni intrinseche ed estrinseche- è addivenuta ad una chiara esclusione di responsabilità in capo alla odierna convenuta, in considerazione dei profili di negligenza, Controparte_5 imprudenza e imperizia ascrivibili alla medesima.
Dunque, il Tribunale condivide pienamente gli esiti depositati nella ctu che appaiono congruamente motivati, circostanziati e confortati dalla lettura scientifica.
In particolare, i consulenti osservavano, dapprima nella perizia e poi successivamente nel supplemento della stessa, quanto segue:
- che al momento del ricovero presso la struttura sanitaria convenuta (23.10.2019) l'attore presentava un quadro ecografico di modesta dilatazione renale sinistra (idronefrosi di I grado) e di una dilatazione della pelvi renale destra di IV grado per apparente
“inginocchiamento” del giunto pielo-ureterale, come risultava dalla TC addome con e senza m.d.c., nonché di una scintigrafia renale, le quali palesavano un'attività renale compromessa del 32 % per il rene destro e del 68 % per quello sinistro;
- che l'operato posto in essere dal personale sanitario era corretto e adeguato rispetto al quadro clinico di riferimento, ben potendo i chirurghi posizionare indifferentemente, come indicato dalle relative Linee Guida EAU (Società Europea di Urologia), sia una Nefrostomia percutanea, come praticato nel caso di specie, che uno stent ureterale tipo JJ dal basso attraverso l'uretra. Dunque, non vi fu errore diagnostico, né terapeutico;
- che il posizionamento della nefrostomia percutanea non rappresenta una metodica di particolare difficoltà applicativa;
sebbene, la stessa non è scevra da complicanze, come quelle intervenute di emorragia e di dislocazione del tubo nefrostomico, con la necessità del suo riposizionamento. Le condizioni del paziente non precludevano il posizionamento della nefrostomia percutanea;
- che non si rilevavano elementi di censurabilità in capo ai sanitari che posizionarono la nefrostomia percutanea a carico del rene destro, poiché, sebbene l'emorragia ed il dislocamento del tubo nefrostomico siano contemplati, questi non sono sempre prevenibili e che, ad ogni modo, anche il controllo di questo evento è stato adeguatamente condotto dai sanitari, i quali hanno provveduto a ristabilire il quadro emodinamico mediante emotrasfusioni.
Quindi, i consulenti tecnici d'ufficio concludevano escludendo ogni responsabilità in capo all'odierna convenuta e, conseguentemente, escludevano la sussistenza di ogni tipologia di danno, sia esso iatrogeno, temporaneo o permanente.
In conclusione, applicando i principi sopra menzionati al caso in esame, è evidente che, altresì alla luce delle risultanze processuali e, in particolare, della CTU, non è rinvenibile alcuna responsabilità in capo all'odierna convenuta. Difatti, si ritengono pienamente condivisibili le conclusioni a cui sono giunti i consulenti, vale a dire la carenza di condotte censurabili in capo ai sanitari dell' sia sotto il profilo della diagnosi che della correttezza esecutiva Controparte_3 degli interventi adottati.
La domanda risarcitoria avanzata da parte attrice, quindi, deve essere respinta.
Le spese di lite seguono il principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (aggiornato al D.M. n.
147/2022), tenuto conto del valore indeterminato del decisum applicando, in considerazione della natura della controversia, i parametri medi per tutte le fasi processuali.
A carico della parte soccombente deve altresì essere posto il compenso liquidato ai CCTTUU per un importo pari ad euro 5.000,00, come risulta da separato decreto di liquidazione emesso in data
29.7.2025.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando tra le parti in causa, disattesa e/o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- respinge la domanda attorea formulata da nei confronti Parte_1 dell' Controparte_1
- condanna alla rifusione delle spese processuali in favore Parte_1 dell' che liquida in € 5.077,00 Controparte_1 per compensi professionali, oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta. - condanna al pagamento della somma pari ad euro 5.000,00 per le Parte_1 spese di consulenza tecnica d'ufficio sostenute nel corso del presente giudizio.
Terni, 29.07.2025
Il giudice
(dott.ssa Elisa Iacone)
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