Sentenza 3 ottobre 2022
Rigetto
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 04/03/2025, n. 1839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1839 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01839/2025REG.PROV.COLL.
N. 09999/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9999 del 2022, proposto dalla società
E.S.Co Berica S.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Ferla e Andrea Manzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Gestore Servizi Energetici - GSE S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Crisostomo Sciacca e Antonio Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’avv. Giovanni Crisostomo Sciacca in Roma, via di Porta Pinciana n. 6;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 12490/2022, resa tra le parti, relativa all’impugnazione del provvedimento del GSE del 1°ottobre 2014 (prot. GSE/P20140142452) di decadenza dagli incentivi di cui al DM 19 febbraio 2007
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Gestore Servizi Energetici - Gse S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2025 il Cons. Cecilia Altavista e uditi per le parti gli avvocati Gaia Stivali e Giovanni Sciacca;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La società Esco Berica s.r.l., società costituita da 18 Comuni della Provincia di Vicenza, il 31 dicembre 2010, presentava domanda al Gestore per i servizi elettrici (GSE) per l’ammissione agli incentivi ai sensi dell’art. 1 septies del d.l. 8 luglio 2010, n. 105 convertito dalla legge n. 13 agosto 2010, n. 129 - che consentiva l’ammissione alle tariffe incentivanti del DM 19 febbraio 2007 (cd. Secondo conto energia) anche per gli impianti fotovoltaici installati entro il 31 dicembre 2010 con entrata in esercizio entro il 30 giugno 2011 - per un impianto fotovoltaico realizzato, a seguito di segnalazione certificata di inizio attività, in un parcheggio pubblico del Comune di Orgiano dalla società E-Transfer s.r.l.. Alla domanda erano allegate: la comunicazione di fine lavori indirizzata al GSE, sottoscritta il 30 dicembre 2010; l’asseverazione del tecnico circa l’avvenuta conclusione dei lavori il 30 dicembre 2010 e la loro conformità alla normativa tecnica; la dichiarazione di conformità dell’impianto alla regola d’arte della Palladio Impianti; la scheda tecnica finale dell’impianto; la documentazione fotografica caricata sul portale secondo le procedure previste dal GSE.
Il 23 giugno 2011 la società presentava domanda di accesso alla maggiorazione prevista dal DM 19 febbraio 2007 (cd. Secondo Conto Energia), quale impianto architettonicamente integrato.
Con provvedimento del 3 agosto 2011 il GSE ammetteva l’impianto all’incentivo nella misura di 0,422 euro/KWH a decorrere dalla data di entrata in esercizio il 22 giugno 2011. Il 9 settembre 2011 veniva stipulata la relativa convenzione.
Con comunicazione del 18 febbraio 2013 della ICIM, per conto del GSE, veniva avviato un procedimento di verifica, preannunciando il sopralluogo effettuato il 26 febbraio 2013, nel corso del quale venivano effettuati anche rilievi fotografici. Nel corso del sopralluogo, veniva consegnato il “ certificato di collaudo finale per opere eseguite a seguito di segnalazione cerificata di inizio attività protocollata il 29 dicembre 2010 al Comune di Orgiano ”. I tecnici della società ICIM redigevano un rapporto finale nel quale indicavano la mancanza della comunicazione di fine lavori inviata al Comune ; l’avvenuta consegna del certificato di collaudo delle opere; la mancanza della comunicazione di fine lavori inviata al Gestore della rete; indicavano che “ le foto 6 e 8, che riprendono la zona quadri e trasformatore durante il sopralluogo, confrontate con la foto 7 inviata dal soggetto responsabile in fase di incentivo, evidenziano che i quadri entro il 31/12/2010, non erano presenti, in particolare il quadro di parallelo stringhe non era presente”.
Nei rilievi finali si rilevava: “ Non è stata consegnata l’evidenza di invio della fine lavori ENEL, esiste un documento riepilogativo della documentazione da inviare a ENEL per la fine lavori, ma è datato il 07/02/2011. La fine lavori in Comune non è stata fatta, ma esiste il collaudo delle opere fatto da un geometra, con protocollo comunale datato 29/12/2010. Non è stata consegnata l’accettazione del preventivo ENEL con evidenza di invio. Non sono stati consegnati i DDT e le fatture. Come evidenziato nella comparazione delle foto 6, 7 e 8 del presente rapporto, è evidente che alla data del 30/12/2010 i quadri elettrici non erano ultimati. Dalle evidenze l’impianto fotovoltaico risulta non ultimato alla data dell’asseverazione, cioè il 30/12/2010 ”.
Il 20 agosto 2013 il GSE comunicava l’avvio del procedimento di decadenza, in quanto non risultava la comunicazione della fine dei lavori all’Amministrazione competente al rilascio del titolo autorizzativo; la comunicazione di fine lavori al gestore della rete era avvenuta solo il 7 febbraio 2011; sulla base delle fotografie caricate al momento della domanda, risultava alla data del 31 dicembre 2010, l’assenza dei quadri elettrici “ contenenti i dispositivi di protezione e sezionamento dell’impianto e dei relativi conduttori elettrici in ingresso e in uscita dagli stessi ”; non era stata fornita la documentazione relativa al trasporto dei materiali e alle fatture d’acquisto.
Con nota del 6 settembre 2013 la società presentava osservazioni, evidenziando che la comunicazione di fine lavori era stata correttamente inviata al Gestore della rete entro il 31 dicembre 2010, mentre il documento del 7 febbraio 2011, acquisito nel corso del sopralluogo, era stato reinviato al momento dell’accettazione del preventivo il 2 febbraio 2011; che i lavori, che dovevano essere completati entro il 31 dicembre 2010, non riguardavano anche l’impianto di rete per la connessione; che comunque il 2 dicembre 2010 l’Enel aveva rilasciato la “ specifica tecnica ”, in cui si attestava la consegna anche del modulo “P” contenente la comunicazione di fine lavori; la comunicazione di fine lavori era stata inviata al Comune il 29 dicembre 2010; la documentazione relativa al trasporto e alle fatture d’acquisite non era stata consegnata dalla E-Transfer, con cui era insorto un contenzioso e poi era fallita; che la fotografia caricata sul sito del GSE come allegato 5 era stata scattata il giorno prima dell’avvenuta installazione dei pannelli, che aveva preceduto l’installazione dei quadri elettrici, mentre da quella caricata come allegato 1 risultava confermata l’installazione dei quadri elettrici.
Con provvedimento del 1° ottobre 2014 il GSE, rilevato che il termine del 31 dicembre 2010 per la conclusione dei lavori costituiva un requisito necessario per l’ammissione agli incentivi previsti dalla legge n. 129 del 2010; che mancava la trasmissione della comunicazione di fine lavori al Comune mentre quella al Gestore di rete era stata inviata solo il 7 febbraio 2011; che le foto caricate sul portale dovevano rappresentare correttamente la fine dei lavori per consentire al GSE per la relativa verifica, disponeva la decadenza degli incentivi di cui alla legge n. 129 del 2010 e l’ammissione agli incentivi di cui al DM 5 maggio 2011, Quarto conto energia, a partire dalla data di entrata in esercizio del 22 giugno 2011, chiedendo la restituzione di quanto percepito in più.
Avverso tale provvedimento la società E.S.Co. Berica ha proposto ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, formulando motivi di violazione e falsa applicazione dell’art. 1 septies del d.l. 105/2010 conv. dalla l. 129/2010, dell’art. 42 d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28, dell’art. 11 e allegato 1 del DM 31 gennaio 2014, del DM 19 febbraio 2017, dell’art. 43 DPR 445/2000, degli artt. 1 e 3 della legge n. 241/1990, di eccesso di potere per errore di fatto, difetto di istruttoria e motivazione, illogicità ed irragionevolezza, violazione del principio di proporzionalità ed errata applicazione della “ Procedura Operativa ” per la gestione delle comunicazioni al GSE della fine dei lavori degli impianti fotovoltaici, con i quali ha dedotto di avere inviato la comunicazione di collaudo al Comune di Orgiano il 29 dicembre 2010; che il 2 dicembre 2010 l’ENEL aveva rilasciato una “ Specifica tecnica ” relativa all’impianto da cui risultava consegnato anche l’allegato P, che corrisponde alla comunicazione di fine lavori; pertanto la comunicazione di fine lavori era stata comunicata tempestivamente al Gestore della Rete e, in ogni caso, il GSE avrebbe potuto acquisirla; sosteneva che comunque tale documentazione non doveva essere presentata al GSE né poteva essere considerata causa di decadenza agli incentivi il mancato possesso della stessa da parte del titolare dell’impianto. Con riguardo al dossier fotografico caricato sul portale al trasmesso evidenziava che dalla foto allegata come n. 1 risultava l’avvenuta installazione dei quadri elettrici. Contestava, altresì, il riferimento alle fatture di acquisito dei materiali e ai documenti di trasporti, anche se dava atto di ritenerla presumibilmente superata a seguito delle controdeduzioni presentate nel corso dell’istruttoria. Dava atto che il 29 ottobre 2014 aveva presentato istanza di autotutela non esaminata dal GSE
Si costituiva in giudizio il GSE, sostenendo l’infondatezza del ricorso, in quanto la conclusione dei lavori entro il 31 dicembre 2010 costituiva il presupposto per la spettanza degli incentivi previsti dalla legge n. 129 del 2010. Con riguardo alla comunicazione di fine lavori inviata al Comune di Orgiano deduceva che si tratta di una certificazione finale di collaudo dei lavori eseguiti con SCIA e che era a carico della società conservare e produrre la relativa documentazione. Deduceva che il GSE aveva pubblicato apposita “ Procedura operativa ” per la gestione delle comunicazioni al GSE di fine lavori degli impianti fotovoltaici, che prevedeva anche la possibilità di caricare fotografie dell’impianto, indicando che “ le foto dell’impianto ultimato, devono fornire una visione completa dell’impianto e dei suoi principali componenti, moduli, inverter e trasformatori ” , al fine di consentire al Gestore di verificare l’effettiva conclusione dell’impianto entro la data del 31 dicembre 2010. Sarebbe mancata, quindi, la documentazione rilevante ai fini della verifica di ammissibilità degli incentivi e comunque, con riguardo alle fotografie, la stessa società aveva ammesso l’esistenza di un errore o di una carenza nell’invio delle fotografie (scattate prima della effettiva conclusione dei lavori) e comunque il rapporto di verifica aveva specificamente indicato le carenze risultanti dalle fotografie. Dava atto che la richiesta di ottenere copia dei documenti di trasporto e delle fatture, non era confluita nel provvedimento impugnato con conseguente inammissibilità per carenza di interesse della relativa censura.
La società E.S.Co Berica s.r.l. veniva posta in liquidazione con atto pubblico del 26 settembre 2018.
Nel corso del giudizio di primo grado la società ricorrente depositava la comunicazione di fine lavori sottoscritta il 30 dicembre 2010 e protocollata dall’Enel, gestore della rete, il 4 gennaio 2011.
Con la sentenza n. 12490 del 3 ottobre 2022 il ricorso è stato respinto, in quanto la comunicazione di fine lavori al gestore di rete era avvenuta oltre il termine del 31 dicembre 2010 previsto per usufruire delle tariffe del Secondo conto energia, essendo stata acquisita al protocollo dell’Enel il 4 gennaio 2011, benché con data 30 dicembre 2010. Il giudice di primo grado, ha ritenuto tale profilo idoneo da solo a fondare il provvedimento impugnato, pur affermando che è “ incontestato che le fotografie allegate all’istanza non rappresentino l’impianto ultimato” , riconoscendo la stessa ricorrente che i quadri elettrici sono stati effettivamente installati successivamente alla realizzazione delle fotografie, ancorché nei termini di legge.
Avverso tale sentenza è stato proposto l’appello in esame dalla società E.S.Co. Berica in liquidazione, che ha contestato la sentenza di primo grado, deducendo in punto di fatto di avere comunicato la conclusione dei lavori entro il 31 dicembre 2010 al Comune di Orgiano, quale amministrazione competente al rilascio del titolo abilitativo, come da comunicazione del 29 dicembre 2010; al gestore della rete elettrica, come da comunicazione del 30 dicembre 2010, protocollata il 4 gennaio 2011, ma che comunque tale comunicazione risultava già acquisita dall’Enel dalla “Specifica tecnica” redatta dal tecnico dell’Enel il 2 dicembre 2010; al GSE, come da protocollo del 31 dicembre 2010. Ha proposto un unico articolato motivo di error in iudicando per erroneità, illogicità, difetto di motivazione, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto; violazione/falsa applicazione dell’art. 2 sexies , comma 1, d.l. n. 3/2010, conv. in l. n. 41/2010, come sostituito dall'art. 1 septies , comma 1, d.l. n. 105/2010, conv. in l. n. 129/2010; dell’art. 42, d.lgs. n. 28/2011 e del D.M. 31 gennaio 2014, con particolare riferimento all'art. 11 e all'Allegato n. 1; del DM 19 febbraio 2007, dell’art. 43, comma 1, d.P.R. n. 445/2000, come sostituito dall'art. 15, comma 1, lett. c), l. n. 183/2011, nonché art. 18, comma 2, l. n. 241/1990; degli artt. 1 e 3, l. n. 241/1990; per violazione del principio di proporzionalità; errata applicazione di quanto previsto nella “ Procedura Operativa per la gestione della comunicazioni al GSE di fine lavori degli impianti fotovoltaici ” pubblicata sul sito del GSE; violazione dei principi generali in materia di onere della prova, deducendo che la documentazione reperita nel corso del giudizio di primo grado presso l’Enel dimostrava l’avvenuto invio il 31 dicembre 2010, come sarebbe confermato dalla dichiarazione sostitutiva resa dalla società nella dichiarazione presentata al GSE da cui risultava l’avvenuto invio della comunicazione sia al Comune che al gestore della rete. In ogni caso, il protocollo dell’Enel poteva essere stato apposto anche qualche giorno dopo, considerando i giorni festivi interposti e il gran numero di comunicazioni ricevute dall’Enel in quei giorni. Con riguardo al dossier fotografico caricato sul portale la società sosteneva l’erroneità delle argomentazioni del giudice di primo grado, che aveva ritenuto incontestata la mancata installazione dei quadri elettrici deducendo che “ la prima foto inclusa del dossier (All. 1) inconfutabilmente rappresentata l’avvenuta installazione dei quadri elettrici ”, mentre tale circostanza non potrebbe venire meno per il caricamento anche di una foto scattata precedentemente (All. 5), quando i quadri elettrici non erano stati ancora installati, in quanto tale foto documentava il completamento della posa dei pannelli.
Si costituiva il GSE, argomentando in ordine all’infondatezza dell’avverso gravame, in quanto la carenza della documentazione costituiva violazione rilevante ai fini della decadenza degli incentivi, in relazione alla specifica disciplina del d.l. n. 105 del 2010, e la presentazione delle fotografie era finalizzata al controllo da parte del GSE. In particolare, la certificazione di collaudo dei lavori, presentata al Comune non avrebbe potuto considerarsi analoga ad una comunicazione di fine lavori; con riguardo al dossier fotografico l’appellato richiamava le risultanze del rapporto di verifica, in particolare le “ foto 6 e 8, che riprendono la zona quadri e trasformatore durante il sopralluogo, confrontate con la foto 7 inviata dal soggetto responsabile in fase di incentivo ”, evidenziano che entro il 31 dicembre 2010, non era presente il quadro di “ parallelo stringhe ” .
La società appellante replicava insistendo nelle proprie argomentazioni difensive, in particolare rispetto alla sufficienza degli elementi prodotti, al fine di ritenere integrato l’onere della prova circa l’avvenuta trasmissione della documentazione.
All’udienza del 28 gennaio 2025 l’appello è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
L’art. 1 septies comma 1 del d.l. n. 105 del 2010, convertito dalla legge n. 129 del 2010, ha consentito di beneficiare delle tariffe incentivanti del DM 19 febbraio 2007 “ Secondo conto energia ” anche agli impianti installati entro il 31 dicembre 2010, qualora entro la medesima data “ abbiano comunicato all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, al gestore di rete e al Gestore dei servizi elettrici-GSE S.p.a.” la fine lavori ed entrino in esercizio entro il 30 giugno 2011.
Ai sensi del comma 1-bis, “ la comunicazione di cui al comma 1 è accompagnata da asseverazione, redatta da tecnico abilitato, di effettiva conclusione dei lavori di cui al comma 1 e di esecuzione degli stessi nel rispetto delle pertinenti normative. Il gestore di rete e il GSE S.p.a., ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, possono effettuare controlli a campione per la verifica delle comunicazioni di cui al presente comma, ferma restando la medesima facoltà per le amministrazioni competenti al rilascio dell'autorizzazione ”.
Ai sensi dell’art. 11 comma 1 del DM 31 gennaio 2014, “ Il GSE dispone il rigetto dell'istanza ovvero la decadenza dagli incentivi con l'integrale recupero delle somme già erogate, qualora, in esito all'attività di controllo o di verifica documentale, vengano accertate le violazioni rilevanti di cui all'allegato 1, parte integrante del presente decreto. Al di fuori delle ipotesi espressamente previste dall'allegato 1, qualora il GSE rilevi violazioni, elusioni o inadempimenti cui consegua l'indebito accesso agli incentivi, dispone comunque il rigetto dell'istanza ovvero la decadenza dagli incentivi nonché l'integrale recupero delle somme eventualmente già erogate ”.
In base al comma 3 “ Al di fuori delle fattispecie di cui al comma 1, il GSE, qualora riscontri violazioni o inadempimenti che rilevano ai fini dell'esatta quantificazione degli incentivi ovvero dei premi, dispone le prescrizioni più opportune ovvero ridetermina l'incentivo in base alle caratteristiche rilevate a seguito del controllo e alla normativa applicabile, recuperando le sole somme indebitamente erogate ”.
In primo luogo, è evidente sulla base di tale normativa, che il GSE, nel caso di specie, pur avendo fatto riferimento alla decadenza, abbia proceduto alla rideterminazione degli incentivi spettanti, avendo ritenuto applicabile non il “Secondo conto energia” ma il “Quarto conto energia”, non risultando integrata la fattispecie per cui la legge aveva previsto in via eccezionale l’applicazione del “Secondo conto energia” anche agli impianti installati entro il 31 dicembre 2010 ed entrati in esercizio entro il 30 giugno 2011.
Infatti, la norma dell’art. 1 septies non solo richiedeva la installazione entro il 31 dicembre 2010 e l’entrata in esercizio entro il 30 giugno 2010, ma anche l’avvenuta comunicazione entro tale data della fine dei lavori al gestore della rete, al Comune che aveva emesso il titolo edilizio e al GSE.
In mancanza dei presupposti per accedere al Secondo conto energia, in forza di una previsione eccezionalmente estensiva di tale regime, il GSE, quindi, non doveva neppure fare riferimento (come in effetti non ha fatto nel provvedimento impugnato) alla violazione rilevante di cui all’art. 11 del DM 31 gennaio 2014, ai fini della decadenza degli incentivi (anche se tra le violazioni rilevanti dell’allegato 1 è prevista anche “ la mancata presentazione di documenti indispensabili ai fini della verifica della ammissibilità agli incentivi ”), essendo sufficiente il riferimento alla insussistenza dei presupposti indicati dalla norma di legge al fine di rideterminare gli incentivi spettanti.
La giurisprudenza della Sezione, a cui il Collegio intende dare continuità, ha già affermato che l’esecuzione degli adempimenti comunicativi previsti dall’art. 1 septies della legge n. 105 del 2010, ai fini dell’accesso agli incentivi del Secondo conto energia, costituisce la verifica, da parte dell’Amministrazione, della sussistenza dei presupposti normativamente previsti ai fini dell’applicazione di un particolare e più favorevole regime di contributi solo temporaneamente rilevante, dovendosi in caso contrario applicare un regime diverso, che prevede contributi analoghi ma meno favorevoli riferiti alle medesime. In particolare, la norma pone, quale condizione e requisito di accesso agli incentivi, non soltanto l’effettiva conclusione dei lavori entro la data del 31 dicembre 2010, ma anche l’intervenuto adempimento dell’onere formale di comunicazione della fine dei lavori all’Amministrazione competente, sicché l’omissione dello stesso nel termine perentorio del 31 dicembre 2010, riferita all’approntamento dell’impianto nella sua completezza, costituisce violazione di un obbligo di legge, che condiziona l’accesso agli incentivi. La fattispecie che si discosti da tale paradigma normativo, cioè, non consente l’erogazione degli incentivi né rileva la valutazione di una “violazione rilevante” di cui al DM 31 gennaio 2014, essendo l’art. 1 septies una norma transitoria e speciale i cui presupposti di applicabilità devono intendersi, proprio per la sua natura, di stretta e rigorosa applicazione, così che il rispetto dei termini ivi previsti costituisce un requisito indispensabile per l’accesso alla tariffa ivi richiamata (Cons. Stato, Sez. II, 20 luglio 2023, n. 7105; Sez. II 9 gennaio 2023 n. 228).
Il provvedimento del GSE impugnato in primo grado è basato sulla mancata comunicazione al Comune e tempestivamente al Gestore di Rete, nonché sulle risultanze del dossier fotografico, che non ha posto in grado il GSE di valutare il completamento dell’impianto.
Con riguardo alla comunicazione di fine lavori all’Amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione, si deve rilevare che, nel caso di specie, l’impianto è stato realizzato a seguito di Segnalazione certificata di inizio attività, presentata il 25 ottobre 2010. La parte ha presentato, in sede di sopralluogo, la certificazione del collaudo depositata al Comune di Orgiano il 29 dicembre 2010, redatta dal tecnico incaricato dalla società E.S.Co. che si deve ritenere una comunicazione di fine lavori. Si tratta, infatti, all’evidenza, di un modulo predisposto dallo stesso Comune, contenente sia la dichiarazione di ultimazione dei lavori alla data del 29 dicembre 2010 sia la certificazione della conformità dei lavori realizzati al progetto. Sotto tale profilo non può che ricordarsi che la comunicazione di fine lavori non è espressamente disciplinata dal Testo unico 6 giugno 2001 n. 380, trattandosi di una dichiarazione, prima richiesta dai Regolamenti edilizi comunali, successivamente da alcune leggi regionali, attualmente prevista con modelli standardizzati nazionali a seguito della Conferenza unificata del 4 maggio 2017, successivamente alla presente vicenda.
Nel caso di specie, la dichiarazione presentata è, quindi, idonea quale comunicazione di fine lavori, essendo così configurata nello stesso modello comunale. In ogni caso la dichiarazione redatta dal tecnico dà espressamente atto dell’avvenuta conclusione dei lavori oggetto della SCIA, che sono quelli che possono rilevare al fine della comunicazione di fine lavori all’“ ente competente al titolo abilitativo”.
L’art. 1 septies del d.l. n. 105/2010, infatti, individua, quali destinatari della comunicazione di fine lavori, “ l’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione, il gestore di rete e il G.S.E.” , dando rilievo ai due distinti profili, quello edilizio, connesso all’edificazione della struttura e quello elettrico, inerente alla connessione con la rete elettrica, demandando ai soggetti istituzionalmente preposti a tali specifici e distinti aspetti i compiti di vigilare e controllare gli adempimenti documentali e procedurali in base alla loro competenza ( Consiglio di Stato Sezione II n. 228 del 2023). Pertanto, il richiamo “ all’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione ”, non può non riguardare la conformità alla normativa urbanistico-edilizia degli impianti.
A conferma si deve osservare che la mancanza della comunicazione di fine lavori non risultava neppure nel rapporto di verifica della ICIM, in cui in corrispondenza con la comunicazione di fine lavori era indicata l’avvenuta consegna della certificazione di collaudo.
Con riguardo alla comunicazione di fine lavori al gestore della rete, la società ha presentato in sede di collaudo la “ specifica tecnica ”, nella quale l’incaricato dell’Enel attesta di avere ricevuto anche l’allegato P, che risulta essere la comunicazione di fine lavori, ma non vi è alcuna prova dell’avvenuta compilazione della stessa.
La società ha depositato, altresì, anche se successivamente al provvedimento di decadenza, la comunicazione di fine lavori, sottoscritta il 30 dicembre 2010 e protocollata dall’Enel il 4 gennaio 2011. Anche se è presumibile che la comunicazione possa essere stata inviata il 31 dicembre 2010, in relazione ai giorni festivi tra le due date, nel caso di specie la prova dell’avvenuto invio della comunicazione entro il 31 dicembre 2010 era comunque a carico della parte odierna appellante, in base ai principi generali dell’onere della prova, dovendo la stessa conservare la prova dell’invio della comunicazione al fine della tempestività della stessa, che, nel caso di specie, costituiva un requisito indispensabile per l’ammissione alle tariffe del “Secondo conto energia” in base alla disciplina della legge n. 105 del 2010 (Cons. Stato, sez. II n. 228 e n. 7105 del 2023 citate).
In ogni caso, ritiene il Collegio che, siano determinanti, al fine di ritenere mancanti i requisiti per l’accesso al regime incentivante del “Secondo conto energia”, le risultanze del dossier fotografico, caricato sul portale del GSE, confrontate con le fotografie effettuate nel corso del sopralluogo. Infatti, dal rapporto di verifica del sopralluogo risulta che “ le foto 6 e 8, che riprendono la zona quadri e trasformatore durante il sopralluogo, confrontate con la foto 7 inviata dal soggetto responsabile in fase di incentivo, evidenziano che i quadri entro il 31/12/2010, non erano presenti, in particolare il quadro di parallelo stringhe non era presente ”.
Tale circostanza di fatto da cui nel “ riassunto rilievi ” i verificatori hanno tratto la conclusione che “ l’impianto fotovoltaico risulta non ultimato alla data dell’asseverazione, cioè il 30/12/2010 ” risulta confermata anche dalle foto caricate dalla società.
In primo luogo, la foto indicata al numero 7 nella relazione di sopralluogo corrisponde a quella indicata come foto 4 del documento 15 di primo grado. Anche ammesso che tale foto sia stata scattata prima della installazione dei quadri elettrici, la foto indicata come allegato 1 non corrisponde alla situazione dei quadri elettrici rappresentata al momento del sopralluogo.
Ne deriva che non è stata raggiunta la prova dell’avvenuto completamento dei lavori alla data del 31 dicembre 2010 e comunque la società non ha depositato documentazione idonea a consentire al GSE le verifiche circa la sussistenza dei requisiti.
Tale presupposto è idoneo da solo ai fini della legittimità del provvedimento del GSE impugnato in primo grado.
Come è noto per consolidata giurisprudenza, allorché sia controversa la legittimità di un provvedimento fondato su una pluralità di ragioni tra loro indipendenti, l’accertamento dell’inattaccabilità anche di una sola di esse vale a sorreggere il provvedimento stesso, (cfr. Cons. Stato, Sezione II, n. 228 del 2023; Sez. V, 22 luglio 2017, n. 5473).
L’allegato 4 del decreto ministeriale del 19 febbraio 2007 dispone “ che la documentazione finale di progetto deve essere corredata da elaborati grafici di dettaglio e da almeno cinque fotografie su supporto informatico volte a fornire, attraverso diverse inquadrature, una visione completa dell’impianto, dei suoi particolari e del quadro di insieme in cui si inserisce e a supportare quanto dichiarato ai sensi della lettera d) della sottostante dichiarazione sostitutiva di atto notorio ”.
La trasmissione della documentazione fotografica relativa all’impianto fotovoltaico ultimato in tutte le sue parti, sia strutturali che elettriche, è, quindi, espressamente prescritta dalla legge 129/2010 a mezzo del rinvio al DM 19 febbraio 2007.
La Sezione ha già affermato che il legislatore ha assegnato valenza probatoria privilegiata alla documentazione fotografica, in quanto atta a consentire un agevole accertamento mediante riscontro visivo di quanto dichiarato dal soggetto responsabile in sede di richiesta di incentivo, esigenza probatoria che la documentazione a contenuto meramente dichiarativo non è parimenti in grado di soddisfare; poiché la trasmissione della documentazione fotografica è prevista dallo stesso legislatore ai fini dell’ammissione al beneficio, essa non può essere surrogata, né dall’asseverazione del tecnico abilitato di cui al comma 1 bis dell’art. 1 septies l. 129/2010 - che costituisce una documentazione aggiuntiva e non sostitutiva rispetto quella prescritta dal secondo conto energia - né dalle prove documentali che sono atipiche rispetto a quelle prescritte dalla disciplina di riferimento. L’allegazione di un completo e corretto dossier fotografico è necessaria, quindi, per comprovare l’effettiva conclusione dei lavori entro il termine del 31 dicembre 2010 (Cons. Stato, Sez. II, n. 228 e n. 7105 del 2023, citate).
Nel caso di specie non è stato quindi adempiuto l’onere gravante sulla parte istante di dimostrare la sussistenza del requisito per l’ammissione all’incentivo costituito dalla conclusione dei lavori entro il 31 dicembre 2010.
In conclusione, pur con una integrazione della motivazione, l’appello è infondato e deve essere respinto.
In considerazione della particolarità della vicenda in fatto sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese del presente grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Massimiliano Tarantino, Presidente FF
Francesco Frigida, Consigliere
Cecilia Altavista, Consigliere, Estensore
Maria Stella Boscarino, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Cecilia Altavista | Luigi Massimiliano Tarantino |
IL SEGRETARIO